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sabato 7 ottobre 2023

Dec. 3 ottobre 2023, n. 2023/2392/UE (1). DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 per quanto riguarda le norme armonizzate per le apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali, le apparecchiature trasmittenti per servizi di trasmissioni audio digitali e Digital Radio Mondiale, i segnalatori di localizzazione personale marittimi ad altissima frequenza e le stazioni e i sistemi satellitari terrestri (Testo rilevante ai fini del SEE).

 

 Dec. 3 ottobre 2023, n. 2023/2392/UE (1).


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 per quanto riguarda le norme armonizzate per le apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali, le apparecchiature trasmittenti per servizi di trasmissioni audio digitali e Digital Radio Mondiale, i segnalatori di localizzazione personale marittimi ad altissima frequenza e le stazioni e i sistemi satellitari terrestri (Testo rilevante ai fini del SEE).


(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 4 ottobre 2023, L.



LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,


considerando quanto segue:


(1) Conformemente all'articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 di tale direttiva, contemplati in tali norme o parti di esse.


(2) Con decisione di esecuzione C(2015) 5376 (4), la Commissione ha presentato una richiesta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di elaborare e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE («richiesta»).


(3) Sulla base della richiesta l'ETSI ha rivisto le norme armonizzate EN 301 908-1 V15.1.1 per le apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali (IMT), EN 302 077-2 V1.1.1 per le apparecchiature trasmittenti per il servizio di Trasmissioni Audio Digitali (DAB), EN 302 245-2 V1.1.1 per le apparecchiature trasmittenti per il servizio Digital Radio Mondiale (DRM), EN 303 132 V1.1.1 per i segnalatori di localizzazione personale marittimi ad altissima frequenza (VHF) che utilizzano la chiamata digitale selettiva nonché EN 303 980 V1.2.1 e EN 303 981 V1.2.1 per le stazioni e i sistemi satellitari terrestri, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 della Commissione (5). Ciò ha portato all'adozione delle norme armonizzate EN 301 908-1 V15.2.1, EN 302 077 V2.3.1, EN 302 245 V2.2.1, EN 303 132 V2.1.1, EN 303 980 V1.3.1 e EN 303 981 V1.3.1.


(4) Insieme all'ETSI la Commissione ha valutato se tali norme armonizzate siano conformi alla richiesta.


(5) Le norme armonizzate EN 301 908-1 V15.2.1, EN 302 077 V2.3.1, EN 302 245 V2.2.1, EN 303 132 V2.1.1, EN 303 980 V1.3.1 e EN 303 981 V1.3.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/53/UE. E' pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(6) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/53/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/53/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 301 908-1 V15.2.1, EN 302 077 V2.3.1, EN 302 245 V2.2.1, EN 303 132 V2.1.1, EN 303 980 V1.3.1 e EN 303 981 V1.3.1 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.


(7) E' necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti delle norme autorizzate EN 301 908-1 V15.1.1, EN 302 077-2 V1.1.1, EN 302 245-2 V1.1.1, EN 303 132 V1.1.1, EN 303 980 V1.2.1 e EN 303 981 V1.2.1, dato che tali norme sono state riviste. E' pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191.


(8) La decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.


(9) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare le proprie apparecchiature radio contemplate dalle norme armonizzate EN 301 908-1 V15.1.1, EN 302 077-2 V1.1.1, EN 302 245-2 V1.1.1, EN 303 132 V1.1.1, EN 303 980 V1.2.1 e EN 303 981 V1.2.1, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.


(10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


(2) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.


(3) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).


(4) Decisione di esecuzione C(2015) 5376 final della Commissione, del 4 agosto 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione per quanto riguarda le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.


(5) Decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 della Commissione, dell'8 novembre 2022, relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio elaborate a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 289 del 10.11.2022, pag. 7).



Articolo 1

In vigore dal 4 ottobre 2023


L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.



Articolo 2

In vigore dal 4 ottobre 2023


La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 1 dell'allegato si applica a decorrere dal 4 aprile 2025.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN



Allegato

In vigore dal 4 ottobre 2023


L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 è così modificato:


1) le righe 66, 90, 96, 129, 161 e 162 sono soppresse;


2) sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:


N. Riferimento della norma

«66 bis. EN 301 908-1 V15.2.1

Reti Cellulari IMT. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. Parte 1: Introduzione e requisiti comuni Versione 15»;

«90 bis. EN 302 077 V2.3.1

Apparecchiatura trasmittente per servizio di Trasmissioni Audio Digitali (DAB). Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio»;

«96 bis. EN 302 245 V2.2.1

Apparecchi di trasmissione per il servizio Digital Radio Mondiale (DRM); Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio»;

«129 bis. EN 303 132 V2.1.1

Segnalatori di localizzazione personale VHF marittimi a bassa potenza che utilizzano la chiamata digitale selettiva (DSC Class M). Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio e per le caratteristiche dei servizi di emergenza»;

«161 bis. EN 303 980 V1.3.1

Stazioni e Sistemi di terra via Satellite (SES); Stazioni terrestri fisse e mobili che comunicano con sistemi satellitari non geostazionari (NEST) nelle bande di frequenza da 11 GHz a 14 GHz; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio»;

«162 bis. EN 303 981 V1.3.1

Stazioni e sistemi satellitari terrestri (SES); Stazioni terrestri a banda larga fisse e in movimento che comunicano con sistemi satellitari non geostazionari (WBES) nelle bande di frequenza da 11 GHz a 14 GHz; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio». 

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