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domenica 27 agosto 2023

Cassazione 2023-“inottemperanza all'intimazione di comunicare entro sessanta giorni dalla notifica i dati personali e della patente di guida del conducente (in relazione ad una violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S.”

 



Cassazione 2023-“inottemperanza all'intimazione di comunicare entro sessanta giorni dalla notifica i dati personali e della patente di guida del conducente (in relazione ad una violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S.”


Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 17/04/2023) 10-08-2023, n. 24393 

P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SECONDA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. MANNA Felice - Presidente - 

Dott. TEDESCO Giuseppe - Consigliere - 

Dott. ROLFI Federico - Consigliere - 

Dott. TRAPUZZANO Cesare - Consigliere - 

Dott. CAPONI Remo - rel. Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

ORDINANZA 

sul ricorso iscritto al n. 3971/2020 proposto da: 

OMISSIS, rappresentato e difeso da sè stesso; 

- ricorrente - 

contro 

Ministero dell'Interno, Prefettura di Brescia; 

- intimato - 

avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2397/2019 depositata il 9/08/2019. 

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal consigliere Remo Caponi. 

Svolgimento del processo 

OMISSIS ricorreva dinanzi al Giudice di pace di Brescia contro il verbale di contestazione della violazione dell'art. 126-bis comma 2 frase 4 del codice della strada (C.d.S.). La Polizia stradale di (Omissis) contestava, cioè, l'inottemperanza all'intimazione di comunicare entro sessanta giorni dalla notifica i dati personali e della patente di guida del conducente (in relazione ad una violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S.: 

eccesso di velocità). Il ricorrente faceva valere in primo luogo l'omessa notifica del verbale presupposto. In primo grado l'opposizione era accolta per mancato deposito ex D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 comma 8 della correlativa documentazione. In appello la documentazione veniva depositata (in copia); il ricorrente disconosceva la sottoscrizione e si riservava di proporre querela di falso; la pronuncia di primo grado veniva riformata poichè risultava che il verbale presupposto era stato comunque notificato alla moglie del ricorrente. Parallelamente a ciò, veniva notificata a questi la cartella di pagamento in relazione al verbale presupposto, avverso la quale egli proponeva opposizione, indicando per errore un numero del verbale presupposto diverso da quello reale. L'opposizione veniva accolta per l'omessa notifica del verbale presupposto, ma nella sentenza si perpetuava l'erronea indicazione del numero del verbale presupposto. Tale sentenza veniva prodotta nel giudizio di appello in esito al quale il Tribunale di Brescia riformava (come detto) la pronuncia di primo grado, argomentando che la sentenza del Giudice di pace resa nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale riguardava un diverso verbale e quindi era irrilevante. 

Avverso tale sentenza di appello, OMISSIS proponeva revocazione per errore di fatto, facendo valere che: (a) l'errore nell'indicazione del numero del verbale presupposto - in cui egli era incorso nell'impugnare la cartella esattoriale (errore poi perpetuatosi nella sentenza di accoglimento) - risultava in modo palese dal confronto con altra documentazione versata nel giudizio di appello; (b) a sua moglie era stato notificato il verbale di constatazione della violazione ex art. 126-bis comma 2 frase 4 C.d.S. e non già il verbale presupposto; (c) nel frattempo, il Giudice di pace aveva accolto l'istanza di correzione dell'errore di cui sub a). Tuttavia, il giudizio di revocazione si è concluso con una pronuncia di rigetto. 

Avverso tale pronuncia ricorre in cassazione OMISSIS con tre motivi, illustrati da memoria. Rimangono intimati il Ministero dell'interno e la Prefettura di (Omissis). 

Motivi della decisione 

1. - Con il primo motivo si censura che il Tribunale abbia giudicato in composizione monocratica e non collegiale. Si deduce violazione dell'art. 50bis c.p.c. in relazione alla previsione delle cause di revocazione. 

Con il secondo motivo si denuncia ex art. 2909 c.c. la violazione del giudicato reso nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale e si censura l'irriducibile contraddittorietà della motivazione poichè da un lato si è considerato il giudicato irrilevante, dall'altro si è accertato che il verbale notificato alla moglie, relativo alla violazione ex art. 126-bis comma 2 frase 4 C.d.S.) presupponeva comunque il verbale (relativo alla violazione ex art. 142 comma 8 C.d.S.) non notificato. 

Con il terzo motivo si censura che le spese nell'ammontare di Euro 2.150 non siano state liquidate alla parte vincitrice secondo il primo scaglione (fino a Euro 1.100) appropriato al valore della controversia di Euro 296 (cioè, l'entità della sanzione per la violazione dell'art. 126bis C.d.S.). 

2. - I tre motivi sono da esaminarsi congiuntamente. Fondato è il secondo motivo, con assorbimento del primo e del terzo. 

Nel passo saliente statuisce la sentenza: "Nel merito va rilevato come il tribunale non abbia commesso alcun errore di fatto nel ritenere irrilevante la sentenza (...) perchè riguardante un diverso verbale di contravvenzione (...), atteso che era stato lo stesso ricorrente ad indicare nel ricorso introduttivo di quel giudizio il verbale con il numero sbagliato (...) e che soltanto successivamente al deposito della sentenza oggetto della presente revocazione era stata disposta la correzione dell'errore materiale della sentenza". 

Il secondo motivo, che supera il vaglio di autosufficienza con riferimento ai requisiti dell'allegazione del giudicato esterno, è anche fondato nel merito, sotto il profilo della violazione di quest'ultimo. Si tratta appunto dell'accertamento irretrattabile, contenuto nella sentenza di accoglimento dell'opposizione alla cartella esattoriale. La pronuncia era stata allegata nel giudizio di appello, pur recando l'errore materiale relativo all'indicazione del numero del verbale. 

L'accoglimento del secondo motivo si impone non già come rimedio equitativo diretto a lenire i tratti paradossali della vicenda, quanto in punto di un'argomentazione in punto di diritto, la quale proprio in quanto tale non è dimentica che non è la vita a dover essere per le regole giuridiche, ma sono le regole giuridiche a dover essere per la vita. Oggetto del giudizio di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. è (e rimane) indubbiamente un errore di fatto in cui è incorso il giudice. Nondimeno: se si accerta per tabulas (nel caso di specie, attraverso il sopravvenire in corso di causa di revocazione del provvedimento di correzione) che un errore di fatto vi è stato; se anche debba formalmente escludersi che in quell'errore sia incorso il giudice che ha emanato la sentenza revocanda, non potrà evitarsi la revocazione per errore di fatto, se il giudice chiamato a pronunciarsi su quest'ultima abbia piena contezza dell'errore. L'essenza della revocazione quale giudizio d'impugnazione di un atto, in quanto affetto da errore in cui è incorso il giudice, non può essere piegata fino al punto di escludere la rilevanza della sopravvenienza che dà atto dell'errore, pur confermando che non sia stato il giudice (della sentenza revocanda) a commetterlo. Mutato ciò che si deve mutare, occorre in questa situazione ciò che accade quando è impugnata in cassazione per errore di diritto una sentenza che all'epoca era pienamente conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità. Non potrà rigettarsi il ricorso in cassazione perchè olim la sentenza impugnata non era affetta da alcun errore di diritto, se nel frattempo la Corte di cassazione ha rovesciato il proprio orientamento nella direzione propugnata dal ricorrente. 

3. - Accolto il secondo motivo, sono assorbiti i restanti motivi, cassata è la sentenza in relazione al motivo accolto, rinviata è la causa al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 

P.Q.M. 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti due motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2023. 

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2023 


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