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domenica 18 febbraio 2024

L.R. 14/02/2024, n. 7 Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione L.R. 13/2005 e ulteriori disposizioni.

 


Abruzzo

L.R. 14/02/2024, n. 7

Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione L.R. 13/2005 e ulteriori disposizioni.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 14 febbraio 2024, n. 7.


Epigrafe


Premessa


CAPO I

Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione L.R. 13/2005


Art. 1Finalità.


Art. 2Funzioni di competenza regionale.


Art. 3Riconoscimento della personalità giuridica.


Art. 4Procedimento.


Art. 5Registro regionale delle persone giuridiche.


Art. 6Modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e della composizione degli organi o di altri elementi della persona giuridica.


Art. 7Trasformazione, fusione e scissione ai sensi dell'art. 42-bis c.c.


Art. 8Sospensione della personalità giuridica.


Art. 9Estinzione/Scioglimento della persona giuridica, liquidazione del patrimonio e devoluzione dei beni residuali.


Art. 10Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni.


Art. 11Imposta di bollo.


Art. 12Sanzioni amministrative.


Art. 13Trattamento dei dati.


Art. 14Abrogazione della L.R. 13/2005.


Art. 15Disposizioni transitorie.


Art. 16Norme di rinvio.


CAPO II

Ulteriori disposizioni


Art. 17Modifiche alla L.R. 28/2022 e alla L.R. 65/2023.


Art. 18Modifiche alla L.R. approvata con deliberazione consiliare n. 104/2 del 30 gennaio 2024 e modifiche alle ll.rr. 9/2011, 41/2012 e 58/2023.


Art. 19Modifiche all'art. 54 della L.R. 23/2018.


Art. 20Trasferimento integrativo all'Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza "AreaCom" e abrogazione art. 14 della L.R. 40/2023.


Art. 21Contributo straordinario "Arciconfraternita Santissima Trinità Sulmona".


Art. 22Incremento di stanziamenti di bilancio.


Art. 23Entrata in vigore.


L.R. 14 febbraio 2024, n. 7 (1).


Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione L.R. 13/2005 e ulteriori disposizioni.


(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 14 febbraio 2024, n. 7.



ATTO DI PROMULGAZIONE n. 7


VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;


VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;


VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 105/1 del 8.2.2024


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga


la seguente legge regionale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.



CAPO I


Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione L.R. 13/2005


Art. 1 Finalità.

In vigore dal 15 febbraio 2024


1. Il presente capo disciplina le funzioni amministrative di competenza regionale in materia di persone giuridiche private, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto).



Art. 2 Funzioni di competenza regionale.

In vigore dal 15 febbraio 2024


1. In conformità al D.P.R. 361/2000, le funzioni amministrative si esercitano nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e di altre istituzioni di carattere privato, di seguito "Enti", aventi sede legale nel territorio regionale che operano esclusivamente nelle materie di competenza regionale, di cui all'articolo 117 della Costituzione, e le cui finalità si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo.


2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Giunta regionale attraverso la struttura organizzativa competente in materia di persone giuridiche private, di seguito denominata "Struttura organizzativa competente" come individuata dagli atti di organizzazione della Giunta regionale.


3. Specificatamente, la Struttura organizzativa competente provvede:

a) al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato determinato dall'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui all'articolo 5;

b) all'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) alla dichiarazione di estinzione ai sensi dell'articolo 27 del codice civile;

d) alla devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione, ai sensi degli articoli 31 e 32 del c.c.;

e) alla devoluzione dei beni residui dei comitati ai sensi dell'articolo 42 del c.c.;

f) alla cancellazione della persona giuridica dal Registro ai sensi delle disposizioni attuative del codice civile;

g) alla sospensione della personalità giuridica di Enti che ottengano l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, ovvero di Enti che ottengano l'iscrizione in altri registri, previsti da specifiche normative di settore che dispongano analoga sospensione.


4. Nei confronti delle sole Fondazioni la struttura organizzativa competente esercita, acquisendo i necessari pareri tecnici delle competenti strutture regionali, le ulteriori funzioni amministrative relative a:

a) controllo e vigilanza sull'amministrazione, ai sensi dell'articolo 25 del c.c.;

b) coordinamento delle attività di più fondazioni, ovvero unificazione della loro amministrazione, ai sensi dell'articolo 26 del c.c.;

c) trasformazione delle fondazioni, ai sensi degli articoli 28 e 42-bis del c.c.;


5. La Struttura organizzativa competente in materia di persone giuridiche private segnala ad altra struttura regionale, indicata dalla Giunta regionale, le irregolarità che prevedono l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 35 del c.c. e dall'articolo 8, comma 2, del D.P.R. 361/2000.



Art. 3 Riconoscimento della personalità giuridica.

In vigore dal 15 febbraio 2024


1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017 e da specifiche normative di settore, il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di cui all'articolo 5 ed è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, a conclusione del procedimento disciplinato dall'articolo 4.


2. L'istanza di riconoscimento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, è indirizzata al Presidente della Giunta regionale e alla competente struttura regionale, come individuata all'articolo 2.


3. All'istanza, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, sono allegati i seguenti documenti:

a) copia autentica del verbale che autorizza il legale rappresentante ad avanzare l'istanza di riconoscimento;

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti con atto pubblico ai sensi dell'articolo 14 del c.c., da cui risultino esplicitamente le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1;

c) se trattasi di Ente già operativo, copia dei bilanci, consuntivi e preventivi, relativi agli ultimi tre anni, muniti degli estremi di approvazione;

d) relazione sullo stato patrimoniale e finanziario, corredata da copia della dichiarazione bancaria che ne attesti l'esistenza in capo all'Associazione o Fondazione per patrimonio in denaro e/o titoli ovvero perizia giurata di stima per eventuali beni immobili, nonché documentazione idonea a dimostrare la consistenza del patrimonio, con analitica esposizione della consistenza delle immobilizzazioni, dei crediti, dei debiti e della liquidità. Tale relazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente dell'organo di controllo, qualora esistente, può essere prodotta nella forma di perizia stragiudiziale. La perizia è obbligatoria nell'ipotesi di sussistenza tra le poste dell'attivo di immobilizzazioni immateriali. La relazione o l'eventuale perizia stragiudiziale devono comunque riferirsi a data anteriore non superiore a trenta giorni dalla data di istanza di riconoscimento;

e) relazione sull'attività eventualmente svolta in precedenza e su quella che si intende svolgere;

f) elenco nominativo delle persone preposte alle cariche sociali, con l'espressa individuazione dei poteri di rappresentanza e l'indicazione dei relativi dati anagrafici e codici fiscali, nonché, per le associazioni, la dichiarazione della consistenza associativa;

g) ogni altra documentazione utile a dimostrare più compiutamente le finalità dell'istituzione ed i mezzi per provvedervi.


4. Il riconoscimento è disposto previa valutazione dello scopo, dell'idoneità della dotazione patrimoniale e delle risorse finanziarie necessarie al perseguimento delle finalità statutarie. Al fine di garantire i terzi nei loro rapporti con la persona giuridica si richiede che la stessa disponga di un ammontare minimo di mezzi finanziari. In particolare:

a) per le Associazioni è richiesto un patrimonio netto, risultante dalla relazione sullo stato patrimoniale e finanziario redatta secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 3 del presente articolo, di ammontare non inferiore a euro 15.000,00;

b) per le Fondazioni è richiesto un patrimonio netto, risultante dalla relazione sullo stato patrimoniale e finanziario redatta secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 3 del presente articolo, di ammontare non inferiore a euro 30.000,00.


5. Le associazioni e le fondazioni istituite sulla base di disposizioni speciali vengono iscritte nel registro previa conclusione favorevole del procedimento di cui all'articolo 4.



Art. 4 Procedimento.

In vigore dal 15 febbraio 2024


1. Nei procedimenti inerenti l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, i relativi provvedimenti sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, fatto salvo il caso di cui all'articolo 9, comma 5, per cui provvede la Giunta regionale.


2. La Regione può disporre, ove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 26 e 28 del codice civile e con le procedure di cui all'articolo 3, il coordinamento delle attività di più fondazioni, l'unificazione della loro amministrazione, nonché la loro trasformazione, sentiti i legali rappresentanti e gli amministratori delle fondazioni interessate.


3. La Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica, ai fini di una compiuta valutazione degli aspetti interessati dai procedimenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e comma 4, richiede i necessari pareri ai Servizi regionali competenti nei settori di attività in cui opera l'Ente e al Servizio con competenza in materia di bilancio.


4. I Servizi regionali competenti si esprimono in merito agli scopi e all'attività dell'Ente richiedente. Il Servizio con competenza in materia di bilancio si esprime sulla congruità dei mezzi finanziari dell'Ente rispetto agli scopi perseguiti. Qualora i detti pareri non intervengano entro 30 giorni dalla richiesta, gli stessi si intendono favorevolmente espressi.


5. Qualora sia necessario acquisire anche pareri di altre amministrazioni, il Dirigente responsabile della Struttura organizzativa competente convoca e presiede la Conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.


6. Il procedimento, avviato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e comma 4, si conclude con l'emanazione del motivato decreto di accoglimento e successiva iscrizione nel registro di cui all'articolo 5, ovvero di diniego. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi in questione vengono stabiliti in 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza completa della documentazione prescritta.


7. Qualora risulti accertato, tramite il procedimento di cui al presente articolo, che non sussistono le condizioni necessarie per esercitare le funzioni delegate in materia, come individuate all'articolo 2, comma 1, con decreto del Presidente della Giunta regionale si dispone l'incompetenza regionale.



Art. 5 Registro regionale delle persone giuridiche.

In vigore dal 15 febbraio 2024


1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del D.P.R. 361/2000, è istituito presso la Regione il registro regionale delle persone giuridiche.


2. Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.


3. Nella parte generale sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione, contrassegnate da un numero d'ordine.


4. Nella parte analitica sono riportati, per ogni persona giuridica:

a) la data e la natura dell'atto costitutivo;

b) la denominazione;

c) lo scopo;

d) il patrimonio;

e) la durata, se determinata;

f) la sede legale;

g) il cognome, nome e codice fiscale degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, nonché le eventuali comunicazioni di sostituzione degli stessi;

h) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

i) il trasferimento di sede e l'istituzione di sedi secondarie;

j) la deliberazione di scioglimento;

k) gli estremi del provvedimento regionale di estinzione;

l) il cognome e nome dei liquidatori;

m) il numero dell'eventuale precedente iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Cancelleria del Tribunale;

n) ogni altra notizia obbligatoria per legge, ivi compresa la sospensione di cui all'articolo 7.


5. Il registro regionale e i documenti relativi sono pubblici e possono essere esaminati da chiunque, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.


6. Il registro è realizzato con strumenti informatici, secondo le disposizioni vigenti in materia di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, ed è detenuto dalla Struttura organizzativa competente in materia di persone giuridiche che rilascia le relative certificazioni, ivi compresi l'iscrizione delle persone giuridiche nei registri delle cancellerie dei Tribunali, nonché ogni altro fatto, stato o qualità della persona giuridica sulla base delle informazioni risultanti dai registri medesimi.



Art. 6 Modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e della composizione degli organi o di altri elementi della persona giuridica.

In vigore dal 15 febbraio 2024


1. Le modificazioni dell'atto costituivo e dello statuto sono approvate con le stesse modalità previste dall'articolo 4.


2. La relativa istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, da presentare a mezzo di posta elettronica certificata, entro 30 giorni dalla deliberazione di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, è indirizzata al Presidente della Giunta regionale e alla Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica. Essa reca gli estremi dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e deve essere corredata della seguente documentazione:

a) copia autentica della deliberazione di modifica, corredata del nuovo testo dell'atto costitutivo o dello statuto, sempre in forma pubblica, che dia atto del rispetto delle relative disposizioni statutarie in termini di maggioranza o, se queste mancano, di quanto previsto dall'articolo 21 del c.c.;

b) indicazione degli articoli, o parti di essi, dell'atto costitutivo o dello statuto vigente interessati dalla modifica in esame, se non evidenziati nella deliberazione di modifica.


3. Qualora le modifiche statutarie siano tali da comportare la perdita dei requisiti per il mantenimento della personalità giuridica, il procedimento è concluso con decreto del Presidente della Giunta regionale di cancellazione e successiva annotazione nel registro di cui all'articolo 5.


4. Nel caso in cui l'Ente riconosciuto dalla Regione ottenga, a seguito di modifiche statutarie, il riconoscimento statale, il legale rappresentante deve darne informazione entro 30 giorni dall'avvenuto riconoscimento al Presidente della Giunta regionale e alla Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica. Con decreto è disposta la revoca del precedente atto di concessione della personalità giuridica, l'annotazione dell'evento nel registro delle persone giuridiche e la conseguente cancellazione dell'Ente dal registro di cui all'articolo 5. Di tale fatto è data comunicazione al competente ufficio statale e all'Ente.


5. L'iscrizione nel registro delle modificazioni della composizione degli organi o di altri elementi della persona giuridica avviene sulla base di una comunicazione presentata, entro 30 giorni dalla data della deliberazione di modifica, dal legale rappresentante della persona giuridica interessata. Tale comunicazione è corredata di copia autentica dell'atto che ne costituisce titolo e, nel caso di modificazioni nella composizione degli organi, di dichiarazione di accettazione della carica da parte degli interessati.



Art. 7 Trasformazione, fusione e scissione ai sensi dell'art. 42-bis c.c.

In vigore dal 15 febbraio 2024


1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 28 del c.c., le reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni delle associazioni e delle fondazioni sono disciplinate dall'articolo 42-bis del c.c. e sono approvate con le stesse modalità previste dall'articolo 6.



Art. 8 Sospensione della personalità giuridica.

In vigore dal 15 febbraio 2024


1. La personalità giuridica, riconosciuta ai sensi del D.P.R. 361/2000, di Enti che ottengano l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, è sospesa con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore, senza perdere la personalità giuridica acquisita. In tali casi non si applica il D.P.R. 361/2000 né la presente legge.



Art. 9 Estinzione/Scioglimento della persona giuridica, liquidazione del patrimonio e devoluzione dei beni residuali.

In vigore dal 15 febbraio 2024


1. Le cause di estinzione della persona giuridica sono quelle previste all'articolo 27 del c.c..


2. L'istanza per la dichiarazione di estinzione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, deve contenere le cause di estinzione di cui al comma 1. Essa è indirizzata al Presidente della Giunta regionale e alla Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica. La dichiarazione di estinzione può essere disposta anche d'ufficio o su istanza di qualunque interessato.


3. L'istanza, trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, deve essere corredata da:

a) verbale, redatto in forma di atto pubblico, contenente la volontà di estinguere l'associazione/fondazione e le ragioni della decisione assunta;

b) relazione e documenti contabili, sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente, sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente alla data di presentazione dell'istanza;

c) indicazione delle eventuali previsioni statutarie per la destinazione del rimanente patrimonio ad Ente/i aventi fini analoghi.


4. L'esistenza di una delle cause di estinzione di cui al comma 1 è accertata dalla Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica e viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tale decreto è comunicato all'Ente e al Presidente del Tribunale, per le finalità di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Conclusa la procedura di liquidazione su ordine del Presidente del Tribunale competente, si provvede, con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, alla cancellazione ed alla conseguente annotazione nel Registro di cui all'articolo 5.


5. La Giunta regionale, previa istruttoria condotta dalla Struttura organizzativa competente, dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo dell'istituzione ai sensi degli articoli 31 e 32 del c.c..



Art. 10 Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni.

In vigore dal 15 febbraio 2024


1. La Struttura organizzativa competente esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni secondo quanto disposto dall'articolo 25 del c.c..


2. A tale fine le Fondazioni inviano annualmente, entro il 30 giugno, copia dei bilanci preventivi e consuntivi approvati e delle relative deliberazioni di approvazione, corredati di una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella che intendono svolgere, oltre ad un aggiornamento dello stato patrimoniale.


3. Le Fondazioni sono tenute a trasmettere, entro 30 giorni, ogni notizia o documentazione che sia loro richiesta per le finalità di cui al comma 1.


4. La Struttura organizzativa competente provvede ad acquisire dal Servizio competente in materia di bilancio, il parere sugli aspetti tecnico-finanziari e gestionali dei bilanci inviati dalle Fondazioni. Il Servizio competente in materia di bilancio dovrà anche valutare la sussistenza dei requisiti patrimoniali su cui si basa il riconoscimento entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora entro tale termine il Servizio competente in materia di bilancio non esprima il prescritto parere, esso si intende favorevolmente espresso.


5. In caso di rilievi da parte del Servizio competente in materia di bilancio, sono assegnati termini congrui per rimuovere le cause e, qualora l'Ente non ottemperi alle prescrizioni o perdurino le carenze, anche patrimoniali, così da non essere più assicurata la corretta gestione ed amministrazione, si dà corso alla verifica della sussistenza delle previste cause di estinzione.



Art. 11 Imposta di bollo.

In vigore dal 15 febbraio 2024


1. Ai fini del pagamento dell'imposta di bollo, relativamente alle istanze e ai provvedimenti finali disciplinati dal presente capo, restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e successive modifiche.


2. Sono esenti dall'imposta di bollo gli Enti espressamente esentati da specifiche disposizioni legislative.



Art. 12 Sanzioni amministrative.

In vigore dal 15 febbraio 2024


1. Nei casi di accertata violazione dei termini e delle modalità descritte dagli articoli 6 e 10, il Dirigente della Struttura regionale competente, indicata con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, provvede all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 35 del c.c., nella misura compresa tra euro 10,33 e euro 515,46.



Art. 13 Trattamento dei dati.

In vigore dal 15 febbraio 2024


1. Il trattamento dei dati personali da parte delle strutture regionali coinvolte nel procedimento è svolto nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa vigente in materia. La tenuta dei dati è a cura della Struttura organizzativa competente.



Art. 14 Abrogazione della L.R. 13/2005.

In vigore dal 15 febbraio 2024


1. La legge regionale 3 marzo 2005, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della L.R. n. 6/1991) è abrogata.



Art. 15 Disposizioni transitorie.

In vigore dal 15 febbraio 2024


1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai procedimenti amministrativi avviati in data antecedente alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, data dalla quale verrà meno l'efficacia delle disposizioni dettate dalla L.R. 13/2005.



Art. 16 Norme di rinvio.

In vigore dal 15 febbraio 2024


1. Per quanto non previsto dal presente capo si rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile e del D.P.R. 361/2000.



CAPO II


Ulteriori disposizioni


Art. 17 Modifiche alla L.R. 28/2022 e alla L.R. 65/2023.

In vigore dal 15 febbraio 2024


1. All'articolo 3 della legge regionale 8 ottobre 2022, n. 28 (Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 2 è abrogata;

b) al comma 4 le parole "del Tavolo tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Osservatorio Permanente".


2. All'articolo 5 della L.R. 28/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "dal Tavolo tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Osservatorio Permanente";

b) al comma 2 le parole "al Tavolo tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "all'Osservatorio Permanente";

c) al comma 3 le parole "Il Tavolo tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "L'Osservatorio Permanente".


3. All'articolo 6 della L.R. 28/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Osservatorio Permanente regionale)";

b) al comma 1 le parole "Tavolo tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "Osservatorio Permanente";

c) al comma 2 le parole "Il Tavolo tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "L'Osservatorio Permanente" e la parola "programmazione" è sostituita dalla seguente: "proposta";

d) al comma 3 le parole "del Tavolo tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Osservatorio Permanente";

e) Al comma 4 le parole "del Tavolo tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Osservatorio Permanente".


4. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 65 (Istituzione del Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza) le parole "sono realizzati" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere realizzati".



Art. 18 Modifiche alla L.R. approvata con deliberazione consiliare n. 104/2 del 30 gennaio 2024 e modifiche alle ll.rr. 9/2011, 41/2012 e 58/2023.

In vigore dal 15 febbraio 2024


1. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale approvata con deliberazione consiliare n. 104/2 del 30 gennaio 2024 è sostituito dal seguente:

"3. Dopo il comma 1 dell'articolo 26-bis della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Legge Finanziaria Regionale 2009) è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di assicurare il contenimento della spesa pubblica regionale e la copertura dei posti vacanti di qualifica dirigenziale, delle relative strutture organizzative, le agenzie, gli enti e le aziende di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto della Regione Abruzzo che si configurano come pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i. sono tenuti ad utilizzare le graduatorie in vigore del Consiglio e della Giunta regionale, a partire da quelle con maggiore anzianità desumibile dalla data di pubblicazione delle stesse.".".


2. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) dopo le parole "indicati dalla Giunta regionale" sono inserite le seguenti: "e dura in carica secondo le disposizioni di cui alla L.R. 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo)".


3. Al comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) le parole "mt. 50 da cimiteri e crematori" sono sostituite dalle seguenti: "mt. 250 da cimiteri e crematori".


4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle case funerarie già autorizzate ed alle istanze di autorizzazione presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché agli interventi sulle stesse di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 17 maggio 2023, n. 22 (Modifiche alle leggi regionali 146/1996, 22/2022, 24/2022, 47/2022, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 10/2023 e 11/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili).


5. Alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole "diciotto mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: "ventiquattro mesi";

b) al comma 2 dell'articolo 39 le parole "quarantotto mesi" sono sostituite con le seguenti: "sessanta mesi";

c) dopo il comma 10 dell'articolo 100 è aggiunto infine il seguente:

"10-bis. I comuni beneficiari di finanziamento pubblico concesso dalla Regione Abruzzo per sostenere l'attività di pianificazione e che hanno già avviato il processo di formazione del piano regolatore alla data di entrata in vigore del presente comma, possono scegliere, entro e non oltre sessanta giorni dalla predetta data, di procedere alla redazione del PUC. In tal caso restano sospesi i termini per la rendicontazione del finanziamento, che sarà erogato solo previa trasmissione dell'atto di approvazione del PUC nei termini stabiliti dai commi 1 e 6.".



Art. 19 Modifiche all'art. 54 della L.R. 23/2018.

In vigore dal 15 febbraio 2024


1. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) dopo le parole "stabiliscono" sono inserite le seguenti "e verificano" e dopo le parole "centottanta giorni" sono inserite le seguenti "di effettiva apertura".



Art. 20 Trasferimento integrativo all'Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza "AreaCom" e abrogazione art. 14 della L.R. 40/2023.

In vigore dal 15 febbraio 2024


1. Al fine di garantire l'efficiente e l'efficace funzionamento dell'Agenzia in relazione al perseguimento delle nuove funzioni attribuite dalla legge regionale 6 giugno 2023, n. 25 (Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo) alla stessa sono concesse ulteriori risorse finanziarie quantificate in euro 550.000,00 per l'anno 2024 e in euro 700.000,00 per le annualità correnti a partire dal 2025, mediante l'incremento dello stanziamento del capitolo di spesa 11517/1 (Contributo a favore dell'Agenzia), Missione 01, Programma 08, Titolo 1, da rendicontare ai sensi di legge alla Struttura regionale preposta per materia.


2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, al Bilancio regionale di previsione 2024- 2026, per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni:

a) esercizio 2024, per competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 08, Titolo 1, capitolo 11517/1 per euro 550.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 10, Programma 02, Titolo 1 per euro 550.000,00;

b) esercizio 2025, per competenza:

1) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 08, Titolo 1, capitolo 11517/1 per euro 700.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 10, Programma 02, Titolo 1, per euro 700.000,00;

c) esercizio 2026, per competenza:

1) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 08, Titolo 1, capitolo 11517/1 per euro 700.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 10, Programma 02, Titolo 1, per euro 700.000,00.


3. L'articolo 14 della legge regionale 28 agosto 2023, n. 40 (Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, D.Lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) è abrogato.



Art. 21 Contributo straordinario "Arciconfraternita Santissima Trinità Sulmona".

In vigore dal 15 febbraio 2024


1. Al fine di procedere con il restauro dei lampioni della processione del Venerdì Santo, manifestazione storico-religiosa organizzata dall'Arciconfraternita Santissima Trinità, la Regione concede un contributo straordinario dell'importo di euro 20.000,00 per l'adeguamento dei globi luminosi.


2. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 20.000,00, si fa fronte con le risorse allocate nella parte Spesa del Bilancio regionale di previsione 2024-2026, per l'anno 2024, Missione 05, Programma 02, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Contributo straordinario Arciconfraternita Santissima Trinità Sulmona" per euro 20.000,00.


3. La copertura della spesa di cui al comma 2, quantificata per l'anno 2024 in complessivi euro 20.000,00, è assicurata mediante la seguente variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale di previsione 2024-2026, esercizio 2024:

a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario Arciconfraternita Santissima Trinità Sulmona" per euro 20.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 3, "Fondo speciale di parte corrente ex art. 49 D.Lgs. 118/2011" per euro 20.000,00.


4. La Giunta regionale e il Dipartimento regionale competente in materia di cultura adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.


5. È abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale del 27 dicembre 2023, n. 59 (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2022, n. 13 (Stemma e gonfalone della Regione Abruzzo) e ulteriori disposizioni).



Art. 22 Incremento di stanziamenti di bilancio.

In vigore dal 15 febbraio 2024


1. Al fine di incrementare lo stanziamento relativo al pagamento delle imposte e tasse concernenti gli immobili regionali, al Bilancio regionale di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 05, Titolo I, per euro 100.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo I, Missione 20, Programma 01, per euro 100.000,00.


2. Al fine di incrementare lo stanziamento relativo all'assistenza tecnica dell'intervento "Fare Centro", al Bilancio regionale di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 14, Programma 01, Titolo 2, per euro 35.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 35.000,00.


3. Al fine di consentire l'implementazione dell'Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES), quale principale strumento conoscitivo a supporto della programmazione dell'Ente in materia, è autorizzato l'incremento dell'apposito stanziamento nell'ambito di Missione 04, Programma 03, Titolo 1 della spesa, per l'importo annuo di euro 60.000,00 a valere sul triennio 2024/2026. A tal fine, al Bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026, sono apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2024, per competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: Missione 04, Programma 03, Titolo 1, per euro 60.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 60.000,00;

b) esercizio 2025, per sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Missione 04, Programma 03, Titolo 1, per euro 60.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 60.000,00;

c) esercizio 2026, per sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Missione 04, Programma 03, Titolo 1, per euro 60.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 60.000,00.



Art. 23 Entrata in vigore.

In vigore dal 15 febbraio 2024


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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