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domenica 24 settembre 2023

Tar 2023-Non appare, pertanto, illogico che, nel caso di specie, l'Ufficio Centrale per le ricompense e la Commissione per il personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato abbiano ritenuto non sussistenti i presupposti per la promozione per merito straordinario, stante la mancanza di quella "specialità" idonea a fondare l'attribuzione del beneficio in questione. È legittimo, dunque, il provvedimento dell'Amministrazione che ha negato l'attribuzione ai ricorrenti della promozione per merito straordinario ma ha conferito agli stessi l'encomio solenne per la lodevole e determinante attività prestata.

 Tar 2023-Non appare, pertanto, illogico che, nel caso di specie, l'Ufficio Centrale per le ricompense e la Commissione per il personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato abbiano ritenuto non sussistenti i presupposti per la promozione per merito straordinario, stante la mancanza di quella "specialità" idonea a fondare l'attribuzione del beneficio in questione. È legittimo, dunque, il provvedimento dell'Amministrazione che ha negato l'attribuzione ai ricorrenti della promozione per merito straordinario ma ha conferito agli stessi l'encomio solenne per la lodevole e determinante attività prestata.



T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, Sent., (ud. 14/07/2023) 18-09-2023, n. 13863 

Fatto Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Stralcio) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 9708 del 2017, proposto da -

contro 

Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, non costituito in giudizio; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento 

dei decreti ministeriali n. 333 d/4444 - 333 d/46245 con i quali veniva respinta la proposta di promozione per merito straordinario. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; 

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 luglio 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo 

1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti impugnano i decreti del Ministero dell'Interno e del Capo della Polizia con i quali è stato riconosciuto loro un encomio solenne, anziché la promozione per merito straordinario, così come proposta dal Questore di Taranto, per aver svolto una delicata e pericolosa operazione di polizia. 

Espongono in fatto di essere intervenuti sul luogo di una sparatoria e di aver inseguito uno dei malviventi - che poco prima aveva ingaggiato un conflitto a fuoco con un proprio antagonista, ferendolo gravemente - in un'abitazione nella quale lo stesso si era rifugiato, tenendo in ostaggio gli occupanti della casa. Noncuranti del pericolo avevano fatto irruzione nella predetta abitazione e, dopo concitate manovre, sarebbero riusciti a disarmare il malvivente e liberare gli occupanti. 

A seguito di questi avvenimenti, il Questore di Taranto aveva proposto, per le spiccate capacità professionali e lo sprezzo del pericolo dimostrati, la promozione alla qualifica superiore per meriti straordinari dei tre agenti, a norma dell'artt. 72 e 73 del D.P.R. n. 335 del 1982. 

Il Capo della Polizia, tuttavia, con Provv. del 16 febbraio e 28 marzo 2017, su parere conforme della Commissione dell'Ufficio centrale per le Ricompense, non ravvisando i presupposti previsti dalle vigenti disposizioni a fondamento della concessione della promozione per merito Straordinario, concedeva ai ricorrenti unicamente un encomio solenne. 

Impugnano, pertanto, i suddetti provvedimenti articolando il seguente motivo di diritto: 

1) Violazione di legge in riferimento agli artt. 72, 73 D.P.R. n. 335 del 1982, ed eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti 

L'Amministrazione avrebbe erroneamente ricostruito i fatti della vicenda e tale travisamento avrebbe avuto ripercussioni sulla ritenuta non sussistenza dei presupposti per la concessione della massima ricompensa della promozione straordinaria. Non corrisponderebbe al vero la circostanza che il malvivente, una volta entrati in casa gli agenti, avrebbe "alzato le mani arrendendosi ai poliziotti" potendosi rinvenire, nella documentazione in atti, piuttosto che " al Tambone, veniva sottratta e sequestrata una pistola marca Tanfoglio cal. 9 mm completa di caricatore ormai vuoto". Quindi, a parere dei ricorrenti, sarebbe stato erroneamente ridotto il grave ed effettivo pericolo di vita a cui gli stesi si sarebbero esposti, facendo irruzione nella casa allo scopo di salvarne gli occupanti tratti in ostaggio, considerata la pericolosità dimostrata poco prima dal malvivente. 

2. Il Ministero dell'Interno, ritualmente costituitosi, ha controdedotto alle censure dei ricorrenti, insistendo sulla correttezza del proprio operato e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato. In adempimento dell'ordinanza presidenziale n. 4906/2022, inoltre, ha depositato documentazione sui fatti di causa. 

3. Con memoria depositata il 12.06.2023, i ricorrenti hanno insistito sulle proprie posizioni. 

4. All'udienza straordinaria per lo smaltimento dell'arretrato del 14 luglio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisone. 

Motivi della decisione 

1. Il Collegio ritiene che il ricorso non meriti accoglimento. 

1.1. Giova premettere che le ricompense attribuibili al personale della Polizia di Stato - per meriti straordinari e speciali (promozione per merito straordinario ed encomio solenne) e per lodevole comportamento (encomio, lode, premio in denaro e compiacimento) - sono disciplinate dal D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, come modificato dal D.P.R. 7 giugno 1999, n. 247, e dal D.P.R. n. 335 del 1982. 

Esse sono conferite, in relazione ad uno specifico evento, per comportamenti caratterizzati da eccezionalità e specialità, avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del risultato conseguito. 

La valutazione delle proposte avanzate per la concessione del suddetto riconoscimento è affidata all' apposito Ufficio Centrale per le ricompense, la cui Commissione è incaricata di esprimere, sulla base dei criteri indicati nell' art. 71 del D.P.R. n. 782 del 1985, il proprio avviso sulla consistenza e validità delle proposte stesse. 

La proposta del Questore di concessione delle ricompense al personale della Polizia di Stato per meriti straordinari e speciali, dunque, è affidata all'apposita Commissione, incaricata di esprimere il proprio parere sulla consistenza e validità della proposta. La Commissione esamina i fatti rappresentati nelle proposte di ricompensa premiale sulla base delle risultanze documentali, nonché dell'entità e qualità dell'operato degli appartenenti alla Polizia di Stato rispetto all'ordinarietà dei compiuti istituzionali loro affidati. Esperita tale fase propositiva del procedimento, la fase decisionale è rimessa al Capo della Polizia - Direttore generale della P.S. 

2. Nel caso di specie, i ricorrenti si dolgono della circostanza che i fatti occorsi e rappresentati nell' annotazione inoltrata all'autorità giudiziaria sarebbero stati erroneamente interpretati dall'Amministrazione, anche alla luce della proposta avanzata dal Questore di Taranto, che proponeva per gli stessi la promozione per merito straordinario, e ritenuti, pertanto, non integranti i presupposti per la concessione della predetta ricompensa. Nella prospettazione attorea, l'aver prontamente fatto irruzione nella casa in cui il malvivente, ferito e armato, dopo aver colpito precedentemente un antagonista aveva preso in ostaggio gli abitanti, avrebbe rappresentato una situazione meritevole della ricompensa della promozione per merito straordinario e non quella per encomio solenne. 

Tale censura non può essere accolta. 

2.1. Come affermato da costante giurisprudenza, "nell'ordinamento del personale della P.S. il sistema delle ricompense per meriti di servizio è caratterizzato da una accentuata discrezionalità, la quale anzi diviene tanto più ampia quanto più elevato è il livello delle ricompense. … Il giudizio è affidato alla commissione centrale; quest'ultima, proprio in quanto "centrale", ossia unica per l'intero Corpo, ha il compito, fra l'altro, di garantire un'equilibrata proporzionalità nonché l'omogeneità dei criteri, laddove le proposte dei singoli Questori, proprio perché provengono da una pluralità di fonti, potrebbero risultare scoordinate fra loro." (Consiglio di Stato, sez. III, 23.10.2015, n. 4889). 

Inoltre "la verifica della sussistenza dei presupposti e la valutazione dei requisiti per la concessione delle ricompense spetta agli organi amministrativi, ai quali la legge conferisce un ampio potere di apprezzamento discrezionale", attribuendo esclusivamente all'Amministrazione, nel primo caso ("prova di eccezionale capacità"), "il potere di valutare le eccezionali capacità del dipendente" e, nel secondo caso ("grave pericolo di vita"), "di verificare la sussistenza di circostanze tali da esporre il dipendente ad un grave e concreto pericolo di vita" (T.A.R. Roma, Lazio, Sezione I, 24.05.2018, n. 5873)." (T.A.R. Lecce, sez. III, 12.09.2019, n.1464). 

La valutazione circa i fatti avvenuti e la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione delle ricompense, dunque, è rimessa esclusivamente alla valutazione dell'Amministrazione e rappresenta esercizio di attività altamente discrezionale. Il giudizio, peraltro, "è particolarmente delicato, perché la stessa è tenuta a valutare la sussistenza di un'eccezionale rilevanza di comportamenti che sono stati comunque espressione di un'elevata professionalità e di un significativo spirito di abnegazione dell'appartenente alla Polizia di Stato," (T.A.R. Roma, sez. I, 11.01.2022, n.222). Da ciò deriva che 

tale discrezionalità sfugge al sindacato del giudice amministrativo, a meno che nell'attività dell'amministrazione non siano rilevabili errori macroscopici, illegittimità o eccesso di potere manifesti. 

Tali vizi, tuttavia, non appaiono configurabili, ictu oculi, nel caso in esame. 

2.2. Il provvedimento in questa sede impugnato, infatti, è legittimamente motivato con riferimento al conforme parere reso dall'Ufficio Centrale per le ricompense (nonché dalla Commissione per il personale del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato) che contiene una non illogica, sia pur sintetica, valutazione discrezionale dei fatti e del ruolo dei soggetti interessati. 

Invero la Commissione ha ritenuto che "visti gli atti ed alla luce dell'istruttoria, non si ravvisano i presupposti previsti dalle vigenti disposizioni a fondamento della concessione della Promozione per merito straordinario non solo con riferimento alla fase delle indagini ma anche nel momento operativo in cui si concretizzava l'arresto di uno dei rei che non appare connotato da un rischio per la vita di tale attualità e gravità da giustificare la concessione della massima ricompensa. Emerge, infatti, che il pregiudicato, all'atto dell'irruzione, alzava le mani e si arrendeva ai poliziotti". 

Né tale ricostruzione appare in contrasto, come assumono i ricorrenti, con quanto rappresentato nella documentazione in atti, in particolare nell' informativa trasmessa alla autorità giudiziaria e nella proposta del Questore. 

Nell'informativa, invero, si legge che i ricorrenti "sopraggiunti nel frattempo sul posto, dopo aver suonato insistentemente alla porta, questa veniva aperta da….. figlio del proprietario, facevano rapida irruzione individuando subito la presenza di T.A. al quale veniva sottratta e sequestrata una pistola…che egli deteneva nella cintola dei pantaloni completa di caricatore ormai vuoto" 

Nella proposta del Questore, si legge che "Gli stessi operatori, con le armi in pugno e con grande freddezza facevano rapida irruzione nell'appartamento, individuando subito la presenza di T.A. che cercava di nascondersi, visibilmente sanguinante, ma che veniva subito neutralizzato e reso inoffensivo con un'azione di accerchiamento e gli sottraevano e sequestravano la pistola … completa di caricatore". 

Posto che, come evidenziato, l'analisi dei fatti è demandato alla discrezionalità dell'Amministrazione, anche se volesse aderirsi alla doglianza di parte ricorrente che assume che non risulterebbe in atti la circostanza che il pregiudicato si fosse arreso con le mani alzate, tuttavia nemmeno dagli elementi contenuti nei documenti richiamati dai ricorrenti medesimi, ossia la proposta del Questore e l'informativa alla polizia giudiziaria, così come sopra riportati, emergono circostanze che depongano per la presenza del grave pericolo di vita che gli stessi avrebbero corso e che si porrebbe a presupposto della richiesta attribuzione della promozione per merito straordinario. 

Nella proposta del Questore, invero, il malvivente viene rappresentato come un soggetto che tentava di nascondersi e che è stato neutralizzato subito e reso inoffensivo con un'azione di accerchiamento. Nell'informativa, inoltre, non viene evidenziata una situazione di grave pericolo per la vita dei ricorrenti, ma anzi viene affermato che gli stessi "facevano rapida irruzione individuando subito la presenza di T.A. al quale veniva sottratta e sequestrata una pistola". Non appaiono presenti, in tale rappresentazione, gli elementi atti a fondare un imminente e grave pericolo di vita o un'eccezionale accadimento occorso ai ricorrenti nell'esercizio della propria, pur lodevole e determinante, attività. 

Non appare, pertanto, illogico che, nel caso di specie, l'Ufficio Centrale per le ricompense e la Commissione per il personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato abbiano ritenuto non sussistenti i presupposti per la promozione per merito straordinario, stante la mancanza di quella "specialità" idonea a fondare l'attribuzione del beneficio in questione. È legittimo, dunque, il provvedimento dell'Amministrazione che ha negato l'attribuzione ai ricorrenti della promozione per merito straordinario ma ha conferito agli stessi l'encomio solenne per la lodevole e determinante attività prestata. 

3. Per le ragioni sopra esposte, le censure dedotte con il presente gravame sono infondate e il ricorso va respinto. 

4. Le spese possono essere compensate, sussistendo giustificati motivi. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Compensa le spese. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Riccardo Savoia, Presidente 

Roberto Vitanza, Consigliere 

Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore 


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