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domenica 31 marzo 2024

Commissione Racc. 19/03/2024, n. 2024/915/UE RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa a misure per combattere la contraffazione e rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

 


Commissione

Racc. 19/03/2024, n. 2024/915/UE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa a misure per combattere la contraffazione e rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Pubblicata nella G.U.U.E. 26 marzo 2024, Serie L.


Epigrafe


Premessa


[Testo della Raccomandazione]


Racc. 19 marzo 2024, n. 2024/915/UE (1).


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa a misure per combattere la contraffazione e rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.


(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 26 marzo 2024, Serie L.



LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,


considerando quanto segue:


(1) Un sistema efficiente di diritti di proprietà intellettuale (PI) è alla base di qualsiasi strategia industriale solida. Le industrie che fanno un uso intensivo della PI svolgono un ruolo di primo piano nel sostenere un'economia resiliente, verde e competitiva nell'UE, contribuendo al 47 % del PIL complessivo e a quasi il 40 % dell'occupazione totale. Le industrie creative e innovative europee sono all'avanguardia nel campo delle tecnologie verdi e dei prodotti sostenibili. A livello mondiale detengono una quota rilevante dei brevetti verdi e dispongono di portafogli di PI solidi in tecnologie riguardanti, tra l'altro, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la cattura e lo stoccaggio del carbonio e il trattamento dei rifiuti (2). Allo stesso tempo, negli ultimi dieci anni sono aumentate in misura significativa le registrazioni di marchi verdi (3) nell'UE. Una protezione equa dei diritti di PI si traduce in un aumento dell'attività economica, degli investimenti, dell'occupazione e della produttività, anche per le piccole e medie imprese («PMI») (4).


(2) Il notevole valore di mercato dei prodotti tutelati dalla PI ha attirato le reti criminali, determinando un aumento delle merci contraffatte e della pirateria. La contraffazione è qualificata come reato ad alto impatto nella strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025, che mira allo smantellamento delle reti criminali e dei loro modelli di attività (5).. Quest'attività criminale non soltanto causa la perdita di introiti per i titolari dei diritti di PI («titolari dei diritti»), ma presenta altresì notevoli rischi per la sicurezza dei consumatori, la salute pubblica e l'ambiente. La pandemia di COVID-19 ha creato nuove opportunità di infiltrazione di prodotti contraffatti e usurpativi nei mercati a causa dell'impennata delle vendite online e della penuria di beni essenziali durante quel periodo, da cui sono derivati incidenti potenzialmente letali, ad esempio la presenza di componenti di semiconduttori usurpativi nei defibrillatori automatici esterni (6). Inoltre, i cuscinetti contraffatti si sono infiltrati in diversi settori, minacciando ad esempio il settore dell'energia e il corretto funzionamento delle turbine eoliche. Si rende pertanto necessaria una solida politica di lotta alla contraffazione e alla pirateria per garantire che i diritti di PI realizzino appieno il loro potenziale di sostegno all'innovazione, alla competitività e a un'economia più verde e più sostenibile.


(3) Malgrado gli sforzi profusi per contenerle, le violazioni della PI relative alle merci contraffatte e alla pirateria rimangono un fenomeno in espansione con gravi ripercussioni economiche e sociali sull'occupazione e sulla crescita nell'UE (7). Le violazioni della PI rappresentano una minaccia per vari settori e diversi tipi di prodotti, tra cui i prodotti di consumo comuni e quelli destinati alle aziende. Aspetto ancora più importante, tali attività possono essere strettamente collegate a condotte criminali (8). Le reti criminali coinvolte nei reati contro la PI si stanno infiltrando in ogni stadio della catena di approvvigionamento, ed è difficile indagare sui reati perché i prodotti contraffatti commercializzati all'interno dell'UE provengono per la maggior parte dall'estero, il che rende più complessa l'individuazione dei principali portatori di interessi. Di conseguenza, le violazioni della PI compromettono il mercato unico dell'UE e le norme dell'Unione relative agli standard ambientali, di sicurezza ed etici per i prodotti di consumo. Inoltre incidono in modo significativo sulle imprese europee, in particolare sulle PMI, che hanno un 34 % di possibilità in meno di sopravvivere in caso di violazione della loro PI.


(4) Nel suo piano d'azione sulla proprietà intellettuale del 2020 (9) la Commissione si è impegnata a garantire un rispetto più rigoroso dei diritti di PI adottando in primo luogo il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), che costituisce un importante passo avanti nella lotta ai contenuti illegali online, e sviluppando in secondo luogo un pacchetto di strumenti dell'UE per combattere la contraffazione, che sarà adottato con la presente raccomandazione. Il pacchetto di strumenti dovrebbe promuovere e agevolare un'efficace cooperazione tra i titolari dei diritti, i prestatori di servizi intermediari e le autorità competenti, e mira a promuovere le buone pratiche e l'impiego di strumenti adeguati e delle nuove tecnologie. Il Parlamento europeo (11) e il Consiglio (12) hanno accolto quest'iniziativa con favore.


(5) La presente raccomandazione si basa sui risultati di un'ampia consultazione condotta a partire dal 2021, che ha compreso, in particolare, i seminari organizzati nel 2021 e 2022 con i portatori di interessi, risposte all'invito a presentare contributi del 2022 (13), una tavola rotonda ad alto livello organizzata dal commissario Thierry Breton nel giugno 2022, riunioni del gruppo di esperti e il vertice internazionale sulla tutela dei diritti di PI (International IP Enforcement Summit) tenutosi nel giugno 2023. Quest'ampia consultazione ha rivelato l'importanza di una maggiore cooperazione e condivisione delle informazioni tra tutti i portatori di interessi, in particolare le autorità pubbliche, i titolari dei diritti e i prestatori di servizi intermediari. Dalla consultazione è emersa altresì l'importanza di basare la futura politica in materia di tutela dei diritti di PI sugli strumenti esistenti e sulla normativa dell'UE vigente, in particolare: i) il regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali; ii) la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, iii) la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; iv) il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) che istituisce il codice doganale dell'Unione.


(6) La direttiva 2004/48/CE si applica a tutti i diritti di PI previsti dalla legislazione dell'Unione e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato, come stabilito all'articolo 2. Mira ad assicurare un livello elevato, paritario e uniforme di protezione nel mercato unico, rispecchiando la necessità di pratiche comuni in materia di tutela dei diritti di PI. Seguendo quest'approccio coerente alla tutela dei diritti di PI, la presente raccomandazione riguarda tutte le violazioni della PI commesse su scala commerciale, ossia atti intesi ad ottenere un vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. Ai fini della presente raccomandazione, le violazioni della PI su scala commerciale riguardano i prodotti e i contenuti contraffatti e usurpativi che sono oggetto della violazione di un marchio, un'indicazione geografica, un brevetto, un disegno o modello o un diritto d'autore. Senza interferire con gli aspetti affrontati dalla raccomandazione (UE) 2023/1018 (18) sulla lotta alla pirateria online degli eventi sportivi e di altri eventi in diretta, i principi guida, le buone pratiche e gli strumenti sviluppati nella presente raccomandazione possono per la maggior parte essere rilevanti anche nella lotta alle attività illecite aventi ad oggetto contenuti online tutelati dalla PI, ad esempio in relazione alle misure volontarie prese dagli intermediari online, alla cooperazione rafforzata tra le autorità nazionali competenti e alla condivisione di informazioni e di dati.


(7) Il regolamento (UE) 2022/2065 prevede norme armonizzate per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile. In tale contesto, il regolamento (UE) 2022/2065 si riferisce a informazioni relative ad attività illegali, quali la vendita di prodotti contraffatti, come esempio di contenuto illegale e impone obblighi specifici a determinate categorie di prestatori di servizi intermediari online. Alcuni di questi obblighi sono determinanti per potenziare la lotta alla contraffazione e alla pirateria. Si tratta, ad esempio, di quanto indicato di seguito: i) la designazione di punti di contatto e di rappresentanti legali; ii) gli obblighi relativi alle condizioni generali; iii) gli obblighi in materia di relazioni di trasparenza; iv) il meccanismo di segnalazione e azione; v) il meccanismo di reclamo e ricorso; vi) il meccanismo dei segnalatori attendibili; vii) misure contro gli abusi e protezione dagli stessi; viii) misure per imporre la tracciabilità degli operatori commerciali - note come obblighi di «conoscenza dei propri clienti»; e ix) misure di valutazione e attenuazione dei rischi.


(8) La Commissione sostiene l'attuazione del protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte via Internet («protocollo d'intesa sulla contraffazione») e il protocollo d'intesa sulla pubblicità online e i diritti di PI («protocollo d'intesa sulla pubblicità»). Entrambi sono strumenti volontari aperti ai titolari dei diritti, alle piattaforme online e alle associazioni di imprese. I partecipanti a tali protocolli d'intesa si impegnano a seguire i principi e a prendere le misure previste da tali protocolli, tra cui la cooperazione bilaterale e lo scambio di informazioni. I protocolli d'intesa sono iniziative guidate dal settore che si sono rivelate efficaci. L'entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/2065 offre però l'occasione per riflettere sul futuro dei protocolli d'intesa per fare in modo che rimangano adeguati allo scopo che perseguono. E' pertanto necessario avviare un processo di aggiornamento dei protocolli d'intesa e incoraggiare tutti i firmatari e le altre parti interessate a impegnarsi attivamente in questo processo. Riveste importanza l'articolo 45 del regolamento (UE) 2022/2065, che prevede la possibilità di elaborare codici di condotta volontari a livello di Unione per contribuire alla corretta applicazione del regolamento (UE) 2022/2065. L'articolo 46 prevede anch'esso codici di condotta, in relazione alla pubblicità online, al fine di contribuire a una maggiore trasparenza per gli attori nella catena del valore della pubblicità online. Infine, anche l'articolo 17 della direttiva 2004/48/CE incoraggia l'elaborazione di codici di condotta, come strumento supplementare per rafforzare il quadro normativo, con l'intento di contribuire ad assicurare il rispetto dei diritti di PI.


(9) I titolari dei diritti occupano una posizione ideale per individuare, identificare e segnalare le violazioni della PI riguardanti prodotti contraffatti o usurpativi. I firmatari del protocollo sulla contraffazione guidato dal settore hanno acquisito competenze ed esperienze significative nel corso degli anni in quanto trasmettono regolarmente segnalazioni che, secondo i principi del protocollo d'intesa, dovrebbero essere trattate senza indebito ritardo. Inoltre i firmatari del protocollo d'intesa si sono impegnati a adottare misure ragionevoli e accessibili da un punto di vista commerciale per trasmettere segnalazioni in modo responsabile e accurato e con la dovuta precisione, affinché siano individuate le merci contraffatte e in modo da evitare segnalazioni ingiustificate, infondate e abusive. I titolari di diritti che sono firmatari del protocollo d'intesa dovrebbero pertanto valutare la possibilità di richiedere la qualifica di «segnalatori attendibili» per poter beneficiare del trattamento specifico previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065. A tale riguardo, i coordinatori dei servizi digitali devono valutare se il richiedente soddisfi i criteri di cui all'articolo 22, paragrafo 2, ossia i) se disponga di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali; ii) se sia indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online; e iii) se svolga le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo. La Commissione, sentito il comitato per i servizi digitali, può emanare orientamenti sull'applicazione del meccanismo dei segnalatori attendibili a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065.


(10) La cooperazione e una maggiore condivisione delle informazioni sono essenziali e dovrebbero essere ulteriormente promosse, a tutti i livelli, conformemente al diritto dell'Unione, alla protezione dei dati personali e alla libertà d'impresa di cui all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). E' opportuno individuare buone pratiche al riguardo e raccomandarle a tutti i soggetti interessati, tra cui le piattaforme e-commerce, i fornitori di servizi di trasporto e di logistica, i prestatori di servizi di pagamento, i fornitori di social media, i fornitori di servizi di nomi di dominio ecc. In secondo luogo, dovrebbe essere incoraggiata un'ulteriore cooperazione e condivisione delle informazioni. Ciò riguarda tutte le autorità competenti, comprese le autorità di vigilanza del mercato che attualmente potrebbero non avere competenze per quanto riguarda le violazioni della PI, e richiede un'ulteriore promozione dell'uso di strumenti dedicati quali l'IP Enforcement Portal («IPEP»), il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato («ICSMS») e il Safety Gate per i prodotti pericolosi che potrebbero essere contraffatti.


(11) I fornitori di servizi di trasporto e di logistica svolgono un ruolo fondamentale per la vendita e distribuzione di prodotti e sono essenziali per preservare l'affidabilità delle catene di approvvigionamento. I servizi di trasporto e di logistica possono però essere usati impropriamente dai contraffattori.


(12) Allo stesso modo, i servizi di pagamento, se da un lato possono essere essenziali per le attività dei titolari di diritti, dall'altro possono essere usati anche per agevolare le violazioni della PI. In certi casi, gli usi di diversi servizi di pagamento possono consentire lo sviluppo di pratiche che: i) rendono più complicato il tracciamento dei flussi di denaro; e ii) rendono più difficile l'individuazione dei casi in cui uso de in cui i servizi di pagamento possono essere utilizzati per commettere violazioni della PI.


(13) Data la crescente popolarità dei social media, vengono sviluppate nuove strategie che potrebbero consentirne ulteriori usi impropri commettere violazioni della PI. Ne derivano nuove sfide per i fornitori di social media, i titolari dei diritti e le autorità competenti; appare quindi evidente la necessità di compiere sforzi collaborativi. In tale contesto, la promozione di buone pratiche tra i principali prestatori di servizi intermediari può contribuire a sostenere una politica coerente per la lotta alle violazioni della PI.


(14) I nomi di dominio, se da lato hanno un'importanza fondamentale nell'ambiente online, dall'altro possono essere utilizzati per agevolare violazioni della PI online. Ciò avviene ad esempio quando l'abuso dei diritti di PI riguarda il nome del dominio stesso (ossia in caso di accaparramento di nomi di dominio (cybersquatting) o dirottamento di URL (typo-squatting) o quando il nome di dominio porta a un sito web che agevola violazioni della PI. I dati di registrazione di nomi di dominio (dati WHOIS) sono fondamentali per la sicurezza, la stabilità e la resilienza del sistema dei nomi di dominio. Per questo motivo, la direttiva (UE) 2022/2555 obbliga gli Stati membri a imporre ai registri dei nomi di dominio di primo livello e ai soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio di raccogliere e mantenere dati di registrazione dei nomi di dominio accurati e completi in un'apposita banca dati che consenta di identificare e contattare i titolari dei nomi di dominio. L'accesso a dati specifici di registrazione dei nomi di dominio deve essere fornito su richiesta legittima e debitamente motivata dei legittimi richiedenti l'accesso. Deve essere data una risposta senza indebito ritardo e comunque entro 72 ore dalla ricezione delle richieste di accesso. A norma della direttiva (UE) 2022/2555, per legittimi richiedenti l'accesso si intendono le persone fisiche o giuridiche che presentano una richiesta conformemente al diritto dell'Unione o nazionale. Anche la precisione e la completezza dei dati di registrazione dei nomi di dominio possono avere un ruolo centrale nella tutela dei diritti di PI. La responsabilità per le violazioni e per il risarcimento dei danni che possano conseguirne può sussistere solo se l'identità del presunto contraffattore e i suoi dati di contatto possono essere divulgati in conformità del diritto dell'Unione, e in particolare nel rispetto della protezione dei dati personali, del diritto fondamentale alla vita privata e del diritto alla libertà d'impresa. Ciò non pregiudica i diritti della difesa, tenendo conto delle circostanze del caso specifico e delle garanzie necessarie per coprire i costi e i danni arrecati al convenuto, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48/CE.


(15) Monitorare il mercato online per individuare le violazioni della PI può essere un compito dispendioso e oneroso in termini di risorse per i titolari dei diritti. Dovrebbero pertanto essere ampliate le buone pratiche volontarie, come l'attuale sistema di informazione e allerta per i nomi di dominio per il dominio di primo livello.eu, gestito dal Registro europeo dei nomi a dominio Internet («EURid») e dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («EUIPO»). La finalità di tale collaborazione è sensibilizzare al fine di tutelare i diritti di PI dei titolari di marchi dell'UE e fornire informazioni attendibili sui nomi di dominio.eu e sulla loro disponibilità.


(16) La cooperazione tra operatori pubblici e privati è essenziale nella lotta alle violazioni della PI. Uno dei primi ostacoli alla cooperazione è la mancanza di un punto di contatto chiaramente identificato che permetta di affrontare temi correlati ai diritti di PI e alle violazioni della PI in uno Stato membro o a livello transfrontaliero. La mancanza di un punto di contatto impedisce una tutela rapida e agile dei diritti di PI e incide sulla cooperazione tra i portatori di interessi. Tuttavia, come evidenziato nelle risposte all'invito a presentare contributi, il problema in questione potrebbe essere facilmente risolto con la designazione di un punto di contatto unico per la tutela dei diritti di PI.


(17) Sarebbe possibile migliorare sostanzialmente il coordinamento e la condivisione delle informazioni se gli strumenti esistenti, quali l'ICSMS, il Safety Gate e il portale IPEP, fossero più ampiamente utilizzati dagli operatori economici interessati e dalle autorità competenti nella lotta alle violazioni della PI. L'IPEP è stato sviluppato dall'EUIPO e consente la comunicazione sicura tra i titolari dei diritti e le autorità competenti, ad esempio mediante la gestione elettronica delle domande di intervento dell'autorità doganale («AFA») in relazione ai prodotti sospettati di violare diritti di PI. Anche alcuni Stati membri hanno sviluppato il proprio portale destinato agli operatori commerciali per il medesimo scopo. Tali strumenti agevolano il lavoro delle autorità doganali e dei titolari dei diritti fornendo a questi ultimi punti di accesso centrali per la protezione della PI in tutti gli Stati membri. L'EUIPO ha avviato un'estensione della piattaforma IPEP e l'ha resa accessibile agli intermediari, a cominciare dalle piattaforme di e-commerce. Ciò significa che tali piattaforme sono ora in grado di verificare facilmente i diritti di PI e di avviare la comunicazione con i titolari di tali diritti, ove necessario. Perché tale strumento possa raggiungere il suo pieno potenziale, è necessario che i titolari dei diritti e le autorità nazionali competenti lo sfruttino maggiormente.


(18) Se rilevano prove di presunti prodotti contraffatti o usurpativi, numerose autorità di vigilanza del mercato non provvedono ad esempio a i) darne comunicazione tramite l'ICSMS; ii) cooperare con i titolari dei diritti o le autorità competenti tramite l'IPEP; o iii) trasmettere allerte su prodotti pericolosi attraverso il Safety Gate, ossia il sistema di allerta rapida dell'UE per i prodotti non alimentari pericolosi, compresi i prodotti contraffatti Si perde in tal caso un'opportunità di contribuire ulteriormente alla lotta alle violazioni della PI. Inoltre numerose autorità di vigilanza del mercato non hanno il potere di far rispettare i diritti di PI, anche se possono svolgere un ruolo importante nella lotta alla contraffazione (19). I prodotti contraffatti sono spesso sequestrati alle frontiere, ma possono essere individuati anche lungo la catena di approvvigionamento, ad esempio durante le ispezioni di controllo della qualità. Gli Stati membri dovrebbero pertanto promuovere il ruolo delle autorità di vigilanza del mercato nella lotta alla contraffazione. Per rafforzare la capacità delle autorità di vigilanza del mercato o di altre autorità di contrasto, e su richiesta di uno Stato membro, può essere fornito sostegno tecnico conformemente al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio (20)che istituisce uno strumento di sostegno tecnico.


(19) L'EUIPO collabora con diversi uffici nazionale della PI negli Stati membri per creare una raccolta delle sentenze nazionali più importanti in materia di tutela dei diritti di PI. Dal 2014 gli uffici partecipanti, unitamente all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali dell'UE, sono stati coinvolti nella raccolta sistematica di sentenze fondamentali in materia di tutela dei diritti di PI, che sono messe a disposizione nella banca dati eSearch Case Law. La raccolta include sentenze fondamentali relative a tutti i tipi di diritti di PI di tutti gli Stati membri e riguarda cause sia penali che civili. Le sentenze sono considerate «fondamentali» perché riguardano nuove tendenze o nuovi sviluppi della giurisprudenza. Le cause penali sono monitorate anche nell'ambito della Rete europea di procuratori competenti in materia di proprietà intellettuale. Le attività di sensibilizzazione, i contributi regolari da parte degli uffici della PI e un utilizzo più diffuso di tali banche dati potrebbero rafforzare in misura significativa la tutela dei diritti di PI.


(20) Una costante cooperazione tra l'EUIPO e gli organismi di contrasto dell'UE è importante per razionalizzare la lotta alle violazioni della PI. A tale riguardo rileva anche il sostegno agli sforzi di cooperazione come la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità («EMPACT»), una piattaforma di cooperazione guidata dagli Stati membri con l'obiettivo di individuare, priorizzare e affrontare le minacce poste dalle forme gravi di criminalità organizzata internazionale, come i reati contro la PI. La comunità per la tutela dei diritti di PI dovrebbe utilizzare questa piattaforma multidisciplinare di cooperazione.


(21) Le procedure di risoluzione alternativa delle controversie offrono un'alternativa economica, più rapida e più efficiente ai tradizionali procedimenti giudiziari, specialmente per le controversie transfrontaliere e per le PMI. L'accesso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie dovrebbe pertanto essere ampliato a tutti i tipi di controversie in materia di PI, anche a quelle relative ai nomi di dominio.


(22) Le direttive 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21) e 2004/48/CE riconoscono ai titolari dei diritti la possibilità di chiedere un'ingiunzione nei confronti dei prestatori di servizi intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare i loro diritti di PI. La direttiva 2004/48/CE prevede altresì provvedimenti provvisori o interlocutori per le violazioni imminenti. Prevede che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha constatato una violazione di un diritto di PI, le autorità giudiziarie possono emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della stessa. Le ingiunzioni dinamiche sono state finora disponibili solo in alcuni Stati membri. L'ambito di applicazione e i requisiti di tali ingiunzioni variano a seconda delle giurisdizioni; le differenze riguardano anche la misura in cui una decisione giudiziaria può stabilire specifiche misure tecniche per l'esecuzione dell'ingiunzione (22). La comunicazione della Commissione «Orientamenti in merito ad alcuni aspetti della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale» (23), del 29 novembre 2017, ha evidenziato che in alcuni casi le ingiunzioni possono perdere efficacia a causa di alcune modifiche dell'oggetto per il quale il provvedimento è stato disposto. Può essere il caso, ad esempio, di siti speculari che appaiono sotto altri nomi di dominio e che non sono quindi pregiudicati dall'ingiunzione. Di conseguenza, purché siano assicurate talune garanzie, le ingiunzioni dinamiche possono costituire uno strumento efficace per impedire il proseguimento di una violazione della PI sia online che offline. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia (24), nel pronunciare un'ingiunzione dinamica si dovrebbe tenere conto dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla libertà di espressione e d'informazione di cui all'articolo 11 e il diritto alla libertà d'impresa di cui all'articolo 16 della Carta.


(23) Le violazioni della PI avvengono spesso in un contesto plurigiurisdizionale e riguardano diversi tipi di servizi intermediari, sia online che offline. In tale contesto, agevolare l'accesso alle informazioni e la loro condivisione tra tutti i portatori di interessi lungo l'intero ciclo della tutela dei diritti di PI è essenziale per individuare, indagare e perseguire le violazioni della PI, purché tale accesso e condivisione delle informazioni avvengano nel pieno rispetto del diritto dell'Unione, anche per quanto concerne la protezione dei dati personali e il diritto alla vita privata. L'articolo 8 della direttiva 2004/48/CE prevede già un diritto d'informazione sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di PI nei casi relativi a violazioni della PI su scala commerciale. Questo diritto si applica soltanto nel contesto di procedimenti che riguardano una violazione di un diritto di PI su scala commerciale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente. L'importanza del diritto d'informazione non dovrebbe essere sottovalutata. Come ricordato di recente dalla Corte di giustizia (25), il diritto d'informazione contribuisce a difendere il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e, in definitiva, assicura l'esercizio effettivo del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di PI tutelati dall'articolo 17 della Carta.


(24) Durante la consultazione dei portatori di interessi, questi ultimi hanno però segnalato l'incertezza esistente per quanto riguarda il diritto d'informazione e hanno chiesto ulteriori orientamenti sulle condizioni alle quali tale diritto potrebbe essere migliorato tra i titolari dei diritti e gli intermediari, in particolare per quanto riguardo il tipo di informazioni e il rapporto con la protezione dei dati.


(25) Nella causa C-597/19 la Corte ha affermato che il diritto d'informazione previsto all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE a favore del titolare dei diritti costituisce un procedimento autonomo rispetto al procedimento per violazione. Può essere invocato in un procedimento separato perché non sempre è possibile richiedere tutte le informazioni rilevanti nel contesto di procedimenti al termine dei quali viene accertata la violazione di un diritto di PI. In particolare, il titolare di un diritto di PI può venire a conoscenza della portata della violazione di quel diritto solo dopo la conclusione definitiva di tale procedimento (26). L'esercizio del diritto d'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE non è limitato a procedimenti volti ad accertare la violazione di un diritto di PI. La richiesta di informazioni prevista all'articolo 8 della direttiva ha una finalità diversa da quella della domanda di un provvedimento volto a constatare la sussistenza della violazione di un diritto di PI. Nella causa C-628/21 la Corte ha affermato che, se tale richiesta di informazioni fosse soggetta agli stessi requisiti di prova dell'azione giudiziaria diretta a far constatare la violazione di un diritto di PI, il procedimento autonomo istituito dall'articolo 8 della direttiva, che costituisce una specificità del diritto dell'Unione, perderebbe gran parte della sua utilità pratica. Occorre pertanto distinguere tra la funzione di una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2004/48/CE e quella di un'azione giudiziaria diretta a far constatare la violazione di un diritto di PI.


(26) Un adeguato risarcimento del danno nel caso in cui, in esito al procedimento giudiziario, sia accertata la violazione di un diritto di PI, è un altro elemento essenziale della politica relativa alla tutela dei diritti di PI, come previsto dall'articolo 13 della direttiva 2004/48/CE. Durante la consultazione dei portatori di interessi, questi ultimi hanno dichiarato che spesso il risarcimento non è adeguato a porre rimedio all'effettivo pregiudizio subito dal titolare dei diritti. Come affermato dalla Corte di giustizia nella causa C-99/15, un danno morale, quale è un pregiudizio alla reputazione dell'autore di un'opera, costituisce, purché dimostrato, una componente del pregiudizio effettivamente subito dal titolare dei diritti (27). La direttiva 2004/48/CE si applica fatti salvi gli strumenti previsti, in particolare, dalla legislazione nazionale, sempre che tali strumenti possano essere più favorevoli ai titolari dei diritti. La direttiva 2004/48/CE stabilisce uno standard minimo per il rispetto dei diritti di PI e non impedisce agli Stati membri di prevedere misure che offrano una maggiore protezione, purché conformi al diritto dell'Unione. Il fatto che la direttiva 2004/48/CE non obblighi gli Stati membri a prevedere risarcimenti «punitivi» non dovrebbe pertanto impedire l'introduzione di una tale misura a livello nazionale.


(27) Il regolamento (UE) n. 608/2013, unitamente alle norme generali stabilite dal regolamento (UE) n. 952/2013, attualmente oggetto di revisione, consente alle autorità doganali di bloccare o sequestrare prodotti sospettati di violare diritti di PI. La direttiva 2004/48/CE consente il sequestro di prodotti da parte di altre autorità competenti come misura per proteggere le prove, e l'autorità giudiziaria può ordinare la distruzione di tali prodotti in conseguenza di una decisione sul merito. Per quanto riguarda i prodotti bloccati dalle autorità doganali, se il detentore contesta la distruzione e il titolare dei diritti avvia un procedimento giudiziario, i prodotti devono rimanere in stoccaggio per l'intero procedimento. Durante la consultazione dei portatori di interessi, i titolari dei diritti hanno espresso preoccupazioni circa le spese associate allo stoccaggio e alla distruzione di prodotti sequestrati o bloccati dalle autorità doganali e da altre autorità competenti. Tali spese non si limitano allo stoccaggio e alla distruzione, ma includono anche altri costi associati, ad esempio le spese di movimentazione, verifica e trasporto. In alcuni casi tali costi sono considerati troppo elevati dai titolari dei diritti, che possono quindi decidere di non far valere i loro diritti di PI (28).


(28) Un aspetto importante della distruzione dei prodotti che violano la PI riguarda i costi ambientali della stessa. E' importante che lo stoccaggio e la distruzione di prodotti che violano la PI siano effettuati in modo da non mettere in pericolo la salute umana né danneggiare l'ambiente. Fare in modo che i prodotti che violano la PI siano smaltiti in modo sicuro sotto il profilo ambientale rimane una priorità nell'agenda dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. Inoltre l'Organizzazione mondiale delle dogane ha elaborato orientamenti sullo smaltimento eco-compatibile dei prodotti che violano la PI bloccati dalle autorità doganali. Nell'UE il riciclaggio o lo smaltimento dei prodotti che violano la PI bloccati dalle autorità doganali sono soggetti a una decisione di tali autorità e all'assolvimento delle formalità doganali connesse, e richiedono anche l'accordo del titolare dei diritti. E' necessario che i portatori di interessi si adoperino al massimo per fare in modo che i prodotti che violano la PI siano smaltiti in modo ecologico e sicuro sotto il profilo ambientale.


(29) Le violazioni della PI sono redditizie in quanto il valore associabile alla PI è elevato, mentre il rischio che tali violazioni siano scoperte e perseguite è relativamente basso. Ciò può comportare che le violazioni della PI siano commesse da organizzazioni criminali unitamente a reati come il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale, la tratta di esseri umani e il lavoro forzato.


(30) Nella causa C-655/21 (29) la Corte ha affermato che quando gli Stati membri adempiono gli obblighi derivanti dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordo TRIPS»), dell'Organizzazione mondiale del commercio, compresi gli obblighi derivanti dall'articolo 61 di tale accordo, si deve ritenere che essi attuino il diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Esistono differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda le sanzioni penali di cui all'articolo 61 dell'accordo TRIPS nei casi di contraffazione intenzionale di un marchio o di violazione del diritto d'autore su scala commerciale. La pena detentiva massima varia nell'UE per le forme più gravi di tali reati, ad esempio quelli commessi da organizzazioni criminali quali definite all'articolo 1 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (30). Gli Stati membri sono incoraggiati a riesaminare se le sanzioni penali previste per tali reati nel diritto nazionale siano idonee a costituire un deterrente e se siano allineate con il livello di sanzioni applicato ai reati di gravità corrispondente per assicurare un'applicazione effettiva delle norme e rispettare il principio di proporzionalità, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, compresa la sentenza nella causa C-655/21. Dovrebbero inoltre essere invitati a valutare se le sanzioni penali per tali reati siano adeguate al danno arrecato, assicurando nel contempo il rispetto delle norme applicabili del diritto dell'Unione e internazionale, anche per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate.


(31) Inoltre alcuni Stati membri non dispongono di unità specializzate nelle attività di contrasto né di pubblici ministeri che si occupino dei reati connessi ai diritti di PI. Ciò ostacola l'efficacia della cooperazione transfrontaliera per l'applicazione della legge e crea difficoltà alle autorità competenti nel preservare le conoscenze. Utilizzare metodi investigativi sotto copertura (ad esempio attraverso intercettazioni telefoniche e di dati e operazioni di infiltrazione), assicurando nel contempo il rispetto delle norme dell'Unione e del diritto internazionale applicabili anche per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate, può aumentare l'efficacia delle indagini transfrontaliere contro i reati commessi da organizzazioni criminali. Allo stesso modo, rivestono grande importanza le indagini finanziarie (anche sulle pratiche seguite nella pubblicità online e sull'uso di criptovalute (31)) e il fatto che le unità investigative e i procuratori competenti dispongano di un livello di specializzazione sufficiente. La specializzazione delle unità investigative competenti degli Stati membri faciliterebbe anche l'istituzione di gruppi di riflessione a livello di UE composti da autorità di polizia, autorità doganali e procuratori in cooperazione con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto («Europol»), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF») ed Eurojust. Dovrebbe pertanto essere fortemente incoraggiato il ricorso a unità investigative specializzate dotate di risorse adeguate, assicurando nel contempo il rispetto delle norme applicabili del diritto dell'Unione e internazionale, anche per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate.


(32) Le tecnologie emergenti e in rapido sviluppo possono creare problemi e allo stesso tempo presentare nuove opportunità per la tutela dei diritti di PI. I sistemi di IA, come i sistemi di riconoscimento automatico di contenuti e gli algoritmi di apprendimento automatico, possono essere utilizzati per riconoscere prodotti contraffatti o usurpativi oppure modelli associati alla promozione o alla distribuzione di tali prodotti, e possono diventare tecnologie essenziali nella lotta alle violazioni della PI. Gli operatori economici sono incoraggiati ad essere cauti nell'uso dei sistemi di IA e a evitare di fornire informazioni riservate, know-how o segreti commerciali come input per tali sistemi, dato che ciò potrebbe impedire loro di ottenere la protezione della PI per tali informazioni in una fase successiva. Farsi strada tra le sfide e le opportunità che presenta l'IA può essere difficile, specialmente per le PMI. Gli Stati membri e i portatori di interessi del settore sono pertanto incoraggiati a partecipare allo sviluppo di una lista di verifica completa che fornisca alle PMI indicazioni, orientamenti e strategie pratiche utili, in modo da promuovere l'innovazione, proteggere la PI e garantire un'adozione responsabile delle tecnologie di IA nel panorama aziendale dell'UE.


(33) Il mercato delle tecnologie anticontraffazione e antipirateria è complesso e in rapida evoluzione. I titolari dei diritti potrebbero avere problemi ad orientarsi in questo mercato e trovare soluzioni tecniche o fornitori di tecnologia adeguati. Esistono però risorse, come la guida alle tecnologie anticontraffazione e antipirateria dell'EUIPO, che possono aiutare i titolari di diritti che intendano avvalersi di tali tecnologie. La tecnologia a registro distribuito (che comprende, tra le altre, le tecnologie basate sulla blockchain) è particolarmente adatta per aumentare la trasparenza e la tracciabilità della catena di approvvigionamento, in linea con il passaporto digitale dei prodotti (32), che può servire a individuare e far cessare le violazioni della PI. Le registrazioni tokenizzate delle varie fasi della catena di approvvigionamento di un prodotto su una blockchain sono immodificabili e trasparenti, documentano ogni transazione e movimento del prodotto e possono essere addotte come prova conformemente al diritto processuale nazionale.


(34) L'infrastruttura europea di servizi blockchain («EBSI») è composta da una rete pubblica «peer-to-peer» di nodi interconnessi che opera un'infrastruttura di servizi basata sulla blockchain. L'EBSI è progettata in modo iterativo e si concentra su un numero ridotto di casi d'uso specifici (applicazioni), che saranno poi ampliati in fasi successive. Col tempo le imprese private e le organizzazioni saranno in grado di aderirvi e di usare l'EBSI come servizio.


(35) Il sistema European product and Logistic Service Authenticator (Autenticatore dei prodotti e dei servizi logistici europei - «EBSI-ELSA») dell'EUIPO è un programma pilota per un sistema basato sulla blockchain che mira a mettere in collegamento tutte le parti interessate e i loro sistemi in modo da garantire l'autenticità dei prodotti lungo l'intera catena di approvvigionamento, e possibilmente anche oltre. Quando i prodotti sono collegati all'infrastruttura blockathon, ne viene creato un gemello digitale in cui vengono conservate le informazioni che ne dimostrano l'autenticità. Ciò fornirà ai portatori di interessi i mezzi per trasferire un prodotto insieme al suo equivalente virtuale, che è contrassegnato con una firma digitale immutabile del titolare del marchio. Il sistema fornisce inoltre la possibilità di condividere informazioni digitali con le parti interessate nella catena logistica, tra cui intermediari e autorità competenti.


(36) La recente comunicazione sul web 4.0 e i mondi virtuali (33) definisce la strategia dell'UE sul web 4.0, una transizione tecnologica rivoluzionaria verso un mondo in cui tutto è interconnesso senza soluzione di continuità. Man mano che avanza lo sviluppo di mondi virtuali, si prevede l'insorgere di nuove sfide per quanto riguarda la tutela dei diritti di PI e l'identificazione dei presunti contraffattori, ad esempio in relazione al rispetto dei diritti di PI connessi ai token non fungibili. Per far fronte a tali sfide occorreranno un ulteriore monitoraggio e un dialogo fra i portatori di interessi.


(37) Un token non fungibile è un bene digitale che rappresenta l'unicità e l'autenticità di un elemento o contenuto digitale specifico con l'aiuto della tecnologia blockchain. Ogni token non fungibile dispone di un identificatore crittografico unico che lo distingue dagli altri, rendendolo raro e verificabile. Tra gli altri usi, i token non fungibili possono consentire ai creatori di tokenizzare e vendere le loro creazioni (digitali o fisiche) fornendo agli acquirenti la prova dell'unicità del bene acquistato e la possibilità di commercializzare o mostrare tali beni su piattaforme online in modo sicuro e decentralizzato. Tuttavia la proprietà di un token non fungibile non equivale alla proprietà del bene sottostante in esso contenuto o ad esso collegato. Il possesso di un token non fungibile, pur conferendo in genere al proprietario diritti esclusivi sul token stesso (quindi il diritto di cedere, vendere o mostrare la rappresentazione tokenizzata del bene), non conferisce necessariamente diritti sul bene fisico o digitale originale, dato che si tratta di concetti giuridici distinti.


(38) Il 1° gennaio 2021 la Commissione e l'EUIPO hanno varato il Fondo per le PMI (34), che offre sostegno finanziario alle PMI colpite dalla COVID-19 e dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, con l'obiettivo di aiutare le PMI a gestire i loro portafogli di PI. Nel 2024, per aiutare ulteriormente le PMI a far rispettare i loro diritti di PI, il Fondo per le PMI rimborsa anche le spese della consulenza iniziale fornita da un esperto del servizio di IP Scan Enforcement (35) designato dall'ufficio nazionale della PI (voucher IP Scan Enforcement). Queste consulenze ed orientamenti comprendono anche una serie di azioni raccomandate per porre fine alle violazioni della PI in corso e impedirne la possibile reiterazione in futuro. Il voucher IP Scan Enforcement non include attività formali volte a far rispettare i diritti di PI, quali la redazione di lettere di diffida o l'avvio di procedimenti legali. Grazie a questo strumento aggiuntivo, le PMI beneficiano di consulenza o di orientamenti nelle situazioni in cui: i) una PMI viene a conoscenza della violazione di un suo diritto di PI da parte di un terzo; ii) una PMI corre il rischio di essere accusata da un terzo di presunta violazione della PI del terzo; o iii) la PMI deve prendere misure preventive per far rispettare i propri diritti di PI.


(39) Poiché l'economia globale è sempre più digitalizzata, è aumentato il rischio di acquisizione, uso e divulgazione illeciti di know-how e informazioni commerciali riservati (segreti commerciali) attraverso gli attacchi informatici. Tali attacchi informatici comprendono lo svolgimento di attività economiche volte all'acquisizione di segreti commerciali che in futuro potrebbero essere ammessi a beneficiare della tutela riconosciuta alla PI. Le PMI sono più esposte agli attacchi informatici rispetto alle imprese più grandi a causa della mancanza di sensibilizzazione in materia di cibersicurezza e dell'insufficiente solidità delle misure di cibersicurezza da esse adottate. Gli attacchi informatici causano alle PMI anche gravi danni economici e ne pregiudicano la competitività generale. Come annunciato nel piano d'azione sulla proprietà intellettuale del 2020, la Commissione sta preparando un pacchetto di strumenti di sensibilizzazione per le PMI al fine di aiutarle a prevenire o a reagire ad attacchi informatici che prendano di mira i loro segreti commerciali.


(40) La maggior parte dei cittadini europei sostiene di avere una buona comprensione del concetto di diritti di PI, e una maggioranza anche più ampia (93 %) ritiene sia importante proteggere i diritti di PI. Tra i cittadini europei è diffusa anche la consapevolezza degli effetti negativi della contraffazione; un'ampia maggioranza (circa l'80 %) degli europei ritiene infatti che le violazioni della PI: i) sostengano comportamenti non etici e le organizzazioni criminali; ii) incidano sulle imprese e mettano a rischio l'occupazione; e iii) rappresentino una minaccia per la salute, la sicurezza e l'ambiente Malgrado tutto ciò, più di un quarto dei giovani europei (di età compresa tra 15 e 24 anni) ha acquistato intenzionalmente almeno un prodotto contraffatto online (36), il che sottolinea la necessità di azioni mirate per contrastare questa tendenza e rafforzare ulteriormente l'acquisizione di elementi di prova e la sensibilizzazione sui rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'acquisto di prodotti contraffatti. In tale contesto, l'EUIPO ha istituito una rete di esperti dei ministeri dell'Istruzione degli Stati membri e di rappresentanti degli uffici nazionali della PI con l'obiettivo di riunire i responsabili decisionali e formulare un approccio comune alla PI nell'ambito dell'istruzione. Uno dei risultati più visibili di questa rete è il progetto «Ideas Powered @ School», che produce e raccoglie materiali didattici e formativi sulla PI.


(41) Per essere efficienti ed efficaci nello svolgimento delle loro operazioni, le autorità competenti, quali autorità doganali, forze di polizia e pubblici ministeri, devono avere le conoscenze approfondite necessarie per tutelare e far rispettare i diritti di PI e devono rimanere aggiornate sulle ultime tendenze e sugli ultimi sviluppi tecnologici del settore. A tale riguardo l'EUIPO e l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto («CEPOL») hanno già creato il centro di formazione virtuale sui diritti di PI per le autorità doganali, le forze di polizia, i pubblici ministeri e le autorità di vigilanza del mercato. L'EUIPO e la CEPOL hanno elaborato anche risorse e materiali didattici personalizzati per tali gruppi. Inoltre, e su richiesta di uno Stato membro, può essere offerto sostegno tecnico alle autorità competenti nazionali, a norma del regolamento (UE) 2021/240.


(42) Il commercio di prodotti farmaceutici contraffatti nell'UE è aumentato negli ultimi anni (37) e i medicinali occupano il settimo posto nella categoria dei prodotti più sequestrati alle frontiere esterne dell'UE nel 2020. I prodotti farmaceutici contraffatti sono diffusamente pubblicizzati e offerti in vendita anche online. Contengono spesso componenti tossici, di qualità scadente o con un dosaggio sbagliato e sono pertanto considerati medicinali falsificati ai sensi della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (38). I consumatori devono essere aiutati a individuare i siti web che vendono prodotti farmaceutici contraffatti online. Anche se le norme su un logo comune che consente ai consumatori di identificare le farmacie online legali sono stabilite nella direttiva 2001/83/CE sin dal 2011, la consapevolezza dei consumatori rimane bassa in questo campo.


(43) La relazione della Commissione sulla tutela e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi (39) mira a informare i titolari dei diritti, in particolare le PMI, sui potenziali rischi cui si espongono in relazione ai loro diritti di PI quando svolgono attività commerciali in certi paesi extra UE. Mira pertanto a consentire loro di definire strategie e operazioni commerciali per proteggere il valore delle loro attività immateriali, come la PI. La Commissione ha istituito helpdesk per le PMI in materia di diritti di PI in Cina, America latina, Asia sudorientale, India e Africa per sostenere le imprese dell'UE che intendono proteggere e far rispettare i loro diritti di PI in tali regioni. I servizi in questione aiutano gli operatori economici dell'UE a familiarizzarsi con il contesto giuridico prima di avviare un'attività commerciale in tali regioni.


(44) L'elenco di controllo relativo alla contraffazione e alla pirateria regolarmente aggiornato dalla Commissione contiene esempi di mercati o fornitori di servizi segnalati i cui operatori o titolari sono ubicati al di fuori dell'UE e che presumibilmente favoriscono o compiono atti di contraffazione e pirateria oppure ne traggono vantaggio. Lo scopo di tale elenco è incoraggiare gli operatori e i titolari, così come le autorità competenti e i governi nazionali, a intraprendere le azioni e adottare le misure necessarie per ridurre la disponibilità di prodotti o servizi che violano la PI in tali mercati. L'elenco mira altresì a sensibilizzare i consumatori in merito ai rischi ambientali, di sicurezza dei prodotti e di altro tipo derivanti dall'acquisto su mercati potenzialmente problematici. L'elenco è preparato in collaborazione con Europol e l'EUIPO, la cui esperienza, in particolare per quanto riguarda i social media e le piattaforme online, aiuta a formulare un'analisi più approfondita delle tendenze e delle sfide relative alla pirateria e alla contraffazione sui servizi online di paesi terzi e delle misure adottate.


(45) La crescita del numero di zone franche al di fuori dell'UE può agevolare le vendite di presunti prodotti contraffatti e usurpativi, dato che le zone franche: i) offrono esenzioni da dazi e tasse; ii) hanno procedure amministrative più semplici; e iii) consentono l'importazione in franchigia di materie prime, macchinari, parti e attrezzature. Alcuni operatori economici possono approfittare dell'inadeguatezza percepita della sorveglianza, dell'inadeguatezza dei controlli e della mancanza di trasparenza nelle zone franche per compiere violazioni della PI. Per migliorare la situazione, nel 2019 il Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha adottato la Raccomandazione sul contrasto del commercio illecito: rafforzare la trasparenza nelle zone franche. Tale raccomandazione include un allegato relativo a un codice di condotta per zone franche conformi, con raccomandazioni per gli operatori delle zone franche su come ridurre la disponibilità di prodotti illeciti nelle rispettive zone franche. La raccomandazione dell'OCSE è stata successivamente approvata con decisione del Consiglio (40). E' nell'interesse dei titolari dei diritti e dei consumatori dell'UE che gli operatori delle zone franche nell'UE: i) aderiscano al codice di condotta per zone franche conformi; ii) aumentino la trasparenza delle rispettive zone franche; e quindi iii) contribuiscano a ridurre la disponibilità di prodotti sospettati di violare i diritti di PI nelle rispettive zone franche.


(46) E' essenziale che gli Stati membri e i portatori di interessi condividano informazioni sul seguito dato alla presente raccomandazione e sulla sua attuazione. L'EUIPO, che ha un ruolo centrale nell'impegno dell'UE per contrastare la contraffazione e rafforzare la tutela dei diritti di PI, dovrebbe sostenere la diffusione, l'attuazione e il monitoraggio della presente raccomandazione. Per la sua ampia esperienza e la sua rete di rappresentanti dei settori pubblico e privato, l'EUIPO dovrebbe essere incoraggiato a contribuire alla raccolta di informazioni, a monitorare le buone pratiche e a coordinarsi con la sua rete per rafforzare la cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto tra tutti i portatori di interessi. Occorre ampliare e promuovere il ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie, che permette una soluzione extragiudiziale semplice, rapida ed economica per le controversie in materia di PI. Il Centro di mediazione dell'EUIPO potrebbe svolgere tali compiti in modo efficiente.


(47) Per garantire il rispetto del diritto fondamentale alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, il trattamento dei dati personali nel quadro delle misure adottate per dare attuazione alla presente raccomandazione dovrebbe avvenire nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati. In particolare, il trattamento dei dati personali dovrebbe avvenire nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679 (41) e della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (42), e dovrebbe essere monitorato dalle autorità di vigilanza competenti.


(48) La presente raccomandazione difende i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta. Intende in particolare garantire il pieno rispetto degli articoli 8, 11, 16, 17, 47 e 49 della Carta.


(49) In ragione della complementarità tra la presente raccomandazione, il regolamento (UE) 2022/2065 e la raccomandazione (UE)2023/1018, è opportuno che gli effetti della presente raccomandazione siano valutati, tenendo in debita considerazione le risultanze dell'EUIPO, entro tre anni dalla sua adozione,


HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:


(2) Science, Research and Innovation Performance of the EU 2020: A fair, green and digital Europe.


(3) EUIPO, Marchi dell'UE verdi - Analisi delle specifiche di prodotti e servizi, 1996-2021, 2021.


(4) EUIPO/UEB, I diritti di proprietà intellettuale e la performance delle imprese nell'UE, 2021.


(5) COM(2021) 170 final.


(6) OCSE/EUIPO, Falsi pericolosi - Il commercio di merci contraffatte che comportano rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente, 2022.


(7) Nel 2019 le importazioni di prodotti contraffatti e usurpativi nell'UE sono ammontate a 119 miliardi di EUR, valore che rappresenta fino al 5,8 % delle importazioni dell'UE. OCSE/EUIPO, Commercio mondiale di falsi - Una minaccia preoccupante, pubblicazioni OCSE, 2021.


(8) Europol/EUIPO, Intellectual Property Crime Threat Assessment 2022, marzo 2022.


(9) COM(2020) 760.


(10) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).


(11) Parlamento europeo, Relazione sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE, 2021/2007(INI).


(12) Conclusioni del Consiglio 12750/20 del 10 novembre 2020 e 9932/21 del giugno 2021.


(13) Pacchetto di strumenti dell'UE contro la contraffazione - Invito a presentare contributi (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12915-EU-toolbox-against-counterfeiting_it).


(14) Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj).


(15) Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/48/oj).


(16) Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/608/oj).


(17) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).


(18) Raccomandazione (UE) 2023/1018 della Commissione, del 4 maggio 2023, sulla lotta alla pirateria online degli eventi sportivi e di altri eventi in diretta (GU L 136, 24.5.2023, p. 83, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/1018/oj).


(19) Cfr. considerando 17 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj).


(20) Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/240/oj).


(21) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/29/oj).


(22) Cfr. decisione del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, del 7 gennaio 2020, «Coop Italia», che amplia l'ambito di applicazione dell'ingiunzione all'uso di qualsiasi segno distintivo che includa l'elemento dominante del marchio oggetto di violazione.


(23) COM(2017) 708 final.


(24) Cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, ECLI:EU:C:2014:192, e la sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 2016, Tobias Mc Fadden, C-484/14, ECLI:EU:C:2016:689.


(25) Sentenza della Corte di giustizia del 27 aprile 2023, Castorama Polska e Knor, C-628/21, ECLI:EU:C:2023:342, punto 43.


(26) Sentenza della Corte di giustizia (Quinta Sezione) del 17 giugno 2021, M.I.C.M., C-597/19, ECLI:EU:C:2021:492.


(27) Sentenza della Corte di giustizia del 17 marzo 2016, Liffers, C-99/15, ECLI:EU:C:2016:173, punto 17.


(28) EUIPO, Stoccaggio e distruzione delle merci contraffatte sequestrate nell'UE, 2023.


(29) Sentenza della Corte di giustizia del 19 ottobre 2023, G. ST. T., C-655/21, ECLI:EU:C:2023:356.


(30) Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42, ELI:http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2008/841/oj).


(31) Qualsiasi forma di valuta che esiste digitalmente o virtualmente e che utilizza la crittografia per rendere sicure le transazioni.


(32) COM(2022) 140 final del 30.3.2022, Comunicazione «Prodotti sostenibili:dall'eccezione alla regola».


(33) Comunicazione della Commissione, dell'11 luglio 2023, «Un'iniziativa dell'UE sul web 4.0 e i mondi virtuali:muoversi in anticipo verso la prossima transizione tecnologica (COM(2023) 442).


(34) Allegato II della decisione di esecuzione C (2023) 1119 della Commissione - Migliorare la competitività delle imprese, in particolare delle PMI, e sostenerne l'accesso ai mercati.


(35) Gli esperti del servizio di IP Scan Enforcement sono nominati dagli uffici della PI degli Stati membri per fornire una consulenza iniziale alle PMI su come far rispettare i loro diritti in casi di violazione della PI o su come evitare violazioni di diritti di PI di terzi.


(36) EUIPO, I cittadini europei e la proprietà intellettuale:percezione, consapevolezza e comportamento, 2023.


(37) EUIPO-OCSE, studio sul commercio di prodotti farmaceutici contraffatti.


(38) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj).


(39) SWD(2023) 153 final: Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries.


(40) COM(2019) 294 final.


(41) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).


(42) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj).



[Testo della Raccomandazione]


CAPO 1


DISPOSIZIONI GENERALI


FINALITA'


1. La presente raccomandazione incoraggia gli Stati membri, comprese le autorità nazionali competenti, i titolari dei diritti e altri operatori economici, tra cui i prestatori di servizi intermediari, a adottare misure efficaci, adeguate e proporzionate per contrastare le violazioni della PI sia online che offline conformemente alla presente raccomandazione. Nell'attuare qualunque misura contemplata dalla presente raccomandazione, gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, in particolare dall'articolo 52 della Carta.


2. La presente raccomandazione richiama gli obblighi degli Stati membri, dei titolari dei diritti, dei prestatori di servizi intermediari e dei destinatari di tali servizi a norma del diritto dell'Unione, in particolare delle direttive 98/44/CE (43), 98/71/CE (44), 2000/31/CE (45), 2001/29/CE, 2002/58/CE (46), 2004/48/CE, (UE) 2015/2436 (47) e (UE) 2019/790 (48) e dei regolamenti (CE) n. 1610/96 (49), (CE) n. 469/2009 (50), (UE) n. 608/2013, (UE) 2017/1001 (51) e (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio.


3. La presente raccomandazione non raccomanda alcuna misura rientrante nell'ambito di applicazione di disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione né è intesa ad interpretare tali disposizioni. Qualora sembri sussistere un conf litto o una sovrapposizione tra una raccomandazione e una disposizione vincolante del diritto dell'Unione, si applica la disposizione vincolante del diritto dell'Unione.


4. La raccomandazione non si applica al commercio legittimo, compresi:


a) i casi di esaurimento dei diritti pertinenti ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2015/2436, dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1001, dell'articolo 15 della direttiva 98/71/CE, dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 6/2002 e delle direttive 2001/29/CE, (UE) 2019/790 e 2004/48/CE;


b) gli utilizzi legittimi dei contenuti, come l'uso di contenuti protetti dal diritto d'autore conformemente alle limitazioni ed eccezioni previste.


DEFINIZIONI


5. Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:


a) «violazioni della PI»: attività quali fabbricazione, promozione, vendita o distribuzione di merci contraffatte, che sono oggetto di un'azione che viola un marchio, un brevetto o un'indicazione geografica, e di prodotti o contenuti usurpativi, che sono oggetto di un'azione che viola un disegno o modello o un diritto d'autore, compresi i servizi connessi, ove tali azioni siano compiute su scala commerciale per ottenere un vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto;


b) «operatori economici»: fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori, fornitori di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, compresi i titolari dei diritti e i prestatori di servizi intermediari;


c) «prestatore di servizi intermediari»: un operatore economico che fornisce un servizio che può essere utilizzato da una o più persone per compiere violazioni della PI e che non ha necessariamente un particolare rapporto, basato ad esempio su un vincolo contrattuale, con tali altre persone; possono essere compresi, ove opportuno, i servizi prestati da fornitori di servizi di trasporto e di logistica, prestatori di servizi di pagamento, fornitori di social media e fornitori di nomi di dominio (52);;


d) «fornitore di social media»: un prestatore di servizi intermediari che consentono agli utenti di creare e condividere contenuti, informazioni o comunicazioni online o di interagirvi;


e) «fornitori di servizi di trasporto e di logistica»: un intermediario che organizza e/o effettua il trasporto di merci da un punto di origine, ad esempio uno speditore, a un punto di destinazione, ad esempio un destinatario, per nave, chiatta, mediante trasporto stradale, ferroviario o aereo o altri mezzi di trasporto;


f) «autorità competenti»: le autorità pubbliche con competenze in materia di indagine e/o tutela dei diritti di PI a livello nazionale e dell'UE.


CAPO 2


PROMUOVERE LA COOPERAZIONE, IL COORDINAMENTO E LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI PER PROTEGGERE L'INNOVAZIONE E GLI INVESTIMENTI


Promuovere la cooperazione attraverso strumenti volontari


6. I titolari dei diritti e i prestatori di servizi intermediari sono incoraggiati a:


a) partecipare a strumenti di cooperazione su base volontaria dell'UE o nazionali, quali il protocollo d'intesa sulla contraffazione o quello sulla pubblicità;


b) partecipare al processo di aggiornamento del protocollo d'intesa sulla contraffazione e di quello sulla pubblicità e aderire ai protocolli d'intesa una volta che questi siano stati aggiornati.


7. Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere la partecipazione degli operatori economici, quali i prestatori di servizi intermediari, tra cui le piattaforme di e-commerce, i fornitori di servizi di trasporto e di logistica, i prestatori di servizi di pagamento, i fornitori di social media, i fornitori di servizi di nomi di dominio e i portatori di interessi del settore pubblicitario online, a tali strumenti di cooperazione su base volontaria e all'aggiornamento del protocollo d'intesa sulla contraffazione e di quello sulla pubblicità, compresa la loro possibile trasformazione in un codice di condotta a norma degli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) 2022/2065.


Potenziare il ruolo dei firmatari del protocollo d'intesa sulla contraffazione come «segnalatori attendibili»


8. I titolari dei diritti e i loro rappresentanti che sono firmatari del protocollo d'intesa sulla contraffazione sono incoraggiati a richiedere la qualifica di segnalatori attendibili al fine di beneficiare del trattamento specifico previsto dal regolamento (UE) 2022/2065 per quanto riguarda le segnalazioni effettuate dai segnalatori attendibili, nella misura in cui soddisfano le condizioni previste dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065.


Fornitori di servizi di trasporto e di logistica: prevenire l'uso improprio dei loro servizi per il compimento di violazioni della PI


9. Per evitare che i loro servizi vengano utilizzati impropriamente per compiere violazioni della PI in relazione a prodotti che entrano nell'UE o al commercio intra-UE, i fornitori di servizi di trasporto e di logistica che hanno rapporti contrattuali diretti con lo speditore o il destinatario sono incoraggiati ad attuare le buone pratiche seguenti, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione, anche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali:


a) indicare chiaramente nelle loro condizioni generali:


1) in quali circostanze, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, essi hanno il diritto di aprire e ispezionare una spedizione per accertare se contenga prodotti che violano la PI;


2) la procedura per informare il destinatario o il proprietario dei prodotti circa il risultato di tale accertamento in tutte le circostanze, indipendentemente dal fatto che sia accertata la presenza di prodotti che violano la PI;


3) i mezzi di ricorso e il risarcimento previsto per il destinatario o per il proprietario dei prodotti della spedizione in caso di apertura della spedizione senza che sia accertata la presenza di prodotti che violano la PI;


b) disporre di un sistema per verificare i dati relativi alla spedizione, al fine di inviare dati attendibili alle autorità doganali, su loro richiesta, prima dell'arrivo della spedizione, contribuendo in tal modo ad un'efficace valutazione del rischio doganale in relazione alle violazioni della PI. Tale verifica includerebbe, nella misura del possibile, gli elementi seguenti:


1) controllo dei dati aziendali forniti, se pubblicamente disponibili a titolo gratuito;


2) controllo delle informazioni dello speditore e del destinatario in base ai dati pubblicamente disponibili a titolo gratuito che permettono di individuare merci illegali e possibili violazioni della PI.


Prestatori di servizi di pagamento: prevenire l'uso improprio dei loro servizi per il compimento di violazioni della PI


10. Per evitare che i loro servizi vengano utilizzati impropriamente per compiere violazioni della PI, i prestatori di servizi di pagamento sono incoraggiati ad attuare le buone pratiche seguenti:


a) indicare chiaramente nelle loro condizioni generali, come motivo di sospensione o risoluzione del contratto con i venditori, qualsiasi constatazione, anche da parte dell'autorità competente, dell'uso dei loro servizi di pagamento per compiere violazioni della PI;


b) istituire un meccanismo di notifica che consenta ai titolari dei diritti che utilizzano i loro servizi di pagamento di segnalare qualsiasi violazione della PI;


c) ove tecnicamente ed economicamente fattibile, disporre di un sistema di informazione che consenta di identificare gli operatori che compiono violazioni della PI, in diversi sistemi di pagamento, una volta che un prestatore di servizi di pagamento ha cessato di prestare i propri servizi a tali operatori a causa di violazioni della PI;


d) scambiare informazioni con altri prestatori di servizi di pagamento sulle tendenze relative alle violazioni della PI e adottare misure specifiche per contrastare il ripetuto utilizzo improprio dei loro servizi, in particolare quando un'autorità competente abbia constatato che i loro servizi sono stati usati per commettere violazioni della PI.


11. Il trattamento dei dati personali dovrebbe avvenire nel pieno rispetto del diritto dell'Unione. La presente raccomandazione non dovrebbe implicare l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di installare un sistema per filtrare alcuni o tutti i pagamenti effettuati tramite i loro servizi per tutti i loro clienti.


Fornitori di social media: prevenire l'uso improprio dei loro servizi per il compimento di violazioni della PI


12. Per evitare che i loro servizi vengano utilizzati impropriamente per compiere violazioni della PI, i fornitori di social media sono incoraggiati ad attuare le buone pratiche seguenti:


a) aiutare i titolari dei diritti, in particolare i titolari di marchi, e le autorità competenti nella lotta all'uso illegale dei loro marchi nei nomi di account sui social media, in particolare nelle comunicazioni private o nei gruppi chiusi, anche fornendo ai titolari di marchi account verificati;


b) disporre di sistemi adeguati per identificare le persone fisiche o giuridiche che si presume utilizzino impropriamente i loro servizi per compiere violazioni della PI e agire di conseguenza;


c) dotarsi di politiche per sensibilizzare gli amministratori dei gruppi sui social media quanto ai rischi di violazioni della PI da parte degli utenti dei social media nelle comunicazioni private o nei gruppi chiusi.


13. Il trattamento dei dati personali dovrebbe avvenire nel pieno rispetto del diritto dell'Unione. La presente raccomandazione non influisce in alcun modo sull'uso legittimo dei servizi e non dovrebbe comportare l'adozione, da parte dei fornitori di social media, di misure che incidano sulla libertà di espressione e d'informazione degli utenti dei loro servizi.


Fornitori di nomi di dominio: garantire la protezione dei diritti di PI nel sistema dei nomi di dominio


14. I registri dei nomi di dominio di primo livello e i fornitori di servizi di registrazione di nomi di dominio stabiliti nell'UE e/o che offrono servizi nell'UE sono incoraggiati ad attuare le buone pratiche seguenti:


a) prevedere, nelle loro condizioni generali, che la constatazione di violazioni della PI da parte dell'autorità competente in relazione a un nome di dominio o al suo uso può comportare la cessazione della registrazione e/o la sospensione e cancellazione della delega del nome di dominio;


b) fornire ai registranti, durante il processo di registrazione, collegamenti ai registri di PI accessibili al pubblico e consultabili online per consentire loro di verificare possibili conflitti tra il nome di dominio e i diritti di PI registrati. A tale riguardo, i registri di nomi di dominio di primo livello stabiliti nell'UE e/o che offrono servizi nell'UE sono incoraggiati a cooperare e a lavorare con l'EUIPO in base ad accordi volontari per replicare, per i domini di primo livello da essi amministrati, il sistema di informazione e allerta esistente, attualmente gestito dall'EUIPO e da EURid per i marchi dell'UE e i domini di primo livello «.eu», e per estenderne l'uso anche alle indicazioni geografiche registrate;


c) prevedere procedure di verifica dei dati di registrazione dei nomi di dominio, utilizzando ad esempio soluzioni di identificazione elettronica e/o registri accessibili al pubblico, come i registri civili e commerciali, per verificare l'identità del registrante, nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati;


d) adottare misure volontarie per individuare dati di registrazione incorretti per i nomi di dominio esistenti e accordare ai registranti un termine ragionevole per correggere o completare tali dati, trascorso il quale può essere comunicato un avviso di sospensione della delega del loro nome di dominio.


15. Qualora venga richiesto l'accesso a dati di registrazione di nomi di domino che costituiscono dati personali, i registri dei nomi di dominio di primo livello e i fornitori di servizi di registrazione di nomi di dominio stabiliti nell'UE e/o che offrono servizi nell'UE sono incoraggiati a riconoscere come legittimate a richiedere l'accesso le persone fisiche o giuridiche che chiedono di esercitare un diritto d'informazione conformemente alla direttiva 2004/48/CE.


16. In vista della revisione del regime delle indicazioni geografiche agricole e alla luce del nuovo regime delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che sarà pienamente applicabile a decorrere da dicembre 2025 (53), l'EUIPO è incoraggiato ad estendere l'attuale sistema di informazione e allerta anche alle indicazioni geografiche.


17. I registranti dovrebbero avere il diritto di presentare ricorso contro la sospensione o la cancellazione del nome di dominio da essi registrato.


18. Il trattamento dei dati personali dovrebbe avvenire nel pieno rispetto del diritto dell'Unione.


Designare un punto di contatto unico per la tutela dei diritti di PI


19. Le autorità competenti, i titolari dei diritti e i prestatori di servizi intermediari sono incoraggiati a designare un punto di contatto per la tutela dei diritti di PI e a indicarlo chiaramente sul proprio sito web e in altri canali di comunicazione rilevanti. Sono inoltre incoraggiati a utilizzare il portale IPEP per condividere i rispettivi punti di contatto designati per la tutela dei diritti di PI.


Promuovere gli strumenti esistenti per agevolare la cooperazione e la condivisione delle informazioni


20. Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere il ricorso a strumenti tecnici per agevolare il coordinamento, la condivisione delle informazioni e la comunicazione tra i titolari dei diritti e le autorità competenti:


a) promuovendo l'uso del portale IPEP per la condivisione sicura delle informazioni, anche da parte dei titolari dei diritti ai fini della presentazione delle domande di intervento elettroniche (e-AFA) attraverso un portale destinato agli operatori commerciali, che può essere il portale IPEP per COPIS (54) o uno dei portali nazionali sviluppati dagli Stati membri;


b) incoraggiando le autorità di vigilanza del mercato ad avvalersi del sistema ICSMS e tutte le autorità competenti ad utilizzare il sistema Safety Gate dell'UE per segnalare e comunicare i prodotti che potrebbero risultare contraffatti o usurpativi;


c) incoraggiandole autorità giudiziarie nazionali a consultare la raccolta di sentenze fondamentali in materia di tutela dei diritti di PI predisposta dall'EUIPO.


21. Qualora l'uso di tali strumenti da parte delle autorità competenti, tra cui le autorità di vigilanza del mercato, risulti insufficiente, gli Stati membri sono incoraggiati a fornire le risorse umane e tecniche necessarie per incrementare l'uso degli strumenti sopra menzionati.


22. L'EUIPO è incoraggiato a cercare la collaborazione di altri partner negli scambi sul portale IPEP, compresi intermediari quali i prestatori di servizi di pagamento.


Promuovere un'efficace condivisione delle informazioni tra tutti i soggetti della catena del valore


23. Gli Stati membri sono incoraggiati a condividere informazioni e dati concernenti le nuove tendenze della contraffazione e pirateria, i sequestri, le valutazioni del rischio, gli elenchi di siti web tramite i quali le autorità competenti ritengono siano state commesse violazioni della PI (siti web che violano la PI), e le buone pratiche per affrontare le violazioni della PI, come previsto dal diritto dell'Unione. Essi dovrebbero condividere tali informazioni e dati con gli organismi dell'UE che operano nel settore quali OLAF, Europol, l'EUIPO e la Commissione, sfruttando al meglio gli strumenti giuridici e tecnici disponibili.


24. Gli operatori economici sono incoraggiati a condividere le informazioni con le autorità competenti conformemente al diritto dell'Unione, anche per quanto riguarda l'origine delle violazioni della PI e i relativi canali di distribuzione, nonché le tattiche e i comportamenti dei presunti contraffattori. Essi sono altresì incoraggiati a esplorare nuovi modi per condividere le informazioni sulle persone che commettono violazioni ripetute della PI online o off line.


25. Le autorità competenti sono incoraggiate a scambiare o a condividere, spontaneamente o su richiesta, qualsiasi informazione strategica o tecnica a livello nazionale e di UE che contribuisca all'analisi del rischio e altre informazioni attraverso gli strumenti messi a loro disposizione (55).


26. Le autorità competenti e gli organismi dell'UE interessati sono incoraggiati ad analizzare la possibilità di rendere le loro analisi dei rischi e altri sistemi di informazione accessibili al pubblico e interoperabili al fine di consentire la ricerca di possibili aspetti comuni con precedenti violazioni della PI e reati contro la PI. A tale riguardo l'EUIPO è incoraggiato a sostenere la raccolta e le ricerche di dati nonché la creazione e l'uso di quadri operativi di dati attraverso il lavoro del gruppo tecnico sulla tutela della PI e sullo scambio di dati.


27. La cooperazione tra l'EUIPO e i diversi organismi di contrasto dell'UE, compresi Europol, OLAF, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale («Eurojust»), l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Frontex») e CEPOL, dovrebbe continuare a sostenere e a semplificare la lotta alle violazioni della PI. L'EUIPO dovrebbe contribuire a rafforzare e sostenere la rete. La condivisione di informazioni fra tutti i soggetti interessati dalle violazioni della PI dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione, comprese le norme in materia di concorrenza, e dovrebbe rispettare i principi definiti nelle linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale, in particolare i principi relativi allo scambio di informazioni, e il trattamento dei dati personali, il diritto alla vita privata e alla libertà d'impresa e il diritto a un ricorso effettivo (56).


Migliorare il coinvolgimento delle autorità di vigilanza del mercato nella lotta alla contraffazione


28. Gli Stati membri sono incoraggiati a dotare le autorità di vigilanza del mercato delle competenze e delle risorse necessarie per monitorare le violazioni della PI nelle loro indagini.


29. Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere un migliore coordinamento e una migliore cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e altre autorità incaricate della tutela dei diritti di PI, in particolare imponendo l'obbligo di una maggiore condivisione delle informazioni e di un coordinamento rafforzato nell'adozione di misure per contrastare le violazioni della PI. L'EUIPO è incoraggiato a sostenere tale cooperazione attraverso attività di formazione, anche per quanto riguarda gli strumenti di condivisione delle informazioni, e azioni comuni per individuare i prodotti contraffatti, e a raccogliere ulteriori prove sui rischi per la salute e la sicurezza causati dai prodotti contraffatti.


CAPO 3


MIGLIORARE LE PROCEDURE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DI PI


Promuovere le procedure di risoluzione alternativa delle controversie


30. Nell'offrire servizi di mediazione, gli uffici nazionali della PI e altri fornitori di metodi di risoluzione alternativa delle controversie sono incoraggiati a prestare servizi di mediazione per le controversie connesse alla PI diversi dai procedimenti di registrazione e di opposizione.


31. I registri di nomi di dominio di primo livello stabiliti nell'UE e/o che offrono servizi nell'UE sono incoraggiati a prevedere procedure di risoluzione alternativa delle controversie nelle quali i diritti di PI possano essere invocati:


a) tenendo conto delle buone pratiche internazionali in questo settore, in particolare delle raccomandazioni dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale volte a evitare per quanto possibile registrazioni speculative e abusive;


b) nel rispetto di norme procedurali uniformi in linea con quelle stabilite nella politica uniforme dell'ICANN per la risoluzione delle controversie relative ai nomi di dominio.


32. In esito a una procedura di risoluzione alternativa delle controversie in cui sia risultato vittorioso il titolare dei diritti, e che può essere considerata definitiva o per la quale non è ammesso ricorso, il registro è incoraggiato a revocare il nome di dominio o a trasferirlo alla parte vittoriosa, su richiesta.


33. Le procedure di risoluzione alternativa delle controversie dovrebbero essere conformi al diritto dell'Unione o nazionale applicabile, anche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, il diritto alla vita privata e alla libertà d'impresa e il diritto a un ricorso effettivo.


Promuovere l'uso delle ingiunzioni dinamiche


34. Gli Stati membri sono incoraggiati a prevedere la possibilità di chiedere un'ingiunzione contro l'autore della violazione o un determinato prestatore di servizi intermediari, che possa essere estesa a violazioni della PI che, pur se non ancora individuate al momento della domanda di ingiunzione, riguardino però circostanze di fatto molto simili che danno adito ad una presunta violazione del diritto di PI in questione.


35. Gli operatori economici sono invitati a continuare a sviluppare e a utilizzare soluzioni tecniche che permettano di individuare violazioni reiterate del medesimo diritto di PI da parte della stessa persona fisica o giuridica e con gli stessi mezzi, ad esempio tramite la creazione di siti web specchio, l'uso online o offline di un elemento dominante di un marchio o il deposito ripetuto di merci contraffatte nelle stesse strutture.


36. Nell'adottare o applicare norme sulle ingiunzioni, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto del fatto che le misure stabilite nell'ingiunzione non dovrebbero essere irragionevolmente onerose per i destinatari.


37. Gli Stati membri sono incoraggiati a far sì che la durata dell'ingiunzione non vada oltre quanto necessario per garantire l'effettiva protezione dei titolari dei diritti.


38. Le procedure di ingiunzione dovrebbero essere conformi al diritto dell'Unione o nazionale applicabile, anche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, il diritto alla vita privata e alla libertà d'impresa e il diritto a un ricorso effettivo.


Garantire il diritto d'informazione ai fini della tutela della PI


39. Gli Stati membri sono incoraggiati a prevedere che le autorità giudiziarie competenti possano ordinare la divulgazione delle informazioni rilevanti per combattere efficacemente le violazioni della PI che non vengono commesse su scala commerciale, in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata dell'attore nel procedimento. A tal fine, le informazioni in questione potrebbero essere le stesse informazioni che possono essere richieste a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2004/48/CE, tra cui l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e gli indirizzi IP dei presunti autori delle violazioni o partecipanti alle presunte violazioni.


40. Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire che, per una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 8 della direttiva 2004/48/CE, sia sufficiente fornire all'autorità giudiziaria competente elementi di prova ragionevolmente accessibili che dimostrino con un sufficiente grado di certezza che il richiedente è il titolare del diritto.


41. La condivisione di informazioni, che possono riguardare dati personali, è della massima importanza per consentire una lotta efficace ed efficiente alle violazioni della PI. Per consentire ai titolari dei diritti di avviare procedure di tutela civile giuste ed eque contro gli autori di violazioni dei diritti di PI, gli operatori economici dovrebbero essere incoraggiati a condividere con i titolari dei diritti le informazioni e gli elementi di prova rilevanti ai fini della tutela civile. Gli operatori economici sono inoltre incoraggiati a tenere conto:


a) del fatto che l'interesse del titolare del trattamento o di un terzo ad ottenere informazioni personali su una persona che si presume abbia danneggiato i suoi beni al fine di avviare contro quest'ultima un'azione per danni o per il recupero di crediti può costituire un legittimo interesse a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679;


b) della prassi decisionale delle autorità nazionali garanti della protezione dei dati e di qualsiasi orientamento rilevante del comitato europeo per la protezione dei dati.


Garantire il riconoscimento di risarcimenti adeguati


42. Gli Stati membri sono incoraggiati a fare in modo che, nel contesto dei procedimenti per la tutela della PI, i titolari dei diritti possano vedersi riconosciuto un risarcimento adeguato all'effettivo pregiudizio subito, applicando un metodo di calcolo dei danni che tenga conto di tutti gli aspetti del pregiudizio subito, tra cui:


a) il risarcimento del danno morale subito dal titolare del diritto;


b) le spese legate alla ricerca e all'individuazione di possibili violazioni;


c) il versamento di interessi sugli importi dovuti.


43. Si ricorda agli Stati membri che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (57), la circostanza secondo la quale la direttiva 2004/48/CE non comporta un obbligo, per gli Stati membri, di prevedere un risarcimento cosiddetto «punitivo» non può essere interpretata come un divieto d'introdurre una misura del genere nei casi opportuni. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a prendere in considerazione, in linea con le rispettive tradizioni costituzionali e giuridiche e nel pieno rispetto della Carta, la possibilità di accordare un risarcimento punitivo come rimedio nei casi più pregiudizievoli di violazione della PI.


Stoccaggio e smaltimento più rapidi, più economici e più ecologici dei prodotti che violano la PI


44. Gli Stati membri e gli operatori economici sono incoraggiati a sostenere la Commissione e l'EUIPO:


a) nel valutare modalità che consentano di ridurre i tempi e i costi di stoccaggio e distruzione dei prodotti che violano la PI bloccati alle frontiere dell'UE o sequestrati nel mercato interno e di cui è ordinata la distruzione;


b) nel raccogliere e condividere buone pratiche su metodi sicuri sotto il profilo ambientale per lo stoccaggio e lo smaltimento dei prodotti che violano la PI di cui è ordinata la distruzione, al fine di sviluppare le conoscenze, allineare le pratiche nazionali e sensibilizzare i soggetti incaricati dello stoccaggio e dello smaltimento dei prodotti che violano la PI, anche in relazione allo stoccaggio sicuro dal punto di vista ambientale.


45. Gli Stati membri e gli operatori economici sono incoraggiati a fare in modo che i prodotti che violano la PI di cui è ordinata la distruzione siano sottoposti a preparazione a fini di riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero, e siano inceneriti o smaltiti in discariche solo in ultima istanza, se tali soluzioni offrono il migliore risultato per l'ambiente e per la salute umana. In tali casi dovrebbe essere prestata particolare attenzione ai prodotti che contengono sostanze o miscele pericolose.


46. Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire informazioni alla Commissione e all'EUIPO in merito agli operatori economici disponibili che offrono servizi di stoccaggio e/o di smaltimento sicuro sotto il profilo ambientale, anche in caso di riciclaggio, e ai relativi costi.


Rafforzare l'efficacia delle sanzioni penali e delle indagini


47. Gli Stati membri sono incoraggiati a riesaminare e, ove opportuno, inasprire la pena detentiva massima prevista per le forme più gravi di contraffazione e di pirateria intenzionali commesse su scala commerciale da organizzazioni criminali.


48. Gli Stati membri sono incoraggiati a fare in modo che l'importo dei benefici illegali generati o attesi - e del danno arrecato - possa essere preso in considerazione nel determinare il livello di sanzione adeguato in ciascun singolo caso. Gli Stati membri sono incoraggiati a fare in modo che il fatturato complessivo di gruppo di una persona giuridica possa essere preso in considerazione nel determinare sanzioni finanziarie adeguate in ciascun singolo caso.


49. Gli Stati membri sono incoraggiati a riesaminare la necessità di prevedere o consentire, nel rispetto delle necessarie garanzie stabilite dal diritto dell'Unione o nazionale, l'applicazione di metodi investigativi sotto copertura nelle indagini sulle forme più gravi di pirateria e contraffazione di marchi commesse intenzionalmente su scala commerciale da organizzazioni criminali.


50. Gli Stati membri sono incoraggiati a svolgere, conformemente alle norme applicabili, indagini sulle conseguenze finanziarie dei reati concernenti i diritti di PI e ad applicare la strategia investigativa «follow the money» («segui il denaro») ove possibile e opportuno.


51. Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire la specializzazione completa o parziale delle unità responsabili delle indagini e dell'azione penale contro i reati connessi ai diritti di PI presso le loro autorità competenti e i pubblici ministeri.


52. Gli Stati membri sono incoraggiati a fare in modo che le rispettive autorità competenti sfruttino sistematicamente gli aspetti transfrontalieri delle loro indagini e si coordinino con i loro omologhi tramite gli organismi e le agenzie dell'UE competenti, quali Eurojust, OLAF ed Europol.


53. Le misure che gli Stati membri sono incoraggiati a prendere in base al presente capo dovrebbero essere conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione, nazionale e internazionale, anche per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate.


CAPO 4


ADEGUARE LE PRATICHE IN MATERIA DI PI ALL'IA E AI MONDI VIRTUALI


Sfruttare al meglio le nuove tecnologie per combattere le violazioni della PI


54. I titolari dei diritti e i prestatori di servizi intermediari sono incoraggiati a adottare soluzioni a livello di UE per sistemi di rintracciamento avanzati (quali il passaporto digitale dei prodotti e soluzioni di tokenizzazione, basate sulla blockchain o di altro tipo) che aiutino gli operatori economici e le autorità doganali permettendo di rintracciare i colli lungo la catena del valore ed agevolando la condivisione dei dati nel rispetto del diritto dell'Unione.


55. Gli operatori economici, in particolare i prestatori di servizi intermediari e i titolari dei diritti, sono incoraggiati a ricorrere a metodologie e tecnologie avanzate quali i metodi di analisi dei dati, i sistemi di riconoscimento automatico dei contenuti e gli algoritmi di apprendimento automatico (compreso l'apprendimento profondo) per rilevare merci contraffatte online, comprese quelle che violano disegni o modelli.


56. Gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare sistemi di IA per combattere la contraffazione, promuovere l'applicazione della legge e migliorare i servizi per i richiedenti di diritti di PI. In tale contesto gli Stati membri sono incoraggiati a:


a) attuare sistemi di IA per semplificare e migliorare efficacemente il processo di domanda in relazione alla PI, offrendo ai richiedenti un'esperienza più agevole e intuitiva;


b) incoraggiare le autorità competenti a utilizzare i sistemi di IA per snellire e migliorare il processo di individuazione e di contrasto delle merci dei contenuti online contraffatti e usurpativi.


57. Qualsiasi uso della tecnologia dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione o nazionale applicabile, anche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, il diritto alla vita privata e alla libertà d'impresa e il diritto a un ricorso effettivo.


Sensibilizzare in merito alle nuove tecnologie e aiutare le PMI a farne uso


58. Gli Stati membri sono incoraggiati a sensibilizzare il pubblico in merito alle tecnologie e alle soluzioni da utilizzare nella lotta alla contraffazione e alla pirateria, come quelle menzionate nella guida alle tecnologie anticontraffazione e antipirateria dell'EUIPO. In tale contesto, la governance dell'EBSI è incoraggiata ad accettare la lotta alla contraffazione e alla pirateria come nuovo caso d'uso dell'EBSI, il che potrebbe incoraggiare altri utenti pionieri a individuare nuove soluzioni anticontraffazione basate su tecnologie a registro distribuito.


59. Gli Stati membri e i portatori di interessi del settore sono incoraggiati a collaborare a stretto contatto con la Commissione all'elaborazione di una lista di verifica completa adeguata alle esigenze delle PMI. L'obiettivo di tale lista di verifica è aiutare le PMI a farsi strada tra le sfide e le opportunità presentate dalle tecnologie dell'IA. La lista di verifica mirerà in particolare a fornire alle PMI i mezzi per proteggere efficacemente i loro diritti di PI e segreti commerciali quando utilizzano sistemi di IA, e a fornire loro informazioni pratiche perché possano orientarsi tra le clausole contrattuali grazie a una comprensione approfondita dell'IA e delle relative implicazioni sulla PI.


Proteggere e rispettare i diritti di PI nei mondi virtuali e in altri ambienti online


60. Gli Stati membri sono incoraggiati a sensibilizzare gli operatori economici in merito alle norme attualmente in vigore in materia di PI (ad esempio per quanto concerne l'autorizzazione sicura da parte dei titolari dei diritti per l'introduzione di oggetti tutelati dalla PI in mondi virtuali) e alle implicazioni per la PI dell'uso di token non fungibili nei mondi virtuali.


61. I titolari dei diritti, gli uffici della PI e gli altri portatori di interessi sono incoraggiati ad avviare un dialogo con la Commissione sulla protezione dei diritti di PI, in particolare dei marchi, disegni e modelli, compresi i token non fungibili, in questi nuovi ambienti. Per esplorare il pieno potenziale delle nuove tecnologie e favorirne la diffusione, la Commissione intende incoraggiare un dialogo il settore che promuova e accompagni le numerose iniziative in corso in questo ambito, in linea con il piano d'azione sulla proprietà intellettuale del 2020.


CAPO 5


DOTARE LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEGLI STRUMENTI PER PROTEGGERE MEGLIO LE LORO ATTIVITA' IMMATERIALI


Fondo per le PMI: nuovi servizi di sostegno alle PMI per il la tutela dei diritti della PI (voucher IP Scan Enforcement)


62. Nel quadro del Fondo per le PMI sarà offerta alle PMI una consulenza iniziale da parte di un esperto del servizio IP Scan Enforcement:


a) gli Stati membri sono incoraggiati a partecipare al servizio IP Scan Enforcement tramite i rispetti uffici della PI e a sensibilizzare in merito al Fondo per le PMI e al voucher IP Scan Enforcement;


b) gli operatori economici che sono PMI sono invitati a utilizzare il servizio IP Scan Enforcement per migliorare la loro strategia volta a ottenere il rispetto della PI;


c) le associazioni di PMI sono invitate a sensibilizzare i rispettivi membri in merito al Fondo per le PMI e al voucher IP Scan Enforcement.


Pacchetto di strumenti per la prevenzione dei furti informatici


63. Gli Stati membri e l'EUIPO sono incoraggiati a sensibilizzare le PMI innovative in merito all'importanza della cibersicurezza in relazione alle loro informazioni riservate, ai loro segreti commerciali e al loro know-how di cui si avvalgono nelle attività commerciali. A tal fine, gli Stati membri e l'EUIPO sono incoraggiati a:


a) promuovere il pacchetto di strumenti di sensibilizzazione che la Commissione sta attualmente elaborando per la prevenzione dell'acquisizione illegale di segreti commerciali delle PMI attraverso violazioni della cibersicurezza, intrusioni abusive e altre forme di attacchi informatici;


b) diffondere gli strumenti a disposizione nel pacchetto (in particolare le guide economiche settoriali, le domande frequenti, gli studi di casi e le buone pratiche in materia di cibersicurezza applicate dalle imprese) e sensibilizzare le camere di commercio e le associazioni di imprese affinché incoraggino le PMI a partecipare a corsi e webinar online gratuiti sulla cibersicurezza;


c) promuovere gli altri strumenti di sensibilizzazione messi a disposizione sul portale delle informazioni sulla cibersicurezza per aiutare le PMI a proteggere meglio la loro PI e i loro segreti commerciali e a prevenire in modo più efficace gli attacchi informatici.


64. Gli operatori economici sono incoraggiati a:


a) potenziare la loro protezione dagli attacchi informatici utilizzando, tra l'altro, gli strumenti forniti dalle autorità pubbliche, compreso il pacchetto di strumenti della Commissione per prevenire gli attacchi informatici finalizzati all'appropriazione di segreti commerciali o reagire a tali attacchi;


b) formare il proprio personale su come prevenire, gestire e reagire agli attacchi informatici che prendono di mira i loro segreti commerciali tramite i corsi di formazione e gli altri materiali didattici e informativi gratuiti elaborati a tal fine dalla Commissione nel quadro del pacchetto di strumenti per la prevenzione dei furti informatici.


CAPO 6


PROMUOVERE LA CONOSCENZA, LA FORMAZIONE E L'ISTRUZIONE IN MATERIA DI PI TRA TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI


Promuovere la conoscenza e la formazione in materia di PI nei programmi d'istruzione nazionali


65. Gli Stati membri sono incoraggiati a introdurre, nei rispettivi programmi nazionali d'istruzione e di formazione professionale, in particolare per gli studi in ambito commerciale nei programmi d'istruzione superiore, i concetti fondamentali riguardanti i diritti di PI, l'uso etico dei materiali tutelati dalla PI e le violazioni della PI. Sono inoltre incoraggiati a promuovere la creatività, l'innovazione, l'imprenditorialità e l'impegno digitale responsabile.


66. Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere la sensibilizzazione alla PI nei testi didattici e la diffusione di materiali formativi sui diritti di PI negli istituti di formazione dei docenti. A tal fine, gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere negli istituti di istruzione, comprese le università e le organizzazioni di ricerca scientifica, i materiali didattici e formativi prodotti e raccolti attraverso il progetto «Ideas Powered @ School» gestito dall'EUIPO, che dovrebbero includere anche dati sui rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle merci contraffatte.


Incoraggiare la formazione degli agenti delle forze dell'ordine in materia di tutela della PI


67. Gli Stati membri sono incoraggiati a introdurre i contenuti personalizzati in materia di protezione e rispetto dei diritti di PI preparati dall'EUIPO e dalla CEPOL anche:


a) nei programmi di formazione nazionali obbligatori previsti per le autorità competenti, tra cui le forze di polizia, i servizi doganali e i pubblici ministeri;


b) nei programmi di formazione nazionali previsti per le autorità di vigilanza del mercato e per la guardia di frontiera e costiera.


68. Le autorità competenti, comprese le autorità di vigilanza del mercato e la guardia di frontiera e costiera, sono incoraggiate a: i) promuovere la partecipazione del personale alle sessioni di formazione periodiche organizzate dall'EUIPO e dalla CEPOL in materia di tutela dei diritti di PI; e ii) condividere con il personale i materiali didattici preparati da queste tali agenzie dell'UE.


Farmacie online


69. Gli Stati membri, in cooperazione con le organizzazioni dei consumatori, sono incoraggiati ad aiutare i consumatori a evitare le farmacie online illegali sensibilizzandoli in merito al logo comune figurante nei siti web che mettono in vendita medicinali al pubblico a distanza.


Elenco di controllo relativo alla contraffazione e alla pirateria


70. Nell'ambito della loro attività anticontraffazione, gli Stati membri sono incoraggiati a prendere in considerazione, se del caso, le informazioni disponibili nell'elenco di controllo relativo alla contraffazione e alla pirateria, tenendo conto del fatto che tale elenco non contiene informazioni su accertamenti di violazioni legali.


Proteggere e far rispettare i diritti di PI nei mercati esterni all'UE


71. Prima di avviare una nuova attività commerciale in un paese extra UE, gli operatori economici dell'UE sono incoraggiati a familiarizzarsi con il contesto economico e giuridico di tale paese consultando le informazioni messe a disposizione dagli helpdesk per i DPI e pubblicate nella relazione della Commissione sulla tutela e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi. Questa relazione biennale individua i paesi terzi in cui la situazione della tutela e dell'applicazione dei diritti di PI (online e offline) desta la massima preoccupazione per l'UE. Ciò aiuterà gli operatori economici a prendere decisioni commerciali con cognizione di causa. Sono inoltre incoraggiati a utilizzare gli strumenti tecnici disponibili (ad esempio gli strumenti TMview e DesignView dell'EUIPO) e a segnalare questioni relative alla PI che potrebbero avere un impatto sulle loro attività commerciali future al di fuori dell'UE (ad esempio tramite il portale Access2Markets (58)).


Zone franche


72. Gli operatori delle zone franche ubicate nell'UE sono incoraggiati a aderire al codice di condotta per zone franche conformi, allegato alla raccomandazione dell'OCSE sul contrasto del commercio illecito: rafforzare la trasparenza nelle zone franche.


CAPO 7


FOLLOW-UP E MONITORAGGIO


73. Su richiesta, gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione in merito misure adottate per dare seguito alle raccomandazioni loro rivolte.


74. La Commissione invita l'EUIPO a svolgere attività di sensibilizzazione, comunicazione e informazione in merito alla presente raccomandazione. Invita inoltre l'EUIPO ad aiutarla a monitorare l'attuazione e gli effetti della presente raccomandazione.


75. L'Osservatorio dell'EUIPO sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale è incoraggiato a:


- diffondere le raccomandazioni nell'ambito della propria rete di portatori di interessi, compresa la rete dei giudici;


- raccogliere informazioni e la giurisprudenza sull'applicazione della direttiva 2004/48/CE;


- provvedere affinché tutti i portatori di interessi nella propria rete specifichino sul portale IPEP il punto di contatto da essi designato per la tutela dei diritti di PI;


- continuare a sviluppare il portale IPEP, aggiungendo nuove funzionalità ed estendendo l'uso di quelle esistenti a nuovi portatori di interessi, e continuare a monitorarne l'utilizzazione;


- monitorare e condividere le buone pratiche attuate dalle autorità competenti e dai servizi intermediari e monitorare, per quanto possibile, l'attuazione delle buone pratiche contemplate dalla presente raccomandazione;


- sostenere la Commissione nel dialogo con i portatori di interessi, in particolare nel contesto dell'aggiornamento dei protocolli d'intesa;


- sostenere la Commissione nel dialogo con i portatori di interessi sulle nuove tecnologie per adeguare le pratiche e le strategie in materia di PI ai mondi virtuali e all'IA, in particolare al fine di promuovere la ricerca, le buone pratiche e il dialogo tra tutte le parti interessate, comprese le PMI, per far fronte alle sfide nel settore dell'IA;


- sostenere la Commissione nella raccolta e nella condivisione delle buone pratiche in materia di stoccaggio e distruzione dei prodotti che violano la PI, anche per quanto riguarda metodi di stoccaggio e smaltimento sicuri sotto il profilo ambientale;


- sostenere l'analisi e le discussioni in merito ai sistemi di condivisione delle informazioni tramite il gruppo tecnico sulla tutela della PI e sullo scambio di dati;


- cooperare con gli organismi di contrasto dell'UE, le autorità di vigilanza del mercato e altre autorità nazionali competenti e rafforzarne le reti;


- sostenere la Commissione per quanto riguarda le tendenze della contraffazione e della pirateria su piattaforme online e servizi di social media di paesi terzi;


- monitorare l'impatto dei corsi di formazione specifici in materia di PI sulle autorità di contrasto e il possibile inserimento, da parte degli Stati membri, di corsi in materia di PI nei rispettivi programmi di formazione nazionali previsti per le autorità competenti;


- incoraggiare gli operatori delle zone franche nell'UE a ottemperare alla raccomandazione dell'OCSE sul rafforzamento della trasparenza nelle zone franche.


76. L'EUIPO è invitato a monitorare i risultati del servizio IP Scan Enforcement basandosi sul numero di uffici nazionali della PI che prestano tale servizio e sul numero di PMI che se ne avvalgono.


77. L'EUIPO è invitato ad ampliare la cooperazione con EURid e altri registri per quanto riguarda i nomi di dominio, specialmente in relazione al sistema di informazione e allerta, alle indicazioni geografiche e ad altri domini di primo livello.


78. L'EUIPO è invitato a sensibilizzare in merito alla cibersicurezza e a contribuire alla diffusione e alla promozione del pacchetto di strumenti per la prevenzione dei furti informatici, compresi i relativi materiali di sensibilizzazione e di formazione.


79. Il Centro di mediazione dell'EUIPO è incoraggiato a: i) costituire e gestire le reti necessarie per promuovere e ampliare il ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie nei contenziosi in materia di PI, anche per quanto riguarda le violazioni, ai fini di una lotta più efficace alla contraffazione; e ii) monitorare l'attuazione delle misure relative alla risoluzione alternativa delle controversie.


80. La Commissione valuterà gli effetti della presente raccomandazione, tenendo nella debita considerazione le conclusioni dell'EUIPO, entro tre anni dall'adozione della stessa. Su tale base la Commissione valuterà l'eventuale necessità di misure aggiuntive a livello di UE, tenendo conto: i) degli sviluppi tecnologici; ii) del risultato dello studio di follow-up sull'applicazione della direttiva 2004/48/CE; e iii) degli effetti dell'attuazione del regolamento (UE) 2022/2065 e della raccomandazione (UE) 2023/1018 sul rispetto dei diritti di PI e sulla lotta alla contraffazione e alla pirateria.


Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2024


Per la Commissione


Thierry BRETON


Membro della Commissione


(43) Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/44/oj).


(44) Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/71/oj).


(45) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/31/oj).


(46) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).


(47) Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj).


(48) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj).


(49) Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1610/oj).


(50) Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (versione codificata) (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/469/oj).


(51) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (versione codificata) (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj).


(52) Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 27 marzo 2014, UPC Telekabel, C-314/12, ECLI:EU:C:2014:192, punti 32 e 35, sentenza della Corte di giustizia (Terza Sezione) del 24 novembre 2011 e sentenza della Corte di giustizia del 7 luglio 2016, Tommy Hilfiger Licencing e a., C-494/15, EU:C:2016:528, punto 23.


(53) Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 (GU L, 2023/2411, del 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj).


(54) Il sistema COPIS (sistema anticontraffazione e antipirateria) consiste in una banca dati dell'UE istituita dalla Commissione in conformità al regolamento (UE) n. 608/2013, che consente alle autorità doganali di ottemperare ai loro obblighi giuridici derivanti dal regolamento attraverso il trattamento, l'archiviazione e la gestione delle domande di intervento e dei registri delle violazioni contenenti informazioni rilevanti sui prodotti per i quali lo svincolo è sospeso o che sono stati bloccati.


(55) Ad esempio COPIS, come stabilito nel regolamento (UE) n. 608/2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali; il sistema informativo doganale, stabilito nel regolamento (CE) n. 515/97 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola; il sistema informativo doganale Plus, stabilito nella decisione quadro 2009/917/GAI del Consiglio sull'uso dell'informatica nel settore doganale; il sistema di informazione e il portale di analisi dei dati di Europol, stabiliti nel regolamento (UE) 2016/794 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) ecc.


(56) Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 259 del 21.7.2023, pag. 1).


(57) Sentenza della Corte di giustizia del 25 gennaio 2017, Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa», C-367/15, punto 28.


(58) Pagina iniziale | Access2Markets (europa.eu). 

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