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sabato 16 settembre 2023

L. 08/09/2023, n. 122 Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 settembre 2023, n. 216.

 


 L. 8 settembre 2023, n. 122 (1).


Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.


(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 settembre 2023, n. 216.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


PROMULGA


la seguente legge:



Art. 1.

In vigore dal 30 settembre 2023


1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale»;

b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale».


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



Lavori preparatori


Senato della Repubblica (atto n. 377):


Presentato dalla sen. Giulia Bongiorno e altri il 28 novembre 2022.


Assegnato alla 2a Commissione (Giustizia), in sede redigente, il 13 dicembre 2022, con i pareri delle Commissioni 1a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5a (Programmazione economica, bilancio).


Esaminato dalla 2a Commissione (Giustizia), in sede redigente, il 20 dicembre 2022.


Nuovamente assegnato, in sede referente, il 20 dicembre 2022, con i pareri delle Commissioni 1a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5a (Programmazione economica, bilancio).


Esaminato dalla 2a Commissione (Giustizia), in sede referente, l'11 gennaio 2023, il 1°, il 14 e il 21 marzo 2023.


Esaminato in Aula e approvato il 3 maggio 2023.


Camera dei deputati (atto n. 1135):


Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 maggio 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XII (Affari sociali).


Esaminato dalla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 e il 31 maggio 2023, il 28 giugno 2023 e il 12 luglio 2023.


Esaminato in Aula il 19 luglio 2023 e approvato definitivamente il 7 settembre 2023. 

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