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sabato 16 settembre 2023

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2023 Beneficio per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle forze di polizia e delle forze armate. (23A05069) (GU Serie Generale n.216 del 15-09-2023)

 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2023 

Beneficio per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle forze di polizia e delle forze armate. (23A05069) (GU Serie Generale n.216 del 15-09-2023)


 


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2023 


Beneficio per la riduzione dell'imposta  sul  reddito  delle  persone

fisiche e delle addizionali regionali e comunali al  personale  delle

forze di polizia e delle forze armate. (23A05069) 


(GU n.216 del 15-9-2023)


 

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle

imposte sui redditi»; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,

n. 917, e successive modificazioni, recante «Approvazione  del  testo

unico delle imposte sui redditi»; 

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,

recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della

Presidenza del Consiglio dei ministri»; 

  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e  successive

modificazioni,  recante  «Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle

attivita' produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e

delle  detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di   una   addizionale

regionale a tale  imposta,  nonche'  riordino  della  disciplina  dei

tributi locali»; 

  Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive

modificazioni,  recante  «Istituzione  di  una  addizionale  comunale

all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della  legge  27  dicembre

1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della  legge  16

giugno 1998, n. 191»; 

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive

modificazioni, recante «Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

  Visto il decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  e  successive

modificazioni, recante il «Codice dell'ordinamento militare»; 

  Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.  95  e  successive

modificazioni, recante «Disposizioni  in  materia  di  revisione  dei

ruoli delle forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera

a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione

delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 45,  comma

2, laddove e' stabilito al: 

    a) primo periodo che «Nel limite complessivo  di  spesa  di  53,1

milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro  per  gli  anni

dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro  per  l'anno  2022,  34,4  per

l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19  milioni

di euro a decorrere dal 2026, al personale delle forze di  polizia  e

delle forze armate, in ragione della specificita' dei compiti e delle

condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo  di

lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000

euro,  e'  riconosciuta   sul   trattamento   economico   accessorio,

comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennita' di  natura

fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta  sul  reddito  delle

persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.»; 

    b) secondo periodo che «La misura della riduzione e le  modalita'

applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del

Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dei  Ministri

interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione  e  la

pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in  ragione

del numero dei destinatari.»; 

    c) terzo periodo che «La riduzione di cui al  presente  comma  e'

cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1,  comma  12,  della

legge 23 dicembre 2014, n. 190.»; 

    d) quarto e quinto periodo che «Il limite del reddito complessivo

da lavoro dipendente di 28.000 euro e'  innalzato,  con  il  medesimo

decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  in  ragione

dell'eventuale incremento del trattamento economico  per  effetto  di

disposizioni normative a carattere generale.  A  decorrere  dall'anno

2019, i limiti complessivi di spesa di  cui  al  primo  periodo  sono

incrementati dalle seguenti misure: 

      1) 48.050 euro per l'anno 2019; 

      2) 7.008.680 euro per l'anno 2020; 

      3) 10.215.998 euro per l'anno 2021; 

      4) 5.476.172 per l'anno 2022; 

      5) 17.250.000 a decorrere dall'anno 2023.»; 

  Visto il decreto-legge 5  febbraio  2020,  n.  3,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 2 aprile  2020,  n.  21,  recante  «Misure

urgenti  per  la  riduzione  della  pressione  fiscale   sul   lavoro

dipendente» che, nel riconoscere ai lavoratori dipendenti in possesso

di specifici requisiti il  trattamento  integrativo  dei  redditi  di

lavoro dipendente e assimilati ivi previsto, ha abrogato, a decorrere

dal 1° luglio 2020, il credito IRPEF di cui all'art. 13, comma 1-bis,

del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27

ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale  n.

290 del 6 dicembre 2021, con il quale nel disciplinare  la  riduzione

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  e  delle  addizionali

regionali e comunali, di cui  all'articolo  art.  45,  comma  2,  del

decreto legislativo n. 95 del 2017,  per  il  personale  delle  forze

armate e delle forze di polizia per l'anno 2021, ha elevato il limite

del reddito complessivo da lavoro dipendente da 28.000 euro a  28.974

euro; 

  Visti i decreti del Presidente della  Repubblica  20  aprile  2022,

numeri  56   e   57,   recanti   rispettivamente   «Recepimento   del

provvedimento di concertazione per il personale non  dirigente  delle

forze  armate  «Triennio  2019-2021»»  e  «Recepimento   dell'accordo

sindacale per il personale non dirigente delle forze  di  polizia  ad

ordinamento civile  e  del  provvedimento  di  concertazione  per  il

personale  non  dirigente  delle  forze  di  polizia  ad  ordinamento

militare «Triennio 2019-2021»», con i  quali  e'  stato  previsto  un

incremento del trattamento economico del personale non dirigente  del

Comparto difesa e sicurezza pari al 4,26% a decorrere dal 2021; 

  Ritenuto di dover innalzare, ai sensi del citato art. 45, comma  2,

quarto periodo, del decreto legislativo n. 95 del 2017, il limite del

reddito complessivo da lavoro dipendente, degli aventi  diritto  alla

riduzione dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  e  delle

addizionali regionali e comunali, da 28.974 euro a 30.208  euro,  per

effetto  dell'incremento  del  trattamento  economico  derivante  dai

sopracitati provvedimenti di concertazione; 

  Considerato che la riduzione dell'imposta stabilita con il presente

provvedimento e' cumulabile anche con il trattamento  integrativo  di

cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 3  del  2020,  convertito,

con modificazioni, dalla citata legge n. 21 del 2020; 

  Accertato il numero complessivo di unita' di personale del comparto

sicurezza e difesa in servizio alla data del 1° gennaio 2023 che,  in

base alla certificazione  unica  (CU)  rilasciata  dai  sostituti  di

imposta, risulta aver  percepito  un  reddito  da  lavoro  dipendente

riferito all'anno 2022 non superiore a euro 30.208, e' pari a  90.397

unita'; 

  Considerata la necessita' di realizzare  le  riduzioni  di  imposta

stabilite dal citato art. 45, comma 2, del citato decreto legislativo

n.  95  del  2017  attraverso   il   meccanismo   delle   detrazioni,

coerentemente  con  il  complesso  degli   adempimenti   previsti   a

legislazione vigente cui sono tenuti i sostituti d'imposta; 

  Ravvisata la necessita' di indicare il valore massimo del beneficio

annuale per ciascun avente diritto, consistente nella minore  imposta

trattenuta, al fine di verificare il rispetto del limite  massimo  di

spesa per l'anno 2023 pari a euro 51.650.000, recato dal citato  art.

45, comma 2, primo e quinto periodo, del decreto  legislativo  n.  95

del 2017, cosi' come modificato dall'art. 40, comma  1,  lettera  b),

del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172; 

  Considerata, altresi',  la  necessita'  di  evitare  disparita'  di

trattamento tra il personale del  menzionato  Comparto,  compreso  il

personale volontario non in servizio permanente o comunque percettore

del trattamento economico di paga; 

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23

ottobre 2022 con il quale al sottosegretario di Stato alla Presidenza

del  Consiglio  dei  ministri,  dott.  Alfredo  Mantovano,  e'  stata

delegata la firma dei decreti, degli  atti  e  dei  provvedimenti  di

competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,  ad  esclusione

di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del  Consiglio

dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5

della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

  Sulla proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno

e del Ministro della giustizia; 

  Di concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  il

Ministro dell'economia e delle finanze; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

                Destinatari della riduzione d'imposta 

 

  1. La riduzione dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e

delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma  2,

del decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  si  applica  al

personale militare  delle  Forze  armate,  compreso  il  Corpo  delle

capitanerie di porto, e  al  personale  delle  Forze  di  polizia  ad

ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel  2023,  che

ha percepito nell'anno 2022 un reddito da lavoro dipendente, ai  fini

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente  non

superiore a euro 30.208. 


                               Art. 2 

 

                  Misura della riduzione di imposta 

 

  1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023  e  il  31  dicembre

2023,  l'imposta  lorda   determinata   sul   trattamento   economico

accessorio,  comprensivo  delle  indennita'   di   natura   fissa   e

continuativa corrisposte al personale del Comparto sicurezza e difesa

e' ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 571

euro. 

  2. Il sostituto di imposta applica la riduzione d'imposta di cui al

comma 1 in un'unica soluzione, anche in sede di  conguaglio  fiscale,

riferito  all'imposta  lorda  calcolata  sul  trattamento   economico

accessorio,  comprensivo  delle  indennita'   di   natura   fissa   e

continuativa, corrisposto nell'anno 2023  e  fino  a  capienza  della

stessa.  Qualora  la  detrazione   d'imposta   non   trovi   capienza

sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 del decreto  del

Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  la  parte

eccedente puo' essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta  sulle

medesime retribuzioni  corrisposte  nell'anno  2023  ed  assoggettate

all'aliquota a tassazione separata di  cui  all'art.  17  del  citato

decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 

  3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico

accessorio le voci retributive considerate come  tali  dagli  accordi

sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale  di  cui

all'art. 1, nonche' dagli articoli 1791, commi 2  e  3,  e  1792  del

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo

per la registrazione e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana. 

    Roma, 18 luglio 2023 

 

             p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 

                     Il Sottosegretario di Stato 

                              Mantovano 

 

                      Il Ministro della difesa 

                              Crosetto 

 

                      Il Ministro dell'interno 

                             Piantedosi 

 

                     Il Ministro della giustizia 

                               Nordio 

 

              Il Ministro dell'economia e delle finanze 

                              Giorgetti 

 

             Il Ministro per la pubblica amministrazione 

                              Zangrillo 

 


Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2023 

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari

esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2410 


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