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sabato 27 gennaio 2024

Tar 2024-“ Il ricorrente ha impugnato: a) il verbale di valutazione della propria prova scritta relativa al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di categoria "(...)", posizione economica C/1, profilo professionale di "Agente di Polizia Locale" a tempo pieno e indeterminato”

 

Tar 2024-“ Il ricorrente ha impugnato: a) il verbale di valutazione della propria prova scritta relativa al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di categoria "(...)", posizione economica C/1, profilo professionale di "Agente di Polizia Locale" a tempo pieno e indeterminato”



T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., (ud. 18/01/2024) 23-01-2024, n. 320 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 1803 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da S.G.R., rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Rosa Ventimiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Comune di OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato  

nei confronti 

 

per l'annullamento 

degli atti puntualmente specificati nella parte motiva della presente decisione. 

OMISSIS; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

Il ricorrente ha impugnato: a) il verbale di valutazione della propria prova scritta relativa al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di categoria "(...)", posizione economica C/1, profilo professionale di "Agente di Polizia Locale" a tempo pieno e indeterminato, con cui la commissione ha attribuito al suo elaborato il punteggio (insufficiente) di 13/30; b) la graduatoria della prova scritta pubblicata in data 10 agosto 2023. 

In sintesi, l'interessato ha sollevato le seguenti censure: a) l'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994 impone alle commissioni di stabilire "i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti nelle singole prove"; b) l'Amministrazione, oltre ad aver individuato per alcuni candidati la soglia di 18/30 come sufficienza e di 21/30 per altri candidati, non ha fissato i "criteri minimi di valutazione degli elaborati", limitandosi a far menzione dell'"iter logico-giuridico seguito dal candidato nell'esposizione dell'argomento" (sino ad un massimo di 10 punti), della "conoscenza normativa" (sino ad un massimo di 10 punti), nonché della "competenza lessicale e della fluidità linguistica" (sino ad un massimo di 10 punti); c) non è stato redatto un verbale che contemplasse gli aspetti applicativi e di dettaglio per l'attribuzione dei punteggi; d) nel merito, il giudizio espresso in relazione all'elaborato dell'interessato appare erroneo, come risulta dalla perizia di parte versata in atti; e) il ricorrente ha riportato, inoltre, la sufficienza (da 4 a 6 punti) in ogni prova; f) la previsione della soglia di sufficienza di 21/30 viola quanto previsto dal D.P.R. n. 487 del 1994; g) emergono palesi irregolarità nei "verbali" di correzione (assenza di: - indicazione del giorno e del luogo delle operazioni; - nominativi dei membri della commissione; - numerazione; - indicazione degli errori materiali e dei segni di riconoscimento eventualmente rilevati durante le operazioni; - ora di apertura e chiusura del verbale); h) è opportuno aggiungere che sul sito web dell'Amministrazione non è possibile prendere visione degli atti relativi alla procedura concorsuale per i quali è intervenuta la pubblicazione. 

Con memoria in data 7 novembre 2023 il ricorrente ha ribadito e ulteriormente precisato le proprie difese. 

A seguito di accesso effettuato in data 30 novembre 2023, il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione, nonché memoria in data 7 dicembre 2023 con cui ha ribadito e precisato le proprie difese. 

Mediante motivi aggiunti, proposti a seguito di accesso agli atti, il ricorrente ha impugnato: a) i verbali n. 1 in data 13 settembre 2022, n. 2 in data 27 settembre 2022, n. 3 in data 18 novembre 2022, n. 4 in data 14 febbraio 2023, n. 5 in data 14 marzo 2023, n. 6 in data 18 aprile 2023, n. 7 in data 16 maggio 2023, n. 8 in data 18 maggio 2023, n. 9 in data 30 maggio 2023, n. 10 in data 6 giugno 2023, n. 11 in data 15 giugno 2023, n. 12 in data 27 giugno 2023, n. 13 in data 4 luglio 2023, n. 14 in data 13 luglio 2023, n. 15 in data 8 agosto 2023, n. 16 in data 5 settembre 2023, n. 17 in data 21 settembre 2023, n. 18 in data 5 ottobre 2023, n. 19 in data 16 ottobre 2023 e n. 20 in data 2 novembre 2023, unitamente agli atti in tali verbali richiamati e ai contestuali allegati. 

Le censure di cui ai motivi aggiunti possono sintetizzarsi come segue: a) come risulta dal verbale n. 1 in data 13 settembre 2022 il presidente della commissione è un architetto, mentre l'art. 9 del D.P.R. n. 487 del 1994 stabilisce che le commissioni esaminatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, risultando anche violato il punto 7 della direttiva n. 3/2018 (Linee Guida sulle procedure concorsuali); b) come risulta dal verbale n. 12 in data 27 giugno 2023, i criteri di valutazione della prova scritta appaiono generici ed è stata contemplata una domanda (relativa alle fonti del diritto) che non rientrava tra le materie indicate nel bando di concorso; c) come risulta dal verbale n. 15 in data 8 agosto 2023, la commissione: - non ha verbalizzato il momento di apertura delle singole buste e le eventuali irregolarità contestate; - ha previsto come punteggio minimo 18/30 e ha poi applicato in concreto il punteggio minimo di 21/30; - ha corretto trentanove elaborati in tre ore e cinquantasette minuti; d) non si comprende, altresì, come ad elaborati di uguale contenuto giuridico rispetto a quello dell'interessato sia stata attribuita la sufficienza o una valutazione superiore; e) gli elaborati del ricorrente meritavano una positiva valutazione, come risulta dal parere pro veritate versato in atti; f) le valutazioni delle commissioni esaminatrici, sebbene espressione di discrezionalità tecnica, possono essere sindacate in sede giurisdizionale nel caso di obiettiva irragionevolezza. 

Il Comune di OMISSIS, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) come risulta già dalla procedura di individuazione dei suoi membri, la commissione era composta da soggetti esperti del settore, in conformità, peraltro, a quanto disposto dall'art. 20 del regolamento comunale in materia di "modalità di assunzione e procedure concorsuali"; b) i criteri di valutazione della prova scritta sono stati definiti con verbale n. 12 in data 27 giugno 2023; c) con verbale n. 13 in data 4 luglio 2023 la commissione ha, inoltre, disciplinato i profili pratici per lo svolgimento della prova scritta; d) è intervenuto un errore materiale e puramente formale nelle comunicazioni di esclusione, ove è stato indicato il punteggio minimo di 21/30, in luogo del punteggio minimo di 18/30, come risulta dal verbale n. 16 in data 5 settembre 2023; d) la commissione, peraltro, ha escluso i soli concorrenti che non avessero conseguito il punteggio minimo di 18/30; e) il ricorrente, ad ogni buon conto, non nutre interesse a coltivare tale censura; f) le griglie di valutazione, sottoscritte dai membri della commissione, sono state allegate al verbale n. 15 in data 8 agosto 2023; f) in disparte il rilievo che l'attività di predeterminazione dei criteri e delle relative modalità applicative può intervenire anche dopo lo svolgimento delle prove scritte (purché prima della loro correzione), nel caso in esame tale predeterminazione è avvenuta nel corso della seduta in data 27 giugno 2023 (come anche ribadito con verbale n. 8 in data 8 agosto 2023); g) le censure di parte ricorrente sul punto appaiono generiche, dovendo anche tenersi conto che viene in rilievo un'attività a contenuto discrezionale, sottratta al sindacato giurisdizionale di legittimità, salva l'ipotesi dell'obiettiva irragionevolezza; h) alla stregua di quanto indicato, l'attribuzione del punteggio numerico appare sufficiente ad illustrare l'iter logico seguito dalla commissione, la cui valutazione è anch'essa espressione di un potere discrezionale, nel caso di specie non esercitato irragionevolmente, come risulta, peraltro, dal contenuto delle prove dell'interessato; i) appare irrilevante che il candidato abbia conseguito nelle singole prove un punteggio sufficiente, posto che per l'ammissione alla fase successiva era richiesto il punteggio complessivo di 18/30; l) tutte le informazioni inerenti alla procedura concorsuale sono state pubblicate in ottemperanza alla normativa di settore sul sito istituzionale dell'Amministrazione (il cui indirizzo è variato), nonché nella apposita sezione dell'albo pretorio. 

Con memoria tardivamente depositata in data 16 gennaio 2024, in relazione alla quale, peraltro, il Comune resistente non ha sollevato formali obiezioni nell'odierna camera di consiglio, il ricorrente ha ulteriormente precisato le proprie difese, evidenziando, in particolare, la disparità di trattamento nella correzione degli elaborati in relazione alle prove di altri candidati. 

Nell'odierna camera di consiglio, dato avviso a verbale in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione. 

Il ricorso appare manifestamente infondato, di talché la causa può essere definita con sentenza ai sensi dell'art. 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del gravame, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio (anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 49, secondo comma, c.p.a.), risultando completa l'istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione. 

A giudizio del Collegio il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. 

L'Amministrazione ha individuato la soglia di 18/30 quale punteggio sufficiente per il superamento della prova scritta e appare del tutto ininfluente la circostanza che, per un mero errore materiale, ad alcuni candidati sia stata inviata una comunicazione di esclusione in cui tale soglia è stata indicata in 21/30. 

Il ricorrente, inoltre, non ha alcun interesse a sollevare e sostenere tale censura, posto che essa è ininfluente ai fini della sua ammissione o esclusione alla successiva fase della procedura concorsuale (avendo egli riportato il punteggio di 13/30). 

Va, poi, osservato che la giurisprudenza ha affermato che l'espressione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994 ("i criteri e le modalità") debba intendersi nel senso che occorre indicare, non solo i criteri cui la commissione si atterrà, ma anche i parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato (Consiglio di Stato, II, 27 aprile 2023, n. 4247), cioè "gli aspetti applicativi e di dettaglio" (come si afferma, appunto, nella decisione appena indicata). 

Dal verbale n. 12 in data 27 giugno 2023 e dal verbale n. 15 in data 8 agosto 2023 risulta che la commissione ha indicato sia i criteri di valutazione che le relative modalità applicative e di dettaglio. 

I criteri di valutazione sono stati, infatti, enunciati come segue: a) iter logico-giuridico seguito dal candidato nell'esposizione degli argomenti; b) conoscenza normativa; c) competenza lessicale e fluidità linguistica. 

Le specifiche modalità applicativa sono state, invece, indicate come segue (con riferimento a tutti i criteri): - da 0 a 3 punti: "scarso"; - da 4 a 6 punti: "sufficiente"; - da 7 a 10 punti: "ottimo". 

Pertanto, sono stati contemplati, da un lato, i criteri di valutazione e, dall'altro, la concreta applicazione, in dettaglio, dei criteri medesimi (con specifico riferimento alla qualità dell'elaborato). 

Quanto all'erroneità del giudizio espresso dalla commissione sugli elaborati dell'interessato, occorre tener conto, in primo luogo, dei noti limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell'Amministrazione. 

Ciò precisato, il Collegio ritiene che nella specie il giudizio espresso dall'Amministrazione non possa ritenersi obiettivamente irragionevole in relazione ai criteri che sono già stati indicati (iter logico-giuridico seguito dal candidato nell'esposizione degli argomenti; conoscenza normativa; competenza lessicale e fluidità linguistica), atteso che: a) anche a prescindere dal riferimento alle abrogate norme corporative, il candidato non ha considerato, tra l'altro, le fonti europee e le varie forme di statuti, né ha operato una distinzione puntuale tra le varie forme di legge (legge ordinaria, decreto legge, decreto legislativo, legge regionale, legge provinciale nel caso del Trentino-Alto Adige) e tra le varie forme di regolamento; b) nel trattare le sanzioni accessorie contemplate dal codice della strada il ricorrente ha omesso di menzionare alcuni misure fondamentali, come il fermo amministrativo, il ritiro dei documenti di circolazione e della targa e la sospensione della carta di circolazione; c) l'esposizione dei contenuti non risulta particolarmente stringente e consequenziale ed è affidata talora a forme non appropriate ("l'argomento, infatti, è stato espresso con una normativa per la pubblica amministrazione"; "prima cosa su cui è intervenuta la normativa è l'importo per cui si può ricevere un regalo"; "il bene deve essere quantificato ad un valore massimo di 150 €"; "tutto quello a cui fa riferimento questa norma rientra all'interno del decreto 30 marzo 2001, n. 165"; etc.). 

Ne consegue che la valutazione della commissione non costituisce il risultato di un travisamento delle circostanze di fatto, ma è espressione di un apprezzamento che può considerarsi opinabile, ma non ingiustificato, rispetto al quale non assume rilievo quanto diversamente ritenuto nella relazione - versata in atti - a firma di un legale che si è autodichiarato "specializzato in diritto civile e codice della strada". 

La circostanza, poi, che l'interessato abbia riportato con riferimento ai singoli elaborati un punteggio sufficiente è ininfluente, in quanto per il superamento della prova era necessario il conseguimento del punteggio minimo complessivo di 18/30. 

E', invece, inammissibile per carenza di interesse, a prescindere da ogni altro rilievo, la censura relativa alla previsione di una soglia di sufficienza complessiva in difformità da quanto previsto dal D.P.R. n. 487 del 1994, in quanto l'interessato ha conseguito un punteggio comunque insufficiente per il passaggio alla prova successiva, qualunque fosse il parametro di riferimento da adottare. 

Il verbale di correzione, poi, non va considerato singolarmente, cioè con esclusivo riferimento alla correzione della specifica prova dell'interessato, in quanto esso, come risulta dalle linee di congiunzione, è unitario e si riferisce a tutte le correzioni effettuate nel corso della seduta. 

Ciò precisato, non vi è comunque alcuna prova che il verbale di correzione unitariamente considerato non contenga l'indicazione del giorno e del luogo delle operazioni, dei nominativi dei membri della commissione e dell'ora di apertura e chiusura del verbale, potendo anche aggiungersi che la numerazione non costituisce un requisito essenziale di tale atto. 

Tale prova doveva essere fornita dall'interessato ai sensi dell'art. 64, primo comma, c.p.a., posto che il verbale (unitariamente considerato) era nella disponibilità giuridica del ricorrente, potendo egli chiedere all'Amministrazione di ostenderlo mediante semplice domanda di accesso. 

Il verbale, inoltre, deve succintamente indicare le operazioni compiute e non è necessario che esso riporti ogni sinolo e specifico accadimento, sicché appare irrilevante la mancata indicazione degli errori materiali e dei segni di riconoscimento eventualmente rilevati durante le operazioni, in disparte il rilievo che tale doglianza appare non conducente e sostanzialmente inammissibile, posto che la circostanza non spiega alcuna influenza sul superamento o non superamento della prova da parte dell'odierno interessato 

La competenza della commissione esaminatrice, inoltre, è complessiva, sicché non rileva che il presidente fosse un architetto e ciò a prescindere dal rilievo che l'idoneità del singolo membro va apprezzata anche in relazione alle esperienze professionali da questi maturate, dovendo tenersi conto, nel caso di specie, che il presidente era un dirigente del Settore Lavori Pubblici e che tale incarico presuppone certamente un'ampia conoscenza del diritto amministrativo. 

Ad ogni buon conto, gli altri membri della commissione erano entrambi Comandanti della Polizia Municipale e, in quanto tali, disponevano indubbiamente delle conoscenze indispensabili per una appropriata valutazione dei candidati con riferimento a ciascuna materia di esame. 

In ordine ai tempi di correzione degli elaborati, la giurisprudenza (sul punto, cfr., ad esempio Consiglio di Stato, III, 21 dicembre 2022) ha escluso che, salvo ipotesi abnormi, la circostanza possa assumere rilievo ai fini della legittimità delle decisioni assunte dalla commissione, in disparte il rilievo che la correzione di trentanove elaborati in circa quattro ore appare del tutto verosimile e ragionevole. 

La censura con cui il ricorrente ha lamentato che il tema "fonti del diritto" risulterebbe estraneo alle materie d'esame è, inoltre, tardiva, in quanto sollevata solo con i motivi aggiunti. 

Ad ogni buon conto, il Collegio ritiene che la doglianza sia, altresì, infondata, in quanto fra le prove d'esame era inclusa la materia "diritto amministrativo" ed è noto che le fonti del diritto sono affrontate e studiate in tutte le discipline di diritto sostanziale (a tal fine è sufficiente consultare qualsiasi manuale, anche riassuntivo, di diritto amministrativo per verificare che tale argomento è invariabilmente trattato). 

E' vero, invece, che altri elaborati con evidenti errori terminologici e, talora, concettuali sono stati valutati positivamente dalla commissione, ma al riguardo occorre tener conto della complessiva coerenza e linearità degli elaborati medesimi, i quali vanno, quindi, apprezzati prescindendo, almeno in parte, da eventuali sviste e tenendo conto dei criteri già indicati, cioè avuto riguardo, non solo alla conoscenza normativa dimostrata dal candidato, ma anche all'iter logico-giuridico seguito nell'esposizione degli argomenti e alla competenza lessicale e fluidità linguistica del concorrente. 

Può, infine aggiungersi, quanto all'integrità del contraddittorio, che nelle procedure concorsuali ancora in fase di svolgimento - la graduatoria stilata dalla commissione non risulta essere stata ancora approvata - non sono individuabili soggetti controinteressati (sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VII, 19 maggio 2023, n. 4984) e, comunque, nel caso di specie trova applicazione la previsione di cui all'art. 49, secondo comma, c.p.a. 

Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, mentre, tenuto conto della materia tratta, le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa fra le parti le spese di giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: 

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore 

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere 

Emanuele Caminiti, Referendario 



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