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sabato 15 luglio 2023

Consiglio di Stato 2023-“ respinto il suo ricorso avverso la decisione di non ammissione in servizio permanente all’esito del periodo di ferma volontaria. “

 

Consiglio di Stato 2023-“ respinto il suo ricorso avverso la decisione di non ammissione in servizio permanente all’esito del periodo di ferma volontaria. “



 

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 5 aprile 2023



NUMERO AFFARE 00405/2022

OGGETTO:

Ministero della difesa.



Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS- per la revocazione del decreto del Presidente della Repubblica del 21 gennaio 2022, reso a seguito di parere della prima sezione del Consiglio di Stato, n. 1791 del 2021, reso nell’adunanza del 22 settembre 2021.

LA SEZIONE

Vista relazione, trasmessa con nota prot. n. 362635 C8-12 del 28 luglio 2022, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Pier Luigi Tomaiuoli;



Premesso.

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, -OMISSIS-, carabiniere in congedo, ha chiesto la revocazione del d.P.R. (e del presupposto parere di questo Consiglio di Stato), in epigrafe meglio indicato, con cui è stato respinto il suo ricorso avverso la decisione di non ammissione in servizio permanente all’esito del periodo di ferma volontaria.

La ricorrente, nel premettere analiticamente i fatti che hanno portato ai provvedimenti impugnati con la sentenza oggetto di revocazione, ha dedotto di essere stata vittima di discriminazione in ragione del sesso, e per questo motivo assoggettata a procedimenti disciplinari e trasferimenti, oltre che giudicata con valutazioni insufficienti e non rispondenti all’impegno profuso nello svolgimento del servizio e ai risultati raggiunti.

Con il primo motivo (rubricato «errore di fatto revocatorio per violazione dell’art. 395 cod. proc. civ. per effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra; difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta»), la ricorrente ha dedotto di avere espletato il proprio servizio oltre il periodo di ferma volontaria, essendo stata trattenuta in servizio in periodo di pandemia da Covid-19, e di essere stata valutata con note di «inferiore alla media», «con aggettivazioni, ben dieci, di qualifica superiore» «nella media», pur avendo prestato un servizio eccellente. Essa, tuttavia, avrebbe ricevuto le sue note caratteristiche in epoca successiva, con la conseguenza che né l’Amministrazione né il Consiglio di Stato, con l’impugnato parere consultivo, avrebbero valutato tale periodo.

Il d.P.R. impugnato andrebbe pertanto «annullato per errore di fatto revocatorio commesso con dolo da una delle parti contenente affermazioni in detti atti impugnati di natura “falsa” scoperta dopo l’emissione di detto decreto presidenziale».

Con il secondo motivo (rubricato «errore di fatto revocatorio per violazione dell’art. 395 cod. proc. civ. in quanto si è giudicato in base ad un errore di fatto risultante da atti e documenti della causa - difetto di istruttoria - ingiustizia manifesta - violazione dell’art. 6-bis della legge n. 241 del 1990 - conflitto di interessi»), la ricorrente si duole del fatto che la relazione dell’Amministrazione resa nel giudizio oggetto di revocazione porti la firma del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, ma rechi l’intestazione del Ministero della difesa.

Tale atto sarebbe «falso», in quanto l’Arma dei carabinieri, quale forza armata dello Stato, «non può utilizzare nelle proprie comunicazioni carta intestata del Ministero della difesa».

Tanto darebbe poi luogo ad un «conflitto di interessi e/o una “collusione”» tra il Comando generale dell’Arma e l’ente deputato all’istruttoria del ricorso straordinario, che dovrebbe agire» in maniera imparziale.

L’Amministrazione, inoltre, avrebbe «ommesso ogni ulteriore acquisizione di atti a favore dell’odierna opponente», inducendo in errore anche il Consiglio di Stato. Infatti quest’ultimo, in ordine alle documentate molestie e discriminazioni subite dalla ricorrente, si è espresso in maniera negativa ritenendo non provate le circostanze, quando al contrario esistono atti, che il Comando generale (incompatibile) avrebbe dovuto produrre al Ministero della Difesa deputato all’istruttoria e da questi al Consiglio di Stato deputato al parere, in cui la ricorrente si è rivolta al Cocer (Rappresentanza dei Militari) ed ha presentato una sua memoria anche alla COVAS sulle molestie e discriminazioni subite».

Ancora, il «Presidente del Consiglio di Stato, -OMISSIS-che ha emesso il parere negativo nel Ricorso al Presidente della Repubblica rigettato è in chiaro conflitto di interessi in quanto appare sul Sito Ufficiale dell’Arma dei carabinieri con il proprio curriculum, segno che ha avuto e tutt’oggi intrattiene rapporti confidenziali e professionali con l’Arma dei carabinieri, per cui era assolutamente “incompatibile” ad emettere detto parere a danno della ricorrente, parere in cui non ha fatto altro che riportare quanto gli è stato parzialmente ed erroneamente rappresentato dal Ministero della Difesa».

Con la terza censura (rubricata «errore di fatto revocatorio per violazione dell’art. 395 cod. proc. civ. per rinvenimento dopo il decreto del Presidente della Repubblica oggi impugnato, di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario. Difetto di istruttoria. Sviamento. Disparità di trattamento»), la ricorrente lamenta che dagli atti «acquisiti» dopo l’emissione del d.P.R., in particolare dagli atti istruttori del Ministero della difesa e del parere emesso dal Consiglio di Stato, «si evince che entrambi gli enti» hanno «omesso anche di esprimersi su due motivazioni aggiuntive, pure presentate nel Ricorso al Presidente della Repubblica poi rigettato, ritenendole “inammissibili” in quanto atti non definitivi che andrebbero impugnati con Ricorso gerarchico prima e giurisdizionale poi. Ed è proprio quello che si è verificato. Infatti le Note caratteristiche, al contrario di quanto affermato dal Consiglio di Stato, sono state impugnate con ricorso gerarchico prima e successivamente al Tar competente tanto che il Consiglio di Stato avrebbe potuto “passare” il Ricorso dal Presidente della Repubblica al Tar che tutt’oggi stà procedendo per l’annullamento di dette Note Caratteristiche».

Ancora, erronea sarebbe l’affermazione contenuta nel parere di questo Consiglio, secondo cui l’Amministrazione avrebbe ampia discrezionalità nella scelta sul trattenimento all’esito della ferma, come si evincerebbe dalla normativa in materia di licenziamento.

Sia il Comando generale dell’Arma sia il Ministero della difesa sia il Consiglio di Stato «nei propri atti», conosciuti dopo l’emissione del decreto «negativo» del Presidente della Repubblica, avrebbero omesso di esprimersi nelle proprie «controdeduzioni e pareri» sulle circostanze «provate» nel ricorso straordinario e relative: allo stato di integrazione dei Carabinieri di sesso femminile nell’Arma dei Carabinieri, all’istituto delle note caratteristiche e al «grado di “democraticità” e “autonomia” delle singole valutazioni compresa quella della Commissione di Valutazione», per come specificamente illustrato in ricorso.

Con il quarto motivo (rubricato «errore di fatto revocatorio per violazione dell’art. 395 cod. proc.civ. per eccezione di costituzionalità dell’art. 948 e 949 del d.lgd. 66/2020 con l’art. 3 della Costituzione ed in violazione dell’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, prevalente sulla legislazione nazionale in virtù dell’art. 117 della Costituzione»), la ricorrente afferma che risulta «omessa» nel «procedimento per cui si chiede la revocatoria ogni valutazione», da parte del Comando generale dell’Arma, del Ministero della difesa e del Consiglio di Stato, «nei propri atti conosciuti dopo la emissione del decreto del Presidente della Repubblica e quindi soggetti a revocazione, ancora una volta, in violazione» dell’art. 3 Cost., «su quanto richiesto in ricorso ovvero» sulla: «direttiva 2/2019 del Ministero delle pari opportunità», «l’art. 7 del testo unico del lavoro nella p.a. (d.lgs. n. 165/2001): dell’art. 26 del d.lgs. n. 198/2006 in materia di molestie e molestie sessuali», «la risoluzione del parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla “Strategia dell’UE per la parità tra uomini e donne dopo il 2015”», «la direttiva della Comunità europea n. 54/2002 (articoli 4, 5 e 14)».

2.- Il Ministero della difesa, nella relazione con cui ha chiesto il parere di questo Consiglio di Stato, ha espresso l’avviso che il ricorso sia inammissibile, non ricorrendo alcuna causa di revocazione tra quelle tipizzate dal legislatore, e comunque, nel merito, infondato.

3.- Con memoria fatta pervenire al Ministero istruttore, la ricorrente ha quindi replicato alla relazione ministeriale e insistito nelle conclusioni già rassegnate in ricorso.

Considerato.

4.- Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 106, comma 1, cod. proc. amm.., la revocazione è esperibile esclusivamente nelle seguenti ipotesi tipizzate dal legislatore: «1) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra; 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario; 4) se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; 5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione; 6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato».

Le circostanze dedotte dalla ricorrente non sono sussumibili in alcuna delle tassative fattispecie di cui all’art. 395 cod. proc. civ. specificamente invocate dalla medesima parte.

5- Con la prima censura, quest’ultima, in maniera per vero non perspicua, lamenta il dolo di una parte in danno dell’altra e l’errore revocatorio, perché l’Amministrazione e il Consiglio di Stato in sede consultiva non avrebbero preso in considerazione le valutazioni (tutte non positive) successive al periodo di ferma.

Osserva la Sezione che il dolo della parte - che per essere tale deve concretizzarsi in una condotta «intenzionalmente fraudolenta che si concretizzi in artifici o raggiri volti a pregiudicare l’esito del procedimento» (ex plurimis, sentenza Cass. civ. n. 41792 del 2021) - non ricorre nella semplice mancata valutazione di un periodo successivo alla ferma, traducendosi semmai essa, in tesi, in un’erronea valutazione dell’Amministrazione in sede procedimentale.

Né, per definizione, può essere dolo della parte la successiva valutazione del giudice sulla medesima circostanza.

E ciò, dunque, anche a prescindere dal rilievo che correttamente l’Amministrazione ha espresso la sua valutazione limitatamente al periodo di ferma.

Nemmeno ricorre l’ipotesi dell’errore di fatto revocatorio, che, per essere tale, deve concretarsi, come è noto, in un abbaglio dei sensi e «risultare dagli atti o documenti della causa»: si tratta, cioè, del travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, che conduce a ritenere inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa.

In altri termini, l’errore di fatto revocatorio è un errore meramente percettivo, configurabile nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento (tra le tante, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 17 giugno 2022, n. 5012; sezione quinta, sentenza 23 giugno 2022, 5174; sezione quarta, sentenze 22 agosto 2017, n. 4055, e 4 agosto 2015, n. 3852).

Qui, invece, ad essere censurato è il complessivo apprezzamento del materiale istruttorio operato dal giudice, che in tesi avrebbe dovuto estendere la valutazione ad altro materiale probatorio.

6- Neanche i fatti dedotti con il secondo motivo di ricorso (l’utilizzo, da parte dell’amministrazione resistente, della carta intestata al Ministero e la presenza del Presidente del collegio che ha reso il parere consultivo nel comitato scientifico di una rivista dell’Amministrazione) integrano il dedotto motivo revocatorio dell’errore di fatto.

Eventuali profili di «collusione», potrebbero, se mai e in tesi, rilevare quale dolo di una delle parti o del giudice (nel quale ultimo caso solo ove risultanti da una sentenza passata in giudicato), e ciò, quindi, anche a prescindere dal rilievo che tale dolo non sussiste nelle condotte contestate all’Amministrazione e al Presidente del Collegio (non è affatto anormale che i Carabinieri usino carta intestata del Ministero della difesa da cui dipendono organicamente, e la partecipazione a un comitato scientifico di una rivista del Ministero non fornisce alcuna prova della parzialità - per scongiurare la quale vi sono, peraltro, i rimedi infraprocessuali della ricusazione ed astensione - né tanto meno del dolo del giudice).

7.- Da ultimo, non integrano la dedotta ipotesi revocatoria neanche le circostanze addotte con il terzo e il quarto motivo di ricorso.

L’omessa valutazione delle difese delle parti non è riconducibile al rinvenimento di documenti decisivi che la parte non ha potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, ma integra, al più e in tesi, un’erronea valutazione del giudice che non è, di per sé, motivo revocatorio (tra le tante, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 17 giugno 2022, n. 5012; Adunanza plenaria, sentenza 27 luglio 2016, n. 21).

8.- Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve ritenersi inammissibile.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso sia inammissibile.



 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F

Pier Luigi Tomaiuoli Paolo Carpentieri

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

Elisabetta Argiolas




In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.



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