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domenica 7 aprile 2024

Tribunale 2024-... dalla lettura del verbale di contestazione, mediante autovelox in postazione mobile, non fissa, gestita direttamente ...

 

Tribunale Benevento Sez. II, Sent., 15-02-2024


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


TRIBUNALE DI BENEVENTO


II Sezione Civile


Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3408 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace, discussa e decisa all'udienza del 15/02/2024 e vertente


TRA


COMUNE DI CASTELVENERE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. DI GIOIA DANILO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato in calce al ricorso in appello;


Appellante


E


P.M., nata in R. il (...), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MAROTTA PAOLO, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello;


Appellata

Fatto Diritto P.Q.M.


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


TRIBUNALE DI BENEVENTO


II Sezione Civile


Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3408 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace, discussa e decisa all'udienza del 15/02/2024 e vertente


TRA


COMUNE DI CASTELVENERE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. DI GIOIA DANILO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato in calce al ricorso in appello;


Appellante


E


P.M., nata in R. il (...), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MAROTTA PAOLO, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello;


Appellata

Svolgimento del processo


Con ricorso in appello, il COMUNE DI CASTELVENERE impugnava la sentenza n. 392/2020 del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi (con la quale era stato accolto il ricorso proposto per l'annullamento del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. 3165/2017) per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, c.p.c. e 2697 c.c., per violazione e falsa applicazione della normativa relativa alla mancata contestazione immediata, nonché ex art. 329, comma 2, c.p.c. chiedendo la condanna di parte appellata al rimborso delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.


P.M. si costituiva in giudizio dieci giorni prima alla prima udienza (e, precisamente il 14.3.2021, nonostante il ricorso in appello le fosse stato notificato il 23.9.2020), chiedendo la conferma della sentenza impugnata, in particolar modo evidenziando che il verbale impugnato era privo della indicazione concreta relativa alla impossibilità di effettuare la contestazione immediata; l'appellata, inoltre, richiamava gli altri motivi di ricorso non valutati in primo grado chiedendo al Giudice dell'appello di valutarli ed accoglierli, confermando - in ogni caso - la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite relativamente al doppio grado di giudizio.


Acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, la causa veniva rinviata all'udienza del 9.11.2023 per la discussione e la lettura del dispositivo, previa assegnazione di un termine per il deposito di memorie conclusionali nelle quali l'appellante prendeva specificamente posizione anche sui motivi di opposizione rimasti assorbiti nella sentenza impugnata ed in questa sede richiamati dall'appellata.


Alla predetta udienza, però, la sottoscritta - subentrata nelle more nel ruolo - onerava il Comune di Castelvenere a depositare in giudizio entro il 20.12.2023 l'ordinanza istitutiva del divieto di superare il limite di 50 km/h, nonché di quella relativa al posizionamento ed ai requisiti della cartellonistica sul tratto di strada interessato con riferimento al 7.7.2017 per le ragioni argomentate nell'ordinanza allegata al verbale d'udienza ed entro il termine ivi indicato, con fissazione dell'odierna udienza ancora per la discussione e la lettura del dispositivo, previa assegnazione di un nuovo termine per note conclusionali di cui si avvalevano ambo le parti.

Motivi della decisione


L'appello è fondato e, per l'effetto, merita accoglimento.


Come giustamente evidenziato da parte appellante, infatti, la rilevazione dell'infrazione è avvenuta, come è evincibile dalla lettura del verbale di contestazione, mediante autovelox in postazione mobile, non fissa, gestita direttamente dalla Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 201 co.1bis lett. e) D.Lgs. n. 285 del 1992, norma che prevede una espressa eccezione alla contestazione immediata (e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari).


La sentenza impugnata, però, accoglieva il ricorso ritenendo non compiutamente motivata l'impossibilità per gli agenti accertatori di procedere alla contestazione immediata.


Sul punto - invece - la Cassazione si è pronunciata a Sezioni Unite con la sentenza n. 3936/2012 affermando: "In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione (nella specie, l'impossibilità di fermare l'autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari) rende "ipso facto" legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, in riferimento all'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere la contestazione immediata della violazione. Ciò, da un lato, perché non è consentito al giudice dell'opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione; dall'altro, in quanto nessuna norma impone all'Amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire l'immediata contestazione delle violazioni del codice della strada, e, in particolare, di quelle sui limiti di velocità, legittimamente accertate con il corretto uso della moderna tecnologia."


La sottoscritta ha sempre pienamente condiviso (anche in precedenti simili) detto ragionamento compiutamente argomentato dalle Sezioni Unite, alla luce del valore probatorio del verbale che - come è noto - fa fede fino a querela di falso, ragion per cui la sentenza impugnata deve essere riformata, dovendosi rigettare l'unico motivo di opposizione ivi vagliato ed accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione pur spiegati.


Costituendosi in questa sede, però, come già evidenziato, parte appellata richiamava specificamente anche gli altri motivi di opposizione (tranne quello relativo alla presunta illegittimità dell'art. 126, comma 2, C.d.S. che, quindi, deve intendersi abbandonato), sui quali - quindi - occorre soffermarsi:


1) Violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990 per omesso deposito dell'ordinanza istitutiva del limite di velocità


Proprio al fine di vagliare l'eventuale fondatezza di questo motivo di opposizione, la sottoscritta alla scorsa udienza onerava il Comune appellante a depositare detta ordinanza; il Comune adempiva compiutamente a detto ordine depositando, in data 19.12.2023, la risposta della Provincia di Benevento - Settore 4 Viabilità e Infrastrutture del 21.11.2023 che precisava che prima dell'ordinanza n. 45153 del 25.5.2016 (che aveva ridotto il limite di velocità sulla strada di interesse addirittura a 30 km/h, ma che veniva posta in esecuzione solo nel 2021, quindi dopo i fatti di causa risalenti al 7.7.2017) non vi era alcuna specifica ordinanza, di talchè doveva trovare applicazione il primo comma dell'art. 142 C.d.S. secondo il quale sul tratto di strada d'interesse il limite di velocità era pari a 50 km/h, superati di ben 21 km/h dall'odierna appellata. Alla luce di tale chiara ed univoca risposta, appare evidente che il tratto di strada sia stato considerato centro abitato ai sensi dell'art. 3 del Codice della Strada e, del resto, che trattasi di centro abitato è anche facilmente evincibile dalle foto pure depositate dal Comune in data 19.12.2023.


Anche detto motivo di opposizione, quindi, è infondato e - per l'effetto - deve essere rigettato.


2) Certificato di taratura insufficiente


Sul punto l'opponente originario lamentava che nel Verbale n. 3165/2017 non risultava alcuna certificazione specifica circa la preventiva funzionalità del misuratore di velocità VELOMATIC 512D Matricola rilevatore 2592+ cpu 2640 matr. Unità di comando. Contrariamente a quanto dedotto, invece, nel corpo del verbale impugnato erano stati specificamente indicati gli estremi del certificato di taratura del 6.10.2016 (CERT. TAR. LAT 105 UOD FR 549 16) e costituendosi nel primo grado di giudizio l'odierno appellante aveva anche depositato sia il citato certificato di taratura, che il bollettino di taratura (con relativi dati identificativi) che la dichiarazione di verifica e di taratura (eppure l'odierno appellato ancora in sede di note conclusionali ne chiede l'esibizione) e - del resto - come già evidenziato, nel caso in esame veniva utilizzato un apparecchio collocato in postazione mobile, direttamente gestita dal personale della Polizia Municipale, che verificava anche la perfetta funzionalità.


Anche tale motivo di opposizione, quindi, deve essere rigettato.


3) Omologazione insufficiente


Sul punto l'opponente nel primo grado di giudizio deduceva (tra i vari motivi di opposizione) che - oltre all'omologazione del Ministero dei Trasporti - sarebbe stata necessaria anche l'omologa del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (cfr. pag. 3); non veniva - quindi - contestata l'effettiva omologazione da parte del Ministero dei Trasporti dell'autovelox utilizzato.


Orbene, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente originaria, il comma 6 dell'art. 45 C.d.S. prevede espressamente che l'omologazione debba avvenire esclusivamente da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ("Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione").


Anche tale motivo di opposizione, quindi, è infondato.


4) Violazione dell'art. 77 D.P.R. n. 445 del 1992


La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di argomentare in ordine all'irrilevanza dell'eventuale violazione dell'art. 77, co. 7, reg. esecuz. C.D.S. in merito alle dimensioni ed altri aspetti esteriori del segnale, nonché alla presenza o meno di regolari indicazioni sul retro, con argomentazioni che si condividono integralmente: "In tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione - come invece imposto dall'art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni) - non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettarne la prescrizione, con l'ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l'illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione alla condotta da osservare." (cfr. Cass. civ., Sez. II, 20.5.2010, n. 12431, ex multis).


Anche detto motivo di opposizione, quindi, deve essere rigettato.


5) Mancata segnalazione del rilevatore di velocità ex D.L. n. 117 del 3 agosto 2007, convertito con L. n. 160 del 2007


Sul punto nel verbale impugnato era dato leggere "postazione mobile regolarmente segnalata e ben visibile" e la Cassazione - con l'ordinanza n. 23566 del 9.10.2017, che si condivide - ha avuto modo di chiarire che: "In tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al D.M. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica" (cfr. sul punto anche Cass Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999 e Cass. n. 2041 del 24.1.2019 che - a contrario - fa ricadere l'onere probatorio sull'amministrazione, allorquando nulla risulti dal verbale di infrazione).


Nel caso in esame, però, l'opponente non forniva alcuna prova né in ordine alla inidoneità in concreto della segnaletica stradale alla data del 7.7.2017, né in ordine alla inadeguatezza ed inidoneità per dimensione, visibilità, leggibilità e posizionamento del cartello atto a preavvertire la presenza dell'autovelox, di talchè anche detto motivo deve essere rigettato.


6) Mancata competenza della Polizia Municipale del Comune di Castelvenere nell'elevare contestazioni al Codice della Strada


Sul punto, l'opponente deduceva che la Polizia Municipale non aveva alcuna legittimazione operativa sulle strade non comunali invocando l'art. 12 comma del Codice della Strada per essere l'attribuzione ai Corpi di Polizia Municipale circoscritta nell'ambito del territorio di competenza, mentre nel caso di specie l'accertamento veniva effettuato su una Strada Provinciale dalla Polizia Municipale di Castelvenere, anche se il Comune di Castelvenere non è proprietario né gestore della predetta strada.


Dall'esame del verbale impugnato, però, si evinceva chiaramente che l'infrazione era avvenuta "nel Comune di Castelvenere" ed, anzi, abbiamo già accertato che si era nel centro abitato di detto Comune; totalmente irrilevante ai fini di causa è la distinzione tra strade provinciali e comunali prevista dal comma 7 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 285 del 1992 solo ai fini dell'applicazione del Codice della Strada (cfr., ad esempio, Cass. n. 22366 del 19.10.2006).


Anche detto motivo di opposizione, quindi, è infondato.


7) Violazione art. 3 L. n. 689 del 1981


Contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, inoltre, il superamento del limite di velocità di "solo" 21 km/h, non può ritenersi di per sé idoneo ad integrare l'esimente della colpa ex art. 3 L. n. 689 del 1981.


Con la sentenza n. 3698/2019, infatti, la Cassazione ha avuto modo di ribadire: "L'accertamento della assenza di colpa necessita di una verifica in concreto e non di affermazioni generiche, sussistendo la presunzione di colpa. E' consolidata la giurisprudenza nel senso che grava sul trasgressore l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass. 18.4.2018 n.9546, Cass.11.6.2007 n. 13610)".


Anche sul punto, però, nessuna prova veniva fornita dall'odierna parte appellata, di talchè occorre rigettare anche detto motivo di opposizione.


8) Violazione delle norme sulla riservatezza


L'originario opponente fondava questo motivo di opposizione sulla violazione delle norme poste a tutela della privacy; anche sul punto - però - si condividono integralmente le difese svolte in primo grado dall'odierna appellante (che qui si intendono integralmente richiamate, anche perché solo genericamente contestate dall'odierna parte appellata), soprattutto alla luce delle condivisibili argomentazioni rese dalla Suprema Corte che ha evidenziato "In materia di circolazione stradale, l'obbligo di preventiva informazione del trattamento dei dati personali operato a mezzo di dispositivi elettronici per la rilevazione della violazioni al codice della strada, introdotto a carico dei Comuni dalla delibera del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, in attuazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 1993, è correlato funzionalmente al rispetto di un obbligo di riservatezza e non mira, invece, a disciplinare la condotta di guida, sicché la sua inosservanza, a differenza della violazione degli obblighi di informazione previsti dal codice della strada circa la presenza delle dette apparecchiature che costituiscono norme di garanzia per l'automobilista, non incide sulla legittimità dell'accertamento e l'irrogazione della sanzione" (Cass. n. 8415 del 27/04/2016 ex multis).


Anche tale motivo di opposizione, quindi, deve essere rigettato.


L'appello, quindi, merita pieno accoglimento con condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo con applicazione del D.M. n. 55 del 2014 per le spese relative al primo grado di giudizio e del D.M. n. 147 del 2022, per le spese relative al presente grado di giudizio, per il quale l'attività difensiva si concludeva dopo il 23.10.2022.

P.Q.M.


Il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così decide:


1. In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 392/2020 del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi e, per l'effetto, rigetta il ricorso originario spiegato da M.P. avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. 3165/2017;


2. Condanna M.P. al rimborso in favore del Comune di Castelvenere delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 818,50 (di cui Euro 65,00 per la fase di studio nel primo grado di giudizio, Euro 65,00 per la fase introduttiva nel primo grado di giudizio, Euro 135,00 per la fase decisoria nel primo grado di giudizio, Euro 91,50 per C.U. e diritti dell'appello, Euro 131,00 per la fase di studio nel presente grado, Euro 131,00 per la fase introduttiva nel presente grado ed Euro 200,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.


Così deciso in Benevento, il 15 febbraio 2024.


Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2024.

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