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mercoledì 27 luglio 2011
Ministero dell'economia e delle finanze Circ. 13-7-2011 n. 23 Previsioni di bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012 - 2014 e budget per il triennio 2012 - 2014 - Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa, di cui all'articolo 10, comma 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 2011, n. 171."...""Tra queste fattispecie, di particolare rilievo appaiono le rifusioni delle somme anticipate per provvedere a momentanee deficienze di cassa delle forze armate e dei diversi corpi di polizia (fondi scorta). ..."
Ministero dell'economia e delle finanze
Circ. 13-7-2011 n. 23
Previsioni di bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012 - 2014 e budget per il triennio 2012 - 2014 - Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa, di cui all'articolo 10, comma 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 2011, n. 171.
Circ. 13 luglio 2011, n. 23 (1).
Previsioni di bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012 - 2014 e budget per il triennio 2012 - 2014 - Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa, di cui all'articolo 10, comma 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 2011, n. 171.
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tutte le Amministrazioni autonome
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tutti gli Uffici centrali del bilancio presso i ministeri
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Ufficio di ragioneria presso i monopoli di Stato
e, p.c.:
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Alla
Corte dei conti
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Istituto nazionale di statistica
Alle
Ragionerie territoriali dello Stato
1. Il quadro di riferimento e gli obiettivi della politica di bilancio
Lo scenario internazionale, dopo la crisi economico e finanziaria che ha colpito le economie di tutti i principali paesi industrializzati, mostra segnali di ripresa. Nel corso del 2010 l'economia mondiale ha registrato tassi di crescita pari al 4,8 per cento; un ulteriore incremento del 4 per cento è previsto per l'anno in corso. Resistono tuttavia elementi di rischio che necessitano di essere monitorati. È ancora incerto il grado di diffusione e di strutturalità della ripresa nel settore privato e rimane da valutare in quale misura il graduale rientro dalle politiche espansive condotte per contrastare la fase recessiva possa portare ad un indebolimento della congiuntura.
In questa cornice, l'economia italiana ha mostrato segnali di ripresa nel corso del 2010. Il tasso di crescita del Pil è stato pari all'1,3 per cento, in linea con i risultati di Francia e Regno Unito. La previsione di crescita per il 2011 si attesta all'1,1 per cento, mentre un graduale miglioramento è previsto per gli esercizi successivi. La variazione dovrebbe aumentare fino a raggiungere nel 2014 l'1,6 per cento in termini reali.
Dal lato della finanza pubblica, è proseguito il processo di consolidamento dei conti pubblici. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche ha registrato nel 2010 una riduzione di otto decimi rispetto al risultato del 2009, con un miglioramento di 0,4 punti rispetto alle ultime previsioni. Per il 2011 è prevista, a legislazione vigente, una ulteriore riduzione al 3,9 per cento.
Il percorso di risanamento strutturale dovrà quindi proseguire anche nei prossimi esercizi.
In linea con queste esigenze e con gli accordi assunti con le Autorità europee il Documento di economia e finanza 2012-2014 ha fissato l'obiettivo del pareggio di bilancio per il 2014, con una correzione netta annua pari a 1,2 punti percentuali del Pil nel 2013 e ulteriori 1,1 punti percentuali nel 2014.
Per raggiungere questo obiettivo è stato recentemente adottato dal Governo il D.L. n. 98 del 2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) ed è di prossima presentazione al Parlamento una legge delega riguardante una complessiva riforma del sistema fiscale e assistenziale.
Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, quale componente essenziale della manovra di finanza pubblica per il triennio 2012-2014, dovrà pertanto essere improntato al rigore finanziario e predisposto in coerenza con gli interventi previsti nel citato decreto legge.
2. La formazione delle previsioni a legislazione vigente
2.1 La L. n. 196 del 2009 ha stabilito i principi e le regole che disciplinano gli strumenti di governo della finanza pubblica, il loro contenuto e la relativa tempistica di presentazione al Parlamento, delineando in tal modo il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio del nostro Paese. La L. n. 39 del 2011 ha modificato detto quadro di riferimento allo scopo di consentirne l'adeguamento al cosiddetto "Semestre europeo" con riferimento ai documenti programmatici (Documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento) e ai tempi della loro presentazione alle Camere (rispettivamente 10 aprile e 20 settembre di ciascun anno).
Le modifiche non hanno inciso né sul processo né sulla struttura del bilancio che rimane articolata in Missioni e Programmi ai sensi degli articoli 21 e 25 della citata L. n. 196/2009, sulle cui finalità si è già detto nella precedente circolare sulle previsioni di bilancio, Circ. 2 luglio 2010, n. 28, cui si rinvia.
Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione continua quindi ad essere formato sulla base del criterio della legislazione vigente con riferimento al contenuto di ciascun Programma, tenendo in evidenza le spese non rimodulabili e le spese rimodulabili. Per tali classificazioni si rinvia ai concetti ed alle specificazioni riportati nell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica. In proposito l'articolo 10, comma 15, del citato D.L. n. 98 del 2011 [1] ha introdotto una norma di interpretazione dell'articolo 21, comma 6, sulla base della quale si procederà ad una revisione della classificazione dei capitoli di spesa rimodulabili e non rimodulabili (si veda, in tal senso, la nota tecnica n. 1).
2.2 Il disegno di legge di bilancio viene presentato al Parlamento entro il 15 ottobre di ogni anno. Esso rappresenta lo strumento con cui finalizzare l'allocazione delle risorse e assume un carattere non meramente formale. Con la legge di bilancio, infatti, possono essere proposte rimodulazioni di spese previste da leggi vigenti (fattori legislativi), nonché quantificata la quota parte degli stanziamenti di bilancio aventi natura obbligatoria (spese per il personale) destinati al funzionamento degli Enti pubblici (in precedenza determinati dalla tabella C della legge finanziaria).
In coerenza con la funzione programmatoria di medio periodo del bilancio, le Amministrazioni dovranno fornire le proposte per ciascuno dei tre esercizi considerati nel bilancio di previsione, affiancando alle previsioni di competenza anche quelle di cassa.
La presente circolare, con i suoi allegati, fornisce, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della L. n. 196/2009, indirizzi e chiarimenti per la predisposizione del bilancio a legislazione vigente per l'anno 2012 e per il triennio 2012-2014.
2.3 La L. n. 196 del 2009 ha previsto (art. 40) una delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio secondo alcuni criteri direttivi che prevedono, tra l'altro, la revisione delle missioni, del numero e della struttura dei programmi, l'individuazione delle azioni come articolazione dei programmi e unità elementari del bilancio stesso. Compiti di analisi, approfondimento in tal senso saranno svolti anche con il supporto dei Nuclei di analisi e valutazione della spesa, nel cui ambito avviene la collaborazione tra le amministrazioni centrali dello Stato e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. I Nuclei hanno iniziato la loro attività dotandosi di un programma di lavoro triennale che prevede l'approfondimento di
alcune tematiche comuni a tutti i gruppi (debiti fuori bilancio, consumi intermedi, individuazione di indicatori da associare ai programmi di spesa, fabbisogni delle strutture periferiche) accompagnate da tematiche specifiche individuate secondo le necessità dell'amministrazione di spesa.
In attesa dei risultati dell'attività dei Nuclei di analisi e valutazione della spesa, per le previsioni 2012-2014 le Amministrazioni centrali dello Stato faranno riferimento ai Programmi attualmente esistenti. Potranno essere proposte eventuali modifiche alle denominazioni dei programmi e alle relative attività, che andranno sottoposte all'Ispettorato generale del bilancio al fine di una loro puntuale valutazione.
2.4 Tenuto conto della situazione della finanza pubblica e delle risorse disponibili, nel formulare gli schemi degli stati di previsione, ciascun Ministero dovrà stabilire le priorità degli obiettivi da raggiungere, quantificando, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei Programmi, le risorse necessarie per il loro raggiungimento. A tal fine potranno essere avanzate, rispetto alla legislazione vigente, proposte di rimodulazione delle stesse risorse, ai sensi dell'articolo 23 della L. n. 196/2009.
Al riguardo, l'art. 2, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, dispone, con riferimento al triennio 2011-2013, l'ampliamento dei margini di flessibilità previsti dal citato articolo 23, consentendo, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, di riallocare con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, le dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili, tra le Missioni di ciascuno stato di previsione, restando precluso comunque l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
È da ritenere che i suddetti più ampi margini di flessibilità possano essere considerati, con il medesimo disegno di legge di bilancio, anche con riferimento all'anno 2014, atteso che il provvedimento di stabilizzazione finanziaria (D.L. n. 98 del 2011) all'articolo 10, comma 14, in via sperimentale, per gli anni 2012, 2013 e 2014, prevede la possibilità di adottare, con provvedimento amministrativo e, quindi, in corso di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), (rimodulabili di fabbisogno e di fattore legislativo) della L. n. 196/2009, nell'ambito di ciascun Ministero, anche tra programmi diversi e nel limite del 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate. Ne consegue che analoghe variazioni
compensative possano essere proposte con il disegno di legge di bilancio.
Per le risorse "non rimodulabili" le Amministrazioni potranno formulare le proposte di previsione indicando gli importi rideterminati per effetto dei meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione.
Resta ferma la revisione delle proposte da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica della loro compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica.
Si conferma la necessità che le Amministrazioni formulino le proposte articolandole puntualmente per ciascuno degli anni del bilancio triennale 2012-2014, in coerenza con il disposto normativo relativo al bilancio pluriennale previsto dall'articolo 22 della L. n. 196/2009.
Per i puntuali ragguagli sulle procedure da seguire per la formulazione delle proposte di previsione, si rimanda alle specifiche indicazioni fornite nell'allegata Nota Tecnica n. 1.
2.5 Il bilancio pluriennale a legislazione vigente, deve essere redatto per Missioni e Programmi, in termini di competenza e "di cassa" (art. 22, L. n. 196 del 2009).
Le previsioni in termini di cassa dovranno rispecchiare le reali necessità di pagamento delle Amministrazioni nel corso degli esercizi di riferimento, tenendo conto della concreta capacità di spesa delle stesse, e della necessità di operare il graduale smaltimento dei residui. Ciò anche in relazione al ruolo programmatorio del bilancio di cassa introdotto dal novellato articolo 42, della L. n. 196/2009, che sarà oggetto della nuova sperimentazione, prevista dal medesimo articolo 42, a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Anche per la formulazione delle proposte delle autorizzazioni di cassa, si rinvia alle indicazioni di cui alla Nota Tecnica n. 1.
2.6 Per quanto riguarda le spese per il personale si rinvia allo specifico punto riportato nella Nota Tecnica n. 1.
2.7 Come tutti gli anni nell'ambito degli adempimenti richiesti per la definizione del progetto di bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012-2014, meritano particolare attenzione le note integrative, disciplinate dall'art. 21, comma 11, lettera a) della L. n. 196/2009.
Nelle note integrative, le Amministrazioni individuano gli obiettivi concretamente perseguibili sottostanti ai Programmi di spesa e i relativi indicatori di risultato, in coerenza con le risorse a disposizione sui Programmi di pertinenza. Esse costituiscono lo strumento di collegamento fra la programmazione di bilancio e quella strategica.
Per la compilazione delle note integrative si rinvia alle specifiche indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'allegato A alla presente circolare.
Le note integrative, redatte su base triennale, sono elaborate e trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze per via informatica ed aggiornate a cura di ciascuna Amministrazione alle scadenze e con le modalità indicate nel richiamato allegato A.
[1] "Il secondo e terzo periodo dell'articolo 21, comma 6, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, si interpretano nel senso che nell'ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.".
3. Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 10, comma 2, del D.L. n. 98 del 2011.
3.1 Riguardo alla considerazione della legislazione vigente rilevano le disposizioni del D.L. n. 98 del 2011. L'articolo 10 (commi da 1 a 5) di tale provvedimento dispone che, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto per gli importi indicati nell'apposito allegato al provvedimento stesso.
Dalle suddette riduzioni sono preselettivamente esclusi il fondo per il finanziamento ordinario delle università, le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il fondo unico per lo spettacolo di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163, le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate.
I Ministri competenti devono proporre, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi sopra richiamati, i quali potranno essere raggiunti attraverso la riduzione sia delle spese rimodulabili che di quelle non rimodulabili. In quest'ultimo caso ovviamente le Amministrazioni dovranno proporre disposizioni normative che, incidendo sugli elementi essenziali che determinano la spesa, consentano di conseguire i risparmi stabiliti.
Tutte le proposte di interventi correttivi dovranno essere formalmente e debitamente illustrate in un apposito ed unico documento da far pervenire al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 12 settembre, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio.
Il Ministro dell'economia e delle finanze verificherà gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto dei citati obiettivi.
Nelle more della definizione dei menzionati interventi correttivi, verrà accantonato e reso indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nel richiamato allegato.
Qualora, a seguito della verifica, le proposte correttive sopra indicate non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri ed, eventualmente, con la medesima legge di stabilità verrà disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate.
Le schede delle proposte per il triennio 2012-2014 che saranno messe a disposizione delle amministrazioni indicheranno gli stanziamenti di competenza a legislazione vigente senza tener conto delle riduzioni stabilite in base all'allegato C previsto dal citato articolo 10 del D.L. n. 98 del 2011. Le amministrazioni dovranno individuare selettivamente le spese da ridurre, salvaguardando le risorse che riterranno necessarie in relazione ai loro obiettivi prioritari da raggiungere.
3.2 Nell'ambito delle proposte, va anche considerata l'interpretazione autentica del secondo e terzo periodo dell'articolo 21, comma 6, della L. n. 196/2009, fornita dal comma 15 del richiamato articolo 10, secondo cui, tra gli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione. Lo scopo principale della disposizione è quello di chiarire meglio il concetto di onere inderogabile (e quindi di spesa non rimodulabile) riconducendolo nell'ambito delle
fattispecie che effettivamente presentano le caratteristiche individuate dalla legge. In linea generale, ciò dovrebbe comportare un aumento della quota rimodulabile della spesa e quindi della flessibilità di bilancio.
Le Amministrazioni potranno quindi procedere ad una più puntuale valutazione della natura delle autorizzazioni di spesa di propria competenza, segnalando, allo scrivente, in fase di proposte, l'esito delle nuove valutazioni.
Dalle suddette valutazioni, potrà conseguire una modifica dell'importo complessivo delle spese rimodulabili e di quelle non rimodulabili, con evidenti conseguenze sulle misure da adottare in adempimento di quanto richiesto dall'articolo 10 del ripetuto D.L. n. 98/2011.
Qualora le motivazioni addotte saranno considerate valide, potrà procedersi all'eventuale rettifica della caratteristica del capitolo da tener presente anche ai fini delle previste riduzioni della spesa.
4. Budget economico
L'art. 21, comma 11, lettera f) della L. n. 196/2009 stabilisce che le informazioni rese dal bilancio siano integrate con la rappresentazione, per ciascuno stato di previsione, del budget dei costi della relativa amministrazione e con il prospetto di riconciliazione delle previsioni economiche con quelle finanziarie.
Come per gli anni passati, le previsioni economiche saranno predisposte secondo le tre ottiche della contabilità economica analitica: per natura, in ordine alle caratteristiche fisicoeconomiche dei costi rilevabili con riferimento al Piano unico dei conti; per struttura organizzativa in relazione ai centri di costo; per finalità o destinazione in base alla classificazione per Missioni e Programmi.
Per procedere alla formulazione delle suddette previsioni economiche, i referenti delle Amministrazioni centrali dello Stato terranno conto delle indicazioni riportate nella Nota tecnica n. 2, allegata alla presente circolare, che riporta le novità rispetto alle precedenti fasi di rilevazione ed il calendario degli adempimenti.
Le Amministrazioni dovranno far pervenire le loro proposte di bilancio secondo il calendario degli adempimenti riportato nello specifico punto delle Note tecniche n. 1 e n. 2.
Come di consueto, le Amministrazioni medesime potranno contare sulla fattiva collaborazione degli Uffici centrali del bilancio - e, opportunamente, della Conferenza Permanente di cui all'articolo 9, comma 3, del D.P.R. n. 38 del 1998, - per una puntuale applicazione delle presenti direttive e di quelle di cui alle allegate note tecniche.
Il Ragioniere generale dello Stato
Canzio
Allegati
Bilancio di previsione per l'anno 2012 e per il triennio 2012 - 2014
Nota tecnica n. 1
N.B.: si confida nella consueta e fattiva collaborazione degli Uffici Centrali del Bilancio per una puntuale applicazione delle presenti linee guida.
1. - Criteri generali per l'impostazione delle previsioni di bilancio
1.1 - Il nuovo ciclo della programmazione (L. n. 39 del 2011) prevede la razionalizzazione dei documenti di finanza pubblica, dei loro contenuti e dei relativi termini di presentazione, il coinvolgimento di tutti i livelli di governo nella individuazione delle politiche di bilancio e un più articolato raccordo tra queste e gli obiettivi assunti in sede comunitaria.
Tali innovazioni sono finalizzate a conseguire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e il nuovo "Semestre europeo" [2].
In questo ambito si colloca il Bilancio dello Stato con un ruolo rafforzato rispetto al passato.
1.2 - La "legge di contabilità e finanza pubblica", stabilisce che il bilancio annuale e pluriennale dello Stato è redatto, sulla base della legislazione vigente, secondo una struttura funzionale articolata in Missioni e Programmi.
L'articolo 40, della L. n. 196/2009, prevede che entro il 31 dicembre 2012 sia adottato il relativo decreto legislativo di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, con particolare riguardo alla riorganizzazione dei Programmi di spesa e delle Missioni.
La revisione e razionalizzazione dei Programmi [3] risponde alla necessità di rendere i Programmi stessi più omogenei rispetto ai risultati da perseguire, nonché di stabilire, per quanto possibile, una corrispondenza univoca tra ciascun Programma di spesa e ciascun centro di responsabilità amministrativa. Ciò, oltre che facilitare la gestione del Programma, consente anche di individuare il responsabile della gestione del Programma medesimo.
Per le previsioni 2012-2014, relativamente alle proposte di modifica dei Programmi si rinvia a quanto precisato al punto 2.3 della circolare.
Per la formulazione delle proposte di previsione, si ribadisce, come anche precisato nella circolare al punto 2.4, che le Amministrazioni, al fine di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle Missioni di ciascuno stato di previsione, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica e per motivate esigenze, limitatamente al triennio 2012-2014, possono proporre rimodulazioni delle dotazioni finanziarie anche tra Missioni diverse con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della ripetuta L. n. 196 del 2009, restando precluso l'utilizzo di stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
Per quanto riguarda le risorse "non rimodulabili" (articolo 21, comma 6, della L. n. 196 del 2009) le Amministrazioni possono formulare le proposte di previsione indicando gli importi rideterminati per effetto dei meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione.
Le proposte di revisione devono essere formulate dalle Amministrazioni specificamente per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, in armonia con la triennalità del bilancio medesimo.
[2] Con la L. n. 39 del 2011, l'avvio del ciclo di programmazione viene anticipato alla prima parte dell'anno, mentre resta invariato il calendario previsto per la successiva fase decisionale, che si realizza con la manovra di finanza pubblica nel mese di ottobre (legge di stabilità e legge di bilancio). Il ciclo della programmazione inizia con la presentazione entro il 10 aprile di ogni anno del Documento di economia e finanza (DEF). Il Documento di economia e finanza si compone di tre sezioni: la prima contiene il Programma di Stabilità; la seconda ricalca i contenuti della REF e, in parte, della Decisione di finanza pubblica; la terza include il Programma nazionale di riforma.
Il Documento è inviato dal Governo alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Dopo l'esame parlamentare il Programma di Stabilità e il Programma Nazionale di Riforma sono quindi inviati alle Istituzioni comunitarie entro il 30 aprile.
Entro il successivo 20 settembre, il Governo invia alle Camere la Nota di aggiornamento del DEF con cui aggiorna le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e gli obiettivi programmatici, per recepire le eventuali osservazioni del Consiglio dell'Unione europea. Con la medesima Nota di aggiornamento può, inoltre, essere ridefinita l'articolazione degli obiettivi programmatici tra i sottosettori delle amministrazioni pubbliche. In questi casi, entro il 10 settembre, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza permanente le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici.
[3] Avviata con la predisposizione e l'applicazione della Circ. 22 marzo 2010, n. 14 della Ragioneria generale dello Stato.
2. Flessibilità di bilancio
Come già anticipato nella circolare (punto 2.4), l'articolo 2, comma 1, del menzionato D.L. n. 78 del 2010, ed il comma 14 dell'articolo 10 del D.L. n. 98 del 2011, consentiranno alle Amministrazioni, in sede di formazione delle previsioni, una maggiore flessibilità rispetto a quella prevista dalla nuova normativa contabile, al fine di rendere possibile una più idonea collocazione all'interno del proprio bilancio delle spese rimodulabili. Ciò, comunque, deve avvenire nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. In questo ambito resta ferma l'attività di revisione della classificazione operata ai sensi del comma 15 dell'articolo 10 del D.L. n. 98 del 2011.
Per individuare le variazioni compensative all'interno di ciascun programma o tra programmi di missioni diverse, ciascuna amministrazione dovrà utilizzare, come già avvenuto per le proposte di assestamento 2011, i file Excel, che saranno messi a disposizione per il tramite degli Uffici centrali del bilancio.
I citati file sono predisposti per "Missione" e "Programma" e specificano, per ciascun capitolo/piano gestionale, l'autorizzazione legislativa di spesa per la quale potrà essere proposta la rimodulazione a favore di altra autorizzazione legislativa ovvero di fabbisogno. Dette proposte dovranno essere trasmesse all'Ufficio centrale del bilancio attraverso l'Ufficio dell'Amministrazione preposto al coordinamento delle proposte medesime che le formulerà, riassumendole per "Missione" e "Programma", al fine di assicurare l'effettiva compensazione finanziaria delle stesse nel loro complesso.
L'Ufficio centrale del bilancio provvederà a trasmettere, in via informatica, le suddette proposte all'indirizzo di posta elettronica dedicato "rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it".
3. Processo di formazione del bilancio
3.1 - Per la spesa, le unità di voto parlamentare sono costituite dai "Programmi" quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni. Le proposte di bilancio per gli anni 2012-2014 dovranno quindi essere considerate dalle Amministrazioni proponenti in funzione delle predette aggregazioni.
Il titolare del centro di responsabilità amministrativa potrà realizzare l'attività propositiva attraverso la "Scheda proposte formazione 2012-2014" dedicata a ciascun programma, formata, come per il passato, da più schede costituenti un unico insieme.
Per quanto concerne i dati contabili, le schede in questione riportano, sia in termini di competenza che di cassa, le previsioni iniziali del bilancio 2011 approvato dal Parlamento ed il relativo bilancio assestato. Le stesse forniscono, altresì, informazioni in merito agli attributi e alla natura di ciascun capitolo/piano gestionale (rimodulabile/non rimodulabile, classificazione economica, etc.).
Ciascun centro di responsabilità amministrativa potrà formulare le proposte in maniera analitica per ciascun capitolo/piano gestionale, utilizzando le funzioni già in uso sul Sistema di Contabilità Gestionale (SICOGE). Gli Uffici centrali del bilancio potranno visualizzare sul sistema NSBF le relative schede proposte a livello analitico ed aggregato per ciascuna missione e programma.
L'attività propositiva dovrà riguardare distintamente la previsione di competenza e quella di cassa.
Le schede saranno disponibili a partire dal 12 luglio attraverso il flusso assicurato dal SICOGE. Le Amministrazioni dovranno porre a disposizione degli Uffici Centrali del bilancio le richiamate schede entro il 5 settembre. Gli stessi Uffici Centrali del bilancio avranno cura di validare entro il 12 settembre le proposte formulate dalle Amministrazioni mediante le procedure del SICOGE, dandone comunicazione all'Ufficio di coordinamento dell'Ispettorato generale del bilancio (Ufficio I), al quale dovranno essere inviate, entro la stessa data, le relazioni che motivano le proposte predisposte dalle Amministrazioni.
La validazione presuppone un'attenta valutazione delle proposte delle Amministrazioni. Pertanto, qualora gli Uffici Centrali del Bilancio non ritenessero accoglibili le richieste avanzate dalle coesistenti Amministrazioni, ovvero ravvisassero l'opportunità di una loro condivisione solo parziale, potranno procedere alla validazione degli importi nei termini da loro ritenuti congrui. Ultimate le valutazioni di competenza e comunque, improrogabilmente, entro la data già indicata del 12 settembre, gli Uffici centrali del bilancio dovranno trasmettere all'Ispettorato Generale del Bilancio le schede cartacee e gli eventuali documenti giustificativi delle proposte.
Le amministrazioni dovranno restituire entro la data del 5 settembre anche le proposte di variazioni su autorizzazioni di fattore legislativo formulate utilizzando i file Excel di cui al precedente punto 2, essendo preclusa su SICOGE la possibilità di formulare tali proposte.
3.2 - Attuazione di talune disposizioni specifiche
A. Conduttore unico ex articolo 2, comma 222, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (LF 2010)
In merito all'applicazione della normativa recata dall'articolo 2, comma 222, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 riguardante l'istituzione del cosiddetto "conduttore unico" per la stipulazione dei contratti di locazione passiva, si rammenta la necessità che le Amministrazioni comunichino tempestivamente il fabbisogno occorrente per la stipulazione, da parte dell'Agenzia del demanio, dei contratti in scadenza nell'anno 2012, comprensivo degli eventuali oneri fiscali a carico, al fine di permettere l'esatta determinazione dello stanziamento da assegnare al fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle medesime Amministrazioni; tali risorse, peraltro, dovranno essere previste in riduzione sui pertinenti capitoli/pg riguardanti il pagamento dei fitti passivi per
contratti vigenti, iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni stesse.
Nel fabbisogno da comunicare all'Agenzia non dovranno essere comprese le esigenze connesse ai rapporti contrattuali in scadenza, qualora sia possibile esercitare un'opzione di rinnovo che sia stata esplicitamente prevista e disciplinata nell'ambito del contratto a suo tempo sottoscritto; in tali casi, infatti, non vi è passaggio di competenze in capo all'Agenzia del demanio, ma la stessa resta in capo all'amministrazione che dovrà adeguatamente motivare il relativo decreto di rinnovo del contratto di locazione, esponendo nella premessa le ragioni di convenienza, anche economica, che hanno indotto l'Amministrazione ad optare per il rinnovo, anziché procedere alla sua rinnovazione, nonché la chiara indicazione della nuova scadenza del rapporto locativo.
Parimenti, nell'indicazione del fabbisogno occorrente, non dovranno essere considerate esigenze derivanti da eventuali casi, senz'altro circoscritti e particolari, in cui un'Amministrazione si trovi ad utilizzare un immobile in assenza di un contratto di locazione, dando origine ad un'occupazione sine titulo, ovvero ottenga, per lo più da un'altra Amministrazione pubblica anche locale, la disponibilità di locali o di un immobile a titolo gratuito e per un tempo determinato. In siffatte evenienze, ferma restando la necessità di procedere quanto prima alla regolarizzazione dell'occupazione, sino all'avvenuta stipula del nuovo contratto da parte dell'Agenzia del demanio, la situazione di fatto non può che essere ricondotta alla sfera gestionale dell'Amministrazione, anche per quanto attiene i profili
di eventuali responsabilità. Infatti, l'Amministrazione, nel momento in cui ha valutato l'insorgenza di ragioni di urgenza che impongano il ricorso a dotarsi in tempi strettissimi di nuovi spazi allocativi, necessariamente deve assumere in proprio la conduzione delle relative attività, tanto in relazione al rapporto giuridico con i terzi proprietari degli immobili occupati, quanto al diretto sostenimento dei relativi oneri (indennità di occupazione, eventuali profili risarcitori, ecc.).
B. Manutentore unico ex articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011
In ordine a quanto stabilito dall'articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011, sulla manutenzione degli immobili, si sottolineano alcuni adempimenti da svolgere da parte di codeste Amministrazioni a decorrere dal prossimo esercizio finanziario, che potranno trovare migliore specificazione in successive circolari.
Il comma 2 del suddetto articolo 12, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono attribuite all'Agenzia del demanio:
a) le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni;
b) le decisioni di spesa per gli interventi manutentivi a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle suddette Amministrazioni.
In base al comma 3, le medesime Amministrazioni devono altresì comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di proprietà dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo.
Inoltre, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle suddette Amministrazioni, confluiscono dal 1° gennaio 2013 in due appositi fondi. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 222, decimo periodo della L. 23 dicembre 2009, n. 191. Detta disposizione prevede che le Amministrazioni medesime debbano comunicare semestralmente all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri.
Allo scopo di pervenire, dal 1° gennaio 2013, alla costituzione dei predetti due fondi, le Amministrazioni interessate, già in sede di predisposizione del bilancio triennale 2012 - 2014, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 2, comma 619 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, dovranno proporre l'istituzione dei previsti capitoli, appositamente denominati con riferimento alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, su cui far confluire tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità che dovranno, pertanto, essere individuati nelle proposte medesime in coerenza anche con la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto della comunicazione da effettuare annualmente, da parte
delle suddette Amministrazioni, a decorrere dal 31 gennaio 2012 ai sensi del menzionato comma 3.
C. Organismi indipendenti di Valutazione (OIV)
In ordine alla dotazione finanziaria degli Organismi indipendenti di valutazione delle performance (OIV), di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, codeste amministrazioni dovranno completare gli adempimenti richiesti con la Circ. 16 aprile 2010, n. 18 in ordine all'istituzione in ogni stato di previsione di appositi appostamenti di spesa sui quali far confluire le risorse destinate alla spesa del personale ed a quella finalizzata alle spese di funzionamento.
La separata evidenziazione in bilancio, richiesta con la succitata Circ. 16 aprile 2010, n. 18, aveva lo scopo precipuo di dare atto dell'avvenuto rispetto della clausola di invarianza di spesa recata dai commi 1 e 9 del citato articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009. Tali commi hanno disposto che l'istituzione dei nuovi Organismi indipendenti di valutazione dovesse avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Pertanto agli oneri derivanti dalla loro costituzione e finanziamento doveva provvedersi nei limiti delle risorse in precedenza destinate agli uffici del controllo interno.
La realizzazione dei suddetti intendimenti si è resa possibile solo parzialmente ed in misura non omogenea tra i vari Ministeri in conseguenza delle incomplete informazioni fornite dalle amministrazioni interessate. In sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2012-2014 occorrerà ottemperare ai richiamati adempimenti.
Pertanto codeste amministrazioni dovranno fornire apposite indicazioni riguardo ai capitoli relativi alle spese di personale degli OIV che dovranno essere istituiti nell'ambito del centro di responsabilità "Gabinetto" di ciascuno stato di previsione. Le stesse amministrazioni dovranno altresì indicare le risorse finanziarie da iscrivere nei detti capitoli, nonché la loro temporanea allocazione, al fine di consentire le occorrenti variazioni compensative di bilancio.
Va da sé che l'individuazione e la quantificazione delle risorse in parola dovrà essere coerente con la composizione dei suddetti organismi stabilita dai relativi provvedimenti che ne individuano la composizione già disposti o in via di predisposizione.
In ordine alle spese di funzionamento le stesse potranno essere allocate su di un apposito piano gestionale del capitolo "acquisto di beni e servizi" del centro di responsabilità "Gabinetto".
D. Rideterminazione degli stanziamenti dei capitoli di trasferimenti ad enti quantificati dalla tabella C a legislazione vigente
In sede di prima applicazione dell'articolo 52 della L. n. 196 del 2009, con la legge di stabilità 2011, il contenuto della tabella C è stato rideterminato per effetto della suddivisione degli stanziamenti relativi ai trasferimenti agli enti tra spese di natura obbligatoria (personale) e spese di funzionamento, utilizzando, in assenza di comunicazioni da parte delle amministrazioni interessate, un criterio di quantificazione delle spese obbligatorie rapportato ad una percentuale (mediamente determinata) del totale dello stanziamento.
Tale criterio verrà modificato, in sede di formazione delle previsioni per l'anno 2012, utilizzando tutti gli elementi necessari a quantificare le spese relative al personale. Le Amministrazioni sono tenute ad indicare in appositi allegati l'ammontare della spesa relativa al personale di ciascun ente vigilato.
In detti allegati, andranno indicate esclusivamente le unità di personale a tempo indeterminato, distinte per contratto e categoria di appartenenza, la loro prevista consistenza al 31 dicembre 2011 le relative voci stipendiali; andranno inoltre distinti, relativamente alle spese fisse e continuative, il dettaglio della ripartizione delle voci stipendiali lorde, nonché i contributi sociali a carico del datore di lavoro e l'IRAP.
In assenza di tale comunicazione, per la quantificazione di dette tipologie di spesa si procederà utilizzando i dati degli enti interessati risultanti dagli ultimi conti consuntivi approvati tenuto conto degli interventi correttivi in materia di pubblico impiego richiamati nel paragrafo 5.2.
Dato l'ammontare complessivo delle risorse da trasferire a ciascun ente a legislazione vigente, verranno conseguentemente rideterminati gli stanziamenti della tabella C per gli anni 2012-2014 [4].
[4] Per completezza di informazione, si rammenta che, con riferimento al corrente esercizio, è prevista dall'art. 17, comma 17, della legge di bilancio, L. n. 221 del 2010, la possibilità da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di apportare con propri decreti su proposta dei Ministri competenti, le occorrenti variazioni di bilancio compensative tra gli stanziamenti dei capitoli rispettivamente concernenti le spese di personale e quelle di funzionamento, al fine di consentire l'eventuale compensazione tra le diverse tipologie di spesa.
3.3 - Criteri di definizione delle proposte di entrate
I criteri per la formulazione delle proposte di entrata su base triennale da parte delle Amministrazioni competenti rimangono immutati rispetto a quelli adottati per gli esercizi precedenti e si riferiscono ai capitoli/articoli, quali unità elementari del bilancio.
Per quanto concerne gli adempimenti relativi alla comunicazione delle predette proposte di entrata gestite dalle singole Amministrazioni, si segnala che le relative schede "proposte previsioni 2012-2014" saranno messe a disposizione, tramite il sistema NSBF; i competenti Uffici centrali di bilancio provvederanno all'inoltro delle predette schede alle Amministrazioni interessate che, una volta compilate, le restituiranno agli stessi Uffici centrali di bilancio per l'inserimento delle informazioni in esse contenute al sistema informativo. Le schede relative ai capitoli di competenza del Dipartimento del tesoro, saranno inviate tramite e-mail alla competente Direzione V - ufficio IV che, non disponendo del collegamento con il sistema NSBF, provvederà, una volta acquisite le informazioni dai singoli
uffici, a restituirle debitamente compilate all'Ispettorato generale del bilancio.
Gli Uffici centrali del bilancio, poi, potranno segnalare mediante posta elettronica le eventuali proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del "Nomenclatore degli atti".
Le previsioni delle entrate tributarie dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato, nonché delle eventuali modifiche normative intervenute in materia.
Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili ed i parametri o coefficienti di elasticità utilizzati per valutare l'effetto sul gettito dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificati in apposita nota illustrativa redatta dai competenti Uffici del Dipartimento delle finanze da inviare contestualmente alle proposte.
Al fine di consentire l'esatta determinazione degli oneri relativi alle regolazioni contabili dei tributi riscossi direttamente dalle Regioni, è necessario che detta nota illustrativa contenga anche l'indicazione della quota complessivamente riferibile a introiti da versare direttamente presso le tesorerie delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna, nonché della quota riferibile ad introiti della Regione Friuli-Venezia Giulia ancorché siano da versare presso la tesoreria statale, da regolare successivamente in bilancio mediante mandati commutabili in quietanze di entrata.
Inoltre, il predetto Dipartimento provvederà ad inviare all'Ispettorato Generale del Bilancio un documento contenente le indicazione degli effetti connessi alle disposizioni normative, vigenti al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, dando separata evidenza a quelle di recente introduzione (si veda anche il punto 6 dell'Allegato A "Nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata").
Per le entrate non tributarie la valutazione dovrà fare riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite. Anche in questo caso, le ipotesi ed i parametri utilizzati per la previsione dovranno essere dettagliatamente specificati in apposta nota illustrativa. Particolare attenzione dovrà essere prestata ai capitoli di entrata collegati con la spesa per i quali le previsioni dovranno essere in linea con quelle formulate nei corrispondenti capitoli di spesa, secondo i principi dettati dalle specifiche disposizioni normative. Tra queste fattispecie, di particolare rilievo appaiono le rifusioni delle somme anticipate per provvedere a momentanee deficienze di cassa delle forze armate e dei diversi corpi di polizia (fondi scorta). Diversamente le entrate che verranno riassegnate alla spesa nel corso
della gestione, non dovranno riportare alcuna previsione e i relativi capitoli dovranno, quindi, essere identificati "per memoria".
4. Bilancio di cassa
Appare doveroso, innanzitutto, richiamare l'attenzione sulla rilevanza che in questi ultimi anni hanno assunto le previsioni in termini di cassa, nella considerazione che l'autorizzazione di cassa assegnata comporta riflessi anche sul livello del fabbisogno statale.
La nuova normativa contabile dispone, simmetricamente alla competenza, la predisposizione delle previsioni di cassa su base triennale (articolo 22 della L. n. 196 del 2009).
La previsione stessa deve essere indicata distintamente per competenza e residui, cioè per l'intera massa acquisibile o spendibile e per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014.
Le Amministrazioni, per determinare la cassa triennale in relazione alla massa spendibile risultante per ciascun anno, dovranno procedere ad una corretta valutazione dei residui presunti sulla base dei prevedibili pagamenti da disporre in coerenza con la programmazione delle spese.
In particolare, dovranno essere considerate con attenzione le autorizzazioni di cassa che danno luogo a pagamenti a favore di enti e organismi tenuti al rispetto della disciplina della Tesoreria unica, ovvero, titolari di conti correnti di tesoreria o di contabilità speciali, sui quali vengono accreditati i pagamenti di bilancio.
Per essi, ciascuna Amministrazione dovrà effettuare una specifica analisi diretta a ridurre le autorizzazioni di cassa in modo da smaltire le disponibilità sui conti di tesoreria. In caso di richiesta di integrazioni di cassa sui predetti capitoli le amministrazioni dovranno contestualmente fornire i dati relativi alle giacenze dei conti correnti o contabilità speciali su cui confluiranno le risorse richieste aggiornati all'ultima data disponibile.
In via generale, poi, le Amministrazioni, fatte salve le esigenze aventi carattere di obbligatorietà e di indifferibilità, dovranno assicurare una più puntuale corrispondenza tra autorizzazioni di cassa ed effettivo fabbisogno di spesa.
Le proposte per le autorizzazioni di cassa verranno opportunamente verificate dallo scrivente anche al fine di pervenire ad un saldo di cassa del bilancio congruente con il valore del saldo di cassa del settore statale.
Le Amministrazioni interessate alla sperimentazione, di cui all'articolo 42 della L. n. 196 del 2009, dovranno procedere alla formulazione delle proposte di cassa, per ogni appostazione di spesa, coerentemente con le previsioni determinate dai piani finanziari dei pagamenti, cosiddetti "crono programmi", oggetto della sperimentazione medesima. Detta sperimentazione, in via di rideterminazione con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di prossima adozione, procederà con differenti modalità e termini a seguito dell'entrata in vigore della L. 7 aprile 2011, n. 39, di modifica della citata L. n. 196/2009, che ha riscritto il suddetto articolo 42, prevedendo il potenziamento della funzione del bilancio di cassa anziché, come era prima, il passaggio ad un bilancio redatto in termini
di sola cassa. A decorrere dall'anno 2012 potrà essere prevista l'estensione della sperimentazione a tutte le Amministrazioni centrali.
5. Adempimenti particolari
5.1 - Ministero della difesa
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della L. 4 ottobre 1988, n. 436, allo stato di previsione del Ministero della difesa dovrà essere unito apposito allegato, da sottoporre al Parlamento, relativo ai piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, destinati al completamento dei programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali.
Inoltre, ai fini del controllo del Parlamento sulle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali, dovranno essere predisposte - secondo l'analisi prevista dal comma 5 del medesimo articolo 1 della citata L. n. 436 del 1988 - apposite relazioni illustrative, da allegare al detto stato di previsione, sulla complessiva spesa del personale in servizio permanente, su quello volontario, nonché sullo stato di attuazione dei programmi concernenti spese di ammodernamento, rinnovamento e ricerca scientifica.
5.2 - Spese di personale
a. Criteri generali per la determinazione degli stanziamenti delle spese di personale per l'esercizio 2012
Nel formulare le previsioni delle spese di personale per l'anno 2012 dovrà tenersi conto sia delle disposizioni attualmente vigenti in materia di assunzioni sia di quelle concernenti le riduzioni di organico.
In materia di assunzioni e riduzioni di personale a tempo indeterminato, si rammentano i seguenti articoli della L. 6 agosto 2008, n. 133:
- l'articolo 64 in materia di riduzione del personale scolastico;
- l'articolo 65 relativo al personale delle forze armate;
- l'articolo 66 in materia di turn-over.
In particolare, per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato (ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli Enti Pubblici non Economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 165 del 2001, si rammenta che le assunzioni di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 66, comma 7, della L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, sono consentite, per il quadriennio 2010-2013, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Inoltre,
viene specificato che il numero delle unità di personale da assumere non viene riferito al solo parametro della spesa, ma viene rapportato anche alle unità cessate nell'anno precedente.
Ai sensi del comma 10 del predetto articolo 66 della L. n. 133/2008, le assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (D.P.C.M. su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella p.a. di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze) previa richiesta da parte delle amministrazioni interessate con analitica dimostrazione delle unità cessate, delle relative economie, delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo delle amministrazioni. Come specificato nel successivo comma 11 le limitazioni innanzi descritte si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, mentre le stesse non si applicano alle assunzioni
relative alle categorie protette nel solo limite della copertura della quota d'obbligo. Per maggiori dettagli in materia di assunzioni a tempo indeterminato si rinvia alla nota 22 febbraio 2011, n. DFP/11786 del Dipartimento della funzione pubblica emanata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Ai fini della determinazione delle unità da assumere, occorre tener conto anche delle disposizioni introdotte dal citato D.L. n. 78 del 2010 con riferimento all'istituto del trattenimento in servizio. In particolare, l'articolo 9, comma 31, del predetto decreto stabilisce che "Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni" a decorrere dal 31 maggio 2010, "fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del
personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio.".
Sulla base della predetta disposizione, quindi, l'accoglimento delle domande di trattenimento in servizio determina una riduzione delle risorse utilizzabili per nuove assunzioni in misura pari al costo sostenuto dall'amministrazione in relazione ai dipendenti trattenuti. Conseguentemente, anche i trattenimenti in servizio debbono essere sottoposti ad autorizzazione ad assumere ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001. Si aggiunge che ai fini del calcolo della spesa, il costo relativo ad un dipendente trattenuto andrà computato con gli stessi parametri utilizzati per l'assunzione di un soggetto esterno all'amministrazione. Il dipendente trattenuto potrà essere considerato cessato dal servizio solo una volta e precisamente all'atto dell'estinzione del rapporto di lavoro.
Per la professionalizzazione delle Forze Armate si applica la speciale disciplina di settore, che deve tener conto delle riduzioni operate dall'articolo 65 della citata L. n. 133 del 2008.
Per quanto concerne la Scuola, si dovranno considerare le riduzioni di personale docente ed ATA, previste anche per l'anno scolastico 2011/2012, a seguito delle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (19.699 docenti e 14.166 ATA quale terza ed ultima tranche della complessiva riduzione disposta dalla predetta normativa per il triennio 2009-2011), ulteriormente rafforzate con gli specifici interventi in materia di razionalizzazione scolastica stabilite dall'art. 19 del D.L. n. 98 del 2011. In materia poi di assunzioni, si dovrà tener conto delle immissioni in ruolo del personale docente ed ATA da effettuarsi, in applicazione dell'articolo 9, comma 17, del D.L. n. 70 del 2011, già a decorrere
dall'a.s. 2011-2012, secondo le modalità ivi previste, nonché delle ulteriori assunzioni di dirigenti scolastici e DSGA, da effettuarsi prevedibilmente a decorrere dal 1 settembre 2012 (a.s. 2012-2013) conseguentemente alle relative procedure concorsuali autorizzate con D.P.C.M. 21 aprile 2011.
Relativamente all'impiego di personale con contratti di lavoro flessibile, si precisa che l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni ivi previste possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Analogo limite viene stabilito in relazione all'impiego di personale con contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 276 del 2003.
Infine, in materia di revisione degli assetti organizzativi e riduzione degli organici, per le amministrazioni dello Stato, per le agenzie, comprese le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici, per gli enti di ricerca e per gli enti di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 165 del 2001, si rammentano gli adempimenti previsti dall'articolo 74 della L. n. 133 del 2008, (già richiamati nella Circ. 5 giugno 2009, n. 21) e gli ulteriori interventi recati dall'art. 2, commi 8-bis e seguenti, della L. 26 febbraio 2010, n. 25. Tale ultima disposizione ha previsto, per le amministrazioni sopra citate, l'obbligo di procedere ad un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 74 nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando un'ulteriore riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del ripetuto articolo 74. Si evidenzia che l'art. 2, comma 7-bis, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha escluso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'ambito di applicazione di cui all'articolo 74, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112; contestualmente, al fine di assicurare il conseguimento delle economie, la medesima norma ha espressamente previsto che la Presidenza procedesse ad una riduzione
degli organici dirigenziali in misura pari al 7 per cento per i dirigenti di prima fascia e del 15 per cento per i dirigenti di seconda fascia.
Fino all'adozione dei provvedimenti in esame, la dotazione organica delle amministrazioni interessate resta determinata, in via provvisoria, in misura pari al numero dei presenti in servizio alla data del 28 febbraio 2010, fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001. La mancata adozione dei predetti provvedimenti di riordino entro il 30 giugno 2010, comporta il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
b. Criteri per la compilazione degli "Allegati delle spese di personale"
La quantificazione degli stanziamenti relativi alle competenze fisse e ricorrenti delle spese di personale avviene, come di consueto, tramite la predisposizione degli "Allegati delle Spese di Personale al Bilancio di Previsione dello Stato" nel sistema SICO per singola qualifica.
Anche per il prossimo anno, stante il disposto di cui all'art. 9, comma 17, del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010, si considera esclusivamente l'importo dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura già prevista a decorrere dal 1° luglio 2010 per il triennio 2010-2012. Per il personale il cui trattamento economico è disciplinato dalla legge (personale dirigenziale e con trattamento superiore dei corpi di polizia e delle forze armate e personale di magistratura) i parametri retributivi non vanno modificati rispetto alla previsione per l'anno 2011.
Si richiamano, inoltre, le disposizioni previste dal comma 21 del citato art. 9, in base alle quali anche nel 2012 sono bloccati gli automatismi stipendiali (classi e scatti) e gli effetti economici delle progressioni di carriera. Tale blocco della dinamica retributiva non opera nei confronti del personale di magistratura ai sensi del comma 22 del medesimo articolo che stabilisce, peraltro, la riduzione della speciale indennità ex art. 3 della L. n. 27/1981 nella misura - per l'anno 2012 - del 25% rispetto all'importo previsto per il 2010. Si richiama altresì l'applicazione del comma 2 dello stesso art. 9 secondo cui i trattamenti economici complessivi dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, sono ridotti del 5% per la parte eccedente 90.000,00 euro annui lordi fino a 150.000,00 euro e del 10% per
la parte eccedente 150.000,00 euro annui lordi.
Maggiori informazioni di dettaglio e relative istruzioni operative saranno fornite nella Nota operativa (Allegato Tecnico - Spese di Personale 2012) pubblicata sull'apposito portale cui si rinvia anche per la tempistica, per le specifiche tecniche relative alle modalità di acquisizione dei dati e per la descrizione dei modelli di rilevazione.
Si fa presente sin d'ora che gli stanziamenti saranno calcolati automaticamente dall'applicativo SICO moltiplicando i parametri retributivi precaricati per gli anni persona acquisiti tramite il processo integrato di rilevazione quantitativa del personale. In particolare si precisa che le informazioni sugli anni persona per l'anno 2012 saranno trasferite in SICO dal sistema CONTECO, come specificato nella Nota tecnica 2 (par. 3.1.1).
Da quest'anno, le informazioni sull'IRAP e sugli oneri sociali a carico dell'Amministrazione saranno acquisite, a livello aggregato, secondo la modalità di gestione del Bilancio introdotta ai fini dell'applicazione del cedolino unico, come disposto dall'art. 2, comma 197, della L. n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) e del conseguente D.M. 1 dicembre 2010. Qualora la stessa non sia stata ancora recepita per il Bilancio 2012, si procederà secondo la modalità fino ad ora utilizzata.
Per quanto concerne gli adempimenti relativi agli aspetti gestionali, si segnala che è necessario provvedere tempestivamente all'associazione del personale in servizio al relativo capitolo di spesa degli stipendi al fine di consentire la corretta imputazione dei pagamenti già a decorrere dalla mensilità di gennaio 2012.
A tal fine, nel periodo immediatamente successivo alla predisposizione degli allegati alla spesa di personale, e comunque non oltre il 2 dicembre 2011, le Amministrazioni che si avvalgono del Service Personale Tesoro (SPT) per l'erogazione dei trattamenti economici a carico del bilancio dello Stato provvederanno, utilizzando le funzionalità che saranno comunicate e rese disponibili da SPT, alla suddetta associazione nonché all'attribuzione del dipendente in servizio al pertinente centro di costo.
Si rammenta infine che, per una corretta imputazione della spesa, il trattamento economico spettante al personale comandato, fuori ruolo o distaccato, le cui amministrazioni di provenienza e destinazione siano gestite dal SPT, dovrà essere a carico dell'Amministrazione di destinazione.
Si conferma la competenza dell'Amministrazione di provenienza nella gestione del trattamento economico fondamentale del personale in questione nei casi in cui l'Amministrazione di destinazione non rientri tra quelle aderenti al suddetto Service, e sia nell'impossibilità di provvedere direttamente alla liquidazione dei pagamenti.
Resta salva, ai sensi della normativa vigente, la richiesta di rimborso delle somme corrisposte.
c. Criteri per la determinazione del Fondo unico di amministrazione
Relativamente alla determinazione del fondo unico di amministrazione destinato al finanziamento della contrattazione integrativa del personale non dirigente ed ai Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima e seconda fascia, si fa presente che anche per l'anno 2012 gli importi da quantificare terranno conto delle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, individuate con circolare di questo Dipartimento, Circ. 5 giugno 2009, n. 21. In particolare, i suindicati importi verranno definiti sulla base delle risorse storiche individuate negli anni pregressi e per l'anno 2012 in conformità alle vigenti norme contrattuali.
A tal fine, con separata nota, verrà trasmessa alle amministrazioni un'apposita scheda per la rilevazione delle suddette risorse al netto dell'impiego o utilizzo delle stesse per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali.
Resta fermo che ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, l'importo complessivo del fondo non potrà, comunque, superare quello stabilito per l'anno 2010 al lordo di eventuali impieghi od utilizzi. Si rammenta che le riduzioni dei fondi in relazione alla diminuzione del personale in servizio, previste dal citato comma 2-bis, dovranno essere apportate in sede di predisposizione dell'assestamento di bilancio per l'anno 2012.
5.3 - Articoli del disegno di legge
Insieme alle proposte di previsione, ciascuna Amministrazione dovrà far pervenire anche lo schema degli articoli relativi al proprio stato di previsione. Le norme dovranno tenere conto, eventualmente, della riclassificazione del bilancio e comunque non potranno essere prese in considerazione proposte di norme che non risultino coerenti con la natura di detta legge.
5.4 - Elenco da allegare alla Tabella n. 2 (Economia e Finanze)
Gli Uffici centrali del bilancio sono invitati a segnalare, nel testo conclusivo delle previsioni, i capitoli sottostanti ai vari programmi di pertinenza delle Amministrazioni centrali da includere nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze concernente le spese obbligatorie (Elenco n. 1).
6 Calendario degli adempimenti
12 luglio: disponibilità dei dati contabili su SICOGE per l'avvio della formulazione delle proposte da parte delle Amministrazioni;
5 settembre: termine ultimo per l'inserimento delle proposte da parte delle Amministrazioni e per l'invio agli Uffici centrali del Bilancio dei file excel relativi alle proposte di variazione su autorizzazioni di fattore legislativo;
12 settembre: termine ultimo per la validazione delle proposte da parte degli Uffici centrali del bilancio e per l'invio all'IGB dei file excel relativi alle proposte di variazione su autorizzazioni di fattore legislativo.
Per gli allegati relativi alle spese di personale, ogni Amministrazione avrà accesso a SICO solo nel momento in cui avrà completato l'inserimento dei dati degli anni persona nel sistema di contabilità economica; le attività per la compilazione degli allegati medesimi andranno effettuate dal 19 al 28 luglio c.a.
Si precisa, infine, che le Amministrazioni medesime dovranno inoltrare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio le Note integrative secondo la tempistica indicata nell'allegato A.
Allegato A
Linee guida alla compilazione delle note integrative agli stati di previsione
(Art. 21, comma 11, lett. a), L. n. 196/2009)
Nota Tecnica 1
1. Note integrative bilancio di previsione - Aspetti generali e normativi
La Nota integrativa che accompagna ciascuno stato di previsione del Bilancio dello Stato, disciplinata dall'art. 21, comma 11, lettera a) della nuova legge di contabilità e di finanza pubblica (L. 31 dicembre 2009, n. 196), è un documento di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento del bilancio dello Stato. Essa completa ed arricchisce le informazioni del bilancio costituendo lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori per misurarli.
In materia occorre tenere presente il collegamento fra la L. n. 196 del 2009 e il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni e la esplicita necessità che gli obiettivi e gli indicatori, definiti da ciascuna amministrazione nella Nota integrativa al bilancio, siano coerenti con quelli contenuti nel proprio "piano delle performance".
Le Note integrative si collocano all'interno del ciclo di programmazione e gestione delle amministrazioni dello Stato su un orizzonte temporale triennale.
Tale ciclo prende avvio dall'individuazione delle finalità della spesa pubblica, delle priorità politiche e dalla conseguente assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni per perseguirle (input "finanziari"); il processo prosegue con l'individuazione e l'acquisizione delle risorse umane e strumentali da impiegare (input fisici o "strumentali") e si conclude con l'erogazione di servizi ai cittadini, alle imprese e ad altre pubbliche amministrazioni (output) e quindi con il dispiegarsi degli effetti finali dell'attività pubblica sull'economia e sulla società (outcome o risultati finali).
L'applicazione efficace del ciclo descritto richiede:
a) l'utilizzo di una classificazione che rappresenti, nel bilancio e negli altri documenti di finanza pubblica, le finalità e i programmi dell'azione di Governo;
b) la definizione, per ciascuna Amministrazione, degli obiettivi in cui tali programmi possono essere declinati;
c) l'individuazione e l'applicazione di indicatori significativi per quantificare gli obiettivi di cui al punto b) con riferimento al triennio della programmazione;
d) la misurazione annuale degli stessi indicatori al fine di monitorare i risultati conseguiti.
Secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 11, lettera a) della L. n. 196/2009, la Nota integrativa al bilancio di previsione, per quanto riguarda le spese, è articolata in due distinte sezioni, la prima delle quali contiene il piano degli obiettivi e degli indicatori e la seconda i criteri impiegati per la quantificazione dei fabbisogni relativi ai singoli programmi di spesa.
2. Note integrative 2012-2014 - Utenti coinvolti nell'inserimento tramite sistema informatico
La Nota integrativa al bilancio di previsione 2012 deve contenere le informazioni relative alla programmazione del triennio 2012-2014.
La responsabilità dell'inserimento delle informazioni nelle Note integrative è attribuita a ciascun Centro di Responsabilità amministrativa (CdR) delle Amministrazioni centrali dello Stato in aderenza a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 21 della legge di riforma contabile.
Sono chiamati all'espletamento di tale attività anche i referenti delle Amministrazioni ad ordinamento autonomo - Monopoli di Stato, Fondo edifici di culto, Istituto agronomico per l'oltremare, Archivi notarili.
Gli Organismi indipendenti di valutazione delle performance (OIV), costituiti presso ogni amministrazione, svolgeranno il ruolo di coordinamento nello svolgimento dell'attività di compilazione della Nota, di inserimento dei dati informativi generali relativi all'amministrazione nel suo complesso (quadro di riferimento) e di validazione finale della Nota.
I rappresentanti delle Amministrazioni e degli OIV, forniti di identificativo (username) e parola chiave (password), accedendo alla apposita area riservata accessibile dal seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/NOTE-PRELI/index.asp. potranno inserire tutti i dati necessari per la compilazione delle Note secondo la suddivisione dei compiti di seguito succintamente riportata.
Tipologie di utente
Funzioni
- Utente inseritore nota integrativa - centro di responsabilità
- Inserisce il Quadro di riferimento del CdR
- Gestisce il piano degli obiettivi triennali (anagrafica degli obiettivi)
- Inserisce i dati contabili per anno e per obiettivo, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio pluriennale a legislazione vigente
- Inserisce gli indicatori riferiti a ciascun obiettivo
- Inserisce i valori target degli indicatori per ciascuno dei tre anni
- Comunica la fine attività per i singoli tre anni
- Utente inseritore nota integrativa - OIV
- Inserisce il Quadro di riferimento generale dell'amministrazione
- Verifica la completezza e correttezza degli inserimenti da parte dei centri di responsabilità
- Valida la Nota integrativa
- Utente inseritore nota integrativa - referente di programma
- Inserisce i criteri di formulazione delle previsioni per programma (Sezione II)
Oltre alle indicazioni fornite con la presente Nota Tecnica, sul portale web delle Note preliminari sarà a disposizione una nota operativa con istruzioni più dettagliate circa le modalità di accesso e di inserimento dei dati nel sistema, nonché un documento illustrativo delle modalità di accesso al sistema.
3. Note integrative 2012- 2014 - Contenuto ed articolazione della Sezione I
3.1. La gestione degli obiettivi
L'insieme degli obiettivi definiti da ciascuna amministrazione per il triennio 2012-2014 e associati ai singoli programmi di spesa costituisce il "Piano degli obiettivi".
La gestione del Piano degli Obiettivi, negli anni, é "a scorrimento": ciò significa che l'elenco degli obiettivi definito per il triennio precedente sarà automaticamente riproposto dal sistema informatico all'apertura della fase di predisposizione delle Note integrative 2012-2014.
I CdR possono, eventualmente, aggiungere nuovi obiettivi per il triennio in considerazione o rimuovere obiettivi riportati dal triennio precedente.
Gli obiettivi sono identificati da:
- una Missione ed un Programma di riferimento;
- un codice numerico univoco all'interno dell'amministrazione, assegnato automaticamente dal sistema informatico, al fine di consentire la tracciabilità nel tempo dell'andamento degli obiettivi e di consentire confronti temporali [5];
- una denominazione ed una descrizione, indicate dal CdR che istituisce l'obiettivo;
- la natura di obiettivo strategico o strutturale;
la Priorità Politica di riferimento (solo per gli obiettivi strategici);
- l'indicazione se si tratta di obiettivo composto di sole risorse finanziarie da trasferire ad altri enti, a famiglie o imprese; in questi casi la spesa costituisce l'oggetto stesso della prestazione dell'amministrazione, il cui compito si limita alla applicazione dei criteri, di solito stabiliti per legge, per la erogazione dei finanziamenti e alla esecuzione materiale dei provvedimenti di spesa; per questi obiettivi dovrà essere indicata la tipologia di beneficiario destinatario del trasferimento;
- l'indicazione se si tratta di obiettivo che, pur definito in sede di programmazione nei contenuti e nei risultati attesi, non vede ancora presenti nel bilancio di previsione le relative risorse finanziarie che saranno assegnate all'amministrazione solo in corso di gestione, in seguito all'approvazione di appositi provvedimenti normativi o regolamentari. Nella nota integrativa tale obiettivo apparirà senza alcuna risorsa finanziaria associata e il CdR dovrà inserire apposita motivazione.
[5] Sia i centri di responsabilità amministrativa sia i Programmi sono, per loro stessa natura, soggetti a cambiamenti nel tempo, a volte anche da un anno all'altro (per accorpamenti, scorpori, cancellazioni, nascita di nuovi programmi e nuove strutture), senza che necessariamente gli obiettivi preesistenti cessino di essere validi.
3.2. Le priorità politiche
La norma prevede che il Piano degli obiettivi faccia riferimento, tra l'altro, alle Priorità Politiche dell'Amministrazione (convenzionalmente PP) derivanti dall'Atto di indirizzo dell'Amministrazione.
L'inserimento delle PP valide per il triennio 2012-2014 e per tutta l'amministrazione é a carico degli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle Performance. Tale inserimento è propedeutico all'immissione degli obiettivi strategici da parte degli inseritori CDR. Conseguentemente, gli utenti CDR, in fase di acquisizione di un nuovo obiettivo strategico, visualizzeranno l'elenco delle PP inserite dagli OIV e indicheranno la PP alla quale l'obiettivo stesso fa riferimento.
Qualora l'Atto di indirizzo al momento dell'inserimento della Nota integrativa non fosse disponibile, gli utenti OIV provvederanno ad inserire nell'apposita funzione le motivazioni del mancato inserimento delle PP, rendendo in tal modo accessibile il sistema agli utenti CDR per il prosieguo delle attività.
3.3. La gestione degli indicatori
L'amministrazione deve assegnare uno o più indicatori significativi a ciascun obiettivo identificato, al fine di quantificare l'obiettivo stesso tramite un valore target e di misurare, nel corso del tempo, il grado di raggiungimento dei risultati.
È opportuno che ciascuna amministrazione definisca e sviluppi un sistema completo di indicatori per misurare le risorse finanziare e umane utilizzate (gli input), le attività svolte (realizzazione fisica), i risultati ottenuti (l'output), e l'impatto (l'outcome) generato dal programma di spesa sulla collettività e sull'ambiente. È auspicabile, tuttavia, che agli obiettivi inseriti nelle Note integrative sia associato almeno un indicatore di risultato o di impatto; esempi di indicatori da utilizzare saranno riportati nella citata nota operativa.
Le funzioni per l'inserimento degli indicatori saranno distinte da quelle dell'inserimento dei dati contabili e da quelle dell'inserimento dei dati anagrafici del piano degli obiettivi.
Gli indicatori sono identificati da:
- un codice numerico identificativo unico all'interno di ciascun obiettivo, assegnato automaticamente dal sistema;
- una descrizione, indicata dal CdR;
- un tipo, da scegliere nella classificazione di cui alla tabella precedente;
- l'unità di misura (ad es. %, Km, euro, etc.);
- il metodo di calcolo dell'indicatore;
- la fonte del dato (il sistema informativo, il processo o l'istituzione dal quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore);
- il valore target che dovrà assumere l'indicatore in ciascuno dei tre anni di piano (l'indicazione può essere omessa sugli anni di piano per i quali non è stata attribuita alcuna risorsa finanziaria all'obiettivo);
- il valore che si prevede assumerà l'indicatore nell'anno corrente che, se l'indicatore era esistente in fase di previsione 2011-2013, si assume pari al valore target dell'anno 2011 inserito in quella sede.
Per ogni obiettivo inserito sarà presente almeno un indicatore, mentre non si possono inserire più di quattro indicatori per singolo obiettivo.
3.4. Quadro di riferimento
Il "Quadro di riferimento" (QdR) riporta la descrizione dello scenario istituzionale, sociale ed economico, in particolare per gli specifici settori di interesse dell'Amministrazione, relativo al triennio di riferimento, la situazione organizzativa attuale e le evoluzioni in atto o previste. Esistono due tipi di QdR:
a. per ciascun Centro di responsabilità amministrativa, con inserimento a cura dei CdR;
b. per Amministrazione con inserimento a cura degli OIV.
Il QdR viene formulato dalle amministrazioni attraverso la compilazione di un file.doc e l'invio dello stesso file (nello stesso formato.doc o alternativamente in formato.pdf) tramite una funzione di upload presente nel portale dell'applicazione.
Al fine di garantire l'uniformità nel contenuto e nella modalità di rappresentazione del QdR da parte di tutte le amministrazioni, sarà reso disponibile, con funzione di download dal portale dell'applicazione, un file.doc contenente un "modello" predefinito per la compilazione del QdR, che fornisce alcune brevi indicazioni sul contenuto e sulla lunghezza massima di ciascun paragrafo.
3.5. Inserimento dati contabili sul piano degli obiettivi
Il Piano degli Obiettivi a base triennale dovrà relazionarsi con il bilancio pluriennale a legislazione vigente.
Gli utenti CdR dovranno indicare le spese previste per ciascun obiettivo sui tre anni di piano con riferimento ai soli stanziamenti in c/competenza, procedendo sequenzialmente per anno/obiettivo. Al termine dell'inserimento dei dati di ciascun anno il CdR dovrà effettuare una "fine attività"; al termine delle attività di tutti i CDR gli utenti con profilo OIV potranno procedere alla validazione della Nota.
Le spese previste per obiettivo per ciascuno dei tre anni di piano saranno inserite per capitoli in una apposita maschera di lavoro, previa selezione della categoria economica, e gli importi così valorizzati saranno successivamente visualizzati per categoria economica sul Piano degli Obiettivi.
Saranno disponibili funzioni per interrogare on line il dettaglio degli stanziamenti sul triennio anche a livello di Piano di Gestione.
Il sistema non permetterà la Validazione della Nota se la somma degli stanziamenti in c/competenza attribuiti agli Obiettivi per ciascun Programma non risulta corrispondere con il relativo stanziamento triennale in c/competenza del bilancio pluriennale di previsione a legislazione vigente per lo stesso Programma.
4. Note integrative 2012-2014 - Contenuto ed articolazione della Sezione II
Secondo la L. n. 196/2009 la seconda sezione della Nota integrativa é relativa ai Programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie ed indica:
- il "contenuto di ciascun Programma di spesa": il sistema delle Note integrative visualizzerà le attività sottostanti i programmi presenti sul sistema del Bilancio dello Stato;
- i "criteri di formulazione delle previsioni" che le amministrazioni devono fornire distintamente per ogni Programma e per tipologia di spesa (categoria economica), con riguardo ai corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale.
L'inserimento dei criteri in oggetto é a carico del profilo utente "referente di programma" che agisce, nell'ambito di ciascuna amministrazione, esclusivamente per la raccolta, la sintesi e l'inserimento dei criteri di formulazione delle previsioni per programma.
Tenuto conto che, in coerenza con le indicazioni della L. n. 196 del 2009, un programma fa di solito riferimento ad un unico Centro di responsabilità amministrativa, il referente dei programmi ricadenti all'interno dello stesso CdR può coincidere con lo stesso referente del CdR che inserisce le informazioni della Sezione I della Nota [6].
Nel caso in cui un programma interessi più Centri di responsabilità amministrativa, per l'inserimento delle informazioni della Sezione II dovrà essere necessariamente individuato un referente unico per tale programma a livello amministrazione.
A supporto della formulazione dei richiamati criteri gli utenti indicati avranno a disposizione sul sistema un prospetto riepilogativo riportante la descrizione del programma e gli stanziamenti triennali 2012-2014 distinti per categoria economica; la Ragioneria generale provvederà all'aggiornamento di tale prospetto con i dati definitivi delle previsioni, dandone tempestiva comunicazione agli utenti attraverso il sistema.
Pertanto, l'utente con profilo "referente di programma", accedendo alla Sezione II della Nota integrativa dovrà:
- scegliere il programma su cui operare;
- visualizzare il prospetto riepilogativo relativo al programma selezionato;
- inserire i criteri di previsione in una apposita maschera in relazione al programma selezionato. Per "criteri di formulazione delle previsioni" si intendono i fattori di natura legislativa, tecnica o contabile che giustificano le previsioni finanziarie triennali, che devono essere fornite distintamente per categoria economica.
[6] La Ragioneria Generale dello Stato, a partire dalla Circ. 22 marzo 2010, n. 14, ha avviato una azione diretta alla revisione dei programmi di spesa al fine di renderli coerenti con le indicazioni di cui al comma 2, art. 21 della L. n. 196/2009 secondo il quale "la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300". In sostanza, si richiede che il coordinamento delle attività per la realizzazione di ciascun programma sia sempre affidato ad un unico responsabile.
5. Le fasi del processo di programmazione e il calendario degli adempimenti
Data
Attività
5 set. 2011
- Apertura dell'applicazione note integrative (esclusivamente per le funzioni anagrafiche della Sezione I)
19 set. 2011
- 1° trasmissione del flusso dei capitoli, con le previsioni finanziarie aggiornate, al sistema delle Note integrative;
- apertura delle funzioni di inserimento dati contabili Sezione I (utenti CdR);
- apertura delle funzioni di acquisizione dei criteri Sezione II (utenti referenti di programma)
19 set. - 3 ott. 2011
- gli utenti CdR completano gli inserimenti della Sezione I ed effettuano la fine attività;
- gli utenti referenti dei programmi inseriscono i criteri nella Sezione II;
- gli utenti SECIN-OIV completano gli inserimenti di propria competenza nella Sezione I, visualizzano gli inserimenti della Sezione II e validano l'intera Nota.
4 ott. 2011
- 2° trasmissione al sistema Note dei capitoli con le previsioni finanziarie aggiornate a tale data
4 ott. 2011 - 8 ott. 2011
- IGB verifica le modifiche apportate alle previsioni finanziarie, le segnala agli OIV, che riaprono gli inserimenti della Sezione I per i CdR interessati e gli inserimenti della Sezione II per i programmi interessati;
- gli utenti CdR interessati dalle modifiche rivedono i dati contabili della Sezione I eventualmente avvalendosi della funzione di ricalcolo automatico ed effettuano di nuovo la fine attività;
- gli utenti referenti dei programmi interessati dalle modifiche eventualmente rivedono i criteri della Sezione II /OIV ed eventualmente aggiornano i dati contabili ed effettuano la definitiva fine attività;
- gli utenti OIV rivalidano l'intera Nota.
8 ott. 2011
CHIUDE IL SISTEMA NOTE PER GLI UTENTI
11 ott. -15 ott. 2011
- IGB monitora l'evoluzione degli stanziamenti del finanziario fino alla produzione del DLB definitivo;
- nel caso in cui avvengano modifiche negli ultimi giorni prima della presentazione del DLB, IGB provvede ad effettuare il ricalcolo automatico dei dati contabili allocati sugli obiettivi della Sezione I; i criteri della Sezione II in questa fase non vengono comunque più modificati.
6. La nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata
L'art. 21, comma 11, lettera a) della L. n. 196/2009, stabilisce che la Nota integrativa, per ciò che riguarda le entrate, oltre a contenere "criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti".
Il documento, per le previsioni 2012-2014, sarà predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recependo anche elementi informativi provenienti dal Dipartimento delle Finanze.
Le previsioni sono esposte ed illustrate con riferimento ai quattro titoli in cui si suddivide l'entrata.
Tra questi, ha importanza preponderante il titolo I, concernente le entrate tributarie, per il quale vengono illustrati i dati previsionali riferiti alle categorie che lo compongono, con analisi dettagliate focalizzate sui principali tributi.
È allegato alla nota un documento, predisposto dal competente Dipartimento delle Finanze, che deve indicare gli effetti connessi alle disposizioni normative, vigenti al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, dando separata indicazione di quelle di recente introduzione.
Assistenza
Le richieste di chiarimenti necessari per lo svolgimento delle attività indicate nella presente Nota tecnica e le richieste di abilitazione/disabilitazione delle utenze per l'accesso all'area riservata del portale di contabilità economica possono essere rivolte, per posta elettronica, all'indirizzo:
note.integrative@tesoro.it
indicando nell'oggetto il Ministero di appartenenza e specificando nella richiesta: nome, cognome, codice fiscale, telefono e profilo utente da abilitare o disabilitare
Per l'assistenza tecnica è disponibile il Call Desk di contabilità economica al numero 0647612146 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 18,00).
Formulazione del budget economico triennale 2012-2014
Nota tecnica n. 2
1. La formulazione del budget triennale 2012-2014 - Principali innovazioni
Con la formulazione del budget, i titolari dei Centri di Responsabilità amministrativa che sono responsabili delle risorse finanziarie assegnate ai programmi, coordinano le previsioni economiche annuali - in termini di fabbisogni di risorse umane e strumentali - effettuate dai centri di costo sottostanti e costruiscono, in coerenza con queste, le previsioni economiche e finanziarie del triennio di programmazione; a tale scopo, si avvalgono anche delle informazioni relative ai costi sostenuti nei periodi precedenti.
Il Budget dei costi costituisce uno degli allegati agli stati di previsione della spesa. Ciò ha comportato l'introduzione di alcune innovazioni nel processo di formulazione del budget e dei relativi strumenti informatici a supporto, che possono riassumersi nei seguenti punti:
1. il Budget dei costi, in coerenza con il bilancio di previsione, interessa un arco di tempo triennale;
2. la formulazione delle previsioni di costo, per il primo anno di Budget (2012), è effettuata secondo le procedure ed il livello di dettaglio finora in uso, ossia per centro di costo e per programma; per il Budget del secondo e del terzo anno (2013 e 2014) è stata, invece, prevista una rilevazione a livello di Centro di responsabilità amministrativa/Programma;
3. le informazioni per la riconciliazione dei costi devono essere fornite, distintamente per ciascun anno, dal CdR di pertinenza con riferimento agli stanziamenti triennali del bilancio di previsione a legislazione vigente, consolidando il ruolo di maggior rilevanza che, già dallo scorso anno, hanno assunto gli utenti referenti dei Centri di Responsabilità;
4. con la presente rilevazione previsionale è stato completato l'adeguamento informatico, iniziato lo scorso anno: conseguentemente tutti gli utenti del portale di contabilità economica dovranno accedere alla nuova piattaforma informatica per l'inserimento dei costi relativi al budget triennale 2012-2014;
5. le strutture organizzative interessate alla previsione dei costi per il triennio 2012-2014 sono quelle attualmente esistenti nel sistema informativo e recepiscono le indicazioni della nuova legge di riforma contabile, L. n. 196/2009, relative a più consona individuazione dei centri di costo, in particolare quelli periferici, conseguente alle intese intercorse con le amministrazioni centrali a seguito di incontri dedicati a tal fine.
Eventuali modifiche nell'organizzazione richiedono, come di consueto, la tempestiva comunicazione all'Ufficio IV dell'Ispettorato Generale del Bilancio - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - al fine di procedere all'aggiornamento della struttura nel sistema informativo, e all'immediata attivazione delle utenze necessarie all'inserimento dei dati.
2. Il processo e gli attori del budget triennale
2.1. Il processo di formulazione del Budget triennale
2.1.1. - Rilevazione integrata degli anni persona 2012
Negli ultimi anni la Ragioneria generale dello Stato ha avviato alcune iniziative dirette a consentire una maggiore integrazione fra i sistemi informatici e i processi relativi alla contabilità finanziaria ed economica che hanno condotto all'unificazione ed integrazione del processo relativo all'inserimento e alla trasmissione dei dati previsionali quantitativi del personale sul Sistema Conoscitivo del Personale (SICO), per la predisposizione degli allegati al disegno di legge di bilancio relativi alla spese di personale, e sul sistema di Contabilità economica dello Stato per la rilevazione degli anni persona necessari alla predisposizione del Budget economico.
Per l'anno 2012 tale rilevazione interesserà le Amministrazioni centrali dello Stato con le stesse modalità applicative dell'anno precedente; conseguentemente, le previsioni quantitative del personale saranno inserite un'unica volta sul sistema di Contabilità economica per poi affluire automaticamente a SICO.
Nella Nota tecnica 1 della presente circolare sono forniti i criteri generali per la determinazione delle previsioni del personale e le istruzioni operative per il completamento delle informazioni necessarie a SICO.
Ulteriori dettagli sulle modalità operative attraverso le quali le amministrazioni dovranno fornire le informazioni relative al personale saranno fornite nella Nota operativa pubblicata sul portale dedicato.
2.1.2. - Rilevazione dei dati per il Budget triennale
Le previsioni di costo, come anticipato, devono essere riferite al triennio 2012-2014 e sono formulate dalle Amministrazioni avvalendosi del portale web di contabilità economica, secondo le seguenti indicazioni:
1. I Centri di costo rilevano i dati previsionali per l'anno 2012 per natura di costo e per programma, a partire dai dati quantitativi del personale (anni persona).
2. I referenti dei Centri di responsabilità completano le previsioni per ciascuno degli anni del triennio con l'indicazione dei costi previsti complessivamente per tutto il Centro di Responsabilità e per Programma.
3. Gli stessi referenti provvedono, infine, all'inserimento, per ciascun anno del triennio, delle informazioni necessarie alla riconciliazione fra le previsioni economiche e finanziarie, entrambe formulate per programma, a livello di Centro di responsabilità amministrativa.
Quest'ultima attività merita particolare attenzione in quanto deve garantire la coerenza tra le previsioni economiche e finanziarie ed implica che le Amministrazioni tengano conto dell'ammontare delle risorse finanziarie a disposizione relativamente ai costi previsti, nonché, delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze in merito al contenimento della spesa e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica (così come meglio specificato nella parte prima della presente circolare). Sarà possibile, pertanto, intervenire sui costi di natura discrezionale mantenendo, invece, invariate le previsioni dei costi ritenuti incomprimibili in quanto legati ad obblighi già assunti dall'Amministrazione o allo svolgimento di funzioni essenziali ed irrinunciabili.
La coerenza fra previsioni economiche e finanziarie, naturalmente, deve tenere conto anche dei disallineamenti (di natura temporale, strutturale e sistemica) che caratterizzano la contabilità economica rispetto a quella finanziaria, relativi ai diversi criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario. Tale operazione di riconciliazione è a carico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, come richiamato dall'art. 21 comma 11 della legge di riforma, che si avvale delle informazioni, fornite dalle Amministrazioni, relative all'andamento della spesa rispetto alla manifestazione dei costi.
Successivamente all'approvazione della legge di bilancio, i Centri di costo ed i Centri di Responsabilità delle Amministrazioni aggiornano, ciascuno per la parte di propria competenza, le previsioni del Budget per il triennio 2012-2014, tenendo conto delle eventuali variazioni conseguenti alla discussione parlamentare.
2.2. Gli attori coinvolti nella formulazione del Budget triennale 2012-2014
Ciascun utente è abilitato all'accesso al portale web di Contabilità economica nell'ambito di un profilo predefinito, che identifica il tipo di operazioni consentite.
Di seguito si elencano sinteticamente i profili previsti nel sistema e le principali funzioni.
Ufficio del personale
Gli utenti con profilo Ufficio del personale (inseritore e responsabile) hanno il compito di integrare i costi medi delle competenze fisse, preimpostati a sistema con i dati elaborati da IGOP, inserendo i valori medi delle competenze accessorie per contratto/qualifica e per Centro di Responsabilità.
Centro di costo
Gli utenti con profilo Centro di costo (inseritore e validatore) hanno il compito di inserire e validare, distinti per il terzo livello del piano dei conti e per programma, i costi previsti per l'anno 2012, a partire dai dati quantitativi del personale (anni persona).
In proposito, si segnala la possibilità di avvalersi della trasmissione elettronica in formato XML delle previsioni economiche formulate dai centri di costo, in alternativa all'inserimento tramite maschere di acquisizione sul portale. A tale scopo è stato previsto un apposito profilo utente (inseritore XML).
Centro di Responsabilità
Gli utenti con profilo referente del Centro di Responsabilità, con l'applicazione della riforma hanno nuovi compiti e, come per il trascorso anno, devono, in particolare, provvedere:
- all'inserimento delle informazioni relative alla previsione integrata degli anni persona per il 2012, evidenziando le differenze tra gli AAP che si prevede di utilizzare per Programma e quelli che si prevede di pagare sui capitoli stipendiali del Centro di Responsabilità e sui Programmi;
- al coordinamento del processo di inserimento delle previsioni economiche per il primo anno (2012) da parte dei Centri di costo sottostanti [7];
- ad inserire le previsioni di costo per i due anni successivi al primo, aggregate per Centro di Responsabilità e per Programma e per voce di terzo livello del piano dei conti;
- ad inserire le informazioni per la riconciliazione per tutto il triennio.
[7] La Ragioneria Generale dello Stato, a partire dalla Circ. 22 marzo 2010, n. 14, ha avviato un'azione diretta alla revisione dei programmi di spesa al fine di renderli coerenti con le indicazioni di cui al comma 2, art. 21 della L. n. 196/2009 secondo il quale "la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300". In sostanza, si richiede che il coordinamento delle attività per la realizzazione di ciascun programma sia sempre affidato ad un unico responsabile.
Uffici Centrali di Bilancio
Gli Uffici centrali di bilancio sono pienamente coinvolti nel processo di raccolta dei dati economici delle Amministrazioni centrali dello Stato, assicurando il controllo dei dati trasmessi dai Centri di costo e dai Centri di Responsabilità.
Per maggiori approfondimenti relativi al processo, agli attori coinvolti ed alle specifiche tecnico operative per gli utenti, si rimanda all'apposito documento pubblicato sul sito di Contabilità economica.
3. Calendario degli adempimenti relativi al budget triennale 2012 - 2014
La raccolta dei dati economici deve essere effettuata nel pieno rispetto dei tempi di seguito indicati per consentire agli uffici della RGS la successiva attività di verifica ed analisi dei dati economici e l'elaborazione delle tabelle del Budget 2012-2014 entro il 15 ottobre 2011, data di presentazione del disegno di legge di bilancio e dei correlati elementi informativi di cui all'art. 21, comma 11 della citata legge di riforma.
Data
Attività
25 lug. 2011
- Apertura dell'applicazione Budget 2012-2014
2 settembre 2011
- l'Ufficio del personale conclude le attività relative all'inserimento e alla validazione dei costi medi e delle competenze accessorie per contratto/qualifica e per CdR.
25 lug. 2011 -02 set. 2011
- I Centri di costo delle Amministrazioni inseriscono a sistema le previsioni di personale per il 2012 in anni persona per contratto/qualifica e per programma ed effettuano la fine comunicazione;
02 set. 2011 -09 set. 2011
- I Centri di costo successivamente provvedono all'inserimento di tutti gli altri costi ed alla validazione finale dell'anno 2012;
12 set. 2011 -23 set. 2011
- I Centri di responsabilità inseriscono e validano le informazioni per le integrazioni degli anni persona relative al 2012
- I Centri di responsabilità inseriscono le previsioni economiche per gli anni 2013 e 2014
- I Centri di responsabilità inseriscono le informazioni per la riconciliazione tra previsioni economiche e finanziarie per gli anni 2012, 2013 e 2014 e validano il triennio
26 set. 2011 - 30 set. 2011
- Gli Uffici centrali del bilancio verificano e validano i dati inseriti dai Centri di costo e dai Centri di responsabilità delle Amministrazioni, provvedendo così alla loro trasmissione automatica all'Ispettorato Generale del Bilancio, allo scopo di consentire l'analisi dei dati e la predisposizione del Budget economico da allegare al DLB 2012-2014
Dopo l'approvazione della LB 2012-2014 (dicembre 2011)
- le Amministrazioni, entro i 15 giorni lavorativi successivi al recepimento sul sistema di contabilità analitica delle variazioni parlamentari intervenute sui valori finanziari del DLB trasmetteranno, per via informatica, le riformulazioni dei costi previsti e delle informazioni per la riconciliazione ai coesistenti Uffici Centrali del Bilancio,
- Gli Uffici centrali del bilancio provvederanno, nei tre giorni successivi, alla validazione e trasmissione dei costi rimodulati all'Ispettorato Generale del Bilancio allo scopo di consentire l'analisi dei dati e la predisposizione definitiva del documento di Budget economico 2012-2014 e per consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001
Assistenza
Le richieste di chiarimenti necessari per lo svolgimento delle attività indicate nella presente Nota tecnica e le richieste di abilitazione/disabilitazione delle utenze per l'accesso all'area riservata del portale di contabilità economica possono essere rivolte, per posta elettronica, all'indirizzo:
contabilita.economica@tesoro.it
indicando nell'oggetto il Ministero di appartenenza e specificando nella richiesta: nome, cognome, codice fiscale, telefono e profilo utente da abilitare o disabilitare
Per l'assistenza tecnica è disponibile il Call Desk di contabilità economica al numero 0647612146 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 18,00).
Fase di budget DLB triennio 2012/2014 - Sintesi del processo e dei ruoli
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 10
L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 21
L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 22
L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 23
L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 40
L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 42
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 2
L. 7 aprile 2011, n. 39, art. 3
L. 7 aprile 2011, n. 39, art. 7
Ministero dell'interno Circ. 29-6-2011 n. 5188 D.L. 23 giugno 2011, n. 89, recante “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della Dir. 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della Dir. 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”.
Emanata dal Ministero dell'interno.
Circ. 29 giugno 2011, n. 5188 (1).
D.L. 23 giugno 2011, n. 89, recante “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della Dir. 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della Dir. 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno.
Premessa
Con Circ. 23 giugno 2011, n. 17102/124 del Gabinetto del Ministro, sono stati illustrati i contenuti del D.L. n. 89/2011 in oggetto indicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso 23 giugno 2011. Con tale norma, entrata in vigore il successivo il 24 giugno, il legislatore ha inteso:
- integrare la disciplina del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e successive modificazioni, in tema d’ingresso e soggiorno in Italia dei comunitari e dei loro familiari, anche se i cittadini di uno Stato terzo;
- recepire, nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i contenuti della Dir. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sul rimpatrio di cittadini stranieri.
Ingresso e soggiorno in Italia dei comunitari e dei loro familiari, anche se cittadini di uno Stato terzo
Con il decreto - legge in esame, il legislatore, fra l’altro, ha specificato che:
- tra i requisiti per l’ingresso ed il soggiorno del familiare straniero del cittadino dell’Unione non è più richiesto il possesso del visto. Peraltro, già nelle linee guida fornite nel luglio 2009, la Commissione europea aveva chiarito che il rilascio della carta di soggiorno prescindesse dal requisito del soggiorno legale, in uno Stato membro, del familiare straniero del cittadino dell’Unione e, conseguentemente, dal possesso da parte del citato straniero di un visto d’ingresso;
- il ricorso al sistema di assistenza sociale non è considerato, automaticamente, come causa di allontanamento del comunitario o del suo familiare straniero, ma occorre una valutazione caso per caso;
- i provvedimenti di allontanamento siano adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere individuali grave all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. Pertanto, il legislatore ha rimarcato la necessità che sia valutata la gravità della minaccia, valutazione che già attualmente viene effettuata ai fini dell’adozione del provvedimento;
- l’allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza possa continuare ad essere effettuato anche nei confronti di soggetti che appartengono a taluna delle categorie di cui all’articolo 1 della L. n. 1423 del 1956, in presenza di comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. Pertanto, il legislatore ha rimarcato la necessità che sia valutata la gravità della minaccia, valutazione che già attualmente viene effettuata ai fini dell’adozione del provvedimento;
- l’allontanamento per motivi di pubblica sicurezza possa continuare ad essere effettuato anche nei confronti di soggetto che appartengono a talune delle categorie di cui all’articolo 1 della L. n. 1423 del 1956, in presenza di comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica;
- i provvedimenti di allontanamento adottati per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza possono essere immediatamente eseguiti qualora ne sia valutata l’urgenza, da parte del Prefetto, nell’ambito del singolo caso. Pertanto, occorre che dalle motivazioni poste a base del provvedimento emergano, a carico del destinatario, gli elementi comprovanti l’incompatibilità della sua ulteriore permanenza sul territorio nazionale con la civile e sicura convivenza;
- nei confronti della persona allontanata per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, qualora la stessa permanga sul territorio nazionale oltre il termine concesso, possa essere adottato un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico. In tale ipotesi, la misura è immediatamente eseguita dal Questore.
La disciplina dell’azione di rimpatrio nei confronti di cittadini stranieri
Come già anticipato con Circ. 17 dicembre 2010, n. 400/B/10.2.5/8802, a differenza del novellato D.Lgs. n. 286 del 1998, basato sull’immediata ed automatica espulsione dello straniero che soggiorna illegalmente sul territorio nazionale, la Dir. 2008/115/CE introduce un meccanismo espulsivo “ad intensità graduale crescente”.
Pertanto, il decreto - legge in analisi prevede la concessione allo straniero di un termine per la partenza volontaria, e non il suo accompagnamento immediato alla frontiera, purché:
- non sussista il rischio di pregiudicare l’effettivo suo ritorno nel Paese di origine o in un altro Stato;
- il termine per partire volontariamente sia stato esplicitamente chiesto dall’interessato. A tal fine, sarà utilizzata l’allegata scheda informativa (all. 3).
In particolare, si dovrà tenere presente che:
- ogni provvedimento di rimpatrio deve essere messo solo dopo aver valutato il singolo caso;
- in tale contesto, qualora non ricorrano i presupposti per l’accompagnamento immediato alla frontiera, a richiesta dell’interessato potrà essere a lui concesso un termine per la partenza volontaria, tra i 7 e i 30 giorni, prorogabile in presenza di determinate condizioni;
- durante tale periodo, al fine di evitare il rischio di fuga, il Questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche adeguate, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell’assegno sociale annuo. Inoltre, con apposito provvedimento, il Questore dispone una o più delle seguenti misure nei confronti dello straniero, la cui inottemperanza è penalmente sanzionata:
- consegna del passaporto o di altro documento equipollente valido;
- obbligo di dimora in un luogo ove possa essere agevolmente rintracciato;
- obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica, specificatamente indicato nel provvedimento;
- il termine per la partenza volontaria non è concesso allo straniero e si procede al suo accompagnamento immediato alla frontiera, qualora:
- ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, ovvero all’articolo 3 comma 1, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, ovvero
- ricorrano le ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 del novellato D.Lgs. n. 286 del 1998 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l’espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, ovvero
- sussista il rischio di fuga, ovvero
- la sua domanda di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta, ovvero
- lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui agli articoli 13, comma 5.2 e 14, comma 1-bis, ovvero
- lo straniero, senza giustificato motivo, non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, ovvero
- lo straniero non abbia richiesto la concessione del termine per la partenza volontaria;
- il rischio di fuga dello straniero, ossia il pericolo che lo stesso possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione, si configura laddove l’interessato:
- non possiede il passaporto o altro documento equipollente, in corso di validità, ovvero
- non dimostri, esibendo idonea documentazione, la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato, ovvero
- in passato abbia attestato o dichiarato generalità non veritiere, ovvero
- risulti inottemperante ad una precedente espulsione con intimazione, ovvero ad un divieto di reingresso sul territorio nazionale, oppure ad uno dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14, ovvero
- abbia violato il provvedimento con cui il Questore ha adottato, nei suoi confronti, una o più tra le misure che devono essere disposte in caso di concessione del termine per la partenza volontaria;
- il provvedimento di espulsione è corredato da un divieto di rientrare nel territorio dello Stato;
- nel caso sia stato concesso un termine per la partenza volontaria, il divieto di rientro decorre comunque dalla scadenza del termine ultimo assegnato, anche qualora lo straniero abbia lasciato il territorio nazionale entro lo stesso termine. A tale riguardo, si precisa che il divieto di rientro può essere revocato dal competente Prefetto, laddove lo straniero presenti una formale istanza e provi di aver lasciato il territorio nazionale entro la data prescritta;
- il suddetto divieto di rientro opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Tuttavia, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso, qualora il provvedimento di espulsione sia stato adottato ai sensi:
- dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del novellato decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero
- dell’articolo 3, comma 1, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155;
- la sanzione penale per l’inottemperanza al divieto di rientro è comminata allo straniero comunque destinatario di un provvedimento di espulsione;
- particolari garanzie sono previste per determinare categorie di persone, in caso di respingimento o di esecuzione dell’espulsione.
Inoltre:
- il trattenimento dello straniero in un centro di identificazione ed espulsione è disposto qualora non sia possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante l’accompagnamento alla frontiera o il respingimento, per la presenza di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento. Il periodo massimo di trattenimento è stato elevato a 180 giorni, prorogabile per ulteriore 12 mesi solo qualora, nonostante ogni ragionevole sforzo, non sia stato possibile procedere allontanamento dello straniero, a causa della sua mancata cooperazione al rimpatrio o di ritardi nell’ottenimento della documentazione necessaria da Paesi terzi;
- in caso di indebito allontanamento dal C.I.E., nei confronti dello straniero è adottato un nuovo provvedimento di trattenimento;
- il Questore, in alternativa al trattenimento nel C.I.E., con specifico provvedimento, la cui inottemperanza è penalmente sanzionata, può disporre una o più delle seguenti misure nei confronti dello straniero in possesso di passaporto o di documenti equipollenti valido e che non sia socialmente pericoloso:
- consegna del passaporto o di altro documento equipollente valido;
- obbligo di dimora in un luogo ove possa essere agevolmente rintracciato;
- obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica, specificatamente indicato nel provvedimento;
- il termine per adempiere all’ordine del Questore a lasciare l’Italia è elevato da cinque a sette giorni. L’inottemperanza, salvo giustificato motivo, è sanzionata con una pena pecuniaria. L’effettivo rimpatrio dello straniero inottemperante deve essere comunicato all’autorità giudiziaria competente per l’accertamento del reato, affinché possa emettere sentenza di non luogo a procedere. La pena pecuniaria da irrogare può essere sostituita dal giudice con l’espulsione;
- è introdotto il rimpatrio volontario e assistito, al quale non può accedere lo straniero che si trovi in una delle situazioni esplicitamente indicate dal legislatore. Le linee guida per la realizzazione dei citati programmi saranno definite con decreto del Ministero dell’Interno.
Direttive operative
Da quanto illustrato, emerge in particolare che:
- la posizione di ogni straniero che soggiorna illegalmente sul territorio nazionale deve essere attentamente valutata;
- a tale proposito, lo straniero deve essere intervistato, al fine di evidenziare quelle informazioni necessarie ad assicurare la completezza dell’attività istruttoria;
- qualora emergano motivi impeditivi alla concessione del termine per la partenza volontaria, il rimpatrio viene disposto con l’accompagnamento immediato alla frontiera;
- particolare attenzione deve essere rivolta nella illustrazione dei motivi posti a fondamento di ogni provvedimento adottato.
Per quanto concerne i profili di polizia di frontiera, con decreto - legge in esame il legislatore ha introdotto procedure più snelle qualora lo straniero, illegalmente soggiornante, è identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia di frontiera esterne.
Infatti, allo scopo di incentivare l’esodo volontario dello straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, è previsto che:
- non incorra in alcuna sanzione penale lo straniero che viene identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli delle polizia di frontiera;
- non venga disposta l’espulsione dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne; in tale circostanza, qualora il provvedimento di espulsione sia stato già adottato, lo stesso non viene eseguito. É così consentito allo straniero, che sia in possesso di un documento di viaggio valido e che transiti in uscita da un ufficio di frontiera, di lasciare volontariamente l’Italia. Nel caso in cui lo straniero sia già destinatario di espulsione, gli uffici di frontiera interessati devono aggiornare la banca dati SDI, dandone contestuale comunicazione alla Questura competente per il luogo di adozione del provvedimento.
Nell’ambito della procedura di emersione disciplinata dalla L. n. 102 del 2009, potrebbero emergere situazioni in cui, a fronte di una definizione favorevole dell’istanza da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione, la competente Questura abbia negato o revocato il permesso di soggiorno richiesto dallo straniero.
A tale proposito, laddove il provvedimento negativo del Questore sia fondato esclusivamente sull’esistenza di una sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del novellato D.Lgs. n. 286 del 1998, sarà possibile riesaminare la determinazione non favorevole precedentemente assunta, in presenza di un’apposita istanza prodotta dall’interessato, a condizione che siano soddisfatti glia latri requisiti dalla norma.
Attesa l’importanza e la delicatezza della tematica oggetto della presente circolare, si confida nella consueta fattiva e puntuale collaborazione da parte delle SS.LL.
A tale proposito, i Signori Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera, sono pregati di voler estendere, con urgenza, il contenuto della presente, per i profili di specifica competenza, ai dipendenti presidi ed agli Uffici con attribuzioni di polizia di frontiera.
Il Capo della polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Manganelli
Allegati 1 - 3 (2)
(2) Si omettono gli allegati in quanto non pubblicati alla fonte.
D.L. 23 giugno 2011, n. 89
D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13 -16
L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1
D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 3
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