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martedì 21 novembre 2023

Tar 2023-“ “in materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte a causa del servizio prestato, previsto per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche in generale, gli appartenenti alle Forze di Polizia ed alle Forze armate, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 461 del 2001, il riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio consegue all'accertamento, da parte della Pubblica Amministrazione, dell'effettiva e comprovata riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione. La norma, quindi, non ritiene sufficiente la mera possibile valenza patogenetica del servizio prestato ma, di contro, impone la puntuale verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia”,”

 



Pubblicato il 17/07/2023

N. 00469/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00244/2022 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 244 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria Uff. VII Trattamento Pensione e Previdenza, non costituito in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

del decreto -OMISSIS- dell'-OMISSIS-, notificato al sig. -OMISSIS- in data 07.02.2022, con il quale il Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria-Ufficio VII Trattamento Pensione e Previdenza, ratificando il parere n. -OMISSIS- espresso, nell'adunanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Comitato di Verifica per le cause di servizio, ha riconosciuto l'infermità “coxartrosi bilaterale trattata mediante artroprotesi d'anca dx” non dipendente da causa di servizio e ha respinto la domanda di equo indennizzo presentata dal ricorrente in data 07.09.2017;

- del parere n. -OMISSIS-, espresso nell'adunanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio, ha riconosciuto l'infermità “coxartrosi bilaterale trattata mediante artroprotesi d'anca dx” non dipendente da fatti di servizio;

- di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso, anche non conosciuto;

e per il riconoscimento

- dell'infermità “coxartrosi bilaterale e con osteonecrosi nell'anca destra” da cui risulta affetto il ricorrente come dipendente da causa di servizio;

- del diritto del ricorrente all'equo indennizzo;

- del diritto al ricorrente al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'inosservanza del termine per la conclusione del procedimento;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 5 aprile 2022 e depositato il 20 aprile successivo, il ricorrente ha impugnato l’atto in epigrafe meglio descritto, con il quale è stato negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la sua infermità di “Coxartrosi bilaterale trattata mediante artroprotesi d’anca dx”.

Con il mezzo di gravame veniva anche avanzata domanda di accertamento della causa di servizio della suddetta patologia, di pagamento dell’equo indennizzo e di risarcimento del danno.

La domanda cautelare è stata definita mediante fissazione del merito all’udienza del 7 giugno 2023, con ordinanza n. 195/2022.

Occorre premettere che con istanza datata 7.9.2017 il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della seguente malattia: “Coxartrosi bilaterale con ostronecrosi nell’anca dx”.

La Commissione Medica Ospedaliera di Roma, con il processo verbale mod. -OMISSIS-, riconosceva il richiedente affetto dalla patologia “Coxartrosi bilaterale trattata mediante artroprotesi d’anca dx” che, ai fini dell’equo indennizzo, veniva giudicata ascrivibile alla 8^ categoria.

Nel prosieguo dell’istruttoria veniva acquisito dal competente Comitato di Verifica per le cause di servizio il parere n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale l’infermità di cui trattasi non veniva ritenuta dipendente da causa di servizio per le ragioni descritte nell’anzidetto parere.

La delibera negativa del Comitato si concludeva con la seguente dichiarazione: “Gli allegati eventi di servizio possono avere svolto tutt’al più il ruolo di occasione rivelatrice, ma non quello di concausa efficiente e determinante”.

L’Amministrazione, in conformità al vincolante parere citato, adottava il decreto ministeriale n. -OMISSIS- N dell’-OMISSIS- - notificato all’interessato il 7.2.2022 - con il quale veniva respinta la

richiesta formulata dal dipendente ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della concessione dell’equo indennizzo per la patologia in esame.

Avverso tale determinazione il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso.

Primo motivo. Illegittimità per violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art.

10 bis L.241/90.

Si dice, in sintesi, che l’Amministrazione non ha comunicato al ricorrente, a mente dell’art. 10 bis L. 241/90 e successive modifiche, il previsto preavviso di rigetto dell’istanza.

A causa di ciò, il ricorrente non avrebbe potuto esercitare il suo diritto di partecipazione al procedimento, presentando delle controdeduzioni motivate e allegando documentazione sanitaria e amministrativa contraria alle conclusioni espresse dal Comitato, che potesse consentire all’Autorità procedente di assumere una decisione maggiormente ponderata.

La doglianza è infondata, alla stregua di condivisibile giurisprudenza secondo cui “Non si applica il disposto dell'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 con riferimento al procedimento per il riconoscimento dell'equo indennizzo per infermità dipendenti da causa di servizio, essendo detto procedimento disciplinato analiticamente dal d.P.R. n. 461 del 2001, per cui la disciplina speciale prevale su quella generale dettata dalla legge sul procedimento, ma anche perché l'ultimo periodo del medesimo art. 10 bis che disciplina l'invocato preavviso di rigetto statuisce che tale istituto non si applica ai "procedimenti in materia previdenziale e assistenziale", dunque anche ai procedimenti volti a conseguire il riconoscimento dell'equo indennizzo per infermità dipendenti da causa di servizio. Inoltre, nei procedimenti in questione, il parere del Comitato di Verifica, come sancito dal d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per l'Amministrazione procedente, sicché quest'ultima non è tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, in quanto l'eventuale partecipazione procedimentale dell'interessato non potrebbe produrre effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, dato che l'Amministrazione procedente non può non conformarsi al predetto parere. (cfr. T.A.R. Roma (Lazio) sez. I, 15 novembre 2016 n. 11320; sez. I, 06 febbraio 2017 n. 1903; Consiglio di Stato sez. II, 29 aprile 2015 n. 748). (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 26/07/2018, n. 1657), (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 16/11/2022, n. 3253).

Secondo motivo di diritto. Illegittimità per violazione di legge. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 461/2001 e succ. mm., che disciplina il riconoscimento della dipendenza delle

infermità da causa di servizio.

Nel motivo, anche basandosi su perizia di parte, si contesta la valutazione tecnica operata dall’apposito organo legalmente deputato, puntando, in sostanza a sostituire la valutazione tecnica criticata, con quella di parte.

Si dice, in sintesi, che la patologia la cui eziologia si invoca venga ricondotta al servizio prestato, è legata a incidente automobilistico avvenuto il -OMISSIS- 2013 durante il servizio, oltre che a causa delle condizioni lavorative che “eccedono le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, tali da andare al di là dei disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa” (si affermano, poi,

“servizi d’istituto esterni anche H24 con servizi di pattuglia automontati e di scorta valori PT su carrozza postalizzata con tratte a lunga percorrenza e con orari di servizio che superano le 12/16 ore…sottoponendo la colonna vertebrale a posture e sollecitazioni prolungate e scorrette…che non hanno fatto altre che aumentare, dopo il sinistro del 2013, le difficoltà nella deambulazione…”).

La doglianza va respinta, perché la discrezionalità tecnica espressa dall’organo valutativo è sindacabile dal Giudice solo in caso di travisamento di fatto o manifesta e macroscopica illogicità.

Nessuna di queste ipotesi è nella specie riscontrabile, posto che il trauma riportato nel tamponamento stradale del -OMISSIS- 2013 aveva visto l’attribuzione da parte del Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti-Umberto I di Ancona di una prognosi di giorni sei con diagnosi di “Trauma distrattivo del rachide cervicale, Trauma contusivo sternale, abrasione del labbro superiore”. Mentre le condizioni lavorative allegate, in disparte la loro prova, non paiono caratterizzate da eccezionalità, bensì riconducibili alle ordinarie mansioni inerenti i servizi di Polizia postale, a cui era adibito il ricorrente. Si consideri, sotto tale profilo, che la tratta di maggiore estensione riportata è il percorso Ancona – Roma, che non pare di eccezionale estensione, mentre le altre tratte sono per lo più comprese all’interno del territorio della regione Marche.

Sotto questo profilo va ribadito quanto da questo Tribunale già espresso in casi simili, secondo cui “in materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte a causa del servizio prestato, previsto per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche in generale, gli appartenenti alle Forze di Polizia ed alle Forze armate, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 461 del 2001, il riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio consegue all'accertamento, da parte della Pubblica Amministrazione, dell'effettiva e comprovata riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione. La norma, quindi, non ritiene sufficiente la mera possibile valenza patogenetica del servizio prestato ma, di contro, impone la puntuale verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia”, (T.A.R. Marche, Sez. I, 3/4/2023, n. 210).

Nella specie ritiene il Collegio che le deduzioni di parte non hanno raggiunto l’alto grado di credibilità logica richiesto affinché possa essere posta in discussione l’attività valutativa del Comitato di Verifica per le cause di servizio.

Terzo motivo di diritto. Illegittimità per eccesso di potere, difetto assoluto di motivazione – difetto assoluto di istruttoria - travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti per mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto, tali da incidere sulla valutazione conclusiva.

Si sostiene l’erroneità del parere dell’organo tecnico per non aver asseritamente tenuto conto delle condizioni di lavoro del ricorrente e del trauma del -OMISSIS- 2013.

Anche tale doglianza, per le medesime motivazioni esposte con riferimento al secondo motivo di ricorso, è infondata.

Quarto motivo. Illegittimità per violazione di legge- Violazione dell’art. 2 bis Legge

241/1990.

Si dice che ai sensi dell’art. 2 bis Legge 241/90 le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Si dice, quindi, che “anche sotto tale profilo, i provvedimenti ivi impugnati sono illegittimi”.

La doglianza è a specifica e inammissibile ex art. 40 c.p.a., poiché da un lato evoca una norma fondante la responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione per violazione del termine procedimentale, senza peraltro specificare e dimostrare nella specie la ricorrenza dell’elemento soggettivo dalla stessa richiesto né il danno conseguenza patito, dall’altro la pone a base di una presunta illegittimità dell’atto impugnato.

Peraltro, non emergendo la fondatezza della domanda di annullamento proposta, alcun danno ingiusto da ritardo pare comunque possa individuarsi, posto che ricevere un diniego nei termini o (asseritamente) fuori dai termini procedimentali, non pare configurare situazione sostanzialmente diversa per il ricorrente.

In conclusione per le ragioni esposte il ricorso va respinto, in quanto in parte inammissibile e in parte infondato; vanno, parimenti respinte la domanda di accertamento della causa di servizio nonché quelle di condanna al pagamento dell’equo indennizzo e al risarcimento del danno, per le ragioni esposte in motivazione.

Sussistono sufficienti ragioni per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge; respinge le domande di accertamento e condanna, nei termini in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Fabio Belfiori, Referendario, Estensore

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Fabio Belfiori Giuseppe Daniele

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO




In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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