Translate

sabato 21 ottobre 2023

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01739 presentato da RUBANO Francesco Maria testo di Martedì 17 ottobre 2023, seduta n. 179   RUBANO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. — Per sapere – premesso che: il decreto legislativo n. 151 del 2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevede per la lavoratrice madre dipendente un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto durante la gravidanza per un arco di tempo di 5 mesi a cavallo del parto (congedo di maternità). Tale previsione, oltre ad essere un obbligo per il datore di lavoro, è anche un diritto indisponibile per la lavoratrice; il decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 in materia di ordinamento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, nella parte delle «dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore», dispone che «gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre 90 giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri» (decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, articolo 27-quater, comma 2);

 

            ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01739

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 179 del 17/10/2023
Firmatari
Primo firmatario: RUBANO FRANCESCO MARIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Data firma: 17/10/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 17/10/2023
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01739
presentato da
RUBANO Francesco Maria
testo di
Martedì 17 ottobre 2023, seduta n. 179

  RUBANO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. — Per sapere – premesso che:

il decreto legislativo n. 151 del 2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevede per la lavoratrice madre dipendente un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto durante la gravidanza per un arco di tempo di 5 mesi a cavallo del parto (congedo di maternità). Tale previsione, oltre ad essere un obbligo per il datore di lavoro, è anche un diritto indisponibile per la lavoratrice;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 in materia di ordinamento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, nella parte delle «dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore», dispone che «gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre 90 giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri» (decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, articolo 27-quater, comma 2);

il combinato disposto delle normative vigenti implica, de facto, le dimissioni obbligatorie dal corso per le allieve in stato di maternità, con conseguente frequenza dello stesso al primo corso successivo;

tali previsioni determinano una situazione di sostanziale sperequazione in danno alle allieve vice ispettrici della polizia di Stato, con particolare riguardo all'incertezza sul periodo di svolgimento del futuro corso e della sua durata, al fatto che le allieve sarebbero tenute a rifrequentare interamente il corso nonostante ne avessero già seguita una parte e sostenuto i relativi esami, all'impossibilità di partecipare ad ulteriori concorsi per l'avanzamento di qualifica;

in un'ipotesi similare, riguardante il corso di formazione per l'assunzione della qualifica di vice commissario di polizia penitenziaria, è intervenuta una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea (C-595/12), la quale, con sentenza del 6 marzo 2014, ha dichiarato come l'esclusione automatica dal corso di formazione per congedo di maternità non appare conforme al principio di proporzionalità, oltre che in contrasto con la direttiva 2006/54 riguardante la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Sul punto, la Corte afferma come l'articolo 15, della citata direttiva vada interpretato «nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale esclude una donna in congedo di maternità da un corso di formazione professionale inerente al suo impiego ed obbligatorio per poter ottenere la nomina definitiva in ruolo e beneficiare di condizioni d'impiego migliori, pur garantendole il diritto di partecipare a un corso di formazione successivo, del quale tuttavia resta incerto il periodo di svolgimento» –:

se e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo il Governo, intenda adottare in merito alle criticità di cui in premessa.
(4-01739)

Nessun commento: