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sabato 11 novembre 2023

GdP 2023-"Il ricorrente ha proposto opposizione all'avviso di addebito n.(...) del 12.11.22 di Euro 100,00 per la violazione dell'obbligo vaccinale ex art.4-quater D.L. n. 44 del 2021 in quanto alla data del 15.6.22 non ha iniziato il ciclo vaccinale primario, eccependone la nullità per violazione dell'art.3-10 L. n. 241 del 1990, decadenza dalla pretesa sanzionatoria per superamento dei termini ex art.4 sexies c.6 D.L. n. 44 del 2021, illegittimità della sanzione per mancanza di prescrizione medica limitativa della vaccinazioneper omessa comunicazione del presupposto atto di accertamento di inadempimento della sottoposizione all'obbligo vaccinale, e nel merito, per aver eseguito il ciclo vaccinale presso le strutture sanitarie francesi. "

 

GdP 2023-

 

 

Giudice di pace Pisa Sez. I, Sent., 18/09/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Pisa

Seziona 01

Il Giudice di Pace di Pisa Dott. (...), ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1383 / 2023 Ruolo Generale

contenzioso dell'anno 2023

TRA

Parte istante: (...)

rappr. e dif. dall'Avv. EMANUELE FUSI ((...))

E

Controparte: AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE ((...))

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il ricorrente ha proposto opposizione all'avviso di addebito n.(...) del 12.11.22 di Euro 100,00 per la violazione dell'obbligo vaccinale ex art.4-quater D.L. n. 44 del 2021 in quanto alla data del 15.6.22 non ha iniziato il ciclo vaccinale primario, eccependone la nullità per violazione dell'art.3-10 L. n. 241 del 1990, decadenza dalla pretesa sanzionatoria per superamento dei termini ex art.4 sexies c.6 D.L. n. 44 del 2021, illegittimità della sanzione per mancanza di prescrizione medica limitativa della vaccinazioneper omessa comunicazione del presupposto atto di accertamento di inadempimento della sottoposizione all'obbligo vaccinale, e nel merito, per aver eseguito il ciclo vaccinale presso le strutture sanitarie francesi.

Radicatosi il contraddittorio, l'Omissis non si è costituita in giudizio.

Va premesso che l'avviso di addebito oggetto della presente impugnativa è stato adottato entro il termine di 270 giorni dalla trasmissione degli elenchi dei nominativi per i quali non si confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, di cui al comma 4, termine così modificato dall'art. 51 ter, comma 1, lett. a), n. 1), 2), e 3), D.L. 17 maggio 2022, n. 50, conv. con modif. da L. 15 luglio 2022, n. 91.

Passando alle altre questioni, una volta ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, atto prodromico essenziale affinché venga successivamente emesso l'avviso di addebito, il ricorrente ha fornito all'autorità competente, entro il termine di 10 giorni previsto dall4 sexies c.4 D.L. n. 44 del 2021, le ragioni di oggettiva impossibilità all'obbligo vaccinale (doc.3), cui non ha fatto seguito alcuna valutazione dell'autorità.

L'avviso di addebito è stato dunque emesso de plano, in assenza di valutazione della sussistenza o meno della violazione sotto il profilo soggettivo e/o oggettivo.

Del resto la mancata costituzione in giudizio della resistente determina il difetto di prova degli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito.

Va dunque annullato l'avviso di addebito opposto.

Parte ricorrente ha diritto alla ripetizione del C.U. di Euro 43,00, ritenendosi sussistenti giusti motivi, rappresentanti dalla farraginosità della materia, per compensare le spese di assistenza legale.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da (...) nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di addebito impugnato.

Condanna OMISSIS al rimborso del C.U. di Euro 43,00 in favore dell'opponente, compensando le spese di assistenza legale.

Così deciso in Pisa, il 16 settembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 18 settembre 2023.

 


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