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mercoledì 27 luglio 2011

Ministero dell'economia e delle finanze Circ. 13-7-2011  n. 23 Previsioni di bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012 - 2014 e budget per il triennio 2012 - 2014 - Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa, di cui all'articolo 10, comma  2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 2011, n. 171."...""Tra queste fattispecie, di particolare rilievo appaiono         le rifusioni delle somme anticipate per provvedere a momentanee deficienze di         cassa delle forze armate e dei diversi corpi di polizia (fondi scorta).   ..."

     


Ministero dell'economia e delle finanze
Circ. 13-7-2011  n. 23
Previsioni di bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012 - 2014 e budget per il triennio 2012 - 2014 - Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa, di cui all'articolo 10, comma  2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 2011, n. 171.
Circ. 13 luglio 2011, n. 23 (1).
 Previsioni di bilancio per         l'anno 2012 e per il triennio 2012 - 2014 e budget per il triennio 2012 - 2014         - Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa, di cui all'articolo         10, comma 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.     

(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 2011, n. 171.


          
                           
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e, p.c.:                          
Alla                          
Presidenza del Consiglio dei               Ministri  
                           
Alla                          
Corte dei conti             
                           
All'                          
Istituto nazionale di statistica             
                           
Alle                          
Ragionerie territoriali dello Stato                       



              



1. Il quadro di riferimento e gli obiettivi della politica di         bilancio      
Lo scenario internazionale, dopo la crisi         economico e finanziaria che ha colpito le economie di tutti i principali paesi         industrializzati, mostra segnali di ripresa. Nel corso del 2010 l'economia         mondiale ha registrato tassi di crescita pari al 4,8 per cento; un ulteriore         incremento del 4 per cento è previsto per l'anno in corso. Resistono tuttavia         elementi di rischio che necessitano di essere monitorati. È ancora incerto il         grado di diffusione e di strutturalità della ripresa nel settore privato e         rimane da valutare in quale misura il graduale rientro dalle politiche         espansive condotte per contrastare la fase recessiva possa portare ad un         indebolimento della congiuntura.      
In questa cornice, l'economia italiana ha         mostrato segnali di ripresa nel corso del 2010. Il tasso di crescita del Pil è         stato pari all'1,3 per cento, in linea con i risultati di Francia e Regno         Unito. La previsione di crescita per il 2011 si attesta all'1,1 per cento,         mentre un graduale miglioramento è previsto per gli esercizi successivi. La         variazione dovrebbe aumentare fino a raggiungere nel 2014 l'1,6 per cento in         termini reali.      
Dal lato della finanza pubblica, è proseguito il         processo di consolidamento dei conti pubblici. L'indebitamento netto delle         amministrazioni pubbliche ha registrato nel 2010 una riduzione di otto decimi         rispetto al risultato del 2009, con un miglioramento di 0,4 punti rispetto alle         ultime previsioni. Per il 2011 è prevista, a legislazione vigente, una         ulteriore riduzione al 3,9 per cento.      
Il percorso di risanamento strutturale dovrà        quindi proseguire anche nei prossimi esercizi.      
In linea con queste esigenze e con gli accordi         assunti con le Autorità europee il Documento di economia e finanza 2012-2014 ha         fissato l'obiettivo del pareggio di bilancio per il 2014, con una correzione         netta annua pari a 1,2 punti percentuali del Pil nel 2013 e ulteriori 1,1 punti         percentuali nel 2014.      
Per raggiungere questo obiettivo è stato         recentemente adottato dal Governo il D.L. n. 98 del 2011 (Disposizioni urgenti         per la stabilizzazione finanziaria) ed è di prossima presentazione al         Parlamento una legge delega riguardante una complessiva riforma del sistema         fiscale e assistenziale.      
Il disegno di legge di bilancio a legislazione         vigente, quale componente essenziale della manovra di finanza pubblica per il         triennio 2012-2014, dovrà pertanto essere improntato al rigore finanziario e         predisposto in coerenza con gli interventi previsti nel citato decreto         legge.    



2. La formazione delle previsioni a legislazione vigente      
2.1 La L. n. 196 del 2009        ha stabilito i principi e le regole che disciplinano gli strumenti di governo         della finanza pubblica, il loro contenuto e la relativa tempistica di         presentazione al Parlamento, delineando in tal modo il ciclo della         programmazione finanziaria e di bilancio del nostro Paese. La L. n. 39 del 2011        ha modificato detto quadro di riferimento allo scopo di consentirne         l'adeguamento al cosiddetto "Semestre europeo" con riferimento ai documenti         programmatici (Documento di economia e finanza e relativa nota di         aggiornamento) e ai tempi della loro presentazione alle Camere (rispettivamente         10 aprile e 20 settembre di ciascun anno).      
Le modifiche non hanno inciso né sul processo né         sulla struttura del bilancio che rimane articolata in Missioni e Programmi ai         sensi degli articoli 21 e 25 della citata L. n. 196/2009, sulle cui finalità si         è già detto nella precedente circolare sulle previsioni di bilancio, Circ. 2         luglio 2010, n. 28, cui si rinvia.      
Il disegno di legge del bilancio annuale di         previsione continua quindi ad essere formato sulla base del criterio della         legislazione vigente con riferimento al contenuto di ciascun Programma, tenendo         in evidenza le spese non rimodulabili e le spese rimodulabili. Per tali         classificazioni si rinvia ai concetti ed alle specificazioni riportati         nell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica. In proposito         l'articolo 10, comma 15, del citato D.L. n. 98 del 2011        [1] ha introdotto una norma         di interpretazione dell'articolo 21, comma 6, sulla base della quale si         procederà ad una revisione della classificazione dei capitoli di spesa         rimodulabili e non rimodulabili (si veda, in tal senso, la nota tecnica n.         1).      
2.2 Il disegno di legge         di bilancio viene presentato al Parlamento entro il 15 ottobre di ogni anno.         Esso rappresenta lo strumento con cui finalizzare l'allocazione delle risorse e         assume un carattere non meramente formale. Con la legge di bilancio, infatti,         possono essere proposte rimodulazioni di spese previste da leggi vigenti         (fattori legislativi), nonché quantificata la quota parte degli stanziamenti di         bilancio aventi natura obbligatoria (spese per il personale) destinati al         funzionamento degli Enti pubblici (in precedenza determinati dalla tabella C         della legge finanziaria).      
In coerenza con la funzione programmatoria di         medio periodo del bilancio, le Amministrazioni dovranno fornire le proposte per         ciascuno dei tre esercizi considerati nel bilancio di previsione, affiancando         alle previsioni di competenza anche quelle di cassa.      
La presente circolare, con i suoi allegati,         fornisce, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della L. n. 196/2009, indirizzi e         chiarimenti per la predisposizione del bilancio a legislazione vigente per         l'anno 2012 e per il triennio 2012-2014.      
2.3 La L. n. 196 del 2009        ha previsto (art. 40) una delega al Governo per il completamento della         revisione della struttura del bilancio secondo alcuni criteri direttivi che         prevedono, tra l'altro, la revisione delle missioni, del numero e della         struttura dei programmi, l'individuazione delle azioni come articolazione dei         programmi e unità elementari del bilancio stesso. Compiti di analisi,         approfondimento in tal senso saranno svolti anche con il supporto dei Nuclei di         analisi e valutazione della spesa, nel cui ambito avviene la collaborazione tra         le amministrazioni centrali dello Stato e il Ministero dell'economia e delle         finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. I Nuclei hanno iniziato         la loro attività dotandosi di un programma di lavoro triennale che prevede         l'approfondimento di
alcune tematiche comuni a tutti i gruppi (debiti fuori         bilancio, consumi intermedi, individuazione di indicatori da associare ai         programmi di spesa, fabbisogni delle strutture periferiche) accompagnate da         tematiche specifiche individuate secondo le necessità dell'amministrazione di         spesa.      
In attesa dei risultati dell'attività dei Nuclei         di analisi e valutazione della spesa, per le previsioni 2012-2014 le         Amministrazioni centrali dello Stato faranno riferimento ai Programmi         attualmente esistenti. Potranno essere proposte eventuali modifiche alle         denominazioni dei programmi e alle relative attività, che andranno sottoposte         all'Ispettorato generale del bilancio al fine di una loro puntuale         valutazione.      
2.4 Tenuto conto della         situazione della finanza pubblica e delle risorse disponibili, nel formulare         gli schemi degli stati di previsione, ciascun Ministero dovrà stabilire le         priorità degli obiettivi da raggiungere, quantificando, anche sulla base delle         proposte dei responsabili della gestione dei Programmi, le risorse necessarie         per il loro raggiungimento. A tal fine potranno essere avanzate, rispetto alla         legislazione vigente, proposte di rimodulazione delle stesse risorse, ai sensi         dell'articolo 23 della L. n. 196/2009.      
Al riguardo, l'art. 2, comma 1, del D.L. 31         maggio 2010, n. 78, dispone, con riferimento al triennio 2011-2013,         l'ampliamento dei margini di flessibilità previsti dal citato articolo 23,         consentendo, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza         pubblica, di riallocare con il disegno di legge di bilancio, per motivate         esigenze, le dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili, tra le Missioni di         ciascuno stato di previsione, restando precluso comunque l'utilizzo degli         stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.      
È da ritenere che i suddetti più ampi margini di         flessibilità possano essere considerati, con il medesimo disegno di legge di         bilancio, anche con riferimento all'anno 2014, atteso che il provvedimento di         stabilizzazione finanziaria (D.L. n. 98 del 2011) all'articolo 10, comma 14, in         via sperimentale, per gli anni 2012, 2013 e 2014, prevede la possibilità di         adottare, con provvedimento amministrativo e, quindi, in corso di gestione,         variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese di cui         all'articolo 21, comma 5, lettera b), (rimodulabili di fabbisogno e di fattore         legislativo) della L. n. 196/2009, nell'ambito di ciascun Ministero, anche tra         programmi diversi e nel limite del 20 per cento delle risorse finanziarie         complessivamente stanziate. Ne consegue che analoghe variazioni
compensative         possano essere proposte con il disegno di legge di bilancio.      
Per le risorse "non rimodulabili" le         Amministrazioni potranno formulare le proposte di previsione indicando gli         importi rideterminati per effetto dei meccanismi o parametri che regolano la         loro evoluzione.      
Resta ferma la revisione delle proposte da parte         del Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica della loro         compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica.      
Si conferma la necessità che le Amministrazioni         formulino le proposte articolandole puntualmente per ciascuno degli anni del         bilancio triennale 2012-2014, in coerenza con il disposto normativo relativo al         bilancio pluriennale previsto dall'articolo 22 della L. n. 196/2009.      
Per i puntuali ragguagli sulle procedure da         seguire per la formulazione delle proposte di previsione, si rimanda alle         specifiche indicazioni fornite nell'allegata Nota Tecnica n. 1.      
2.5 Il bilancio         pluriennale a legislazione vigente, deve essere redatto per Missioni e         Programmi, in termini di competenza e "di cassa" (art. 22, L. n. 196 del         2009).      
Le previsioni in termini di cassa dovranno         rispecchiare le reali necessità di pagamento delle Amministrazioni nel corso         degli esercizi di riferimento, tenendo conto della concreta capacità di spesa         delle stesse, e della necessità di operare il graduale smaltimento dei residui.         Ciò anche in relazione al ruolo programmatorio del bilancio di cassa introdotto         dal novellato articolo 42, della L. n. 196/2009, che sarà oggetto della nuova         sperimentazione, prevista dal medesimo articolo 42, a decorrere dal 1° gennaio         2012.      
Anche per la formulazione delle proposte delle         autorizzazioni di cassa, si rinvia alle indicazioni di cui alla Nota Tecnica n.         1.      
2.6 Per quanto riguarda         le spese per il personale si rinvia allo specifico punto riportato nella Nota         Tecnica n. 1.      
2.7 Come tutti gli anni         nell'ambito degli adempimenti richiesti per la definizione del progetto di         bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012-2014, meritano particolare         attenzione le note integrative, disciplinate dall'art. 21, comma 11, lettera a)        della L. n. 196/2009.      
Nelle note integrative, le Amministrazioni         individuano gli obiettivi concretamente perseguibili sottostanti ai Programmi         di spesa e i relativi indicatori di risultato, in coerenza con le risorse a         disposizione sui Programmi di pertinenza. Esse costituiscono lo strumento di         collegamento fra la programmazione di bilancio e quella strategica.      
Per la compilazione delle note integrative si         rinvia alle specifiche indicazioni contenute nelle linee guida di cui         all'allegato A alla presente circolare.      
Le note integrative, redatte su base triennale,         sono elaborate e trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze per via         informatica ed aggiornate a cura di ciascuna Amministrazione alle scadenze e         con le modalità indicate nel richiamato allegato A.      
        
      
        
[1] "Il secondo e terzo periodo dell'articolo           21, comma 6, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, si interpretano nel senso che           nell'ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese           cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di stipendi,           assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese           derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di           mutui, nonché quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri,           determinati da leggi che regolano la loro           evoluzione.".    



3. Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa di cui         all'articolo 10, comma 2, del D.L. n. 98 del 2011.      
3.1 Riguardo alla         considerazione della legislazione vigente rilevano le disposizioni del D.L. n.         98 del 2011. L'articolo 10 (commi da 1 a 5) di tale provvedimento dispone che,         ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza         pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere         dall'anno 2012, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da         finanziare ed indebitamento netto per gli importi indicati nell'apposito         allegato al provvedimento stesso.      
Dalle suddette riduzioni sono preselettivamente         esclusi il fondo per il finanziamento ordinario delle università, le risorse         destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque         per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il fondo unico per lo         spettacolo di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163, le risorse destinate alla         manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali e, limitatamente all'anno         2012, il fondo per le aree sottoutilizzate.      
I Ministri competenti devono proporre, in sede di         predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014,         gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi sopra         richiamati, i quali potranno essere raggiunti attraverso la riduzione sia delle         spese rimodulabili che di quelle non rimodulabili. In quest'ultimo caso         ovviamente le Amministrazioni dovranno proporre disposizioni normative che,         incidendo sugli elementi essenziali che determinano la spesa, consentano di         conseguire i risparmi stabiliti.      
Tutte le proposte di interventi correttivi         dovranno essere formalmente e debitamente illustrate in un apposito ed unico         documento da far pervenire al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il         12 settembre, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio.      
Il Ministro dell'economia e delle finanze         verificherà gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai         suddetti interventi, ai fini del rispetto dei citati obiettivi.      
Nelle more della definizione dei menzionati         interventi correttivi, verrà accantonato e reso indisponibile, nell'ambito         delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero         interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nel richiamato         allegato.      
Qualora, a seguito della verifica, le proposte         correttive sopra indicate non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in         termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze         riferisce al Consiglio dei Ministri ed, eventualmente, con la medesima legge di         stabilità verrà disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni         finanziarie di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse         accantonate.      
Le schede delle proposte per il triennio         2012-2014 che saranno messe a disposizione delle amministrazioni indicheranno         gli stanziamenti di competenza a legislazione vigente senza tener conto delle         riduzioni stabilite in base all'allegato C previsto dal citato articolo 10 del         D.L. n. 98 del 2011. Le amministrazioni dovranno individuare selettivamente le         spese da ridurre, salvaguardando le risorse che riterranno necessarie in         relazione ai loro obiettivi prioritari da raggiungere.      
3.2 Nell'ambito delle         proposte, va anche considerata l'interpretazione autentica del secondo e terzo         periodo dell'articolo 21, comma 6, della L. n. 196/2009, fornita dal comma 15         del richiamato articolo 10, secondo cui, tra gli oneri inderogabili rientrano         esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al         pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per         interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali,         le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle vincolate a particolari         meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.         Lo scopo principale della disposizione è quello di chiarire meglio il concetto         di onere inderogabile (e quindi di spesa non rimodulabile) riconducendolo         nell'ambito delle
fattispecie che effettivamente presentano le caratteristiche         individuate dalla legge. In linea generale, ciò dovrebbe comportare un aumento         della quota rimodulabile della spesa e quindi della flessibilità di         bilancio.      
Le Amministrazioni potranno quindi procedere ad         una più puntuale valutazione della natura delle autorizzazioni di spesa di         propria competenza, segnalando, allo scrivente, in fase di proposte, l'esito         delle nuove valutazioni.      
Dalle suddette valutazioni, potrà conseguire una         modifica dell'importo complessivo delle spese rimodulabili e di quelle non         rimodulabili, con evidenti conseguenze sulle misure da adottare in adempimento         di quanto richiesto dall'articolo 10 del ripetuto D.L. n. 98/2011.      
Qualora le motivazioni addotte saranno         considerate valide, potrà procedersi all'eventuale rettifica della         caratteristica del capitolo da tener presente anche ai fini delle previste         riduzioni della spesa.    



4. Budget economico      
L'art. 21, comma 11, lettera f) della L. n.         196/2009 stabilisce che le informazioni rese dal bilancio siano integrate con         la rappresentazione, per ciascuno stato di previsione, del budget dei costi         della relativa amministrazione e con il prospetto di riconciliazione delle         previsioni economiche con quelle finanziarie.      
Come per gli anni passati, le previsioni         economiche saranno predisposte secondo le tre ottiche della contabilità        economica analitica: per natura, in ordine alle caratteristiche         fisicoeconomiche dei costi rilevabili con riferimento al Piano unico dei conti;         per struttura organizzativa in relazione ai centri di costo; per finalità o         destinazione in base alla classificazione per Missioni e Programmi.      
Per procedere alla formulazione delle suddette         previsioni economiche, i referenti delle Amministrazioni centrali dello Stato         terranno conto delle indicazioni riportate nella Nota tecnica n. 2, allegata         alla presente circolare, che riporta le novità rispetto alle precedenti fasi di         rilevazione ed il calendario degli adempimenti.      
        
      
Le Amministrazioni dovranno far pervenire le loro         proposte di bilancio secondo il calendario degli adempimenti riportato nello         specifico punto delle Note tecniche n. 1 e n. 2.      
Come di consueto, le Amministrazioni medesime         potranno contare sulla fattiva collaborazione degli Uffici centrali del         bilancio - e, opportunamente, della Conferenza Permanente di cui all'articolo         9, comma 3, del D.P.R. n. 38 del 1998, - per una puntuale applicazione delle         presenti direttive e di quelle di cui alle allegate note tecniche.      
        
      
Il Ragioniere generale dello Stato      
Canzio    



Allegati      
        
      
 Bilancio di previsione per l'anno         2012 e per il triennio 2012 - 2014       
        
      
 Nota tecnica n. 1            
        
      
 N.B.: si confida nella         consueta e fattiva collaborazione degli Uffici Centrali del Bilancio per una         puntuale applicazione delle presenti linee guida.      
        
      
 1. - Criteri generali per         l'impostazione delle previsioni di bilancio       
        
      
 1.1 - Il nuovo ciclo         della programmazione (L. n. 39 del 2011) prevede la razionalizzazione dei         documenti di finanza pubblica, dei loro contenuti e dei relativi termini di         presentazione, il coinvolgimento di tutti i livelli di governo nella         individuazione delle politiche di bilancio e un più articolato raccordo tra         queste e gli obiettivi assunti in sede comunitaria.      
Tali innovazioni sono finalizzate a conseguire la         piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e il nuovo         "Semestre europeo" [2].      
In questo ambito si colloca il Bilancio dello         Stato con un ruolo rafforzato rispetto al passato.      
 1.2 - La "legge di         contabilità e finanza pubblica", stabilisce che il bilancio annuale e         pluriennale dello Stato è redatto, sulla base della legislazione vigente,         secondo una struttura funzionale articolata in Missioni e Programmi.      
L'articolo 40, della L. n. 196/2009, prevede che         entro il 31 dicembre 2012 sia adottato il relativo decreto legislativo di         completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, con         particolare riguardo alla riorganizzazione dei Programmi di spesa e delle         Missioni.      
La revisione e razionalizzazione dei Programmi         [3] risponde alla necessità        di rendere i Programmi stessi più omogenei rispetto ai risultati da perseguire,         nonché di stabilire, per quanto possibile, una corrispondenza univoca tra         ciascun Programma di spesa e ciascun centro di responsabilità amministrativa.         Ciò, oltre che facilitare la gestione del Programma, consente anche di         individuare il responsabile della gestione del Programma medesimo.      
Per le previsioni 2012-2014, relativamente alle         proposte di modifica dei Programmi si rinvia a quanto precisato al punto 2.3         della circolare.      
Per la formulazione delle proposte di previsione,         si ribadisce, come anche precisato nella circolare al punto 2.4, che le         Amministrazioni, al fine di pervenire ad un consolidamento delle risorse         stanziate sulle Missioni di ciascuno stato di previsione, nel rispetto         dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica e per motivate esigenze,         limitatamente al triennio 2012-2014, possono proporre rimodulazioni delle         dotazioni finanziarie anche tra Missioni diverse con riferimento alle spese di         cui all'articolo 21, comma 7, della ripetuta L. n. 196 del 2009, restando         precluso l'utilizzo di stanziamenti di conto capitale per finanziare spese         correnti.      
Per quanto riguarda le risorse "non rimodulabili"         (articolo 21, comma 6, della L. n. 196 del 2009) le Amministrazioni possono         formulare le proposte di previsione indicando gli importi rideterminati per         effetto dei meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione.      
Le proposte di revisione devono essere formulate         dalle Amministrazioni specificamente per ciascuno degli anni del triennio         2012-2014, in armonia con la triennalità del bilancio medesimo.      
        
      
        
[2] Con la L. n. 39 del 2011, l'avvio del ciclo           di programmazione viene anticipato alla prima parte dell'anno, mentre resta           invariato il calendario previsto per la successiva fase decisionale, che si           realizza con la manovra di finanza pubblica nel mese di ottobre (legge di           stabilità e legge di bilancio). Il ciclo della programmazione inizia con la           presentazione entro il 10 aprile di ogni anno del Documento di economia e           finanza (DEF). Il Documento di economia e finanza si compone di tre sezioni: la           prima contiene il Programma di Stabilità; la seconda ricalca i contenuti della           REF e, in parte, della Decisione di finanza pubblica; la terza include il           Programma nazionale di riforma.        
Il Documento è inviato dal Governo alle Camere           e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Dopo           l'esame parlamentare il Programma di Stabilità e il Programma Nazionale di           Riforma sono quindi inviati alle Istituzioni comunitarie entro il 30           aprile.        
Entro il successivo 20 settembre, il Governo           invia alle Camere la Nota di aggiornamento del DEF con cui aggiorna le           previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e gli obiettivi programmatici,           per recepire le eventuali osservazioni del Consiglio dell'Unione europea. Con           la medesima Nota di aggiornamento può, inoltre, essere ridefinita           l'articolazione degli obiettivi programmatici tra i sottosettori delle           amministrazioni pubbliche. In questi casi, entro il 10 settembre, il Governo           trasmette alle Camere e alla Conferenza permanente le linee guida per la           ripartizione degli obiettivi           programmatici.      
        
[3] Avviata con la predisposizione e           l'applicazione della Circ. 22 marzo 2010, n. 14 della Ragioneria generale dello           Stato.    



2. Flessibilità di bilancio      
Come già anticipato nella circolare (punto 2.4),         l'articolo 2, comma 1, del menzionato D.L. n. 78 del 2010, ed il comma 14         dell'articolo 10 del D.L. n. 98 del 2011, consentiranno alle Amministrazioni,         in sede di formazione delle previsioni, una maggiore flessibilità rispetto a         quella prevista dalla nuova normativa contabile, al fine di rendere possibile         una più idonea collocazione all'interno del proprio bilancio delle spese         rimodulabili. Ciò, comunque, deve avvenire nel rispetto dell'invarianza degli         effetti sui saldi di finanza pubblica. In questo ambito resta ferma l'attività        di revisione della classificazione operata ai sensi del comma 15 dell'articolo         10 del D.L. n. 98 del 2011.      
Per individuare le variazioni compensative         all'interno di ciascun programma o tra programmi di missioni diverse, ciascuna         amministrazione dovrà utilizzare, come già avvenuto per le proposte di         assestamento 2011, i file Excel, che saranno messi a disposizione per il         tramite degli Uffici centrali del bilancio.      
I citati file sono predisposti per "Missione" e         "Programma" e specificano, per ciascun capitolo/piano gestionale,         l'autorizzazione legislativa di spesa per la quale potrà essere proposta la         rimodulazione a favore di altra autorizzazione legislativa ovvero di         fabbisogno. Dette proposte dovranno essere trasmesse all'Ufficio centrale del         bilancio attraverso l'Ufficio dell'Amministrazione preposto al coordinamento         delle proposte medesime che le formulerà, riassumendole per "Missione" e         "Programma", al fine di assicurare l'effettiva compensazione finanziaria delle         stesse nel loro complesso.      
L'Ufficio centrale del bilancio provvederà a         trasmettere, in via informatica, le suddette proposte all'indirizzo di posta         elettronica dedicato "rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it".    



3. Processo di formazione del bilancio      
 3.1 - Per la spesa, le         unità di voto parlamentare sono costituite dai "Programmi" quali aggregati         diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni.         Le proposte di bilancio per gli anni 2012-2014 dovranno quindi essere         considerate dalle Amministrazioni proponenti in funzione delle predette         aggregazioni.      
Il titolare del centro di responsabilità        amministrativa potrà realizzare l'attività propositiva attraverso la "Scheda         proposte formazione 2012-2014" dedicata a ciascun programma, formata, come per         il passato, da più schede costituenti un unico insieme.      
Per quanto concerne i dati contabili, le schede         in questione riportano, sia in termini di competenza che di cassa, le         previsioni iniziali del bilancio 2011 approvato dal Parlamento ed il relativo         bilancio assestato. Le stesse forniscono, altresì, informazioni in merito agli         attributi e alla natura di ciascun capitolo/piano gestionale (rimodulabile/non         rimodulabile, classificazione economica, etc.).      
Ciascun centro di responsabilità amministrativa         potrà formulare le proposte in maniera analitica per ciascun capitolo/piano         gestionale, utilizzando le funzioni già in uso sul Sistema di Contabilità        Gestionale (SICOGE). Gli Uffici centrali del bilancio potranno visualizzare sul         sistema NSBF le relative schede proposte a livello analitico ed aggregato per         ciascuna missione e programma.      
L'attività propositiva dovrà riguardare         distintamente la previsione di competenza e quella di cassa.      
Le schede saranno disponibili a partire dal 12         luglio attraverso il flusso assicurato dal SICOGE. Le Amministrazioni dovranno         porre a disposizione degli Uffici Centrali del bilancio le richiamate schede         entro il 5 settembre. Gli stessi Uffici Centrali del bilancio avranno cura di         validare entro il 12 settembre le proposte formulate dalle Amministrazioni         mediante le procedure del SICOGE, dandone comunicazione all'Ufficio di         coordinamento dell'Ispettorato generale del bilancio (Ufficio I), al quale         dovranno essere inviate, entro la stessa data, le relazioni che motivano le         proposte predisposte dalle Amministrazioni.      
La validazione presuppone un'attenta valutazione         delle proposte delle Amministrazioni. Pertanto, qualora gli Uffici Centrali del         Bilancio non ritenessero accoglibili le richieste avanzate dalle coesistenti         Amministrazioni, ovvero ravvisassero l'opportunità di una loro condivisione         solo parziale, potranno procedere alla validazione degli importi nei termini da         loro ritenuti congrui. Ultimate le valutazioni di competenza e comunque,         improrogabilmente, entro la data già indicata del 12 settembre, gli Uffici         centrali del bilancio dovranno trasmettere all'Ispettorato Generale del         Bilancio le schede cartacee e gli eventuali documenti giustificativi delle         proposte.      
Le amministrazioni dovranno restituire entro la         data del 5 settembre anche le proposte di variazioni su autorizzazioni di         fattore legislativo formulate utilizzando i file Excel di cui al precedente         punto 2, essendo preclusa su SICOGE la possibilità di formulare tali         proposte.      
        
      
 3.2 - Attuazione di talune         disposizioni specifiche       
        
      
 A. Conduttore unico ex articolo         2, comma 222, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (LF 2010)       
        
      
In merito all'applicazione della normativa recata         dall'articolo 2, comma 222, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 riguardante         l'istituzione del cosiddetto "conduttore unico" per la stipulazione dei         contratti di locazione passiva, si rammenta la necessità che le Amministrazioni         comunichino tempestivamente il fabbisogno occorrente per la stipulazione, da         parte dell'Agenzia del demanio, dei contratti in scadenza nell'anno 2012,         comprensivo degli eventuali oneri fiscali a carico, al fine di permettere         l'esatta determinazione dello stanziamento da assegnare al fondo unico         destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle         medesime Amministrazioni; tali risorse, peraltro, dovranno essere previste in         riduzione sui pertinenti capitoli/pg riguardanti il pagamento dei fitti passivi         per
contratti vigenti, iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni         stesse.      
Nel fabbisogno da comunicare all'Agenzia non         dovranno essere comprese le esigenze connesse ai rapporti contrattuali in         scadenza, qualora sia possibile esercitare un'opzione di rinnovo che sia stata         esplicitamente prevista e disciplinata nell'ambito del contratto a suo tempo         sottoscritto; in tali casi, infatti, non vi è passaggio di competenze in capo         all'Agenzia del demanio, ma la stessa resta in capo all'amministrazione che         dovrà adeguatamente motivare il relativo decreto di rinnovo del contratto di         locazione, esponendo nella premessa le ragioni di convenienza, anche economica,         che hanno indotto l'Amministrazione ad optare per il rinnovo, anziché procedere         alla sua rinnovazione, nonché la chiara indicazione della nuova scadenza del         rapporto locativo.      
Parimenti, nell'indicazione del fabbisogno         occorrente, non dovranno essere considerate esigenze derivanti da eventuali         casi, senz'altro circoscritti e particolari, in cui un'Amministrazione si trovi         ad utilizzare un immobile in assenza di un contratto di locazione, dando         origine ad un'occupazione sine titulo, ovvero ottenga, per lo più da un'altra         Amministrazione pubblica anche locale, la disponibilità di locali o di un         immobile a titolo gratuito e per un tempo determinato. In siffatte evenienze,         ferma restando la necessità di procedere quanto prima alla regolarizzazione         dell'occupazione, sino all'avvenuta stipula del nuovo contratto da parte         dell'Agenzia del demanio, la situazione di fatto non può che essere ricondotta         alla sfera gestionale dell'Amministrazione, anche per quanto attiene i profili       
di eventuali responsabilità. Infatti, l'Amministrazione, nel momento in cui ha         valutato l'insorgenza di ragioni di urgenza che impongano il ricorso a dotarsi         in tempi strettissimi di nuovi spazi allocativi, necessariamente deve assumere         in proprio la conduzione delle relative attività, tanto in relazione al         rapporto giuridico con i terzi proprietari degli immobili occupati, quanto al         diretto sostenimento dei relativi oneri (indennità di occupazione, eventuali         profili risarcitori, ecc.).      
        
      
 B. Manutentore unico ex articolo         12 del D.L. n. 98 del 2011       
        
      
In ordine a quanto stabilito dall'articolo 12 del         D.L. n. 98 del 2011, sulla manutenzione degli immobili, si sottolineano alcuni         adempimenti da svolgere da parte di codeste Amministrazioni a decorrere dal         prossimo esercizio finanziario, che potranno trovare migliore specificazione in         successive circolari.      
Il comma 2 del suddetto articolo 12, stabilisce         che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono attribuite all'Agenzia del         demanio:      
a) le decisioni di spesa relative agli interventi         manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili         di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle         Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo         2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, incluse la Presidenza         del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le         specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il         Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali         nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a         quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e         successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006,       
n. 163, e successive modificazioni;      
b) le decisioni di spesa per gli interventi         manutentivi a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi         utilizzati a qualsiasi titolo dalle suddette Amministrazioni.      
In base al comma 3, le medesime Amministrazioni         devono altresì comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal         2012, la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e         straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di proprietà dello         Stato alle stesse in uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono         di effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a         qualsiasi titolo.      
Inoltre, ai sensi del comma 6 dello stesso         articolo, gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle         suddette Amministrazioni, confluiscono dal 1° gennaio 2013 in due appositi         fondi. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da         corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla         base delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 222, decimo periodo della         L. 23 dicembre 2009, n. 191. Detta disposizione prevede che le Amministrazioni         medesime debbano comunicare semestralmente all'Agenzia del demanio gli         interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato,         alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi         utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri.      
Allo scopo di pervenire, dal 1° gennaio 2013,         alla costituzione dei predetti due fondi, le Amministrazioni interessate, già        in sede di predisposizione del bilancio triennale 2012 - 2014, anche al fine di         ottemperare a quanto previsto dall'articolo 2, comma 619 della L. 24 dicembre         2007, n. 244, dovranno proporre l'istituzione dei previsti capitoli,         appositamente denominati con riferimento alle spese di manutenzione ordinaria e         straordinaria, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, su cui         far confluire tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità che         dovranno, pertanto, essere individuati nelle proposte medesime in coerenza         anche con la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e         straordinaria oggetto della comunicazione da effettuare annualmente, da parte       
delle suddette Amministrazioni, a decorrere dal 31 gennaio 2012 ai sensi del         menzionato comma 3.      
        
      
 C. Organismi indipendenti di         Valutazione (OIV)       
        
      
In ordine alla dotazione finanziaria degli         Organismi indipendenti di valutazione delle performance (OIV), di cui         all'articolo 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, codeste amministrazioni         dovranno completare gli adempimenti richiesti con la Circ. 16 aprile 2010, n.         18 in ordine all'istituzione in ogni stato di previsione di appositi         appostamenti di spesa sui quali far confluire le risorse destinate alla spesa         del personale ed a quella finalizzata alle spese di funzionamento.      
La separata evidenziazione in bilancio, richiesta         con la succitata Circ. 16 aprile 2010, n. 18, aveva lo scopo precipuo di dare         atto dell'avvenuto rispetto della clausola di invarianza di spesa recata dai         commi 1 e 9 del citato articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009. Tali commi hanno         disposto che l'istituzione dei nuovi Organismi indipendenti di valutazione         dovesse avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello         Stato. Pertanto agli oneri derivanti dalla loro costituzione e finanziamento         doveva provvedersi nei limiti delle risorse in precedenza destinate agli uffici         del controllo interno.      
La realizzazione dei suddetti intendimenti si è         resa possibile solo parzialmente ed in misura non omogenea tra i vari Ministeri         in conseguenza delle incomplete informazioni fornite dalle amministrazioni         interessate. In sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio per il         triennio 2012-2014 occorrerà ottemperare ai richiamati adempimenti.      
Pertanto codeste amministrazioni dovranno fornire         apposite indicazioni riguardo ai capitoli relativi alle spese di personale         degli OIV che dovranno essere istituiti nell'ambito del centro di         responsabilità "Gabinetto" di ciascuno stato di previsione. Le stesse         amministrazioni dovranno altresì indicare le risorse finanziarie da iscrivere         nei detti capitoli, nonché la loro temporanea allocazione, al fine di         consentire le occorrenti variazioni compensative di bilancio.      
Va da sé che l'individuazione e la         quantificazione delle risorse in parola dovrà essere coerente con la         composizione dei suddetti organismi stabilita dai relativi provvedimenti che ne         individuano la composizione già disposti o in via di predisposizione.      
In ordine alle spese di funzionamento le stesse         potranno essere allocate su di un apposito piano gestionale del capitolo         "acquisto di beni e servizi" del centro di responsabilità "Gabinetto".      
        
      
 D. Rideterminazione degli         stanziamenti dei capitoli di trasferimenti ad enti quantificati dalla tabella C         a legislazione vigente       
        
      
In sede di prima applicazione dell'articolo 52        della L. n. 196 del 2009, con la legge di stabilità 2011, il contenuto della         tabella C è stato rideterminato per effetto della suddivisione degli         stanziamenti relativi ai trasferimenti agli enti tra spese di natura         obbligatoria (personale) e spese di funzionamento, utilizzando, in assenza di         comunicazioni da parte delle amministrazioni interessate, un criterio di         quantificazione delle spese obbligatorie rapportato ad una percentuale         (mediamente determinata) del totale dello stanziamento.      
Tale criterio verrà modificato, in sede di         formazione delle previsioni per l'anno 2012, utilizzando tutti gli elementi         necessari a quantificare le spese relative al personale. Le Amministrazioni         sono tenute ad indicare in appositi allegati l'ammontare della spesa relativa         al personale di ciascun ente vigilato.      
In detti allegati, andranno indicate         esclusivamente le unità di personale a tempo indeterminato, distinte per         contratto e categoria di appartenenza, la loro prevista consistenza al 31         dicembre 2011 le relative voci stipendiali; andranno inoltre distinti,         relativamente alle spese fisse e continuative, il dettaglio della ripartizione         delle voci stipendiali lorde, nonché i contributi sociali a carico del datore         di lavoro e l'IRAP.      
In assenza di tale comunicazione, per la         quantificazione di dette tipologie di spesa si procederà utilizzando i dati         degli enti interessati risultanti dagli ultimi conti consuntivi approvati         tenuto conto degli interventi correttivi in materia di pubblico impiego         richiamati nel paragrafo 5.2.      
Dato l'ammontare complessivo delle risorse da         trasferire a ciascun ente a legislazione vigente, verranno conseguentemente         rideterminati gli stanziamenti della tabella C per gli anni 2012-2014         [4].      
        
      
        
[4] Per completezza di informazione, si           rammenta che, con riferimento al corrente esercizio, è prevista dall'art. 17,           comma 17, della legge di bilancio, L. n. 221 del 2010, la possibilità da parte           del Ministro dell'economia e delle finanze di apportare con propri decreti su           proposta dei Ministri competenti, le occorrenti variazioni di bilancio           compensative tra gli stanziamenti dei capitoli rispettivamente concernenti le           spese di personale e quelle di funzionamento, al fine di consentire l'eventuale           compensazione tra le diverse tipologie di           spesa.      
        
      
 3.3 - Criteri di definizione         delle proposte di entrate       
        
      
I criteri per la formulazione delle proposte di         entrata su base triennale da parte delle Amministrazioni competenti rimangono         immutati rispetto a quelli adottati per gli esercizi precedenti e si         riferiscono ai capitoli/articoli, quali unità elementari del bilancio.      
Per quanto concerne gli adempimenti relativi alla         comunicazione delle predette proposte di entrata gestite dalle singole         Amministrazioni, si segnala che le relative schede "proposte previsioni         2012-2014" saranno messe a disposizione, tramite il sistema NSBF; i competenti         Uffici centrali di bilancio provvederanno all'inoltro delle predette schede         alle Amministrazioni interessate che, una volta compilate, le restituiranno         agli stessi Uffici centrali di bilancio per l'inserimento delle informazioni in         esse contenute al sistema informativo. Le schede relative ai capitoli di         competenza del Dipartimento del tesoro, saranno inviate tramite e-mail alla         competente Direzione V - ufficio IV che, non disponendo del collegamento con il         sistema NSBF, provvederà, una volta acquisite le informazioni dai singoli       
uffici, a restituirle debitamente compilate all'Ispettorato generale del         bilancio.      
Gli Uffici centrali del bilancio, poi, potranno         segnalare mediante posta elettronica le eventuali proposte di modifica dei         riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del "Nomenclatore degli         atti".      
Le previsioni delle entrate tributarie dovranno         essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione         del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato,         nonché delle eventuali modifiche normative intervenute in materia.      
Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle         diverse basi imponibili ed i parametri o coefficienti di elasticità utilizzati         per valutare l'effetto sul gettito dovranno in ogni caso essere         dettagliatamente specificati in apposita nota illustrativa redatta dai         competenti Uffici del Dipartimento delle finanze da inviare contestualmente         alle proposte.      
Al fine di consentire l'esatta determinazione         degli oneri relativi alle regolazioni contabili dei tributi riscossi         direttamente dalle Regioni, è necessario che detta nota illustrativa contenga         anche l'indicazione della quota complessivamente riferibile a introiti da         versare direttamente presso le tesorerie delle Regioni a statuto speciale         Sicilia e Sardegna, nonché della quota riferibile ad introiti della Regione         Friuli-Venezia Giulia ancorché siano da versare presso la tesoreria statale, da         regolare successivamente in bilancio mediante mandati commutabili in quietanze         di entrata.      
Inoltre, il predetto Dipartimento provvederà ad         inviare all'Ispettorato Generale del Bilancio un documento contenente le         indicazione degli effetti connessi alle disposizioni normative, vigenti al         momento della presentazione del disegno di legge di bilancio, recanti esenzioni         o riduzioni del prelievo obbligatorio, dando separata evidenza a quelle di         recente introduzione (si veda anche il punto 6 dell'Allegato A "Nota         integrativa allo stato di previsione dell'entrata").      
Per le entrate non tributarie la valutazione         dovrà fare riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite. Anche         in questo caso, le ipotesi ed i parametri utilizzati per la previsione dovranno         essere dettagliatamente specificati in apposta nota illustrativa. Particolare         attenzione dovrà essere prestata ai capitoli di entrata collegati con la spesa         per i quali le previsioni dovranno essere in linea con quelle formulate nei         corrispondenti capitoli di spesa, secondo i principi dettati dalle specifiche         disposizioni normative. Tra queste fattispecie, di particolare rilievo appaiono         le rifusioni delle somme anticipate per provvedere a momentanee deficienze di         cassa delle forze armate e dei diversi corpi di polizia (fondi scorta).         Diversamente le entrate che verranno riassegnate alla spesa nel corso
della         gestione, non dovranno riportare alcuna previsione e i relativi capitoli         dovranno, quindi, essere identificati "per memoria".    



4. Bilancio di cassa      
Appare doveroso, innanzitutto, richiamare         l'attenzione sulla rilevanza che in questi ultimi anni hanno assunto le         previsioni in termini di cassa, nella considerazione che l'autorizzazione di         cassa assegnata comporta riflessi anche sul livello del fabbisogno         statale.      
La nuova normativa contabile dispone,         simmetricamente alla competenza, la predisposizione delle previsioni di cassa         su base triennale (articolo 22 della L. n. 196 del 2009).      
La previsione stessa deve essere indicata         distintamente per competenza e residui, cioè per l'intera massa acquisibile o         spendibile e per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014.      
Le Amministrazioni, per determinare la cassa         triennale in relazione alla massa spendibile risultante per ciascun anno,         dovranno procedere ad una corretta valutazione dei residui presunti sulla base         dei prevedibili pagamenti da disporre in coerenza con la programmazione delle         spese.      
In particolare, dovranno essere considerate con         attenzione le autorizzazioni di cassa che danno luogo a pagamenti a favore di         enti e organismi tenuti al rispetto della disciplina della Tesoreria unica,         ovvero, titolari di conti correnti di tesoreria o di contabilità speciali, sui         quali vengono accreditati i pagamenti di bilancio.      
Per essi, ciascuna Amministrazione dovrà        effettuare una specifica analisi diretta a ridurre le autorizzazioni di cassa         in modo da smaltire le disponibilità sui conti di tesoreria. In caso di         richiesta di integrazioni di cassa sui predetti capitoli le amministrazioni         dovranno contestualmente fornire i dati relativi alle giacenze dei conti         correnti o contabilità speciali su cui confluiranno le risorse richieste         aggiornati all'ultima data disponibile.      
In via generale, poi, le Amministrazioni, fatte         salve le esigenze aventi carattere di obbligatorietà e di indifferibilità,         dovranno assicurare una più puntuale corrispondenza tra autorizzazioni di cassa         ed effettivo fabbisogno di spesa.      
Le proposte per le autorizzazioni di cassa         verranno opportunamente verificate dallo scrivente anche al fine di pervenire         ad un saldo di cassa del bilancio congruente con il valore del saldo di cassa         del settore statale.      
Le Amministrazioni interessate alla         sperimentazione, di cui all'articolo 42 della L. n. 196 del 2009, dovranno         procedere alla formulazione delle proposte di cassa, per ogni appostazione di         spesa, coerentemente con le previsioni determinate dai piani finanziari dei         pagamenti, cosiddetti "crono programmi", oggetto della sperimentazione         medesima. Detta sperimentazione, in via di rideterminazione con apposito         decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di prossima adozione,         procederà con differenti modalità e termini a seguito dell'entrata in vigore         della L. 7 aprile 2011, n. 39, di modifica della citata L. n. 196/2009, che ha         riscritto il suddetto articolo 42, prevedendo il potenziamento della funzione         del bilancio di cassa anziché, come era prima, il passaggio ad un bilancio         redatto in termini
di sola cassa. A decorrere dall'anno 2012 potrà essere         prevista l'estensione della sperimentazione a tutte le Amministrazioni         centrali.    



5. Adempimenti particolari      
 5.1 - Ministero della         difesa       
        
      
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1,         comma 2, della L. 4 ottobre 1988, n. 436, allo stato di previsione del         Ministero della difesa dovrà essere unito apposito allegato, da sottoporre al         Parlamento, relativo ai piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di         bilancio, destinati al completamento dei programmi pluriennali finanziati nei         precedenti esercizi con leggi speciali.      
Inoltre, ai fini del controllo del Parlamento         sulle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali, dovranno essere         predisposte - secondo l'analisi prevista dal comma 5 del medesimo articolo 1        della citata L. n. 436 del 1988 - apposite relazioni illustrative, da allegare         al detto stato di previsione, sulla complessiva spesa del personale in servizio         permanente, su quello volontario, nonché sullo stato di attuazione dei         programmi concernenti spese di ammodernamento, rinnovamento e ricerca         scientifica.      
        
      
 5.2 - Spese di personale              
        
      
 a. Criteri generali per la         determinazione degli stanziamenti delle spese di personale per l'esercizio         2012       
        
      
Nel formulare le previsioni delle spese di         personale per l'anno 2012 dovrà tenersi conto sia delle disposizioni         attualmente vigenti in materia di assunzioni sia di quelle concernenti le         riduzioni di organico.      
In materia di assunzioni e riduzioni di personale         a tempo indeterminato, si rammentano i seguenti articoli della L. 6 agosto         2008, n. 133:      
- l'articolo 64 in materia di riduzione del         personale scolastico;      
- l'articolo 65 relativo al personale delle forze         armate;      
- l'articolo 66 in materia di turn-over.      
In particolare, per quanto riguarda le         Amministrazioni dello Stato (ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo         Nazionale dei Vigili del Fuoco), le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli         Enti Pubblici non Economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del D.Lgs.         n. 165 del 2001, si rammenta che le assunzioni di personale a tempo         indeterminato, ai sensi dell'art. 66, comma 7, della L. 6 agosto 2008, n. 133,         come modificato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,         nella L. 30 luglio 2010, n. 122, sono consentite, per il quadriennio 2010-2013,         previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un         contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al         20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.         Inoltre,
viene specificato che il numero delle unità di personale da assumere         non viene riferito al solo parametro della spesa, ma viene rapportato anche         alle unità cessate nell'anno precedente.      
Ai sensi del comma 10 del predetto articolo 66         della L. n. 133/2008, le assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui         all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (D.P.C.M. su proposta del         Ministro per le riforme e le innovazioni nella p.a. di concerto con il Ministro         dell'Economia e delle finanze) previa richiesta da parte delle amministrazioni         interessate con analitica dimostrazione delle unità cessate, delle relative         economie, delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai         relativi organi di controllo delle amministrazioni. Come specificato nel         successivo comma 11 le limitazioni innanzi descritte si applicano anche alle         assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165        e successive modificazioni, mentre le stesse non si applicano alle assunzioni 
      relative alle categorie protette nel solo limite della copertura della quota         d'obbligo. Per maggiori dettagli in materia di assunzioni a tempo indeterminato         si rinvia alla nota 22 febbraio 2011, n. DFP/11786 del Dipartimento della         funzione pubblica emanata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle         finanze.      
Ai fini della determinazione delle unità da         assumere, occorre tener conto anche delle disposizioni introdotte dal citato         D.L. n. 78 del 2010 con riferimento all'istituto del trattenimento in servizio.         In particolare, l'articolo 9, comma 31, del predetto decreto stabilisce che "Al         fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle         pubbliche amministrazioni" a decorrere dal 31 maggio 2010, "fermo il rispetto         delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72        del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6         agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette         disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà        assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del  
     personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse         destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in         misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti         in servizio.".      
Sulla base della predetta disposizione, quindi,         l'accoglimento delle domande di trattenimento in servizio determina una         riduzione delle risorse utilizzabili per nuove assunzioni in misura pari al         costo sostenuto dall'amministrazione in relazione ai dipendenti trattenuti.         Conseguentemente, anche i trattenimenti in servizio debbono essere sottoposti         ad autorizzazione ad assumere ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n.         165/2001. Si aggiunge che ai fini del calcolo della spesa, il costo relativo ad         un dipendente trattenuto andrà computato con gli stessi parametri utilizzati         per l'assunzione di un soggetto esterno all'amministrazione. Il dipendente         trattenuto potrà essere considerato cessato dal servizio solo una volta e         precisamente all'atto dell'estinzione del rapporto di lavoro.      
Per la professionalizzazione delle Forze Armate         si applica la speciale disciplina di settore, che deve tener conto delle         riduzioni operate dall'articolo 65 della citata L. n. 133 del 2008.      
Per quanto concerne la Scuola, si dovranno         considerare le riduzioni di personale docente ed ATA, previste anche per l'anno         scolastico 2011/2012, a seguito delle misure di razionalizzazione di cui         all'articolo 64 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,         dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (19.699 docenti e 14.166 ATA quale terza ed         ultima tranche della complessiva riduzione disposta dalla predetta normativa         per il triennio 2009-2011), ulteriormente rafforzate con gli specifici         interventi in materia di razionalizzazione scolastica stabilite dall'art. 19        del D.L. n. 98 del 2011. In materia poi di assunzioni, si dovrà tener conto         delle immissioni in ruolo del personale docente ed ATA da effettuarsi, in         applicazione dell'articolo 9, comma 17, del D.L. n. 70 del 2011, già a         decorrere
dall'a.s. 2011-2012, secondo le modalità ivi previste, nonché delle         ulteriori assunzioni di dirigenti scolastici e DSGA, da effettuarsi         prevedibilmente a decorrere dal 1 settembre 2012 (a.s. 2012-2013)         conseguentemente alle relative procedure concorsuali autorizzate con         D.P.C.M. 21 aprile 2011.      
Relativamente all'impiego di personale con         contratti di lavoro flessibile, si precisa che l'articolo 9, comma 28, del D.L.         31 maggio 2010, n. 78, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2011 le         amministrazioni ivi previste possono avvalersi di personale a tempo determinato         o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e         continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità        nell'anno 2009. Analogo limite viene stabilito in relazione all'impiego di         personale con contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi,         somministrazione di lavoro e lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1,         lett. d) del D.Lgs. n. 276 del 2003.      
Infine, in materia di revisione degli assetti         organizzativi e riduzione degli organici, per le amministrazioni dello Stato,         per le agenzie, comprese le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non         economici, per gli enti di ricerca e per gli enti di cui all'art. 70 del D.Lgs.         n. 165 del 2001, si rammentano gli adempimenti previsti dall'articolo 74 della         L. n. 133 del 2008, (già richiamati nella Circ. 5 giugno 2009, n. 21) e gli         ulteriori interventi recati dall'art. 2, commi 8-bis e seguenti, della L. 26         febbraio 2010, n. 25. Tale ultima disposizione ha previsto, per le         amministrazioni sopra citate, l'obbligo di procedere ad un'ulteriore riduzione         degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni         organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a       
seguito dell'applicazione del predetto articolo 74 nonché alla rideterminazione         delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di         quelle degli enti di ricerca, apportando un'ulteriore riduzione della spesa         complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale         risultante a seguito dell'applicazione del ripetuto articolo 74. Si evidenzia         che l'art. 2, comma 7-bis, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con         modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha escluso la Presidenza del         Consiglio dei Ministri dall'ambito di applicazione di cui all'articolo 74,         comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112; contestualmente, al fine di         assicurare il conseguimento delle economie, la medesima norma ha espressamente         previsto che la Presidenza procedesse ad una riduzione
degli organici         dirigenziali in misura pari al 7 per cento per i dirigenti di prima fascia e         del 15 per cento per i dirigenti di seconda fascia.      
Fino all'adozione dei provvedimenti in esame, la         dotazione organica delle amministrazioni interessate resta determinata, in via         provvisoria, in misura pari al numero dei presenti in servizio alla data del 28         febbraio 2010, fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di         conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del         D.Lgs. n. 165 del 2001. La mancata adozione dei predetti provvedimenti di         riordino entro il 30 giugno 2010, comporta il divieto di procedere a nuove         assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.      
        
      
 b. Criteri per la compilazione         degli "Allegati delle spese di personale"       
        
      
La quantificazione degli stanziamenti relativi         alle competenze fisse e ricorrenti delle spese di personale avviene, come di         consueto, tramite la predisposizione degli "Allegati delle Spese di Personale         al Bilancio di Previsione dello Stato" nel sistema SICO per singola         qualifica.      
Anche per il prossimo anno, stante il disposto di         cui all'art. 9, comma 17, del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010,         si considera esclusivamente l'importo dell'indennità di vacanza contrattuale         nella misura già prevista a decorrere dal 1° luglio 2010 per il triennio         2010-2012. Per il personale il cui trattamento economico è disciplinato dalla         legge (personale dirigenziale e con trattamento superiore dei corpi di polizia         e delle forze armate e personale di magistratura) i parametri retributivi non         vanno modificati rispetto alla previsione per l'anno 2011.      
Si richiamano, inoltre, le disposizioni previste         dal comma 21 del citato art. 9, in base alle quali anche nel 2012 sono bloccati         gli automatismi stipendiali (classi e scatti) e gli effetti economici delle         progressioni di carriera. Tale blocco della dinamica retributiva non opera nei         confronti del personale di magistratura ai sensi del comma 22 del medesimo         articolo che stabilisce, peraltro, la riduzione della speciale indennità ex         art. 3 della L. n. 27/1981 nella misura - per l'anno 2012 - del 25% rispetto         all'importo previsto per il 2010. Si richiama altresì l'applicazione del comma         2 dello stesso art. 9 secondo cui i trattamenti economici complessivi dei         dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, sono ridotti del 5% per la parte         eccedente 90.000,00 euro annui lordi fino a 150.000,00 euro e del 10% per
la         parte eccedente 150.000,00 euro annui lordi.      
Maggiori informazioni di dettaglio e relative         istruzioni operative saranno fornite nella Nota operativa (Allegato Tecnico -         Spese di Personale 2012) pubblicata sull'apposito portale cui si rinvia anche         per la tempistica, per le specifiche tecniche relative alle modalità di         acquisizione dei dati e per la descrizione dei modelli di rilevazione.      
Si fa presente sin d'ora che gli stanziamenti         saranno calcolati automaticamente dall'applicativo SICO moltiplicando i         parametri retributivi precaricati per gli anni persona acquisiti tramite il         processo integrato di rilevazione quantitativa del personale. In particolare si         precisa che le informazioni sugli anni persona per l'anno 2012 saranno         trasferite in SICO dal sistema CONTECO, come specificato nella Nota tecnica 2         (par. 3.1.1).      
Da quest'anno, le informazioni sull'IRAP e sugli         oneri sociali a carico dell'Amministrazione saranno acquisite, a livello         aggregato, secondo la modalità di gestione del Bilancio introdotta ai fini         dell'applicazione del cedolino unico, come disposto dall'art. 2, comma 197,         della L. n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) e del conseguente         D.M. 1 dicembre 2010.         Qualora la stessa non sia stata ancora recepita per il Bilancio 2012, si         procederà secondo la modalità fino ad ora utilizzata.      
Per quanto concerne gli adempimenti relativi agli         aspetti gestionali, si segnala che è necessario provvedere tempestivamente         all'associazione del personale in servizio al relativo capitolo di spesa degli         stipendi al fine di consentire la corretta imputazione dei pagamenti già a         decorrere dalla mensilità di gennaio 2012.      
A tal fine, nel periodo immediatamente successivo         alla predisposizione degli allegati alla spesa di personale, e comunque non         oltre il 2 dicembre 2011, le Amministrazioni che si avvalgono del Service         Personale Tesoro (SPT) per l'erogazione dei trattamenti economici a carico del         bilancio dello Stato provvederanno, utilizzando le funzionalità che saranno         comunicate e rese disponibili da SPT, alla suddetta associazione nonché         all'attribuzione del dipendente in servizio al pertinente centro di         costo.      
Si rammenta infine che, per una corretta         imputazione della spesa, il trattamento economico spettante al personale         comandato, fuori ruolo o distaccato, le cui amministrazioni di provenienza e         destinazione siano gestite dal SPT, dovrà essere a carico dell'Amministrazione         di destinazione.      
Si conferma la competenza dell'Amministrazione di         provenienza nella gestione del trattamento economico fondamentale del personale         in questione nei casi in cui l'Amministrazione di destinazione non rientri tra         quelle aderenti al suddetto Service, e sia nell'impossibilità di provvedere         direttamente alla liquidazione dei pagamenti.      
Resta salva, ai sensi della normativa vigente, la         richiesta di rimborso delle somme corrisposte.      
        
      
 c. Criteri per la determinazione         del Fondo unico di amministrazione       
        
      
Relativamente alla determinazione del fondo unico         di amministrazione destinato al finanziamento della contrattazione integrativa         del personale non dirigente ed ai Fondi per la retribuzione di posizione e di         risultato dei dirigenti di prima e seconda fascia, si fa presente che anche per         l'anno 2012 gli importi da quantificare terranno conto delle limitazioni         previste dalle vigenti disposizioni, individuate con circolare di questo         Dipartimento, Circ. 5 giugno 2009, n. 21. In particolare, i suindicati importi         verranno definiti sulla base delle risorse storiche individuate negli anni         pregressi e per l'anno 2012 in conformità alle vigenti norme         contrattuali.      
A tal fine, con separata nota, verrà trasmessa         alle amministrazioni un'apposita scheda per la rilevazione delle suddette         risorse al netto dell'impiego o utilizzo delle stesse per l'attribuzione di         progressioni economiche orizzontali.      
Resta fermo che ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis         del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla L.         30 luglio 2010, n. 122, l'importo complessivo del fondo non potrà, comunque,         superare quello stabilito per l'anno 2010 al lordo di eventuali impieghi od         utilizzi. Si rammenta che le riduzioni dei fondi in relazione alla diminuzione         del personale in servizio, previste dal citato comma 2-bis, dovranno essere         apportate in sede di predisposizione dell'assestamento di bilancio per l'anno         2012.      
        
      
 5.3 - Articoli del disegno di         legge       
        
      
Insieme alle proposte di previsione, ciascuna         Amministrazione dovrà far pervenire anche lo schema degli articoli relativi al         proprio stato di previsione. Le norme dovranno tenere conto, eventualmente,         della riclassificazione del bilancio e comunque non potranno essere prese in         considerazione proposte di norme che non risultino coerenti con la natura di         detta legge.      
        
      
 5.4 - Elenco da allegare alla         Tabella n. 2 (Economia e Finanze)       
        
      
Gli Uffici centrali del bilancio sono invitati a         segnalare, nel testo conclusivo delle previsioni, i capitoli sottostanti ai         vari programmi di pertinenza delle Amministrazioni centrali da includere         nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e         delle finanze concernente le spese obbligatorie (Elenco n. 1).    



6 Calendario degli adempimenti      
 12 luglio: disponibilità        dei dati contabili su SICOGE per l'avvio della formulazione delle proposte da         parte delle Amministrazioni;      
 5 settembre: termine         ultimo per l'inserimento delle proposte da parte delle Amministrazioni e per         l'invio agli Uffici centrali del Bilancio dei file excel relativi alle proposte         di variazione su autorizzazioni di fattore legislativo;      
 12 settembre: termine         ultimo per la validazione delle proposte da parte degli Uffici centrali del         bilancio e per l'invio all'IGB dei file excel relativi alle proposte di         variazione su autorizzazioni di fattore legislativo.      
Per gli allegati relativi alle spese di         personale, ogni Amministrazione avrà accesso a SICO solo nel momento in cui         avrà completato l'inserimento dei dati degli anni persona nel sistema di         contabilità economica; le attività per la compilazione degli allegati medesimi         andranno effettuate dal 19 al 28 luglio c.a.      
Si precisa, infine, che le Amministrazioni         medesime dovranno inoltrare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello         Stato - Ispettorato generale del bilancio le Note integrative secondo la         tempistica indicata nell'allegato A.    



Allegato A      
        
      
 Linee guida alla compilazione         delle note integrative agli stati di previsione       
 (Art. 21, comma 11, lett. a), L.         n. 196/2009)       
        
      
 Nota Tecnica 1       
        
      
 1. Note integrative bilancio di         previsione - Aspetti generali e normativi       
        
      
La Nota integrativa che accompagna ciascuno stato         di previsione del Bilancio dello Stato, disciplinata dall'art. 21, comma 11,         lettera a) della nuova legge di contabilità e di finanza pubblica (L. 31         dicembre 2009, n. 196), è un documento di ausilio alla programmazione         dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento del         bilancio dello Stato. Essa completa ed arricchisce le informazioni del bilancio         costituendo lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in         relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni,         gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori per misurarli.      
In materia occorre tenere presente il         collegamento fra la L. n. 196 del 2009 e il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 di         attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della         produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle         amministrazioni e la esplicita necessità che gli obiettivi e gli indicatori,         definiti da ciascuna amministrazione nella Nota integrativa al bilancio, siano         coerenti con quelli contenuti nel proprio "piano delle performance".      
Le Note integrative si collocano all'interno del         ciclo di programmazione e gestione delle amministrazioni dello Stato su un         orizzonte temporale triennale.      
        
      
      
        
      
Tale ciclo prende avvio dall'individuazione delle         finalità della spesa pubblica, delle priorità politiche e dalla conseguente         assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni per perseguirle         (input "finanziari"); il processo prosegue con l'individuazione e         l'acquisizione delle risorse umane e strumentali da impiegare (input fisici o         "strumentali") e si conclude con l'erogazione di servizi ai cittadini, alle         imprese e ad altre pubbliche amministrazioni (output) e quindi con il         dispiegarsi degli effetti finali dell'attività pubblica sull'economia e sulla         società (outcome o risultati finali).      
L'applicazione efficace del ciclo descritto         richiede:      
a) l'utilizzo di una classificazione che         rappresenti, nel bilancio e negli altri documenti di finanza pubblica, le         finalità e i programmi dell'azione di Governo;      
b) la definizione, per ciascuna Amministrazione,         degli obiettivi in cui tali programmi possono essere declinati;      
c) l'individuazione e l'applicazione di         indicatori significativi per quantificare gli obiettivi di cui al punto b) con         riferimento al triennio della programmazione;      
d) la misurazione annuale degli stessi indicatori         al fine di monitorare i risultati conseguiti.      
Secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 11,         lettera a) della L. n. 196/2009, la Nota integrativa al bilancio di previsione,         per quanto riguarda le spese, è articolata in due distinte sezioni, la prima         delle quali contiene il piano degli obiettivi e degli indicatori e la seconda i         criteri impiegati per la quantificazione dei fabbisogni relativi ai singoli         programmi di spesa.    



2. Note integrative 2012-2014 - Utenti coinvolti nell'inserimento         tramite sistema informatico      
La Nota integrativa al bilancio di previsione         2012 deve contenere le informazioni relative alla programmazione del triennio         2012-2014.      
La responsabilità dell'inserimento delle         informazioni nelle Note integrative è attribuita a ciascun Centro di         Responsabilità amministrativa (CdR) delle Amministrazioni centrali dello Stato         in aderenza a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 21 della legge di riforma         contabile.      
Sono chiamati all'espletamento di tale attività        anche i referenti delle Amministrazioni ad ordinamento autonomo - Monopoli di         Stato, Fondo edifici di culto, Istituto agronomico per l'oltremare, Archivi         notarili.      
Gli Organismi indipendenti di valutazione delle         performance (OIV), costituiti presso ogni amministrazione, svolgeranno il ruolo         di coordinamento nello svolgimento dell'attività di compilazione della Nota, di         inserimento dei dati informativi generali relativi all'amministrazione nel suo         complesso (quadro di riferimento) e di validazione finale della Nota.      
I rappresentanti delle Amministrazioni e degli         OIV, forniti di identificativo (username) e parola chiave (password), accedendo         alla apposita area riservata accessibile dal seguente link:         http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/NOTE-PRELI/index.asp. potranno         inserire tutti i dati necessari per la compilazione delle Note secondo la         suddivisione dei compiti di seguito succintamente riportata.      
        
      
          
              
Tipologie di utente                          
Funzioni  
                         
- Utente inseritore nota integrativa -               centro di responsabilità                          
- Inserisce il Quadro di riferimento del               CdR            
- Gestisce il piano degli obiettivi               triennali (anagrafica degli obiettivi)            
- Inserisce i dati contabili per anno e per               obiettivo, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio pluriennale a               legislazione vigente            
- Inserisce gli indicatori riferiti a               ciascun obiettivo            
- Inserisce i valori target degli               indicatori per ciascuno dei tre anni            
- Comunica la fine attività per i singoli               tre anni  
              
- Utente inseritore nota integrativa -               OIV               
- Inserisce il Quadro di riferimento               generale dell'amministrazione            
- Verifica la completezza e correttezza               degli inserimenti da parte dei centri di responsabilità            
- Valida la Nota integrativa             
              
- Utente inseritore nota integrativa -               referente di programma                          
- Inserisce i criteri di formulazione delle               previsioni per programma (Sezione II)            


                
        
      
Oltre alle indicazioni fornite con la presente         Nota Tecnica, sul portale web delle Note preliminari sarà a disposizione una         nota operativa con istruzioni più dettagliate circa le modalità di accesso e di         inserimento dei dati nel sistema, nonché un documento illustrativo delle         modalità di accesso al sistema.    



3. Note integrative 2012- 2014 - Contenuto ed articolazione della         Sezione I      
 3.1. La gestione degli         obiettivi       
        
      
L'insieme degli obiettivi definiti da ciascuna         amministrazione per il triennio 2012-2014 e associati ai singoli programmi di         spesa costituisce il "Piano degli obiettivi".      
La gestione del Piano degli Obiettivi, negli         anni, é "a scorrimento": ciò significa che l'elenco degli obiettivi definito         per il triennio precedente sarà automaticamente riproposto dal sistema         informatico all'apertura della fase di predisposizione delle Note integrative         2012-2014.      
I CdR possono, eventualmente, aggiungere nuovi         obiettivi per il triennio in considerazione o rimuovere obiettivi riportati dal         triennio precedente.      
Gli obiettivi sono identificati da:      
- una Missione ed un Programma di         riferimento;      
- un codice numerico univoco all'interno         dell'amministrazione, assegnato automaticamente dal sistema informatico, al         fine di consentire la tracciabilità nel tempo dell'andamento degli obiettivi e         di consentire confronti temporali [5];      
- una denominazione ed una descrizione, indicate         dal CdR che istituisce l'obiettivo;      
- la natura di obiettivo strategico o         strutturale;      
la Priorità Politica di riferimento (solo per gli         obiettivi strategici);      
- l'indicazione se si tratta di obiettivo         composto di sole risorse finanziarie da trasferire ad altri enti, a famiglie o         imprese; in questi casi la spesa costituisce l'oggetto stesso della prestazione         dell'amministrazione, il cui compito si limita alla applicazione dei criteri,         di solito stabiliti per legge, per la erogazione dei finanziamenti e alla         esecuzione materiale dei provvedimenti di spesa; per questi obiettivi dovrà        essere indicata la tipologia di beneficiario destinatario del         trasferimento;      
- l'indicazione se si tratta di obiettivo che,         pur definito in sede di programmazione nei contenuti e nei risultati attesi,         non vede ancora presenti nel bilancio di previsione le relative risorse         finanziarie che saranno assegnate all'amministrazione solo in corso di         gestione, in seguito all'approvazione di appositi provvedimenti normativi o         regolamentari. Nella nota integrativa tale obiettivo apparirà senza alcuna         risorsa finanziaria associata e il CdR dovrà inserire apposita         motivazione.      
        
      
        
[5] Sia i centri di responsabilità          amministrativa sia i Programmi sono, per loro stessa natura, soggetti a           cambiamenti nel tempo, a volte anche da un anno all'altro (per accorpamenti,           scorpori, cancellazioni, nascita di nuovi programmi e nuove strutture), senza           che necessariamente gli obiettivi preesistenti cessino di essere           validi.      
        
      
 3.2. Le priorità        politiche       
        
      
La norma prevede che il Piano degli obiettivi         faccia riferimento, tra l'altro, alle Priorità Politiche dell'Amministrazione         (convenzionalmente PP) derivanti dall'Atto di indirizzo         dell'Amministrazione.      
L'inserimento delle PP valide per il triennio         2012-2014 e per tutta l'amministrazione é a carico degli Organismi Indipendenti         per la Valutazione delle Performance. Tale inserimento è propedeutico         all'immissione degli obiettivi strategici da parte degli inseritori CDR.         Conseguentemente, gli utenti CDR, in fase di acquisizione di un nuovo obiettivo         strategico, visualizzeranno l'elenco delle PP inserite dagli OIV e indicheranno         la PP alla quale l'obiettivo stesso fa riferimento.      
Qualora l'Atto di indirizzo al momento         dell'inserimento della Nota integrativa non fosse disponibile, gli utenti OIV         provvederanno ad inserire nell'apposita funzione le motivazioni del mancato         inserimento delle PP, rendendo in tal modo accessibile il sistema agli utenti         CDR per il prosieguo delle attività.      
        
      
 3.3. La gestione degli         indicatori       
        
      
L'amministrazione deve assegnare uno o più         indicatori significativi a ciascun obiettivo identificato, al fine di         quantificare l'obiettivo stesso tramite un valore target e di misurare, nel         corso del tempo, il grado di raggiungimento dei risultati.      
È opportuno che ciascuna amministrazione         definisca e sviluppi un sistema completo di indicatori per misurare le risorse         finanziare e umane utilizzate (gli input), le attività svolte (realizzazione         fisica), i risultati ottenuti (l'output), e l'impatto (l'outcome) generato dal         programma di spesa sulla collettività e sull'ambiente. È auspicabile, tuttavia,         che agli obiettivi inseriti nelle Note integrative sia associato almeno un         indicatore di risultato o di impatto; esempi di indicatori da utilizzare         saranno riportati nella citata nota operativa.      
Le funzioni per l'inserimento degli indicatori         saranno distinte da quelle dell'inserimento dei dati contabili e da quelle         dell'inserimento dei dati anagrafici del piano degli obiettivi.      
Gli indicatori sono identificati da:      
- un codice numerico identificativo unico         all'interno di ciascun obiettivo, assegnato automaticamente dal sistema;           
- una descrizione, indicata dal CdR;      
- un tipo, da scegliere nella classificazione di         cui alla tabella precedente;      
- l'unità di misura (ad es. %, Km, euro,         etc.);      
- il metodo di calcolo dell'indicatore;      
- la fonte del dato (il sistema informativo, il         processo o l'istituzione dal quale si ricavano le informazioni necessarie al         calcolo dell'indicatore);      
- il valore target che dovrà assumere         l'indicatore in ciascuno dei tre anni di piano (l'indicazione può essere omessa         sugli anni di piano per i quali non è stata attribuita alcuna risorsa         finanziaria all'obiettivo);      
- il valore che si prevede assumerà l'indicatore         nell'anno corrente che, se l'indicatore era esistente in fase di previsione         2011-2013, si assume pari al valore target dell'anno 2011 inserito in quella         sede.      
Per ogni obiettivo inserito sarà presente almeno         un indicatore, mentre non si possono inserire più di quattro indicatori per         singolo obiettivo.      
        
      
 3.4. Quadro di         riferimento       
        
      
Il "Quadro di riferimento" (QdR) riporta la         descrizione dello scenario istituzionale, sociale ed economico, in particolare         per gli specifici settori di interesse dell'Amministrazione, relativo al         triennio di riferimento, la situazione organizzativa attuale e le evoluzioni in         atto o previste. Esistono due tipi di QdR:      
a. per ciascun Centro di responsabilità        amministrativa, con inserimento a cura dei CdR;      
b. per Amministrazione con inserimento a cura         degli OIV.      
Il QdR viene formulato dalle amministrazioni         attraverso la compilazione di un file.doc e l'invio dello stesso file (nello         stesso formato.doc o alternativamente in formato.pdf) tramite una funzione di         upload presente nel portale dell'applicazione.      
Al fine di garantire l'uniformità nel contenuto e         nella modalità di rappresentazione del QdR da parte di tutte le         amministrazioni, sarà reso disponibile, con funzione di download dal portale         dell'applicazione, un file.doc contenente un "modello" predefinito per la         compilazione del QdR, che fornisce alcune brevi indicazioni sul contenuto e         sulla lunghezza massima di ciascun paragrafo.      
        
      
 3.5. Inserimento dati contabili         sul piano degli obiettivi       
        
      
Il Piano degli Obiettivi a base triennale dovrà        relazionarsi con il bilancio pluriennale a legislazione vigente.      
Gli utenti CdR dovranno indicare le spese         previste per ciascun obiettivo sui tre anni di piano con riferimento ai soli         stanziamenti in c/competenza, procedendo sequenzialmente per anno/obiettivo. Al         termine dell'inserimento dei dati di ciascun anno il CdR dovrà effettuare una         "fine attività"; al termine delle attività di tutti i CDR gli utenti con         profilo OIV potranno procedere alla validazione della Nota.      
Le spese previste per obiettivo per ciascuno dei         tre anni di piano saranno inserite per capitoli in una apposita maschera di         lavoro, previa selezione della categoria economica, e gli importi così         valorizzati saranno successivamente visualizzati per categoria economica sul         Piano degli Obiettivi.      
Saranno disponibili funzioni per interrogare on         line il dettaglio degli stanziamenti sul triennio anche a livello di Piano di         Gestione.      
Il sistema non permetterà la Validazione della         Nota se la somma degli stanziamenti in c/competenza attribuiti agli Obiettivi         per ciascun Programma non risulta corrispondere con il relativo stanziamento         triennale in c/competenza del bilancio pluriennale di previsione a legislazione         vigente per lo stesso Programma.    



4. Note integrative 2012-2014 - Contenuto ed articolazione della         Sezione II      
Secondo la L. n. 196/2009 la seconda sezione         della Nota integrativa é relativa ai Programmi e alle corrispondenti risorse         finanziarie ed indica:      
- il "contenuto di ciascun Programma di spesa":         il sistema delle Note integrative visualizzerà le attività sottostanti i         programmi presenti sul sistema del Bilancio dello Stato;      
- i "criteri di formulazione delle previsioni"         che le amministrazioni devono fornire distintamente per ogni Programma e per         tipologia di spesa (categoria economica), con riguardo ai corrispondenti         stanziamenti del bilancio triennale.      
L'inserimento dei criteri in oggetto é a carico         del profilo utente "referente di programma" che agisce, nell'ambito di ciascuna         amministrazione, esclusivamente per la raccolta, la sintesi e l'inserimento dei         criteri di formulazione delle previsioni per programma.      
Tenuto conto che, in coerenza con le indicazioni         della L. n. 196 del 2009, un programma fa di solito riferimento ad un unico         Centro di responsabilità amministrativa, il referente dei programmi ricadenti         all'interno dello stesso CdR può coincidere con lo stesso referente del CdR che         inserisce le informazioni della Sezione I della Nota         [6].      
Nel caso in cui un programma interessi più Centri         di responsabilità amministrativa, per l'inserimento delle informazioni della         Sezione II dovrà essere necessariamente individuato un referente unico per tale         programma a livello amministrazione.      
A supporto della formulazione dei richiamati         criteri gli utenti indicati avranno a disposizione sul sistema un prospetto         riepilogativo riportante la descrizione del programma e gli stanziamenti         triennali 2012-2014 distinti per categoria economica; la Ragioneria generale         provvederà all'aggiornamento di tale prospetto con i dati definitivi delle         previsioni, dandone tempestiva comunicazione agli utenti attraverso il         sistema.      
Pertanto, l'utente con profilo "referente di         programma", accedendo alla Sezione II della Nota integrativa dovrà:      
- scegliere il programma su cui operare;      
- visualizzare il prospetto riepilogativo         relativo al programma selezionato;      
- inserire i criteri di previsione in una         apposita maschera in relazione al programma selezionato. Per "criteri di         formulazione delle previsioni" si intendono i fattori di natura legislativa,         tecnica o contabile che giustificano le previsioni finanziarie triennali, che         devono essere fornite distintamente per categoria economica.      
        
      
        
[6] La Ragioneria Generale dello Stato, a           partire dalla Circ. 22 marzo 2010, n. 14, ha avviato una azione diretta alla           revisione dei programmi di spesa al fine di renderli coerenti con le           indicazioni di cui al comma 2, art. 21 della L. n. 196/2009 secondo il quale           "la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di           responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo           livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.           300". In sostanza, si richiede che il coordinamento delle attività per la           realizzazione di ciascun programma sia sempre affidato ad un unico           responsabile.    



5. Le fasi del processo di programmazione e il calendario degli         adempimenti      
          
              
               Data                           
               Attività   
                         
               5 set. 2011                           
- Apertura dell'applicazione note               integrative (esclusivamente per le funzioni anagrafiche della Sezione I)             
              
               19 set. 2011                           
- 1° trasmissione del flusso dei capitoli,               con le previsioni finanziarie aggiornate, al sistema delle Note               integrative;            
- apertura delle funzioni di inserimento               dati contabili Sezione I (utenti CdR);            
- apertura delle funzioni di acquisizione               dei criteri Sezione II (utenti referenti di programma)             
              
               19 set. - 3 ott. 2011                           
- gli utenti CdR completano gli inserimenti               della Sezione I ed effettuano la fine attività;            
- gli utenti referenti dei programmi               inseriscono i criteri nella Sezione II;            
- gli utenti SECIN-OIV completano gli               inserimenti di propria competenza nella Sezione I, visualizzano gli inserimenti               della Sezione II e validano l'intera Nota.  
                         
               4 ott. 2011                           
- 2° trasmissione al sistema Note dei               capitoli con le previsioni finanziarie aggiornate a tale data             
              
               4 ott. 2011 - 8 ott. 2011                           
- IGB verifica le modifiche apportate alle               previsioni finanziarie, le segnala agli OIV, che riaprono gli inserimenti della               Sezione I per i CdR interessati e gli inserimenti della Sezione II per i               programmi interessati;            
- gli utenti CdR interessati dalle               modifiche rivedono i dati contabili della Sezione I eventualmente avvalendosi               della funzione di ricalcolo automatico ed effettuano di nuovo la fine               attività;            
- gli utenti referenti dei programmi               interessati dalle modifiche eventualmente rivedono i criteri della Sezione II               /OIV ed eventualmente aggiornano i dati contabili ed effettuano la definitiva               fine attività;            
- gli utenti OIV rivalidano l'intera               Nota.  
              
               8 ott. 2011                           
               CHIUDE IL SISTEMA NOTE PER GLI UTENTI              
              
               11 ott. -15 ott. 2011                           
- IGB monitora l'evoluzione degli               stanziamenti del finanziario fino alla produzione del DLB definitivo;            
- nel caso in cui avvengano modifiche negli               ultimi giorni prima della presentazione del DLB, IGB provvede ad effettuare il               ricalcolo automatico dei dati contabili allocati sugli obiettivi della Sezione               I; i criteri della Sezione II in questa fase non vengono comunque più               modificati.            


              



6. La nota integrativa allo stato di previsione         dell'entrata      
L'art. 21, comma 11, lettera a) della L. n.         196/2009, stabilisce che la Nota integrativa, per ciò che riguarda le entrate,         oltre a contenere "criteri per la previsione relativa alle principali imposte e         tasse, specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente         e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle         disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte         nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con         l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie         dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti".      
Il documento, per le previsioni 2012-2014, sarà        predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recependo         anche elementi informativi provenienti dal Dipartimento delle Finanze.      
Le previsioni sono esposte ed illustrate con         riferimento ai quattro titoli in cui si suddivide l'entrata.      
Tra questi, ha importanza preponderante il titolo         I, concernente le entrate tributarie, per il quale vengono illustrati i dati         previsionali riferiti alle categorie che lo compongono, con analisi dettagliate         focalizzate sui principali tributi.      
È allegato alla nota un documento, predisposto         dal competente Dipartimento delle Finanze, che deve indicare gli effetti         connessi alle disposizioni normative, vigenti al momento della presentazione         del disegno di legge di bilancio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo         obbligatorio, dando separata indicazione di quelle di recente         introduzione.      
        
      
          
              
              
               Assistenza   
              
                         
Le richieste di chiarimenti necessari per               lo svolgimento delle attività indicate nella presente Nota tecnica e le               richieste di abilitazione/disabilitazione delle utenze per l'accesso all'area               riservata del portale di contabilità economica possono essere rivolte, per               posta elettronica, all'indirizzo:   
                         
note.integrative@tesoro.it             
              
indicando nell'oggetto il Ministero di               appartenenza e specificando nella richiesta: nome, cognome, codice fiscale,               telefono e profilo utente da abilitare o disabilitare             
   
                         
Per l'assistenza tecnica è disponibile il               Call Desk di contabilità economica al numero 0647612146 (dal lunedì al venerdì,               dalle ore 9,00 alle 18,00).  
                        

              



 Formulazione del budget economico         triennale 2012-2014       
        
      
 Nota tecnica n. 2            
        
      
 1. La formulazione del budget         triennale 2012-2014 - Principali innovazioni       
        
      
Con la formulazione del budget, i titolari dei         Centri di Responsabilità amministrativa che sono responsabili delle risorse         finanziarie assegnate ai programmi, coordinano le previsioni economiche annuali         - in termini di fabbisogni di risorse umane e strumentali - effettuate dai         centri di costo sottostanti e costruiscono, in coerenza con queste, le         previsioni economiche e finanziarie del triennio di programmazione; a tale         scopo, si avvalgono anche delle informazioni relative ai costi sostenuti nei         periodi precedenti.      
Il Budget dei costi costituisce uno degli         allegati agli stati di previsione della spesa. Ciò ha comportato l'introduzione         di alcune innovazioni nel processo di formulazione del budget e dei relativi         strumenti informatici a supporto, che possono riassumersi nei seguenti         punti:      
1. il Budget dei costi, in coerenza con il         bilancio di previsione, interessa un arco di tempo triennale;      
2. la formulazione delle previsioni di costo, per         il primo anno di Budget (2012), è effettuata secondo le procedure ed il livello         di dettaglio finora in uso, ossia per centro di costo e per programma; per il         Budget del secondo e del terzo anno (2013 e 2014) è stata, invece, prevista una         rilevazione a livello di Centro di responsabilità        amministrativa/Programma;      
3. le informazioni per la riconciliazione dei         costi devono essere fornite, distintamente per ciascun anno, dal CdR di         pertinenza con riferimento agli stanziamenti triennali del bilancio di         previsione a legislazione vigente, consolidando il ruolo di maggior rilevanza         che, già dallo scorso anno, hanno assunto gli utenti referenti dei Centri di         Responsabilità;      
4. con la presente rilevazione previsionale è         stato completato l'adeguamento informatico, iniziato lo scorso anno:         conseguentemente tutti gli utenti del portale di contabilità economica dovranno         accedere alla nuova piattaforma informatica per l'inserimento dei costi         relativi al budget triennale 2012-2014;      
5. le strutture organizzative interessate alla         previsione dei costi per il triennio 2012-2014 sono quelle attualmente         esistenti nel sistema informativo e recepiscono le indicazioni della nuova         legge di riforma contabile, L. n. 196/2009, relative a più consona         individuazione dei centri di costo, in particolare quelli periferici,         conseguente alle intese intercorse con le amministrazioni centrali a seguito di         incontri dedicati a tal fine.      
Eventuali modifiche nell'organizzazione         richiedono, come di consueto, la tempestiva comunicazione all'Ufficio IV         dell'Ispettorato Generale del Bilancio - Dipartimento della Ragioneria Generale         dello Stato - al fine di procedere all'aggiornamento della struttura nel         sistema informativo, e all'immediata attivazione delle utenze necessarie         all'inserimento dei dati.    



2. Il processo e gli attori del budget triennale      
 2.1. Il processo di formulazione         del Budget triennale       
        
      
 2.1.1. - Rilevazione integrata         degli anni persona 2012       
        
      
Negli ultimi anni la Ragioneria generale dello         Stato ha avviato alcune iniziative dirette a consentire una maggiore         integrazione fra i sistemi informatici e i processi relativi alla contabilità        finanziaria ed economica che hanno condotto all'unificazione ed integrazione         del processo relativo all'inserimento e alla trasmissione dei dati previsionali         quantitativi del personale sul Sistema Conoscitivo del Personale (SICO), per la         predisposizione degli allegati al disegno di legge di bilancio relativi alla         spese di personale, e sul sistema di Contabilità economica dello Stato per la         rilevazione degli anni persona necessari alla predisposizione del Budget         economico.      
Per l'anno 2012 tale rilevazione interesserà le         Amministrazioni centrali dello Stato con le stesse modalità applicative         dell'anno precedente; conseguentemente, le previsioni quantitative del         personale saranno inserite un'unica volta sul sistema di Contabilità economica         per poi affluire automaticamente a SICO.      
Nella Nota tecnica 1 della presente circolare         sono forniti i criteri generali per la determinazione delle previsioni del         personale e le istruzioni operative per il completamento delle informazioni         necessarie a SICO.      
Ulteriori dettagli sulle modalità operative         attraverso le quali le amministrazioni dovranno fornire le informazioni         relative al personale saranno fornite nella Nota operativa pubblicata sul         portale dedicato.      
        
      
 2.1.2. - Rilevazione dei dati         per il Budget triennale       
        
      
Le previsioni di costo, come anticipato, devono         essere riferite al triennio 2012-2014 e sono formulate dalle Amministrazioni         avvalendosi del portale web di contabilità economica, secondo le seguenti         indicazioni:      
1. I Centri di costo rilevano i dati previsionali         per l'anno 2012 per natura di costo e per programma, a partire dai dati         quantitativi del personale (anni persona).      
2. I referenti dei Centri di responsabilità        completano le previsioni per ciascuno degli anni del triennio con l'indicazione         dei costi previsti complessivamente per tutto il Centro di Responsabilità e per         Programma.      
3. Gli stessi referenti provvedono, infine,         all'inserimento, per ciascun anno del triennio, delle informazioni necessarie         alla riconciliazione fra le previsioni economiche e finanziarie, entrambe         formulate per programma, a livello di Centro di responsabilità        amministrativa.      
Quest'ultima attività merita particolare         attenzione in quanto deve garantire la coerenza tra le previsioni economiche e         finanziarie ed implica che le Amministrazioni tengano conto dell'ammontare         delle risorse finanziarie a disposizione relativamente ai costi previsti,         nonché, delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze         in merito al contenimento della spesa e al rispetto dei vincoli di finanza         pubblica (così come meglio specificato nella parte prima della presente         circolare). Sarà possibile, pertanto, intervenire sui costi di natura         discrezionale mantenendo, invece, invariate le previsioni dei costi ritenuti         incomprimibili in quanto legati ad obblighi già assunti dall'Amministrazione o         allo svolgimento di funzioni essenziali ed irrinunciabili.      
La coerenza fra previsioni economiche e         finanziarie, naturalmente, deve tenere conto anche dei disallineamenti (di         natura temporale, strutturale e sistemica) che caratterizzano la contabilità        economica rispetto a quella finanziaria, relativi ai diversi criteri applicati         nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello         finanziario. Tale operazione di riconciliazione è a carico del Dipartimento         della Ragioneria Generale dello Stato, come richiamato dall'art. 21 comma 11         della legge di riforma, che si avvale delle informazioni, fornite dalle         Amministrazioni, relative all'andamento della spesa rispetto alla         manifestazione dei costi.      
Successivamente all'approvazione della legge di         bilancio, i Centri di costo ed i Centri di Responsabilità delle Amministrazioni         aggiornano, ciascuno per la parte di propria competenza, le previsioni del         Budget per il triennio 2012-2014, tenendo conto delle eventuali variazioni         conseguenti alla discussione parlamentare.      
        
      
 2.2. Gli attori coinvolti nella         formulazione del Budget triennale 2012-2014       
        
      
Ciascun utente è abilitato all'accesso al portale         web di Contabilità economica nell'ambito di un profilo predefinito, che         identifica il tipo di operazioni consentite.      
Di seguito si elencano sinteticamente i profili         previsti nel sistema e le principali funzioni.      
        
      
 Ufficio del personale              
        
      
Gli utenti con profilo Ufficio del personale         (inseritore e responsabile) hanno il compito di integrare i costi medi delle         competenze fisse, preimpostati a sistema con i dati elaborati da IGOP,         inserendo i valori medi delle competenze accessorie per contratto/qualifica e         per Centro di Responsabilità.      
        
      
 Centro di costo       
        
      
Gli utenti con profilo Centro di costo         (inseritore e validatore) hanno il compito di inserire e validare, distinti per         il terzo livello del piano dei conti e per programma, i costi previsti per         l'anno 2012, a partire dai dati quantitativi del personale (anni         persona).      
In proposito, si segnala la possibilità di         avvalersi della trasmissione elettronica in formato XML delle previsioni         economiche formulate dai centri di costo, in alternativa all'inserimento         tramite maschere di acquisizione sul portale. A tale scopo è stato previsto un         apposito profilo utente (inseritore XML).      
        
      
 Centro di Responsabilità              
        
      
Gli utenti con profilo referente del Centro di         Responsabilità, con l'applicazione della riforma hanno nuovi compiti e, come         per il trascorso anno, devono, in particolare, provvedere:      
- all'inserimento delle informazioni relative         alla previsione integrata degli anni persona per il 2012, evidenziando le         differenze tra gli AAP che si prevede di utilizzare per Programma e quelli che         si prevede di pagare sui capitoli stipendiali del Centro di Responsabilità e         sui Programmi;      
- al coordinamento del processo di inserimento         delle previsioni economiche per il primo anno (2012) da parte dei Centri di         costo sottostanti [7];      
- ad inserire le previsioni di costo per i due         anni successivi al primo, aggregate per Centro di Responsabilità e per         Programma e per voce di terzo livello del piano dei conti;      
- ad inserire le informazioni per la         riconciliazione per tutto il triennio.      
        
      
        
[7] La Ragioneria Generale dello Stato, a           partire dalla Circ. 22 marzo 2010, n. 14, ha avviato un'azione diretta alla           revisione dei programmi di spesa al fine di renderli coerenti con le           indicazioni di cui al comma 2, art. 21 della L. n. 196/2009 secondo il quale           "la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di           responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo           livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.           300". In sostanza, si richiede che il coordinamento delle attività per la           realizzazione di ciascun programma sia sempre affidato ad un unico           responsabile.      
        
      
 Uffici Centrali di         Bilancio       
        
      
Gli Uffici centrali di bilancio sono pienamente         coinvolti nel processo di raccolta dei dati economici delle Amministrazioni         centrali dello Stato, assicurando il controllo dei dati trasmessi dai Centri di         costo e dai Centri di Responsabilità.      
        
      
Per maggiori approfondimenti relativi al         processo, agli attori coinvolti ed alle specifiche tecnico operative per gli         utenti, si rimanda all'apposito documento pubblicato sul sito di Contabilità        economica.    



3. Calendario degli adempimenti relativi al budget triennale 2012 -         2014      
La raccolta dei dati economici deve essere         effettuata nel pieno rispetto dei tempi di seguito indicati per consentire agli         uffici della RGS la successiva attività di verifica ed analisi dei dati         economici e l'elaborazione delle tabelle del Budget 2012-2014 entro il 15         ottobre 2011, data di presentazione del disegno di legge di bilancio e dei         correlati elementi informativi di cui all'art. 21, comma 11 della citata legge         di riforma.      
        
      
          
              
               Data                           
               Attività   
                         
               25 lug. 2011                           
- Apertura dell'applicazione Budget               2012-2014  
              
               2 settembre 2011                           
- l'Ufficio del personale conclude le               attività relative all'inserimento e alla validazione dei costi medi e delle               competenze accessorie per contratto/qualifica e per CdR.             
              
               25 lug. 2011 -02 set. 2011                           
- I Centri di costo delle Amministrazioni               inseriscono a sistema le previsioni di personale per il 2012 in anni persona               per contratto/qualifica e per programma ed effettuano la fine               comunicazione;  
                         
               02 set. 2011 -09 set. 2011                           
- I Centri di costo successivamente               provvedono all'inserimento di tutti gli altri costi ed alla validazione finale               dell'anno 2012;  
                         
               12 set. 2011 -23 set. 2011                           
- I Centri di responsabilità inseriscono e               validano le informazioni per le integrazioni degli anni persona relative al               2012            
- I Centri di responsabilità inseriscono le               previsioni economiche per gli anni 2013 e 2014            
- I Centri di responsabilità inseriscono le               informazioni per la riconciliazione tra previsioni economiche e finanziarie per               gli anni 2012, 2013 e 2014 e validano il triennio  
                         
               26 set. 2011 - 30 set. 2011                           
- Gli Uffici centrali del bilancio               verificano e validano i dati inseriti dai Centri di costo e dai Centri di               responsabilità delle Amministrazioni, provvedendo così alla loro trasmissione               automatica all'Ispettorato Generale del Bilancio, allo scopo di consentire               l'analisi dei dati e la predisposizione del Budget economico da allegare al DLB               2012-2014  
                         
               Dopo l'approvazione della LB 2012-2014 (dicembre 2011)                             
- le Amministrazioni, entro i 15 giorni               lavorativi successivi al recepimento sul sistema di contabilità analitica delle               variazioni parlamentari intervenute sui valori finanziari del DLB               trasmetteranno, per via informatica, le riformulazioni dei costi previsti e               delle informazioni per la riconciliazione ai coesistenti Uffici Centrali del               Bilancio,            
- Gli Uffici centrali del bilancio               provvederanno, nei tre giorni successivi, alla validazione e trasmissione dei               costi rimodulati all'Ispettorato Generale del Bilancio allo scopo di consentire               l'analisi dei dati e la predisposizione definitiva del documento di Budget               economico 2012-2014 e per consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 14,               comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001            


                
        
      
          
              
               Assistenza   
              
                         
Le richieste di chiarimenti necessari per               lo svolgimento delle attività indicate nella presente Nota tecnica e le               richieste di abilitazione/disabilitazione delle utenze per l'accesso all'area               riservata del portale di contabilità economica possono essere rivolte, per               posta elettronica, all'indirizzo:  
                         
contabilita.economica@tesoro.it             
              
              
indicando nell'oggetto il Ministero di               appartenenza e specificando nella richiesta: nome, cognome, codice fiscale,               telefono e profilo utente da abilitare o disabilitare             
   
                         
Per l'assistenza tecnica è disponibile il               Call Desk di contabilità economica al numero 0647612146 (dal lunedì al venerdì,               dalle ore 9,00 alle 18,00).  
                        

                
        
      
 Fase di budget DLB triennio         2012/2014 - Sintesi del processo e dei ruoli       
        
      
    



D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art.       10
L. 31 dicembre 2009, n. 196, art.       21
L. 31 dicembre 2009, n. 196, art.       22
L. 31 dicembre 2009, n. 196, art.       23
L. 31 dicembre 2009, n. 196, art.       40
L. 31 dicembre 2009, n. 196, art.       42
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art.       2
L. 7 aprile 2011, n. 39, art.       3
L. 7 aprile 2011, n. 39, art.       7



Ministero dell'interno Circ. 29-6-2011 n. 5188 D.L. 23 giugno 2011, n. 89, recante “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della Dir. 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della Dir. 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”.


Emanata dal Ministero dell'interno.
Circ. 29 giugno 2011, n. 5188 (1).
 D.L. 23 giugno 2011, n. 89,         recante “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della Dir.         2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il         recepimento della Dir. 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi         irregolari”.     

(1) Emanata dal Ministero dell'interno.


Premessa      
Con Circ. 23 giugno 2011, n. 17102/124 del         Gabinetto del Ministro, sono stati illustrati i contenuti del D.L. n. 89/2011        in oggetto indicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso 23 giugno         2011. Con tale norma, entrata in vigore il successivo il 24 giugno, il         legislatore ha inteso:      
- integrare la disciplina del D.Lgs. 6 febbraio         2007, n. 30 e successive modificazioni, in tema d’ingresso e soggiorno in         Italia dei comunitari e dei loro familiari, anche se i cittadini di uno Stato         terzo;      
- recepire, nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e         successive modificazioni, i contenuti della Dir. 2008/115/CE del Parlamento         europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sul rimpatrio di cittadini         stranieri.    



Ingresso e soggiorno in Italia dei comunitari e dei loro         familiari, anche se cittadini di uno Stato terzo      
Con il decreto - legge in esame, il legislatore,         fra l’altro, ha specificato che:      
- tra i requisiti per l’ingresso ed il soggiorno         del familiare straniero del cittadino dell’Unione non è più richiesto il         possesso del visto. Peraltro, già nelle linee guida fornite nel luglio 2009, la         Commissione europea aveva chiarito che il rilascio della carta di soggiorno         prescindesse dal requisito del soggiorno legale, in uno Stato membro, del         familiare straniero del cittadino dell’Unione e, conseguentemente, dal possesso         da parte del citato straniero di un visto d’ingresso;      
- il ricorso al sistema di assistenza sociale non         è considerato, automaticamente, come causa di allontanamento del comunitario o         del suo familiare straniero, ma occorre una valutazione caso per caso;      
- i provvedimenti di allontanamento siano         adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere         individuali grave all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. Pertanto, il         legislatore ha rimarcato la necessità che sia valutata la gravità della         minaccia, valutazione che già attualmente viene effettuata ai fini         dell’adozione del provvedimento;      
- l’allontanamento per motivi imperativi di         pubblica sicurezza possa continuare ad essere effettuato anche nei confronti di         soggetti che appartengono a taluna delle categorie di cui all’articolo 1 della         L. n. 1423 del 1956, in presenza di comportamenti che costituiscono una         minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all’ordine pubblico o         alla pubblica sicurezza. Pertanto, il legislatore ha rimarcato la necessità che         sia valutata la gravità della minaccia, valutazione che già attualmente viene         effettuata ai fini dell’adozione del provvedimento;      
- l’allontanamento per motivi di pubblica         sicurezza possa continuare ad essere effettuato anche nei confronti di soggetto         che appartengono a talune delle categorie di cui all’articolo 1 della L. n.         1423 del 1956, in presenza di comportamenti che costituiscono una minaccia         concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della         persona ovvero all’incolumità pubblica;      
- i provvedimenti di allontanamento adottati per         motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza, di         ordine pubblico o di pubblica sicurezza possono essere immediatamente eseguiti         qualora ne sia valutata l’urgenza, da parte del Prefetto, nell’ambito del         singolo caso. Pertanto, occorre che dalle motivazioni poste a base del         provvedimento emergano, a carico del destinatario, gli elementi comprovanti         l’incompatibilità della sua ulteriore permanenza sul territorio nazionale con         la civile e sicura convivenza;      
- nei confronti della persona allontanata per         cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, qualora la         stessa permanga sul territorio nazionale oltre il termine concesso, possa         essere adottato un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine         pubblico. In tale ipotesi, la misura è immediatamente eseguita dal         Questore.    



La disciplina dell’azione di rimpatrio nei confronti di cittadini         stranieri      
Come già anticipato con Circ. 17 dicembre 2010,         n. 400/B/10.2.5/8802, a differenza del novellato D.Lgs. n. 286 del 1998, basato         sull’immediata ed automatica espulsione dello straniero che soggiorna         illegalmente sul territorio nazionale, la Dir. 2008/115/CE introduce un         meccanismo espulsivo “ad intensità graduale crescente”.      
Pertanto, il decreto - legge in analisi prevede         la concessione allo straniero di un termine per la partenza volontaria, e non         il suo accompagnamento immediato alla frontiera, purché:      
- non sussista il rischio di pregiudicare         l’effettivo suo ritorno nel Paese di origine o in un altro Stato;      
- il termine per partire volontariamente sia         stato esplicitamente chiesto dall’interessato. A tal fine, sarà utilizzata         l’allegata scheda informativa (all. 3).      
In particolare, si dovrà tenere presente         che:      
- ogni provvedimento di rimpatrio deve essere         messo solo dopo aver valutato il singolo caso;      
- in tale contesto, qualora non ricorrano i         presupposti per l’accompagnamento immediato alla frontiera, a richiesta         dell’interessato potrà essere a lui concesso un termine per la partenza         volontaria, tra i 7 e i 30 giorni, prorogabile in presenza di determinate         condizioni;      
- durante tale periodo, al fine di evitare il         rischio di fuga, il Questore chiede allo straniero di dimostrare la         disponibilità di risorse economiche adeguate, per un importo proporzionato al         termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell’assegno sociale annuo.         Inoltre, con apposito provvedimento, il Questore dispone una o più delle         seguenti misure nei confronti dello straniero, la cui inottemperanza è         penalmente sanzionata:      
- consegna del passaporto o di altro documento         equipollente valido;      
- obbligo di dimora in un luogo ove possa essere         agevolmente rintracciato;      
- obbligo di presentazione presso un ufficio         della forza pubblica, specificatamente indicato nel provvedimento;      
- il termine per la partenza volontaria non è         concesso allo straniero e si procede al suo accompagnamento immediato alla         frontiera, qualora:      
- ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 13,         commi 1 e 2, lettera c), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive         modificazioni, ovvero all’articolo 3 comma 1, D.L. 27 luglio 2005, n. 144,         convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, ovvero      
- ricorrano le ipotesi di cui agli articoli 15 e         16 del novellato D.Lgs. n. 286 del 1998 e nelle altre ipotesi in cui sia stata         disposta l’espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza         di una sanzione penale, ovvero      
- sussista il rischio di fuga, ovvero      
- la sua domanda di soggiorno è stata respinta in         quanto manifestamente infondata o fraudolenta, ovvero      
- lo straniero abbia violato anche una delle         misure di cui agli articoli 13, comma 5.2 e 14, comma 1-bis, ovvero      
- lo straniero, senza giustificato motivo, non         abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, ovvero      
- lo straniero non abbia richiesto la concessione         del termine per la partenza volontaria;      
- il rischio di fuga dello straniero, ossia il         pericolo che lo stesso possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del         provvedimento di espulsione, si configura laddove l’interessato:      
- non possiede il passaporto o altro documento         equipollente, in corso di validità, ovvero      
- non dimostri, esibendo idonea documentazione,         la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato,         ovvero      
- in passato abbia attestato o dichiarato         generalità non veritiere, ovvero      
- risulti inottemperante ad una precedente         espulsione con intimazione, ovvero ad un divieto di reingresso sul territorio         nazionale, oppure ad uno dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14,         ovvero      
- abbia violato il provvedimento con cui il         Questore ha adottato, nei suoi confronti, una o più tra le misure che devono         essere disposte in caso di concessione del termine per la partenza         volontaria;      
- il provvedimento di espulsione è corredato da         un divieto di rientrare nel territorio dello Stato;      
- nel caso sia stato concesso un termine per la         partenza volontaria, il divieto di rientro decorre comunque dalla scadenza del         termine ultimo assegnato, anche qualora lo straniero abbia lasciato il         territorio nazionale entro lo stesso termine. A tale riguardo, si precisa che         il divieto di rientro può essere revocato dal competente Prefetto, laddove lo         straniero presenti una formale istanza e provi di aver lasciato il territorio         nazionale entro la data prescritta;      
- il suddetto divieto di rientro opera per un         periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, tenendo conto         di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Tuttavia, può essere         previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata         tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso, qualora il         provvedimento di espulsione sia stato adottato ai sensi:      
- dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del         novellato decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero      
- dell’articolo 3, comma 1, D.L. 27 luglio 2005,         n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155;      
- la sanzione penale per l’inottemperanza al         divieto di rientro è comminata allo straniero comunque destinatario di un         provvedimento di espulsione;      
- particolari garanzie sono previste per         determinare categorie di persone, in caso di respingimento o di esecuzione         dell’espulsione.      
Inoltre:      
- il trattenimento dello straniero in un centro         di identificazione ed espulsione è disposto qualora non sia possibile eseguire         con immediatezza l’espulsione mediante l’accompagnamento alla frontiera o il         respingimento, per la presenza di situazioni transitorie che ostacolano la         preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento. Il periodo         massimo di trattenimento è stato elevato a 180 giorni, prorogabile per         ulteriore 12 mesi solo qualora, nonostante ogni ragionevole sforzo, non sia         stato possibile procedere allontanamento dello straniero, a causa della sua         mancata cooperazione al rimpatrio o di ritardi nell’ottenimento della         documentazione necessaria da Paesi terzi;      
- in caso di indebito allontanamento dal C.I.E.,         nei confronti dello straniero è adottato un nuovo provvedimento di         trattenimento;      
- il Questore, in alternativa al trattenimento         nel C.I.E., con specifico provvedimento, la cui inottemperanza è penalmente         sanzionata, può disporre una o più delle seguenti misure nei confronti dello         straniero in possesso di passaporto o di documenti equipollenti valido e che         non sia socialmente pericoloso:      
- consegna del passaporto o di altro documento         equipollente valido;      
- obbligo di dimora in un luogo ove possa essere         agevolmente rintracciato;      
- obbligo di presentazione presso un ufficio         della forza pubblica, specificatamente indicato nel provvedimento;      
- il termine per adempiere all’ordine del         Questore a lasciare l’Italia è elevato da cinque a sette giorni.         L’inottemperanza, salvo giustificato motivo, è sanzionata con una pena         pecuniaria. L’effettivo rimpatrio dello straniero inottemperante deve essere         comunicato all’autorità giudiziaria competente per l’accertamento del reato,         affinché possa emettere sentenza di non luogo a procedere. La pena pecuniaria         da irrogare può essere sostituita dal giudice con l’espulsione;      
- è introdotto il rimpatrio volontario e         assistito, al quale non può accedere lo straniero che si trovi in una delle         situazioni esplicitamente indicate dal legislatore. Le linee guida per la         realizzazione dei citati programmi saranno definite con decreto del Ministero         dell’Interno.    



Direttive operative      
Da quanto illustrato, emerge in particolare         che:      
- la posizione di ogni straniero che soggiorna         illegalmente sul territorio nazionale deve essere attentamente valutata;           
- a tale proposito, lo straniero deve essere         intervistato, al fine di evidenziare quelle informazioni necessarie ad         assicurare la completezza dell’attività istruttoria;      
- qualora emergano motivi impeditivi alla         concessione del termine per la partenza volontaria, il rimpatrio viene disposto         con l’accompagnamento immediato alla frontiera;      
- particolare attenzione deve essere rivolta         nella illustrazione dei motivi posti a fondamento di ogni provvedimento         adottato.      
Per quanto concerne i profili di polizia di         frontiera, con decreto - legge in esame il legislatore ha introdotto procedure         più snelle qualora lo straniero, illegalmente soggiornante, è identificato in         uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia di frontiera         esterne.      
Infatti, allo scopo di incentivare l’esodo         volontario dello straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, è         previsto che:      
- non incorra in alcuna sanzione penale lo         straniero che viene identificato in uscita dal territorio nazionale durante i         controlli delle polizia di frontiera;      
- non venga disposta l’espulsione dello straniero         identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia         alle frontiere esterne; in tale circostanza, qualora il provvedimento di         espulsione sia stato già adottato, lo stesso non viene eseguito. É così         consentito allo straniero, che sia in possesso di un documento di viaggio         valido e che transiti in uscita da un ufficio di frontiera, di lasciare         volontariamente l’Italia. Nel caso in cui lo straniero sia già destinatario di         espulsione, gli uffici di frontiera interessati devono aggiornare la banca dati         SDI, dandone contestuale comunicazione alla Questura competente per il luogo di         adozione del provvedimento.      
Nell’ambito della procedura di emersione         disciplinata dalla L. n. 102 del 2009, potrebbero emergere situazioni in cui, a         fronte di una definizione favorevole dell’istanza da parte dello Sportello         Unico per l’Immigrazione, la competente Questura abbia negato o revocato il         permesso di soggiorno richiesto dallo straniero.      
A tale proposito, laddove il provvedimento         negativo del Questore sia fondato esclusivamente sull’esistenza di una sentenza         di condanna per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del novellato D.Lgs.         n. 286 del 1998, sarà possibile riesaminare la determinazione non favorevole         precedentemente assunta, in presenza di un’apposita istanza prodotta         dall’interessato, a condizione che siano soddisfatti glia latri requisiti dalla         norma.      
Attesa l’importanza e la delicatezza della         tematica oggetto della presente circolare, si confida nella consueta fattiva e         puntuale collaborazione da parte delle SS.LL.      
A tale proposito, i Signori Dirigenti le Zone di         Polizia di Frontiera, sono pregati di voler estendere, con urgenza, il         contenuto della presente, per i profili di specifica competenza, ai dipendenti         presidi ed agli Uffici con attribuzioni di polizia di frontiera.      
        
      
Il Capo della polizia      
Direttore generale della pubblica sicurezza           
Manganelli    



Allegati 1 - 3          (2)    
      
(2) Si omettono gli allegati in quanto non pubblicati alla         fonte.    


D.L. 23 giugno 2011, n. 89
D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt.       13 -16
L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art.       1
D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art.       3