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sabato 11 novembre 2023

Tar 2023-"l’art. 6 bis del d.P.R. n. 335/1982 prevede che l’assunzione degli agenti di polizia richiede che siano “completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal regolamento di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità”. "

 

 


Pubblicato il 09/10/2023

N. 08812/2023REG.PROV.COLL.

N. 07170/2023 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 c.p.a.

sul ricorso numero di registro generale 7170 del 2023, proposto dalla signora -OMISSIS- rappresentata e difesa dall’avvocato  

contro

il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

la Polizia di Stato - Scuola Allievi Agenti di Omissis, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per l’Emilia Romagna, Sezione staccata di Omissis, n.-OMISSIS-resa inter partes, concernente un giudizio di non idoneità al servizio di Polizia con conseguenti dimissioni dal 212° corso per allievi agenti della Polizia di Stato.



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati Emanuela Mazzola e Liborio Coaccioli dell’Avvocatura generale dello Stato;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. -OMISSIS- integrato da motivi aggiunti, proposti innanzi al T.a.r. Omissis, la signora -OMISSIS- aveva chiesto l’annullamento:

a) del giudizio di <<NON IDONEA AL SERVIZIO DI POLIZIA>> adottato dal Direttore della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Omissis, Primo Dirigente di P.S. Dott. -OMISSIS- dell’8 luglio 2021, Prot. 4.301.06.B.13/06/21 Ris, notificato in pari data;

b) del giudizio di <<NON IDONEA IN ATTITUDINE>> - di cui al <<Verbale giornaliero omissis>> del 1° luglio 2021 - espresso dalla Commissione attitudinale nominata con Decreto del Capo della Polizia del 7 maggio 2019, riunitasi il 1° luglio 2021, che al termine degli accertamenti a cui la -OMISSIS- veniva ri-sottoposta, esprimeva il giudizio di non idoneità, verbale acquisito in esito ad accesso agli atti esperito successivamente alla notifica del giudizio di non idoneità ai servizi di Polizia della Direttrice della Scuola dell’8 luglio 2021 che vi faceva espresso riferimento;

c) in ogni caso, della determinazione di ri-sottoporre la -OMISSIS- all'accertamento volto alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità attitudinale;

d) di tutte le prove, le verifiche e gli accertamenti attitudinali, da ultimo esperiti nei confronti della -OMISSIS-, nonché delle relative valutazioni espresse all’esito, anche con riferimento ai colloqui - individuale e collegiale - cui la stessa risulta essere stata sottoposta;

e) del provvedimento di dimissioni dal corso di cui al Telex notificato l’8 luglio 2021, con il quale si è comunicato che con Decreto in Corso è disposta la dimissione della -OMISSIS- dal 212° corso di formazione per Allievi Agenti, con conseguente cessazione, sia giuridica che economica, dalla fase formativa in atto;

f) del Decreto di dimissione della -OMISSIS- dal 212° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato, adottato ai sensi dell’art. 6 – ter, comma 1, lett. b) del d.P.R. 335/1982 e ss. mm., con decorrenza della dimissione dall’8 luglio 2021, Decreto recante la data del 16 luglio 2021, notificato il 6 agosto 2021.

2. A sostegno del ricorso la -OMISSIS-, avendo precisato di avere partecipato al concorso per n. 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato, bandito dal Ministero dell’interno nel 2017, risultando idonea non vincitrice e successivamente beneficiando dello scorrimento della graduatoria dei candidati risultati idonei alla prova scritta, aveva dedotto che anche in fase selettiva era stata ipotizzata la possibilità che la ricorrente si sarebbe adattata con gradualità ai compiti del ruolo, di tal che quell’aspetto già rilevato in sede selettiva e ritenuto compatibile con il giudizio di idoneità attitudinale non avrebbe potuto essere successivamente oggetto di rivalutazione e rivisitazione sino a diventare causa di non idoneità. Aveva altresì lamentato il difetto di partecipazione procedimentale, la violazione dell’art. 6 ter, comma 1, lettera b) del d.P.R. 335/1982 in materia di dimissioni dal corso, l’insussistenza dei presupposti per ri-sottoporre la ricorrente ad un nuovo accertamento attitudinale ed il difetto di documentazione al riguardo.

3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha respinto il gravame;

- ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione costituita, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.

4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:

- “Invero, ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso, i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica dovevano essere posseduti dai candidati alla data di scadenza delle domande e mantenuti fino alla data di immissione in ruolo, con conseguente possibilità per l’Amministrazione di valutarne la sussistenza anche durante lo svolgimento del corso, in presenza di fatti che ne fanno dubitare la permanenza durante tutto il corso”;

- “Nel caso in esame, tali fatti sono rappresentati dalle numerose segnalazioni degli istruttori di tiro e tecniche operative che hanno evidenziato le lacune della ricorrente nell’uso delle armi, facendo quindi dubitare sulla permanenza degli specifici requisiti necessari per l’espletamento dei compiti connessi alla qualifica, tra i quali una piena capacità dell’uso dell’arma in maniera sicura”;

- alla ricorrente “è stata data la possibilità di superare le lacune dimostrate mediante un apposito piano di recupero in tal senso, sicché anche le doglianze concernenti il mancato coinvolgimento dell’interessata nel procedimento, risultano all’evidenza prive di pregio”;

- ha poi rimarcato l’ampia discrezionalità spettante in capo ai tecnici chiamati ad esprimere il proprio giudizio mediante le valutazioni espresse dagli istruttori di tiro e tecniche operative, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità o erroneità nei presupposti.

5. Avverso tale pronuncia la signora -OMISSIS- ha interposto appello, notificato il 4 agosto e depositato il 2 settembre 2023, lamentando, attraverso quattro motivi di gravame (pagine 7-34), quanto di seguito sintetizzato:

- l’-OMISSIS- non ha subito, esaurita la fase selettiva, alcuna perdita né alcun mutamento dei propri requisiti attitudinali e il suo profilo personologico è rimasto lo stesso, come risulta dimostrato dai documenti di causa;

- risulterebbe, infatti, per tabulas, dall’esame della documentazione, che sebbene i risultati dei test praticati alla -OMISSIS- - nelle due occasioni, in fase selettiva e di successiva verifica nel 2021 - esitavano entrambi con risultati pessimi e scarsi, in sede concorsuale l’-OMISSIS- era stata giudicata idonea in quanto lo psicologo aveva ritenuto che la stessa si sarebbe gradualmente adattata ai compiti d’istituto, in buona sostanza che avrebbe impiegato più tempo degli altri nella fase dell’apprendimento, ma che gradualmente avrebbe raggiunto i livelli richiesti. Sostiene l’appellante che la -OMISSIS- della fase selettiva sarebbe la stessa persona ritenuta non idonea all’esito del successivo riesame e che sarebbe improprio parlare di “gravi lacune”, perché le difficoltà si sono evidenziate proprio all’inizio del corso, finalizzato alla formazione dell’Allievo agente, che all’inizio del corso formativo inevitabilmente è privo di alcuna competenza. Non si sarebbe trattato di una verifica di permanenza dei requisiti attitudinali, bensì della rivisitazione dell’originario giudizio d’idoneità espresso in occasione del concorso e questo la Commissione non poteva farlo non avendo l’istruttore alcuna competenza per esprimere un giudizio che investe la sfera psichica, se non addirittura neurologica e mentale, dell’allievo, potendo al più valere quale mera impressione circa una modalità di presentarsi all’esterno del soggetto. In secondo luogo, se effettivamente la -OMISSIS- avesse manifestato le criticità che sono sopra descritte, allora evidentemente si sarebbe accertata, prima ancora che l’idoneità attitudinale, quella fisica e psichica, sulle quali nessun dubbio è invece emerso, perché le problematiche sopra indicate non hanno nulla a che vedere con l’attitudine. il Direttore della scuola ha adottato un giudizio di non idoneità nei confronti della -OMISSIS- e proposto conseguentemente le sue dimissioni dal corso al di fuori delle ipotesi e delle motivazioni che la normativa vigente indica come cause di non idoneità.

6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati

7. In data 13 settembre 2023 il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio con memoria di controdeduzioni, al fine di resistere, concludendo per il rigetto della domanda cautelare e dell’avverso gravame. Ha evidenziato che l’accoglimento dell’istanza cautelare non comporterebbe alcun vantaggio concreto alla ricorrente, attesa la definitività del giudizio di inidoneità, mentre comporterebbe un danno certo ed irreparabile esclusivamente in capo all’Amministrazione.

8. La causa, chiamata all’udienza del 26 settembre 2023, è stata trattenuta in decisione.

13. Ritiene il Collegio, rese edotte le parti, che sussistono i presupposti perché la causa sia decisa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.

14. L’appello è infondato.

14.1. Non coglie nel segno il primo motivo (avente rilievo centrale), col quale, in un quadro censorio ampio ed articolato, l’appellante contesta l’erroneità sotto diversi profili della pronuncia impugnata in particolare deducendo, detto in sintesi, che: - non si può discorrere di “gravi lacune” nel momento ancora iniziale del corso avente appunto finalità formative; - l’-OMISSIS- ha conseguito l’abilitazione all’uso dell’arma corta e lunga, come da relazione del 14.05.2021 cosicché la fase di difficoltà era stata superata con conseguimento dell’abilitazione all’uso delle armi; - non è vero che la Commissione per la verifica dell’idoneità attitudinale della -OMISSIS- fosse stata nominata proprio a tal fine, trattandosi della stessa e identica Commissione del concorso al quale aveva partecipato la -OMISSIS- che veniva riconvocata; - il giudizio di idoneità/inidoneità espresso in sede concorsuale non è ripetibile, non è rivedibile ed è infungibile; - le difficoltà della -OMISSIS- sarebbero da ricollegare anche alle modalità di espletamento del corso; - già in fase selettiva era stata accertata la possibilità che la -OMISSIS- si sarebbe adattata con gradualità ai compiti del ruolo; - i giudizi degli istruttori sarebbero esorbitanti dall’ambito di competenza degli stessi.

Tutti i profili di censura testé descritti risultano infondati dovendosi rilevare che gli elementi fattuali ritraibili dalla documentazione di causa evidenziano le forti problematiche che hanno interessato l’addestramento della ricorrente e che sono tali, per il costante tenore assolutamente negativo, da suffragare la determinazione adottata dall’Amministrazione.

Per giunta parte appellante, nel formulare le proprie deduzioni, giunge a confondere due piani che invece devono rimanere distinti: da un lato il profilo fisico e psicologico, dall’altro quello addestrativo avendo la parte mostrato lacune proprio in relazione a quest’ultimo.

E’ da rimarcare quindi che il giudizio negativo espresso dalla Commissione afferisce alla fase addestrativa alla quale la -OMISSIS- è stata sottoposta e pertanto, vertendo sugli esiti di un autonomo e distinto step della procedura concorsuale, non assume i connotati di un intervento in autotutela rispetto al giudizio (peraltro non del tutto) favorevole precedentemente espresso circa il possesso dei requisiti di partecipazione. In tale contesto, affidato alle valutazioni della competente Commissione, non assume il rilievo auspicato da parte appellante il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle armi, poggiandosi il giudizio negativo su plurime e convergenti considerazioni critiche degli istruttori e che per giunta non interferiscono con i precedenti apprezzamenti relativi al possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, ivi compresa quella con la quale si esprimeva un mero giudizio prognostico (contraddetto dalle evidenze successive) circa ”la possibilità che la -OMISSIS- si sarebbe adattata con gradualità ai compiti del ruolo”. L’uso della locuzione “gravi lacune” non risulta incoerente con la natura delle valutazioni operate dalla Commissione ben potendo riferirsi, per la loro generalità, alle forti criticità dimostrate dall’appellante in fase addestrativa.

14.2. Infondati sono anche gli altri tre motivi di gravame, suscettibili per il loro tenore di essere esaminati congiuntamente, in quanto:

- non emerge la violazione del principio di partecipazione procedimentale avendo l’Amministrazione disposto l’avvio del procedimento amministrativo proprio ai sensi degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/90 che si assumono violati, comunicando la data della convocazione, 24 e 25 giugno 2021, posticipata a seguito di richiesta del difensore dell’-OMISSIS- con la trasmissione della documentazione richiesta (vedi all. 24 della documentazione prodotta dall’Amministrazione resistente in prime cure);

- nemmeno è dato riscontrare l’incompetenza del Direttore della Scuola nell’esprimere il giudizio di inidoneità per “motivi, curricolari e comportamentali e di condotta dell’allievo, a fronte della definitività del giudizio di idoneità adottato in sede concorsuale” (cfr. pag. 28 dell’atto d’appello) in quanto l’art. 6 ter del d.P.R. n. 335/1982 attribuisce la competenza al Direttore della Scuola per ogni ipotesi di dimissione ivi quindi compresa quella per difetto dei requisiti attitudinali;

- l’art. 6 bis del d.P.R. n. 335/1982 prevede che l’assunzione degli agenti di polizia richiede che siano “completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal regolamento di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità”. Tale formulazione della norma consente quindi di escludere che tale giudizio, ove negativo, si atteggi quale forma di revisione di quello precedente costituendo piuttosto un autonomo ed indefettibile passaggio che conduce all’assunzione dell’aspirante poliziotto;

- tale giudizio negativo trova adeguato riscontro negli atti di causa in modo da escludere ogni possibile fondatezza del lamentato difetto di istruttoria e di motivazione.

15. L’appello deve essere pertanto respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.

15.1. Le spese del presente grado di giudizio, stante l’assoluta peculiarità della vicenda, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto (n.r.g. 7170/2023), lo respinge.

Spese di grado compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Oberdan Forlenza, Presidente

Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore

Francesco Guarracino, Consigliere

Carmelina Addesso, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Giovanni Sabbato Oberdan Forlenza

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO




In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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