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sabato 24 febbraio 2024

LAVORO: CONSULTA, 'REINTEGRO VA GARANTITO IN TUTTI I CASI DI NULLITA' LICENZIAMENTO ' =

 GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024 12.00.07


LAVORO: CONSULTA, 'REINTEGRO VA GARANTITO IN TUTTI I CASI DI NULLITA' LICENZIAMENTO ' =

ADN0337 7 ECO 0 ADN ECO NAZ LAVORO: CONSULTA, 'REINTEGRO VA GARANTITO IN TUTTI I CASI DI NULLITA' LICENZIAMENTO ' = Roma, 22 feb. (Adnkronos) - La Corte costituzionale (sentenza n. 22 del 2024) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola ''espressamente''. Tale disposizione, quindi, è stata ritenuta illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l'ha limitata alle nullità sancite ''espressamente''. La Corte di cassazione rimettente, nel sollevare la questione, aveva censurato tale limitazione, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, per violazione del criterio di delega fissato dall'art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014 (cosiddetto Jobs Act), deducendo che l'esclusione delle nullità, diverse da quelle «espresse», non trovasse rispondenza nella legge di delega, la quale riconosceva la tutela reintegratoria nei casi di ''licenziamenti nulli'' senza distinzione alcuna. La Corte costituzionale ha ritenuto fondata questa censura, osservando in particolare che il criterio direttivo, nella parte rilevante in proposito, aveva segnato il perimetro della tutela reintegratoria del lavoratore nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, escludendola, in negativo, per i licenziamenti ''economici'', e prevedendola, in positivo, nei casi di licenziamenti nulli, discriminatori e di specifiche ipotesi di licenziamento disciplinare. (segue) (Rol/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 22-FEB-24 12:00 NNNN

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