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martedì 21 novembre 2023

Tar 2023-“ Il ricorrente, signor OMISSIS OMISSIS, già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza dove ha prestato servizio con le mansioni di Brigadiere Capo sino al 3 gennaio 2022, riferisce di essersi congedato dal servizio a domanda successivamente al compimento di cinquantacinque anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo. In particolare, come si evincerebbe dal Modello SM5007, elaborato dalla direzione provinciale di Chieti dell’I.N.P.S., il ricorrente stesso alla data del collocamento in quiescenza avrebbe maturato ai fini pensionistici 40 anni di servizio utile e 55 anni di età.“

 Tar 2023-“ Il ricorrente, signor OMISSIS OMISSIS, già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza dove ha prestato servizio con le mansioni di Brigadiere Capo sino al 3 gennaio 2022, riferisce di essersi congedato dal servizio a domanda successivamente al compimento di cinquantacinque anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo. In particolare, come si evincerebbe dal Modello SM5007, elaborato dalla direzione provinciale di Chieti dell’I.N.P.S., il ricorrente stesso alla data del collocamento in quiescenza avrebbe maturato ai fini pensionistici 40 anni di servizio utile e 55 anni di età.“



Pubblicato il 27/06/2023

N. 00113/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00009/2023 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 9 del 2023, proposto da

OMISSIS OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato  

contro

- Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;

- Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) – Direzione provinciale di Viterbo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S. - Direzione provinciale di Viterbo, Atto Rif. Prot. n. 308338 del 30 novembre 2021, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonche’ per l’accertamento

-del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 9 del 29 marzo 2023 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 il consigliere Antonia Tassinari;

Nessun difensore presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1.1. Il ricorrente, signor OMISSIS OMISSIS, già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza dove ha prestato servizio con le mansioni di Brigadiere Capo sino al 3 gennaio 2022, riferisce di essersi congedato dal servizio a domanda successivamente al compimento di cinquantacinque anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo. In particolare, come si evincerebbe dal Modello SM5007, elaborato dalla direzione provinciale di Chieti dell’I.N.P.S., il ricorrente stesso alla data del collocamento in quiescenza avrebbe maturato ai fini pensionistici 40 anni di servizio utile e 55 anni di età.

In occasione della liquidazione nei suoi confronti del trattamento di fine servizio (TFS), nel conteggio relativo alla base di calcolo elaborato con atto n. 308338 del 30 novembre 2021 dalla Direzione Provinciale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S) di Viterbo è stata esclusa la maggiorazione derivante dal riconoscimento dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla l. 20 novembre 1987, n. 472, come introdotto dall’art. 21, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 232.

Il ricorrente rappresenta di aver allora sollecitato il 3 dicembre 2022 alla medesima Direzione Provinciale di Viterbo dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) il ricalcolo del TFS nei termini ritenuti conformi alle anzidette disposizioni di legge, ma di non aver ottenuto al riguardo risposta.

1.2. Il signor OMISSIS, ritenendo che la determinazione amministrativa recante il prospetto di liquidazione si fondi su presupposti erronei ha pertanto presentato il ricorso in epigrafe al fine di conseguire l’annullamento del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S. di Viterbo, l’accertamento del proprio diritto al beneficio economico in questione e alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dal citato art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987.

1.3. Il ricorso è affidato al seguente unico, articolato, motivo di diritto.

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 BIS DEL D.L. N. 387/1987 COME CONVERTITO DALLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1987, N. 472 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DALL’ARTICOLO 21 DELLA L. N.232/1990 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA TRAVISAMENTO ED ERRATO APPREZZAMENTO DEI PRESUPPOSTI - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE.

La maggiorazione del TFS derivante dall’applicazione dei 6 scatti stipendiali spetta anche nel caso di collocamento in congedo a domanda: e ciò ai sensi del comma 2 dell’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987 convertito con modificazioni dalla l. n. 472 del 1987 nel testo modificato per effetto dell’art. 21, comma 1, della l. n. 232 del 1990 e come del resto confermato dalla III sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 22 febbraio 2019 n. 1231 e dalla giurisprudenza di primo grado (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 13 maggio 2021, n. 1184; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 23 aprile 2021, n. 133).

Infatti i commi 1 e 2 del suddetto art. 6 bis prevedono «1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile ».

L’applicabilità delle norme richiamate alla Guardia di Finanza, e in generale al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare deriva dal terzo comma dell’articolo 1911 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) che - per l’appunto - testualmente prevede «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472». Il quadro normativo di riferimento prevede quindi espressamente il riconoscimento dei cc.dd. sei scatti stipendiali, non solo al personale della Polizia di Stato cessato dal servizio per «per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto», ma altresì ai dipendenti che, come il ricorrente, hanno prestato servizio nella Guardia di Finanza e hanno chiesto di essere posti in quiescenza a domanda purché abbiano maturato 35 anni di servizio utile ed almeno 55 di età.

È ben vero che ai sensi dell’art. 1 comma 15 bis del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, introdotto dalla legge di conversione 14 novembre 1987 n. 468, come sostituito dall’art. 11 della legge 8 agosto 1990 n. 231, l’attribuzione di sei scatti ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita avviene nel solo caso di cessazione dal servizio per età o inabilità permanente o decesso, non essendo quindi ricompresa l’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda. Tuttavia con l’art. 2268 comma 1 del codice dell’ordinamento militare è stato espressamente abrogato l’art. 11 della legge n. 231 del 1990 che, come visto, ha sostituito l’art. 1 comma 15 bis del d.l. n. 379 del 1987. Peraltro l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231 del 1990, che ha sostituito l’art. 1 comma 15 bis del d.l. n. 379 del 1987 non ha certo determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione.

2. L’I.N.P.S. non si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

3. Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene il ricorso in esame inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. b), c.p.a.

5. Vale al riguardo considerare che il ricorso non indica espressamente i luoghi dove il militare ha prestato servizio. Emerge esclusivamente che il medesimo attualmente risiede a Trento, ma non che da ultimo abbia svolto servizio nel territorio della Provincia Autonoma di Trento. Peraltro, atteso che l’impugnato prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio Prot. n. 308338 del 30 novembre 2021 risulta elaborato dalla Direzione provinciale di Viterbo dell’I.N.P.S., è verosimile che il ricorrente da ultimo abbia prestato servizio proprio a Viterbo, ovvero nel suo territorio provinciale.

6. L’art. 13 c.p.a. rubricato “Competenza territoriale inderogabile” prevede al comma 2 “Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.” Dunque, al criterio principale e ordinario della sede della pubblica amministrazione cui è attribuibile l’atto, accordo o comportamento censurato di cui al comma 1, primo periodo dell’art. 13, si aggiunge, quanto ai pubblici dipendenti con rapporto di lavoro non contrattualizzato di cui all’art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il criterio della sede di effettivo servizio: sede da intendersi, con riferimento ai dipendenti in quiescenza, quale sede di servizio cui il dipendente era addetto al momento della cessazione del rapporto (cfr. sul punto, ad es., T.A.R. Sicilia, sez. III, ord. 24/02/2022, n. 539 e T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, ord. 7 giugno 2012, n. 2731).

7. Tenuto conto di quanto precede, quanto alla controversia odierna riguardante un militare della Guardia di Finanza che non risulta aver prestato servizio nel territorio della Provincia Autonoma di Trento (essendovi semmai puntuali indizi del contrario), va quindi in primo luogo esclusa la competenza territoriale di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa.

8. Merita peraltro evidenziare che il ricorso evoca correttamente in giudizio l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) e la Direzione provinciale di Viterbo dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) e proprio a tali soggetti puntualmente individuati il gravame risulta anche ritualmente notificato il giorno 23 gennaio 2023. Paradossalmente, la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio è nella specie corretta, ma non il deposito dell’atto notificato che è per contro avvenuto presso un giudice incompetente per territorio: ma stando così le cose la vicenda non è allora riconducibile esclusivamente a problematiche di incompetenza territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 15 c.p.a. ed esula pure dal tema della instaurazione strictu sensu del contraddittorio ex art. 27 c.p.c., del pari sfuggendo a profili di nullità ed inesistenza della notificazione di cui all’art. 44, comma 4, c.p.a. In realtà il caso di specie sconta piuttosto la violazione dell’art. 45 c.p.a. nel senso che il deposito del ricorso è stato inopinatamente effettuato nella segreteria di un giudice inequivocabilmente incompetente. Tale violazione rileva quale ragione ostativa ad una pronuncia sul merito ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. b), c.p.a. D’altra parte la declaratoria di incompetenza territoriale è impedita dalla mancata conoscenza della sede di servizio cui il dipendente era addetto al momento della cessazione del rapporto, circostanza che pertanto non consente l’indicazione del giudice ritenuto competente, obbligatoria ex art. 15 comma 4 c.p.a, nell’ambito della pronuncia di incompetenza. È appena il caso di rilevare, poi, che non vi è alcuna ragione per disporre il rinnovo della notificazione che, come si è detto, è stata correttamente eseguita; né comunque sussistono nella specie i presupposti per accordare alla parte ricorrente qualsivoglia beneficio in dipendenza di un suo errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a., in quanto egli , ove intenda insistere nella propria azione giudiziale, dovrà comunque adire il giudice effettivamente competente per territorio previa rinotifica dell’atto introduttivo del nuovo giudizio.

9. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. b), c.p.a.

10. Nulla deve essere disposto per le spese, poiché l’I.N.P.S. non si è costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:

Fulvio Rocco, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Antonia Tassinari Fulvio Rocco

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO


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