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sabato 13 gennaio 2024

Tar 2024-"--la Polizia di Stato - Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS- - III Settore Squadra Polizia Giudiziaria ha provveduto al “ritiro cautelare ex art. 39 T.U.L.P.S.” di “Pistola semiautomatica Beretta cal. 765 matr D54039W e munizioni nr. 27”, di “Pistola Glocκ cal. 9x21 matr. SVE289 e nr. 50 munizioni” e del “libretto per licenza di porto di fucile nr. 926625-P rilasciato in data 13/04OMISSIS e foglina”, del “libretto per licenza di porto d'armi per difesa personale a guardia giurata nr. OMISSIS-D rilasciato in data 24/06/OMISSIS” e del “libretto di approvazione delle guardie giurate rilasciato in data 24/06/OMISSIS”..j"

 

Pubblicato il 09/01/2024

N. 00002/2024 REG.PROV.PRES.

N. 00014/2024 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)



Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

DI ABBREVIAZIONE TERMINI EX ART. 53 DEL C.P.A. nel ricorso numero di registro generale 14 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati  

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro “pro tempore”, non costituitosi in giudizio;

per la riforma/annullamento/sospensione

- del verbale del 7 novembre OMISSIS con cui la Polizia di Stato - Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS- - III Settore Squadra Polizia Giudiziaria ha provveduto al “ritiro cautelare ex art. 39 T.U.L.P.S.” di “Pistola semiautomatica Beretta cal. 765 matr D54039W e munizioni nr. 27”, di “Pistola Glocκ cal. 9x21 matr. SVE289 e nr. 50 munizioni” e del “libretto per licenza di porto di fucile nr. 926625-P rilasciato in data 13/04OMISSIS e foglina”, del “libretto per licenza di porto d'armi per difesa personale a guardia giurata nr. OMISSIS-D rilasciato in data 24/06/OMISSIS” e del “libretto di approvazione delle guardie giurate rilasciato in data 24/06/OMISSIS” del ricorrente, e

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, successivi, consequenziali o comunque connessi, per quanto pregiudizievoli al ricorrente, anche di contenuti allo stato non conosciuto, e del rigetto eventualmente nelle more intervenuto della richiesta di revoca del ritiro cautelare in questione formulato con “memoria difensiva” del ricorrente in data 15.11.OMISSIS, e di ogni altro atto e/o provvedimento nelle more in merito eventualmente assunto dalla Prefettura territorialmente competente; e per il risarcimento del danno in forma specifica, o per equivalente, dei pregiudizi patiti e patiendi dalla parte ricorrente a causa degli atti in epigrafe.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto il decreto presidenziale cautelare di rigetto n. 1 del 2024;

vista l’istanza, depositata dal ricorrente in data 8 gennaio OMISSIS, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del c.p.a., di abbreviazione dei termini in relazione alla fissazione della camera di consiglio per la discussione della domanda cautelare collegiale, e considerata tale istanza accoglibile;

ritenuto pertanto di accordare alla parte ricorrente l’abbreviazione alla metà dei termini di cui all’art. 55, comma 5 del c.p.a., così da consentire l’esame collegiale della domanda di misure cautelari nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024;

precisato che la richiesta di abbreviazione termini va accolta a condizione che alla p.a. sia garantito un termine di dieci giorni liberi calcolati a ritroso dalla prossima udienza cautelare del 24 gennaio 2024 e che, pertanto, il presente decreto sia notificato alla p.a. stessa, a cura del ricorrente, entro il 13 gennaio 2024, ore 12, e che la relativa prova sia depositata in giudizio entro il 15 gennaio 2024;



P.Q.M.

accoglie la domanda di abbreviazione dei termini a condizione che il presente decreto sia notificato alla parte resistente, a cura del ricorrente, entro il 13 gennaio 2024, ore 12, e che la relativa prova sia depositata in giudizio entro il 15 gennaio 2024.

Fissa, per la discussione cautelare collegiale, la camera di consiglio del 24 gennaio 2024, con l’avviso che tale fissazione verrà revocata, e sarà confermata la camera di consiglio del 7 febbraio 2024, se non sarà fornita la prova della avvenuta notifica del presente decreto alla controparte nel termine sopra indicato.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Cagliari il 9 gennaio 2024.






  Il Presidente

  Marco Buricelli







IL SEGRETARIO




In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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