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sabato 11 novembre 2023

Dec. 26/10/2023, n. 2023/2432/UE DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che determina, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, i valori di riferimento per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 per ciascun produttore o importatore che ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi nell'Unione a decorrere dal 1° gennaio 2015, secondo quanto comunicato ai sensi di tale regolamento [notificata con il numero C(2023) 7800] (i testi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE).

 

 Dec. 26 ottobre 2023, n. 2023/2432/UE (1).


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che determina, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, i valori di riferimento per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 per ciascun produttore o importatore che ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi nell'Unione a decorrere dal 1° gennaio 2015, secondo quanto comunicato ai sensi di tale regolamento [notificata con il numero C(2023) 7800] (i testi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE).


(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 10 novembre 2023, L.



LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE). n. 842/2006 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,


considerando quanto segue:


(1) Al fine di attuare la riduzione graduale delle quantità di idrofluorocarburi che possono essere immesse in commercio nell'Unione, il regolamento (UE) n. 517/2014 assoggetta l'immissione in commercio dell'Unione di almeno 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi all'anno a limiti quantitativi.


(2) Tenuto conto della revisione in corso del regolamento (UE) n. 517/2014 e delle potenziali modifiche delle regole di fissazione dei valori di riferimento per il 2025 e gli anni successivi che essa comporta, è opportuno stabilire i valori di riferimento solo per il 2024.


(3) La Commissione dovrebbe determinare, ogni tre anni, un valore di riferimento per ciascun importatore e produttore che ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi nel corso di un periodo di riferimento pertinente secondo quanto comunicato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014. I limiti quantitativi stabiliti per ciascuna di queste imprese per quanto concerne l'immissione in commercio di idrofluorocarburi nel 2024 saranno successivamente determinati e assegnati sulla base dei rispettivi valori di riferimento individuali conformemente all'allegato VI del regolamento (UE) n. 517/2014 e potranno includere anche quantità aggiuntive assegnate a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, e dell'allegato VI di tale regolamento.


(4) A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, e dell'allegato V del regolamento (UE) n. 517/2014, il valore di riferimento per ciascun produttore e importatore dovrebbe essere calcolato sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi legalmente immesse in commercio a decorrere dal 1° gennaio 2015 secondo quanto comunicato per gli anni disponibili ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, escludendo le quantità di idrofluorocarburi per gli usi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili.


(5) La media annuale delle quantità legalmente immesse in commercio da un importatore o da un produttore dovrebbe essere calcolata sulla base della formula di cui al parametro 4M dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione (3), aggiungendo eventuali autorizzazioni a utilizzare una quota a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 da parte dello stesso importatore o produttore nell'anno civile in questione.


(6) Per determinare i valori di riferimento per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, si dovrebbe tenere conto di tutti i dati comunicati dai produttori e dagli importatori a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.


(7) Per determinare i valori di riferimento per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, si dovrebbe tener conto solo del periodo che inizia con l'anno per il quale è stata assegnata per la prima volta una quota a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, o solo del periodo che inizia con l'anno in cui l'impresa ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi per la prima volta secondo quanto comunicato ai sensi dell'articolo 19 di detto regolamento, a seconda di quale evento si sia verificato per primo. Tale regola non dovrebbe applicarsi se un'impresa ha immesso in commercio idrofluorocarburi sulla base di una quota, ivi compresa una quota trasferita a tale impresa a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, e se la somma delle quote trasferite in tutti gli anni a partire dal 2015 è pari o superiore al limite di 100 tonnellate di CO2 equivalente fissato all'articolo 15, paragrafo 2, di detto regolamento. In questo caso, si dovrebbe tener conto del periodo che inizia nel 2015, poiché la quota trasferita era stata inizialmente stabilita sulla base dell'immissione in commercio negli anni precedenti.


(8) Tenuto conto delle conclusioni della sentenza del tribunale del 22 marzo 2023 nella causa Tazzetti/Commissione (cause riunite T-825/19, T-826/19), l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione (4) non è applicato nella presente decisione di esecuzione. Pertanto i valori di riferimento sono stati determinati per tutti gli importatori e i produttori interessati senza prendere in considerazione i titolari effettivi.


(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 517/2014,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.


(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 318 del 5.11.2014, pag. 5).


(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione del 25 aprile 2019 che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi (GU L 112 del 26.4.2019, pag. 11).



Articolo 1 Valori di riferimento

In vigore dal 30 novembre 2023


Ai fini dell'assegnazione delle quote, i valori di riferimento per ciascun importatore e produttore sono quelli che figurano nell'allegato della presente decisione.



Articolo 2 Periodo di validità

In vigore dal 30 novembre 2023


La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2024.



Articolo 3 Indirizzi

In vigore dal 30 novembre 2023


La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:

Scarica il file

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2023

Per la Commissione

Wopke HOEKSTRA

Membro della Commissione



Allegato

In vigore dal 30 novembre 2023


Valori di riferimento (5) per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 per ciascun produttore e importatore per il quale sono disponibili dati sull'immissione legale in commercio di idrofluorocarburi nell'Unione a decorrere dal 1o gennaio 2015, secondo quanto comunicato a norma del regolamento (UE) n. 517/2014.


(5) Informazioni commerciali sensibili - riservate - non destinate alla pubblicazione. 

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