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sabato 21 ottobre 2023

Cassazione 2023-". La Provincia di OMISSIS notificava alla società OMISSISSrl , quale obbligata in solido, il verbale di accertamento elevato dal personale della Polizia Stradale di OMISSIS a carico di OMISSIS in relazione alla contestazione di trasporto di rifiuti in assenza di prescritto formulario, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193 punito ai sensi dell'art. 258, comma 4 medesimo decreto. In particolare, era contestato al OMISSIS di aver effettuato un trasporto di rifiuti non pericolosi pari ad un peso di kg. 8.320 a fronte dei 500 dichiarati nel formulario, come accertato dalla polizia locale del luogo dove il trasgressore era diretto. "

 

Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 27/09/2023) 17-10-2023, n. 28781 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SOMISSISNDA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. ORILIA Lorenzo - Presidente - 

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - 

Dott. PAPA Patrizia - Consigliere - 

Dott. VARRONE Luca - rel. Consigliere - 

Dott. AMATO Cristina - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

ORDINANZA 

sul ricorso iscritto al n. 31723/2021 R.G. proposto da: 

PROVINCIA DI OMISSIS, elettivamente domiciliata in ROMA,  

- ricorrente - 

contro 

OMISSISSrl ; 

- intimata - 

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2037/2021 depositata il 28/07/2021; 

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE. 

Svolgimento del processo 

1. La Provincia di OMISSIS notificava alla società OMISSISSrl , quale obbligata in solido, il verbale di accertamento elevato dal personale della Polizia Stradale di OMISSIS a carico di OMISSIS in relazione alla contestazione di trasporto di rifiuti in assenza di prescritto formulario, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193 punito ai sensi dell'art. 258, comma 4 medesimo decreto. 

In particolare, era contestato al OMISSIS di aver effettuato un trasporto di rifiuti non pericolosi pari ad un peso di kg. 8.320 a fronte dei 500 dichiarati nel formulario, come accertato dalla polizia locale del luogo dove il trasgressore era diretto. 

2. Avverso l'ordinanza ingiunzione la società OMISSISSrl proponeva ricorso avanti il Tribunale di OMISSIS. 

3. La Provincia di OMISSIS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiunzione. 

4. Il Tribunale di OMISSIS rigettava il ricorso, confermando il provvedimento opposto. 

5. La società OMISSISSrl proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 

6. La Corte d'appello accoglieva il gravame e annullava l'ordinanza ingiunzione n. 75 del 28 febbraio 2018 della Provincia di OMISSIS. In particolare, la Corte d'Appello di Milano riteneva assorbente il motivo di appello avente ad oggetto l'eccezione di prescrizione rigettata dal primo giudice. A tal proposito riteneva documentalmente provato che la condotta contestata con l'ordinanza ingiunzione opposta si era verificata il (Omissis), mentre il verbale di accertamento era stato notificato il successivo 7 marzo 2013. Il suddetto verbale aveva certamente interrotto la prescrizione ma il dies a quo dal quale far dOMISSISrrere il termine quinquennale doveva comunque dOMISSISrrere da tale ultima data. Infatti, quando il termine di prescrizione riguarda non giorni ma mesi o anni nella computazione dello stesso deve essere considerato anche il dies a quo, dato anche l'inequivoco tenore letterale dell'art. 2963 c.c., comma 4. I successivi motivi dovevano ritenersi assorbiti. 

7. La provincia di OMISSIS ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso. 

8. La società OMISSISè rimasta intimata. 

Motivi della decisione 

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 149 c.p.c. in relazione alla scissione del momento di perfezionamento della notifica, omesso esame di un fatto storico la cui esistenza risulti dal testo della sentenza oggetto di discussione tra le parti, errore di diritto, erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa. 

La censura si appunta sulla asserita erronea affermazione della Corte d'Appello dell'intervenuta prescrizione quinquennale in capo alla ricorrente in applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28. Infatti, premesso che l'ordinanza ingiunzione era stata emessa il 28 febbraio 2018 e spedita per la notificazione il 5 marzo 2018, a parere del ricorrente dovrebbe tenersi conto del principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario. Tale principio sancito dalla Corte Costituzionale per gli atti di giudiziari dovrebbe estendersi ad ogni tipo di notificazione e, dunque, anche alle notificazioni a mezzo posta degli atti della pubblica amministrazione. Le stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 12332 del 2017 hanno applicato il principio della scissione degli effetti della notifica anche agli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio. D'altra parte, la L. n. 689 del 1981, art. 14 rinvia alle modalità previste dal Codice di procedura civile per l'effettuazione delle notifiche. 

Inoltre, la Provincia ricorrente sostiene che i termini di dOMISSISrrenza della prescrizione ai sensi dell'art. 28 dovrebbero computarsi a partire dal 20 marzo 2013 data di notifica del verbale di accertamento dell'illecito al trasgressore. Infine, anche volendo ritenere valida la notifica del verbale di accertamento all'obbligata in solido in data del 7 marzo 2013, la notifica sarebbe comunque tempestiva in quanto inviata il 5 marzo 2018 e ricevuta l'8 marzo 2018, ultimo giorno utile ai sensi dell'art. 2963 c.c. dovendosi escludere il giorno iniziale. 

1.1 Il motivo di ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione. 

Nella specie non rileva il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, peraltro, sOMISSISndo la giurisprudenza di questa Corte non applicabile all'atto interruttivo della prescrizione (Sez. 2, Sent. n. 19143 del 2017, Rv. 644990 - 01). Infatti, la Provincia ricorrente ha dedotto di aver notificato il verbale di accertamento interruttivo della prescrizione oltre che alla OMISSISSrl in data 7 marzo 2013 anche al trasgressore materiale e coobbligato in solido (OMISSIS) in data 20 marzo 2013. 

La Corte d'Appello, pertanto, non ha tenuto conto dell'orientamento consolidato di questa Corte sOMISSISndo cui: In tema di sanzioni amministrative, l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 produce effetti anche nei confronti degli altri coobbligati, ai sensi dell'art. 1310 c.c., stante il richiamo contenuto nell'art. 28 citata legge alla disciplina del c.c. per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione; al riguardo non rileva se il soggetto nei cui confronti è stata interrotta la prescrizione è quello che ha materialmente commesso la violazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilità nel pagamento della relativa sanzione, non potendosi distinguere, ai fini di cui al citato art. 1310 c.c., fra coobbligati solidali. L'estensione degli effetti degli atti interruttivi della prescrizione non si verifica, invece, nella diversa ipotesi, prevista dall'art. 5 Legge predetta, del concorso di più persone nella commissione della violazione, poichè in tal caso difetta il vincolo della solidarietà fra i coobbligati, ciascuno dei quali è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa per intero (Sez. 3, Ord. n. 1550 del 2018). 

La sentenza, pertanto, deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello che dovrà verificare la regolarità della notifica del verbale di accertamento effettuato in data 20 marzo 2013 nei confronti del trasgressore materiale e coobbligato in solido, ai fini della verifica dell'interruzione del dOMISSISrso del termine di prescrizione L. n. 689 del 1981, ex art. 28 anche nei confronti della ricorrente e della conseguente tempestività della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta. 

2. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. 

P.Q.M. 

3. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione SOMISSISnda civile, il 27 settembre 2023. 

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2023 


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