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sabato 10 febbraio 2024

Tar 2024-con la proposizione del ricorso è stata contestata l'esclusione del ricorrente, per mancato superamento del modulo n. 1 della prova di capacità operativa, dalla procedura speciale di reclutamento, indetta con decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 287, 289 e 295 della L. n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 06/06/2023) 06-02-2024, n. 2233 

Fatto - Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Bis) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 12639 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati  

contro 

Ministero dell'interno e Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti 

-OMISSIS-, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento 

- del provvedimento del Direttore centrale del Ministero dell'interno n. -OMISSIS- del 16 luglio 2019, con il quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura selettiva di cui al decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, oltre che della determinazione della Commissione esaminatrice di cui al verbale n. 23 del 9 luglio 2019, unitamente al resoconto della prova d'esame del 9 luglio 2019 e relativi tabulati allegati, da cui risulta che il ricorrente non ha superato il modulo n. 1 della prova di capacità operativa; 

- del provvedimento, non noto negli estremi, con il quale il Comando provinciale di Belluno ha recepito il provvedimento sopra richiamato; 

- di ogni altro atto connesso o presupposto, tra cui, per quanto occorra, le regole della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, e in particolare l'articolo 8 del bando e l'allegato C dello stesso, ove si prevede che la mancata esecuzione o il mancato superamento della prova di capacità operativa, anche in parte, "anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso". 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Viste le conclusioni delle parti; 

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

Considerato che: 

- con la proposizione del ricorso è stata contestata l'esclusione del ricorrente, per mancato superamento del modulo n. 1 della prova di capacità operativa, dalla procedura speciale di reclutamento, indetta con decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 287, 289 e 295 della L. n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

- l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio per il Ministero dell'interno e per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha depositato documenti e una memoria; 

- con l'ordinanza di questa Sezione n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2019 è stata accolta la domanda cautelare proposta dal ricorrente e, per l'effetto, è stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato "ai fini della ripetizione della prova fisica in questione"; 

- la decisione della causa è stata più volte rinviata, su istanza del ricorrente, per attendere la ripetizione della prova, che non è tuttavia avvenuta, in quanto il sig. -OMISSIS-, convocato a tal fine per le date del 12 agosto 2020, del 4 maggio 2021 e dell'8 marzo 2023, ha presentato in tutte e tre tali occasioni certificazioni mediche comprovanti la propria indisponibilità per ragioni di salute; 

- con l'ordinanza n. -OMISSIS- del 26 maggio 2023, questa Sezione ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria, autorizzando il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami, con le modalità indicate nella medesima ordinanza; 

- il ricorrente ha prodotto successivamente documentazione comprovante l'esecuzione dell'incombente posto a suo carico; 

- il 3 novembre 2023 è stato depositato un atto, sottoscritto da uno dei difensori del ricorrente, con il quale il predetto avvocato ha reso nota la volontà del proprio assistito di rinunciare al ricorso e ha domandato la compensazione delle spese processuali; 

- all'udienza pubblica del 6 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione; 

Ritenuto che la rinuncia non possa considerarsi ritualmente formulata, ai sensi dell'articolo 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm., poiché l'atto non risulta notificato all'Amministrazione e non è inoltre sottoscritto dalla parte personalmente o dall'avvocato munito di mandato speciale, come invece richiesto dalle disposizioni richiamate, atteso che non può ritenersi speciale il mandato, rilasciato in relazione alla proposizione del ricorso introduttivo, con il quale è stata conferita genericamente all'avvocato ogni più ampia facoltà difensiva, inclusa quella di rinunciare agli atti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940); 

Ritenuto che la rinuncia irrituale consenta, tuttavia, al Collegio di desumere, ai sensi del comma 4 dell'articolo 84 cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa (cfr. ancora Cons. Stato n. 2940 del 2015, cit.), da cui consegue l'improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.; 

Ritenuto che, in considerazione dell'andamento del giudizio e della decisione in rito, le spese processuali debbano essere compensate tra le parti; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. 

Spese compensate. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Giovanni Iannini, Presidente 

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore 

Domenico De Martino, Referendario 


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