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sabato 2 settembre 2023

Tar 2023-Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico

 

Tar 2023-Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico


T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, Sent., (ud. 10/07/2023) 25-08-2023, n. 2559 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2456 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato x, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

la Questura di Catania e il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n 149; 

per l'annullamento 

- del decreto del Questore della Provincia di Catania prot. n. -OMISSIS- notificato il 23 luglio 2015, di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo; 

- del verbale di ritiro del porto d'armi della Legione Carabinieri "Sicilia", Stazione di -OMISSIS-, del 23 luglio 2015; 

- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Catania e del Ministero dell'Interno; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; 

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 luglio 2023 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. Con ricorso ritualmente proposto -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale la Questura di Catania ha disposto la revoca della licenza di porto d'armi rilasciata in suo favore in ragione della ravvisata situazione di tensione tra il titolare della licenza e la sua ex compagna. 

Premette il ricorrente che il provvedimento impugnato trae origine dall'istanza presentata dalla signora -OMISSIS-, alla quale era stato sentimentalmente legato, finalizzata all'emissione di un provvedimento di ammonimento ai sensi dell'art. 8 D.L. n. 11 del 2009. 

Nessun provvedimento di ammonimento era stato, tuttavia, adottato nei suoi confronti atteso che il procedimento attivato su istanza di parte si era concluso in via bonaria. 

Con decreto -OMISSIS-, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, il Questore di Catania riteneva, tuttavia, di dover disporre la revoca della licenza di porto d'armi di cui il ricorrente era titolare evidenziando che il bonario componimento del procedimento di ammonimento "non esclude che il -OMISSIS- possa reiterare i comportamenti "stalkizzanti" denunciati all'epoca dei fatti dalla -OMISSIS-", sussistendo "una situazione di tensione tra il titolare della licenza e la sua ex compagna". 

Il ricorrente lamenta la illegittimità di tale provvedimento sotto i profili della carenza dei presupposti, della violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, della carenza di motivazione e di istruttoria e della violazione di legge. 

I. Del tutto errato sarebbe l'assunto secondo cui il -OMISSIS- avrebbe compiuto atti qualificabili come persecutori ai sensi dell'art. 612 bis c.p. 

II. La Questura avrebbe omesso di indicare i comportamenti dai quali è stato desunto il pericolo di abuso delle armi non potendo ritenersi sufficiente il generico riferimento ad una pretesa situazione di tensione tra il ricorrente e la ex compagna. 

III. Nessuna attività istruttoria sarebbe stata posta in essere essendosi limitata la Questura a richiamare i fatti così come esposti nell'istanza di ammonimento e a fare riferimento a non meglio precisati accertamenti eseguiti nel corso del procedimento di ammonimento. 

IV. Il giudizio di inaffidabilità formulato dalla Questura sarebbe, infine, irragionevole e sproporzionato. 

2. La Questura di Catania si è costituita in giudizio con atto di mero stile. 

3. All'udienza di smaltimento del 10 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione. 

4. Il ricorso è infondato. 

4.1. Non si ravvisa la sussistenza dei vizi di carenza di motivazione e di difetto di istruttoria né il lamentato travisamento dei fatti, contestati con il ricorso. 

La normativa applicabile alla materia oggetto del contendere è rappresentata: 

- dall'art. 11 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) che, per quanto qui rileva, così dispone: 

"Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta" (comma 2) 

"Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione" (comma 3); 

- dall'art. 43 dello stesso TULPS, ai sensi del quale "La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi" (comma 2). 

4.2. La citata normativa, nel prevedere che l'autorizzazione in argomento possa essere negata nel caso in cui il richiedente non venga ritenuto completamente affidabile, attribuisce, dunque, all'autorità di pubblica sicurezza un ampio potere valutativo in ordine ai requisiti di idoneità alla detenzione delle armi. 

Alla luce di tale quadro normativo si è formata una ormai univoca giurisprudenza che afferma l'assenza di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, "costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui art. 699 c.p. e all'art. 4 comma 1, L. 18 aprile 1975, n. 110. Da tanto deriva che l'Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell'uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità; ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito che esercita l'Autorità non è di tipo sanzionatorio, né tantomeno punitivo, ma di natura cautelare, consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della incolumità privata e pubblica. Pertanto, ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario che sia stato accertato un determinato abuso delle armi da parte del soggetto istante, ma è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come questi non sia del tutto affidabile al loro uso; ne consegue che, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori, non è neppure necessario un particolare onere motivazionale, bastando piuttosto che nei provvedimenti siano presenti elementi idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate dall'Autorità non siano irrazionali o arbitrarie" (Consiglio di Stato, Sez. I, 11 aprile 2018, n. 943; Sez. III, 17 maggio 2018, n. 2974). 

Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, autorizza, infatti l'Amministrazione allo "svolgimento di valutazioni discrezionali ad ampio spettro che diano la prevalenza alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica rispetto a quelle del privato sì che non possano emergere sintomi e nemmeno sospetti di utilizzo improprio dell'arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati" (Cons. St., Sez. I, 13 marzo 2018, n. 617). … Peraltro, come ripetutamente è stato affermato dalla Sezione, "il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi non implica un concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell'Autorità amministrativa competente (Cons. St., Sez. III, 10 ottobre 2014, n. 5039; Sez. III, 31 marzo 2014, n. 1521; Sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576). 

Tenuto conto del carattere preventivo e cautelare del divieto di detenzione delle armi, l'esistenza di sospetti o indizi negativi, che facciano perdere all'Autorità competente la fiducia in merito al buon uso delle armi, è sufficiente ai fini della valutazione negativa formulata nella fattispecie dall'amministrazione" (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 4887 del 9 agosto 2018). 

4.3. Nel caso di specie, la Questura, lungi dal formulare un giudizio di responsabilità penale, ha sottolineato, con l'espressione comportamenti stalkizzanti, i comportamenti posti a fondamento della revoca del porto d'armi, costituiti da "comunicazioni intrusive. nonché da condotte volte a controllare ogni spostamento (quali pedinamenti, appostamenti, sorveglianza sotto casa)", dai quali ha desunto il ragionevole pericolo di un uso distorto delle armi. 

Il tenore ed il numero di tali "comunicazioni" -allegate all'istanza di ammonimento e prodotte in questo giudizio dal ricorrente- portano ad escludere che la scelta della revoca fosse illogica e arbitraria. 

In questa prospettiva, risulta pienamente intellegibile ed esaustiva l'espressione "situazione di tensione", con la quale l'amministrazione ha inteso riferirsi alla notevole conflittualità tra il ricorrente e la ex compagna e rispetto alla quale il giudizio di inaffidabilità sul corretto uso delle armi formulato dalla Questura si dimostra ragionevole e proporzionato. 

5. In ragione di quanto esposto il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle amministrazioni resistenti, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori se dovuti. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il signor -OMISSIS- e la signora -OMISSIS-. 

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Pancrazio Maria Savasta, Presidente 

Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore 

Manuela Bucca, Referendario 


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