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giovedì 14 settembre 2023

Tar 2023-diritto alla retribuzione del controvalore dei buoni pasto spettanti per l’effettuazione durante l’ultimo quinquennio di turni di servizio continuativi con orario comprensivo nelle fasce orarie previste per lo svolgimento del servizio di mensa

 

Tar 2023-diritto alla retribuzione del controvalore dei buoni pasto spettanti per l’effettuazione durante l’ultimo quinquennio di turni di servizio continuativi con orario comprensivo nelle fasce orarie previste per lo svolgimento del servizio di mensa



Pubblicato il 03/07/2023

N. 11090/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02238/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2238 del 2011, proposto da

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato x, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustiza;

contro

- Ministero dell’Economia e delle Finanze;

- Guardia di Finanza - Comando Generale;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12

per l’accertamento

del diritto alla retribuzione del controvalore dei buoni pasto spettanti per l’effettuazione durante l’ultimo quinquennio di turni di servizio continuativi con orario comprensivo nelle fasce orarie previste per lo svolgimento del servizio di mensa, non corrisposti dall’Amministrazione militare e finanziaria del Corpo della Guardia di Finanza, secondo quelli che sono attualmente gli importi contemplati dalle disposizioni recate in materia di trattamento vitto e vettovagliamento, oltre agli interessi ed alla connessa rivalutazione monetaria, fino all’integrale soddisfo, previo, occorrendo

annullamento

di ogni atto e/o provvedimento di contenuto lesivo e/o limitativo di siffatto diritto

e condanna

delle intimate Amministrazioni al pagamento delle suddette somme nei modi e nei termini suindicati.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 30 giugno 2023 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Espongono i ricorrenti – impiegati presso il Comando pronto impiego della Guardia di Finanza, in Roma – che la tipologia del servizio prestato si è rivelata, spesso, incompatibile con la fruizione del servizio di mensa.

Soggiungono che, fino alla data del 12 aprile 2008, le disposizioni in materia non contemplavano il rilascio di buoni pasto, a carattere sostitutivo.

Soltanto da tale data, in favore del personale in servizio su turni di almeno sei ore continuative, impossibilitato per ragioni di servizio ad abbandonare il posto di lavoro, veniva previsto il rilascio di buoni pasto.

2. Lamentano i ricorrenti che tale regime non sia stato esteso dall’Amministrazione anche ai periodi pregressi, ed affidano il proposto gravame ai seguenti argomenti di censura:

Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta. Difetto di ragionevolezza. Violazione di legge (18 maggio 1989, n. 203) ed inosservanza degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per violazione della Circolare n. 375000 del Comando Generale della Guardia di Finanza

A fronte del riconoscimento del diritto alla fruizione di buoni pasto, l’Amministrazione ha – seppure soltanto a decorrere dalla data sopra indicata – accertato la spettanza, in favore dei militari impegnati con orario di lavoro precludente l’accesso alla mensa, di tale forma a carattere sostitutivo.

Viene, per l’effetto, contestato il regime pregresso, sollecitandosi, nell’arco temporale quinquennale precedente alla modificazione normativa sopra citata, il riconoscimento di somma corrispondente al valore dei buoni pasto non percepiti.

3. In data 23 marzo 2011 l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio; ed ha depositato in atti, il successivo 7 aprile, memoria di controdeduzioni, rispetto alla pretesa come sopra esercitata dalla parte ricorrente.

4. L’istanza cautelare, dalla parte incidentalmente proposta, è stata respinta con ordinanza della Sezione di questo Tribunale, n. -OMISSIS-.

5. Il ricorso – trattenuto per la decisione alla pubblica udienza di smaltimento del 30 giugno 2023 – è infondato.

6. La prospettazione dei ricorrenti muove dal presupposto che l’Amministrazione abbia riconosciuto il diritto all’erogazione di un buono pasto in favore di coloro che, a causa di esigenze di servizio, fossero impossibilitati a usufruire della mensa obbligatoria di servizio, solo con la circolare n. 120301/554 del 12 aprile 2008.

Secondo la tesi di parte, questo diritto avrebbe dovuto essere riconosciuto anche prima, anzi l’adozione della circolare dimostrerebbe proprio l’illegittimità della situazione precedente.

7. L’art. 1 della legge n. 203 del 1989 ha autorizzato l’Amministrazione a disporre la costituzione di mense obbligatorie per il personale impiegato in servizi d’istituto e specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non possa allontanarsene per il tempo necessario a consumare il pasto presso il proprio domicilio.

Il successivo art. 2 ha aggiunto che, qualora sia impossibile assicurare il funzionamento della mensa, l’Amministrazione è autorizzata a provvedere ricorrendo a esercizi privati.

L’art. 61 del D.P.R. n. 254 del 1999 ha infine previsto che, nelle condizioni descritte, l’Amministrazione può provvedere anche tramite la concessione di un buono pasto giornaliero, il cui importo è stato fissato in € 4,65 dall’art. 60 del D.P.R. n. 164 del 2002.

8. Come affermato in giurisprudenza, il riconoscimento degli importi sostitutivi dei buoni pasto presuppone comunque la dimostrazione «della intervenuta effettuazione, nei giorni di articolazione del servizio con turni comprendenti l’ora dei pasti, di servizi incompatibili con la fruizione della mensa»; tale prova non può essere posta a carico dell’Amministrazione o costituire un onere istruttorio per il giudice, incombendo invece sulla parte che faccia valere la relativa pretesa, ai sensi dell’art. 2697 c.c. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 2953 del 2019, la quale ha confermato il rigetto della domanda in quanto i ricorrenti «non hanno dimostrato, se non genericamente, le particolari modalità di svolgimento del servizio che hanno reso impossibile l’utilizzo della mensa presso le strutture di appartenenza»).

9. Anche nel caso di specie, i ricorrenti non hanno specificamente allegato e provato di aver svolto il proprio servizio con turni e orari che, impedendo loro di usufruire della mensa di servizio, avrebbero comportato il diritto al buono pasto.

Si sono, piuttosto, limitati a rappresentare di essere in possesso di speciali qualifiche in Anti terrorismo e Pronto impiego; allegando, a fondamento della domanda, che “per via proprio della qualifica da ciascuno di loro posseduta, risultano essere impiegati in tipologie di servizio esclusivamente di carattere operativo che, data la loro natura, non consentono né di abbandonare la posizione di lavoro, né di interrompere il servizio loro demandato”.

Tale allegazione, in quanto priva della necessaria specificazione in ordine a puntuali, concrete e circostanziate circostanze impedite della fruizione del servizio di mensa, non soddisfa l’onere probatorio precedentemente indicato; per l’effetto dovendosi escludere che gli interessati abbiano dimostrato, con la necessaria immanenza di una posizione giuridica soggettiva pretensiva, quanto al riconoscimento dei buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa).

10. Il ricorso si rivela, pertanto, insuscettibile di accoglimento.

Le spese di lite, in ragione della caratterizzazione della controversia, possono formare oggetto di compensazione fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Angelo Fanizza, Consigliere

Matthias Viggiano, Referendario

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Roberto Politi

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO


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