SALUTE: RIDURRE IL SALE NON PROTEGGE IL CUORE,
CONTRORDINE DA MEGA-INDAGINE =
PASSATI IN RASSEGNA 7 STUDI
Roma, 6
lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Limitare il
sale
nella dieta non riduce il rischio di malattie cardiovascolari, ne' di
morire per queste malattie, secondo i dati oggi disponibili. Sono le
conclusioni, spiazzanti, di una recente revisione Cochrane, che ha
passato in rassegna 7 studi condotti sugli effetti della riduzione
del
sodio, con ben 6.489 partecipanti. Sul risultato, che fara' discutere
visto il recente tam tam della comunita' scientifica di tenere la
mano
leggera con il sale, i ricercatori precisano che sono necessarie
conferme da studi molto piu' ampi.
Molte prove scientifiche, infatti,
sostengono che un'assunzione
moderata di sale riduce la pressione sanguigna:
"Il continuo
incoraggiamento a limitare l'apporto di sodio ha portato a
un'effettiva diminuzione del suo utilizzo, che ha avuto come
conseguenza
una piccola riduzione della pressione sanguigna - afferma
Rod Taylor,
dell'Universita' di Exeter, autore della revisione - Il
nostro obiettivo era
constatare se la dieta povera di sale modificasse
anche il rischio di
incorrere in episodi cardiovascolari, o di morire
per queste cause",
spiega.
Gia' una prima revisione Cochrane pubblicata nel 2004 non aveva
riportato alcuna prova conclusiva a proposito. Nel nuovo lavoro i
ricercatori, passando al setaccio i sette studi, hanno registrato una
quantita' di dati tale da poter iniziare a trarre qualche
conclusione,
anche se Taylor ritiene che siano necessari numeri riferiti ad
almeno
18.000 individui prima di provare con certezza qualsiasi effetto
sulla
salute. Tant'e'. Sulla base dei dati
attuali, "il nostro studio non
riporta grandi benefici, probabilmente
perche' le persone analizzate
hanno ridotto di poco il loro consumo
giornaliero di sale, per cui
l'effetto sulla pressione sanguigna e sul cuore
e' limitato",
sottolinea Taylor.
(segue)
(Mad/Zn/Adnkronos)
06-LUG-11 15:21
NNNNSALUTE: RIDURRE IL SALE NON PROTEGGE IL CUORE,
CONTRORDINE DA MEGA-INDAGINE (2) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Molti Paesi - ricordano i
ricercatori - hanno
approvato raccomandazioni di tipo governativo che
invitano alla riduzione
del sodio contenuto nella dieta. Nel Regno
Unito, il National Institute for
Health and Clinical Excellence (Nice)
- organismo indipendente inglese che
sviluppa linee guida per il
servizio sanitario nazionale inglese - ha
recentemente incoraggiato la
popolazione a ridurre l'assunzione di sale fino
a un massimo di 6
grammi al giorno entro il 2015, e fino a 3 grammi entro il
2025.
"Accanto ai Governi che definiscono obiettivi per ridurre
l'assunzione di sale, alle industrie alimentari che lavorano per
rimuoverlo dai loro prodotti, e' importante fare studi molto piu'
grandi
per comprendere a fondo i rischi e i benefici legati alla sua
assunzione",
conclude l'esperto.
(Mad/Zn/Adnkronos)
06-LUG-11 16:04
NNNN
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mercoledì 6 luglio 2011
Manovra: Silp Cgil, polizia nel mirino del Governo
Manovra: Silp Cgil, polizia nel mirino del Governo
"Il quadro degli effetti negativi della manovra sugli operatori di polizia conferma che nel mirino del Governo Berlusconi ci sono ancora gli operatori delle forze dell'ordine".
Lo ha dichiarato il segretario del Silp-Cgil Claudio Giardullo,
ribadendo la contrarietà del sindacato alla manovra finanziaria.
"Non solo vi è nella manovra l'introduzione del mancato pagamento delle indennità accessorie nei primi dieci giorni di malattia, anche se contratta per causa di servizio - spiega Giardullo -, ma non è previsto che il personale del comparto sicurezza sia destinatario degli incentivi riconosciuti alle amministrazioni che registrano economie di spesa". Il che, conclude il Silp-Cgil, "per un comparto ad alta operatività, come quello della sicurezza, equivale ad un disconoscimento della sua specificità e produttività".
"Non solo vi è nella manovra l'introduzione del mancato pagamento delle indennità accessorie nei primi dieci giorni di malattia, anche se contratta per causa di servizio - spiega Giardullo -, ma non è previsto che il personale del comparto sicurezza sia destinatario degli incentivi riconosciuti alle amministrazioni che registrano economie di spesa". Il che, conclude il Silp-Cgil, "per un comparto ad alta operatività, come quello della sicurezza, equivale ad un disconoscimento della sua specificità e produttività".
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Quattro anni di appelli inascoltati
Quattro anni di appelli inascoltati
Articolo di (silvia d'onghia) pubblicato su Il Fatto Quotidiano, il 06/07/11
Ottenni lo stanziamento di alcuni fondi, con i quali però si è solo ottenuta la scansione di quei foglietti". Secondo Staderini, si tratterebbe invece di un passaggio fondamentale: "Una rete informatica permetterebbe, infatti, di incrociare i dati e di vigilare sui repentini cambi di gestione delle attività commerciali, che vengono affidati a prestanome che non hanno una lira e non hanno mai gestito nulla". Il primo campanello d'allarme quando si parla di criminalità: negozi che aprono e chiudono nel giro di pochi mesi, un modo per riciclare e spesso ripulire i soldi provento di attività illecite. "È per questo che bisognerebbe liberalizzare le droghe - prosegue Staderini-. C'è poi un secondo livello, la Prefettura.
Nel 2009 chiesi di istituire una task force in grado di incrociare gli archivi e definire una gamma di indicatori di sospetto. In modo da poter intervenire prima. Così come chiesi la convocazione del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza proprio sul tema delle mafie. Appelli che sono rimasti inascoltati".
Così come rimangono ancora inascoltate le richieste di incontro avanzate dal sindacato di polizia Silp Cgil alla governatrice del Lazio, Renata Polverini: "Abbiamo presentato cinque richieste di incontro, non l'abbiamo mai vista - spiega il segretario regionale, Cosmo Bianchini-. Vorremmo farle presente il nostro punto di vista. Le mafie non si sono impossessate solo di Roma, ma di tutto il Lazio. E questo è frutto di una politica poco lungimirante".
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Sparatoria in Prati, flop Alemanno Le mani dei clan sulla capitale
Sparatoria in Prati, flop Alemanno
Le mani dei clan sulla capitale
di Mariagrazia Gerina
| tutti gli articoli dell'autore
«Alemanno può anche dire che è tutto a posto, ma io di fronte a fatti del genere sono un po’ meno tranquillo di lui», osserva Enzo Ciconte, esperto di criminalità organizzata. Altro che «Roma sicura», come prometteva la destra, dopo l’omicidio di Giovanna Reggiani, durante la campagna elettorale che portò Alemanno in Campidoglio. «A Roma oggi c’è un problema di sicurezza grosso come una casa e non mi sembra che chi governi la città abbia fatto nulla fin qui per cominciare ad affrontarlo», avverte Enzo Ciconte. La violenza che ha lasciato a terra il rampollo della Banda della Magliana è l’ultimo di una lunga scia di omicidi, tutti concentrati nel giro di pochi mesi, che raccontano una «recrudescenza » della violenza criminale e una «dinamica tra bande che vogliono affermare il loro predominio ». E soprattutto, non si capisce chi se non l’amministrazione comunale dovrebbe far suonare l’allarme sull’infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività commerciali, che è l’altro grande corno del problema sicurezza a Roma. «Possibile che la criminalità organizzata si infila nelle attività commerciali ed edilizie e nessuno si accorge di nulla? Possibile che il sindaco non senta nemmeno il bisogno di convocare attorno a un tavolo i commercianti romani?», si domanda Ciconte. In realtà, a questo punto, neppure Alemanno sembra stare troppo tranquillo.
Ieri, dopo l’omicidio di via Grazioli e il maxisequestro antimafia, ha voluto fare il punto della situazione, prima con il prefetto e poi con il questore. E infine ha chiestoun incontro al ministro dell’Interno Maroni. «Ci chiediamo se ci sia qualcosa che non funziona» e «se questa città ha le spalle coperte rispetto ai problemi di sicurezza», spiega candidamente, a tre anni dalla firma del patto per Roma sicura. E la lotta al degrado, le volanti, il poliziotto di prossimità, gli sportelli antiusura promessi nel Patto firmato 3 anni fa? Dati alla mano - Siap e Silp Cgil, raccolti dal Pd diRoma in un dossier che fa venire i brividi - tra poliziotti e vigili urbani, oggi mancano all’appello almeno4mila agenti. Inunmunicipio come Tor Bella Monaca, esteso quanto l’intera città di Napoli, c’è un solo commissariato e un solo poliziotto ogni 1.845 abitanti. Ancora peggio va a Ostia dove il rapporto è di un poliziotto ogni 2.302 abitanti. Di notte, ci sono solo 12 volanti in servizio per l’intera città. Ovvero una volante ogni 233mila abitanti, che diventano una ogni 58.300, contando anche le autoradio. «Mentre aumenta la presenza di clan criminali e si registra una escalation di delinquenza e violenza, assistiamo paradossalmente ad una riduzione dell'organico», riassume il Silp Cgil di Roma e del Lazio. «La città potrebbe avere più pattuglie e più uomini ma Alemanno non ha fatto nulla per affrontare il problema», attacca il responsabile sicurezza del Pd Emanuele Fiano. «Ormai - dice il capogruppo capitolino del Pd Umberto Marroni - siamo all’assalto alla Capitale, ma governo e giunta capitolina sembrano del tutto inadeguati ad affrontare la gravità della situazione ». E «in assenza di un presidio da parte delle istituzioni - denuncia il consigliere Pd Paolo Masini - , il tessuto economico romano è sempre più vittima di traffici, racket e usura».
6 luglio 2011
Comunicato "...Il Governo reintroduce con la nuova manovra finanziaria il mancato pagamento delle indennità accessorie, per i primi dieci giorni di malattia, agli operatori di Polizia che si ammalano, anche per causa di servizio, quando non sono impegnati in attività che la norma definisce genericamente “operative”...."
MANOVRA: BOCCIA (PD), INDECENTE PATRIMONIALE SU DEPOSITI, VA RITIRATA
MANOVRA: BOCCIA (PD), INDECENTE PATRIMONIALE SU DEPOSITI, VA RITIRATA
=
Roma, 6 lug. (Adnkronos)- "E' indecente, oltre che assai iniqua,
la patrimoniale sui depositi prevista dalla manovra". Lo afferma
Francesco Boccia, coordinatore delle Commissioni Economiche del Gruppo
del Pd alla Camera. "Di fatto -sottolinea- e' una tassa sui Bot e una
vessazione per tutti quei piccoli risparmiatori che si troveranno a
pagare 380 euro l'anno se hanno piu' di 50 mila euro in banca, spesso
messi insieme con sacrifici e sudore, la stessa cifra che pagano i
milionari".
"Tremonti -conclude Boccia- si assuma invece la responsabilita'
di introdurre subito una tassa sulle transazioni finanziarie, senza
rinviarla ad una futuribile legge delega.
(Sec/Zn/Adnkronos)
06-LUG-11 15:28
NNNN
Roma, 6 lug. (Adnkronos)- "E' indecente, oltre che assai iniqua,
la patrimoniale sui depositi prevista dalla manovra". Lo afferma
Francesco Boccia, coordinatore delle Commissioni Economiche del Gruppo
del Pd alla Camera. "Di fatto -sottolinea- e' una tassa sui Bot e una
vessazione per tutti quei piccoli risparmiatori che si troveranno a
pagare 380 euro l'anno se hanno piu' di 50 mila euro in banca, spesso
messi insieme con sacrifici e sudore, la stessa cifra che pagano i
milionari".
"Tremonti -conclude Boccia- si assuma invece la responsabilita'
di introdurre subito una tassa sulle transazioni finanziarie, senza
rinviarla ad una futuribile legge delega.
(Sec/Zn/Adnkronos)
06-LUG-11 15:28
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MANOVRA: MEDICI FAMIGLIA FIMMG IN STATO AGITAZIONE, INIQUA E PENALIZZANTE = SABATO A ROMA SI RIUNISCE SEGRETERIA NAZIONALE, NON ESCLUSI SCIOPERI
MANOVRA: MEDICI FAMIGLIA FIMMG IN STATO AGITAZIONE, INIQUA E PENALIZZANTE
=
SABATO A ROMA SI RIUNISCE SEGRETERIA NAZIONALE, NON ESCLUSI
SCIOPERI
Roma, 6 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - E' forte il
disagio dei medici nei confronti della manovra economica che sta per
essere emanata dal governo. Dopo gli ospedalieri e' il turno dei
camici bianchi di famiglia: "L'ulteriore rinvio al 2014 della
previsione di adeguamenti economici, cosi' come previsto per il
pubblico impiego, appare particolarmente iniquo e penalizzante per i
medici di medicina generale, che sono dei liberi professionisti
convenzionati". Ad affermarlo e' Giacomo Milillo, segretario nazionale
della Federazione italiana dei medici di famiglia (Fimmg), che
dichiara lo stato di agitazione. E non esclude scioperi o altre azioni
di lotta sindacale, le cui date e modalita' che verranno decise sabato
nella riunione della segreteria nazionale.
"Rispetto ai dipendenti pubblici, ai quali i fattori di
produzione dell'attivita' (strutture, ma soprattutto personale
dipendente, collaboratori di studio e infermieri) sono forniti
direttamente dall'Ssn - sottolinea Milillo - i medici di medicina
generale devono sostenere in proprio i costi di tali attivita' di
servizio ai cittadini. Il blocco degli adeguamenti per quattro anni
consecutivi esporra' dunque la categoria, oltre che al sacrificio
richiesto alla collettivita' in questo periodo di difficolta'
economiche - sacrifico a cui la categoria non intende sottrarsi - a
un'ulteriore penalizzazione economica, visto il continuo aumento dei
costi. Inoltre, la conseguenza sara' la necessita' di disinvestire
rispetto ai servizi offerti anche con un'inevitabile forte contrazione
dei livelli di occupazione del personale ausiliario degli studi
medici".
Per il segretario nazionale della Fimmg, gli effetti negativi
della Manovra ricadranno anche sui servizi resi ai cittadini.
"L'effetto sui livelli assistenziali - spiega Milillo - sara'
dirompente, proprio in un momento in cui i medici di famiglia sono
impegnati in un processo di innovazione tecnologica e cambiamento
strutturale che avrebbero potuto contribuire, nel breve periodo, ad
una razionalizzazione dell'impiego delle risorse tale da offrire al
Ssn nuove e concrete prospettive di sostenibilita'". La Fimmg si
riserva di individuare e comunicare le date e le modalita' di
eventuali scioperi o di altre azioni di lotta sindacale, che verranno
decise nella riunione della segreteria nazionale di sabato 9 luglio.
"Ci terremo in contatto con i sindacati della dipendenza operanti nel
Ssn per concordare azioni unitarie".
(Com-Fed/Zn/Adnkronos)
06-LUG-11 15:30
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SABATO A ROMA SI RIUNISCE SEGRETERIA NAZIONALE, NON ESCLUSI
SCIOPERI
Roma, 6 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - E' forte il
disagio dei medici nei confronti della manovra economica che sta per
essere emanata dal governo. Dopo gli ospedalieri e' il turno dei
camici bianchi di famiglia: "L'ulteriore rinvio al 2014 della
previsione di adeguamenti economici, cosi' come previsto per il
pubblico impiego, appare particolarmente iniquo e penalizzante per i
medici di medicina generale, che sono dei liberi professionisti
convenzionati". Ad affermarlo e' Giacomo Milillo, segretario nazionale
della Federazione italiana dei medici di famiglia (Fimmg), che
dichiara lo stato di agitazione. E non esclude scioperi o altre azioni
di lotta sindacale, le cui date e modalita' che verranno decise sabato
nella riunione della segreteria nazionale.
"Rispetto ai dipendenti pubblici, ai quali i fattori di
produzione dell'attivita' (strutture, ma soprattutto personale
dipendente, collaboratori di studio e infermieri) sono forniti
direttamente dall'Ssn - sottolinea Milillo - i medici di medicina
generale devono sostenere in proprio i costi di tali attivita' di
servizio ai cittadini. Il blocco degli adeguamenti per quattro anni
consecutivi esporra' dunque la categoria, oltre che al sacrificio
richiesto alla collettivita' in questo periodo di difficolta'
economiche - sacrifico a cui la categoria non intende sottrarsi - a
un'ulteriore penalizzazione economica, visto il continuo aumento dei
costi. Inoltre, la conseguenza sara' la necessita' di disinvestire
rispetto ai servizi offerti anche con un'inevitabile forte contrazione
dei livelli di occupazione del personale ausiliario degli studi
medici".
Per il segretario nazionale della Fimmg, gli effetti negativi
della Manovra ricadranno anche sui servizi resi ai cittadini.
"L'effetto sui livelli assistenziali - spiega Milillo - sara'
dirompente, proprio in un momento in cui i medici di famiglia sono
impegnati in un processo di innovazione tecnologica e cambiamento
strutturale che avrebbero potuto contribuire, nel breve periodo, ad
una razionalizzazione dell'impiego delle risorse tale da offrire al
Ssn nuove e concrete prospettive di sostenibilita'". La Fimmg si
riserva di individuare e comunicare le date e le modalita' di
eventuali scioperi o di altre azioni di lotta sindacale, che verranno
decise nella riunione della segreteria nazionale di sabato 9 luglio.
"Ci terremo in contatto con i sindacati della dipendenza operanti nel
Ssn per concordare azioni unitarie".
(Com-Fed/Zn/Adnkronos)
06-LUG-11 15:30
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BIOTESTAMENTO. MARINO (PD): NUOVO TRUCCO CONTRO MEDICI E PAZIENTI
BIOTESTAMENTO. MARINO (PD): NUOVO TRUCCO CONTRO MEDICI E
PAZIENTI
(DIRE) Roma, 6 lug. - "Con il nuovo emendamento la maggioranza di
destra ha trovato un nuovo trucco per paralizzare la liberta' di
medici e pazienti. La norma proposta non solo e' praticamente
inapplicabile nell'assistenza clinica e nella ordinaria pratica
medica ospedaliera e domiciliare, ma rende il lavoro dei medici
impossibile". Cosi' Ignazio Marino, senatore del PD,
sull'emendamento presentato dalla maggioranza all'articolo 3 del
ddl sul testamento biologico che dovrebbe ridurre la platea cui
esso si rivolge.
"Secondo questi principi- aggiunge Marino- la dichiarazione
anticipata di trattamento dovrebbe applicarsi ai pazienti solo in
assenza di 'attivita' cerebrale integrativa
cortico-sottocorticale': si tratta di una espressione confusa,
per la quale non esistono criteri di accertamento definiti e
unificati. E', insomma, un pasticcio".
"Questa norma e' scritta davvero male - continua Marino - a
meno che la maggioranza di destra non abbia tentato di riferirsi
maldestramente all'assenza di attivita' elettrica cerebrale (il
cosiddetto elettroencefalogramma piatto) e, allora, il messaggio
e' un altro: si arriva a dire che ad una persona morta possono
essere sospese le terapie. Bella scoperta".
(Com/Rai/ Dire)
15:50 06-07-11
NNNN
(DIRE) Roma, 6 lug. - "Con il nuovo emendamento la maggioranza di
destra ha trovato un nuovo trucco per paralizzare la liberta' di
medici e pazienti. La norma proposta non solo e' praticamente
inapplicabile nell'assistenza clinica e nella ordinaria pratica
medica ospedaliera e domiciliare, ma rende il lavoro dei medici
impossibile". Cosi' Ignazio Marino, senatore del PD,
sull'emendamento presentato dalla maggioranza all'articolo 3 del
ddl sul testamento biologico che dovrebbe ridurre la platea cui
esso si rivolge.
"Secondo questi principi- aggiunge Marino- la dichiarazione
anticipata di trattamento dovrebbe applicarsi ai pazienti solo in
assenza di 'attivita' cerebrale integrativa
cortico-sottocorticale': si tratta di una espressione confusa,
per la quale non esistono criteri di accertamento definiti e
unificati. E', insomma, un pasticcio".
"Questa norma e' scritta davvero male - continua Marino - a
meno che la maggioranza di destra non abbia tentato di riferirsi
maldestramente all'assenza di attivita' elettrica cerebrale (il
cosiddetto elettroencefalogramma piatto) e, allora, il messaggio
e' un altro: si arriva a dire che ad una persona morta possono
essere sospese le terapie. Bella scoperta".
(Com/Rai/ Dire)
15:50 06-07-11
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MANOVRA. CENTO (SEL): PEGGIO DELLA TASSA SUL PANE
MANOVRA. CENTO (SEL): PEGGIO DELLA TASSA SUL PANE
(DIRE) Roma, 6 lug. - "Il taglio agli enti locali provocato
dalla manovra del governo Berlusconi-Tremonti e' peggio della
tassa sul pane". Non ha dubbi Paolo Cento, responsabile nazionale
degli Enti Locali per Sinistra Ecologia Liberta'.
"Il taglio di 9/10 miliardi su comuni e regioni e' peggio
della tassa sul pane- ribadisce l'esponente di Sel- perche'
demolisce definitivamente il sistema di protezione sociale
locale, lasciando alla poverta' circa 9 milioni di cittadini nel
nostro Paese.Il nostro pieno sostegno - conclude Cento - va alle
proteste dell'Anci e alla necessita' di una grande mobilitazione
degli enti locali contro questa tassa occulta".
(Com/Rai/ Dire)
15:48 06-07-11
NNNN
(DIRE) Roma, 6 lug. - "Il taglio agli enti locali provocato
dalla manovra del governo Berlusconi-Tremonti e' peggio della
tassa sul pane". Non ha dubbi Paolo Cento, responsabile nazionale
degli Enti Locali per Sinistra Ecologia Liberta'.
"Il taglio di 9/10 miliardi su comuni e regioni e' peggio
della tassa sul pane- ribadisce l'esponente di Sel- perche'
demolisce definitivamente il sistema di protezione sociale
locale, lasciando alla poverta' circa 9 milioni di cittadini nel
nostro Paese.Il nostro pieno sostegno - conclude Cento - va alle
proteste dell'Anci e alla necessita' di una grande mobilitazione
degli enti locali contro questa tassa occulta".
(Com/Rai/ Dire)
15:48 06-07-11
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Tatuaggi, in 5 anni raddoppiate reazioni allergiche
SALUTE: TATUAGGI, IN 5 ANNI RADDOPPIATE REAZIONI ALLERGICHE
(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Disegni tribali, motivi floreali,
animali e scritte che possono provocare dermatiti, eczemi,
pruriti e desquamazione della pelle, a causa dei metalli
contenuti negli inchiostri per tatuaggi. Negli ultimi 5 anni, le
reazioni avverse da tatuaggio sono raddoppiate sia per quelli
permanenti che per quelli temporanei, all'henne', proposti
d'estate finanche sulle spiagge. Lo rileva un gruppo di
ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanita' e dell'Istituto
Dermatologico San Gallicano di Roma che ha realizzato una
ricerca sui prodotti presenti sul mercato italiano.
''Tutti i produttori commercializzano inchiostri contenenti
concentrazioni mediane molto elevate di cromo e di nichel - si
legge nello studio - mentre il cobalto e' presente in
concentrazioni piu' basse''.
Il cromo, il nichel e il cobalto servono a produrre il blu,
rosso e verde dei disegni e sono i diretti responsabili delle
reazioni allergiche. La cura va da una crema al cortisone, fino
alla laser terapia che cancella il tatuaggio.
Nel caso dei tatuaggi temporanei all'henne' a scatenare la
reazione allergica e' ''la parafenilendiamina, colorante usato
anche nelle tinture per capelli - afferma Antonio Cristaudo,
direttore dell'Unita' Operativa di Dermatologia e Allergologia
dell'Istituto San Gallicano - . Questa sostanza rende
l'inchiostro piu' scuro (l'henne' da' una colorazione rossa) e
allunga la persistenza sulla pelle''. (ANSA).
Y63-CAV/CAV
06-LUG-11 12:49 NNNN
(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Disegni tribali, motivi floreali,
animali e scritte che possono provocare dermatiti, eczemi,
pruriti e desquamazione della pelle, a causa dei metalli
contenuti negli inchiostri per tatuaggi. Negli ultimi 5 anni, le
reazioni avverse da tatuaggio sono raddoppiate sia per quelli
permanenti che per quelli temporanei, all'henne', proposti
d'estate finanche sulle spiagge. Lo rileva un gruppo di
ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanita' e dell'Istituto
Dermatologico San Gallicano di Roma che ha realizzato una
ricerca sui prodotti presenti sul mercato italiano.
''Tutti i produttori commercializzano inchiostri contenenti
concentrazioni mediane molto elevate di cromo e di nichel - si
legge nello studio - mentre il cobalto e' presente in
concentrazioni piu' basse''.
Il cromo, il nichel e il cobalto servono a produrre il blu,
rosso e verde dei disegni e sono i diretti responsabili delle
reazioni allergiche. La cura va da una crema al cortisone, fino
alla laser terapia che cancella il tatuaggio.
Nel caso dei tatuaggi temporanei all'henne' a scatenare la
reazione allergica e' ''la parafenilendiamina, colorante usato
anche nelle tinture per capelli - afferma Antonio Cristaudo,
direttore dell'Unita' Operativa di Dermatologia e Allergologia
dell'Istituto San Gallicano - . Questa sostanza rende
l'inchiostro piu' scuro (l'henne' da' una colorazione rossa) e
allunga la persistenza sulla pelle''. (ANSA).
Y63-CAV/CAV
06-LUG-11 12:49 NNNN
Manovra: Silp Cgil, forze polizia in mirino Berlusconi
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MANOVRA: SILP-CGIL, FORZE POLIZIA IN MIRINO BERLUSCONI (ANSA) - ROMA, 5 LUG - ''Il quadro degli effetti negativi della manovra sugli operatori di polizia conferma che nel mirino del Governo Berlusconi ci sono ancora gli operatori delle forze dell'ordine''. E' quanto afferma il segretario del Silp-Cgil Claudio Giardullo, ribadendo la contrarieta' del sindacato alla manovra finanziaria. ''Non solo vi e' nella manovra l'introduzione del mancato pagamento delle indennita' accessorie nei primi dieci giorni di malattia, anche se contratta per causa di servizio - spiega Giardullo -, ma non e' previsto che il personale del comparto sicurezza sia destinatario degli incentivi riconosciuti alle amministrazioni che registrano economie di spesa''. Il che, conclude il Silp-Cgil, ''per un comparto ad alta operativita', come quello della sicurezza, equivale ad un disconoscimento della sua specificita' e produttivita'''.(ANSA). |
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04658 presentata da MARIO TULLO mercoledì 27 aprile 2011, seduta n.468 TULLO. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: in questi giorni il dipartimento di polizia stradale avrebbe comunicato alla questura di Genova che al momento non sono disponibili fondi per l'acquisto di carburante per i mezzi;
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04723 presentata da EMANUELE FIANO giovedì 5 maggio 2011, seduta n.472 FIANO, VELTRONI, ANDREA ORLANDO e MORASSUT. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: nel sud pontino permane una grave situazione in riferimento alle infiltrazioni delle organizzazioni camorristiche e mafiose;
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-05029 presentata da SIMONETTA RUBINATO giovedì 30 giugno 2011, seduta n.494 RUBINATO e BRESSA. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: lo stato in cui versa la questura di Treviso, afflitta da una perdurante e gravissima carenza di organico, è oramai vicino al tracollo, nonostante il grandissimo impegno e la dedizione degli agenti in servizio e di chi attualmente vi opera per garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-11659 presentata da JEAN LEONARD TOUADI martedì 19 aprile 2011, seduta n.466 TOUADI e VILLECCO CALIPARI. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: negli ultimi 45 giorni nella regione Lazio si sono verificati fatti criminosi che in misura crescente, hanno fatto emergere la gravità delle infiltrazioni della criminalità organizzata su tutto il territorio. Sebbene negli ultimi mesi siano state diverse le operazioni svolte dalle forze dell'ordine che hanno portato a numerosi arresti e alla confisca di beni per il valore di svariati milioni di euro
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-12114 presentata da RITA BERNARDINI lunedì 30 maggio 2011, seduta n.479 BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: sul quotidiano «Il Manifesto» del 26 maggio 2011, è apparso un articolo sul Cie di palazzo San Gervasio in provincia di Potenza, a firma Stefano Liberti, dal titolo «Un carcere-voliera per i neo clandestini»;
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-02267 presentata da ACHILLE PASSONI martedì 28 giugno 2011, seduta n.574 PASSONI, CARLONI - Al Ministro dell'interno - Premesso che: un'inchiesta condotta dal quotidiano "la Repubblica" nei giorni scorsi evidenzia lo stato di abbandono e di degrado in cui versano la questura e i commissariati della provincia di Caserta;
PEDAGGI: ZINGARETTI, AL TAR PER DIFENDERE ROMA DA TASSE LEGA PROVINCIA RICORRERA' APPENA PRESENTATO DECRETO, VINCEREMO ANCORA
PEDAGGI: ZINGARETTI, AL TAR PER DIFENDERE ROMA DA TASSE LEGA
PROVINCIA RICORRERA' APPENA PRESENTATO DECRETO, VINCEREMO ANCORA
(ANSA) - ROMA, 5 LUG - ''Il moribondo Governo Bossi-
Berlusconi continua a voler imporre il pedaggio sul Gra (Grande
raccordo anulare di Roma, ndr). Ci sorprende che il Pdl continui
a governare insieme con una Lega che ha come unico obiettivo
quello di umiliare e tassare i cittadini di Roma e provincia.
Comunque, garantisco che la Provincia di Roma, appena sara'
presentato il decreto, ricorrera' al Tar. Abbiamo gia' vinto la
scorsa estate e se ora i pedaggi non ci sono si deve proprio
alla nostra battaglia davanti al Tar e poi al Consiglio di
Stato. Vinceremo anche stavolta''. Lo dichiara in una nota il
presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti.
(ANSA).
COM-LAL
05-LUG-11 21:56 NNNN
PROVINCIA RICORRERA' APPENA PRESENTATO DECRETO, VINCEREMO ANCORA
(ANSA) - ROMA, 5 LUG - ''Il moribondo Governo Bossi-
Berlusconi continua a voler imporre il pedaggio sul Gra (Grande
raccordo anulare di Roma, ndr). Ci sorprende che il Pdl continui
a governare insieme con una Lega che ha come unico obiettivo
quello di umiliare e tassare i cittadini di Roma e provincia.
Comunque, garantisco che la Provincia di Roma, appena sara'
presentato il decreto, ricorrera' al Tar. Abbiamo gia' vinto la
scorsa estate e se ora i pedaggi non ci sono si deve proprio
alla nostra battaglia davanti al Tar e poi al Consiglio di
Stato. Vinceremo anche stavolta''. Lo dichiara in una nota il
presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti.
(ANSA).
COM-LAL
05-LUG-11 21:56 NNNN
Corte dei Conti "...La questione sottoposta al giudizio della Corte concerne la computabilità nella base pensionabile dell’assegno di funzione introdotto dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987 n. 379 (recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1987 n. 468, e dall’art. 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), a favore, rispettivamente, degli appartenenti alle Forze Armate e degli appartenenti ai Corpi di Polizia. ..."
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
la
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale
Regionale
per l'Emilia-Romagna
in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione
monocratica, in persona del Consigliere dott. Francesco Maria
Pagliara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio instaurato con il ricorso n. 42261/PM R.G proposto
da ----, contro il Ministero della Difesa nonché contro il
Centro Amministrativo dell’Esercito Italiano –
Sez. Staccata di Padova, il Comando
2/121° Reggimento Artiglieria e l’INPDAP per il riconoscimento,
in sede pensionistica, del diritto alla maggiorazione del 18%
sull’assegno di funzione di cui all’art. 1, comma 9, l. n.
468/1987 e del diritto al ricalcolo dell’importo dei sei scatti
stipendiali con l’inclusione nella base di computo dell’assegno
di funzione;
Udito nella pubblica udienza del 4 maggio 2011, con l’assistenza
del Segretario dott.ssa Maria Cassadonte, il ricorrente sig. R.
R.; non costituite le Amministrazioni intimate;
Visti gli atti di causa;
Ritenuto in
FATTO
Nel ricorso in esame il sig. R.R.,
già Maresciallo Luogotenente dell’Esercito, premesso di essere
cessato dal servizio attivo il 13 febbraio 2004, ha lamentato
che l’Amministrazione, in sede di liquidazione del trattamento
pensionistico di ausiliaria, pur comprendendo l’assegno di
funzione previsto dall’art. 1, comma 9, della legge n. 468 del
1987, non abbia riconosciuto detto assegno suscettibile
dell’incremento di cui all’art. 16 della legge n. 177 del 1976,
ove si dispone che, ai fini della determinazione della misura
del trattamento di quiescenza del personale militare, la base
pensionabile è aumentata del 18%.
Ha sostenuto che la mancata attribuzione del richiesto beneficio
pensionistico configura un comportamento dell’Amministrazione di
appartenenza, e conseguentemente dell’Ente pagatore, affetto da
violazione di legge per falsa e/o mancata applicazione del
combinato disposto di cui agli artt. 16, l. n. 177/1976 e 1, c.
9, l. n. 468/1987, nonché per eccesso di potere per illogicità
ed ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento
economico di base dei dipendenti dello Stato.
Al riguardo, ha osservato che detto trattamento è composto da
due voci, ovvero il livello retributivo e la retribuzione
individuale di anzianità (R.I.A.), e l’assegno funzionale si
aggiunge alla R.I.A., sicché viene a far parte di detta voce
retributiva, in quanto in essa viene inglobato, e come questa
entra nel novero degli importi che contribuiscono alla
formazione dello stipendio.
A conferma di ciò, ha richiamato la sentenza n. 66/1999/A della
Sezione II giurisdizionale centrale d’appello di questa Corte
dei Conti, laddove si deduce che l’assegno funzionale è stato
previsto contestualmente al riconoscimento di benefici economici
concessi agli ufficiali (art. 1, comma 8, d.l. n. 379 conv. con
modificazioni in l. n. 468/87) “quale parziale omogeneizzazione
stipendiale con le Forze militari di polizia”, il che significa
che ad esso va riconosciuta la stessa natura di questi e che
limitazioni sotto tale aspetto creerebbero un’ingiustificata
disparità di trattamento tra le due categorie di militari.
Ha inoltre citato la norma contenuta nel comma 10 dell’art. 1
d.l. n. 379/1987, per la quale i nuovi importi – quelli, cioè,
previsti quale omogeneizzazione stipendiale, per gli ufficiali,
e quale assegno funzionale, per i sottufficiali – “hanno effetto
sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita
…”.
Ha poi dedotto che poiché l’assegno funzionale va incluso tra
gli emolumenti che compongono lo stipendio, lo stesso assegno è
computabile nella determinazione dei sei scatti previsti
dall’art. 1, comma 15 bis, del d.l. n. 379 del 1987 convertito
in l. n. 468/87.
Richiamata, da ultimo, giurisprudenza pensionistica favorevole
(Corte dei Conti - Sezione giur. reg. Sicilia, sent. n.
3314/2008; Sezione giur. reg. Piemonte, sent. n. 974/2003;
Sezione giur. reg. Veneto, sent. n. 1264/2003), ha concluso
chiedendo che questa Corte voglia: 1) “accertare e dichiarare il
diritto all’inclusione dell’assegno di funzione nel computo
della base pensionabile suscettibile dell’incremento del 18%
riconosciuto dall’art. 16 l. n. 177/1976”; 2) “riconoscere il
diritto all'inclusione dell’assegno di funzione nel computo
della base pensionabile per il ricalcolo dei sei scatti
stipendiali, di cui all’art. 1, comma 15 bis, del d.l. n. 379
del 1987 convertito in legge n. 468/87”; 3) condannare: il
Ministero della Difesa – Centro Amministrativo dell’Esercito
Italiano – Sezione Staccata di Padova alla conseguente
riliquidazione del trattamento pensionistico di ausiliaria in
godimento del ricorrente; il Ministero della Difesa e l’INPDAP,
per quanto di rispettiva competenza, al pagamento del
trattamento pensionistico di ausiliaria come rideterminato e
riliquidato, nonché delle somme arretrate dovute a titolo di
conguaglio, con rivalutazione monetaria e interessi legali da
computarsi dalla maturazione dei singoli ratei e fino
all’effettivo pagamento. Con ogni conseguenza in ordine alle
spese di giudizio.
In data 7 aprile 2011 l’avv. -- ha depositato, nell’interesse
del ricorrente, memoria difensiva con allegata procura notarile
alla lite.
In detta memoria si espone che in risposta ad apposita domanda
in data 13 maggio 2008 del sig. R., volta ad ottenere
l’incremento del 18% sull’assegno di funzione percepito in
attività di servizio, l’Amministrazione, con nota del 3 giugno
2008, ha negato detto beneficio sulla base di quanto disposto
dall’art. 16 della legge n. 177 del 1976.
In opposizione a tale diniego, si richiama l’interpretazione
favorevole e condivisibile data alla suddetta disposizione dalla
Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Sicilia,
citandosi in particolare la sentenza n. 133/A/2010, e si
evidenzia, altresì, l’“illogico” operato dell’Amministrazione la
quale, mentre ha incluso l’assegno in discussione ai fini della
determinazione della pensione, lo ha poi escluso ai fini
dell’aumento del 18%.
Si osserva che la normativa citata non prevede affatto “questa
sorta di disciplina diacronica, fatta propria
dall’amministrazione stessa”, ed è pertanto errato l’assunto
contenuto nell’impugnata reiezione secondo cui la legge
istituisce l’indennità di funzione, ma non ne prevede la
maggiorazione del 18% pur considerandola pensionabile.
Si insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso nelle
conclusioni così come direttamente formulate. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari.
Nell’udienza odierna il ricorrente, liberamente interrogato, ha
confermato il contenuto del ricorso e depositato, su richiesta
del giudicante, sia la relazione di notificazione del ricorso
alle controparti sottoscritta dall’ufficiale giudiziario, sia
l’avviso di ricevimento di cui agli artt. 149 c.p.c. e 4 l. n.
890 del 1982.
La causa è quindi passata in
decisione con conseguente lettura del dispositivo e fissazione
del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza,
ai sensi dell’ultima parte dell’art. 429, comma 1, secondo
capoverso, c.p.c., come sostituito dall’art. 53 del d.l. 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6
agosto 2008, n. 133.
Considerato in
DIRITTO
La questione sottoposta al
giudizio della Corte concerne la computabilità nella base
pensionabile dell’assegno di funzione introdotto dall’art. 1,
comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987 n. 379 (recante
misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al
personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei
dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi
collegato ed equiparato), convertito con modificazioni nella
legge 14 novembre 1987 n. 468, e dall’art. 6 del
decreto-legge 21 settembre 1987,
n. 387 convertito con modificazioni in
legge 20
novembre 1987, n. 472 (Copertura finanziaria del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150,
di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al
personale della Polizia
di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia),
a favore, rispettivamente, degli appartenenti alle Forze
Armate e degli appartenenti ai Corpi di Polizia.
Al riguardo si deve ricordare che
secondo l’art. 16 (Base pensionabile personale militare) della
legge 29 aprile 1976, n. 177, sostitutivo dell’art. 53 del
d.P.R. 29 dicembre 1973 per le cessazioni dal servizio aventi
decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1986, n. 1092, ai fini
della determinazione della misura del trattamento di quiescenza
del personale militare, escluso quello indicato nell’art. 54,
penultimo comma, del citato d.P.R. n. 1092/73, la base
pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima
paga e dagli assegni o indennità pensionabili, integralmente
percepiti, indicati nello stesso art. 16 [ a) indennità di
funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista
dall’art. 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; b) assegno
perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti
dall’art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli
ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di
vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa; c)
assegno personale previsto dall’art. 202 del d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all’art. 3
della legge 8 agosto 1957, n. 751 ] è aumentata del 18% (primo
comma); “agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità,
anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa
disposizione di legge non ne prevede espressamente la
valutazione nella base pensionabile” (secondo comma).
Nella fattispecie va osservato che
l’assegno funzionale in discussione non soddisfa alcuna delle
due anzidette condizioni, non essendo compreso tra gli assegni e
indennità di cui al primo comma e non essendo assistito dalla
clausola espressa di valutabilità nella base pensionabile di cui
al secondo dei commi succitati.
Devesi, altresì, rilevare che le
argomentazioni assunte dalla Sezione Seconda giurisdizionale
centrale di appello con la sentenza n. 66/99 invocata dal
ricorrente sono state espressamente disattese da successive
sentenze (n. 314, n. 315, n. 317, n. 336 e n. 337 del 2 ottobre
2003) della medesima Sezione la quale, “rimeditata la
complessa questione anche alla luce delle perspicue
considerazioni svolte dalla Sezione del controllo nella
deliberazione n. 52/2000” (cfr. sentenza n. 347 del 30
ottobre 2003), ha osservato che l’assegno funzionale in
argomento, in quanto entità che si aggiunge ad un’altra (nella
specie: R.I.A.), costituisce emolumento distinto e separato
dalla stessa R.I.A. e non può, in ipotesi, affermarsi che esso è
inglobato nella R.I.A. o essere considerato di natura analoga
alla R.I.A.
Essendosi peraltro delineati, nella
giurisprudenza di questa Corte, orientamenti interpretativi non
univoci sulla inclusione o meno dell’assegno de quo nella
base pensionabile, la questione controversa è stata deferita una
prima volta nel dicembre 2003 alle Sezioni Riunite, che l’hanno
dichiarata inammissibile sul rilievo che al momento del
deferimento un contrasto giurisprudenziale esisteva soltanto tra
le Sezioni di primo grado, “tenuto conto che in grado di
appello era stato emessa una sola pronuncia in materia
favorevole alla inclusione dell’assegno di funzione nella base
pensionabile” e che la stessa Sezione Seconda d’appello
aveva poi proceduto “ad una integrale rivisitazione della
problematica affermando in maniera uniforme, in più pronunce,
che l’assegno di cui trattasi non può essere incluso nella base
pensionabile e, quindi, non è soggetto alla maggiorazione del
18%”, sicché una difformità di soluzioni interpretative si
riscontrava soltanto tra le Sezioni regionali, venendo a
difettare quella difformità di soluzioni giurisprudenziali in
grado di appello – “cosiddetta orizzontale” – ritenuta idonea ad
attivare presso le Sezioni Riunite il potere-dovere di rendere
la pronuncia del punto di diritto sulla questione di massima
(cfr. Corte dei Conti – Sezioni Riunite, 27 aprile 2004 n. 6/QM).
Successivamente, però, la
giurisprudenza d’appello ha espresso due diversi ed opposti
orientamenti, l’uno contrario e l’altro favorevole all’includibilità
dell’assegno funzionale nella base pensionabile.
Da un lato, le Sezioni
giurisdizionali centrali d’appello, con una serie costante di
decisioni conformi, hanno statuito che, anche se pensionabile,
l’assegno di cui si discute, pur aggiungendosi alla retribuzione
individuale di anzianità, mantiene la sua natura di emolumento
accessorio dello stipendio, non suscettibile di maggiorazione,
in assenza di espressa previsione legislativa (ex multis: Sez.
I, 6 febbraio 2006 n. 57/A; Sez. II, 2 settembre 2005 n. 304/A;
Sez. II, 11 novembre 2004 n. 342/A; Sez. III, 24 marzo 2004 n.
205/A).
Per contro, alcune pronunce della
Sezione giurisdizionale d’appello per la regione Sicilia –
concordando con precedenti decisioni di primo grado - hanno
affermato che l’assegno funzionale percepito ai sensi dell’art.
1 d.l. n. 379 del 1987, presentando indubbio carattere di
componente stipendiale, confluisce a pieno titolo nella base
pensionabile, con conseguente applicabilità dell’incremento del
18% previsto dall’art. 53 d.P.R. n. 1092/1973, nel testo
sostituito dall’art. 16 l. n. 177 del 1976 (cfr. sentenze 4
luglio 2005 n. 146/A e 17 marzo 2005 n. 66/A).
La questione è quindi tornata alle
Sezioni Riunite le quali, con la sentenza n. 9/2006/QM del 28
settembre 2006, hanno affermato che “l’assegno funzionale
previsto a favore degli appartenenti alle Forze Armate dall'art.
1 comma 9 del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella
legge 14 novembre 1987 n. 468, nonché l'analogo assegno
funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di
Polizia dall'art. 6 del d.l. 21 settembre 1987 n. 387,
convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n.
472, ancorché pensionabili, non sono inclusi nella base
pensionabile e quindi non possono usufruire della maggiorazione
del 18% in relazione all'art. 53, comma 1 del DPR 29 dicembre
1973 n. 1092, come modificato dall'art. 16 della legge 29 aprile
1976 n. 177”.
Hanno, pertanto, conclusivamente
statuito le Sezioni Riunite che
<< Nessun rilievo può al
riguardo essere riconosciuto all’espressione “si aggiungono alla
retribuzione individuale di anzianità” utilizzata dal
legislatore nell’istituire gli assegni in questione
limitatamente agli appartenenti alle forse armate, che ha invece
il significato di evidenziare la autonomia di tali emolumenti in
ragione della diversa natura giuridica. Gli assegni funzionali
in discorso non vanno infatti a confluire indistintamente nella
retribuzione individuale di anzianità, ma invece si cumulano a
questa nel confluire nello stipendio di base, senza restare
assorbiti al suo interno, mantenendo così le loro
caratteristiche peculiari >>.
Ritiene questo giudice che non vi siano decisive ragioni per
discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale consacrato nella
surrichiamata pronuncia, orientamento peraltro già adottato in
precedenza dalla Sezione: la pretesa azionata dal ricorrente,
volta ad ottenere l’inclusione nella base pensionabile - con i
conseguenziali relativi effetti (maggiorazione del 18% ex art.
16 della legge n. 177/76; rideterminazione dei sei scatti
attribuiti dall’art. 1, comma 15 bis, della legge n. 468/87,
come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/90) -
dell’assegno funzionale previsto dall’art. 1, comma 9, del d.l.
n. 468/87 (conv. in l. n. 468/87), deve pertanto essere
respinta.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso de
quo si appalesa infondato e, pertanto, non meritevole di
accoglimento; in difetto di
costituzione delle parti intimate non vi è luogo a pronuncia
sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei Conti - Sezione
giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna in funzione di
giudice unico delle pensioni in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando
Respinge
il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bologna il 4 maggio 2011.
Il giudice
(Francesco Maria Pagliara)
f.to Francesco
Maria Pagliara
Depositata in Segreteria il 10
giugno 2011
Il
Direttore di Segreteria
f.to Nicoletta
Natalucci
DECRETO
Il Giudice,
ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr.
196,
DISPONE
Che a cura della
Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di
detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se
esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Il Giudice Unico
(Francesco Maria
Pagliara)
f.to Francesco
Maria Pagliara
Depositato in
Segreteria il giorno 10 giugno 2011
Il Direttore
della Segreteria
f.to Nicoletta
Natalucci
In esecuzione del
Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 nr. 196, in caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi della parte privata e se esistenti del dante
causa e degli eventi causa.
Data 10 giugno
2011
Il Direttore
della Segreteria
f.to Nicoletta
Natalucci
|
Corte dei Conti "...La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica nella persona del consigliere Luigi Di Murro, visto l’art. 5 della l. 21 luglio 2000 n. 205 nonché gli artt. 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso iscritto al n. 032975/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra B. A. e, per l’effetto, dichiara la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Evento suicidario a seguito di colpo di arma da fuoco in sede temporale destra, in soggetto affetto da sindrome ansioso depressiva reattiva”...."
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
In funzione di
giudice unico delle pensioni in composizione monocratica in
persona del Presidente Luigi Di Murro, ha pronunciato, nella
pubblica udienza dell’11 maggio 2010 e con l’assistenza del
segretario dott. Lucia Caldarelli, la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n.
032975/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto
dalla sig.ra ---ha eletto domicilio, avverso il silenzio rifiuto
formatosi sulla domanda avanzata dalla ricorrente per il
riconoscimento della pensione privilegiata di reversibilità per
dipendenza da causa di servizio dell’evento suicidario che in
data 30 maggio 1994 ha tratto a morte il di lei coniuge, già
Sovrintendente della
Polizia di Stato presso il Comando Militare di OMISSIS.
Udito, nella
pubblica udienza, l’avv. Andrea Trentin per la parte privata
ricorrente; non rappresentato il Ministero della Difesa
resistente.
F A T T O
Con ricorso presentato in data 15 gennaio 2004 presso la
segreteria di questa Sezione giurisdizionale la sig.ra B. A.,
vedova del Sovrintendente della
Polizia di Stato
S. L., nato il OMISSIS e deceduto in servizio il OMISSIS per “Evento
suicidario a seguito di colpo di arma da fuoco in sede temporale
destra, in soggetto affetto da sindrome ansioso depressiva
reattiva”, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla
domanda avanzata dall’interessata per il riconoscimento della
pensione privilegiata di reversibilità.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte privata,
rilevato preliminarmente il silenzio serbato per sette anni
dall’Amministrazione, il che legittima il ricorso avverso il
silenzio rifiuto, e premessa l’esposizione dei fatti, in merito
allo svolgimento della fase amministrativa precisa che in data
28 novembre 1994 ha presentato domanda per il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio del decesso del coniuge ai
fini del riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione
privilegiata di reversibilità, e che con verbale AB n. 922 del 6
marzo 1990 la C.M.O. del Centro di Medicina legale militare di
OMISSIS ha negato il richiesto riconoscimento nella
considerazione che non si ravvisa nel servizio prestato nel caso
in essere, nella sua specificità, modo causale o concausale
efficiente e preponderante, ma solo occasionale nel determinismo
dell’infermità in esame, né si ravvisa nesso di interdipendenza
con l’infermità già dipendente da causa di servizio.
Il
giudizio negativo è stato confermato dalla Commissione Medica di
II^ istanza con l’ulteriore specificazione che dalle relazioni
in atti non risulta che lo S. sia stato impegnato in turni e
straordinari particolarmente stressanti, né sono emerse, anche
in base ai supplementi di relazioni richieste da quel Comando,
situazioni conflittuali con l’ambiente e i colleghi di lavoro, e
che durante il servizio lo S. non ha mai manifestato disturbi
psichici né alterazioni comportamentali.
Con il ricorso qui in esame la sig.ra B. A. sottolinea come
l’evento suicidario sia direttamente collegabile alla sindrome
ansioso depressiva reattiva contratta dal defunto coniuge
unicamente per fatti e causa di servizio, riportando le
dichiarazioni di colleghi, amici e sanitari.
In
particolare si afferma che l’ambiente di lavoro con gli
atteggiamenti dei superiori, nonché con l’orario di lavoro e le
sentite responsabilità, avevano determinato nel sig. S.,
sicuramente negli ultimi due anni di servizio, ed in ogni caso
nell’ultimo anno, in modo fortemente violento una condizione di
malessere psico-fisico, con fortissime turbe psichiche che gli
erano state diagnosticate quale una “sindrome ansioso depressiva
di tipo reattivo”, per la quale si era affidato a cure di natura
psicologica, ma che non è stata assolutamente avvertita dai
diretti superiori dell’interessato il quale, quindi, si è
trovato nell’ambiente di lavoro senza alcuna protezione.
Il
ricorso è corredato da copiosa documentazione tra cui, in
particolare, il parere medico-legale del prof. G. Beduschi di
Modena 28 giugno 1998 con tre allegati (all. n. 76) e la
relazione di consulenza Prof. I. Galliani di Modena (all. n.
77).
Il
Ministero dell’Interno ha depositato in data 13 settembre 2004
il fascicolo degli atti sanitari ed amministrativi del
Sovrintendente S. L.; in particolare l’allegato n. 4 (relazione
del Dirigente dell’11° Reparto Volo di OMISSIS) risulta
corredato dai certificati medici in data 8 giugno 1994 del dott.
Pier Paolo Gamberi, in data 8 giugno 1994 della dott. M. Luisa
Montebelli ed in data 24 ottobre 1994 del dott. Alberto Padovani
attestanti la sussistenza, prima del decesso, dell’infermità
“sindrome ansiosa depressiva di tipo reattivo” da porre in
diretta correlazione con il serviizo prestato dall’interessato.
In
data 17 giugno 2009 l’Amministrazione resistente si è costituita
con apposita memoria, corredata da copia della documentazione
già trasmessa integrata con il decreto ministeriale n. 11168/04
del 16 aprile 2004 negativo di trattamento pensionistico
privilegiato e con la dichiarazione di notifica del decreto
stesso, insistendo per il rigetto del gravame ed eccependo in
via subordinata l’intervenuta prescrizione quinquennale.
In
data 25 giugno 2009 il difensore della parte privata ricorrente
ha depositato una memoria difensiva concludente per
l’accoglimento del ricorso dovendo ravvisarsi nel servizio
prestato una connessione anche in via mediata con il suicidio
del Sovrintendente S..
Con ordinanza n.
206/09/C del 13 ottobre 2009 questa Sezione giurisdizionale,
considerato che la questione da decidere si sostanzia
nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, sub
specie di dipendenza dall’infermità “sindrome ansioso depressiva
reattiva” a sua volta dipendente da causa di servizio, anche
sotto il profilo del ritardo diagnostico e terapeutico,
dell’evento suicidario che in data OMISSIS ha tratto a morte il
Sovrintendente della
Polizia di Stato S. L. e che trattasi di questione
squisitamente tecnica, ha ritenuto necessario, ai fini di una
più avvisata giustizia, che venisse acquisito al riguardo il
motivato e definitivo parere dell’Ufficio Medico Legale presso
il Ministero della Salute.
L’istruttoria è
stata eseguita ed in data 4 giungo 2010 il consulente tecnico
officiato con la predetta ordinanza ha depositato il proprio
parere concludente per la dipendenza da causa di servizio della
patologia che ha poi indotto al suicidio il sig. S. L..
Con memoria
depositata in data 29 aprile 2011 la parte privata, richiamando
le conclusioni della predetta consulenza tecnica, insiste per
l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza l’avv. Andrea Trentin si riporta alle
difese depositate ed insiste per l’accoglimento del gravame.
Si
da atto che, per l’assenza della parte pubblica resistente, non
è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Al termine
dell’odierna udienza è stato letto il dispositivo della presente
sentenza con la precisazione che, ai sensi dell’ultima parte del
primo comma dell’art. 429 c.p.c. come novellato dall’art. 53 del
d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni,
in legge n. 133 del 6 agosto 2008, per il deposito della
sentenza, resta fissato il termine ordinatorio di sessanta
giorni decorrente dalla data odierna.
D I R I T T O
In via preliminare va precisato che l’art. 429
c.p.c. novellato prevede che, all’esito della discussione “il
giudice pronunzia sentenza con cui definisce il giudizio dando
lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare
complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo
un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito
della sentenza”.
Nel nuovo contesto normativo, quindi, sono
distinguibili due ipotesi: a) che il giudice dia lettura
integrale della sentenza (tale dovendosi intendere
l’esposizione delle ragioni, in fatto e in diritto) e del
dispositivo; b) che il giudice si limiti a leggere il
dispositivo, depositando in un momento successivo la sentenza
comprensiva della motivazione, in presenza di particolare
complessità.
Ma la circostanza che la lettura
dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione debba avvenire al termine dell’udienza, fermo
restando, ovviamente, che la sentenza non può che essere redatta
dopo che le parti abbiano discusso la causa (artt. 429, 275, 276
comma 5 c.p.c. in relazione agli artt. 26 e 20 R.D. n. 1038 del
1933), induce a ritenere che l’applicazione dell’art. 429 c.p.c.
novellato possa, per ragioni immediatamente intuibili, aver
luogo soltanto in presenza di questioni di estrema semplicità (id
est, quelle di cui all’ultimo comma dell’art. 26 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dal primo comma
dell’art. 9 della l. 21 luglio 2000, n. 205, applicabile, per
espressa previsione contenuta nel terzo comma del medesimo art.
9, ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi
pensionistici, civili, militari e di guerra) e laddove non sia
necessario, all’esito della discussione, dare pronuncia su
eccezioni e deduzioni formulate dalle parti, sempre che il
numero delle questioni trattate nella medesima udienza non sia
tale da imporre un eccessivo prolungamento della camera di
consiglio susseguente alla pubblica udienza con gli evidenti
disagi per le parti presenti, che attendono quanto meno la
lettura del dispositivo delle decisioni adottate per le singole
controversie trattate, ed analoghe difficoltà per
l’organizzazione e lo svolgimento del servizio del segretario di
udienza, la cui presenza alla lettura delle sentenze o dei soli
dispositivi delle stesse è indefettibile per la funzione del
verbale d’udienza, che deve essere redatto dal segretario
medesimo, con la cui sottoscrizione da parte del giudice si
intende pubblicata la sentenza, con conseguente esonero della
segreteria della Sezione dall’onere della comunicazione, giacché
il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge,
conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto esser
presenti (Cassazione civile, sez. III, 30 ottobre 2007, n.
22942).
Alla luce di tali considerazioni si è reputata
necessaria la fissazione del termine indicato nella narrativa in
fatto per il deposito della presente sentenza comprensiva della
motivazione oltre che del dispositivo letto in udienza, anche in
considerazione della circostanza che la lettura in udienza,
oltre che del dispositivo, anche della relativa motivazione, non
costituisce esordio del termine per l’impugnazione della
sentenza da parte del soccombente, atteso che detto termine
decorre dalla data di notificazione della sentenza a cura della
parte vittoriosa e che il termine cosiddetto “lungo” per la
proposizione dell’appello è quello di sei mesi dalla
pubblicazione della sentenza che, all’evidenza, non può
coincidere con la lettura della stessa nella pubblica udienza
per gli adempimenti di segreteria connessi alla pubblicazione
stessa.
Tanto premesso, la questione all’attenzione della Sezione
si sostanzia
nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, sub
specie di dipendenza dall’infermità “sindrome ansioso depressiva
reattiva” a sua volta dipendente da causa di servizio, anche
sotto il profilo del ritardo diagnostico e terapeutico,
dell’evento suicidario che in data
OMISSIS
ha tratto a morte il Sovrintendente della
Polizia di Stato
S. L..
Detta questione risulta
adeguatamente circoscritta dall’ordinanza istruttoria indicata
nella narrativa in fatto ed esaurientemente analizzata dal
consulente officiato con la medesima ordinanza dalla cui
conclusioni, basate di attendibili elementi di fatto e su
convincenti motivazioni medico legali, non sussistono motivi per
discostarsi, anche per l’assenza di qualsiasi contraria
argomentazione che avrebbe dovuto e potuto essere offerta dalla
parte pubblica resistente.
Afferma invero
il consulente tecnico officiato con l’ordinanza indicata nella
narrativa in fatto che precede dopo l’attento esame degli atti
trasmessi in visione che numerose sono le notizie che permettono
di definire la personalità del soggetto: dedizione al lavoro,
scrupolosità, applicazione per migliorare le sue competenze e
professionalità; da esse deriva il quadro di una persona
attenta, sensibile alla critica e rispettosa dell’autorità di
cui riconosce la funzione, lievemente introvertita.
Tale struttura
psichica, prosegue il consulente, si è mostrata stabile nel
tempo, almeno fino all’ultimo anno di permanenza presso la
Polizia di Stato
di OMISSIS nel corso del quale si è manifestato un cambiamento
netto del carattere del soggetto che è descritto come
estremamente ansioso, insicuro delle sue capacità ed assalito da
dubbi.
Il quadro
psico-patologico che se ne ricava, secondo il C.T.U., appare più
profondo di una depressione reattiva e mostra una lunga
ruminazione su idee di incapacità che arrivano a ridefinire sé
stesso come ostacolo alla vita dei familiari, manifestandosi
così uni sviluppo deliroide di rovina ed alla costituzione di
tale quadro sicuramente parteciparono numerosi fattori
ambientali, che sono ben evidenti degli atti allegati e sono
costituiti da un progressivo deterioramento delle relazioni
lavorative (il soggetto è meno loquace, più chiuso in sé stesso,
dubbioso delle sue prestazioni lavorative, preoccupato), da una
(verosimilmente depercepita) relazione con i superiori, dai
quali non si sente apprezzato, sentendosi addirittura umiliato
in certe particolari situazioni e da un aumento delle
preoccupazioni per le nuove condizioni che avrebbe trovato con
il trasferimento, anche se da lui stesso richiesto; anche
l’introduzione del trattamento con farmaci può aver modificato,
ameno inizialmente in senso peggiorativo,le condizioni
psico-patologiche.
Tali fattori,
conclude il consulente, hanno in certa misura agito
patoplasticamente nell’approfondire la dimensione sensitiva
della personalità, peraltro ben compensata fino ad allora, fino
a giungere alla condizione deliroide sopra descritta e pertanto,
in base a quanto suddetto, non si può non ravvedere nel servizio
svolto una forte componente concausale valida nel determinismo
della sindrome depressiva che ha poi, modificandosi in peggio,
condotto il soggetto al suicidio.
A giudizio di questo giudice
unico, il Consulente d’ufficio ha adeguatamente motivato in
merito alla sussistenza del requisito della dipendenza da causa
di servizio della sindrome depressiva che ha poi condotto al
suicidio il sig. S. L., ed il Ministero della Difesa resistente
non ha in alcun modo contrastato il sopra riportato parere, per
cui non soccorrono motivi per disattenderlo in questa sede.
Ciò posto, deve essere accolta la domanda della parte privata
ricorrente,
sussistendo peraltro giusti motivi per compensare le spese del
presente giudizio.
Quanto
all’eccezione di intervenuta prescrizione sollevata
dall’Amministrazione resistente con la memoria difensiva
depositata in data 17 giugno 2009, la stessa, appare infondata
alla luce della copiosissima corrispondenza intercorsa tra la
ricorrente e l’Amministrazione della Difesa, dimostrante il
perdurante interesse della parte privata alla risoluzione della
controversia sorta a seguito del silenzio serbato dal Ministero
della Difesa in merito alle richieste della sig.ra B. A.; anche
in assenza di specifica qualificazione in tal senso di detta
corrispondenza, la stessa appare tuttavia idonea ad interrompere
il decorso della prescrizione che, conseguentemente, non risulta
essersi maturata.
P. Q. M.
La Corte dei
conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in
funzione di giudice unico delle pensioni in composizione
monocratica nella persona del consigliere Luigi Di Murro, visto
l’art. 5 della l. 21 luglio 2000 n. 205 nonché gli artt. 420,
421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile,
definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso iscritto al n.
032975/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto
dalla sig.ra B. A. e, per l’effetto, dichiara la dipendenza da
causa di servizio dell’infermità
“Evento
suicidario a seguito di colpo di arma da fuoco in sede temporale
destra, in soggetto affetto da sindrome ansioso depressiva
reattiva”.
Dispone che
gli atti siano trasmessi all’Amministrazione della Difesa per
quanto di competenza.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella
camera di consiglio dell’11 maggio 2011.
DECRETO
Il Giudice Unico delle
Pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52,
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
DISPONE
che, a cura della Segreteria,
venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo
nei confronti della parte ricorrente.
Il Giudice
Presidente Luigi Di Murro
f.to Luigi Di Murro
Depositata in Segreteria il
09/06/2011
IL DIRIGENTE
f.to dr.ssa Lucia Caldarelli
In esecuzione del provvedimento
del Giudice Unico delle Pensioni, ai sensi dell’art. 52 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di
diffusione, omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di parte ricorrente.
IL DIRIGENTE
f.to dr.ssa Lucia Caldarelli
|
Corte dei Conti "...ACCOGLIE il ricorso in esame (n. 57792 PC), proposto da L. B. nei confronti del Ministero dell’Interno, e, per l’effetto, dichiara l’applicabilità, nei suoi confronti, dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ed il conseguente riconoscimento del diritto alla percezione dei dovuti benefici pensionistici, fatti salvi gli effetti della prescrizione, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio...."
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
REGIONE TOSCANA
in composizione
monocratica, nella persona del
Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D’ISANTO, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n.
57792 P.C. del registro di Segreteria, promosso da ----è
elettivamente domiciliato – avverso il decreto 1068/2002 del
Ministero dell’Interno.
Nella pubblica
udienza del 4 maggio 2011, udito l’avv. Marco
Canapicchi, per delega.
Non rappresentata
l’Amministrazione.
Visti gli atti ed i
documenti della causa;
Visto il D.L.
15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;
Visto il D.L.
23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;
Vista la Legge
27.7.2000, n. 205
FATTO
1.
Con ricorso qui pervenuto il 1903.2009, il sig. L., già in
servizio presso la
Polizia di Stato fino al 02.09.1998, impugnava il citato
decreto n. 1068/2002 con cui – pur riconoscendo che le infermità
da lui sofferte erano dipendenti da causa di servizio ed
ascrivibili a tab. A 7^ ctg. – gli veniva negata la relativa
p.p.o. in quanto le medesime non
portavano l’inabilità al servizio.
Ulteriore memoria
perveniva il 22.04.1011.
2. Il Ministero
dell’Interno, costituitosi il 26.04.2011, nell’evidenziare il
mutato orientamento, in proposito, di questa Corte, eccepisce la
prescrizione quinquennale.
3. A conclusione
dell’odierna udienza di discussione – nel corso della quale il
difensore si riporta agli atti –
questo Giudice, ai sensi
dell’art. 429 c.p.c., ha dato
lettura del dispositivo della presente decisione riservandosi il
deposito entro il termine prefissato.
DIRITTO
1. Preliminarmente, è
da evidenziare, con riferimento alla previsione del novellato
art. 420 c.p.c., l’impossibilità del
tentativo di conciliazione, considerato che non sono presenti
entrambe le parti.
2. Per giurisprudenza
consolidata (vgs. 3^ sez.
centr. n. 13621/2002; sez.
giur. Toscana
nn. 740/2006 e 654/2009), per il personale della
Polizia di Stato,
il diritto a percepire il trattamento di
P.P.O. è regolato, ai sensi dell’art. 5 (comma 6) della
legge n. 472/1987, dalla stessa norma prevista per il personale
delle FF.AA. e delle FF.PP. ad
ordinamento militare: l’art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973.
Quest’ultimo
prevede, come condizione indispensabile, l’accertata dipendenza
da fatti di servizio dell’infermità riscontrata, (requisito che
si riscontra nella documentazione relativa al ricorrente) e non
l’asserita inabilità al servizio.
Alla stregua di
quanto sopra, il ricorso è fondato e, quindi meritevole di
accoglimento.
Si deve, pertanto,
dichiarare l’applicabilità, nei confronti del ricorrente,
dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ed il suo conseguente diritto,
in relazione all’esito della prescritta procedura, a percepire i
dovuti benefici pensionistici, fatti salvi gli effetti
dell’eccepita prescrizione, relativa ai ratei maturati prima del
quinquennio precedente alla data di ricezione della sua istanza,
datata 31.03.2008..
3. Su quanto dovuto
spettano, inoltre, interessi legali e rivalutazione monetaria,
ex artt. 429
c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c., dalla maturazione dei
singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel
senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove
l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi
(SS.RR. 10/2002).
4. Attesa la chiarezza
della normativa, risalente ad oltre due decenni, e la univocità
della relativa giurisprudenza, le spese legali quantificate come
da notula, in euro 1.377,00
(milletrecentosettantasette/00) più IVA e CAP, vanno poste a
carico dell’Amministrazione soccombente.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione
Giurisdizionale per la Toscana – in composizione
monocratica – definitivamente
pronunciando
ACCOGLIE
il ricorso in esame (n. 57792
PC), proposto da L. B. nei confronti
del Ministero dell’Interno, e, per l’effetto, dichiara
l’applicabilità, nei suoi confronti, dell’art. 67 del DPR n.
1092/1973 ed il conseguente riconoscimento del diritto alla
percezione dei dovuti benefici pensionistici, fatti salvi gli
effetti della prescrizione, a decorrere dalla data di cessazione
dal servizio.
Segue il
riconoscimento delle somme aggiuntive, come indicato in parte
motiva.
Dispone la trasmissione degli
atti all’Amministrazione, per gli ulteriori adempimenti di
competenza, ed alla locale Procura Regionale per quanto,
eventualmente, di interesse.
Le spese legali,
pari ad € 1.377,00 (milletrecentosettantasette/00) più IVA e
CAP, sono a carico dell’Amministrazione soccombente.
Così deciso, in Firenze, previa
lettura del dispositivo, nell’udienza del 4 maggio 2011.
In esito alla riserva ivi
contenuta, la presente sentenza, emessa nella Camera di
Consiglio del 06.05.2011, in pari data viene comunicata alla
Segreteria, per il seguito di competenza.
IL GIUDICE UNICO
F.to Francesco D’Isanto
Depositata
in Segreteria il 14 GIUGNO 2011
IL
DIRETTORE DI SEGRETERIA
F.to Paola
Altini
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