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martedì 23 aprile 2024

SENTENZA DEL 07/02/2024 N. 1080/15 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA Il contribuente minorenne quale soggetto passivo d’imposta Ogni persona fisica, a prescindere dall'età, è soggetto passivo d'imposta e, di conseguenza, anche se minorenne, può essere sottoposta a verifica fiscale ed essere raggiunta da un atto impositivo. Alla luce di tale principio, già espresso dai giudici di legittimità nella sentenza n. 3390 del 2020, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha respinto l'appello del contribuente. Tale tesi deriva, infatti, dal combinato disposto dell'art. 1 c.c., comma 1 e art, 2, comma 1 del t.u.i.r., i quali affermano rispettivamente che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e che i soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche. Nella fattispecie risulta, pertanto, legittima la notifica dell'ingiunzione di pagamento nei confronti del contribuente, all'epoca dei fatti ancora minorenne.

 

SENTENZA DEL 07/02/2024 N. 1080/15 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA

Il contribuente minorenne quale soggetto passivo d’imposta

Ogni persona fisica, a prescindere dall'età, è soggetto passivo d'imposta e, di conseguenza, anche se minorenne, può essere sottoposta a verifica fiscale ed essere raggiunta da un atto impositivo. Alla luce di tale principio, già espresso dai giudici di legittimità nella sentenza n. 3390 del 2020, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha respinto l'appello del contribuente. Tale tesi deriva, infatti, dal combinato disposto dell'art. 1 c.c., comma 1 e art, 2, comma 1 del t.u.i.r., i quali affermano rispettivamente che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e che i soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche. Nella fattispecie risulta, pertanto, legittima la notifica dell'ingiunzione di pagamento nei confronti del contribuente, all'epoca dei fatti ancora minorenne.

Testo:


FATTO E DIRITTO


M. A. ha proposto appello nei confronti di Simeto Ambiente in liquidazione spa, non costituita in giudizio seppure ritualmente e tempestivamente citata, avverso la sentenza n. 1052/2021 della CTP di Catania, che aveva accolto parzialmente il ricorso presentato in ordine alla ingiunzione di pagamento n. 1920081015000862 relativa a tarsu/tia per l'anno di imposta 2008, essendo stato ritenuto dalla CTP che fosse dovuta la tariffa vigente nel 2008 approvata dall'organo comunale competente.


L'appello è infondato e va rigettato.


Va disatteso il primo motivo di gravame con cui è stato dedotto il difetto di legittimazione passiva dell'appellante che era minorenne nel 2008.


Va fatta al riguardo applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 3390/2020), dal quale non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui "il fulcro giuridico della censura non riguarda la regolarità o meno della notifica dell'atto impositivo, destinato a F.F., all'epoca minorenne, essendo pacifico che detta notifica si è perfezionata, ma consiste nello stabilire se costei, in quanto priva della capacità d'agire, potesse essere destinataria di un avviso di accertamento. La quaestio iuris è risolta, in senso contrario alla tesi negativa dei ricorrenti, sulla base del combinato disposto dell' art. 1 c.c. , comma 1 - che afferma che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita - t.u.i.r., art. 2, comma 1 , secondo cui soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche. In altri termini, ogni persona fisica, a prescindere dall'età, è soggetto passivo d'imposta, con la conseguenza che, abbia essa raggiunto o meno la maggiore età, può essere sottoposta a verifica fiscale, all'esito della quale può essere raggiunta da un atto impositivo".


Va quindi affermata la legittimazione passiva del contribuente.


Non può, poi, farsi applicazione del giudicato esterno invocato dall'appellante, poiché non c'è prova (il cui onere incombeva sul contribuente) che le sentenze indicate nell'atto di impugnazione divenute irrevocabili abbiano riguardato lo stesso immobile oggetto della imposizione tributaria in esame.


Ed, infine, deve notarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la pronuncia della CTP di compensazione della spese giudiziali era giustificata dall'esito del giudizio di I grado connotato dalla reciproca soccombenza.


Va pertanto confermata la sentenza impugnata.


Nessuna pronuncia va emessa sulle spese giudiziali di II grado, tenuto conto che l'appellata rimasta vittoriosa non si è costituita in giudizio.


P.Q.M.


La Corte di Giustizia Tributaria rigetta l'appello proposto dal contribuente e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese di II grado.


Catania 19.10.2023

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