Translate

sabato 21 ottobre 2023

Tar 2023-"Tant'è che, in primis, le autorizzazioni di polizia possono essere denegate a chi non sia in possesso del requisito della buona condotta (artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.) e che, in secundis, il porto di armi è vietato e può esser ricusato alle persone ritenute capaci di abusarne (artt. 39 e 43, ultimo comma, T.U.L.P.S.). Il giudizio di disfavore alla detenzione di un'arma non esige alcun accertato abuso nella tenuta o nell'utilizzo delle stesse, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso. "

 

T.A.R. Puglia Bari Sez. II, Sent., (ud. 26/09/2023) 18-10-2023, n. 1230 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 472 del 2021, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati   

contro 

U.T.G. Prefettura di OMISSIS e Questura di OMISSIS, in persona dei legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo n. 97; Comando Provinciale Carabinieri, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento 

- del decreto prot. n. (...) del 26.3.2020, notificato solo il 9.3.2021, con il quale il Prefetto di OMISSIS ha disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; 

- del decreto prot. n. (...) del 5.2.2021, notificato il 4.3.2021, con il quale il Questore di OMISSIS ha disposto la revoca del porto di fucile; 

- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o comunque consequenziale, ivi inclusa la "segnalazione" del Comando provinciale dei Carabinieri di OMISSIS del 5.2.2020. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. Prefettura di OMISSIS e della Questura di OMISSIS; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, l'istante impugnava i decreti del Prefetto di OMISSIS e della Questura di OMISSIS di divieto di detenzione di armi e di porto d'armi, ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. 

Invero, a tanto l'Amministrazione aveva provveduto, a seguito di deferimento all'autorità giudiziaria per lesioni personali procurati ad altra persona, cui seguiva: - in data 25.1.2020 il sequestro di tutte le armi possedute dal ricorrente da parte dei Carabinieri di Mattinata; - in data 26.3.2020 il decreto di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti da parte della Prefettura; - in data il 6.2.2021 del decreto di revoca della licenza di porto di fucile da parte della Questura di OMISSIS. 

In ordine al fatto, dai documenti come depositati, emerge, quali constatati fatti oggettivi, una citazione a giudizio penale a carico del ricorrente per lesioni personali consistenti in un "-OMISSIS-" ai danni di terzo. Inoltre, viene prodotto un referto del pronto soccorso di OMISSIS (FG), dal quale emerge l'accesso con codice verde del ricorrente, per un riferito stato ansioso non meglio specificato, a seguito di riferita aggressione da parte di un terzo, ma non vengono riportate subite lesioni personali. 

Nel ricorso venivano dedotti vizi di violazione di legge e svariati profili di eccesso di potere, come meglio delibati di seguito, affermandosi nella sostanza come il gravato provvedimento finale fosse gravemente lesivo e ingiusto per la privazione dell'uso delle armi procurato. 

2.- Si costituiva indi l'Amministrazione, a mezzo dell'Avvocatura erariale. 

3.- Non veniva richiesto provvedimento cautelare. 

4.- Depositata altra memoria, alla fissata udienza pubblica, il ricorso veniva trattenuto in decisione. 

5.- Il ricorso è infondato. 

Con più motivi di impugnazione, considerabili unitariamente, veniva censurata: I) la violazione e falsa applicazione artt. 39 e 43 del T.u.l.p.s., l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea e/o fuorviata considerazione dei presupposti di fatto e di diritto, la manifesta illogicità e contraddittorietà, il difetto di mutamento delle circostanze e condizioni che avevano determinato il rilascio/rinnovo del porto d'armi, la violazione ed omessa applicazione dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990 sull'avviso di avvio del procedimento e dei principi del giusto procedimento e di tutela del contraddittorio, la violazione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa ex art. 97 Cost., l'llegittimità derivata; II) la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 nonché della circolare del Ministero dell'Interno n. 557/P.A.S. 4901.10171 per motivazione generica, erronea ed insufficiente, l'illogicità ed ingiustizia manifesta, la violazione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa ex art. 97 Cost.; III) l'eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, l'eccesso di potere per palese ingiustizia ed irragionevolezza. 

Rammenta però il Collegio che il possesso, la detenzione e il porto d'armi non costituiscano un diritto, bensì un'eccezione al generale divieto di andare armati, sancito dall'art. 699 codice penale e dall'art. 4 comma 1, della L. 18 aprile 1975, n. 110 (Corte cost. 16 dicembre 1993 n. 440; Cons. St., sez. III, 7 giugno 2018 n. 3435; Cons. St, sez. III, 10 gennaio 2018 n. 91; Cons. St., sez. III, 14 dicembre 2016 n. 5276). 

La deroga a siffatto principio generale è giustificata quando ancorata ai limiti previsti e, in particolare, all'affidamento nel non abuso delle armi, per le qualità soggettive dell'interessato e il contesto socio-familiare in cui è inserito, tal da potersi ritenere insussistente il pericolo della compromissione dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza civile (Cons. St., sez. III, 23 maggio 2017 n. 2404). 

Tant'è che, in primis, le autorizzazioni di polizia, compresa la licenza di portare le armi, possono essere denegate a chi non sia in possesso del requisito della buona condotta (artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.) e che, in secundis, il porto di armi è vietato e può esser ricusato alle persone ritenute capaci di abusarne (artt. 39 e 43, ultimo comma, T.UL.P.S.). 

Il diniego della detenzione o del porto d'armi non esige invero alcun accertato abuso nella tenuta o nell'utilizzo delle stesse, risultando sufficiente che il soggetto dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella fattispecie concreta. 

Il rilascio di un provvedimento favorevole in materia di armi, munizioni et similia postula la convergenza di un triplice ordine di fattori, che devono essere cumulativamente riscontrabili: a) la condotta personale irreprensibile; b) l'equilibrio psico-fisico; c) la tranquillità e trasparenza dell'ambiente familiare e sociale (ex multis: T.A.R. Campania, sez. V, 6 aprile 2016 n. 1685; T.A.R. Calabria, 6 maggio 2003 n. 340). 

Del resto, è pur stato osservato che il possesso da parte di un cittadino di un'arma o l'utilizzo della medesima, non rientra nello "statuto ordinario dei diritti della persona appartenenti al singolo", ma costituisce un quid pluris, la cui concessione risente della necessità che, stante il pericolo in nuce del possesso e dell'utilizzo dell'arma, l'Amministrazione si cauteli mercé un giudizio prognostico che ex ante sia in grado di escludere la possibilità di abuso (Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2010 n. 3558). 

Nel caso di specie, il soggetto ricorrente ha manifestato di esser in grado di assumere comportamenti improntati a violenza, incompatibili con l'autorizzazione di polizia in materia di detenzione e porto di armi, aggredendo o comunque venendo alle vie di fatto con altro soggetto. 

I provvedimenti sono motivati riportando quanto è sufficiente, ossia l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, come ponderate dall'amministrazione, alla stregua della normativa di riferimento. 

La valutazione puntuale effettuata è stata condotta nell'osservanza delle comuni regole di convivenza sociale (T.A.R. Puglia, sez. III, 14 gennaio 2016 n. 38), oltre che di quelle cristallizzate in precetti giuridici, talché l'Autorità di P.S. ha dedotto, nei confronti del ricorrente, la carenza della piena affidabilità (Cons. St., sez. III, 17 maggio 2018 n. 2974; Cons. St., sez. VI, 16 maggio 2006 n. 4604). 

Tant'è che, in primis, le autorizzazioni di polizia possono essere denegate a chi non sia in possesso del requisito della buona condotta (artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.) e che, in secundis, il porto di armi è vietato e può esser ricusato alle persone ritenute capaci di abusarne (artt. 39 e 43, ultimo comma, T.U.L.P.S.). Il giudizio di disfavore alla detenzione di un'arma non esige alcun accertato abuso nella tenuta o nell'utilizzo delle stesse, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso. 

Né siffatto giudizio dell'Autorità di polizia presenta vizi logico-giuridici (T.A.R. Emilia-Romagna, sez. II, 13 dicembre 2018 n. 980), ovvero è carente di adeguata motivazione (Cons. St., sez. III, 17 maggio 2018 n. 2974; T.A.R. Puglia, sez. III, 18 luglio 2017 n. 826; T.A.R. Lombardia, sez. I, 3 gennaio 2019 n. 3), né infine trasmoda nell'eccesso di potere (Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2019 n. 664). 

Non hanno pregio neanche i dedotti vizi procedurali richiamati, in quanto il provvedimento è stato adottato, con finalità di massima prevenzione e cautela, in via d'urgenza, dalla preposta Autorità di P.S., in considerazione della fattispecie concreta, per fatti che denotano comportamenti improntati a violenza (T.A.R. Molise, sez. I, 7 dicembre 2007 n. 823; T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 4 maggio 2006 n. 472). 

6.- In conclusione, per le sopraesposte motivazioni, il provvedimento impugnato, con riferimento ai specifici motivi di gravame, è legittimo; di conseguenza il ricorso va rigettato. 

7.- Le spese del giudizio tuttavia possono essere compensate per la peculiarità della controversia. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. 

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Orazio Ciliberti, Presidente 

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere 

Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore 


Nessun commento: