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domenica 9 luglio 2023

Consiglio di Stato 2023-"rimborso delle spese legali di patrocinio per i procedimenti penali subìti”

 

Consiglio di Stato 2023-"rimborso delle spese legali di patrocinio per i procedimenti penali subìti”

 

 

Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 21/03/2023) 03-07-2023, n. 6420

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2021, proposto dall'avv. -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avv. x

contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione prima bis, del -OMISSIS- resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il cons. Francesco Guarracino, preso atto dell'istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dalla difesa della parte appellata e udito l'avv. x per la parte appellante;

Svolgimento del processo

L'avv. -OMISSIS- in qualità di cessionario del credito controverso, ha appellato la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso da lui proposto in qualità di procuratore speciale del OMISSIS -OMISSIS- per impugnare, unitamente ai presupposti pareri dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di -OMISSIS- e dell'Avvocatura generale dello Stato, il provvedimento del Ministero della difesa di rigetto dell'istanza di rimborso delle spese legali di patrocinio per i procedimenti penali in cui il OMISSIS -OMISSIS-era stato imputato, venendone assolto "per non aver commesso il fatto", innanzi alla Corte d'assise di -OMISSIS- e alla Corte d'assise di appello di -OMISSIS- in relazione alla strage di -OMISSIS- in -OMISSIS- del 28 maggio 1974, e per ottenere l'accertamento del relativo diritto.

Il Ministero della difesa ha resistito all'appello.

Le parti hanno prodotto scritti difensivi a sostegno delle rispettive ragioni.

Alla pubblica udienza del 21 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. - E' controversa in giudizio la legittimità del diniego opposto dal Ministero della difesa all'istanza di rimborso delle spese legali di patrocinio per i procedimenti penali subìti dal OMISSIS -OMISSIS- quale imputato innanzi alla Corte d'assise di -OMISSIS- e alla Corte d'assise di appello di -OMISSIS- per i reati di cui agli artt. 110 e 285 c.p. e 81, 110, 575 e 577, n. 3, c.p., in relazione ai fatti di cui alla strage del 28 maggio 1974 di -OMISSIS- in -OMISSIS-, quando il OMISSIS -OMISSIS-col grado di OMISSIS, prestava servizio presso la OMISSIS di -OMISSIS- come comandante del Nucleo investigativo, dai quali egli era stato assolto "per non aver commesso il fatto" con sentenza divenuta irrevocabile.

2. - Il rigetto dell'istanza di rimborso è stato disposto dal Ministero facendo proprie le considerazioni espresse dall'Avvocatura dello Stato.

Questa aveva escluso la connessione con l'espletamento del servizio e con l'assolvimento degli obblighi istituzionali del militare, osservando - con riferimento al fatto che gli era stato contestato di aver partecipato alle "riunioni nelle quali l'attentato veniva organizzato" e che in quella luce l'Autorità inquirente aveva riesaminato, sia pure al solo scopo di verificare e rafforzare l'impianto indiziario nei suoi confronti, ulteriori elementi (in sintesi, i suoi discussi metodi investigativi, attuati nel corso delle indagini da lui dirette; i suoi rapporti con -OMISSIS- che, assassinato in carcere e prosciolto per estinzione del reato, secondo la stessa Corte d'assise d'appello di -OMISSIS- avrebbe probabilmente partecipato alla esecuzione della strage; i suoi rapporti con l'estrema destra golpista; le dichiarazioni rese dalla convivente di -OMISSIS-simpatizzante dei movimenti estremistici di destra, secondo la quale il -OMISSIS- avrebbe custodito sotto il proprio letto per alcuni giorni, su incarico dell'allora OMISSIS -OMISSIS-l'ordigno adoperato per la strage) - che "se è vero che almeno alcune delle circostanze testé descritte si riferiscono all'attività istituzionale del -OMISSIS-è tuttavia evidente che ciò non possa dirsi della circostanza oggetto del capo di imputazione, vale a dire, la partecipazione alle riunioni organizzative del delitto, svoltesi secondo l'ipotesi accusatoria in -OMISSIS- nelle settimane immediatamente precedenti la strage e alle quali il -OMISSIS-avrebbe partecipato quale simpatizzante delle organizzazioni che si prefiggevano un mutamento istituzionale violento anche a costo di sanguinosi delitti: non certo quindi nello svolgimento della sua attività istituzionale, bensì addirittura in aperto contrasto con essa" (così il parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato il 5 febbraio 2014).

3. - Il giudice di primo grado ha ritenuto che il parere chiarisse e avvalorasse l'impossibilità di imputare gli effetti dell'agire del dipendente direttamente all'amministrazione di appartenenza, con conseguente carenza del necessario rapporto di connessione dell'attività svolta col servizio espletato: presupposto questo da cui non potrebbe prescindersi a pena di dar rilievo alla mera ricorrenza della qualifica di pubblico ufficiale e, per l'effetto, alla semplice esistenza del rapporto di servizio, finendo per salvaguardare tutti i soggetti-dipendenti che abbiano affrontato spese legali per il solo fatto di essere stati sottoposti a giudizio di responsabilità.

Secondo il TAR "tale conclusione risulta avvalorata anche dal prosieguo del citato parere, dove si legge: "Né a diversa conclusione può giungersi in considerazione della successiva (o pleonastica) precisazione contenuta nello stesso capo di imputazione, secondo cui al -OMISSIS-sarebbe contestato anche di non aver impedito il compimento dell'attentato, dal momento che risulta evidente come tale presunta omissione debba considerarsi assorbita dalla ben più grave responsabilità connessa alla diretta partecipazione all'organizzazione dello stesso"".

Il primo giudice ha inoltre rigettato la censura relativa alla violazione degli articoli 10 e 10 bis della L. n. 241 del 1990, escludendo che la conferma da parte dell'Avvocatura distrettuale dello Stato delle determinazioni già rese, pur in presenza di analitiche controdeduzioni dell'interessato, integrasse la violazione denunciata.

4. - L'appello si compone di due motivi, uno per ciascuno dei due capi della decisione sopra menzionati.

5. - Col primo motivo (pagg. 9-30) l'appellante si diffonde nella ricostruzione delle censure articolate in primo grado per sostenere, in primo luogo, che il T.A.R. avrebbe sostanzialmente omesso di esaminare la specifica questione legata alla contestazione, nel provvedimento di rinvio a giudizio, del concorso mediante reato omissivo proprio nel reato di strage per non aver impedito un evento che il OMISSIS -OMISSIS-avrebbe dovuto impedire nella sua qualità di appartenente all'Arma, formulando un'ipotesi accusatoria alternativa e concorrente rispetto a quella (commissiva) dell'omicidio volontario plurimo aggravato; l'attività difensiva sarebbe stata svolta per scardinarle entrambe e la tesi esposta nel parere dell'Avvocatura sopra richiamato (dove si parla "di successiva (o pleonastica) precisazione contenuta nello stesso capo di imputazione") sull'assorbimento della condotta omissiva in quella commissiva sarebbe tecnicamente errata anche se la riunione contestata (quella propedeutica all'organizzazione dell'attentato) fosse realmente avvenuta (cosa che i giudici bresciani avrebbero escluso), mentre il fatto che l'omissione ipotizzata dalla Procura costituisse un'omissione propria esclusiva, ossia presupponente, per la sua stessa esistenza come fatto di reato, la speciale qualifica dell'agente, dimostrerebbe che il provvedimento di rinvio a giudizio era inscindibilmente connesso con l'espletamento dell'attività lavorativa dell'imputato.

La tesi dell'appellante - che ricorda che il OMISSIS -OMISSIS-era stato chiamato a rispondere sub capo a) "...del reato di cui agli 110 e 285 c.p. per aver partecipato a riunioni nelle quali l'attentato veniva organizzato e comunque, non impedendo, quale Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, che lo stesso venisse portato a compimento" e sub capo b) "...del reato di cui agli artt. 81, 110, 575, 577 n. 3 C.P... nelle circostanze di tempo e di luogo e con le modalità descritte nel capo A)..." - è che nessun dubbio potesse esservi sulla sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio o l'assolvimento degli obblighi istituzionali, poiché, da un lato, l'incriminazione per l'ipotesi di concorso nell'organizzazione dell'attentato sarebbe stata ascrivibile a dichiarazioni testimoniali risultate false, aventi natura "ritorsiva" in risposta all'attività istituzionale svolta, trattandosi di testi arrestati, indagati e condannati in forza della stessa (l'appellante indica come precedente sulla persistenza del rapporto d'immedesimazione organica quando la contestazione della violazione di doveri di istituto sia esclusiva conseguenza di condotte illecite di terzi, di natura diffamatoria o calunniosa o qualificabili come millantato credito, la sentenza di questo Consiglio, sez. IV, del 28 novembre 2019, n. 8137), e, dall'altro lato, l'ipotesi accusatoria alternativa del concorso nei reati di strage e omicidio volontario plurimo aggravato realizzatosi mediante reato omissivo proprio si risolverebbe nella contestazione d'una condotta omissiva rispetto ad obblighi giuridici discendenti esclusivamente dalla funzione ricoperta e quindi presupponeva il rapporto di immedesimazione organica.

La conclusione, secondo l'appellante, non muterebbe nemmeno se il reato omissivo ipotizzato fosse stato quello tipico di omissione di atti d'ufficio, poiché essendo il -OMISSIS-all'epoca titolare di una specifica posizione di garanzia correlata al suo status di ufficiale dell'Arma, ciò racchiuderebbe in re ipsa che l'obbligo di impedire l'evento derivava dalla sua attività istituzionale ovvero dalla prestazione di lavoro svolta in nome e per conto dell'Amministrazione ovvero nel suo interesse.

In definitiva, conclude l'appellante, sarebbe certo che il OMISSIS -OMISSIS-sarebbe stato implicato in fatti posti in diretto rapporto con le mansioni svolte, connesse all'espletamento del servizio e all'adempimento dei propri doveri d'ufficio.

6. - In materia di rimborso delle spese di patrocinio legale ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, conv. con L. 23 maggio 1997, n. 135, esiste una giurisprudenza granitica di questo Consiglio di Stato da cui il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi (C.d.S., sez. IV, 25 novembre 2019, n. 8045, seguita da numerose altre: C.d.S., sez. IV, nn. 8139/19, 8140/19, 8143/19, 8144/19, 8146/19, 8524/19; CGARS, sez. I, n. 185/21 e 186/21; C.d.S., sez. II, n. 6644/21; CGARS, sez. I, nn. 998/22 e 999/22).

7. - La suddetta giurisprudenza, nel porre in evidenza che il rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali, è condizionato all'accertamento di due indefettibili presupposti costituiti (a) dalla pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente e (b) dalla sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali, ha precisato che:

- nell'ipotesi del coinvolgimento del dipendente estraneo ai fatti, ma vittima di una illecita condotta altrui, la connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali sussiste "qualora sia stata contestata al dipendente la violazione dei doveri di istituto e, all'esito del procedimento, il giudice abbia constatato non solo l'assenza della responsabilità, ma che esso sia sorto in esclusiva conseguenza di condotte illecite di terzi", soggiungendo che "sotto tale profilo, l'art. 18 tutela senz'altro - col rimborso delle spese sostenute - il dipendente statale che sia stato costretto a difendersi, pur innocente, nel corso del procedimento penale nel quale - esclusivamente in ragione del suo status e non per l'aver posto in essere specifici atti - sia stato coinvolto nel procedimento penale perché sostanzialmente vittima di illecite condotte altrui, che per un qualsiasi motivo illecito hanno coinvolto il dipendente, a maggior ragione se è stato designato come vittima proprio quale appartenente alle Istituzioni e per il servizio prestato" (così la stessa pronuncia richiamata dall'appellante: C.d.S., sez. IV, n. 8137/19 cit.): dunque il coinvolgimento dev'essere avvenuto "in esclusiva conseguenza di condotte illecite di terzi" ovvero "esclusivamente in ragione del suo status e non per l'aver posto in essere specifici atti";

- la norma sul rimborso "non si applica quando la contestazione in sede penale si sia riferita ad un atto o ad un comportamento, in ipotesi, che: a) di per sé costituisca una violazione dei doveri d'ufficio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3427) (…)";

- "la ratio della regola del rimborso delle spese - per i giudizi conseguenti alle condotte attinenti al servizio - è quella di 'evitare che il dipendente statale tema di fare il proprio dovere': occorre uno specifico nesso causale tra il fatto contestato e lo svolgimento del dovere d'ufficio (Cons. Stato, Sez. II, 21 novembre 2018, n. 2735; Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1681) e il rimborso non spetta per il solo fatto che in sede penale vi sia il proscioglimento per un reato proprio (commesso per la qualità di dipendente dello Stato)" (ancora, ex multis, C.d.S., sez. IV, n. 8137/19; nel senso che non possa ammettersi indiscriminatamente il diritto al rimborso delle spese legali in ogni ipotesi di reato proprio, indipendentemente da qualsiasi collegamento del fatto addebitato con l'interesse dell'Amministrazione, cfr., nella giurisprudenza di questa Sezione, C.d.S., sez. II, 5 ottobre 2021, n. 6644 cit., ove ultt. citt.).

8. - Nel caso in esame, pertanto, non può farsi riferimento alla natura propria del reato omissivo ipotizzato per derivarne la spettanza del rimborso, perché questo non è dovuto quando la contestazione in sede penale si riferisca a un comportamento che di per sé costituisca una violazione dei doveri d'ufficio.

Per quanto riguarda l'imputazione per la condotta commissiva, il coinvolgimento nel procedimento penale non risulta avvenuto "in esclusiva conseguenza di condotte illecite di terzi" ovvero "esclusivamente in ragione del suo status e non per l'aver posto in essere specifici atti" (nella specie a causa di false incolpazioni da parte di testi mendaci e apertamente ostili verso l'imputato in ragione della sua attività istituzionale), bensì anche in relazione ai contatti tra l'imputato e alcune organizzazioni politiche eversive di destra (cfr. pag. 553 ss. sentenza della Corte d'assise di appello di -OMISSIS-), della cui fiducia egli aveva goduto (pag. 556), mostrando una contiguità con quelle frange estremistiche che è riconosciuta dalla Corte d'assise di appello, la quale ha semplicemente escluso, tanto bastando sul piano penalistico, che fosse stato dimostrato che quei rapporti fossero funzionali a una condivisione dei loro progetti terroristici e indicativa d'una corresponsabilità nella strage di -OMISSIS- (pag. 556 ss.: è soltanto ipotizzato, non acclarato, che i comportamenti dell'ufficiale - le cui strategie investigative sono definite dalla Corte "ambiziose, ancorché alle volte spregiudicate": pag. 558 - fossero invece orientati a finalità investigative e di carriera).

9. - Il primo motivo di appello è dunque infondato.

10. - Col secondo motivo l'appellante, criticando la decisione di primo grado, sostiene che l'amministrazione dovesse fornire una specifica motivazione su ciascun aspetto, anche di merito, delle osservazioni che le erano state sottoposte con la memoria difensiva sul preavviso di diniego.

11. - Il motivo è infondato.

12. - L'amministrazione non ha un onere di specifica e analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, bastando che ne abbia dato conto in modo sintetico (come nel caso di specie è accaduto con la nota dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di -OMISSIS- del 25 aprile 2014, depositata in primo grado) ed essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente resa a sostegno dell'atto stesso (ex ceteris, CGARS, sez. giur., 18 gennaio 2023, n. 68).

13. - Per queste ragioni, in conclusione, l'appello dev'essere respinto.

14. - Le spese del grado del giudizio possono essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone comunque citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente

Giovanni Sabbato, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere

 


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