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sabato 20 gennaio 2024

Tar 2024- per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Grosseto nel procedimento avviato ad istanza del ricorrente in data -OMISSIS- per il riesame e conseguente revoca del divieto di detenere armi ex art. 39 TULPS;

 Tar 2024- per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Grosseto nel procedimento avviato ad istanza del ricorrente in data -OMISSIS- per il riesame e conseguente revoca del divieto di detenere armi ex art. 39 TULPS; 


T.A.R. Toscana Firenze Sez. IV, Sent., (ud. 12/01/2024) 13-01-2024, n. 52 

Fatto - Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 

(Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati  

contro 

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Grosseto, Questura Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; 

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Grosseto nel procedimento avviato ad istanza del ricorrente in data -OMISSIS- per il riesame e conseguente revoca del divieto di detenere armi ex art. 39 TULPS; 

nonché per l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alla menzionata istanza, ciascuna per quanto di competenza, e per la conseguente condanna con richiesta di nomina fin d'ora di un commissario ad acta. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. - Prefettura di Grosseto e della Questura Grosseto; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2024 il dott. Nicola Fenicia; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

Premesso che: 

- l'odierno ricorrente agisce avverso il silenzio che la Prefettura di Grosseto ha serbato sulla sua istanza di revoca del divieto di detenzione armi e munizioni, provvedimento che era stato irrogato nei suoi confronti in data -OMISSIS- ed impugnato dinanzi a questo T.a.r. (con ricorso respinto con sentenza n. OMISSIS del 2022); 

- tale divieto era stato adottato dalla Prefettura valorizzando, quale indice rivelatore della possibilità di abuso delle armi, l'esistenza a carico dell'odierno ricorrente di un procedimento penale per la violazione di cui all'art. 20 bis, comma 2, L. n. 110 del 1975, ovvero per omessa diligenza nella custodia di un fucile semiautomatico di sua proprietà; 

- l'odierno ricorrente, allegando l'intervenuta archiviazione del suddetto procedimento penale e il trascorrere di cinque anni dal divieto di detenzione, ha presentato, in data -OMISSIS-, istanza di revoca e/o riesame in autotutela del divieto di detenzione armi e munizioni, senza però ottenere alcun riscontro dalla Prefettura; 

- secondo il ricorrente il silenzio serbato dalla Prefettura di Grosseto sarebbe illegittimo alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il divieto in questione non potrebbe avere efficacia sine die; 

- si è costituita l'Amministrazione resistente depositando una relazione con allegata documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso; 

- all'udienza in camera di consiglio del 12 gennaio 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base degli scritti; 

Ritenuto che: 

- il ricorso è infondato non sussistendo nella fattispecie l'obbligo della Prefettura di Grosseto di provvedere sull'istanza di revoca presentata dal ricorrente; 

- per orientamento generale e consolidato non sussiste infatti alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno, mediante l'istituto del silenzio-rifiuto, l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo; e ciò in quanto il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione competente e non si esercita in base ad un'istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere. Tale orientamento si basa sulla considerazione che, se si imponesse un obbligo di provvedere, vi sarebbe l'elusione del termine di impugnazione mediante la proposizione di un'istanza all'Amministrazione con compromissione delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche (cfr. Cons. Stato, VI, 25 maggio 2020, n. 3277); 

- nondimeno questa Sezione con alcune pronunce ha manifestato di condividere quella giurisprudenza, formatasi nella peculiare materia in oggetto, con la quale si è stabilito che "l'amministrazione sia obbligata a pronunciarsi sull'istanza di revoca di un divieto di detenzione delle armi, non potendo tale divieto avere un'efficacia sine die, ovvero anche oltre il venir meno della situazione di pericolosità; e si è dunque riconosciuto al destinatario del divieto l'interesse giuridicamente protetto ad ottenere dall'amministrazione un riesame della propria posizione. Ma tutto ciò al ricorrere di due condizioni, costituite dal sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento e dal decorso di un ragionevole lasso di tempo dall'adozione del medesimo provvedimento inibitorio. In particolare, il lasso di tempo ragionevole trascorso il quale, in presenza di nuovi elementi, il Prefetto è tenuto a pronunciarsi sull'istanza di revoca della misura, è stato individuato dalla citata giurisprudenza in cinque anni e tale orientamento è stato recepito dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 577/PAS/U/13490/10171 del 25 novembre 2020" (v. sentenza della seconda sezione di questo T.a.r. del 10 ottobre 2022, n. 1143, e giurisprudenza ivi richiamata); 

- nel caso di specie, tuttavia, il provvedimento di divieto risale all'-OMISSIS-, per cui non sono trascorsi cinque anni dalla sua adozione; né comunque il ricorrente allega un sopravvenuto mutamento delle circostanze fattuali valorizzate nel medesimo provvedimento, non venendo smentite, tali circostanze, dalla richiesta di archiviazione depositata in atti, la quale anzi conferma l'originaria ricostruzione fattuale già avvalorata da questo T.a.r. nella sentenza sopra indicata (n. OMISSIS del 2022); 

- pertanto il ricorso deve essere respinto, non ricorrendo, al momento della presentazione dell'istanza di revoca, quelle particolari condizioni che secondo la giurisprudenza citata fanno sorgere in capo alla Prefettura l'obbligo di provvedere sull'istanza di revoca del provvedimento di divieto di detenzione armi; 

- le spese di lite possono essere compensate tenuto conto delle ragioni della decisione; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. 

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: 

Riccardo Giani, Presidente 

Giovanni Ricchiuto, Consigliere 

Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore 


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