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sabato 7 ottobre 2023

Tar 2023- I ricorrenti, appartenenti all'Arma dei Carabinieri - Comando provinciale di -OMISSIS-e distaccati presso il Tribunale civile e penale della medesima città, instano per l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'indennità per servizi esterni prevista dall'articolo 50 del D.P.R. n. 254 del 1999 e ss.mm. da gennaio 2018 ad aprile 2019 e per l'annullamento della nota con cui il Comando Generale ne ha negato la corresponsione per detto periodo

 Tar 2023- I ricorrenti, appartenenti all'Arma dei Carabinieri - Comando provinciale di -OMISSIS-e distaccati presso il Tribunale civile e penale della medesima città, instano per l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'indennità per servizi esterni prevista dall'articolo 50 del D.P.R. n. 254 del 1999 e ss.mm. da gennaio 2018 ad aprile 2019 e per l'annullamento della nota con cui il Comando Generale ne ha negato la corresponsione per detto periodo



T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., (ud. 14/09/2023) 02-10-2023, n. 2922 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 107 del 2019, proposto da -OMISSIS-, tutti rappresentati e difeso dall'avvocato x, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6; 

per l'annullamento 

- della nota di "Diffida alla definizione del procedimento" del Comando Legione Carabinieri Sicilia Servizio Amministrativo nr.-OMISSIS-di prot. del 9.11.2018, notificata in data 12.11.2018, con la quale è stata negata ai ricorrenti la corresponsione dell'indennità per servizi esterni in ragione della circolare n. -OMISSIS-, che ha negato il diritto a tale indennità a tutto il personale che "distaccato a vario titolo presso una sede diversa dal proprio reparto, opera (quotidianamente o a turno) presso una postazione di lavoro abituale ove viene agevolmente rintracciato"; 

- di ogni altro atto presupposto, collegato - direttamente o indirettamente- consequenziale, concomitante o successivo o comunque connesso con quello impugnato; 

nonché per l'accertamento ed il ripristino del diritto a percepire, con decorrenza dal 2 febbraio 2018, l'indennità di servizio esterno prevista dall'art. 50 del D.P.R. n. 254 del 1999, e s. m. i. con rivalutazione e interessi. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; 

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 settembre 2023 tenutasi tramite collegamento da remoto la dott.ssa Elena Garbari, e sentito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo 

I ricorrenti, appartenenti all'Arma dei Carabinieri - Comando provinciale di -OMISSIS-e distaccati presso il Tribunale civile e penale della medesima città, instano per l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'indennità per servizi esterni prevista dall'articolo 50 del D.P.R. n. 254 del 1999 e ss.mm. da gennaio 2018 ad aprile 2019 e per l'annullamento della nota con cui il Comando Generale ne ha negato la corresponsione per detto periodo. 

Tale atto fa riferimento alla circolare n. -OMISSIS- del 2 gennaio 2018, che ha negato il diritto a tale indennità a tutto il personale che "distaccato a vario titolo presso una sede diversa dal proprio reparto, opera (quotidianamente o a turno) presso una postazione di lavoro abituale ove viene agevolmente rintracciato". 

I ricorrenti allegano che la loro attività lavorativa si svolge in ambiente esterno rispetto ai locali dell'ufficio di appartenenza, in condizioni di particolare disagio, che si sostanziano anche nell'esposizione ad agenti atmosferici e ai rischi connessi alla prestazione del servizio all'esterno di edifici e di uffici; che tale attività è espletata con carattere di continuità ed è organizzata in turni di almeno tre ore ovvero coincidenti con l'orario di servizio giornaliero. 

Dopo aver ricostruito il pertinente quadro normativo essi deducono quindi l'illegittimità della posizione assunta dall'amministrazione per i seguenti motivi: 

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 254 del 1999, che ha esteso il compenso aggiuntivo istituito con D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 e con D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 per il personale impiegato nei servizi esterni anche al personale che "esercita precipuamente attività di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela delle normative in materia di lavoro, sanità, radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi" e quindi a tutte le attività svolte "presso enti o strutture di terzi". Né a tale regime normativo può derogare una circolare, che non è un atto normativo e quindi non può innovare l'ordinamento giuridico. 

II. Eccesso di potere per contraddittorietà, atteso che la posizione dell'Amministrazione in merito alla spettanza dell'indennità in questione è mutata più volte nel tempo, con comportamenti tra loro in contraddizione e con lesione del legittimo affidamento dei ricorrenti. 

Si è costituito per resistere al ricorso il Ministero dell'Interno. 

L'interesse alla decisione sulla spettanza dell'indennità per il periodo indicato in ricorso è stato ribadito dai deducenti con memoria depositata in data 11 luglio 2023 nonché dal loro difensore nel corso dell'udienza di trattazione del 14 settembre 2023, alla quale il gravame è stato chiamato e quindi trattenuto in decisione. 

Motivi della decisione 

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, che prestano servizio presso l'Arma dei Carabinieri di -OMISSIS-e sono assegnati al servizio presso il Tribunale civile e penale di -OMISSIS-, instano per il riconoscimento della spettanza dell'indennità per servizio esterno da gennaio 2018 ad aprile 2018, con arretrati, interessi e rivalutazione monetaria. 

Il ricorso non può essere accolto. 

L'articolo 42 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) ha previsto che "A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, è corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde". 

L'articolo 50 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 54 ha esteso a decorrere dal 1 giugno 1999 detto compenso al personale di cui all'articolo 41, comma 1, (personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza) che "esercita precipuamente attività di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela delle normative in materia di lavoro, sanità, radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi". 

Secondo la normativa di riferimento, corroborata da un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'indennità per servizi esterni, costituendo un trattamento economico aggiuntivo e differenziato, è diretta a compensare una situazione di disagio derivante dall'esposizione agli agenti atmosferici ed ai rischi derivanti dallo svolgimento del servizio in ambienti esterni, quindi in condizioni più gravose rispetto alle normali condizioni di istituto. 

Con sentenza 30 novembre 2021, n. 7976 la Seconda Sezione del Consiglio di Stato riepiloga la giurisprudenza espressasi in argomento ricordando, tra l'altro, "la decisione - anch'essa della Quarta Sezione - n. 7204 del 10 novembre 2003, con cui si è precisato che la ratio dell'indennità per servizi esterni è di compensare il personale che si trovi ad operare in situazioni di particolare disagio, consistenti nell'esposizione ad agenti atmosferici ed ai rischi connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni: tali condizioni sussistono per servizi particolari e gravosi, come nei casi in cui il personale operi a bordo di "volanti", espleti servizio di vigilanza a obiettivi sensibili, effettui servizi di pattuglia in ambito stradale e autostradale, ecc.. Non vi rientra, invece, l'ipotesi del servizio effettuato fuori dagli uffici dell'unità di appartenenza, ma presso altri uffici (ad es.: ispezione fiscale), trattandosi di una semplice modalità di articolazione del servizio d'istituto presso enti esterni: se infatti si ritenesse che anche questa ipotesi rientri nell'art. 12 del D.P.R. n. 147 del 1990, si finirebbe - osserva la pronuncia - con il ricomprendere nel "servizio esterno" qualsiasi ipotesi di attività svolta fisicamente al di fuori del proprio ufficio di appartenenza (ivi incluse quelle svolte presso altri enti o uffici pubblici), il che comporterebbe un'impropria forzatura della norma. Con successiva decisione della medesima Sezione (5 luglio 2007, n. 3826), dopo aver ricapitolato la normativa regolante il beneficio e la ratio di questo, si è affermata la non spettanza dell'indennità al personale (per es.: i finanzieri assegnati alle Sezioni di Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica ordinarie, o comandati presso le Procure militari) non esposto permanentemente ai disagi climatici ed alle intemperie. La giurisprudenza ha inoltre sottolineato (C.d.S., Sez. III, 8 luglio 2015, n. 3426) che il significato di "servizio esterno" va correlato allo stato di disagio, e non alle prestazioni proprie del militare che è impiegato, per compito d'istituto e in via normale, a svolgere la sua attività di lavoro presso uffici i quali costituiscono la sua sede di servizio. L'indennità richiede, per la sua concessione, un quid pluris e cioè la sussistenza di un particolare pericolo o disagio tale da giustificare il trattamento economico aggiuntivo e differenziato (C.d.S., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 2293), tant'è vero che se n'è negata la spettanza per il servizio di scorta, anteriormente alle modifiche apportate dal D.P.R. n. 254 del 1999, non essendo lo stesso caratterizzato da una condizione di particolare disagio per il personale derivante dall'esposizione a particolari agenti atmosferici ed a specifici rischi (C.d.S., Sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2294).". 

In sostanza occorre considerare che la ratio dell'indennità è quella di "ristorare il particolare disagio derivante da un servizio gravoso perché esposto a particolari fattori di rischio ambientale e dunque insussistente e non riconducibile alla previsione normativa nell'ipotesi del servizio effettuato fuori dagli uffici dell'unità di appartenenza, ma presso altri uffici. In altri termini, l'indennità da servizio esterno non può essere corrisposta sulla base del semplice svolgimento del servizio al di fuori del proprio ufficio (Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 5679; 15 marzo 2012, n. 1446; 23 dicembre 2010, n. 9358; 18 ottobre 2010, n. 7553; 5 luglio 2007, n. 3826; sez. VI, 23 settembre 2002, n. 4826)." (Cons. Stato, Sez. III, 14 maggio 2019, n. 3120; TAR Veneto, Sez. I, 16 novembre 2020, n. 1073). 

Né rileva quanto esplicitato nella menzionata circolare dell'Amministrazione dell'Interno, che si limita a confermare il dettato normativo e il richiamato consolidato orientamento interpretativo. 

Non sono quindi ravvisabili nel caso di specie le particolari condizioni di disagio che giustificano la corresponsione dell'indennità, atteso che le attività di istituto vengono svolte dai ricorrenti presso una struttura terza che, tuttavia, costituisce la loro sede abituale di servizio. 

In conclusione il ricorso deve essere respinto. 

La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti. 

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Marco Rinaldi, Presidente 

Calogero Commandatore, Primo Referendario 

Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore 


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