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sabato 7 ottobre 2023

Tar 2023- Con ricorso notificato il 19 gennaio 2021 e depositato il successivo 15 febbraio, il sig. -OMISSIS-, agente scelto della Polizia di Stato, ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l'annullamento della determina del Ministero dell'Interno, del 18 novembre 2020, prot. n. (...), con la quale il Ministero, a seguito dell'ordinanza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato, ha riesaminato l'istanza del ricorrente, volta ad ottenere l'assegnazione temporanea presso la Questura di -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 42 bis, d.lgs.26 marzo 2001 n. 151, confermandone il rigetto.

 



T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., (ud. 21/03/2023) 02-10-2023, n. 14500 

Fatto Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1789 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato x

contro 

Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento 

previa sospensione dll'efficacia 

- della determina del Ministero dell'Interno, Prot. n. (...) del 18/11/2020, N. 333-D/35368, Fasc. 333-D 2^Div, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Sov.ti Ass.ti ed Agenti - Sezione Assegnazioni Temporanee -, notificata il successivo 21 novembre 2020, con la quale il suddetto Ministero dell'Interno, a seguito dell'ordinanza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato, ha riesaminato l'istanza, confermando il rigetto dell'istanza presentata dall'agente scelto della polizia di Stato, -OMISSIS-, volta ad ottenere l'assegnazione temporanea presso la Questura di -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 42 bis, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Roma; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo 

1. Con ricorso notificato il 19 gennaio 2021 e depositato il successivo 15 febbraio, il sig. -OMISSIS-, agente scelto della Polizia di Stato, ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l'annullamento della determina del Ministero dell'Interno, del 18 novembre 2020, prot. n. (...), con la quale il Ministero, a seguito dell'ordinanza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato, ha riesaminato l'istanza del ricorrente, volta ad ottenere l'assegnazione temporanea presso la Questura di -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 42 bis, d.lgs.26 marzo 2001 n. 151, confermandone il rigetto. 

2. Con un precedente ricorso l'agente -OMISSIS-, in servizio presso la Questura di Roma, Commissariato di P.S.-OMISSIS-, chiedeva l'annullamento del Provv. del 20 dicembre 2019 con il quale veniva respinta la sua istanza volta ad ottenere l'assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, presso la Questura di -OMISSIS-. 

Con ordinanza n-OMISSIS- del -OMISSIS-, questo T.A.R. respingeva la domanda cautelare ritenendo che "malgrado la riscontrata presenza di posti vacanti nella sede desiderata dal ricorrente, l'Amministrazione resistente ha indicato le specifiche esigenze del Commissariato di P.S. presso cui presta servizio il ricorrente, in cui si trovano diversi siti sensibili, culturali ed istituzionali, e la situazione di grave carenza di organico della Questura di Roma, pari a circa 359 dipendenti, nonché le specifiche professionalità e competenze del ricorrente, così rappresentando quei "casi ed esigenze eccezionali" richiesti dall'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001 per legittimare il respingimento della richiesta". 

Avverso tale ordinanza l'agente -OMISSIS- proponeva ricorso al Consiglio di Stato, che con ordinanza n. -OMISSIS-, accoglieva l'appello nella considerazione che "le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte con il riesame dell'istanza da parte dell'Amministrazione di appartenenza, la quale motiverà nello specifico sulla sussistenza di eventuali ragioni ostative al riconoscimento del beneficio, sotto il profilo della gravità e dell'eccezionalità, anche alla luce delle indicazioni offerte da questa Sezione, con la sentenza del 7 febbraio 2020, n. 961". 

A seguito di ciò, l'amministrazione con atto del 26 agosto 2020 annullava l'atto impugnato, al fine di riesaminare l'istanza. 

Con nota del 4 novembre 2020 il Questore di Roma dava conto, con ampia motivazione, delle ragioni che non rendevano possibile concedere il beneficio, cosicché, in data 18 novembre 2022 l'istanza di trasferimento veniva definitivamente respinta. 

3. Avverso tale diniego, il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione della legge, l'eccesso di potere per difetto di motivazione, per errore sui presupposti, per travisamento e per illogicità manifesta, in quanto il Ministero non avrebbe assolto l'onere motivazionale imposto dalla pronuncia del Consiglio di Stato. 

4. Si è costituita in giudizio la resistente amministrazione contestando, nel merito, la fondatezza del gravame. 

5. All'esito della camera di consiglio del 9 marzo 2021, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, è stata respinta la domanda cautelare proposta. 

6. Alla pubblica udienza del 21 marzo 2023 la causa è passata in decisione. 

Motivi della decisione 

1. Il ricorso è infondato. 

2. Come affermato costantemente dalla giurisprudenza (cfr. Cons. St., Sez. VI, 2.11.2017, n. 5063; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento, 29.1.2019, n. 27), l'art. 42 bis - anche dopo la novella operata dall'art. 14, comma 7, della L. n. 124 del 2015 - non attribuisce all'interessato un diritto soggettivo ad ottenere l'auspicata assegnazione temporanea, bensì un mero interesse legittimo che può trovare concreta attuazione solo al termine di una specifica attività della pubblica amministrazione volta, prioritariamente, alla verifica della sussistenza delle condizioni per il raggiungimento di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco e della sussistenza dei presupposti di legge. 

L'amministrazione deve, dunque, operare una valutazione discrezionale volta a: a) accertare l'esistenza nella sede di destinazione di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva; b) verificare che vi sia l'assenso dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione, consenso che può essere negato per esigenze eccezionali. 

L'esercizio del potere discrezionale della P.A. di diniego di trasferimento del pubblico dipendente è quindi correlato ad un obbligo motivazionale particolarmente stringente, in considerazione dell'esigenza di dare protezione a valori di rilievo costituzionale, quali in primis la tutela dei minori. 

Il dissenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione deve pertanto essere limitato a casi o a esigenze eccezionali e deve essere congruamente motivato, potendo negarsi il trasferimento soltanto ove lo impongano prevalenti esigenze di servizio nell'ufficio o reparto di appartenenza dell'istante. La norma impone all'amministrazione l'onere di motivare l'eventuale diniego con riferimenti specifici e circostanziati alla professionalità del militare istante e alla conseguente sua insostituibilità nel reparto di provenienza (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 12.4.2019, n. 2380; Cons. Stato, II, 5 ottobre 2022, n. 8527). 

Il legislatore è intervenuto, quindi, con una norma specifica per le forze di polizia e gli appartenenti all'amministrazione della difesa, il già richiamato D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, che ha aggiunto il comma 31bis all'art. 45 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95. 

Quest'ultimo, ponendo un regime derogatorio rispetto a quello ordinario, ha previsto che nel caso di richieste ai sensi dell'art. 42bis, comma 1, del D.Lgs. n. 151 del 2001, "Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio", senza riferimento all'eccezionalità di tali esigenze prevista in via ordinaria. 

Tale disposizione, pur evidentemente volta a salvaguardare le ragioni di servizio nell'impiego del personale in un settore peculiare, quale quello delle forze di polizia, per le quali il legislatore ha ritenuto necessario adottare una norma derogatoria ad hoc limitativa del beneficio, non può tuttavia essere letta nel senso di consentire una motivazione generica inerente alle ragioni di servizio che faccia riferimento alle scoperture di organico, senza che queste ultime risultino particolarmente gravi, o in generale in assenza di un richiamo alle funzioni svolte dal reparto di attuale assegnazione del dipendente, senza evidenziare specifiche ragioni, anche legate ai compiti svolti dal richiedente il trasferimento temporaneo. 

Ciò in considerazione delle anzidette esigenze di tutela di valori aventi rilievo costituzionale, che deve trovare un necessario bilanciamento, anche in sede motivazionale, con le esigenze di servizio dell'amministrazione delle forze di polizia. 

3. Nel caso di specie, tuttavia, deve ritenersi che l'amministrazione abbia compiutamente operato il bilanciamento degli opposti interessi come si evince dall'ampia e circostanziata motivazione del provvedimento di diniego oggetto della presente impugnazione, nel quale l'amministrazione ha rappresentato che: 

a) con la nota nr. 79117.1.2.3/50 mov. (a) del 5 novembre 2020, la Questura di Roma ha espresso parere negativo "poiché il Commissariato di P.S. -OMISSIS-, ufficio dove presta servizio il dipendente, recentemente, nell'ambito di un progetto di riorganizzazione della Questura di Roma, ha assunto la denominazione di Distretto di pubblica sicurezza, innalzando la propria rilevanza sul territorio capitolino, infatti, nella sfera di competenza insistono n. 9 Commissariati sezionali di P.S., nei cui confronti svolge un ruolo di coordinamento, mediante nuove attività di interazione e raccordo con le articolazioni centrali, gli uffici investigativi e il municipio, al fine di garantire l'attuazione delle direttive del Questore di Roma"; 

b) inoltre, "il Distretto a fronte delle 207 unità appartenenti al ruolo del dipendente, previste dal D.M. del 1998, può contare solo su 110 operatori e pertanto necessita della disponibilità di tutto il personale in organico, al fine di poter attendere alle gravose esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica"; 

c) "la Questura di Roma soffre di una carenza organica, per il personale appartenente al ruolo assistenti ed agenti, di 104 unità mentre l'organico complessivo presenta una situazione deficitaria di 1773 unità della forza prevista dalla pianta organica che si riduce ulteriormente se si considerano i 398 dipendenti assenti a vario titolo di cui l'ufficio non può disporre"; 

d) "la Questura di -OMISSIS- pur soffrendo di una carenza organica, nel ruolo del dipendente, di nr. 12 unità palesa esigenze operative, riferite esclusivamente alla minore estensione territoriale, di minore complessità rispetto alla sede di servizio del dipendente"; 

e) "nel caso di specie, pur prendendo atto di quanto rappresentato dal dipendente, le necessità funzionali dell'amministrazione non rendono possibile accogliere l'istanza, in quanto non possono essere pregiudicate le attività istituzionali connesse al contesto territoriale in cui è incardinato l'ufficio di appartenenza del dipendente". 

4. I motivi di gravame, unitariamente esaminati, si palesano dunque privi di pregio stante il legittimo bilanciamento di tutti i contrapposti interessi operato dalla resistente amministrazione che ha coerentemente valutato non solo le rispettive esigenze organizzative delle due Questure interessate, quella di Roma e quella di -OMISSIS-, ritenendo del tutto prevalenti quelle della prima, ma valutando altresì le mansioni svolte dal ricorrente nell'ufficio di appartenenza. 

5. Per tutto quanto esposto il ricorso deve, in conclusione, essere respinto. 

6. Si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Concetta Anastasi, Presidente 

Francesca Romano, Consigliere, Estensore 

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario 


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