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sabato 7 ottobre 2023

Agenzia delle Entrate Provv. 03/10/2023 Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190- Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l'ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 3 ottobre 2023, ai sensi del comma 361 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 Provv. 3 ottobre 2023 (1).


Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190- Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l'ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici (2)


(1) Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 3 ottobre 2023, ai sensi del comma 361 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.


(2) Emanato dall'Agenzia delle entrate.



IL DIRETTORE DELL'AGENZIA


In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,


dispone



1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente


1.1 Al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi 634-636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, mette a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA che presentano potenziali anomalie, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni derivanti dal confronto tra:

a) l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e modificato dall'articolo 18 del decreto legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge del 29 giugno 2022, n. 79;

b) i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.


In particolare, l'Agenzia delle entrate rende disponibili tali informazioni, il cui dettaglio è riportato ai successivi punti 1.2 e 2.2, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.


1.2 Dati messi a disposizione dei contribuenti di cui al punto 1.1:

a) codice fiscale, denominazione\cognome e nome del contribuente;

b) numero identificativo della comunicazione e periodo d'imposta;

c) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;

d) descrizione dell'anomalia riscontrata, riferita alla discrepanza tra l'ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l'ammontare mensile di imponibile IVA e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse e\o dai corrispettivi trasmessi telematicamente, ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata, resi disponibili nei modi descritti nel successivo punto 2.2;

f) istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare errori od omissioni, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso;

g) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.



2. Modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni


2.1 L'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli contribuenti comunicato ai sensi dell'art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (3).


2.2 La stessa comunicazione di cui al punto 2.1 e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "Cassetto fiscale" e nell'interfaccia web "Fatture e corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati Iva", in cui sono resi disponibili:

a) l'elenco dei mesi dell'anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l'ammontare dei pagamenti elettronici e l'importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;

b) l'ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;

c) la differenza, calcolata su base mensile, tra l'importo di cui alla lettera b) e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;

d) il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del citato decreto legge n. 124;

e) gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.


(3) NDR: Sul sito internet è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 17 dicembre 2021, n. 221».



3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti


3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.



4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza


4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.



5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse


5.1 I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall'Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata. A tale ultimo riguardo, si evidenzia inoltre che, in base al disposto dell'articolo 4 del decreto legge del 29 settembre 2023, n. 131, i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi - di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 - possono avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento. Per avvalersi della norma da ultimo menzionata, il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro la data del 15 dicembre 2023.



Motivazioni


L'articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.


In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto mensile tra i pagamenti elettronici e le fatture elettroniche emesse e\o i corrispettivi telematici trasmessi dal contribuente. In particolare, l'elenco dei contribuenti destinatari delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è costituito da coloro per i quali risulta che l'ammontare dei pagamenti elettronici mensili è superiore all'ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo. Gli elementi e le informazioni riportati ai punti 1.2 e 2.2 del presente provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.


Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Inoltre, in caso di consegna di un processo verbale di constatazione riferito a violazioni che rientrano tra quelle indicate nell'articolo 6, commi 2-bis - limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri - e 3, o nell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non è ordinariamente possibile utilizzare il ravvedimento operoso rispetto alle violazioni constatate.


Tuttavia, in base al disposto dell'articolo 4 del decreto legge del 29 settembre 2023, n. 131, i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi - di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 - possono avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento. Per avvalersi della norma da ultimo menzionata, il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro la data del 15 dicembre 2023.


Infine, si evidenzia che le violazioni sanate attraverso il ravvedimento operoso non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.



Riferimenti normativi


Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate


- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);


- Statuto dell'Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);


- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articolo 2, comma 1);


- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.


Disciplina normativa di riferimento


- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;


- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;


- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;


- Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 - Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;


- Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;


- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni - Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;


- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;


- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;


- Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in G.U. n. 187 del 12 agosto 1998;


- Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;


- Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e successive modificazioni;


- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, recante adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;


- Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;


- Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;


- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);


- Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni, Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;


- Decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;


- Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 (4), convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;


- Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;


- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, come modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018:


- Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale 2020), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;


- Decreto legge del 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);


- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 253155 del 30 giugno 2022, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Definizione dei termini, delle modalità e delle informazioni da trasmettere relativi ai dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività d'impresa, arte e professione e dell'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti;


- Decreto legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.


La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


(4) NDR: Sul sito internet è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «Decreto legge 22 ottobre 2017, n. 193». 

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