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giovedì 9 settembre 2010

BONANNI: CAPO SERVIZIO ORDINE CGIL, COSI' EVITO SCONTRI/ANSA IO RICONOSCO I CONTESTATORI, RINFORZI PER I DIBATTITI

BONANNI: CAPO SERVIZIO ORDINE CGIL, COSI' EVITO SCONTRI/ANSA
IO RICONOSCO I CONTESTATORI, RINFORZI PER I DIBATTITI
(ANSA) - ROMA, 9 SET - Un episodio inconcepibile di questi
tempi, ora che la collaborazione tra le forze di polizia e i
servizi d'ordine di partiti e sindacati, uniti alla conoscenza,
precisa delle persone che gravitano attorno alle aree
antagoniste, consente di prevenire episodi come quelli accaduti
a Torino. Bruno Braccio, responsabile del dipartimento sicurezza
della Cgil di Roma, ha passato una vita intera ad evitare
episodi come quello di Torino.
Classe 1942, Raccio e' un militante prima del Pci e poi
della Cgil; dal suo punto di osservazione ha visto come e'
cambiato il controllo in situazioni in cui va garantito l'ordine
negli ultimi 30 anni in Italia. A 18 anni era a Porta San Paolo
quando il 6 luglio 1960, una manifestazione antifascista venne
travolta da una carica di carabinieri a cavallo. Negli anni '70,
racconta, ''succedeva che quando noi facevamo bonifica nei
congressi del Pci non lasciavamo mai sola la polizia. Prima
c'era una sorta di prevenzione nei loro confronti. Io mi ricordo
le forze di polizia che erano state create da Scelba, il corpo
antisommossa della 'celere', mi ricordo di San Paolo con le
cariche a cavallo. Adesso e' tutta un'altra cosa. Mi pare di
poter dire che la situazione si e' trasformata. C'e' stata una
sorta di democratizzazione nei rapporti tra noi e la polizia,
c'e' un rapporto diverso con questori e prefetti''.
Certamente, assicura Raccio, ''a Torino con Bonanni in
quell'ambiente, la situazione andava meglio governata. C'e' un
mix di responsabilita'. Se a Roma dovessero venire persone
dell'area no-global, dei centri sociali io li conosco, li potrei
individuare e cercherei di mettere loro vicino delle persone per
prevenire. E se ci sono preoccupazioni segnalerei la cosa alla
polizia. Bisogna aprire - ripete - alla collaborazione con le
forze dell'ordine con le quali si lavora spesso con scambio di
informazioni, ognuno rispettoso dei reciproci ruoli. Questo
serve ad evitare episodi estremi''.
''In questi ultimi tempi - racconta Raccio - abbiamo avuto
qualche problema in occasione di occupazioni di fabbriche, c'e'
stato il caso Eutelia, ma c'e' stato un lungo periodo in cui
episodi come quello di ieri erano rari. Ci sono episodi piu'
vecchi, nei quali quest'area ribellista della sinistra veniva a
tutte le manifestazioni. In quei casi cercavamo di risolvere i
problemi senza far intervenire le forze dell'ordine con le
cariche. E anche con queste persone c'era un rapporto, ci vuole
lealta' e correttezza, anche con loro, senza approfittarne''.
Nel caso di Torino, quindi ''e' impossibile che le forze
dell'ordine non conoscessero i contestatori e gli organizzatori
avrebbero dovuto fare di piu', considerato il personaggio che
arrivava. Proprio per questo dovevamo stare all'erta. Ma questo
lo sanno ancora meglio le forze di polizia e la Digos. C'era
stato gia' il segnale con Schifani, c'e' una situazione di
malcontento, bisognava prepararsi, non si puo' recuperare
all'ultimo momento. Bisogna essere pignoli e questo non vuol
dire che andiamo a caccia di streghe''.
Oggi, ricorda Raccio, c'e' alla festa della Cgil di Roma il
segretario generale, Guglielmo Epifani: ''oltre al consueto
servizio di controllo, presente giorno e notte, ci sono i
rinforzi per i dibattiti, piu' un gruppo di volontari
organizzato dal Silp che ci da' una mando . In occasioni come
quella di oggi aggiungiamo una ventina di persone per fare
servizio d'ordine intorno al palco e in caso di necessita'
chiamiamo anche i compagni degli stand e dei ristoranti per
aiutarci. C'e' un po' di preoccupazione per questa sera: Epifani
non e' certo contestato dai nostri ma in alcuni ambienti e'
considerato troppo moderato. Alle nostre fese, in ogni caso, il
dibattito e' garantito''.(ANSA).

CHI
09-SET-10 19:48 NNNN

SCUOLA. PRECARI: CHIEDIAMO CATTEDRE, CI DANNO... POLIZIA

SCUOLA. PRECARI: CHIEDIAMO CATTEDRE, CI DANNO... POLIZIA
"SABATO A MILANO MANIFESTAZIONE CONTRO TAGLI GELMINI E TREMONTI".

(DIRE) Roma, 9 set. - "Anche oggi, nel corso del quarto giorno di
convocazione per l'assegnazione di cattedre a tempo determinato
per la scuola secondaria di primo e secondo grado all'Ips
Cavalieri di Milano (questa volta classi di concorso psicologia e
sociologia, storia e filosofia, lettere alle medie), i precari
presenti hanno temporaneamente bloccato le operazioni di nomina
per denunciare la mancanza di trasparenza e di regolarita' delle
stesse". Lo comunica una nota dei precari della scuola.
"Come ieri- si legge nel comunicato- la direttrice scolastica
della scuola, professoressa Lodigiani, si e' rifiutata di
svolgere le nomine all'interno dell'aula magna, lasciando
duecento insegnanti precari in attesa di nomina per ore in piedi,
in spazi angusti, in violazione delle piu' elementari norme di
sicurezza. Questa situazione, oltre a essere disumana e
irrispettosa per le persone presenti, rende di fatto impossibile
controllare la regolarita' delle operazioni e garantire la
trasparenza delle assegnazioni".
Per i precari "la decisione della direttrice e' stata motivata
dalla paura di possibili 'proteste' dei giorni scorsi, quando la
mancanza di cattedre gia' comunicate dai presidi e delle 152
cattedre di sostegno concesse in deroga nell'elenco delle
disponibilita' aveva giustamente fatto infuriare i precari in
attesa di nomina che si vedevano sensibilmente ridurre il numero
di cattedre disponibili e di conseguenza le possibilita' di
scelta e di lavoro".(SEGUE)

(Com/Wel/ Dire)
18:42 09-09-10

NNNN
SCUOLA. PRECARI: CHIEDIAMO CATTEDRE, CI DANNO... POLIZIA -2-


(DIRE) Roma, 9 set. - È "grave", continuano i precari, che "una
dirigente manchi ai propri doveri di assicurare le nomine in
assoluta trasparenza e sicurezza, in base alle norme vigenti, per
evitare legittime lamentele e richieste di informazioni". Ed e'
"ancora piu' grave" che "gli ispettori di Polizia (presenti a
tutte le convocazioni fin da lunedi') abbiano minacciato di
identificare chi chiedeva di usare l'aula magna". Nel comunicato
si legge poi che "sulla strada antistante l'ingresso della scuola
e' apparsa una camionetta carica di poliziotti in tenuta
antisommossa, nonostante le richieste fossero avanzate in forma
assolutamente pacifica e civile nonche' legittima".
Alle richieste "piu' che motivate di trasparenza, regolarita'
e sicurezza delle operazioni di nomina- si legge ancora- lo Stato
risponde quindi minacciando l'uso della forza, come se fossimo
nel pieno di una manifestazione politica e criminalizzando chi,
insegnante e non 'pericoloso contestatore', denunci un
comportamento fuori-legge da parte dell'Istituzione, che rischia
di ledere i suoi diritti lavorativi".
I precari concludono denunciando che "questa situazione rende
evidente una volta di piu' quanto sia importante da parte di noi
precari essere uniti, non piegare la testa e far rispettare i
nostri diritti". Per questo "invitiamo tutti, precari, lavoratori
della scuola, studenti, cittadini solidali a partecipare sabato
alla manifestazione (concentramento alle 15, piazza Missori,
Milano) contro i tagli della Gelmini e Tremonti e contro lo
smantellamento della scuola pubblica. Come associazioni precari
chiediamo inoltre che l'Usp provveda al piu' presto a indire
nuove convocazioni su tutte le classi di concorso che includano
tutte le disponibilita' mancanti nelle prime convocazioni".

(Com/Wel/ Dire)
18:42 09-09-10

NNNN

"La privacy tra i banchi di scuola" Si possono usare i videofonini a scuola? Gli scrutini sono pubblici? Si possono filmare le recite scolastiche? Le scuole possono installare telecamere?

"La privacy tra i banchi di scuola" Si possono usare i videofonini a scuola? Gli scrutini sono pubblici? Si possono filmare le recite scolastiche? Le scuole possono installare telecamere?

Consiglio di Stato "...Il luogotenente ##################### ##################### impugnava davanti al TAR del Lazio, Sezione di #####################, il parere negativo in data 13/12/04 reso dal Comando generale della Guardia di Finanza in merito alla domanda da lui avanzata volta al riconoscimento dell'indennità d'impiego nel supporto logistico ed addestrativo del personale del contingente di mare, istituita ex art. 66 secondo comma del DPR 16/3/99 n. 254...."

Consiglio di Stato "...Il luogotenente ##################### ##################### impugnava davanti al TAR del Lazio, Sezione di #####################, il parere negativo in data 13/12/04 reso dal Comando generale della Guardia di Finanza in merito alla domanda da lui avanzata volta al riconoscimento dell'indennità d'impiego nel supporto logistico ed addestrativo del personale del contingente di mare, istituita ex art. 66 secondo comma del DPR 16/3/99 n. 254...."

Consiglio di Stato "...Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di #####################, l'attuale appellante, #####################, agiva per il risarcimento dei danni che gli sarebbero derivati da comportamento illecito del Ministero della Difesa, datore di lavoro pubblico...."

Consiglio di Stato "...Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di #####################, l'attuale appellante, #####################, agiva per il risarcimento dei danni che gli sarebbero derivati da comportamento illecito del Ministero della Difesa, datore di lavoro pubblico...."

Consiglio di Stato "...Con l'impugnata sentenza il Tar del Veneto ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo a suo tempo adottato dal giudice di primo grado in relazione alla pretesa creditoria avanzata dal signor #####################, sovrintendente capo della Polizia di Stato, in relazione al compenso sostitutivo per ferie (relative agli anni 2001,2002 e 2003) non godute a causa della intervenuta dispensa dal servizio,a decorrere dal 25 gennaio 2003, per inabilità fisica..."

Consiglio di Stato "...Con l'impugnata sentenza il Tar del Veneto ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo a suo tempo adottato dal giudice di primo grado in relazione alla pretesa creditoria avanzata dal signor #####################, sovrintendente capo della Polizia di Stato, in relazione al compenso sostitutivo per ferie (relative agli anni 2001,2002 e 2003) non godute a causa della intervenuta dispensa dal servizio,a decorrere dal 25 gennaio 2003, per inabilità fisica..."

concorso a 80 posti per commissario, circolare esplicativa

concorso a 80 posti per commissario, circolare esplicativa

INAIL: dall'8 settembre più facile la denuncia on-line delle malattie professionali

INAIL:  dall'8 settembre più
facile la denuncia on-line delle malattie professionali

Con il Decreto Ministeriale del 30 luglio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197/2010) � stata approvata la delibera 42/2010 del Presidente-Commissario Straordinario dell' INAIL contenente la modifica dell'art. 53 del T.U. (DPR 1124/1965).
A partire dall'8 settembre 2010 sarà  più semplice, per i datori di lavoro, effettuare la denuncia on-line delle malattie professionali all'INAIL, in quanto non si dovrà più  allegare il relativo certificato medico.
Il datore di lavoro dovrà  trasmetterlo solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore, nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.




INPS: trasmissione telematica delle certificazioni di malattia

INPS: trasmissione telematica delle certificazioni di malattia
 
L'INPS, con circolare n. 119 del 7 settembre 2010, fornisce indicazioni in merito al flusso di invio, alla casella di Posta Elettronica Certificata indicata dal datore di lavoro, delle attestazioni di malattia quale ulteriore modalità prevista dal Decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010.

INPS: i servizi che dal 2011 potranno essere richiesti solo telematicamente

INPS: i servizi che dal 2011 potranno essere richiesti solo telematicamente

L'INPS, con una nota dell'8 settembre 2010, comunica che a partire dal 1° gennaio 2011, per una ventina di servizi erogati dall'Ente, verr�àmeno il doppio canale (sportello e sito internet) e saranno gestiti esclusivamente via web.
In particolare, i servizi che dal 1° gennaio 2011 saranno erogati esclusivamente con il formato telematico saranno:

 la richiesta di disoccupazione ordinaria e agricola,
l'indennità di mobilità ordinaria e di assegno integrativo;
l'iscrizione e la richiesta di variazione per la Gestione Separata,
i lavoratori domestici, i lavoratori dipendenti, gli agricoli e gli agricoli autonomi;
tutte le tipologie di ricorsi;
le certificazioni Ise/Isee;
le segnalazioni di variazioni contributive;
la richiesta di accentramento contributivo;
la richiesta di assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli e ai disoccupati e in mobilit�;
le ricostituzioni (supplementi, assegni familiari, documentali, contributive, reddituali);
le cure termali
le dichiarazioni di responsabilit� dei contribuenti (lavoratori dipendenti e agricoli).

Intervista telefonica al Segretario Generale del Silp Cgil di Roma

Intervista telefonica al Segretario Generale del Silp Cgil di Roma ( a cura di Giada Valdannini e Marco Moretti per Radio Città Futura)

CIRCOLARE 17 febbraio 2010, n. 3 Articolo 55-novies del decreto legislativo n. 165 del 2001 - identificazione del personale a contatto con il pubblico. (10A10879) (GU n. 210 del 8-9-2010 )

CIRCOLARE 17 febbraio 2010, n. 3 Articolo 55-novies del decreto legislativo n. 165 del 2001 - identificazione del personale a contatto con il pubblico. (10A10879) (GU n. 210 del 8-9-2010 )
Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 IL MINISTRO per la pubblica amministrazione e l'innovazione Premessa. L'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto nel corpo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 55-novies. Quest'ultima disposizione prevede che «1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attivita' a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. 2. Dall'obbligo di cui al comma 1 e' escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.». L'art. 73, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 150 ha disciplinato l'entrata in vigore della nuova norma stabilendo che «L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall'art. 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del presente decreto, decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.». La norma, pertanto, e' entrata in vigore il 13 febbraio. Si ritiene utile fornire alcune indicazioni generali sulla portata della disposizione. Finalita' della norma. La norma persegue l'obiettivo di attuare la trasparenza nell'organizzazione e nell'attivita' delle pubbliche amministrazioni. Essa riprende alcune indicazioni gia' diramate in via amministrativa e si inserisce nell'ampio contesto delle misure amministrative e normative introdotte nell'ordinamento con il fine di rendere conoscibile e trasparente l'organizzazione e l'azione amministrativa e di agevolare i rapporti con l'utenza (basti ricordare, a titolo di esempio, l'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede l'indicazione del responsabile del procedimento nella comunicazione di avvio; l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che, disciplinando il contenuto dell'informativa sul trattamento dei dati personali, prevede la comunicazione anche degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento; l'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che sui siti internet delle amministrazioni siano pubblicati, tra gli altri, l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; l'art. 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che introduce l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet, tra gli altri, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali). Attraverso l'attuazione della trasparenza, la disposizione persegue l'obiettivo di agevolare l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi da parte degli utenti nonche' quello di responsabilizzare i destinatari della prescrizione, i pubblici dipendenti che svolgono attivita' a contatto con il pubblico, poiche' il processo di responsabilizzazione passa anche attraverso la pronta individuabilita' del soggetto interlocutore. Ambito soggettivo. a) Le amministrazioni interessate. La disposizione si applica nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Essa rappresenta esercizio della potesta' legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettere l) ed m), della Costituzione, come risulta anche dall'art. 74 del decreto legislativo n. 150 del 2009, e, pertanto, e' immediatamente operante anche per le Regioni e gli Enti locali. b) Le categorie di dipendenti interessati. La prescrizione riguarda tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni soggetti a contrattazione collettiva, mentre non riguarda direttamente il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Quindi la norma non si applica ai magistrati e agli avvocati dello Stato, ai professori universitari, al personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia e alle altre categorie che, ai sensi del menzionato art. 3, sono disciplinate dai propri ordinamenti. Rimane in ogni caso salva, anche in questi casi, la possibilita' per le amministrazioni di adottare direttive e introdurre misure per consentire una rapida identificazione del personale a contatto con il pubblico, mediante cartellini e targhe, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali (art. 11 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). Come stabilisce il comma 2 della disposizione, eventuali deroghe al regime generale possono essere stabilite soltanto per categorie determinate di pubblici dipendenti in relazione ai compiti ad esse attribuiti. Il regime derogatorio quindi e' giustificato per circostanze particolari limitate dal punto di vista soggettivo ed oggettivo. Dal punto di vista formale, le deroghe debbono essere indicate in decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, adottati su proposta del Ministro competente, ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Pertanto, in assenza di tali provvedimenti, la norma e' vincolante nei confronti della generalita' dei dipendenti che operano a contatto con il pubblico. Il concetto di attivita' a contatto con il pubblico. Secondo la legge, l'obbligo di identificazione sussiste per i dipendenti che svolgono attivita' a contatto con il pubblico. Per attivita' a contatto con il pubblico si intendono quelle svolte in luogo pubblico e luogo aperto al pubblico nei confronti di un'utenza indistinta. Considerata la varia tipologia di funzioni e servizi svolti dalle pubbliche amministrazioni, l'individuazione delle attivita' rilevanti e' rimessa alla valutazione di ciascuna amministrazione. A titolo esemplificativo, rientrano nel concetto in esame le attivita' svolte per il pubblico allo sportello o presso la postazione del dipendente, quelle svolte dall'ufficio relazioni con il pubblico, le attivita' di servizio nelle biblioteche aperte al pubblico, le attivita' svolte dagli addetti ai servizi di portierato nelle pubbliche amministrazioni, le attivita' del personale sanitario a contatto con il pubblico nelle strutture ospedaliere e sanitarie. Rimane in ogni caso salva la possibilita' per le amministrazioni di adottare direttive e introdurre misure per consentire una rapida identificazione del personale anche se non preposto ad attivita' che comportano il contatto con il pubblico, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali (art. 11 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). L'identificazione del dipendente. In base alla norma, l'identificazione del dipendente avviene mediante l'uso di «cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.». La scelta tra l'una e l'altra modalita' e' rimessa all'amministrazione e sara' effettuata a seconda della tipologia di attivita', fermo restando che possono essere adottate contemporaneamente entrambe le modalita' e che non e' tanto rilevante lo strumento di per se' quanto piuttosto il soddisfacimento dell'esigenza sottesa che e' quello dell'identificazione dell'addetto. La disposizione individua gli elementi per l'identificazione nel nominativo del dipendente. Si tratta di un contenuto minimo e l'amministrazione puo' valutare se e quando attuare l'identificazione anche attraverso ulteriori elementi soprattutto in riferimento al ruolo del soggetto nell'ambito dell'organizzazione: posizione professionale, profilo, qualifica se dirigente, ufficio di appartenenza. Nel dare attuazione alla norma le amministrazioni debbono tener conto della finalita' della prescrizione, evitando la diffusione di dati personali non pertinenti od eccedenti la finalita' (art. 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003). Cosi', non sembra rispondere ad un principio di corretto utilizzo dei dati personali l'indicazione nel cartellino delle generalita' del dipendente, complete dell'indicazione della data di nascita. Occorre, infatti, l'individuazione di modalita' sufficienti ed adeguate che, salvaguardando il pubblico interesse, evitino di compromettere la sfera personale del soggetto. L'attuazione della norma e l'inosservanza della prescrizione. La disposizione si riferisce direttamente ai pubblici dipendenti. Pur essendo questi i soggetti direttamente tenuti all'osservanza dell'obbligo, e' chiaro che le amministrazioni di appartenenza debbono da un lato diramare istruzioni operative, dall'altro fornire gli strumenti per l'identificazione ai dipendenti interessati, in modo che la norma venga attuata in maniera uniforme nell'ambito della stessa amministrazione. L'inosservanza della prescrizione verra' valutata secondo i criteri ordinari della responsabilita' disciplinare con l'irrogazione delle sanzioni in relazione alle violazioni accertate. Roma, 17 febbraio 2010 Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 385 

CIRCOLARE 19 luglio 2010, n. 8 . Assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti. (10A10880) (GU n. 210 del 8-9-2010 )

CIRCOLARE 19 luglio 2010, n. 8 . Assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti. (10A10880) (GU n. 210 del 8-9-2010

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 IL MINISTRO per la pubblica amministrazione e l'innovazione Come noto, uno degli obiettivi perseguiti dall'inizio del mandato e' stato quello della riduzione del fenomeno dell'assenteismo nelle pubbliche amministrazioni, ricercato sia attraverso l'introduzione di misure normative sia mediante la diffusione della cultura della trasparenza, finalizzata ad evidenziare buone e cattive prassi. . Nel corso del secondo anno, fino al mese di giugno 2010, le assenze registrano, rispetto ai valori prevalenti prima dell'entrata in vigore della norma, una riduzione media dei giorni di assenza per malattia pro-capite del 31,1% (2) . E' utile richiamare innanzi tutto le indicazioni gia' fornite in passato sull'argomento, che sono contenute nelle circolari n. 7 e 8 del 2008 e 7 del 2009, facendo presente che la loro lettura deve tener conto della normativa successivamente intervenuta e, in particolare, del decreto ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206, recante «Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.». L'entrata in vigore di tale decreto rende peraltro superata la circolare n. 1 del 2009, relativa alle fasce orarie di reperibilita' per i malati oncologici, salve le indicazioni sull'utilizzo di modalita' flessibili di lavoro da favorire nel caso in cui ricorrano le patologie che richiedono terapie salvavita. Infatti, l'art. 2 del decreto ministeriale prevede tra i casi di esclusione dall'obbligo di reperibilita' le assenze eziologicamente riconducibili a «patologie gravi che richiedono terapie salvavita.». Piu' recentemente, con la circolare n. 5 del 2010 sono stati dati indirizzi sullo specifico tema della responsabilita' connessa alla violazione delle norme sulla presenza in servizio e sul rilascio di certificati con particolare riguardo ai medici e con la circolare n. 1 DFP-DDI sono state diramante le indicazioni per l'avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati. Alcuni chiarimenti sono stati forniti, inoltre, nell'ambito di pareri resi alle amministrazioni e pubblicati sul sito internet del Dipartimento, sezione pareri e note circolari. In particolare, si segnalano i pareri n. 53 del 2008 relativo al post ricovero, n. 1 del 2009 sull'individuazione di alcune voci ai fini della decurtazione del trattamento economico previsto per il personale del comparto regioni - enti locali, n. 2 del 2010 sull'obbligatorieta' delle visite fiscali in caso di esenzione dalla reperibilita' del dipendente. Considerate le segnalazioni pervenute dalle amministrazioni e dai dipendenti interessati, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcuni aspetti applicativi delicati della disciplina. Si raccomanda alle amministrazioni l'osservanza dell'obbligo di attuare la decurtazione retributiva in caso di assenza per malattia, secondo le indicazioni fornite nelle predette circolari n. 7 e 8 del 2008. E' utile ricordare che per talune ipotesi e' stato previsto dalle norme un regime di maggior favore. Infatti, l'art. 71, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008 stabilisce che «Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.». Nel sottolineare la volonta' del legislatore di salvaguardare situazioni particolari e delicate, si segnala che il regime applicabile va ricavato da ciascun CCNL di riferimento. Dai vigenti contratti si evince in generale l'esclusione delle assenze riconducibili a queste cause dalla decurtazione e dal computo dei giorni dal periodo di comporto, in qualche caso salvaguardando espressamente pure «i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie» (cfr.: CCNL comparto scuola 29 settembre 2007, art. 17, comma 9). Rimane fermo anche in questa sede quanto gia' detto a proposito dell'esenzione dalla reperibilita' (cfr.: parere n. 2 del 2010) ai fini dell'applicazione del regime di maggior favore e, cioe', il dovere dell'amministrazione di esentare il dipendente dalla decurtazione solo se per lo stesso sussiste la relativa documentazione medica a supporto. Si ricorda che il comma 1-bis dell'art. 71 menzionato, nel quale era contenuta una disciplina speciale di deroga per il personale del comparto sicurezza e difesa in relazione alle malattie conseguenti a lesioni riportate in attivita' operative ed addestrative, e' stato sostituito dal decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009. La novella riguarda, oltre che il personale del comparto sicurezza e difesa, anche il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma attualmente prevede che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale.». Per quanto riguarda le voci retributive da considerare ai fini della decurtazione, considerati i quesiti pervenuti relativamente alla retribuzione di risultato dei dirigenti, si precisa che la stessa non e' soggetta a decurtazione. Essa infatti costituisce l'emolumento volto a remunerare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi da parte del dirigente e viene corrisposta a consuntivo, in esito all'apposito procedimento di valutazione. Tale voce retributiva non puo' essere assimilata ad un'indennita' giornaliera, legata alla presenza in servizio, poiche' viene corrisposta solo se e nella misura in cui gli obiettivi assegnati risultino conseguiti e l'attivita' svolta risulti valutabile a tal fine. Analogo ragionamento vale per le voci corrispondenti previste anche per le altre categorie di personale, compreso il personale ad ordinamento pubblicistico, aventi la medesima natura. Infine, si richiama ancora una volta l'attenzione sul regime sanzionatorio vigente per le ipotesi di mancata osservanza della normativa in materia di assenza per malattia gia' illustrato nelle precedenti circolari n. 7 del 2009 e 5 del 2010. Roma, 19 luglio 2010 Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta (1) Dal resoconto sul monitoraggio risulta che la stima e' riferita al complesso delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione dei comparti scuola, universita' e sicurezza (2) Dal resoconto sul monitoraggio risulta che la stima e' riferita al complesso delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione dei comparti scuola, universita' e sicurezza Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 384 

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale di varie amministrazioni dello Stato. (10A10899) (GU n. 210 del 8-9-2010 )

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 luglio 2010
Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale di varie amministrazioni dello Stato. (10A10899) (GU n. 210 del 8-9-2010
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010); Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'art. 66 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni tra cui quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006; Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001; Visto l'art. 66, comma 7, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale sostituisce l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l'art. 3, comma 102, della citata legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede, per l'anno 2010 che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente; Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita' di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visti i commi 1, 5 e 6 dell'art. 74, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25; Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 in cui e' previsto che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonche' delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca; Visto il comma 8-quater del citato art. 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla predetta data; Visto il comma 8-quinques del ripetuto art. 2, del decreto-legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo art. 17, per il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche' per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; Visto il gia' citato comma 8-quinques dell'art. 2, del decreto-legge n. 194 del 2009 secondo cui restano altresi' escluse dal divieto ad assumere di cui al comma 8-quater le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali; Viste le note con le quali ciascuna amministrazione, chiede le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2009 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili; Considerato che, data l'urgenza di procedere alle autorizzazioni ad assumere del suddetto personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'asseverazione dei dati possa essere acquisita successivamente, tenuto conto che l'onere previsto per le assunzioni richieste lascia ancora una consistente disponibilita' di risorse finanziarie utilizzabili, con dei margini sufficienti a garantire il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente; Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' quelli di cui all'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25 le amministrazioni, di cui alla Tabella allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, delle unita' di personale per ciascuna indicate, per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 66, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, dovranno essere effettuate in via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali, cosi' come previsto dal comma 8-quinques dell'art. 2, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010. 3. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri e dei rispettivi bilanci delle altre amministrazioni. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 2010 p. il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 10, foglio n. 389 
Parte di provvedimento in formato grafico

Stalking su Facebook: l'invio di messaggi e video hot può essere punibile

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 16 luglio - 30 agosto 2010, n. 32404
Svolgimento del processo - Motivi della decisione



Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Potenza ha parzialmente accolto l'istanza di riesame formulata da ##################### avverso il provvedimento del g.i.p. del Tribunale di Lagonegro in data 16 febbraio 2010, sostituendo la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

All'indagato è stato contestato il reato di cui all'art. 612 bis c.p. ("Atti persecutori") nei confronti di ##################### (con la quale aveva avuto una relazione sentimentale che la donna aveva voluto interrompere), e di calunnia nei confronti della stessa e di P.S., nuovo fidanzato della I..

Avverso tale decisione propone ricorso l'indagato che deduce, con un primo motivo, "violazione di diritto", perchè non sarebbero sussistiti i gravi indizi, e i descritti comportamenti non avrebbero potuto integrare il reato contestato. Quanto alla calunnia, non erano stati sentiti due testi da lui indicati. Assume poi, con altro motivo, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Le investigazioni erano basate sulle sole parole della I., prive di riscontri, e sulle dichiarazioni di suoi familiari. Non era stato interrogato il teste a discarico S.G. indicato dall'esponente. Le argomentazioni del Collegio non erano condivisibili, in quanto non era vero che il quadro indiziario era univoco: infatti nel 2009 era la stessa persona offesa a chiedere e ottenere "un contatto con il presunto stalker". Sostiene che le espressioni usate nella ordinanza sulla sua personalità, di connotazione particolarmente negativa (come "incapace di controllare i propri istinti"; "carattere allarmante"; "spregiudicato"; "con elevata propensione a delinquere"), nonchè quelle utilizzate per evidenziare i pericula libertatis (quali "pericolo di recidiva";

"stillicidio persecutorio") non erano in linea con la misura (come sostituita) ma semmai con la custodia cautelare in carcere (si trattava probabilmente di un errore del Tribunale che aveva utilizzato espressioni riferibili a tale C.E.).

Il ricorso è inammissibile per contenere censure di merito, oltretutto genericamente esposte, sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, avverso un'ordinanza assistita da motivazione congrua e immune da censure di ordine logico.

Il Tribunale ha, infatti, ritenuto la sussistenza dei gravi indizi relativamente alla condotta del reato previsto dall'art. 612 bis c.p..

Ha correttamente osservato, in proposito, che i comportamenti persecutori erano iniziati proprio dopo la fine della relazione tra il ricorrente e la I. (****), fine che il D. S. non aveva voluto accettare e che avrebbe voluto riallacciare.

Le investigazioni hanno dato conto di continui episodi di molestie, concretatisi in telefonate, invii di sms e di messaggi di posta elettronica, nonchè di messaggi tramite internet (facebook), anche nell'ufficio dove la I. prestava il suo lavoro. Sono state poste a base del provvedimento anche le dichiarazioni della I. (motivatamente ritenuta attendibile anche per i riscontri documentali delle sue dichiarazioni), che aveva presentato varie denunce, nonchè le sommarie informazioni di diverse persone informate sui fatti. La condotta persecutoria e ossessionante dell'indagato, sempre più pressante, era anche caratterizzata dall'avere trasmesso il D., tramite facebook, un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la donna, nonchè dall'avere avvicinato la I., che si trovava con un collega di lavoro, con atteggiamento aggressivo, manifestando l'intenzione di picchiare l'uomo. Il D. aveva anche inviato presso l'ufficio della denunciante cinque buste contenenti compact disc con immagini intime che la riguardavano. Ciò provocava nella donna un grave stato di ansia e di vergogna che la costringeva a dimettersi. Ancora: il giorno **** l'indagato aveva indirizzato al P. S., nuovo compagno della I., una lettera fortemente ingiuriosa e minacciosa alla quale aveva allegato fotografie che riproducevano un rapporto sessuale che il D. aveva avuto con la vittima. Tutti tali comportamenti, minacciosi e molesti, concretavano, ad avviso del Tribunale, il reato contestato anche sotto il profilo del requisito della genesi di uno stato d'animo di profondo disagio e paura nella vittima in conseguenza delle vessazioni patite. Va sottolineato che il ricorrente non ha contestato specificamente uno solo dei comportamenti di vessazione individuati nella ordinanza.

Ha ritenuto il Tribunale la piena sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con motivazione adeguata, anche in ordine al reato di calunnia in relazione alla denuncia presentata dal ..nei confronti della I. e del P. nella quale il ricorrente affermava di avere subito una estorsione da parte di quest'ultimo che gli aveva chiesto la somma di Euro 1.700 per il ritiro di una denuncia che il P. non aveva poi ritirato nonostante gli avesse consegnato la somma richiesta. Tale comportamento era ritenuto certamente calunnioso in quanto la consegna del denaro era stata smentita proprio dal teste indicato dal --

Ha esattamente evidenziato, infine, il Tribunale che i mancati accertamenti istruttori dedotti dal ricorrente non erano idonei ad elidere il grave quadro indiziario.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1.000 (mille).

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel triennio 2010-2012, nell'ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione
D.M. 6-8-2010
Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel triennio 2010-2012, nell'ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2010, n. 209.

D.M. 6 agosto 2010   (1).

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel triennio 2010-2012, nell'ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. (2)


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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2010, n. 209.

(2) Emanato dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione.




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IL MINISTRO

PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante norme sull'«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», ai sensi dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti l'art. 34, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli articoli 35, 36 e 37 del menzionato decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificati dal decreto legislativo n. 150 del 2009, che disciplinano il procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che «... si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa ...»;

Visto in particolare l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 in base al quale il predetto decreto è emanato a seguito di Accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenuto conto del dato associativo e del dato elettorale, a regime, e del solo dato
associativo fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'Accordo sindacale sulle modalità di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni;

Viste le disposizioni sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare dall'art. 43, comma 1, che ammette «... alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale ...» e che, inoltre, statuisce che «Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato ...» e che «Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.»;

Visto che criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in armonia con la previsione di cui al ricordato decreto legislativo n. 217 del 2005, con riferimento al solo dato associativo, e che, di conseguenza, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale in parola sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del solo dato associativo, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'Accordo sindacale sulle modalità di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni;

Vista la nota del 31 marzo 2010, prot. 1802/S158/R09, con la quale il Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico della difesa civile del Ministero dell'interno ha trasmesso le schede riepilogative delle deleghe ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale al 31 dicembre 2009 del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ed, inoltre, ha comunicato che al termine della procedura di rilevazione, i dati sono stati certificati dalle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in data 11 maggio 2010, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il triennio normativo ed economico 2010-2012, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco»;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 il quale, tra l'altro, prevede che la ripartizione dei distacchi avvenga tra le organizzazioni rappresentative sul piano nazionale, incluse nel menzionato decreto ministeriale dell'11 maggio 2010;

Sentite le associazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco aventi titolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale il prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008 (3) con il quale al prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...», nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «... l'attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...»;

Decreta:


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(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2008».




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Art. 1  Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2010-2012, nell'ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Il contingente complessivo di 16 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», a favore del predetto personale non direttivo e non dirigente, è ripartito, per il triennio 2010-2012, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, rappresentative sul piano nazionale ed incluse nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione dell'11 maggio 2010, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 38, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco all'Amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2009:


1)  FNS CISL (Federazione Nazionale Sicurezza CISL) - n. 6 distacchi sindacali;
2)  F.P. CGIL VV.F. Coordinamento Nazionale dei Vigili del Fuoco - n. 4 distacchi sindacali;
3)  UIL PA Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco - n. 2 distacchi sindacali;
4)  CO.NA.PO. Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco - n. 2 distacchi sindacali;
5)  CONFSAL - Vigili del Fuoco Federazione Nazionale Autonoma dei Vigili del Fuoco - n. 1 distacco sindacale;
6)  RdB PI CUB Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco - n. 1 distacco sindacale.


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Art. 2  Decorrenza delle ripartizioni dei distacchi sindacali retribuiti

La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, dall'entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.



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Art. 3  Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito, nel limite massimo indicato nell'art. 1 nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008.


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare»

Comunicato 7-9-2010
Comunicato relativo al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 84/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2010).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2010, n. 209.

Comunicato 7 settembre 2010   (1).

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 84/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2010).


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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2010, n. 209.




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[Testo del comunicato]


Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 125, articolo 20, comma 3, dove è scritto «3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f) e h) ...» leggasi «3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) ...» e dove è scritto: «... è contenuta negli articoli 196 e 197.» leggasi «... è contenuta negli articoli 196, 197 e da 1626 a 1760.»;

alla pagina 133, articolo 42, comma 1, lettera b), al quarto rigo, dove è scritto: «... tra i dirigenti delle amministrazioni ...» leggasi «... tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni ...»;

alla pagina 153, articolo 97, comma 2, dove è scritto: «... in luogo della bandiera di cui all'articolo 1 ...» leggasi «... in luogo della bandiera di cui al comma 1 ...»;

alla pagina 186, articolo 193, comma 4, dove è scritto: «... con le modalità indicate al comma 2, ...» leggasi «... con le modalità indicate al comma 3...»;

alla pagina 193, articolo 210, comma 1, dove è scritto: «... ai medici militari non sono applicabili ...» leggasi «... ai medici militari, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, non sono applicabili ...»;

alla pagina 361, articolo 804, comma 2, dove è scritto: «... servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.» leggasi «... servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto.»;

alla pagina 386, articolo 900, comma 2, dove è scritto: «... per il grado di colonnello del rispettivo ruolo ...» leggasi «... per il pari grado del rispettivo ruolo ...»;

alla pagina 388, articolo 909, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età.»;

alla pagina 406, articolo 980, comma 1, dove è scritto «... sono disciplinari dall'articolo 1480.» leggasi «... sono disciplinati dall'articolo 1480.»;

alla pagina 437, articolo 1083, il comma 3 è da intendersi espunto;

alla pagina 479, articolo 1221, comma 1, dove è scritto: «... a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; b) tenente: 3 anni presso un reparto tecnico periferico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi di specializzazione; c) capitano: 3 anni quale capo servizio o sezione tecnica periferica o incarico equipollente; superare i corsi previsti dal regolamento ...» leggasi «... a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; 12 mesi presso un servizio amministrativo di ente o distaccamento; b) tenente: 4 anni in un servizio amministrativo di ente o distaccamento oppure quale addetto al servizio contabile presso ente dell'organizzazione di vertice, intermedia o periferica; c) capitano: 3 anni presso ente dell'organizzazione di vertice o intermedia o periferica con funzioni amministrative o contabili; superare i corsi previsti dal regolamento ...»;

alla pagina 479, articolo 1222, comma 1, dove è scritto: «... a) 24 da attribuire a capitani; b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di quattro anni: 3 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 4 promozioni il quarto anno ...», leggasi «... a) 6 o 7 da attribuire a capitani con ciclo di quattro anni: 7 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 6 promozioni il secondo anno; b) 2 ogni tre anni da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di tre anni: 1 promozione il primo e secondo anno; nessuna promozione il terzo anno.»;

alla pagina 480, articolo 1226, comma 1, dove è scritto: «... nel numero di 6 ...» leggasi «... nel numero di 5 ...»;

alla pagina 548, articolo 1483, comma 2, secondo rigo, dove è scritto: «... associazioni, anche sindacali, e organizzazioni ...» leggasi «... associazioni, sindacati e organizzazioni ...»;

alla pagina 574, articolo 1588, comma 1, dove è scritto: «... stabilito dagli articoli 1594 e 1596 ...» leggasi «... stabilito dall'articolo 1596 ...»;

alla pagina 599, articolo 1691, comma 3, dove è scritto: «... può delegare a presiedere la commissione del comitato un membro ...» leggasi «... può delegare a presiedere la commissione un membro...»;

alla pagina 610, articolo 1735, comma 1, lettera c), dove è scritto: «c) nomina su proposta delle ispettrici dei comitati centri di mobilitazione ...» leggasi «c) nomina su proposta delle ispettrici dei centri di mobilitazione»;

alla pagina 719, articolo 2117, comma 1, lettera c), dove è scritto: «... stabilito dall'articolo 11 del codice ...» leggasi «... stabilito dall'articolo 12 del codice ...»;

alla pagina 725, articolo 2136, comma 1, lettera q), dove è scritto «q) l'articolo 1057, commi 2, 3 e 4;» leggasi «q) l'articolo 1056, commi 2, 3 e 4;»;

alla pagina 754, articolo 2233, al comma 1, dove è scritto «..., sino al 2015: ...» leggasi «..., sino al 2015, con decreto ministeriale: ...» e, al comma 2, dove è scritto «... dal decreto ministeriale ...» leggasi «... dal decreto ministeriale di cui al comma 1.»;

alla pagina 755, articolo 2234, al comma 1, al terzo rigo, dove è scritto «... in deroga a quanto previsto dall'articolo 1108 ...» leggasi «... in deroga a quanto previsto dall'articolo 1112 ...»;

alla pagina 755, articolo 2239, comma 1, alla lettera b), dove è scritto «... di provenienza;» leggasi «... di provenienza.» e alla lettera c), dove è scritto «c) sino al 31 dicembre 2015, ...» leggasi «2. Fino al 31 dicembre 2015, ...»;

alla pagina 756, articolo 2240, comma 1, dove è scritto «1. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore, il capitano del ruolo speciale ...» leggasi «1. Il capitano del ruolo speciale ...»;

alla pagina 773, articolo 2268, comma 1, il numero 435) è da intendersi espunto;

alla pagina 783, articolo 2268, comma 1, numero 929), dove è scritto: «929) decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 e legge di conversione 20 giugno 1997, n. 174;» leggasi «929) decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 e legge di conversione 20 giugno 1997, n. 174, con esclusione dell'articolo 6-bis;»;

alla pagina 783 articolo 2268, comma 1, numero 930), dove è scritto: «930) decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165: articolo 3, comma 5;» leggasi «930) decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165: articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5;»;

alla pagina 783, articolo 2268, comma 1, numero 937), dove è scritto: « 937) legge 29 ottobre 1997, n. 374: articoli 5, comma 3; 6; 9;» leggasi «937) legge 29 ottobre 1997, n. 374: articolo 5, commi 2 e 3;»;

alla pagina 788, articolo 2269, comma 1, n. 10), dove è scritto «10) regio decreto 25 giugno 1989, n. 310;» leggasi «10) regio decreto 25 giugno 1899, n. 310;»;

alla pagina 790, articolo 2269, comma 1, il n. 114) è da intendersi espunto.

Inoltre, nell'avviso di rettifica relativo al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 126 del 1° giugno 2010, al primo periodo, lettera a), le parole: «... il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è generale di corpo d'armata.» sono sostituite dalle seguenti: «... il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri all'atto della nomina riveste il grado di generale di corpo d'armata in servizio permanente.».