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martedì 23 aprile 2024

SENTENZA DEL 27/03/2024 N. 2492/16 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA Notifiche telematiche nel processo tributario E’ inammissibile l’appello notificato con raccomandata e non telematicamente. Di conseguenza, le parti notificano e depositano gli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni di cui all’art. 16-bis, comma 3, Dlgs n. 546/1992. Inoltre, l’articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 163/2013 del Ministero dell’economia e delle finanze, richiamato espressamente dal citato art. 16-bis, comma 3, stabilisce che il ricorso e gli altri atti del processo tributario sono notificati utilizzando la Pec, mentre il deposito, presso la segreteria della Corte, delle controdeduzioni e degli altri atti avviene esclusivamente mediante il Sigit. Spiegano i giudici siciliani che soltanto in casi eccezionali il Presidente della Corte, della Sezione o del Collegio può autorizzare il deposito, e non la notificazione, con modalità diverse da quelle telematiche.

 SENTENZA DEL 27/03/2024 N. 2492/16 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA

Notifiche telematiche nel processo tributario

E’ inammissibile l’appello notificato con raccomandata e non telematicamente. Di conseguenza, le parti notificano e depositano gli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni di cui all’art. 16-bis, comma 3, Dlgs n. 546/1992. Inoltre, l’articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 163/2013 del Ministero dell’economia e delle finanze, richiamato espressamente dal citato art. 16-bis, comma 3, stabilisce che il ricorso e gli altri atti del processo tributario sono notificati utilizzando la Pec, mentre il deposito, presso la segreteria della Corte, delle controdeduzioni e degli altri atti avviene esclusivamente mediante il Sigit. Spiegano i giudici siciliani che soltanto in casi eccezionali il Presidente della Corte, della Sezione o del Collegio può autorizzare il deposito, e non la notificazione, con modalità diverse da quelle telematiche. 

Intitolazione:

Nessuna intitolazione presente



Massima:

Nessuna massima presente



Testo:


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso n.261/2018, proposto dinnanzi alla CTP di Messina, LA SOCIETÀ E. 2000 A R.L. impugnava la cartella di pagamento, di cui in epigrafe, notificata dal concessionario Riscossione Sicilia Spa.


Al riguardo, la società eccepiva la nullità della cartella per inesistenza della notifica avvenuta tramite pec;


nullità per avvenuta prescrizione e/o decadenza.


Si costituiva il concessionario Riscossione Sicilia Spa, che contestava le argomentazioni ed eccezioni formulate dalla società ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.


Con successiva memoria la società ribadiva ed illustrava le questioni poste ed insisteva per l'accoglimento.


La CTP di Messina, con sentenza n. 17/09/19, ha accolto il ricorso sul presupposto dell'avvenuta prescrizione del credito contenuto nella cartella impugnata. Inoltre ha condannato il concessionario al pagamento delle spese.


Avverso la suddetta sentenza il concessionario ha interposto appello, deducendo la nullità della sentenza di primo grado per erronea valutazione della prova, atteso che, diversamente dalla statuizione, nessuna prescrizione o decadenza è maturata, avendo provveduto nel termine triennale alla notifica degli atti interruttivi.


Si è costituita la società appellata, rilevando l'inammissibilità dell'atto di appello in quanto notificato con raccomandata e non telematicamente. Nel merito ha contestato le osservazioni ed eccezioni formulate dal concessionario, insistendo per il rigetto.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Va data priorità all'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello notificato non telematicamente, perché, se fondata, rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi. In ordine a ciò, la Corte osserva.


Secondo il tenore letterale della disposizione citata le parti notificano e depositano gli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni della normativa secondaria di attuazione, di cui all' art. 16-bis, comma 3, Dlgs n. 546/1992 , norma vigente per i processi in grado di appello instaurati a decorrere dal 1° luglio 2019. Soltanto in casi eccezionali il Presidente (della Corte, della Sezione o del Collegio, a seconda dei casi) può autorizzare il deposito (ma non la notificazione) con modalità diverse da quelle telematiche. Tra l'altro, l'articolo 9 Dm n. 163/2013 - richiamato espressamente dal citato art. 16-bis, comma 3 - stabilisce che il ricorso e gli altri atti del processo tributario sono notificati utilizzando la Pec (cfr articolo 1, lettera i), stesso Dm), mentre il deposito, presso la segreteria della Corte, delle controdeduzioni e degli altri atti avviene esclusivamente mediante il Sigit (cfr art. 1, lettera g), stesso Dm). La normativa, vista la necessità di un'autorizzazione presidenziale per derogarvi, depone per la necessità del rispetto delle modalità telematiche che non possono essere considerate meri requisiti di forma, bensì vere e proprie condizioni di esistenza della notificazione e del deposito dell'atto. Pertanto l'eccezione va accolta e va dichiarato inammissibile l'atto di appello. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.


P.Q.M.


La Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado della Sicilia, sezione staccata di Messina cosi provvede:


dichiara inammissibile l'appello.


Spese compensate

Elenco Atti Normativi citati non presenti in banca dati


Decreto legislativo del 1992 n° 546 - Articolo 16 bis-com3

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