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lunedì 25 ottobre 2010

Consiglio di Stato "ANCHE LE FORZE DI POLIZIA DOVRANNO TIMBRARE IL CARTELLINO " TORNELLI - Ministero dell’interno. Sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008 ). Quesito.








Numero 02555/2010 e data 04/06/2010

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 19 maggio 2010

NUMERO AFFARE 04751/2009

OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008 ). Quesito.

LA SEZIONE
VISTA la relazione trasmessa con nota n. 15712(1) del 20 novembre 2009, con la quale il Ministero dell’interno – Gabinetto del Ministro – ha chiesto il parere sul quesito in oggetto;
VISTO il parere interlocutorio del 2 dicembre 2009;
ESAMINATI gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Mario Luigi Torsello;

PREMESSO:
Riferisce il Ministero dell’interno che è sua intenzione predisporre una direttiva che attui le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008), secondo cui le pubbliche amministrazioni possono erogare compensi per lavoro straordinario soltanto previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.
Occorre, infatti, disciplinare l'applicazione del sistema di rilevazione automatica a tutto il personale, compreso quello dirigenziale, appartenente alle varie componenti dell’Amministrazione (forze di polizia, vigili del fuoco ed amministrazione civile dell'interno), in servizio presso gli uffici centrali del Ministero dotati di "tornelli", al fine di assicurare il puntuale accertamento delle presenze, non soltanto per la verifica dell'orario di servizio, ma anche per preminenti intuibili esigenze di sicurezza.
Il Ministero ravvisa la principale difficoltà in sede di regolamentazione nella circostanza che nell'Amministrazione dell'interno sono compresenti tre distinte categorie di personale (appartenenti rispettivamente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco), ciascuna delle quali si caratterizza per una propria particolare disciplina dello stato giuridico ed economico, nonostante di regola svolgano funzioni comunque complementari, nonché collegate anche fisicamente in posti di lavoro contigui e nei medesimi uffici.
Di tale difficoltà si sono rese interpreti le varie Autorità che si sono finora pronunciate in merito, esprimendo talora opinioni ed interpretazioni del tutto contrastanti.
In particolare, l'Ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica, (rectius: del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione) nella nota del 30 aprile 2008 n.183/08/UL/P rivolta al Ministero della difesa, ha ritenuto che la disposizione concernente la rilevazione automatica delle presenze, in relazione all'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario (comma 83 del citato art. 3 della legge 244/2007), debba riferirsi soltanto al personale civile e non anche a quello delle Forze armate e di Polizia, anche se addette ai medesimi uffici.
Lo stesso Dipartimento ha anche ammesso, nella stessa nota, che il personale civile che svolge particolari funzioni, possa essere escluso dall'applicazione del citato comma 83, pur ribadendo, in una successiva nota del 16 ottobre 2008 n. 46538, che comunque rientra nelle competenze di ciascuna Amministrazione la potestà di adottare i provvedimenti attuativi della normativa in questione, in relazione all'esigenza di assicurare il controllo effettivo del rispetto dell'orario di servizio.
Dal canto suo, anche il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria dello Stato, con nota del 6 maggio 2008 n. 56121, ha condiviso l'esclusione dell'applicazione della normativa in questione al personale dei Corpi di Polizia e dei Vigili del fuoco, in considerazione della particolarità del servizio svolto.
Di contro, più recentemente, con nota del 23 giugno 2009, il Dipartimento della funzione pubblica, in esito ad un quesito formulato al riguardo, ha affermato che non sussiste uno specifico orientamento volto a inserire una norma che preveda l'esenzione per il personale appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia dall'utilizzo dei sistemi automatici di rilevazione delle presenze, ai fini dell'erogazione del compenso per lavoro straordinario.
La contraddittorietà dei pareri e degli avvisi finora intervenuti – secondo il Ministero dell’interno - rende indispensabile il parere del Consiglio di Stato, per dirimere il complesso nodo di soluzioni normative e pratiche finora proposte, anche per prevenire le prevedibili contrapposizioni tra sigle sindacali di diversi comparti e rispondere alle preoccupazioni della dirigenza cui dipendono impiegati dal diverso stato giuridico, nonché abusi o quanto meno disparitarie applicazioni nel medesimo contesto lavorativo.
Tanto premesso, si chiede il parere sulle seguenti questioni:
- se tutto il personale in servizio presso gli uffici centrali dell’Amministrazione dell’interno, appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze di Polizia, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sia escluso o meno dalla rilevazione automatica delle presenze, ai fini dell'attribuzione del compenso per lavoro straordinario;
- se, in considerazione dei compiti di supporto svolti dal personale civile del Ministero per gli uffici di Pubblica Sicurezza (art. 40 della legge 121 del 1981), anche tali dipendenti in servizio presso gli uffici centrali dell’Amministrazione possano ritenersi esclusi dalla rilevazione automatica delle presenze, in relazione alla situazione di particolare impiego strettamente connesso con l'attività svolta dalle forze di polizia, ferma restando, comunque, per tutto il personale, l'esigenza del controllo effettivo sul rispetto dell'orario da parte dei dirigenti responsabili.

CONSIDERATO:
1. La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), all’art. 3, comma 83, ha previsto che “Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze”.
La questione interpretativa posta a questo Consiglio – come sopra detto – concerne, dunque, in primo luogo, se tale disposizione si riferisca al personale, in servizio presso gli uffici centrali dell’Amministrazione dell’interno, che appartenga alla Polizia di Stato e alle altre forze di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il dubbio ermeneutico potrebbe avere un qualche fondamento agli esiti di una lettura sistematica della disposizione.
In questa prospettiva potrebbe assumere rilevanza il successivo comma 84 del medesimo articolo 3 che dispone espressamente l’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 81 e 82 ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e non anche del comma 83 che, come detto, contiene la norma che qui viene in rilievo.
Seguendo tale filo argomentativo, fondato anche su un criterio logico-formale (ubi lex voluit etc.), la circostanza dunque che il legislatore, con il comma 84, non abbia ritenuto di richiamare anche il comma 83 – che, come detto, subordina normativamente l’erogazione dei compensi per lavoro straordinario all’attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze – denoterebbe la non assoggettabilità del personale richiamato alla relativa previsione.

3. Tale ordine di considerazioni non può essere condiviso.
Occorre, al riguardo, rammentare che la previsione normativa di cui all’art. 3, comma 83, della legge finanziaria del 2008 – sopra citata – non ha un carattere realmente innovativo.
Infatti già la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), all’art. 9 aveva disposto che “A decorrere dal 1° luglio 1992 le amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, gli enti locali e le unità sanitarie locali presso i quali non sono regolarmente operanti strumenti o procedure idonei all'accertamento dell'effettiva durata dalla prestazione di lavoro, non possono ricorrere a lavoro straordinario….”.
In tal modo, dunque, da tempo si è affermato il principio secondo cui non è ammissibile che il compenso per lavoro straordinario possa essere erogato in mancanza di un controllo oggettivo sulle prestazioni rese.
E ciò con una norma che si rivolge espressamente alla generalità delle pubbliche amministrazioni, come si desume dall’ambito soggettivo estremamente lato della locuzione utilizzata (“le amministrazioni pubbliche”).
E ancor prima, già con circolare del Ministro della funzione pubblica 30 novembre 1990, n. 58089, avente ad oggetto il controllo automatizzato dell'orario di lavoro, si disponeva che “Le amministrazioni ancora sprovviste di questi sistemi avranno cura di predisporre, con ogni sollecitudine, gli atti istruttori finalizzati all'acquisizione, che dovranno completarsi entro il 1991.”.
In sostanza, ciascuna pubblica amministrazione, da tempo, ha l’obbligo di dotarsi di sistemi di rilevazione automatici di presenze che consentano di quantificare in maniera certa ed obiettiva l’orario di lavoro dei dipendenti.
La ratio della norma è evidente: da un lato, razionalizzare le risorse finanziarie, con attribuzione del trattamento accessorio solo allorché il lavoro sia effettivamente prestato, e, dall’altro, attuare una maggior trasparenza nel rapporto fra la pubblica amministrazione, il dipendente e tutti i cittadini.
E’ stato al riguardo considerato che le prestazioni eccedenti l’ordinario orario di servizio devono sempre trovare fondamento in esigenze indifferibili ed urgenti, cui non può farsi fronte, almeno nell’immediatezza, con una nuova o diversa organizzazione del servizio e delle singole modalità lavorative; ciò a pena di responsabilità amministrativa, contabile e/o gestionale (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6654/2005).
Con la conseguenza che, in via ordinaria, deve ritenersi che non sussistano esenzioni al meccanismo generale previsto dall’art. 3, comma 83, della legge finanziaria 2008, derivanti dalla peculiarità dello status del dipendente in relazione al corpo di appartenenza (Polizia di Stato e altre forze di Polizia o Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
E ciò, quindi, diversamente da quanto ritenuto dall'Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione con la nota del 30 aprile 2008, sopra citata.

4. A fortiori, la disposizione di cui all’art. 3, comma 83, della legge finanziaria 2008 deve ritenersi applicabile anche al personale civile del Ministero per gli uffici di pubblica sicurezza (art. 40 della legge n.121 del 1981).
In tali casi, difatti, non esistono neppure quei dubbi interpretativi – da ritenere comunque superati alla luce di quanto sopra detto – derivanti dalla formulazione del comma 84 del medesimo articolo 3 della legge finanziaria 2008.

5. Tali conclusioni, naturalmente, non possono essere portate fino alle estreme conseguenze di talché debba richiedersi la rilevazione automatica anche qualora la modalità del servizio espletato escluda ex se la possibilità di rilevare la presenza del personale mediante strumenti automatici.
Rientrerà evidentemente nella valutazione dell’Amministrazione l’individuazione dei casi specifici in cui tali evenienze potranno verificarsi.
In tali ipotesi, in ogni caso - come ritiene il Ministero dell’economia e delle finanze nella nota del 19 aprile 2010 - il responsabile del servizio dovrà provvedere alla certificazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale, evidenziando anche l'esigenza che ha comportato la protrazione dell'orario del personale.

P.Q.M.
Nei termini su esposti è il parere.

N. 333/H/N43 del 29 gennaio 2008 Documentazione per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio







n. 123/A1/AG-2010-29507/183 del 9 settembre 2010. Istituzione del Co.P.S.C.I.P - Comitato per la programmazione Strategica e la Cooperazione Internazionale di Polizia - Portale Web "Marco Polo"








TERRORISMO: NUOVO SCANNER NEGLI AEROPORTI DISTINGUE L'ACQUA DALL'ESPLOSIVO



 =
L'INVENZIONE 'MADE IN ENGLAND' POTREBBE FAR CANCELLARE LA MESSA
LA BANDO DEI LIQUIDI SUI VOLI

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Presto potrebbero essere esaudite le
preghiere dei viaggiatori di tutto il mondo, in primis quelli
britannici, non piu' costretti a disfarsi dei contenitori di liquidi
al momento di varcare i controlli di sicurezza degli aeroporti, o a
spedire nella stiva dell'aereo bagagli che altrimenti avrebbero potuto
essere piu' comodamente portati a mano. Un nuovo scanner, ideato da
scienziati britannici, e' ora in grado di distinguere tra l'acqua e i
liquidi esplosivi. Secondo la versione online del quotidiano Daily
Mail, il dispositivo ha ricevuto l'approvazione ufficiale dell'Unione
europea, passaggio che spianerebbe la strada all'impiego della nuova
tecnologia in tutti gli aeroporti del Vecchio Continente.

La messa al bando dei liquidi nei bagagli a mano, ricorda il
Daily Mail, fu imposta nell'agosto 2006 dopo la scoperta del tentativo
di portare esplosivi a bordo degli aerei usando contenitori per
bevande. Tre cittadini britannici sono stati condannati all'ergastolo
per il tentativo di far esplodere in volo almeno sette aerei,
impiegando agenti chimici nascosti in comuni bottigliette di bevande
analcoliche.

Il nuovo scanner e' stato ideato dalla Kromek , un'azienda
legata all'Universita' di Durham. Secondo il Mail, i nuovi scanner
potrebbero essere in funzione negli aeroporti britannici gia' dal
prossimo aprile, rendendo al vita piu' facile a milioni di viaggiatori
e turisti, esasperati dalle lunghe code ai varchi di sicurezza.

(Mli/Gs/Adnkronos)
25-OTT-10 19:10

NNNN

Cassazione "...L’obbligo di controllo dei datori di lavoro sui lavoratori. Di fronte ad un atteggiamento scorretto de lavoratore, ripetuto ed in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro non è ammesso da parte del datore di lavoro un atteggiamento di tolleranza nei suoi confronti ma in tali casi questi deve esercitare il massimo rigore ed il suo intervento non deve limitarsi a semplici richiami ma deve tradursi, se necessario, in interventi sanzionatori e disciplinari...."

  1. Cassazione "...L’obbligo di controllo dei datori di lavoro sui lavoratori. Di fronte ad un atteggiamento scorretto de lavoratore,  ripetuto ed in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro non è ammesso da parte del datore di lavoro un atteggiamento di tolleranza nei suoi confronti ma in tali casi questi deve esercitare il massimo rigore ed il suo intervento non deve limitarsi a semplici richiami ma deve tradursi, se necessario, in interventi sanzionatori e disciplinari...."
  2. Cassazione "...Minore che si presenta a scuola con una pistola non merita l'arresto ma i domiciliari ..."
  3. Cassazione "...Sì alla revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari se l'immigrato ha una nuova compagna. Malgrado lo straniero risulti sposato con una donna italiana e in assenza di una separazione legale, ci sono chiari sintomi della fine del matrimonio: l'uomo, infatti, ha avuto un figlio dalla nuova relazione..."
  4.  Cassazione "...Carico di droga in aereo: anche se è stato intercettato prima di superare la dogana il Tribunale competente è quello dove si è consumato il reato. La circostanza che l'operazione non fosse andata a buon fine per l'intervento delle Fiamme Gialle che avevano arrestato il corriere e sequestrato gli stupefacenti non rileva. L'importazione è stata portata a termine con l'attraversamento del confine ..."
  5. Aggiornamenti della banca dati ( area riservata ai possessori di userid e password)
  6. "Stalking": bastano due episodi di minaccia o di molestia per configurare il reato

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SANITA':FP CGIL, MEDICI POTRANNO FARE CONTROLLI CON MEZZO PROPRIO

SANITA':FP CGIL, MEDICI POTRANNO FARE CONTROLLI CON MEZZO PROPRIO =
(AGI) - Roma, 25 ott. - La Circolare 36/2010 del 22 ottobre
2010 della Ragioneria Generale dello Stato chiarisce
l'esclusione dallo stop all'utilizzo del mezzo proprio per il
"personale adibito a funzioni ispettive nonche', avuto riguardo
alla natura dell'attivita' svolta, i soggetti impegnati nello
svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di
verifica e controllo". Lo sottolinea il segretario di Fp Cgil
Medici, Massimo Cozza, ricordando che "la manovra economica
(comma 6 art. 12 DL 78/2010), come denunciato dalla FPCGIL,
avrebbe infatti cancellato dal 1 gennaio 2011 la possibilita'
per il personale pubblico di utilizzare il mezzo proprio e di
avere il rimborso chilometrico anche per attivita' di natura
ispettiva, di verifica e di controllo". "Si trattava" ha
commentato Cozza "di una norma in netto contrasto con la
volonta' di garantire la sicurezza nei posti di lavoro, la
prevenzione ambientale e la sicurezza alimentare. Adesso, anche
se con una circolare della Ragioneria Generale dello Stato e
non con una norma di legge come sarebbe doveroso, si pone
rimedio all'assurda disposizione del DL 78/2010". "E' una buona
notizia" ha concluso Cozza "per tutti i medici ed i veterinari
dei servizi pubblici costretti da carenze organizzative e da
risorse sempre minori, ad utilizzare il proprio mezzo per
garantire in primo luogo le attivita' di prevenzione a tutela
della salute dei cittadini". (AGI)
Red/Pgi
251759 OTT 10

NNNN
SANITA':FP CGIL,SI'A USO MEZZO PROPRIO ANCHE PER ISPEZIONI
IL CHIARIMENTO CON CIRCOLARE RAGIONERIA DELLO STATO
(ANSA) - ROMA, 25 OTT - L'esclusione dallo stop all'uso del
mezzo proprio, ai fini del rimborso chilometrico, per i medici e
i veterinari e' ammessa ''per il personale adibito a funzioni
ispettive nonche', avuto riguardo alla natura dell'attivita'
svolta, per i soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni
istituzionali relative a compiti di verifica e controllo''. E'
quanto - informa una nota della Fp Cgil Medici - prevede la
Circolare 36/2010 del 22 ottobre 2010 della Ragioneria Generale
dello Stato, a chiarimento della norma che sarebbe inserita
nella manovra economica. Il comma 6 dell'art. 12, infatti,
avrebbe cancellato dal 1 gennaio 2011 la possibilita' per il
personale pubblico di utilizzare il mezzo proprio e di avere il
rimborso chilometrico anche per attivita' di natura ispettiva,
di verifica e di controllo.
''Si trattava - ha commentato il segretario nazionale Fp Cgil
Medici Massimo Cozza - di una norma in netto contrasto con la
volonta' di garantire la sicurezza nei posti di lavoro, la
prevenzione ambientale e la sicurezza alimentare. Adesso, anche
se con una circolare della Ragioneria Generale dello Stato e non
con una norma di legge come sarebbe doveroso, si pone rimedio
all'assurda disposizione del DL 78/2010''. Per Cozza ''e' una
buona notizia per tutti i medici ed i veterinari dei servizi
pubblici costretti da carenze organizzative e da risorse sempre
minori, ad utilizzare il proprio mezzo per garantire in primo
luogo le attivita' di prevenzione a tutela della salute dei
cittadini''. (ANSA).

COM-NAN
25-OTT-10 18:17 NNNN

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 84 del 22-10-2010

Avviso di pubblicazione del decreto dirigenziale, emanato dalla Direzione generale per il personale militare, relativo all'incorporamento dei candidati dichiarati idonei vincitori

MINISTERO DELLA DIFESA


AVVISO

Avviso di Pubblicazione del Decreto Dirigenziale, emanato volo dalla Direzione Generale per il Personale Militare, Relativo all'incorporamento dei candidati dichiarati idonei vincitori con il 2 ° Blocco VFP 1 EI - Anno accademico 2010, di CUI al Decreto Dirigenziale 18 agosto 2010, n. 17.  

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 26 del 20 settembre 2010, e' stato pubblicato il decreto dirigenziale 18 agosto 2010, n. 17, emanato dalla Direzione generale per il personale militare, relativo all'incorporamento dei candidati dichiarati idonei vincitori con il 2° blocco del bando di arruolamento VFP 1 EI per l'anno 2010.
Pag. 1


AVVISO

Avviso di Pubblicazione del Decreto Dirigenziale, emanato volo dalla Direzione Generale per il Personale Militare, contenente la graduatoria di Merito dei candidati dichiarati idonei con il 3 ° Blocco VFP 1 EI - anno accademico 2010, di CUI al Decreto Dirigenziale 11 agosto 2010, n. 12.  

Pag. 1

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 26 del 20 settembre 2010, e' stato pubblicato il decreto dirigenziale 11 agosto 2010, n. 12, emanato dalla Direzione generale per il personale militare, contenente la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei con il 3° blocco del bando di arruolamento VFP 1 EI per l'anno 2010.
AVVISO

Avviso di Pubblicazione del Decreto Dirigenziale, emanato volo dalla Direzione Generale per il Personale Militare, Relativo all'incorporamento dei candidati dichiarati idonei vincitori con il 4 ° Blocco VFP 1 EI - Anno accademico 2009, di CUI al Decreto Dirigenziale 18 maggio 2010, n. 21.  

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 19 del 10 luglio 2010, e' stato pubblicato il decreto dirigenziale 18 maggio 2010, n. 21, emanato dalla Direzione generale per il personale militare, contenente l'incorporamento dei candidati dichiarati idonei vincitori con il 4° blocco del bando di arruolamento VFP 1 EI per l'anno 2009. Pag. 1


AVVISO

Avviso di Pubblicazione del Decreto Dirigenziale, emanato volo dalla Direzione Generale per il Personale Militare, Relativo all'incorporamento dei candidati dichiarati idonei vincitori con il 1 ° Blocco VFP 1 EI - Anno accademico 2010, di CUI al Decreto Dirigenziale 28 maggio 2010, n. 27.  

Pag. 1

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 19 del 10 luglio 2010, e' stato pubblicato il decreto dirigenziale 28 maggio 2010, n. 27, emanato dalla Direzione generale per il personale militare, contenente l'incorporamento dei candidati dichiarati idonei vincitori con il 1° blocco del bando di arruolamento VFP 1 EI per l'anno 2010.
AVVISO

Avviso di Pubblicazione del Decreto Dirigenziale, emanato volo dalla Direzione Generale per il Personale Militare, contenente la graduatoria di Merito dei candidati dichiarati idonei con il 2 ° Blocco VFP 1 EI - anno accademico 2010, di CUI al Decreto Dirigenziale 28 maggio 2010, n. 28.  

Pag. 1

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 19 del 10 luglio 2010, e' stato pubblicato il decreto dirigenziale 28 maggio 2010, n. 28, emanato dalla Direzione generale per il personale militare, contenente la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei con il 2° blocco del bando di arruolamento VFP 1 EI per l'anno 2010.
AVVISO

Avviso di Pubblicazione del Decreto Dirigenziale, emanato volo dalla Direzione Generale per il Personale Militare, Relativo Alla graduatoria di Merito dei candidati dichiarati idonei con il 1 ° Blocco VFP 1 EI - Anno accademico 2010, di CUI al Decreto Dirigenziale 24 marzo 2010, n. 14.  

Pag. 1

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 12 del 30 aprile 2010, e' stato pubblicato il decreto dirigenziale 24 marzo 2010, n. 14, emanato dalla Direzione generale per il personale militare, contenente la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei con il 1° blocco del bando di arruolamento VFP 1 EI per l'anno 2010.
AVVISO

Avviso di Pubblicazione del Decreto Dirigenziale, emanato volo dalla Direzione Generale per il Personale Militare, Relativo Alla graduatoria di Merito dei candidati dichiarati idonei con il 4 ° Blocco VFP 1 EI - anno accademico 2009, di CUI al Decreto Dirigenziale 27 novembre 2009, n. 83.  

Pag. 2

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 4 del 10 febbraio 2010, e' stato pubblicato il decreto dirigenziale 27 novembre 2009, n. 83, emanato dalla Direzione generale per il personale militare, contenente la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei con il 4° blocco del bando di arruolamento VFP 1 EI per l'anno 2009.
AVVISO

Avviso di Pubblicazione del Decreto Dirigenziale, emanato volo dalla Direzione Generale per il Personale Militare, Relativo all'incorporamento dei candidati dichiarati idonei vincitori con il 1 ° Blocco VFP 1 EI - Anno accademico 2009, di CUI al Decreto Dirigenziale 29 maggio 2009, n. 46.  

Pag. 2

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 3 del 30 gennaio 2010, e' stato pubblicato il decreto dirigenziale 29 maggio 2009, n. 46, emanato dalla Direzione generale per il personale militare, contenente l'incorporamento dei candidati dichiarati idonei vincitori con il 1° blocco del bando di arruolamento VFP 1 EI per l'anno 2009.
AVVISO

Avviso di Pubblicazione del Decreto Dirigenziale, emanato volo dalla Direzione Generale per il Personale Militare, Relativo all'incorporamento dei candidati dichiarati idonei vincitori con il 3 ° Blocco VFP 1 EI - anno accademico 2009, di CUI al Decreto Dirigenziale 22 dicembre 2009, n. 99.  

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 3 del 30 gennaio 2010, e' stato pubblicato il decreto dirigenziale 22 dicembre 2009, n. 99, emanato dalla Direzione generale per il personale militare, contenente l'incorporamento dei candidati dichiarati idonei vincitori con il 3° blocco del bando di arruolamento VFP 1 EI per l'anno 2009.
Pag. 2


AVVISO

Avviso Relativo Alla Pubblicazione del Decreto Dirigenziale emanato volo dalla Direzione Generale per il Personale Militare della graduatoria di Merito relativa ai candidati dichiarati idonei con il 3 ° Blocco VFP 1 EI - anno accademico 2009, di CUI al Decreto Dirigenziale 4 agosto 2009, n. 62.  

Pag. 2

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 25 del 10 settembre 2009, e' stato pubblicato il decreto dirigenziale 4 agosto 2009, n. 62, emanato dalla Direzione generale per il personale militare, contenente la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei con il 3° blocco del bando di arruolamento VFP 1 EI per l'anno 2009.
AVVISO

Avviso di Pubblicazione del Decreto Dirigenziale, emanato volo dalla Direzione Generale per il Personale Militare, Relativo all'incorporamento dei candidati dichiarati idonei vincitori con il 2 ° Blocco VFP 1 EI - Anno accademico 2009, di CUI al Dirigenziale Decreto 6 agosto 2009, n. 63.  

Pag. 2

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 25 del 10 settembre 2009, e' stato pubblicato il decreto dirigenziale 6 agosto 2009, n. 63, emanato dalla Direzione generale per il personale militare, l'incorporamento dei candidati dichiarati idonei vincitori con il 2° blocco del bando di arruolamento VFP 1 EI per l'anno 2009.
AVVISO

Avviso di Pubblicazione del Decreto Dirigenziale emanato volo dalla Direzione Generale per il Personale Militare della graduatoria di Merito relativa ai candidati dichiarati idonei con il 2 ° Blocco VFP 1 EI - anno accademico 2009, di CUI al Decreto Dirigenziale n. 49 del 12 giugno 2009.  

Pag. 2

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 20 del 20 luglio 2009 e' stato pubblicato il decreto dirigenziale 12 giugno 2009, n. 49 emanato dalla Direzione generale per il personale militare, contenente la graduatoria di merito dei candidati idonei con il 2º blocco del bando di arruolamento VPF 1 EI - anno 2009.
AVVISO

Avviso Relativo Alla Pubblicazione del Decreto Dirigenziale emanato volo dalla Direzione Generale per il Personale Militare della graduatoria di Merito relativa ai candidati giudicati idonei con il 1 ° Blocco VFP 1 EI - Anno accademico 2009, di CUI al Decreto Dirigenziale 25 marzo 2009, n. 28/09.  

Pag. 2

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 17 del 20 giugno 2009 e' stato pubblicato il decreto dirigenziale 25 marzo 2009, n. 28/09 emanato dalla Direzione generale per il personale militare, contenente la graduatoria di merito dei candidati idonei con il 1º blocco del bando di arruolamento VPF 1 EI - anno 2009.
AVVISO

Avviso di Pubblicazione del Decreto Dirigenziale 30 giugno 2010, n. 36, emanato volo dalla Direzione Generale per il Personale Militare contenente l'incorporamento dei candidati dichiarati idonei vincitori con il 1 ° Blocco VFP 01:00 - anno accademico 2010.  

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Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 26 del 20 settembre 2009 e' stato pubblicato il decreto dirigenziale 11 agosto 2010, n. 11 emanato dalla Direzione generale per il personale militare, contenente l'incorporamento dei candidati dichiarati idonei con il 1º blocco del bando di reclutamento VPF 1 AM - anno 2010.
AVVISO

Avviso di Pubblicazione del Decreto Dirigenziale 30 giugno 2010, n. 36, emanato volo dalla Direzione Generale per il Personale Militare contenente l'integrazione al decreto di modifiche della graduatoria di Merito 14 giugno 2010, n. 34, dei candidati dichiarati idonei con il 1 ° Blocco VFP 01:00 - Anno accademico 2010, con Decreto Dirigenziale approvata 26 marzo 2010, n. 16.  

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Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 22 del 10 agosto 2010 e' stato pubblicato il decreto dirigenziale 30 giugno 2010, n. 36 emanato dalla Direzione generale per il personale militare, contenente l'integrazione del decreto di modifica della graduatoria di merito 14 giugno 2010, n. 3, dei candidati dichiarati idonei con il 1º blocco del bando di reclutamento VPF 1 AM - anno 2010, approvato con decreto dirigenziale 26 marzo 2010, n. 16.
AVVISO

Avviso di Pubblicazione del Decreto Dirigenziale emanato volo dalla Direzione Generale per il Personale Militare la contenente modifiche al decreto di approvazione della graduatoria di Merito relativa ai candidati per il reclutamento con il 1 ° Blocco VFP 01:00 - Anno accademico 2010, di CUI al Decreto Dirigenziale 26 marzo 2010, n. 16.  
Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 18 del 30 giugno 2010 e' stato pubblicato il decreto dirigenziale 14 giugno 2010, n. 34 emanato dalla Direzione generale per il personale militare, contenente la modifica di approvazione della graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei con il 1º blocco del bando di reclutamento VPF 1 AM - anno 2010, di cui al decreto dirigenziale 26 marzo 2010, n. 16.

Ecco chi ha votato a favore del pedaggio. Alle prossime elezioni, non dimenticateveli!





"Il sindaco di Adro perde ancora, respinto il suo ricorso"

""Il sindaco di Adro, dopo essere stato costretto a rimuovere i simboli leghisti dall’edificio scolastico (anche senza ricevere ordini da Bossi), perde anche il ricorso contro una sentenza del Tribunale del Lavoro di Brescia che gli impone di cancellare alcune norme discriminatorie contenute nei regolamenti comunali (fondo affitti e bonus bebè). La sentenza faceva seguito al ricorso presentato dalla CGIL di Brescia, dall'ASGI (Associazione studi giuridici sull'immigrazione), e dalla Fondazione Piccini. Nella sentenza il giudice ordinava al Comune di Adro di eliminare gli articoli discriminatori dai suoi regolamenti, di riaprire i termini per la presentazione delle domande e che il tutto avvenisse con l'adeguata pubblicizzazione (anche attraverso i quotidiani locali). Il giudice aveva anche condannato il Comune di Adro al pagamento delle «spese di lite» in complessivi 2.270 euro oltre rimborso spese (50 euro), diritti (920 euro) e onorari (1.300 euro).  La sentenza con cui il giudice respinge il ricorso del Comune fa peraltro riferimento esplicito (ed è la prima volta rispetto a ricorsi simili) al fatto che è lo stesso articolo 41 del Testo Unico sull'immigrazione a vietare differenziazioni nelle prestazioni sociali fornite da un'Amministrazione. Fatta questa precisazione il giudice sottolinea, inoltre, che la pretesa (del Comune di Adro) di voler rispondere con tali delibere ai “diversi bisogni dei cittadini” è del tutto fuori luogo dal momento che queste sono misure assistenziali finalizzate a fornire sostegno economico per le spese di affitto o in occasione di nascite o di adozioni.  Ne consegue, secondo la sentenza, che “richiedere il possesso della cittadinanza di uno Stato della Comunità Europea per poter beneficiare di provvidenze assistenziali, rappresenta una discriminazione diretta, certamente vietata, in quanto crea per i cittadini extracomunitari una situazione di svantaggio legata solo alla loro nazionalità”.

Il 5 novembre, in tribunale, ci sarà l'udienza sul ricorso presentato dal Camera del Lavoro ed FLC CGIL contro il Comune di Adro e il ministero della Pubblica Istruzione per i Soli delle Alpi nella scuola.

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