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domenica 18 febbraio 2024

Cassazione 2024- ripetizione dell'indebito, determinatosi in ragione dalla non cumulabilità ex art. 2 I. n. 118/1971 della rendita che, riconosciuto il carattere di infortunio in itinere dell'incidente automobilistico subito

 



Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 20/12/2023) 29-01-2024, n. 2693 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE LAVORO CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente 

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere 

Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere 

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere 

Dott. BUFFA Francesco - Rel. Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA sul ricorso 7085-2020 proposto da: 

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in R, VIA (Omissis), presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati  

- ricorrente - 

contro 

OMISSIS; 

- intimato - 

avverso la sentenza n. 2294/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 02/12/2020 R.G.N. 223/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. 

Svolgimento del processo 

Con sentenza del 2 dicembre 2019, la Corte d'Appello di Bari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bari, accoglieva la domanda proposta da OMISSIS nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto l'illegittimità dell'azione promossa dall'Istituto a carico del OMISSIS di ripetizione dell'indebito, determinatosi in ragione dalla non cumulabilità ex art. 2 I. n. 118/1971 della rendita che, riconosciuto il carattere di infortunio in itinere dell'incidente automobilistico subito dal OMISSIS in data 6.2.1999, l'INAIL gli aveva attribuito nell'anno 2000, con la pensione di invalidità civile erogatagli dall'INPS a far data dal maggio 1999 e fino al 30.9.2011 allorché, ricevuta da parte dell'INAIL la nota che chiariva il nesso tra la patologia sofferta dal OMISSIS e l'infortunio lavorativo dal medesimo patito, per il quale era stato indennizzato nella misura del 100% della capacità lavorativa, l'INPS l'aveva revocata, indebito pertanto consistente nei ratei a quel titolo erogati al OMISSIS per l'intero arco di tempo indicato. 

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, la domanda di accertamento negativo dell'indebito avanzata dal OMISSIS in primo luogo proponibile, non richiedendo tali controversie la preventiva proposizione di una domanda amministrativa, ed altresì fondata alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 28163/2018) secondo cui "La revoca di un trattamento di invalidità civile a motivo dell'insussistenza delle condizioni per il godimento (nella specie perché il beneficiario era titolare anche dell'assegno ordinario di invalidità) comporta l'obbligo di restituzione all'INPS, a titolo di indebito, dei soli ratei percepiti dalla data del provvedimento ablatore, esclusa la ripetizione anche delle somme precedentemente corrisposte". 

Per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione alla quale OMISSIS, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva. 

Con ordinanza interlocutoria n. 10072 del 2022 la Sesta sezione ha trasmesso rimessa gli atti a questa Sezione. Il Collegio, all'esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. 

Motivi della decisione 

Con il primo motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 ter, d.l. n. 850/1976, conv. in I. n. 29/1977, 3, comma 9, d.l. n. 173/1988, conv. in I. n. 291/1988 e 2033 c.c. in relazione all'art. 3, I. n. 407/1990, imputa alla Corte territoriale di aver ritenuto l'inapplicabilità nella specie dell'art. 2033 c.c. anche in contrasto con l'orientamento favorevole espresso da questa Corte in propri precedenti, citandosi Cass., sez. lav., n. 20992/2004. 

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 12 l. n. 118/1971, in combinato disposto con l'art. 3 I. n. 407/1990, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale che finisce per ammettere il cumulo della rendita INAIL con la pensione di invalidità. 

I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono fondati. 

Occorre premettere che, nel caso di specie, mentre la sentenza di primo grado applica l'art. 2033 c.c., con conseguente restituzione del tutto nei limiti della prescrizione, la pronuncia di secondo grado dispone la restituzione degli importi erogati solo a decorrere dal provvedimento dell'INPS. 

Ciò posto, questa Corte ha già affermato (Sez. L, Ordinanza n. 30516 del 18/10/2022, Rv. 665837 - 01) che, in tema di prestazioni assistenziali, l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili "ex lege", in difetto di regole specifiche, va assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., atteso che l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole. 

La pronuncia si inserisce in quel recente orientamento (già espresso da Cass. nn. 15759 del 2019 e 11026 del 2022, in superamento del precedente reso da Cass. 28163 del 2018, 19638 del 2015 e 17216 del 2017) secondo il quale non possono applicarsi analogicamente le norme desumibili dagli artt. 3-ter, d.l. n. 850/1976 (conv. con I. n. 29/1977), e 3, comma 9, d.l. n. 173/1988 (conv. con I. n. 291/1988), siccome riferentisi ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, laddove l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole. In particolare, il detto orientamento evidenzia che, trattandosi di incompatibilità ex lege delle prestazioni, non è invocabile il principio di affidamento del pensionato, e sottolinea che la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non può operare nella fattispecie Data pub cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti (cfr., per un caso analogo, anche Cass. 5059/2018). La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. 

P.Q.M. 

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione. 

Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023. 

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2024. 



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