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mercoledì 6 luglio 2011

Ridurre il sale non protegge il cuore, contrordine da mega-indagine

SALUTE: RIDURRE IL SALE NON PROTEGGE IL CUORE, CONTRORDINE DA MEGA-INDAGINE =
PASSATI IN RASSEGNA 7 STUDI

Roma, 6 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Limitare il sale
nella dieta non riduce il rischio di malattie cardiovascolari, ne' di
morire per queste malattie, secondo i dati oggi disponibili. Sono le
conclusioni, spiazzanti, di una recente revisione Cochrane, che ha
passato in rassegna 7 studi condotti sugli effetti della riduzione del
sodio, con ben 6.489 partecipanti. Sul risultato, che fara' discutere
visto il recente tam tam della comunita' scientifica di tenere la mano
leggera con il sale, i ricercatori precisano che sono necessarie
conferme da studi molto piu' ampi.

Molte prove scientifiche, infatti, sostengono che un'assunzione
moderata di sale riduce la pressione sanguigna: "Il continuo
incoraggiamento a limitare l'apporto di sodio ha portato a
un'effettiva diminuzione del suo utilizzo, che ha avuto come
conseguenza una piccola riduzione della pressione sanguigna - afferma
Rod Taylor, dell'Universita' di Exeter, autore della revisione - Il
nostro obiettivo era constatare se la dieta povera di sale modificasse
anche il rischio di incorrere in episodi cardiovascolari, o di morire
per queste cause", spiega.

Gia' una prima revisione Cochrane pubblicata nel 2004 non aveva
riportato alcuna prova conclusiva a proposito. Nel nuovo lavoro i
ricercatori, passando al setaccio i sette studi, hanno registrato una
quantita' di dati tale da poter iniziare a trarre qualche conclusione,
anche se Taylor ritiene che siano necessari numeri riferiti ad almeno
18.000 individui prima di provare con certezza qualsiasi effetto sulla
salute. Tant'e'. Sulla base dei dati attuali, "il nostro studio non
riporta grandi benefici, probabilmente perche' le persone analizzate
hanno ridotto di poco il loro consumo giornaliero di sale, per cui
l'effetto sulla pressione sanguigna e sul cuore e' limitato",
sottolinea Taylor. (segue)

(Mad/Zn/Adnkronos)
06-LUG-11 15:21

NNNNSALUTE: RIDURRE IL SALE NON PROTEGGE IL CUORE, CONTRORDINE DA MEGA-INDAGINE (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Molti Paesi - ricordano i
ricercatori - hanno approvato raccomandazioni di tipo governativo che
invitano alla riduzione del sodio contenuto nella dieta. Nel Regno
Unito, il National Institute for Health and Clinical Excellence (Nice)
- organismo indipendente inglese che sviluppa linee guida per il
servizio sanitario nazionale inglese - ha recentemente incoraggiato la
popolazione a ridurre l'assunzione di sale fino a un massimo di 6
grammi al giorno entro il 2015, e fino a 3 grammi entro il 2025.

"Accanto ai Governi che definiscono obiettivi per ridurre
l'assunzione di sale, alle industrie alimentari che lavorano per
rimuoverlo dai loro prodotti, e' importante fare studi molto piu'
grandi per comprendere a fondo i rischi e i benefici legati alla sua
assunzione", conclude l'esperto.

(Mad/Zn/Adnkronos)
06-LUG-11 16:04

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Manovra: Silp Cgil, polizia nel mirino del Governo

Manovra: Silp Cgil, polizia nel mirino del Governo

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"Il quadro degli effetti negativi della manovra sugli operatori di polizia conferma che nel mirino del Governo Berlusconi ci sono ancora gli operatori delle forze dell'ordine". Lo ha dichiarato il segretario del Silp-Cgil Claudio Giardullo, ribadendo la contrarietà del sindacato alla manovra finanziaria.

"Non solo vi è nella manovra l'introduzione del mancato pagamento delle indennità accessorie nei primi dieci giorni di malattia, anche se contratta per causa di servizio - spiega Giardullo -, ma non è previsto che il personale del comparto sicurezza sia destinatario degli incentivi riconosciuti alle amministrazioni che registrano economie di spesa". Il che, conclude il Silp-Cgil, "per un comparto ad alta operatività, come quello della sicurezza, equivale ad un disconoscimento della sua specificità e produttività".


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Quattro anni di appelli inascoltati

Quattro anni di appelli inascoltati


Dalla Rassegna stampa Non bastarono, anzi non servirono a niente le denunce fatte nell'agosto 2007 da Rita Bernardini, che lanciò l'allarme sulla presenza delle organizzazioni criminali a Roma. "L'allora prefetto Achille Serra smentì tutto, dicendo che erano cose inventate e che la situazione era sotto controllo", commenta oggi la deputata radicale. E inascoltate furono anche le proposte avanzate, sempre dai Radicali, due anni dopo: "Da consigliere municipale del centro storico chiesi di informatizzare gli uffici del Comune che si occupano di attività commerciali - racconta il segretario, Mario Staderini-. All'epoca veniva tutto scritto a mano su foglietti volanti.
Ottenni lo stanziamento di alcuni fondi, con i quali però si è solo ottenuta la scansione di quei foglietti". Secondo Staderini, si tratterebbe invece di un passaggio fondamentale: "Una rete informatica permetterebbe, infatti, di incrociare i dati e di vigilare sui repentini cambi di gestione delle attività commerciali, che vengono affidati a prestanome che non hanno una lira e non hanno mai gestito nulla". Il primo campanello d'allarme quando si parla di criminalità: negozi che aprono e chiudono nel giro di pochi mesi, un modo per riciclare e spesso ripulire i soldi provento di attività illecite. "È per questo che bisognerebbe liberalizzare le droghe - prosegue Staderini-. C'è poi un secondo livello, la Prefettura.
Nel 2009 chiesi di istituire una task force in grado di incrociare gli archivi e definire una gamma di indicatori di sospetto. In modo da poter intervenire prima. Così come chiesi la convocazione del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza proprio sul tema delle mafie. Appelli che sono rimasti inascoltati".
Così come rimangono ancora inascoltate le richieste di incontro avanzate dal sindacato di polizia Silp Cgil alla governatrice del Lazio, Renata Polverini: "Abbiamo presentato cinque richieste di incontro, non l'abbiamo mai vista - spiega il segretario regionale, Cosmo Bianchini-. Vorremmo farle presente il nostro punto di vista. Le mafie non si sono impossessate solo di Roma, ma di tutto il Lazio. E questo è frutto di una politica poco lungimirante".

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Sparatoria in Prati, flop Alemanno Le mani dei clan sulla capitale


Sparatoria in Prati, flop Alemanno
Le mani dei clan sulla capitale

di Mariagrazia Gerina | tutti gli articoli dell'autore
omicidio prati flavio simmi 304
La criminalità che avanza spargendo piombo e sangue, anche in pieno giorno, anche a due passi dal tribunale. E quella che silenziosamente si è presa anche i bar e i caffé più in vista della capitale. Le «due facce» della criminalità che sta affermando il suo dominio sulla città, si sono date appuntamento ieri mattina a Roma. Mentre in via Grazioli Lante, nel residenziale quartiere Prati, un commando uccideva con sette colpi di pistola Flavio Simmi- figlio di uno dei componenti della Banda della Magliana -, a due passi dal Parlamento e dalla sede del Consiglio dei ministri, l’Antimafia sequestrava l’Antico caffé Chigi, finito sotto le grinfie della ‘ndrina dei Gallico.

«Alemanno può anche dire che è tutto a posto, ma io di fronte a fatti del genere sono un po’ meno tranquillo di lui», osserva Enzo Ciconte, esperto di criminalità organizzata. Altro che «Roma sicura», come prometteva la destra, dopo l’omicidio di Giovanna Reggiani, durante la campagna elettorale che portò Alemanno in Campidoglio. «A Roma oggi c’è un problema di sicurezza grosso come una casa e non mi sembra che chi governi la città abbia fatto nulla fin qui per cominciare ad affrontarlo», avverte Enzo Ciconte. La violenza che ha lasciato a terra il rampollo della Banda della Magliana è l’ultimo di una lunga scia di omicidi, tutti concentrati nel giro di pochi mesi, che raccontano una «recrudescenza » della violenza criminale e una «dinamica tra bande che vogliono affermare il loro predominio ». E soprattutto, non si capisce chi se non l’amministrazione comunale dovrebbe far suonare l’allarme sull’infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività commerciali, che è l’altro grande corno del problema sicurezza a Roma. «Possibile che la criminalità organizzata si infila nelle attività commerciali ed edilizie e nessuno si accorge di nulla? Possibile che il sindaco non senta nemmeno il bisogno di convocare attorno a un tavolo i commercianti romani?», si domanda Ciconte. In realtà, a questo punto, neppure Alemanno sembra stare troppo tranquillo.

Ieri, dopo l’omicidio di via Grazioli e il maxisequestro antimafia, ha voluto fare il punto della situazione, prima con il prefetto e poi con il questore. E infine ha chiestoun incontro al ministro dell’Interno Maroni. «Ci chiediamo se ci sia qualcosa che non funziona» e «se questa città ha le spalle coperte rispetto ai problemi di sicurezza», spiega candidamente, a tre anni dalla firma del patto per Roma sicura. E la lotta al degrado, le volanti, il poliziotto di prossimità, gli sportelli antiusura promessi nel Patto firmato 3 anni fa? Dati alla mano - Siap e Silp Cgil, raccolti dal Pd diRoma in un dossier che fa venire i brividi - tra poliziotti e vigili urbani, oggi mancano all’appello almeno4mila agenti. Inunmunicipio come Tor Bella Monaca, esteso quanto l’intera città di Napoli, c’è un solo commissariato e un solo poliziotto ogni 1.845 abitanti. Ancora peggio va a Ostia dove il rapporto è di un poliziotto ogni 2.302 abitanti. Di notte, ci sono solo 12 volanti in servizio per l’intera città. Ovvero una volante ogni 233mila abitanti, che diventano una ogni 58.300, contando anche le autoradio. «Mentre aumenta la presenza di clan criminali e si registra una escalation di delinquenza e violenza, assistiamo paradossalmente ad una riduzione dell'organico», riassume il Silp Cgil di Roma e del Lazio. «La città potrebbe avere più pattuglie e più uomini ma Alemanno non ha fatto nulla per affrontare il problema», attacca il responsabile sicurezza del Pd Emanuele Fiano. «Ormai - dice il capogruppo capitolino del Pd Umberto Marroni - siamo all’assalto alla Capitale, ma governo e giunta capitolina sembrano del tutto inadeguati ad affrontare la gravità della situazione ». E «in assenza di un presidio da parte delle istituzioni - denuncia il consigliere Pd Paolo Masini - , il tessuto economico romano è sempre più vittima di traffici, racket e usura».
6 luglio 2011
 
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Comunicato "...Il Governo reintroduce con la nuova manovra finanziaria il mancato pagamento delle indennità accessorie, per i primi dieci giorni di malattia, agli operatori di Polizia che si ammalano, anche per causa di servizio, quando non sono impegnati in attività che la norma definisce genericamente “operative”...."


MANOVRA: BOCCIA (PD), INDECENTE PATRIMONIALE SU DEPOSITI, VA RITIRATA

MANOVRA: BOCCIA (PD), INDECENTE PATRIMONIALE SU DEPOSITI, VA RITIRATA =

Roma, 6 lug. (Adnkronos)- "E' indecente, oltre che assai iniqua,
la patrimoniale sui depositi prevista dalla manovra". Lo afferma
Francesco Boccia, coordinatore delle Commissioni Economiche del Gruppo
del Pd alla Camera. "Di fatto -sottolinea- e' una tassa sui Bot e una
vessazione per tutti quei piccoli risparmiatori che si troveranno a
pagare 380 euro l'anno se hanno piu' di 50 mila euro in banca, spesso
messi insieme con sacrifici e sudore, la stessa cifra che pagano i
milionari".

"Tremonti -conclude Boccia- si assuma invece la responsabilita'
di introdurre subito una tassa sulle transazioni finanziarie, senza
rinviarla ad una futuribile legge delega.

(Sec/Zn/Adnkronos)
06-LUG-11 15:28

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MANOVRA: MEDICI FAMIGLIA FIMMG IN STATO AGITAZIONE, INIQUA E PENALIZZANTE = SABATO A ROMA SI RIUNISCE SEGRETERIA NAZIONALE, NON ESCLUSI SCIOPERI

MANOVRA: MEDICI FAMIGLIA FIMMG IN STATO AGITAZIONE, INIQUA E PENALIZZANTE =
SABATO A ROMA SI RIUNISCE SEGRETERIA NAZIONALE, NON ESCLUSI
SCIOPERI

Roma, 6 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - E' forte il
disagio dei medici nei confronti della manovra economica che sta per
essere emanata dal governo. Dopo gli ospedalieri e' il turno dei
camici bianchi di famiglia: "L'ulteriore rinvio al 2014 della
previsione di adeguamenti economici, cosi' come previsto per il
pubblico impiego, appare particolarmente iniquo e penalizzante per i
medici di medicina generale, che sono dei liberi professionisti
convenzionati". Ad affermarlo e' Giacomo Milillo, segretario nazionale
della Federazione italiana dei medici di famiglia (Fimmg), che
dichiara lo stato di agitazione. E non esclude scioperi o altre azioni
di lotta sindacale, le cui date e modalita' che verranno decise sabato
nella riunione della segreteria nazionale.

"Rispetto ai dipendenti pubblici, ai quali i fattori di
produzione dell'attivita' (strutture, ma soprattutto personale
dipendente, collaboratori di studio e infermieri) sono forniti
direttamente dall'Ssn - sottolinea Milillo - i medici di medicina
generale devono sostenere in proprio i costi di tali attivita' di
servizio ai cittadini. Il blocco degli adeguamenti per quattro anni
consecutivi esporra' dunque la categoria, oltre che al sacrificio
richiesto alla collettivita' in questo periodo di difficolta'
economiche - sacrifico a cui la categoria non intende sottrarsi - a
un'ulteriore penalizzazione economica, visto il continuo aumento dei
costi. Inoltre, la conseguenza sara' la necessita' di disinvestire
rispetto ai servizi offerti anche con un'inevitabile forte contrazione
dei livelli di occupazione del personale ausiliario degli studi
medici".

Per il segretario nazionale della Fimmg, gli effetti negativi
della Manovra ricadranno anche sui servizi resi ai cittadini.
"L'effetto sui livelli assistenziali - spiega Milillo - sara'
dirompente, proprio in un momento in cui i medici di famiglia sono
impegnati in un processo di innovazione tecnologica e cambiamento
strutturale che avrebbero potuto contribuire, nel breve periodo, ad
una razionalizzazione dell'impiego delle risorse tale da offrire al
Ssn nuove e concrete prospettive di sostenibilita'". La Fimmg si
riserva di individuare e comunicare le date e le modalita' di
eventuali scioperi o di altre azioni di lotta sindacale, che verranno
decise nella riunione della segreteria nazionale di sabato 9 luglio.
"Ci terremo in contatto con i sindacati della dipendenza operanti nel
Ssn per concordare azioni unitarie".

(Com-Fed/Zn/Adnkronos)
06-LUG-11 15:30

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BIOTESTAMENTO. MARINO (PD): NUOVO TRUCCO CONTRO MEDICI E PAZIENTI

BIOTESTAMENTO. MARINO (PD): NUOVO TRUCCO CONTRO MEDICI E PAZIENTI


(DIRE) Roma, 6 lug. - "Con il nuovo emendamento la maggioranza di
destra ha trovato un nuovo trucco per paralizzare la liberta' di
medici e pazienti. La norma proposta non solo e' praticamente
inapplicabile nell'assistenza clinica e nella ordinaria pratica
medica ospedaliera e domiciliare, ma rende il lavoro dei medici
impossibile". Cosi' Ignazio Marino, senatore del PD,
sull'emendamento presentato dalla maggioranza all'articolo 3 del
ddl sul testamento biologico che dovrebbe ridurre la platea cui
esso si rivolge.
"Secondo questi principi- aggiunge Marino- la dichiarazione
anticipata di trattamento dovrebbe applicarsi ai pazienti solo in
assenza di 'attivita' cerebrale integrativa
cortico-sottocorticale': si tratta di una espressione confusa,
per la quale non esistono criteri di accertamento definiti e
unificati. E', insomma, un pasticcio".
"Questa norma e' scritta davvero male - continua Marino - a
meno che la maggioranza di destra non abbia tentato di riferirsi
maldestramente all'assenza di attivita' elettrica cerebrale (il
cosiddetto elettroencefalogramma piatto) e, allora, il messaggio
e' un altro: si arriva a dire che ad una persona morta possono
essere sospese le terapie. Bella scoperta".

(Com/Rai/ Dire)
15:50 06-07-11

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MANOVRA. CENTO (SEL): PEGGIO DELLA TASSA SUL PANE

MANOVRA. CENTO (SEL): PEGGIO DELLA TASSA SUL PANE


(DIRE) Roma, 6 lug. - "Il taglio agli enti locali provocato
dalla manovra del governo Berlusconi-Tremonti e' peggio della
tassa sul pane". Non ha dubbi Paolo Cento, responsabile nazionale
degli Enti Locali per Sinistra Ecologia Liberta'.
"Il taglio di 9/10 miliardi su comuni e regioni e' peggio
della tassa sul pane- ribadisce l'esponente di Sel- perche'
demolisce definitivamente il sistema di protezione sociale
locale, lasciando alla poverta' circa 9 milioni di cittadini nel
nostro Paese.Il nostro pieno sostegno - conclude Cento - va alle
proteste dell'Anci e alla necessita' di una grande mobilitazione
degli enti locali contro questa tassa occulta".

(Com/Rai/ Dire)
15:48 06-07-11

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Tatuaggi, in 5 anni raddoppiate reazioni allergiche

SALUTE: TATUAGGI, IN 5 ANNI RADDOPPIATE REAZIONI ALLERGICHE

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Disegni tribali, motivi floreali,
animali e scritte che possono provocare dermatiti, eczemi,
pruriti e desquamazione della pelle, a causa dei metalli
contenuti negli inchiostri per tatuaggi. Negli ultimi 5 anni, le
reazioni avverse da tatuaggio sono raddoppiate sia per quelli
permanenti che per quelli temporanei, all'henne', proposti
d'estate finanche sulle spiagge. Lo rileva un gruppo di
ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanita' e dell'Istituto
Dermatologico San Gallicano di Roma che ha realizzato una
ricerca sui prodotti presenti sul mercato italiano.
''Tutti i produttori commercializzano inchiostri contenenti
concentrazioni mediane molto elevate di cromo e di nichel - si
legge nello studio - mentre il cobalto e' presente in
concentrazioni piu' basse''.
Il cromo, il nichel e il cobalto servono a produrre il blu,
rosso e verde dei disegni e sono i diretti responsabili delle
reazioni allergiche. La cura va da una crema al cortisone, fino
alla laser terapia che cancella il tatuaggio.
Nel caso dei tatuaggi temporanei all'henne' a scatenare la
reazione allergica e' ''la parafenilendiamina, colorante usato
anche nelle tinture per capelli - afferma Antonio Cristaudo,
direttore dell'Unita' Operativa di Dermatologia e Allergologia
dell'Istituto San Gallicano - . Questa sostanza rende
l'inchiostro piu' scuro (l'henne' da' una colorazione rossa) e
allunga la persistenza sulla pelle''. (ANSA).

Y63-CAV/CAV
06-LUG-11 12:49 NNNN

Manovra: Silp Cgil, forze polizia in mirino Berlusconi


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MANOVRA: SILP-CGIL, FORZE POLIZIA IN MIRINO BERLUSCONI

   (ANSA) - ROMA, 5 LUG - ''Il quadro degli effetti negativi
 della manovra sugli operatori di polizia conferma che nel mirino
 del Governo Berlusconi ci sono ancora gli operatori delle forze
 dell'ordine''. E' quanto afferma il segretario del Silp-Cgil
 Claudio Giardullo, ribadendo la contrarieta' del sindacato alla
 manovra finanziaria.
   ''Non solo vi e' nella manovra l'introduzione del mancato
 pagamento delle indennita' accessorie nei primi dieci giorni di
 malattia, anche se contratta per causa di servizio - spiega
 Giardullo -, ma non e' previsto che il personale del comparto
 sicurezza sia destinatario degli incentivi riconosciuti alle
 amministrazioni che registrano economie di spesa''. Il che,
 conclude il Silp-Cgil, ''per un comparto ad alta operativita',
 come quello della sicurezza, equivale ad un disconoscimento
 della sua specificita' e produttivita'''.(ANSA).

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04658 presentata da MARIO TULLO mercoledì 27 aprile 2011, seduta n.468 TULLO. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: in questi giorni il dipartimento di polizia stradale avrebbe comunicato alla questura di Genova che al momento non sono disponibili fondi per l'acquisto di carburante per i mezzi;

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04658 presentata da MARIO TULLO mercoledì 27 aprile 2011, seduta n.468

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04723 presentata da EMANUELE FIANO giovedì 5 maggio 2011, seduta n.472 FIANO, VELTRONI, ANDREA ORLANDO e MORASSUT. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: nel sud pontino permane una grave situazione in riferimento alle infiltrazioni delle organizzazioni camorristiche e mafiose;

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04723 presentata da EMANUELE FIANO giovedì 5 maggio 2011, seduta n.472

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-05029 presentata da SIMONETTA RUBINATO giovedì 30 giugno 2011, seduta n.494 RUBINATO e BRESSA. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: lo stato in cui versa la questura di Treviso, afflitta da una perdurante e gravissima carenza di organico, è oramai vicino al tracollo, nonostante il grandissimo impegno e la dedizione degli agenti in servizio e di chi attualmente vi opera per garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-05029 presentata da SIMONETTA RUBINATO giovedì 30 giugno 2011, seduta n.494

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-11659 presentata da JEAN LEONARD TOUADI martedì 19 aprile 2011, seduta n.466 TOUADI e VILLECCO CALIPARI. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: negli ultimi 45 giorni nella regione Lazio si sono verificati fatti criminosi che in misura crescente, hanno fatto emergere la gravità delle infiltrazioni della criminalità organizzata su tutto il territorio. Sebbene negli ultimi mesi siano state diverse le operazioni svolte dalle forze dell'ordine che hanno portato a numerosi arresti e alla confisca di beni per il valore di svariati milioni di euro

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-11659 presentata da JEAN LEONARD TOUADI martedì 19 aprile 2011, seduta n.466

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-12114 presentata da RITA BERNARDINI lunedì 30 maggio 2011, seduta n.479 BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: sul quotidiano «Il Manifesto» del 26 maggio 2011, è apparso un articolo sul Cie di palazzo San Gervasio in provincia di Potenza, a firma Stefano Liberti, dal titolo «Un carcere-voliera per i neo clandestini»;


Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-02267 presentata da ACHILLE PASSONI martedì 28 giugno 2011, seduta n.574 PASSONI, CARLONI - Al Ministro dell'interno - Premesso che: un'inchiesta condotta dal quotidiano "la Repubblica" nei giorni scorsi evidenzia lo stato di abbandono e di degrado in cui versano la questura e i commissariati della provincia di Caserta;

PEDAGGI: ZINGARETTI, AL TAR PER DIFENDERE ROMA DA TASSE LEGA PROVINCIA RICORRERA' APPENA PRESENTATO DECRETO, VINCEREMO ANCORA

PEDAGGI: ZINGARETTI, AL TAR PER DIFENDERE ROMA DA TASSE LEGA
PROVINCIA RICORRERA' APPENA PRESENTATO DECRETO, VINCEREMO ANCORA
(ANSA) - ROMA, 5 LUG - ''Il moribondo Governo Bossi-
Berlusconi continua a voler imporre il pedaggio sul Gra (Grande
raccordo anulare di Roma, ndr). Ci sorprende che il Pdl continui
a governare insieme con una Lega che ha come unico obiettivo
quello di umiliare e tassare i cittadini di Roma e provincia.
Comunque, garantisco che la Provincia di Roma, appena sara'
presentato il decreto, ricorrera' al Tar. Abbiamo gia' vinto la
scorsa estate e se ora i pedaggi non ci sono si deve proprio
alla nostra battaglia davanti al Tar e poi al Consiglio di
Stato. Vinceremo anche stavolta''. Lo dichiara in una nota il
presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti.

(ANSA).

COM-LAL
05-LUG-11 21:56 NNNN

Corte dei Conti "...La questione sottoposta al giudizio della Corte concerne la computabilità nella base pensionabile  dell’assegno di funzione introdotto dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987 n. 379 (recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1987 n. 468, e dall’art. 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), a favore, rispettivamente, degli appartenenti alle Forze Armate e degli appartenenti ai Corpi di Polizia.  ..."

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
la
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale
per l'Emilia-Romagna
in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott. Francesco Maria Pagliara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio instaurato con il ricorso n. 42261/PM R.G proposto da ----, contro il Ministero della Difesa nonché contro il Centro Amministrativo dell’Esercito Italiano – Sez. Staccata di Padova, il Comando 2/121° Reggimento Artiglieria e l’INPDAP per il riconoscimento, in sede pensionistica, del diritto alla maggiorazione del 18% sull’assegno di funzione di cui all’art. 1, comma 9, l. n. 468/1987 e del diritto al ricalcolo dell’importo dei sei scatti stipendiali con l’inclusione nella base di computo dell’assegno di funzione;
Udito nella pubblica udienza del 4 maggio 2011, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Maria Cassadonte, il ricorrente sig. R. R.; non costituite le Amministrazioni intimate;
Visti gli atti di causa;
Ritenuto in
FATTO
Nel ricorso in esame il sig. R.R., già Maresciallo Luogotenente dell’Esercito, premesso di essere cessato dal servizio attivo il 13 febbraio 2004, ha lamentato che l’Amministrazione, in sede di liquidazione del trattamento pensionistico di ausiliaria, pur comprendendo l’assegno di funzione previsto dall’art. 1, comma 9, della legge n. 468 del 1987, non abbia riconosciuto detto assegno suscettibile dell’incremento di cui all’art. 16 della legge n. 177 del 1976, ove si dispone che, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, la base pensionabile è aumentata del 18%.
Ha sostenuto che la mancata attribuzione del richiesto beneficio pensionistico configura un comportamento dell’Amministrazione di appartenenza, e conseguentemente dell’Ente pagatore, affetto da violazione di legge per falsa e/o mancata applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 16, l. n. 177/1976 e 1, c. 9, l. n. 468/1987, nonché per eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento economico di base dei dipendenti dello Stato.
Al riguardo, ha osservato che detto trattamento è composto da due voci, ovvero il livello retributivo e la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), e l’assegno funzionale si aggiunge alla R.I.A., sicché viene a far parte di detta voce retributiva, in quanto in essa viene inglobato, e come questa entra nel novero degli importi che contribuiscono alla formazione dello stipendio.
A conferma di ciò, ha richiamato la sentenza n. 66/1999/A della Sezione II giurisdizionale centrale d’appello di questa Corte dei Conti, laddove si deduce che l’assegno funzionale è stato previsto contestualmente al riconoscimento di benefici economici concessi agli ufficiali (art. 1, comma 8, d.l. n. 379 conv. con modificazioni in l. n. 468/87) “quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia”, il che significa che ad esso va riconosciuta la stessa natura di questi e che limitazioni sotto tale aspetto creerebbero un’ingiustificata disparità di trattamento tra le due categorie di militari.
Ha inoltre citato la norma contenuta nel comma 10 dell’art. 1 d.l. n. 379/1987, per la quale i nuovi importi – quelli, cioè, previsti quale omogeneizzazione stipendiale, per gli ufficiali, e quale assegno funzionale, per i sottufficiali – “hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita …”.
Ha poi dedotto che poiché l’assegno funzionale va incluso tra gli emolumenti che compongono lo stipendio, lo stesso assegno è computabile nella determinazione dei sei scatti previsti dall’art. 1, comma 15 bis, del d.l. n. 379 del 1987 convertito in l. n. 468/87.
Richiamata, da ultimo, giurisprudenza pensionistica favorevole (Corte dei Conti - Sezione giur. reg. Sicilia, sent. n. 3314/2008; Sezione giur. reg. Piemonte, sent. n. 974/2003; Sezione giur. reg. Veneto, sent. n. 1264/2003), ha concluso chiedendo che questa Corte voglia: 1) “accertare e dichiarare il diritto all’inclusione dell’assegno di funzione nel computo della base pensionabile suscettibile dell’incremento del 18% riconosciuto dall’art. 16 l. n. 177/1976”; 2) “riconoscere il diritto all'inclusione dell’assegno di funzione nel computo della base pensionabile per il ricalcolo dei sei scatti stipendiali, di cui all’art. 1, comma 15 bis, del d.l. n. 379 del 1987 convertito in legge n. 468/87”; 3) condannare: il Ministero della Difesa – Centro Amministrativo dell’Esercito Italiano – Sezione Staccata di Padova alla conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico di ausiliaria in godimento del ricorrente; il Ministero della Difesa e l’INPDAP, per quanto di rispettiva competenza, al pagamento del trattamento pensionistico di ausiliaria come rideterminato e riliquidato, nonché delle somme arretrate dovute a titolo di conguaglio, con rivalutazione monetaria e interessi legali da computarsi dalla maturazione dei singoli ratei e fino all’effettivo pagamento. Con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio.
In data 7 aprile 2011 l’avv. -- ha depositato, nell’interesse del ricorrente, memoria difensiva con allegata procura notarile alla lite.
In detta memoria si espone che in risposta ad apposita domanda in data 13 maggio 2008 del sig. R., volta ad ottenere l’incremento del 18% sull’assegno di funzione percepito in attività di servizio, l’Amministrazione, con nota del 3 giugno 2008, ha negato detto beneficio sulla base di quanto disposto dall’art. 16 della legge n. 177 del 1976.
In opposizione a tale diniego, si richiama l’interpretazione favorevole e condivisibile data alla suddetta disposizione dalla Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Sicilia, citandosi in particolare la sentenza n. 133/A/2010, e si evidenzia, altresì, l’“illogico” operato dell’Amministrazione la quale, mentre ha incluso l’assegno in discussione ai fini della determinazione della pensione, lo ha poi escluso ai fini dell’aumento del 18%.
Si osserva che la normativa citata non prevede affatto “questa sorta di disciplina diacronica, fatta propria dall’amministrazione stessa”, ed è pertanto errato l’assunto contenuto nell’impugnata reiezione secondo cui la legge istituisce l’indennità di funzione, ma non ne prevede la maggiorazione del 18% pur considerandola pensionabile.
Si insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso nelle conclusioni così come direttamente formulate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Nell’udienza odierna il ricorrente, liberamente interrogato, ha confermato il contenuto del ricorso e depositato, su richiesta del giudicante, sia la relazione di notificazione del ricorso alle controparti sottoscritta dall’ufficiale giudiziario, sia l’avviso di ricevimento di cui agli artt. 149 c.p.c. e 4 l. n. 890 del 1982.
La causa è quindi passata in decisione con conseguente lettura del dispositivo e fissazione del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell’ultima parte dell’art. 429, comma 1, secondo capoverso, c.p.c., come sostituito dall’art. 53 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
Considerato in
DIRITTO
La questione sottoposta al giudizio della Corte concerne la computabilità nella base pensionabile  dell’assegno di funzione introdotto dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987 n. 379 (recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1987 n. 468, e dall’art. 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), a favore, rispettivamente, degli appartenenti alle Forze Armate e degli appartenenti ai Corpi di Polizia.  
Al riguardo si deve ricordare che secondo l’art. 16 (Base pensionabile personale militare) della legge 29 aprile 1976, n. 177, sostitutivo dell’art. 53 del d.P.R. 29 dicembre 1973 per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1986, n. 1092, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell’art. 54, penultimo comma, del citato d.P.R. n. 1092/73, la base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili, integralmente percepiti, indicati nello stesso art. 16 [ a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall’art. 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall’art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa; c) assegno personale previsto dall’art. 202 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all’art. 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751 ] è aumentata del 18% (primo comma); “agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile” (secondo comma).
Nella fattispecie va osservato che l’assegno funzionale in discussione non soddisfa alcuna delle due anzidette condizioni, non essendo compreso tra gli assegni e indennità di cui al primo comma e non essendo assistito dalla clausola espressa di valutabilità nella base pensionabile di cui al secondo dei commi succitati.
Devesi, altresì, rilevare che le argomentazioni assunte dalla Sezione Seconda giurisdizionale centrale di appello con la sentenza n. 66/99 invocata dal ricorrente sono state espressamente disattese da successive sentenze (n. 314, n. 315, n. 317, n. 336 e n. 337 del 2 ottobre 2003) della medesima Sezione la quale, “rimeditata la complessa questione anche alla luce delle perspicue considerazioni svolte dalla Sezione del controllo nella deliberazione n. 52/2000” (cfr. sentenza n. 347 del 30 ottobre 2003), ha osservato che l’assegno funzionale in argomento, in quanto entità che si aggiunge ad un’altra (nella specie: R.I.A.), costituisce emolumento distinto e separato dalla stessa R.I.A. e non può, in ipotesi, affermarsi che esso è inglobato nella R.I.A. o essere considerato di natura analoga alla R.I.A.
Essendosi peraltro delineati, nella giurisprudenza di questa Corte, orientamenti interpretativi non univoci sulla inclusione o meno dell’assegno de quo nella base pensionabile, la questione controversa è stata deferita una prima volta nel dicembre 2003 alle Sezioni Riunite, che l’hanno dichiarata inammissibile sul rilievo che al momento del deferimento un contrasto giurisprudenziale esisteva soltanto tra le Sezioni di primo grado, “tenuto conto che in grado di appello era stato emessa una sola pronuncia in materia favorevole alla inclusione dell’assegno di funzione nella base pensionabile” e che la stessa Sezione Seconda d’appello aveva poi proceduto “ad una integrale rivisitazione della problematica affermando in maniera uniforme, in più pronunce, che l’assegno di cui trattasi non può essere incluso nella base pensionabile e, quindi, non è soggetto alla maggiorazione del 18%”, sicché una difformità di soluzioni interpretative si riscontrava soltanto tra le Sezioni regionali, venendo a difettare quella difformità di soluzioni giurisprudenziali in grado di appello – “cosiddetta orizzontale” – ritenuta idonea ad attivare presso le Sezioni Riunite il potere-dovere di rendere la pronuncia del punto di diritto sulla questione di massima (cfr. Corte dei Conti – Sezioni Riunite, 27 aprile 2004 n. 6/QM).
Successivamente, però, la giurisprudenza d’appello ha espresso due diversi ed opposti orientamenti, l’uno contrario e l’altro favorevole all’includibilità dell’assegno funzionale nella base pensionabile.
Da un lato, le Sezioni giurisdizionali centrali d’appello, con una serie costante di decisioni conformi, hanno statuito che, anche se pensionabile, l’assegno di cui si discute, pur aggiungendosi alla retribuzione individuale di anzianità, mantiene la sua natura di emolumento accessorio dello stipendio, non suscettibile di maggiorazione, in assenza di espressa previsione legislativa (ex multis: Sez. I, 6 febbraio 2006 n. 57/A; Sez. II, 2 settembre 2005 n. 304/A; Sez. II, 11 novembre 2004 n. 342/A; Sez. III, 24 marzo 2004 n. 205/A).
Per contro, alcune pronunce della Sezione giurisdizionale d’appello per la regione Sicilia – concordando con precedenti decisioni di primo grado - hanno affermato che l’assegno funzionale percepito ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 379 del 1987, presentando indubbio carattere di componente stipendiale, confluisce a pieno titolo nella base pensionabile, con conseguente applicabilità dell’incremento del 18% previsto dall’art. 53 d.P.R. n. 1092/1973, nel testo sostituito dall’art. 16 l. n. 177 del 1976 (cfr. sentenze 4 luglio 2005 n. 146/A e 17 marzo 2005 n. 66/A).
La questione è quindi tornata alle Sezioni Riunite le quali, con la sentenza n. 9/2006/QM del 28 settembre 2006, hanno affermato che “l’assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti alle Forze Armate dall'art. 1 comma 9 del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468, nonché l'analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall'art. 6 del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472, ancorché pensionabili, non sono inclusi nella base pensionabile e quindi non possono usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all'art. 53, comma 1 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall'art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177”.
Hanno, pertanto, conclusivamente statuito le Sezioni Riunite che << Nessun rilievo può al riguardo essere riconosciuto all’espressione “si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità” utilizzata dal legislatore nell’istituire gli assegni in questione limitatamente agli appartenenti alle forse armate, che ha invece il significato di evidenziare la autonomia di tali emolumenti in ragione della diversa natura giuridica. Gli assegni funzionali in discorso non vanno infatti a confluire indistintamente nella retribuzione individuale di anzianità, ma invece si cumulano a questa nel confluire nello stipendio di base, senza restare assorbiti al suo interno, mantenendo così le loro caratteristiche peculiari >>.
Ritiene questo giudice che non vi siano decisive ragioni per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale consacrato nella surrichiamata pronuncia, orientamento peraltro già adottato in precedenza dalla Sezione: la pretesa azionata dal ricorrente, volta ad ottenere l’inclusione nella base pensionabile - con i conseguenziali relativi effetti (maggiorazione del 18% ex art. 16 della legge n. 177/76; rideterminazione dei sei scatti attribuiti dall’art. 1, comma 15 bis, della legge n. 468/87, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/90) - dell’assegno funzionale previsto dall’art. 1, comma 9, del d.l. n. 468/87 (conv. in l. n. 468/87), deve pertanto essere respinta.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso de quo si appalesa infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento; in difetto di costituzione delle parti intimate non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Respinge
il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bologna il 4 maggio 2011.
Il giudice
(Francesco Maria Pagliara)
                        f.to Francesco Maria Pagliara
Depositata in Segreteria il 10 giugno 2011
                        Il Direttore di Segreteria
f.to Nicoletta Natalucci
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196,
DISPONE
Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
                                                                       Il Giudice Unico
                                                           (Francesco Maria Pagliara)
                                   f.to Francesco Maria Pagliara
Depositato in Segreteria il giorno 10 giugno 2011
                                               Il Direttore della Segreteria
                                   f.to Nicoletta Natalucci
In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e se esistenti del dante causa e degli eventi causa.
Data 10 giugno 2011
                                               Il Direttore della Segreteria
                        f.to Nicoletta Natalucci
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA Sentenza 282 2011 Pensioni 10-06-2011

Corte dei Conti "...La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica nella persona del consigliere Luigi Di Murro, visto l’art. 5 della l. 21 luglio 2000 n. 205 nonché gli artt. 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso iscritto al n. 032975/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra B. A. e, per l’effetto, dichiara la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Evento suicidario a seguito di colpo di arma da fuoco in sede temporale destra, in soggetto affetto da sindrome ansioso depressiva reattiva”...."

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
In funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica in persona del Presidente Luigi Di Murro, ha pronunciato, nella pubblica udienza dell’11 maggio 2010 e con l’assistenza del segretario dott. Lucia Caldarelli, la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 032975/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra ---ha eletto domicilio, avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla domanda avanzata dalla ricorrente per il riconoscimento della pensione privilegiata di reversibilità per dipendenza da causa di servizio dell’evento suicidario che in data 30 maggio 1994 ha tratto a morte il di lei coniuge, già Sovrintendente della Polizia di Stato presso il Comando Militare di OMISSIS.
            Udito, nella pubblica udienza, l’avv. Andrea Trentin per la parte privata ricorrente; non rappresentato il Ministero della Difesa resistente.
F A T T O
            Con ricorso presentato in data 15 gennaio 2004 presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale la sig.ra B. A., vedova del Sovrintendente della Polizia di Stato S. L., nato il OMISSIS e deceduto in servizio il OMISSIS per “Evento suicidario a seguito di colpo di arma da fuoco in sede temporale destra, in soggetto affetto da sindrome ansioso depressiva reattiva”, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla domanda avanzata dall’interessata per il riconoscimento della pensione privilegiata di reversibilità.
            Con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte privata, rilevato preliminarmente il silenzio serbato per sette anni dall’Amministrazione, il che legittima il ricorso avverso il silenzio rifiuto, e premessa l’esposizione dei fatti, in merito allo svolgimento della fase amministrativa precisa che in data 28 novembre 1994 ha presentato domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso del coniuge ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata di reversibilità, e che con verbale AB n. 922 del 6 marzo 1990 la C.M.O. del Centro di Medicina legale militare di OMISSIS ha negato il richiesto riconoscimento nella considerazione che non si ravvisa nel servizio prestato nel caso in essere, nella sua specificità, modo causale o concausale efficiente e preponderante, ma solo occasionale nel determinismo dell’infermità in esame, né si ravvisa nesso di interdipendenza con l’infermità già dipendente da causa di servizio.
            Il giudizio negativo è stato confermato dalla Commissione Medica di II^ istanza con l’ulteriore specificazione che dalle relazioni in atti non risulta che lo S. sia stato impegnato in turni e straordinari particolarmente stressanti, né sono emerse, anche in base ai supplementi di relazioni richieste da quel Comando, situazioni conflittuali con l’ambiente e i colleghi di lavoro, e che durante il servizio lo S. non ha mai manifestato disturbi psichici né alterazioni comportamentali.
            Con il ricorso qui in esame la sig.ra B. A. sottolinea come l’evento suicidario sia direttamente collegabile alla sindrome ansioso depressiva reattiva contratta dal defunto coniuge unicamente per fatti e causa di servizio, riportando le dichiarazioni di colleghi, amici e sanitari.
            In particolare si afferma che l’ambiente di lavoro con gli atteggiamenti dei superiori, nonché con l’orario di lavoro e le sentite responsabilità, avevano determinato nel sig. S., sicuramente negli ultimi due anni di servizio, ed in ogni caso nell’ultimo anno, in modo fortemente violento una condizione di malessere psico-fisico, con fortissime turbe psichiche che gli erano state diagnosticate quale una “sindrome ansioso depressiva di tipo reattivo”, per la quale si era affidato a cure di natura psicologica, ma che non è stata assolutamente avvertita dai diretti superiori dell’interessato il quale, quindi, si è trovato nell’ambiente di lavoro senza alcuna protezione.
            Il ricorso è corredato da copiosa documentazione tra cui, in particolare, il parere medico-legale del prof. G. Beduschi di Modena 28 giugno 1998 con tre allegati (all. n. 76) e la relazione di consulenza Prof. I. Galliani di Modena (all. n. 77).
            Il Ministero dell’Interno ha depositato in data 13 settembre 2004 il fascicolo degli atti sanitari ed amministrativi del Sovrintendente S. L.; in particolare l’allegato n. 4 (relazione del Dirigente dell’11° Reparto Volo di OMISSIS) risulta corredato dai certificati medici in data 8 giugno 1994 del dott. Pier Paolo Gamberi, in data 8 giugno 1994 della dott. M. Luisa Montebelli ed in data 24 ottobre 1994 del dott. Alberto Padovani attestanti la sussistenza, prima del decesso, dell’infermità “sindrome ansiosa depressiva di tipo reattivo” da porre in diretta correlazione con il serviizo prestato dall’interessato.
            In data 17 giugno 2009 l’Amministrazione resistente si è costituita con apposita memoria, corredata da copia della documentazione già trasmessa integrata con il decreto ministeriale n. 11168/04 del 16 aprile 2004 negativo di trattamento pensionistico privilegiato e con la dichiarazione di notifica del decreto stesso, insistendo per il rigetto del gravame ed eccependo in via subordinata l’intervenuta prescrizione quinquennale.
            In data 25 giugno 2009 il difensore della parte privata ricorrente ha depositato una memoria difensiva concludente per l’accoglimento del ricorso dovendo ravvisarsi nel servizio prestato una connessione anche in via mediata con il suicidio del Sovrintendente S..
            Con ordinanza n. 206/09/C del 13 ottobre 2009 questa Sezione giurisdizionale, considerato che la questione da decidere si sostanzia nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, sub specie di dipendenza dall’infermità “sindrome ansioso depressiva reattiva” a sua volta dipendente da causa di servizio, anche sotto il profilo del ritardo diagnostico e terapeutico, dell’evento suicidario che in data OMISSIS ha tratto a morte il Sovrintendente della Polizia di Stato S. L. e che trattasi di questione squisitamente tecnica, ha ritenuto necessario, ai fini di una più avvisata giustizia, che venisse acquisito al riguardo il motivato e definitivo parere dell’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute.
            L’istruttoria è stata eseguita ed in data 4 giungo 2010 il consulente tecnico officiato con la predetta ordinanza ha depositato il proprio parere concludente per la dipendenza da causa di servizio della patologia che ha poi indotto al suicidio il sig. S. L..
            Con memoria depositata in data 29 aprile 2011 la parte privata, richiamando le conclusioni della predetta consulenza tecnica, insiste per l’accoglimento del ricorso.
            Alla pubblica udienza l’avv. Andrea Trentin si riporta alle difese depositate ed insiste per l’accoglimento del gravame.
            Si da atto che, per l’assenza della parte pubblica resistente, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Al termine dell’odierna udienza è stato letto il dispositivo della presente sentenza con la precisazione che, ai sensi dell’ultima parte del primo comma dell’art. 429 c.p.c. come novellato dall’art. 53 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133 del 6 agosto 2008, per il deposito della sentenza, resta fissato il termine ordinatorio di sessanta giorni decorrente dalla data odierna.
D I R I T T O
                 In via preliminare va precisato che l’art. 429 c.p.c. novellato prevede che, all’esito della discussione “il giudice pronunzia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza”.
                 Nel nuovo contesto normativo, quindi, sono distinguibili due ipotesi: a) che il giudice dia lettura integrale della sentenza (tale dovendosi intendere l’esposizione delle ragioni, in fatto e in diritto) e del dispositivo; b)  che il giudice si limiti a leggere il dispositivo, depositando in un momento successivo la sentenza comprensiva della motivazione, in presenza di particolare complessità.
                 Ma la circostanza che la lettura dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione debba avvenire al termine dell’udienza, fermo restando, ovviamente, che la sentenza non può che essere redatta dopo che le parti abbiano discusso la causa (artt. 429, 275, 276 comma 5 c.p.c. in relazione agli artt. 26 e 20 R.D. n. 1038 del 1933), induce a ritenere che l’applicazione dell’art. 429 c.p.c. novellato possa, per ragioni immediatamente intuibili, aver luogo soltanto in presenza di questioni di estrema semplicità (id est, quelle di cui all’ultimo comma dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dal primo comma dell’art. 9 della l. 21 luglio 2000, n. 205, applicabile, per espressa previsione contenuta nel terzo comma del medesimo art. 9, ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra) e laddove non sia necessario, all’esito della discussione, dare pronuncia su eccezioni e deduzioni formulate dalle parti, sempre che il numero delle questioni trattate nella medesima udienza non sia tale da imporre un eccessivo prolungamento della camera di consiglio susseguente alla pubblica udienza con gli evidenti disagi per le parti presenti, che attendono quanto meno la lettura del dispositivo delle decisioni adottate per le singole controversie trattate, ed analoghe difficoltà per l’organizzazione e lo svolgimento del servizio del segretario di udienza, la cui presenza alla lettura delle sentenze o dei soli dispositivi delle stesse è indefettibile per la funzione del verbale d’udienza, che deve essere redatto dal segretario medesimo, con la cui sottoscrizione da parte del giudice si intende pubblicata la sentenza, con conseguente esonero della segreteria della Sezione dall’onere della comunicazione, giacché il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto esser presenti (Cassazione civile, sez. III, 30 ottobre 2007, n. 22942).
                 Alla luce di tali considerazioni si è reputata necessaria la fissazione del termine indicato nella narrativa in fatto per il deposito della presente sentenza comprensiva della motivazione oltre che del dispositivo letto in udienza, anche in considerazione della circostanza che la lettura in udienza, oltre che del dispositivo, anche della relativa motivazione, non costituisce esordio del termine per l’impugnazione della sentenza da parte del soccombente, atteso che detto termine decorre dalla data di notificazione della sentenza a cura  della parte vittoriosa e che il termine cosiddetto “lungo” per la proposizione dell’appello è quello di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza che, all’evidenza, non può coincidere con la lettura della stessa nella pubblica udienza per gli adempimenti di segreteria connessi alla pubblicazione stessa.
            Tanto premesso, la questione all’attenzione della Sezione si sostanzia nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, sub specie di dipendenza dall’infermità “sindrome ansioso depressiva reattiva” a sua volta dipendente da causa di servizio, anche sotto il profilo del ritardo diagnostico e terapeutico, dell’evento suicidario che in data OMISSIS ha tratto a morte il Sovrintendente della Polizia di Stato S. L..
Detta questione risulta adeguatamente circoscritta dall’ordinanza istruttoria indicata nella narrativa in fatto ed esaurientemente analizzata dal consulente officiato con la medesima ordinanza dalla cui conclusioni, basate di attendibili elementi di fatto e su convincenti motivazioni medico legali, non sussistono motivi per discostarsi, anche per l’assenza di qualsiasi contraria argomentazione che avrebbe dovuto e potuto essere offerta dalla parte pubblica resistente.
Afferma invero il consulente tecnico officiato con l’ordinanza indicata nella narrativa in fatto che precede dopo l’attento esame degli atti trasmessi in visione che numerose sono le notizie che permettono di definire la personalità del soggetto: dedizione al lavoro, scrupolosità, applicazione per migliorare le sue competenze e professionalità; da esse deriva il quadro di una persona attenta, sensibile alla critica e rispettosa dell’autorità di cui riconosce la funzione, lievemente introvertita.
Tale struttura psichica, prosegue il consulente, si è mostrata stabile nel tempo, almeno fino all’ultimo anno di permanenza presso la Polizia di Stato di OMISSIS nel corso del quale si è manifestato un cambiamento netto del carattere del soggetto che è descritto come estremamente ansioso, insicuro delle sue capacità ed assalito da dubbi.
Il quadro psico-patologico che se ne ricava, secondo il C.T.U., appare più profondo di una depressione reattiva e mostra una lunga ruminazione su idee di incapacità che arrivano a ridefinire sé stesso come ostacolo alla vita dei familiari, manifestandosi così uni sviluppo deliroide di rovina ed alla costituzione di tale quadro sicuramente parteciparono numerosi fattori ambientali, che sono ben evidenti degli atti allegati e sono costituiti da un progressivo deterioramento delle relazioni lavorative (il soggetto è meno loquace, più chiuso in sé stesso, dubbioso delle sue prestazioni lavorative, preoccupato), da una (verosimilmente depercepita) relazione con i superiori, dai quali non si sente apprezzato, sentendosi addirittura umiliato in certe particolari situazioni e da un aumento delle preoccupazioni per le nuove condizioni che avrebbe trovato con il trasferimento, anche se da lui stesso richiesto; anche l’introduzione del trattamento con farmaci può aver modificato, ameno inizialmente in senso peggiorativo,le condizioni psico-patologiche.
Tali fattori, conclude il consulente, hanno in certa misura agito patoplasticamente nell’approfondire la dimensione sensitiva della personalità, peraltro ben compensata fino ad allora, fino a giungere alla condizione deliroide sopra descritta e pertanto, in base a quanto suddetto, non si può non ravvedere nel servizio svolto una forte componente concausale valida nel determinismo della sindrome depressiva che ha poi, modificandosi in peggio, condotto il soggetto al suicidio.
   A giudizio di questo giudice unico, il Consulente d’ufficio ha adeguatamente motivato in merito alla sussistenza del requisito della dipendenza da causa di servizio della sindrome depressiva che ha poi condotto al suicidio il sig. S. L., ed il Ministero della Difesa resistente non ha in alcun modo contrastato il sopra riportato parere, per cui non soccorrono motivi per disattenderlo in questa sede.
Ciò posto, deve essere accolta la domanda della parte privata ricorrente, sussistendo peraltro giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
Quanto all’eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dall’Amministrazione resistente con la memoria difensiva depositata in data 17 giugno 2009, la stessa, appare infondata alla luce della copiosissima corrispondenza intercorsa tra la ricorrente e l’Amministrazione della Difesa, dimostrante il perdurante interesse della parte privata alla risoluzione della controversia sorta a seguito del silenzio serbato dal Ministero della Difesa in merito alle richieste della sig.ra B. A.; anche in assenza di specifica qualificazione in tal senso di detta corrispondenza, la stessa appare tuttavia idonea ad interrompere il decorso della prescrizione che, conseguentemente, non risulta essersi maturata.
P. Q. M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica nella persona del consigliere Luigi Di Murro, visto l’art. 5 della l. 21 luglio 2000 n. 205 nonché gli artt. 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso iscritto al n. 032975/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra B. A. e, per l’effetto, dichiara la dipendenza da causa di servizio dell’infermità Evento suicidario a seguito di colpo di arma da fuoco in sede temporale destra, in soggetto affetto da sindrome ansioso depressiva reattiva”.
Dispone che gli atti siano trasmessi all’Amministrazione della Difesa per quanto di competenza.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio dell’11 maggio 2011.
DECRETO
Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
DISPONE
che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo nei confronti della parte ricorrente.
Il Giudice
                                                                       Presidente Luigi Di Murro
                                                                       f.to Luigi Di Murro
Depositata in Segreteria il 09/06/2011
                                                                                  IL DIRIGENTE
                                                                       f.to dr.ssa Lucia Caldarelli
In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico delle Pensioni, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di parte ricorrente.
                                                                                  IL DIRIGENTE
                                                                       f.to dr.ssa Lucia Caldarelli
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA Sentenza 271 2011 Pensioni 09-06-2011

Corte dei Conti "...ACCOGLIE il ricorso in esame (n. 57792 PC), proposto da L. B. nei confronti del Ministero dell’Interno, e, per l’effetto, dichiara l’applicabilità, nei suoi confronti, dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ed il conseguente riconoscimento del diritto alla percezione dei dovuti benefici pensionistici, fatti salvi gli effetti della prescrizione, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio...."

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D’ISANTO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n.  57792 P.C. del registro di Segreteria, promosso da ----è elettivamente domiciliato – avverso il decreto 1068/2002 del Ministero dell’Interno.
            Nella pubblica udienza del 4 maggio 2011, udito l’avv. Marco Canapicchi, per delega.
            Non rappresentata l’Amministrazione.
            Visti gli atti ed i documenti della causa;
            Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;
            Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;
            Vista la Legge 27.7.2000, n. 205
FATTO
1.         Con ricorso qui pervenuto il 1903.2009, il sig. L., già in servizio presso la Polizia di Stato fino al 02.09.1998, impugnava il citato decreto n. 1068/2002 con cui – pur riconoscendo che le infermità da lui sofferte erano dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili a tab. A 7^ ctg. – gli veniva negata la relativa p.p.o. in quanto le medesime non portavano l’inabilità al servizio.
            Ulteriore memoria perveniva il 22.04.1011.
2.         Il Ministero dell’Interno, costituitosi il 26.04.2011, nell’evidenziare il mutato orientamento, in proposito, di questa Corte, eccepisce la prescrizione quinquennale.
3.         A conclusione dell’odierna udienza di discussione – nel corso della quale il difensore si riporta agli atti – questo Giudice, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., ha dato lettura del dispositivo della presente decisione riservandosi il deposito entro il termine prefissato.
DIRITTO
1.         Preliminarmente, è da evidenziare, con riferimento alla previsione del novellato art. 420 c.p.c., l’impossibilità del tentativo di conciliazione, considerato che non sono presenti entrambe le parti.
2.         Per giurisprudenza consolidata (vgs. 3^ sez. centr. n. 13621/2002; sez. giur. Toscana nn. 740/2006 e 654/2009), per il personale della Polizia di Stato, il diritto a percepire il trattamento di P.P.O. è regolato, ai sensi dell’art. 5 (comma 6) della legge n. 472/1987, dalla stessa norma prevista per il personale delle FF.AA. e delle FF.PP. ad ordinamento militare: l’art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973.
            Quest’ultimo prevede, come condizione indispensabile, l’accertata dipendenza da fatti di servizio dell’infermità riscontrata, (requisito che si riscontra nella documentazione relativa al ricorrente) e non l’asserita inabilità al servizio.
            Alla stregua di quanto sopra, il ricorso è fondato e, quindi meritevole di accoglimento.
            Si deve, pertanto, dichiarare l’applicabilità, nei confronti del ricorrente, dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ed il suo conseguente diritto, in relazione all’esito della prescritta procedura, a percepire i dovuti benefici pensionistici, fatti salvi gli effetti dell’eccepita prescrizione, relativa ai ratei maturati prima del quinquennio precedente alla data di ricezione della sua istanza, datata 31.03.2008..
3.         Su quanto dovuto spettano, inoltre, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 10/2002).
4.         Attesa la chiarezza della normativa, risalente ad oltre due decenni, e la univocità della relativa giurisprudenza, le spese legali quantificate come da notula, in euro 1.377,00 (milletrecentosettantasette/00) più IVA e CAP, vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando
ACCOGLIE
il ricorso in esame (n. 57792 PC), proposto da L. B. nei confronti del Ministero dell’Interno, e, per l’effetto, dichiara l’applicabilità, nei suoi confronti, dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ed il conseguente riconoscimento del diritto alla percezione dei dovuti benefici pensionistici, fatti salvi gli effetti della prescrizione, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio.
            Segue il riconoscimento delle somme aggiuntive, come indicato in parte motiva.
Dispone la trasmissione degli atti all’Amministrazione, per gli ulteriori adempimenti di competenza, ed alla locale Procura Regionale per quanto, eventualmente, di interesse.
            Le spese legali, pari ad € 1.377,00 (milletrecentosettantasette/00) più IVA e CAP, sono a carico dell’Amministrazione soccombente.
Così deciso, in Firenze, previa lettura del dispositivo, nell’udienza del 4 maggio 2011.
In esito alla riserva ivi contenuta, la presente sentenza, emessa nella Camera di Consiglio del 06.05.2011, in pari data viene comunicata alla Segreteria, per il seguito di competenza.
                                                                               IL GIUDICE UNICO
                                                                          F.to Francesco D’Isanto
Depositata in Segreteria il 14 GIUGNO 2011
                                                              IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
                                                                       F.to Paola Altini
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 215 2011 Pensioni 14-06-2011