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martedì 21 novembre 2023

Corte d?Appello 2023-... l'accertamento dell'illegittimità della fruizione di permessi sindacali nel 2019 da parte di un lavoratore non autorizzato ... derivante dalla violazione della normativa in materia di permessi sindacali, da quantificarsi eventualmente in via equitativa. ... Quanto all'illegittimità dei permessi sindacali concessi a lavoratore non legittimato, il ...

 

Corte d’Appello 2023-


Corte d'Appello OMISSIS Sez. lavoro, Sent., 02-10-2023

Fatto - Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di OMISSIS

Sezione Lavoro

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

dott.ssa Daniela Cavuoto - Presidente relatore

dott.ssa Maria Grazia Corbascio - Consigliere

dott.ssa Paola Zaza - Giudice Ausiliario

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in materia di Lavoro, iscritta al n. 950/2021 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa

da

OMISSISs.r.l., in persona dell'institore, Avv.  

APPELLANTE ed APPELLATA INCIDENTALE

contro

OMISSIS, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv.  

APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE


Svolgimento del processo - Motivi della decisione


Con ricorso depositato il 15 luglio 2016, OMISSIS., dipendente delle OMISSIS. s.r.l., di seguito F., dal 29.12.1987 con inquadramento nel 9 livello, dall'1.11.1998 nel 7, dall'11.6.2001 nel parametro 130 "operatore di ufficio" (in base alle tabelle di derivazione di cui all'art. 2 lett. -D- c.c.n.l. 27.11.2000), dall'1.3.2005 nel parametro 140 "Operatore qualificato d'Ufficio" a seguito di superamento di concorso, dall'1.9.2005 nel parametro 193 "Specialista tecnico amministrativo", dall'1.9.2011 nel parametro 205 "Coordinatore di ufficio", incaricata dal 28.5.2014 anche "di sovraintendere alle attività espletate dall'Ufficio di segreteria della sezione di Esercizio di OMISSIS", in via principale chiese accertarsi e dichiararsi: 1) lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili al parametro 230 Area professionale 1 c.c.n.l. autoferrotranvieri sin dall'aprile 2002, o, in subordine, capo UOTA parametro 230 dalla decorrenza di giustizia; 2) il diritto all'inquadramento nel parametro 230 con assegnazione dalle mansioni corrispondenti; 3) il diritto alle differenze retributive spettanti con 4) condanna di parte datoriale al relativo pagamento. Chiese, altresì, sempre in via principale: 1) accertarsi e dichiararsi lo svolgimento di mansioni riconducibili alla figura di responsabile UTAC Area professionale 1 sin dal febbraio 2007; 2) il diritto al formale inquadramento come responsabile UTAC parametro 250 sin dal 2011, 3) con condanna di parte datoriale al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione contributiva. In via subordinata, dichiararsi lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili alla figura del coordinatore di ufficio parametro 205- Area professionale 2- dall'aprile 2002 o di specialista tecnico amministrativo parametro 193 della medesima Area, con condanna di parte datoriale al pagamento delle differenze spettanti.

A sostegno della pretesa dedusse di essere stata addetta sin dal febbraio 2002 all'ufficio Contabilità e Cassa (in previsione del pensionamento di G.G., preposto all'ufficio con parametro 230) con responsabilità di coordinamento, vigilanza, controllo e gestione, anche rispetto ai risultati, venendo altresì nominata con nota del 27.7.2005 referente del sistema SA 8000 in relazione funzionale con altra dipendente; di aver svolto dal 26.2.2007- ed a seguito di nota del 20.2.2007-anche compiti propri dell'Ufficio Attività Commerciali di P. in dipendenza gerarchica con il responsabile UTAC, Luigi D., assente per ragioni sindacali; di aver espletato in aggiunta attività di sorveglianza sanitaria correlata alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro giusta nota dell'8.7.2010; nel 2011 era stata nominata responsabile unico del procedimento, ex art. 10 D.Lgs. n. 163 del 2006, per la stazione appaltante F.; con nota del 15.11.2012 era stata nominata componente della commissione per il controllo dell'estrazione del carburante; infine, con nota 28.5.2014, era stata incaricata di sovraintendere all'Ufficio Segreteria della Sezione di Esercizio di OMISSIS e nominata referente del Sistema qualità con nota del16.10.2014.

F. nella memoria di costituzione eccepì la prescrizione e contestò il fondamento della pretesa sostenendo che la ricorrente aveva sempre svolto attività e compiti riconducibili alle declaratorie dei parametri attribuiti nell'arco del rapporto di lavoro specificandone le ragioni. Concluse per il rigetto della domanda.

Espletata istruttoria con testi, l'adito G.U. del Tribunale del Lavoro di OMISSIS con sentenza n. 1398 del 9.4.2021 accolse parzialmente la domanda dichiarando il diritto di S. all'inquadramento nel parametro 230 dal 28.11.2014 ed a percepire, con decorrenza dal 28.5.2014, le differenze retributive oltre accessori; condannò F. al relativo pagamento a decorrere da tale ultima data, nonché alla rifusione delle spese di lite; dichiarò inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva anche perché non reiterata nelle conclusioni rassegnate da S. il 22.2.2021.

Il Tribunale ritenne:

a) inutilizzabile la documentazione a corredo delle note difensive autorizzate predisposte dalla difesa di S.;

b) parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione dei crediti pretesi per il periodo anteriore al 18.7.2007 avuto riguardo alle innovazioni apportate dalla L. n. 92 del 2012 osservando che "…essendo il rapporto ancora in corso, la prescrizione rimane sospesa tuttora e tutti i crediti non prescritti al 18.7.2012, sono ancora dovuti per il quinquennio anteriore a tale data (è comunque valido atto interruttivo il ricorso gerarchico comunicato al resistente il 3.11.2015)". Rilevò che con le note depositate il 22.2.2021 la ricorrente aveva rassegnato conclusioni dalle quali si evinceva il contenimento della domanda alla declaratoria del diritto al superiore inquadramento nel parametro 250 quale responsabile UTAC, in subordine del Professional parametro 230, o di capo UOTA parametro 230, in estremo subordine di Coordinatore di Ufficio parametro 205 "con la decorrenza nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla proposizione del ricorso gerarchico, ovvero decorrenza dal 2.11.2010" con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive tra trattamento spettante e quello ricevuto come specialista tecnico parametro 193 fino al 2.11.2010 e di coordinatore d'ufficio, parametro 205 dall'1.9.2011. In ragione di tale limitazione della domanda, la cui portata determinava il superamento "in concreto di ogni questione teorica", il Tribunale ritenne di dover analizzare i fatti di causa solo a decorrere dal 2.11.2010;

c) quanto al diritto alle mansioni superiori, che la disciplina del settore autoferrotranvieri - di cui all'art. 18 allegato a) del R.D. n. 148 del 1931- dovesse interpretarsi nel senso indicato in Cass. n. 12601/2016 e che non vi fosse alcuna incompatibilità tra detta disposizione e l'art. 2013 c.c.

d) Nel merito, dopo aver riportato le declaratorie dell'Area professionale 1 e dei parametri 250 (responsabile unità amministrativa/tecnica complessa), 230 Professional, e 230 Capo unità organizzativa amm./tecnica, nonché quelle dell'Area 2 e relativi parametri 205 "coordinatore d'Ufficio" e 193 "specialista tecnico amministrativo", osservò ("al netto della prescrizione", come si legge a pag. 6) che la ricorrente era stata correttamente inquadrata nel parametro 193, che il contenuto dell'incarico di cui alla nota del 26.7.2007 (svolgimento di compiti presso l'Ufficio attività commerciali e di produzione) non era idoneo a fondare la pretesa di attribuzione del parametro 230 e che a S. era stato attribuito dal settembre 2011 il parametro 205 e relative funzioni.

Aggiunse che le vicende relative alla sostituzione del rag. G. ricadevano in periodo coperto dalla prescrizione e dalla limitazione della domanda di cui alle note del 22.2.2021. Per il periodo successivo osservò che fino al 2011 il posto reclamato dalla ricorrente di Responsabile UTAC risultava ricoperto da D. e ciò fino al pensionamento di quest'ultimo, e che S. era stata inquadrata in quel periodo in modo confacente alle mansioni effettivamente svolte rientranti nel parametro 193.

Per il periodo decorrente dal formale inquadramento nel parametro 205, Area professionale 2, quindi dal settembre 2011, escluse che le mansioni di fatto svolte potessero ricondursi ad un parametro diverso: ciò, avuto riguardo a quelle indicate nell'atto introduttivo ai punti 10 (adempimento derivanti dall'applicazione della normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro di cui alla nota 8.7.2010), 13 (componente della commissione di controllo delle operazioni di estrazione del carburante libero dai serbatoi dell'impianto erogatore dell'officina di OMISSIS e del riversamento nel serbatoio libero per il riscaldamento degli impianti fissi dell'O.F.D.L.) e 11 (attribuzione del ruolo di RUP), nonché alle dichiarazioni dei testi alcuni dei quali avevano riferito sull'attività di sostituzione in concomitanza della fruizione da parte di D. dei permessi   sindacali  e successivamente al pensionamento. Dall'istruttoria non era emersa la prova dell'espletamento di attività con i caratteri distintivi del parametro 250.

O., inoltre, che in concomitanza del pensionamento di D. (risalente all'anno 2011 in un mese non specificato) l'Ufficio Attività commerciali (UTAC) era stato accorpato, che il parametro acquisito dal predetto (250) poteva derivare dall'espletamento di altre attività in periodo anteriore.

In ogni caso, tenuto conto anche della mancata produzione di un prospetto organizzativo della struttura dal quale poter evincere "il peso" delle singole articolazioni, non era emersa prova dell'espletamento di mansioni che potessero sussumersi nel parametro 250 rivendicato, che implicava l'espletamento dei vari compiti con ampi margini di autonomia e discrezionalità.

Le risultanze di causa portavano ad escludere anche l'espletamento di mansioni riconducibili al parametro 230 "Professional" e di "Capo unità organizzativa amm./tecnica dell'Area 1, nonché al parametro 205 (coordinatore d'ufficio) dell'Area 2 difettando la prova del coordinamento delle risorse.

La nomina con nota del 28.11.2014 a responsabile dell'Ufficio Segreteria per risolvere problemi legati a disservizi ed assenze conduceva alla sussunzione delle mansioni nel parametro 230 "Professional" Area 1. I documenti prodotti sub 18) e 19) attestavano l'attribuzione di compiti il cui svolgimento comportava autonomia nella soluzione di problemi correlati ad un doppio incarico indice questo del riconoscimento delle competenze gestionali.

Pertanto, ed in analogia a quanto previsto dall'art. 18 R.D. n. 141 del 1931, dal 28.5.2014 decorreva il diritto alla differenze retributive, mentre la "stabilizzazione" del parametro 230 al compimento dei successivi sei mesi di "reggenza" (arco temporale che rendeva presumibile la vacanza del posto).

Avverso tale sentenza ha proposto appello principale F. con ricorso depositato l'11.10.2021 lamentando :1) la carenza di prova dello svolgimento di mansioni superiori sussumibili nel parametro 230, la violazione dell'art. 2697 c.c., l'erronea valutazione della prova orale e del contenuto dei documenti allegati sub (...), (...) e (...); la violazione dell'art. 1362 c.c. in relazione alle declaratorie contrattuali; 2) la violazione dell'art. 18 All. A del R.D. n. 148 del 1931 per insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del superiore inquadramento.

Rispetto al motivo sub (...)) F. ha sostenuto che dal tenore della nota 28.5.2014, con la quale fu attribuita, in aggiunta alle mansioni svolte, la competenza e la responsabilità dell'Ufficio Segreteria della Sezione di Esercizio al fine "…di evitare il ripetersi dei disservizi verificatisi negli ultimi giorni…" derivanti dalla contemporanea assenza degli addetti, tutti inquadrati con parametri inferiori a quello di S., non poteva desumersi la prova dell'espletamento di mansioni riconducibili al parametro 230 Professional. Ciò avuto riguardo alle dichiarazioni del teste R. descrittive del tipo di attività disimpegnata, in ufficio cui erano addetti 5 o 6 dipendenti (compresi uscieri ed autisti), in sé non complessa perché consistente in ricezione posta, registrazione delle presenze, tenuta dei fascicoli personali e, quindi, rientrante nel parametro 205. In proposito ha richiamato la sent. n. 1383/2019 di questa Corte (di conferma della sentenza Trib. Lav. OMISSIS n 4105/2016) con la quale era stata negata l'attribuzione del parametro 205 a dipendente con parametro 175 addetto alla segreteria del direttore di esercizio il quale, lavoratore più alto in grado nell'ufficio in questione, secondo quanto esposto nella memoria ex art. 416 c.p.c. (a pag. 12) e non contestato da controparte, era stato sostituito proprio da S..

Dal raffronto delle declaratorie delle Aree 1 e 2 emergeva che alla prima appartengono figure rappresentative dei quadri aziendali, dotate di grado elevato di competenze professionali, chiamate a svolgere funzioni di rilevante importanza e responsabilità con ampia autonomia nella risoluzione di problemi di notevole complessità nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi aziendali, caratteristiche queste tutte estranee ai compiti e funzioni assegnate a S., mentre la seconda annovera il personale che per competenze e responsabilità sono destinate alla realizzazione di processi produttivi.

Dal documento allegato sub (...))- composto di due lettere ciascuna datata 16.10.2014- si traeva che le attività relative al "Sistema Qualità" ricadevano sotto la responsabilità del sig. Z. e che S. era stata incaricata solo di segnalare eventuali criticità per il settore commerciale. La nomina di quest'ultima a referente del predetto sistema (punto 15 dell'atto introduttivo), peraltro non valutata nella sua portata dal Tribunale, risaliva proprio alla nota del 16.10.2014 ed era stata conferita in aggiunta "alle abituali incombenze lavorative"; tale incarico, "non aveva mai avuto seguito" come esposto a pag. 13 della memoria ex art. 416 c.p.c. Tale fatto era rimasto incontestato. Il Tribunale aveva attribuito il superiore inquadramento considerando solo il cumulo degli incarichi e non il loro contenuto in termini qualitativi.

A sostegno del motivo sub (...)) F. ha dedotto che il Tribunale non aveva verificato la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'art. 18 R.D. n. 148 del 1931 permettevano di configurare l'ipotesi della reggenza su posto vacante di parametro superiore e che la specialità della norma trovava conferma anche in Cass. n. 3141/2019; ha aggiunto che con altre decisioni la S.C. aveva affermato la rilevanza delle presunzioni quanto alla sussistenza della vacanza ma solo in presenza di determinati comportamenti aziendali (Cass. nn. 27859/2013, 5320/2017 e n. 12601/2016 pure citata nell'impugnata sentenza); tuttavia, nel caso concreto con la nota del 28.5.2014 (all. 17) non erano state assegnate mansioni superiori, né era stata allegata la vacanza in organico di una posizione parametro 230 Professional.

Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiararsi insussistente sia l'esercizio di mansioni superiori riconducibili al parametro 230 anche per il periodo decorrente dal 28.5.2014, sia il diritto al superiore inquadramento ed alle differenze retributive.

S. nella memoria di costituzione depositata il 29.4.2023 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello perché iscritto a ruolo solo il 12.11.2021 (e non entro l'11.10.2021) nonostante la pubblicazione della sentenza in data 9.4.2021.

Nel merito contestava gli avversi motivi di impugnazione sottolineando di aver fornito ampia prova, sia con documenti che con testi, dell'accumulo nel tempo di ben quattro incarichi di coordinamento che implicavano il riconoscimento di margini di autonomia, l'esercizio di compiti di responsabilità, elevata professionalità, cui si era aggiunto quello di Referente del Sistema Qualità.

In via incidentale ha chiesto la riforma della sentenza per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 132 c.p.c., insufficiente motivazione, omessa e/o erronea valutazione delle prove testimoniali; violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. quanto alle declaratorie contrattuali, sull'accertamento del superiore inquadramento parametro 230 dall'aprile 2002 e di responsabile UTAC parametro 250 dal febbraio 2007 o con le minori decorrenze di giustizia; sul diritto al formale inquadramento e differenziale retributivo dal 2.1.2010 di responsabile UTAC, parametro 250, o in subordine di Professional o capo UOTA 230".

Ha lamentato l'erroneità della decisione del Tribunale di limitare l'esame al periodo successivo al 2.11.2010 in quanto la ricostruzione della carriera personale nell'arco temporale pregresso era rilevante per comprendere l'effettiva posizione a tale data avendo già nei tre anni precedenti lavorato come addetta all'ufficio Contabilità e Cassa ed all'ufficio Attività Commerciali e di P. (come da nota F. del 20.2.2007) coordinando molteplici unità (almeno 12). Tanto trovava conferma nella nota aziendale del 20.2.2007 e nella dichiarazione del teste R., che aveva ricoperto ruoli apicali in ambito F. fino al suo pensionamento risalente all'1.4.2015, in quella di C., di D. e di D.. Dall'insieme di queste dichiarazioni era emerso l'espletamento, già a far tempo dall'aprile 2002, epoca nella quale era inquadrata formalmente nel parametro 130 Area 3 "Operatore d'ufficio", di mansioni sussumibili nel parametro 230 Professional Area 1, o in subordine nel parametro 230 "Capo di unità organizzativa amm./tecnica" della medesima Area.

Acquisito in virtù di superamento di concorso il parametro 140 "Operatore qualificato d'ufficio" dall'1.3.2005, ed a seguito del conferimento dell'incarico aggiuntivo di referente del sistema SA 8000, essa appellante era stata inquadrata nel parametro 193 "specialista" con decorrenza 1.9.2005, fatto questo che confermava il riconoscimento dell'esercizio di mansioni superiori e di maggiori responsabilità, di fatto riconducibili al parametro 230 Professional.

L'attribuzione del terzo incarico con assunzione di compiti presso l'Ufficio Attività commerciali di produzione a decorrere dal 26.6.2007 era conseguenza del riconoscimento delle sue capacità a ricoprire posizione che fino a quel momento era stata assegnata a dipendente (G.) inquadrato nel parametro 230, come riferito dal teste C.. Pertanto, quale responsabile UTAC, ella aveva diritto al parametro 250. Eppure all'epoca ella aveva il parametro 193, sicché non era veridica l'affermazione di controparte secondo cui l'espletamento di dette mansioni rientrava nel parametro 205, di fatto attribuito solo a decorrere dall'1.9.2011.

La valutazione del Tribunale era erronea in quanto si scevra dal considerare la rilevanza dell'assegnazione del potere di firma.

Il difetto di motivazione lamentato ex art. 132 c.p.c. era evidente laddove il Tribunale non aveva indicato le ragioni per le quali non le era attribuibile il parametro assegnato a D. (250) nonostante lo avesse costantemente sostituito fino al pensionamento e successivamente. Nonostante la descrizione delle mansioni risultante dalle dichiarazioni dei testi C., D., D., il Tribunale aveva immotivatamente escluso la prova della fondatezza della pretesa e non aveva colto l'inattendibilità del teste P. (il quale pur essendo direttore finanziario aveva dichiarato di non conoscere il codice smart CIG- codice identificativo delle gare-). Il Tribunale aveva ritenuto irrilevante la dichiarazione della teste T., che pure aveva confermato l'ampiezza delle mansioni disimpegnate da essa appellante (maggiori rispetto a quelle della teste, pur inquadrata nel parametro 230). L'autonomia del potere gestionale era stata confermata dal teste P.. Era infine errata la valutazione della rispondenza delle incombenze di cui ai punti 10 e 13 dell'atto introduttivo al parametro 193, nonché quella inerente il conferimento dell'incarico di RUP dell'Ufficio Approvvigionamenti. Sul punto ha richiamato sentenze del Tribunale di Bari.

Ha concluso nel seguente modo:

"preliminarmente: accogliere la eccezione di intempestività dell'avverso atto di appello e conseguente dichiararne la inammissibilità ed improcedibilità, per tutti i motivi dedotti nel presente atto;

nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte intenda accederVi, rigettare l'avverso atto di appello, in quanto tangibilmente infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi addotti nella presente memoria;

in accoglimento del presente appello incidentale, accertare e dichiarare che la ricorrente appellante in via incidentale, ha svolto mansioni riconducibili al 230 di Professional e/o certamente di Capo Uota, sin già dall'aprile 2002, e di Resp. Utac, 250 sin già dal 2007, rivestendone tutti i profili caratterizzanti le relative declaratorie contrattuali, o, in subordine con le diverse minori decorrenze ritenute di Giustizia;

per lo effetto, riformare la sentenza n. 1398/2021 del Trib. di OMISSIS, sez. lav., del 09.04.21, nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto della ricorrente all'inquadramento nel superiore profilo di Resp. UTAC, 250 CCNL A., formalmente sin dal 02.11.10, o in subordine dal 01.09.2011, o in subordine dal 28.05.2014, o in ulteriore subordine dal 02.11.2010, di Professional o di Capo Uota, 230, o, in subordine dal 01.09.2011, o con le rispettive minori decorrenze che saranno pur ritenute di Giustizia; in conseguenza, condannare controparte, al pagamento in favore della appellata, appellante in via incidentale, del relativo differenziale economico rispetto al formale inquadramento rivestito al tempo, ivi comprese tutte le indennità spettanti e maturande sino all'effettivo soddisfo, per le predette causali; in estremo subordine, confermare la sentenza del Tribunale di OMISSIS, sez. lav., n. 1398/2021 del 09.04.21".

Il tutto, con vittoria di spese.

Ricevuta notifica dell'appello incidentale, F. ha depositato in data 8.5.2023 note difensive corredate da documentazione per replicare all'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto.

Con ordinanza resa alla prima udienza del 12.5.2023, questa Corte ha richiesto alla Direttrice di Cancelleria di attestare la data di deposito dell'appello principale, nonché autorizzato F. al deposito di brevi note di replica all'appello incidentale.

All'odierna udienza, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.

RAGIONI DELLA DECISIONE

A) Sull'eccezione di tardività dell'appello principale

Sulla questione si richiama l'ordinanza in data 12.5.2023 nella quale questa Corte ha evidenziato che la sentenza qui impugnata, pronunciata a seguito di trattazione scritta, fu inserita nell'applicativo consolle nella giornata di venerdì 9 aprile 2021 (da consultazione del S. si trae che la notizia della pubblicazione della sentenza in esito alla trattazione scritta, dalla quale dovrebbe decorrere l'effettiva conoscenza dell'esito del giudizio, fu comunicata alla difesa di F. con Pec della cancelleria del Tribunale solo il 13.4.2021 alle ore 10:47) e che il termine per la proposizione dell'appello è a decorrenza successiva con la conseguenza che il dies ad quem che scada nella giornata del sabato è prorogato al primo giorno seguente non festivo ex art. 155 c.p.c., alla stregua di Cass. n. 6728/2012 e n. 12337/2023 (in motivazione punti 1 e seguenti).

La Direttrice di Cancelleria ha accertato ed attestato, come richiesto dall'ordinanza, che l'appello di F. è stato registrato nel sistema S. l'11.10.2021 alle ore 19.37.39 e che l'iscrizione a ruolo è avvenuta il giorno 12 successivo. Poiché la scadenza del termine semestrale di impugnazione (in difetto di notifica della sentenza) si è verificata nel giorno di sabato 9.10.2021 e ciò considerando solo la data di inserimento in consolle (e non l'effettiva conoscenza che risale al 13.4.2021), la trasmissione telematica dell'appello (deposito in cancelleria) è avvenuto tempestivamente l'11.10.2021 (lunedì).

Pertanto, l'eccezione è infondata.

B.) Sulla formazione del giudicato eccepita da F. nella memoria di replica e sui limiti di ammissibilità dell'appello incidentale.

L'appellante incidentale nel corpo dell'atto, le cui pagine non sono numerate e che da conteggio manuale risultano essere 48 (di cui 20 dedicate solo alla replica di quello principale), non ha in alcun modo contestato la sentenza nella parte dichiarativa della prescrizione le relative ragioni sono state riassunte al punto b) dell'esposizione in fatto. Di conseguenza, si è formato il giudicato interno con riferimento alle estinzione del diritto a pretendere le differenze retributive fino al 2.11.2010.

Non risulta espressa alcuna critica e/o censura alla decisione nella parte in cui si sono valutate le conclusioni finali rassegnate con le note di trattazione scritta del 22.2.2021, il cui deposito era stato autorizzato a seguito del rilievo officioso della questione inerente la decorrenza della prescrizione alla luce della riforma dell'art. 18 L. n. 300 del 1970 apportata dalla L. n. 92 del 2012 (giusta ordinanza del 2.3.2021). Il Tribunale ha ritenuto sul punto che la limitazione dell'ambito temporale della domanda, sia in punto di accertamento in fatto delle mansioni, sia delle differenze economiche, per come espressa nelle note difensive del 21.2.2021 (il cui testo, qui richiamato perrelationem, ètrascritto a pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado) precludesse l'esame della ricostruzione e valutazione di quanto addotto nell'atto introduttivo fino al 2.11.2010.

Il Tribunale ha sottolineato, altresì, l'impossibilità di considerare le ulteriori note difensive del 2.4.2021 come correttive delle precedenti. Anche questo punto non risulta contestato.

B.1.) Tuttavia, S. ha censurato in via incidentale la sentenza deducendo che il Tribunale avrebbe comunque dovuto esaminare e valutare la storia lavorativa sin dal 2002 ed ha esposto le ragioni di dissenso rispetto a quanto affermato da Tribunale con riferimento al periodo decorrente dal 2005 "al netto della prescrizione". Ha pertanto lamentato la mancata considerazione della vicenda lavorativa a partire dal 2002 e concluso per la riforma della sentenza richiedendo "per l'effetto" accertarsi e dichiararsi sin dal 2.11.2010 il diritto agli inquadramenti superiori di cui ai parametri 250 e 230.

B.2.) Questa Corte osserva che il primo Giudice pur avendo ritenuto esaminabile la domanda dichiarativa e di condanna generica solo dal 2.11.2010, dopo aver riportato le declaratorie delle Aree 1 e 2 del c.c.n.l. ed i relativi parametri, ha comunque valutato l'ampiezza dei compiti assegnati a S. dal 2005 ("per quanto qui interessa, al netto della prescrizione…"), come si legge a pag. 6, ultimo periodo della sentenza, secondo il metodo cd. "trifasico". Tanto è avvenuto in virtù della considerazione (implicita) dell'assoggettamento a prescrizione decennale del diritto alle mansioni superiori una volta individuato come atto interruttivo il ricorso gerarchico del 3.11.2005.

Di conseguenza, le doglianze dell'appello incidentale, il cui esame precede la trattazione dell'appello principale per ragioni di ordine logico, devono essere circoscritte alla sola verifica del tipo e contenuto di mansioni svolte dal novembre 2005 e fino al 30.8.2011, periodo nel quale S. era inquadrata con il parametro 193. Nella restante parte le doglianze e le relative conclusioni non sono esaminabili.

C.) L'appello incidentale di S..

C.1.) Le mansioni disimpegnate in concreto dal 2005 al 2011.

E’ incontroverso- perché documentato- che nell'arco temporale novembre 2005/ agosto 2011 S. lavorò nell'ufficio Contabilità e Cassa, fu referente del progetto SA8000 (nota di nomina del 27.7.2005); era altresì addetta all'ufficio Attività Commerciali e di P.- UTAC-, alla sorveglianza sanitaria (giusta nota dell'8.7.2010) e responsabile del procedimento per la stazione appaltante F..

Poiché in atti non risulta prodotto l'organigramma di F. ed un prospetto di divisione dei servizi con relativa articolazione e specificazione del mansionario degli addetti, occorre far riferimento alle dichiarazioni rese dai testi al fine di ricostruire il contenuto effettivo delle mansioni.

Dalla rilettura di tutte le dichiarazioni testimoniali emerge che S., come addetta all'Ufficio Contabilità e Cassa svolgeva mansioni prettamente impiegatizie, consistenti nella contabilizzazione del titoli di viaggio, nella redazione della prima nota, della riconciliazione dei soli conti del fondo cassa, registrava fatture sul sistema all'epoca in uso (AS400) interfacciandosi con la sede di Bari; riscontrava che l'importo versato presso la sezione di OMISSIS dai servizi di produzione autolinee ferroviarie corrispondesse a quanto indicato dalle distinte di pagamento effettuando il versamento dell'importo; ella non aveva potere di firma. Alla scadenza delle fatture si raccordava con l'ing. R. (direttore responsabile della struttura di OMISSIS fino al febbraio 2015) che provvedeva ai pagamenti essendone responsabile, munito del potere di firma. La gestione del fondo cassa consisteva "…nel ricevere documenti autorizzati da chi ha il potere di firma ed erogare l'importo inserito nel buono o nella fattura da rimborsare…" previa autorizzazione dell'ing. R. che le era sovraordinato. Tale ricostruzione proveniente dal teste P., dirigente finanziario presso F. di Bari, è pienamente attendibile, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale che ha insinuato la incapacità lavorativa del teste e, quindi la non correttezza della circostanze riferite sol perché questi nel corso della sua escussione non era stato in grado di specificare cosa fosse il codice smart CIG, il tutto omettendo di considerare che tale codice è utilizzato per operazioni specifiche di cui il teste dichiarò di non essersi mai occupato.

Le circostanze riferite da P. non risultano smentite da tutti gli altri testi escussi (in particolare D. e T. a conferma della stretta collaborazione tra P. e S.).

Per quanto concerne l'attività presso l'ufficio UTAC va ricordato che l'assegnazione (risalente al 26.2.2007) fu disposta in dipendenza gerarchica da D. il quale, come precisato a pag. 4 della memoria ex art. 416 c.p.c., e non contestato, dal 2003 e successivamente fu a capo di una struttura che accorpava le attività Commerciale traffico, ferrovie ed autolinee.

Le mansioni assegnate a S. non comportavano rappresentanza esterna (teste R.) e consistevano solo nel ricevere le proposte di convenzione per la creazione di punti vendita, nel verificare l'esecuzione dei contratti, già stipulati con i punti vendita dalle figure apicali di F., tramite l'utilizzo di un programma che segnalava anche eventuali problemi; detta attività, che non rientrava nelle competenze proprie di D., implicava la disposizione dell'esecuzione dei controlli da parte di altri impiegati di parametro inferiore tenuti a distribuire abbonamenti e biglietti (così il teste D., addetto proprio a quell'ufficio ed inquadrato all'epoca nell'inferiore parametro 175, ed il teste P. ).

L'attività svolta quale responsabile del sistema qualità SA8000 era riferibile all'addetto commerciale e veniva svolta sotto la supervisione della dott.ssa S. (teste D.).

La sorveglianza sanitaria consisteva solo nel garantire al medico competente supporto nella programmazione delle visite di controllo informandone il personale.

In alcun atto difensivo S. ha lamentato di essere stata costretta ad un superlavoro; del resto il fatto che i compiti si aggiungessero nel tempo l'uno agli altri e che non richiedessero impegno orario straordinario è indice della loro assimilabilità in rapporto alle competenze richieste.

Così ricostruita l'ampiezza ed il contenuto delle mansioni in esito ad una attenta rilettura degli atti, questa Corte sottolinea che la verifica della correttezza o meno dell'inquadramento non può essere in alcun modo condizionata da due circostanze di fatto cui l'appellante incidentale assegna importanza dirimente facendo leva sulle dichiarazioni di determinati testi.

La prima scaturisce dall'esaltazione della portata delle affermazioni di alcuni testi (in particolare, D. e C.) secondo le quali S. era la più alta in grado rispetto a loro al fine di dedurne la prova dell'espletamento di una attività consistente nella direzione di vari uffici. Tale circostanza, come evidente, è del tutto priva di rilievo in quanto la posizione di sovraordinazione non comporta in automatico la riconduzione dell'attività disimpegnata da S. nei parametri attribuibili alle figure para-apicali (come il 230 e 250) dovendosi sempre e solo considerare il suo contenuto in concreto.

Anche la seconda circostanza di fatto, che si risolve nella valorizzazione della sostituzione di D. cui era attribuito il parametro 250, non assume alcun rilievo in quanto, come osservato dal Tribunale, nulla è dato conoscere delle modalità di sviluppo della storia lavorativa del predetto (se non quanto allegato a pag. 4 della memoria ex art. 416 di F.) e dell'epoca di attribuzione del parametro massimo. Ed ancora, l'eventuale sostituzione di quest'ultimo in occasione del fruizione dei  permessi   sindacali non darebbe diritto neppure a differenze retributive stante la dichiarata prescrizione.

Infine il posto di D. non poteva considerarsi vacante sino al suo pensionamento risalente alla fine dell'anno 2011.

Analoghe considerazioni valgono per la teste T. il cui inquadramento è legato alla posizione professionale assegnata presso la sede di Bari di F., la cui articolazione non è nota, così come lo sviluppo della carriera lavorativa.

C.2.) I parametri

Nel periodo settembre 2005/ settembre 2001 S. era inquadrata con il parametro 193.

Si premette La classificazione del personale trova la sua disciplina, dichiaratamente inderogabile dalla contrattazione di secondo livello, nell'art. 2 del c.c.n.l. applicabile che, al punto 2, così dispone: "2) La nuova classificazione si articola: in quattro aree professionali: - area 1: mansioni gestionali e professionali; - area 2: mansioni di coordinamento e specialistiche; - area 3: mansioni operative; - area 4: mansioni generiche.

In quattro aree operative: - area esercizio; - area amministrazione e servizi; - area manutenzione,impianti ed officine; - area servizi ausiliari per la mobilità.

L'area esercizio si articola in sezioni specifiche:- esercizio automobilistico, filoviario e tranviario; - esercizio ferroviario e metropolitano; - esercizio navigazione lacuale; - esercizio navigazione lagunare; - esercizio funivie portuali; - esercizio funicolari terrestri ed aeree".

Il punto 10 dell'art. 2 lett. A) prevede che " Le figure all'interno della stessa area professionale appartenenti alla stessa area operativa o ad aree operative diverse hanno contenuti professionali fra loro, di norma, equivalenti. Pertanto è consentita: a) con la salvaguardia della professionalità acquisita, l'attribuzione di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree operative, ma collocate nella medesima area professionale. A livello aziendale le parti concorderanno le modalità di attuazione; b) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti all'area professionale immediatamente inferiore, purché esse non risultino quantitativamente prevalenti previa contrattazione aziendale; c) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti alla stessa area professionale e alla stessa area operativa/sezioni; d) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree professionali e/o a diverse aree operative in casi straordinari e/o di emergenza comprovati. Nell'ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato saranno valutati e riconosciuti gli eventuali miglioramenti economici derivanti da quanto previsto alle precedenti lettere a) e b). Sono, comunque, fatte salve le flessibilità in uso".

Il successivo punto 13) dispone che "I profili professionali non costituiscono un'elencazione esaustiva di tutte le attività esplicabili da parte dei dipendenti, bensì individuano quelle più significative".

La declaratoria dell'area professionale 1 "M. gestionali e professionali" contempla i "Lavoratori che svolgono con carattere di continuità e con un elevato grado di competenza tecnica e/o gestionale-organizzativa, funzioni di rilevante importanza e responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali".

I relativi profili e parametri sono i seguenti:

Responsabile unità amm./tecnica complessa (250) "Lavoratori che sono posti a capo di unità

organizzative caratterizzate da notevole complessità gestionale e/o tecnica e che operano, con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, sulla base delle direttive della Direzione di settore,

fornendo un apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali".

Professional (230) "Lavoratori che, con un'elevata competenza professionale, operano con ampi margini di autonomia per la soluzione di problemi di notevole complessità.

Capo unità organizzativa amm./tecnica (230) "Lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività edinterventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate"

La declaratoria dell'Area professionale 2 "M. di coordinamento e specialistiche" é la seguente:"Lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità".

L'Area professionale 2 "Area operativa: amministrazione e servizi" riporta i seguenti profili differenziati in parametri:

"Coordinatore di ufficio (205) Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze gestionali, coordinano con margini di discrezionalità ed iniziativa unità operative funzionali di tipo tecnico/amministrativo con relativa responsabilità sui risultati.

Specialista tecnico/amministrativo (193) Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima.".

Alla stregua della declaratorie dianzi riportate deve dunque ritenersi che nell'Area professionale 1 sono inseriti i lavoratori che svolgono mansioni gestionali e professionali con elevato grado di competenza incaricati dello svolgimento di funzioni di rilevante importanza e responsabilità finalizzate al raggiungimento degli obiettivi aziendali: il parametro 250 opera con ampi margini di discrezionalità ed autonomia ed è capo di unità organizzative complesse; il parametro 230 Professional opera nell’ ambito della struttura complessa con soli margini di autonomia per la soluzione di problemi di notevole complessità; il parametro 230 è a capo di unità organizzativa amministrativo/ tecnica, gestisce le risorse, pianifica gli interventi ed i risultati.

Queste figure "apicali" sono accomunate dall'elevato grado di competenza.

Nell'area professionale 2 sono invece inquadrati i lavoratori che con le loro competenze tecnico specialistiche svolgono attività dirette alla realizzazione dei soli processi produttivi. La distinzione tra il coordinatore parametro 205 e lo specialista parametro 193 risiede nell'assunzione da parte della prima figura della responsabilità nella gestione di unità operativa con responsabilità dei risultati.

C.3.) Tenuto conto del contenuto delle mansioni in concreto espletate nel periodo in esame, ricostruite al punto C.1.), deve escludersi in termini di certezza anche la mera possibilità di riconduzione nei parametri dell'Area 1 (250, 230 Professional e 230 capo unità organizzativa) difettando tutti gli elementi caratterizzanti.

Deve altresì escludersi che S. abbia disimpegnato mansioni riconducibili al parametro 205

dell'Area 2 difettando la prova del coordinamento di unità operativa con responsabilità di risultati. Ciò avuto riguardo anche alla mancata emersione di prova dello svolgimento delle mansioni con margini di discrezionalità. Ed invero, come dianzi esposto, i compiti di volta in volta assegnati erano meramente esecutivi, di tipo impiegatizio, e si estrinsecavano nell'elaborazione di dati contabili e di cassa in ambito assai circoscritto (l'attività di controllo del riversamento dei conti competeva alla sede barese), nel monitoraggio dei punti vendita tramite l'impiego di apposito programma previa raccolta di dati acquisiti dagli altri impiegati e secondo specifiche procedure (teste D.), nel supporto all'attività del medico competente secondo precise scadenze. In definitiva, tutte le attività demandatale non implicavano l'esercizio di poteri discrezionali e soluzione di problemi che richiedessero il vaglio di più opzioni operative possibili.

C.4.) Le mansioni disimpegnate nel periodo 1.9.2011 fino al 27.5.2014.

Nell'ambito di un processo riorganizzativo ed in applicazione dell'art. 5 comma 2 lett. B9 del regolamento per le progressioni in carriera (così al punto 12 della narrativa dell'atto introduttivo) a S. fu attribuito il livello 205 "collaboratore di ufficio" con decorrenza dall'1.9.2011. In aggiunta ai compiti di cui al punto C.1.), con nota del 15.11.2012, S. fu nominata membro della commissione controllo carburante. Tale attività, che secondo il teste C. (non smentito da altri) consisteva nella contabilizzazione accumuli e costi, rientra nella declaratoria del profilo e del parametro in questione. Ciò ove si consideri che all'accumulo degli incarichi in termini quantitativi non può corrispondere l'automatico riconoscimento dello svolgimento di attività rientranti in Area superiore in difetto dei presupposti prima illustrati al punto C.2.), che qui si intendono richiamati per brevità.

Per quanto fin qui esposto l'appello incidentale nella parte esaminabile è respinto.

D.) Sul primo motivo di appello principale.

Il Tribunale ha ritenuto di riconoscere il diritto alle differenze retributive dal 28.5.2014 ed al superiore inquadramento nel parametro 230 dal 28.11.2014 considerando rilevante a tal fine l'assegnazione all'Ufficio Segreteria.

F. ha censurato questa decisione deducendo che i compiti attribuiti in concreto non rispondessero alla declaratoria richiamando l'attenzione della Corte sul contenuto di determinati documenti.

Il motivo è fondato.

Questo Collegio osserva che con nota del 28 maggio 2014 (all. sub (...) F.) a firma del direttore di esercizio R., "Allo scopo di evitare il ripetersi dei disservizi verificatisi negli ultimi giorni a causa della contemporanea assenza degli addetti all'ufficio segreteria della Sezione di esercizio" S. fu incaricata di "sovrintendere alle attività espletate da tale Ufficio, in aggiunta a quelle attualmente svolte…", e le fu attribuita "la competenza e responsabilità di tale Ufficio".

Occorre quindi verificare la consistenza in concreto dei compiti in quanto l'elemento differenziale tra il parametro 205 dell'Area 2 ed il parametro 230 di Area 1 non deve essere rintracciato solo nel termine "responsabilità", il cui significato è diversamente declinato in ciascuna Area.

Secondo il teste R. l'ufficio segreteria distribuiva e riceveva la posta, registrava le presenze, distribuiva i telefonini aziendali, gestiva anche il fascicolo personale e le visite mediche, verificava ("e non approvava") le indennità variabili. Anche secondo il teste C. l'odierna appellata S. svolgeva "compiti di segreteria" coordinando quattro persone; secondo il teste D. a questo ufficio erano addette 10 persone.

Anche nell'atto introduttivo (punto 14 della narrativa) i compiti in questione furono descritti come di "supporto" operativo al direttore attività tecniche di esercizio e dei sistemi, consistendo nell'organizzazione di riunioni, ricezione fax e corrispondenza raccolta e verifica delle richieste di utilizzo delle vetture aziendali in occasione di trasferte dei funzionari, gestione amministrativa del personale, elaborazione sul sistema informatico dei dati della presenze/assenze, aggiornamento dei fascicoli personali, gestione del protocollo, degli uscieri e dei centralinisti, verifica delle indennità variabili da inserire nella retribuzione.

Pur volendo ritenere provato l'espletamento di tutti detti compiti in ogni caso questi sono riconducibili al parametro 205 dell'Area 2 "coordinatore di ufficio", figura professionale destinata a coordinare con margini di discrezionalità ed iniziativa unità operative tecnico /amministrative con responsabilità di risultati.

La "responsabilità" che connota l'Area 1 è invece correlata all'espletamento di compiti che richiedono elevato grado di competenza tecnica nello svolgimento di funzioni di rilevante importanza rispetto al raggiungimento degli obiettivi aziendali. La descrizione si attaglia ad una posizione "strategica" per l'impresa declinata nei profili 250, 230 professional e 230 capo unità organizzativa. Posizione questa che non si rinviene e non si attaglia ai compiti indicati nella nota del 24.5.2014 una volta valutati in concreto.

Deve dunque distinguersi la "responsabilità" di un ufficio di segreteria di "supporto" al direttore di esercizio da quella che compete alla posizione apicale "strategica" dei parametri dell'Area 1, i cui addetti sono destinati ad operare per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e devono essere dotati della massima capacità professionale.

Sotto tale aspetto va evidenziato che con sentenza n. 4105/2016 Trib. Lav. OMISSIS (confermata da questa Corte con sent. n. 1383/2019) che altro dipendente di F., D.L.G., coordinatore degli addetti all'ufficio segreteria per la rilevazione delle presenze (fino al 2011), e che secondo la prospettazione di F. sarebbe stato sostituito proprio da S., conseguì il riconoscimento del parametro 193 in luogo del 205 rivendicato.

Se è vero che questa sentenza non ha effetto di giudicato tra le parti ora in causa, è altrettanto indiscutibile che essa possa valere come accertamento in fatto del "peso" di parte delle mansioni disimpegnate presso l'ufficio segreteria da S..

Infine, non può non rilevarsi che il termine "responsabilità" utilizzato nella lettera del 24.5.2014 sia, verosimilmente, solo ricognitivo della posizione di sovraordinazione gerarchica di S. (parametro 205) rispetto agli altri dipendenti addetti alla segreteria.

Pertanto, non è condivisibile la statuizione del Tribunale laddove sostanzialmente riconosce l'accesso ad altra Area apprezzando le mansioni sotto il profilo quantitativo e non qualitativo nell'ambito di un organigramma (e funzionigramma) aziendale che a causa della carente allegazione, anche documentale, delle parti non è stato possibile ricostruire con margini di certezza neppure tramite le dichiarazioni testimoniali.

In ogni caso, e per completezza, va puntualizzato che il parametro 230 non potrebbe essere riconosciuto- se pur ai fini delle differenze retributive derivanti dall'espletamento di fatto di mansioni superiori- anche considerando l'ulteriore incarico di cui alla nota del 16.10.2014. Con detta nota S. fu indicata (al pari di molti altri dipendenti di altri settori), come referente del "Sistema di Gestione Qualità Aziendale" il cui responsabile era R.Z. (all. 18 e all. 19), per il "settore commerciale di P. ferr.e Aut. Approvv. OMISSIS" per il miglior assolvimento dei compiti connessi.

Alla stregua di quanto fin qui esposto la sentenza va sul punto riformata con rigetto della domanda.

E.) L'impossibilità di riconduzione in fatto delle mansioni svolte ad uno dei parametri invocati previsti nell'Area 1 assorbe il secondo motivo di impugnazione. Ciò, tuttavia, non esime questa Corte dal rilevare il carattere di specialità dell'art. 18 all. a) del R.D. n. 148 del 1931 rispetto all'art. 2103 c.c. nel senso puntualizzato dalla Suprema Corte (tra le tante, Cass. n. 5320/2017 punto 2,1., in motivazione) circa i limiti entro i quali può ritenersi sussistente il presupposto del posto vacante, anche in via presuntiva previa valorizzazione della durata della "vacanza" stessa (pluriennale, nel caso trattato da Cass. n. 12601/2016).

F.) Nonostante la soccombenza di S. nel doppio grado, questa Corte ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite tenuto conto della complessità dell'indagine che ha richiesto l'escussione di otto testi per la ricostruzione della storia lavorativa per quasi un decennio, e per segmenti, da valutarsi in rapporto alla normativa pattizia, a causa della mancata produzione di organigramma o funzionigrmma da parte di F..

S., quale soccombente anche in via incidentale, è tenuta al pagamento di importo pari al contributo unificato già versato ricorrendone i presupposti processuali.


P.Q.M.


La Corte d'Appello di OMISSIS- Sezione Lavoro-; visto l'art. 437 c.p.c.;

definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto con ricorso dell'11.10.2021 da OMISSISs.r.l. nei confronti di OMISSIS, nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultima con memoria del 29.4.2023 avverso la sentenza del 9.4.2021 n. 1398 del Tribunale di OMISSIS, così provvede:

rigetta l'appello incidentale;

accoglie l'appello principale e, per l'effetto, rigetta integralmente la domanda proposta da OMISSIS con ricorso introduttivo del 15.7.2016.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado.

Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.

Dichiara dovuto da OMISSIS il pagamento del doppio contributo unificato.

Così deciso in OMISSIS, il 20 settembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 2 ottobre 2023.


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