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sabato 8 settembre 2018

TAR 2018: “..Il Comitato di Verifica aveva escluso la dipendenza da causa di servizio di tale infermità rilevando che il -OMISSIS-era venuto in contatto con l’asbesto – circostanza dedotta per la prima volta in tale sede – ma che, trattandosi di ambienti in cui l’amianto si trovava in condizioni statiche, allo stesso non avrebbe potuto attribuirsi alcuna azione oncogena, difettando così il nesso di causalità rispetto alla patologia contratta...” Pubblicato il 22/06/2018 N. 06989/2018 REG.PROV.COLL. N. 00364/2008 REG.RIC.



TAR 2018: “..Il Comitato di Verifica aveva escluso la dipendenza da causa di servizio di tale infermità rilevando che il -OMISSIS-era venuto in contatto con l’asbesto – circostanza dedotta per la prima volta in tale sede – ma che, trattandosi di ambienti in cui l’amianto si trovava in condizioni statiche, allo stesso non avrebbe potuto attribuirsi alcuna azione oncogena, difettando così il nesso di causalità rispetto alla patologia contratta...”



Pubblicato il 22/06/2018

N. 06989/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00364/2008 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 364 del 2008, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Bonaiuti e Paolo Bonaiuti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Bonaiuti in Roma, via R. Grazioli Lante, 16;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto del Ministero della Difesa n. 798/N del 22.6.2007 con cui è stato negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 maggio 2018 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe-OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza tesa ad ottenere l’equo indennizzo per l’infermità dallo stesso contratta.

La ricorrente ha esposto che -OMISSIS-, quale vicebrigadiere in servizio nell’Arma dei carabinieri fin dal 1976, aveva formulato in data 29.4.1998 istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”; il -OMISSIS-era deceduto il 7.11.1998 per “-OMISSIS-”.

Il 15.10.1999 la C.M.O. di Milano si era pronunciata sull’istanza ritenendo l’infermità “-OMISSIS-” dipendente da causa di servizio ed ascrivibile ai fini dell’equo indennizzo alla Tabella A, misura massima.

La ricorrente aveva quindi formulato istanza in data 5.11.1999 per ottenere l’equo indennizzo per il decesso del coniuge in conseguenza della neoplasia polmonare.

Il Comitato di Verifica aveva escluso la dipendenza da causa di servizio di tale infermità rilevando che il -OMISSIS-era venuto in contatto con l’asbesto – circostanza dedotta per la prima volta in tale sede – ma che, trattandosi di ambienti in cui l’amianto si trovava in condizioni statiche, allo stesso non avrebbe potuto attribuirsi alcuna azione oncogena, difettando così il nesso di causalità rispetto alla patologia contratta.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1. eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità, difetto di motivazione, mancata valutazione dei presupposti di fatto, violazione dell’art. 97 Cost., contraddittorietà, in quanto la prima domanda di equo indennizzo presentata nel 1998 era rimasta senza esito, avendo il decreto impugnato richiamato solo le risultanze del verbale della C.M.O. del 15.10.1999 con riferimento alla “-OMISSIS-”, senza menzionare l’altra patologia oggetto della prima istanza, la “-OMISSIS-”; inoltre la domanda presentata nel 1999 era posteriore a tale verbale, di tal che il provvedimento non avrebbe potuto richiamare, nella motivazione, tale atto;

2. violazione della legge n. 308/81 e della legge n. 280/1990, in quanto le speciali elargizioni previste dalla legge riguardavano qualsiasi evento verificatosi a causa del servizio o durante il periodo di servizio;

3. violazione di legge e carenza di potere.

Si è costituito il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 4 maggio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Il primo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente.

Al riguardo va premesso che gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti da parte delle Commissioni mediche ospedaliere e del Comitato per la verifica per le cause di servizio, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 461/2001, anche in relazione all'equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità tecnica di tali organi, che pervengono alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica.

Di conseguenza il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di una attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto giudice (Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 2018, n. 2140; 4 ottobre 2017, n. 4619; 23 marzo 2010, n. 1702; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 20 marzo 2018, n. 3130).

Per quanto poi riguarda l'ipotesi ricorrente di contrasto tra i giudizi dei due organi tecnici, la Commissione medica ospedaliera e il Comitato di Verifica per le cause di servizio, deve rilevarsi che i predetti pareri non sono da considerare pari ordinati in quanto la normativa di settore impone all'Amministrazione di seguire il giudizio del Comitato, costituendo questo - anche per la particolare e qualificata composizione di tale organo - un momento di sintesi finale della intera complessa procedura.

In pratica ciò comporta che da un lato, in caso di contrasto tra i due pareri, l'Amministrazione non deve esternare le ragioni in base alle quali aderisce al giudizio finale del Comitato, al quale la stessa deve necessariamente adeguarsi; dall'altro il Comitato non ha l'obbligo di confutare analiticamente le argomentazioni della Commissione, dovendo solo tenerle presenti ai fini della formulazione del giudizio conclusivo (Cons. Stato, sez. VI, 1 dicembre 2009, n. 7516, Cons. Stato , sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3500).

Ciò premesso, nella fattispecie il Comitato ha negato la dipendenza da causa di servizio della patologia che ha causato il decesso del coniuge della ricorrente, evidenziando che “affinché un materiale, potenzialmente cancerogeno, possa dar luogo ad un tumore dell’albero respiratorio, è necessario che si verifichino le seguenti condizioni: 1) che detto materiale liberi particelle mobili; 2) che dette particelle, disperse nell’ambiente, raggiungano una determinata concentrazione; 3) che dette particelle vengano inalate per lunghi periodi di tempo. Tali condizioni sono facili a realizzarsi nel personale addetto alla estrazione e alla lavorazione di detto materiale”.

Il Comitato ha aggiunto, tuttavia, che, “se fibrosi e neoplasie sono ammissibili nel personale esposto alle inalazioni di polvere di amianto (operai addetti alla estrazione e lavorazione del minerale), altrettanto non può dirsi nei confronti di chi soggiorna in ambienti in cui l’asbesto viene utilizzato soltanto come rivestimento di pareti e soffitti, cioè in condizioni statiche. In questo caso, infatti, non essendovi sviluppo di particelle (le quali, pertanto non possono essere inalate) viene a cadere l’ipotesi cancerogena delle stesse in quanto, di fatto, inesistenti o tutt’al più presenti in quantità del tutto trascurabili ed in forma occasionale tanto da risultare inefficaci nella genesi del tumore in argomento”.

In conclusione il Comitato ha ritenuto che, trattandosi di solo soggiorno in ambienti in cui l’amianto si trovava in condizioni statiche, nel caso di specie allo stesso non poteva essere attribuita alcuna azione oncogena.

Le considerazioni sopra riportate evidenziano che il Comitato di verifica ha puntualmente svolto il proprio obbligo motivazionale, chiarendo le ragioni per le quali il tumore non poteva ritenersi causalmente riconducibile al servizio prestato, con riferimento all’assenza di fattori scatenanti l’azione oncogena, con argomentazioni logicamente concludenti e ampiamente motivate.

Le considerazioni espresse dal Comitato in ordine all’assenza di nesso causale tra la patologia insorta e il servizio prestato risultano aderenti a quanto emerge dagli atti prodotti, se si considera, peraltro, l’assenza, nella documentazione di servizio, di qualsiasi elemento che comprovi, nell’ambito del rapporto di servizio in esame, la permanenza di lunga durata in ambienti caratterizzati dalla presenza di particelle di amianto in forma inalabile.

Le stesse relazioni redatte a seguito della presentazione della domanda di equo indennizzo, infatti, menzionavano l’esposizione ad agenti atmosferici e clima rigido ma non la frequentazione di siti dove fosse presente l’amianto.

Sotto tale profilo, quindi, il parere del Comitato non presenta le carenze lamentate.

Quanto, poi, al fatto che l’Amministrazione non si sarebbe pronunciata sulla richiesta relativa alla “-OMISSIS-”, si rileva che la domanda di equo indennizzo presentata il 5.11.1999 dalla ricorrente, agli atti, riguardava esclusivamente il decesso per il tumore polmonare.

Né può sostenersi che il parere del Comitato non avrebbe potuto richiamare il precedente verbale della C.M.O., poiché anteriore all’istanza, trattandosi di atto ormai irripetibile in considerazione del decesso dell'interessato.

Le doglianze di cui al primo e al terzo motivo sono dunque infondate.

Con riferimento alla violazione della legge n. 308/81 e della legge n. 280/91, dedotta con il secondo motivo, si osserva che le leggi citate prevedono l’estensione della pensione privilegiata in favore dei “militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari volontari o trattenuti i quali subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla L. 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni”.

A prescindere dal fatto che le disposizioni citate riguardano le pensioni privilegiate e non l’equo indennizzo, deve rilevarsi comunque che le leggi in questione pongono una presunzione iuris tantum di sussistenza del nesso causale tra il servizio prestato e l’evento dannoso verificatosi, presunzione che, nel caso di specie, risulta superata dalle argomentazioni esposte dal Comitato in ordine alla non ravvisabilità, nel caso di specie, di alcun antecedente causale della patologia tumorale ricollegabile al servizio prestato.

Anche tale motivo va quindi disatteso.

In conclusione il ricorso deve essere respinto, essendo il provvedimento impugnato immune dai vizi denunciati.

Le peculiarità della vicenda concreta giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, d.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Francesca Petrucciani
Carmine Volpe

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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