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giovedì 14 settembre 2023

Tar 2023-ricorso VS rigetto, con provvedimento del Questore di Perugia, dell'istanza di revoca della sospensione del porto d'armi

 

Tar 2023-ricorso VS rigetto, con provvedimento del Questore di Perugia, dell'istanza di revoca della sospensione del porto d'armi



T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., (ud. 27/07/2023) 05-09-2023, n. 510 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 315 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS  e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e la Questura di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, sono ex lege domiciliati, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento 

- del provvedimento del Questore di Perugia del -OMISSIS-, notificato in mani proprie al ricorrente il -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo porto di fucile ad uso venatorio presentata dal sig. -OMISSIS-; 

- nonché di tutti gli atti preparatori e strumentali rispetto a quelli sopra impugnati, di tutti quelli funzionalmente collegati, connessi, esecutivi, di tutti quelli in ognuno di essi richiamati, ove effettivamente lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente, nonché di tutti quelli meramente consequenziali, come per legge; 

il tutto, con riserva espressa di istanza di risarcimento del danno subito dal ricorrente dalle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di competenza; 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Perugia; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2023 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. - Con decreto del -OMISSIS-, il Questore di Perugia ha rigettato l'istanza di rinnovo di porto d'armi per uso venatorio presentata il 2.07.2021 dal sig. -OMISSIS-. 

Nella motivazione del provvedimento si dà conto dei fatti precedenti alla presentazione, da parte dell'interessato, dell'istanza di rinnovo del titolo, e precisamente: 

- della sospensione del porto d'armi ad uso venatorio disposta dal Questore con atto del -OMISSIS- a seguito della segnalazione dell'interessato per minaccia aggravata, fatto per il quale era stata poi disposta l'archiviazione con provvedimento del GIP presso il Tribunale di Perugia del -OMISSIS-; 

- dell'arresto in flagranza dell'interessato in data -OMISSIS- per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina), con conseguente formulazione a carico dello stesso dell'imputazione per i reati di cui agli artt. 81 c.p. e 73, co. 1, del D.P.R. n. 309 del 1990 per l'acquisto di cocaina successivamente ceduta a terzi, fatto che dava origine ad un procedimento penale conclusosi, per il sig. -OMISSIS-, con l'emissione, da parte del Tribunale di Perugia, di sentenza di patteggiamento del -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il -OMISSIS-, con applicazione della pena della reclusione di anni 3 e mesi 8 e la multa di € 38.000,00; 

- dell'emissione, da parte del Prefetto di Perugia, in data -OMISSIS-, a seguito del suddetto arresto, del divieto di detenzione di armi e munizioni, successivamente revocato con decreto prefettizio del -OMISSIS-; 

- del rigetto, con provvedimento del Questore di Perugia, dell'istanza di revoca della sospensione del porto d'armi del -OMISSIS-; 

- dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia del -OMISSIS-, di riabilitazione del sig. -OMISSIS- dalla condanna patteggiata per i reati di cui agli artt. 81 c.p. e 73, co. 1, del D.P.R. n. 309 del 1990, risultante al casellario giudiziale; 

- del provvedimento del Questore del -OMISSIS-, con il quale era stata dichiarata l'inammissibilità della istanza di revisione del decreto di sospensione del porto d'armi per essere quest'ultimo ormai scaduto, con conseguente invito rivolto al ricorrente a presentare una nuova istanza che sarebbe stata valutata. 

Ricostruiti nei termini sopra indicati gli accadimenti precedenti, l'Amministrazione rileva che risulta altresì che l'interessato è stato indagato nell'anno 2009, in base a dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, dalla Procura della Repubblica presso la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-, definito in data -OMISSIS- con archiviazione. 

Quindi, valutate le memorie difensive prodotte dall'interessato il 14.10.2021 e considerato che, ai sensi dell'art. 43, co. 2, del TULPS, la licenza di portare armi può essere ricusata ai condannati, anche se riabilitati, la Questura ha ritenuto di ravvisare, nel caso di specie, ragioni tali da non consentire l'accoglimento dell'istanza, "sia per la gravità dell'occorso concernente il reato di spaccio di sostanze stupefacenti (accertato nell'ambito di un'indagine su un traffico internazionale di cocaina dalla Colombia a Perugia e definito con la condanna riportata al casellario giudiziale per aver acquistato complessivamente 2 Kg di Cocaina, in più consegne frazionate con quantitativi da 50 a 250 gr.), sia per il coinvolgimento dell'interessato nel citato proc. penale n.-OMISSIS- (seppure definito con archiviazione), elementi tali da non poterlo ritenere affidabile in materia di armi, stante che la stessa archiviazione è avvenuta per mancanza "di specifici riscontri individualizzati tali da poter sostenere il vaglio dibattimentale (anche perché moltissimi dei fatti narrati risalgono agli anni '70 - 80 -90 per i quali, dunque, non appare assolutamente praticabile alcuna strada invero utile ad acquisire elementi di riscontro)"". 

2. - Con ricorso notificato il 30.05.2022 e depositato il 9.06.2022, il sig. -OMISSIS- ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il succitato decreto questorile e ne ha chiesto l'annullamento. 

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l'illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere sotto i profili sintomatici del difetto di istruttoria e di motivazione, dell'illogicità, dell'irragionevolezza e dell'ingiustizia manifesta, deducendo che l'Amministrazione avrebbe tratto argomento per negare il titolo richiesto dalla sentenza di patteggiamento del 2010 e dal coinvolgimento dell'interessato in un procedimento penale quale indagato nel 2009, definito nel 2011 con l'archiviazione, senza tenere conto dell'ordinanza di riabilitazione emessa dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, della revoca del divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni e del provvedimento del -OMISSIS- del Ministero dell'Interno di aggiornamento della posizione del ricorrente nella banca dati interforze, né del percorso di vita seguito successivamente alle condotte ritenute ostative e alla risalenza di queste ultime nel tempo. 

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 11, 39 e 43 del TULPS e l'eccesso di potere per violazione della circolare del Ministero dell'Interno del 25.11.2020 sull'applicazione dell'art. 39 del TULPS e per travisamento dei fatti, sostenendo l'insussistenza di elementi tali da determinare una prognosi negativa circa l'uso delle armi e la rilevanza della conseguita riabilitazione ai fini dell'applicazione dell'art. 11 del TULPS. 

3. - L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e solo in data 5.07.2023 ha depositato una memoria "di replica" per sostenere la correttezza del suo operato. 

4. - Il ricorrente, a sua volta, ha replicato con memoria depositata il 7.07.2023. 

5. - All'udienza pubblica del 27 luglio 2023, il collegio, come da verbale, ha rilevato l'inammissibilità della prima memoria difensiva depositata dall'Amministrazione pubblica nel termine previsto dalla legge per le repliche e la tardività della memoria di replica di parte ricorrente. 

Quindi, sentiti di difensori delle parti presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

6. - Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale amministrativo regionale, il richiedente la licenza di porto d'armi non gode al riguardo di alcun diritto assoluto, costituendo il rilascio del relativo titolo un'eccezione al normale divieto di portare le armi (sancito dall' art. 699 c.p. e dall'art. 4, c. 1, della L. n. 110 del 1975): detta eccezione può concretamente operare soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la completa e perfetta sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse, e ciò al fine di evitare qualsiasi dubbio che possa derivarne pericolo per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 25 aprile 2020, n. 2653; Id., 21 aprile 2020, n. 2544; TAR Umbria, 4 dicembre 2020, n. 540; Id., 17 giugno 2019, n. 333). 

Difatti, il R.D. n. 773 del 1931 reca una disciplina particolarmente rigorosa in relazione al rilascio dei titoli di polizia necessari per la detenzione e l'uso delle armi e attribuisce alle autorità di pubblica sicurezza un ampio potere valutativo in merito alla sussistenza delle condizioni soggettive necessarie a garanzia della pubblica e privata incolumità e sicurezza. 

In particolare, l'art. 39 del TULPS attribuisce al Prefetto il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti qualora vengano a mancare le condizioni alle quali è subordinato il rilascio del titolo di polizia ex art. 11 o i relativi destinatari risultino capaci di abusarne, mentre l'art. 43 riconosce al Questore la competenza di ricusare la licenza di porto d'armi a chi non dà affidamento di non abusarne. 

L'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità in materia di autorizzazioni di polizia inerenti il porto e l'uso delle armi, ai sensi degli artt. 10, 11, 42 e 43 del TULPS, nell'apprezzare se la persona richiedente sia meritevole del titolo, e ciò per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai fini di una efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l'ordine e la sicurezza pubblica (Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2022, n. 3329): detta valutazione, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti (ma anche i sinistri involontari) che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, con la conseguenza che il giudizio di non affidabilità è per certi versi più stringente rispetto a quello di pericolosità sociale, giustificando per esempio il diniego anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni denotanti genericamente la mancanza di buona condotta (Cons. Stato, sez. III, 28 dicembre 2021, n. 8701). 

Pertanto, la valutazione del pericolo di abuso dell'arma è connotata da un'ampia discrezionalità, essendo sufficiente a giustificare l'adozione del provvedimento negativo la sussistenza di circostanze tali da ritenere sussistenti possibili rischi di inappropriato o abusivo uso delle armi da parte del titolare (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2021, n. 1543) e potendo il giudizio di inaffidabilità fondarsi anche su comportamenti che, pur non avendo dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, siano tali da escludere la "buona condotta" (Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2020, n. 2722). 

Con specifico riguardo al rilievo del provvedimento di riabilitazione, è stato poi precisato che, in sede di rilascio o revoca del porto d'armi, la riabilitazione determina il venir meno dell'automatismo preclusivo, ma non esclude che la condanna penale cui essa si riferisce possa comunque essere valorizzata unitamente ad ulteriori elementi, anche privi di rilevanza penale, che denotino l'inaffidabilità del soggetto rispetto all'uso lecito delle armi (Cons. Stato, sez. III, 2 aprile 2020, n. 2243; cfr. anche TRGA Bolzano, sez. I, 8 giugno 2021, n. 175). 

7. - Tanto premesso, il collegio ritiene che le doglianze di parte ricorrente non meritino accoglimento. 

Nei limiti in cui, secondo la citata giurisprudenza, è ammesso il sindacato giurisdizionale delle valutazioni espresse dall'autorità di pubblica sicurezza in ordine al rilascio o al rinnovo della licenza di porto d'arma, non si ravvisano, infatti, profili di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti nel giudizio prognostico di inaffidabilità rispetto all'uso delle armi dall'Amministrazione riservato all'odierno ricorrente. 

Con il provvedimento impugnato, il Questore di Perugia ha compiuto un'approfondita ricognizione degli aspetti della vita pregressa del ricorrente ritenuti rilevanti ai fini della decisione sul rilascio del titolo di polizia richiesto e, dopo avere evidenziato i precedenti penali dell'interessato, ha rinvenuto, non irragionevolmente, elementi ostativi al rilascio del permesso di porto di fucile nella condanna penale del 2010 per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, benché oggetto di riabilitazione, e nel coinvolgimento del ricorrente, quale indagato, in un procedimento penale ad iniziativa della Procura della Repubblica presso la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, archiviato solo per mancanza di specifici riscontri individualizzati tali da poter sostenere il vaglio dibattimentale, in considerazione della risalenza nel tempo dei fatti narrati dai collaboratori di giustizia. 

La circostanza della revoca nel 2012 del divieto di detenzione di armi e munizioni, peraltro, non si pone in contraddizione con il provvedimento impugnato, essendo stato quest'ultimo adottato da un organo diverso da quello competente ai sensi dell'art. 39 del TULPS, sulla base di presupposti non coincidenti e di un'istruttoria che, secondo quanto è dato riscontrare dalla documentazione depositata in atti, appare più approfondita rispetto a quella svolta in occasione dell'emissione del decreto prefettizio del -OMISSIS-. 

8. - Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto. 

9. - Tenuto conto della difesa di mero stile dell'Amministrazione resistente e della inammissibilità della memoria di replica dalla stessa depositata il 5.07.2023, le spese di lite possono essere compensate per metà, dovendo la parte residua essere posta a carico del ricorrente, secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Compensa per metà le spese di lite e pone la parte residua, nella misura di € 1.000,00 (euro mille/00) oltre oneri ed accessori come per legge, a carico del ricorrente. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare della parte ricorrente. 

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Raffaele Potenza, Presidente 

Daniela Carrarelli, Primo Referendario 

Davide De Grazia, Referendario, Estensore 


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