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martedì 23 aprile 2024

Tar 2024-"Nel valutare siffatta istanza, peraltro a valle di un tavolo tecnico convocato su richiesta della stessa amministrazione comunale (cfr. nota del 25.10.2018), la Prefettura l’ha rigettata facendo proprie le valutazioni della Polizia Stradale secondo cui, essendovi a distanza di appena un chilometro dal sito proposto un altro autovelox, posizionato in un’area ricadente nel territorio comunale di Reggio Calabria, sarebbe stato più opportuno localizzare il dispositivo in altro tratto di strada (compreso tra il Km 21 ed il Km 22 della S.S. 106, in corrispondenza della galleria di Capo D’Armi), ricadente anch’esso nel territorio comunale di Motta San Giovanni."

 

Pubblicato il 16/01/2024

N. 00050/2024 REG.PROV.COLL.


N. 00539/2019 REG.RIC.




REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria


Sezione Staccata di Reggio Calabria


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 539 del 2019, proposto dal Comune di Motta San Giovanni, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Edda Squillaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro


Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15

Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti



per l'annullamento:


- del provvedimento prot. n. 2601/W/17/Stato/Area III emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria – U.T.G., comunicato via PEC in data 07.03.2019;



Visti il ricorso e i relativi allegati;


Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;


Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO


1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il Comune di Motta San Giovanni ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui la Prefettura di Reggio Calabria ha negato l’autorizzazione, dallo stesso richiesta a mezzo nota a firma del Sindaco del 10.07.2018, avente ad oggetto l’installazione di un cd. Autovelox monodirezionale a palo, in corrispondenza dell’ingresso del centro abitato, in un sito lungo la S.S. 106, direzione Reggio Calabria/Melito Porto Salvo, ricompreso nel più ampio tratto di competenza territoriale (dal Km 16+350 al Km 17 dal Km 7+00 al Km 17+00) già individuato dalla Prefettura, giusto decreto prot. n. 34715/W/07/Aff. Gen. del 18.06.2007, quale utile all’installazione di dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento, a distanza, delle violazioni delle norme di cui agli artt. 142 e 148 Codice della Strada, senza obbligo di contestazione immediata.


1.1 Il diniego in parola risulta motivato in ragione del parere di cui alla nota del 9.11.2018 prot. n. 19242, reso dalla Sezione della Polizia Stradale di Reggio Calabria a seguito della riunione tenutasi presso la Prefettura in data 5.11.2018, peraltro confermativo di un precedente parere negativo di cui alla nota n. 14121/220.5 del 10.08.2018, secondo cui: «Al riguardo, sebbene la postazione autovelox già esistente ed utilizzata da questa Sezione Polizia Stradale ricade nel comune di Reggio Calabria, si trova comunque sulla medesima strada ad una distanza poco superiore ad un 1 Km ed a circa due chilometri dall'ingresso del centro abitato del Comune di Motto fazione di Lazzaro. Pertanto, l'installazione di un'altra apparecchiatura con le medesime funzioni ad una distanza così ravvicinata, a parere della scrivente, sarebbe una sovrapposizione di servizi non utile alla prevenzione e repressione degli illeciti. Mentre, si conferma che sarebbe più efficace, sotto il profilo della prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada l'installazione di un'apparecchiatura autovelox nel tratto di strada compreso tra il Km 21 e il Km 22 della SS. 106, ricadente sempre nel territorio del comune dì Motta S.G., precisamente all'ingresso del centro abitato lato Taranto, preferibilmente con la possibilità di rilevare la velocità su entrambe le direzioni di marcia. Il tratto di strada in argomento è privo di banchina, ha una configurazione curvilinea con la presenza di una serie di curve, è interessato da una considerevole variazione di pendenza, nonché dalla presenza della Galleria di Capo D'armi, fattori che di fitto rendono impossibile l'accertamento e la contestazione immediata delle infrazioni.


Al riguardo, si precisa che il tratto di strada in argomento è teatro di numerosi incidenti dovuti alla velocità non commisurata alle condizioni della strada. Nel corso degli ultimi cinque anni nel tratto indicato sono stati rilevati nr. 8 incidenti stradali di cui 7 con lesioni».


2. L’ente comunale ha, dunque, contestato il diniego in epigrafe, affidando il gravame ai motivi di diritto appresso sintetizzati.


- “1) Illegittimità del provvedimento per Violazione di Legge e per Eccesso di Potere”;


La richiesta autorizzativa inoltrata dal Comune di Motta S. Giovanni riguarderebbe non già la localizzazione del dispositivo in parola quanto piuttosto la verifica circa conformità dell’istallazione dello stesso rispetto agli standard di legge relativi alla sicurezza della viabilità e del traffico veicolare, peraltro già accertata dall’A.N.A.S., giusta nota prot. n. 7810, inoltrata all’ente locale in data 23 agosto 2016.


Ciò nella misura in cui il sito di apposizione dell’Autovelox, per come individuato dal Comune di Motta San Giovanni, rientrerebbe nel più ampio tratto di S.S. 106 in relazione al quale la Prefettura di Reggio Calabria, nell’esercizio del potere attribuito dall’art. 4 comma 2 D.lgs. n. 121/2002, aveva già espresso la propria valutazione circa la possibilità di ivi installare dispositivi elettronici di rilevamento della velocità.


Ne conseguirebbe l’impossibilità, per la medesima autorità amministrativa, di negare l’autorizzazione richiesta, pena la contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà. Inoltre, la Prefettura si sarebbe appiattita sulle valutazioni ostative espresse dalla Polizia Stradale in assenza di una norma attributiva del relativo potere consultivo e, comunque, in spregio all’autonomina ed alla sovranità dell’amministrazione comunale circa la gestione del proprio territorio.


La fallacità delle ragioni sottese al parere negativo sarebbe disvelata dalla pretesa irragionevolezza della risposta all’istanza ostensiva del Comune di Motta S. Giovanni circa i rilevamenti dell’autovelox installato in frazione di “Bocale” del Comune di Reggio Calabria, per come fornita dalla Polizia Stradale, secondo cui tale dispositivo sarebbe perfettamente funzionante tanto che dalla sua “installazione ad oggi non sono state rilevate infrazioni ai sensi dell'art. 142 del C.d.S. ed il numero di incidenti stradali, in quel tratto, hanno rilevato un netto calo”.


Peraltro, la Prefettura di Reggio avrebbe omesso di acquisire il parere dell’A.N.A.S., quale proprietaria della strada, la quale aveva già comunque parere favorevole indirizzato al Comune.


3. Il Ministero dell’Interno, costituitosi con memoria di mera forma del 14.11.2019, in sede di memoria conclusiva del 4.11.2023, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto l’amministrazione non avrebbe allegato né provato le ragioni per le quali la sede alternativa di installazione del dispositivo indicata dalla Polizia stradale, siccome ricadente sempre nel territorio comunale di Motta S. Giovanni, non sarebbe idonea a soddisfare le finalità istituzionali dell’ente locale.


Il Ministero ha, in ogni caso, contestato la fondatezza del gravame nel merito chiedendone il rigetto.


4. In occasione della pubblica udienza del 6 dicembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.


5. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, per come eccepito dalla difesa erariale.


6. Con istanza del 10.07.2018, successivamente sollecitata (vedi nota del 25.10.2018), il Sindaco del Comune di Motta San Giovanni ha chiesto alla Prefettura di Reggio Calabria l’autorizzazione all’apposizione di un autovelox a sede fissa su palo, all'interno di un’area di proprietà comunale adiacente ad un tratto della S.S. 106 ricompreso in quello più ampio - dal Km 7+00 al Km 17+00 - già identificato dalla medesima Prefettura quale idoneo all’utilizzo/installazione di dispositivi e mezzi tecnici di controllo della velocità, giusto decreto prot. n. 34715/W/07/Aff. Gen. del 18.06.2007.


Nel valutare siffatta istanza, peraltro a valle di un tavolo tecnico convocato su richiesta della stessa amministrazione comunale (cfr. nota del 25.10.2018), la Prefettura l’ha rigettata facendo proprie le valutazioni della Polizia Stradale secondo cui, essendovi a distanza di appena un chilometro dal sito proposto un altro autovelox, posizionato in un’area ricadente nel territorio comunale di Reggio Calabria, sarebbe stato più opportuno localizzare il dispositivo in altro tratto di strada (compreso tra il Km 21 ed il Km 22 della S.S. 106, in corrispondenza della galleria di Capo D’Armi), ricadente anch’esso nel territorio comunale di Motta San Giovanni.


Ebbene, tenuto conto dell’interesse pubblico sotteso all’installazione del dispositivo in discussione, coincidente con l’esigenza di prevenire, prima ancora che sanzionare, le contravvenzioni al codice della strada in tema di eccesso di velocità in un tratto di viabilità pubblica tristemente noto come “la strada della morte”, il Comune di Motta San Giovanni non ha dedotto alcuna censura al fine di contestare siffatta localizzazione alternativa.


Tale deficit si traduce, per come eccepito dalla difesa erariale, in una carenza di interesse attuale e concreto all’annullamento del diniego autorizzativo in contestazione.


7. In conclusione, il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse.


8. Tenuto conto della novità della questione trattata, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.


P.Q.M.


l Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.


Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:


Caterina Criscenti, Presidente


Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore


Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario


 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Roberta Mazzulla Caterina Criscenti

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

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