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sabato 27 gennaio 2024

Corte di giustizia tributaria di primo grado 2024-Con riferimento al primo motivo, afferma che nei tributi erariali la prescrizione è pacificamente quinquennale

 


Corte di giustizia tributaria di primo grado Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., (ud. 13-12-2023) 09-01-2024

Fatto - Diritto P.Q.M.


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI CAGLIARI


SECONDO SEZIONE


riunita in udienza il 13/12/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione dell'organo giudicante:


GALDIERO ANTONIO, - Giudice monocratico


in data 13/12/2023 ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso n. 593/2023 depositato il 15/09/2023


proposto da


MM


Difeso da


SM


ed elettivamente domiciliato presso


contro


Ag.entrate - Riscossione - Cagliari Difeso da


ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:


- CARTELLA DI PAGAMENTO n. ... IVA-ALIQUOTE 2017

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


Il signor MM, nato a ... il ..., rappresentato e difeso dal dott. SM, ha impugnato la Cartella di pagamento n. (...). emessa dall' Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Cagliari-notificata il 22 marzo 2023 avente ad oggetto il mancato pagamento dell'IVA per l'anno 2017 per un importo di complessivi Euro 1.725,09, comprensivo di sanzioni e interessi.


Assume la parte ricorrente che l'atto impugnato è illegittimo per i seguenti motivi:


a) violazione e mancata osservanza dell'art. 2948, n.4, codice civile, per intervenuta prescrizione del credito tributario;


b) violazione e mancata osservanza dell'art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 602 del 1973.


Con riferimento al primo motivo, afferma che nei tributi erariali la prescrizione è pacificamente quinquennale, in quanto, trattandosi di crediti tributari derivanti da dichiarazioni annuali dei redditi presentati dai contribuenti, gli stessi sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista all'art. 2948, comma 1, n.4); ne consegue che la cartella di pagamento, notificata il giorno 22.3.2023, concernente il periodo d'imposta 2017, "è nulla per prescrizione" ai sensi dell'art. 2948, n.4, codice civile, in quanto la stessa doveva notificarsi entro il 31 dicembre 2022. Con riferimento al secondo motivo afferma che l'art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce che la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Trattandosi di somme relative al periodo d'imposta 2017 la cartella di pagamento doveva essere notificata al debitore entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 dicembre 2021. La cartella di pagamento, oggetto di impugnazione è stata invece notificata in data 22.3.2023. L'Agenzia delle entrate-Riscossione si costituita in giudizio ed ha evidenziato che a seguito della pandemia COVID sono state previste delle proroghe rispetto ai termini di prescrizione/decadenza ordinari ed in particolare è stata prevista la sospensione delle attività esattoriali e di quelle proprie degli enti impositori, dal 8.3.2020 sino al 31.8.2021.


L'invocata estinzione del credito per decorso del tempo, dunque, non si è verificata, poiché il termine per l'esecuzione degli atti è stato normativamente prorogato.


La Commissione ritiene fondata l'eccezione della parte resistente.


I motivi di impugnazione, infatti, sono rappresentati dalla pretesa prescrizione/decadenza dell'amministrazione essendo, secondo il ricorrente, scaduto il 31 dicembre 2021, il termine di decadenza di tre anni e il 31 dicembre 2022 il termine di prescrizione di cinque anni, previsti dalla legge.


L'Ufficio afferma che in conseguenza della legislazione dettata in seguito alla pandemia COVID detti termini devono ritenersi prorogati per legge.


La Corte ritiene necessario analizzare la normativa emergenziale ed in particolare l'articolo 68 del D.L. n. 18 del 2020, nonché, una norma già presente nel sistema, e precisamente l'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015.


L'art. 68 - (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione), dispone:


"1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi... Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti... e alle ingiunzioni... emesse dagli enti territoriali...


4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:


... b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate."


L'articolo 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015, rubricato "Sospensione dei termini per eventi eccezionali" dispone:


"1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi... a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212.


2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impostori, ... che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione."


3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1".


L'Ordinamento pertanto ha stabilito, con l'art. 68:


in favore del contribuente:


- al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi);


in favore dell'Ufficio:


- al comma 4-bis, la sospensione fino alla data del 31 dicembre 2021 dei termini e la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate;


inoltre richiama l'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015 il quale:


a) al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni 8.3.2020/31.8.2021);


b) al comma 2 dispone che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: (cosicché dato che la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga sarebbe, in ogni caso, sino al 31 dicembre 2023).


In entrambi i casi, comunque, il termine minimo di sospensione è pari a 542 giorni. Qualora il termine di prescrizione era in scadenza nel 2020 o nel 2021 i termini di prescrizione e decadenza slittano al 31 dicembre 2023; qualora invece il termine era in scadenza, ad esempio nel 2022 i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti. Nel nostro caso, per stessa ammissione della parte ricorrente i termini scadevano il 31 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2022 e pertanto in applicazione dei principi e delle norme sopra elencate detti termini non possono ritenersi scaduti, con conseguente rigetto nel merito del ricorso. Ne deriva che il ricorso deve essere respinto nel merito con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.


La Commissione rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 960.


Così deciso in Cagliari il 13 dicembre 2023.

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