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lunedì 25 luglio 2011

SANITA': FURTO IN SEDE ASL BRINDISI, RUBATO FARMACO LETALE PORTATI VIA ANCHE ALTRI FARMACI PERICOLOSI



SANITA': FURTO IN SEDE ASL BRINDISI, RUBATO FARMACO LETALE
PORTATI VIA ANCHE ALTRI FARMACI PERICOLOSI
(ANSA) - BARI, 25 LUG - Un allarme e' stato lanciato da
Brindisi per il furto di un farmaco altamente pericoloso che era
conservato nella sede brindisina del Servizio Veterinario
dell'Asl, all'interno dell'ex ospedale 'Di Summa'. Nel materiale
trafugato dai ladri ed elencato in modo dettagliato nella
denuncia presentata alla questura di Brindisi dal dirigente
veterinario, Donato Sole, c'era anche il Tanax che puo' causare
conseguenze letali a persone e animali. Il furto e' stato
compiuto nella notte tra il 24 e 25 luglio. Il Tanax e' stato
rubato insieme con altri farmaci: a quanto e' stato reso noto,
puo' causare la morte anche se assunto in dose minima.
Con la denuncia e' stato fatto un appello perche' il farmaco
non sia assolutamente utilizzato. Frattanto, il direttore del
dipartimento di prevenzione Asl, Vito Martucci, ha informato
dell'accaduto le Asl di Bari, Taranto, Lecce, Foggia e
Barletta-Andria-Trani, il commissario straordinario Asl, Paola
Ciannamea, l'assessorato regionale alla Salute e il prefetto di
Brindisi. A quest'ultimo, con apposita lettera, e' stato chiesto
di valutare la possibilita' di impartire alle autorita'
interessate e alle forze di polizia disposizioni ad hoc.
Tra i prodotti trafugati, vi sono anche farmaci utilizzati
per l'anestesia e altri che possono comunque causare un grave
danno alla salute. (ANSA).

B19-ZG
25-LUG-11 18:42 NNNN

Studio, italiani 'resistenti' a depressione ma per donne +250% rischi



SALUTE: STUDIO, ITALIANI 'RESISTENTI' A DEPRESSIONE MA PER DONNE +250% RISCHI =
DE GIROLAMO, DATI EVIDENZIANO CHE NON E' 'EPIDEMIA' DI CUI TANTO
SI PARLA

Roma, 25 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - (EMBARGO ALLE
03.00 DI DOMANI) - Epidemia di depressione nel mondo, sulla scia della
crisi economica? Sembra di no. A evidenziarlo sono i dati contenuti in
un ampio studio pubblicato su 'Bmc Medicine' da un team internazionale
di esperti. Per l'Italia ha partecipato l'Irccs Centro S. Giovanni di
Dio Fatebenefratelli di Brescia, con il suo direttore scientifico,
Giovanni De Girolamo, che dice all'Adnkronos Salute: "questo lavoro
conferma che non e' in atto quell'ondata di depressione di cui spesso
si sente parlare: il tasso di prevalenza medio della malattia nei 10
Paesi occidentali analizzati e relativo agli ultimi 12 mesi precedenti
l'indagine e' del 5,5%. Tasso che per l'Italia e' ancora piu' basso,
cioe' del 3%".

Italiani 'resistenti' ai disturbi mentali, quindi, seguiti da
spagnoli, tedeschi e giapponesi, anch'essi poco inclini a veder nero.
Ma allo stesso tempo, dallo studio emerge con forza un elemento:
quello del maggior rischio di depressione fra le donne. "A oggi non
conosciamo le cause di questo fenomeno - spiega l'esperto - e non
sappiamo se siano biologiche o psicosociali, o un mix delle due".

"Sta di fatto - prosegue - che una persona di sesso femminile ha
il 250% di possibilita' in piu' di soffrire di 'male di vivere'
rispetto a un uomo. Cosi' come per i separati: per loro il pericolo e'
addirittura del 280% maggiore rispetto a una persona sposata. Un trend
che non si registra fra i divorziati o i vedovi, in funzione del minor
tempo che e' trascorso dall'evento che ha traumatizzato il paziente,
cioe' il distacco dal coniuge". (segue)

(Bdc/Zn/Adnkronos)
25-LUG-11 17:50
SALUTE: STUDIO, ITALIANI 'RESISTENTI' A DEPRESSIONE MA PER DONNE +250% RISCHI (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - La depressione e' una delle
principali cause di disabilita' in tutto il mondo, ma per molti Paesi
non erano ancora disponibili dati epidemiologici attendibili, in
particolare per gli Stati a medio e basso reddito. Gli esperti
internazionali hanno quindi provveduto studiando la prevalenza e gli
effetti del disturbo in 18 Stati da alto a basso reddito, inclusi nel
World Mental Health Survey Initiative.

Per essere classificata come paziente che ha avuto un episodio
di depressione maggiore - chiariscono gli autori - una persona deve
rispondere ad almeno cinque dei nove criteri di misurazione, come
quello relativo allo stato di tristezza, di perdita di interesse o di
piacere, ai sentimenti di colpa o di bassa autostima, ai disturbi del
sonno o dell'appetito e alla scarsa energia e capacita' di
concentrazione.

In Italia sono state intervistate 4.712 persone, selezionate con
sofisticate tecniche di stratificazione per ottenere un campione
rappresentativo. "I dati - prosegue De Girolamo - hanno confermato la
tendenza gia' 'fotografata' dalla letteratura scientifica. Cio' che
bisogna notare e' che nel nostro Paese l'eta' media di insorgenza del
primo episodio di depressione e' di 27,7 anni. Un'eta' giovane,
dunque. E' estremamente importante che questi casi vengano
diagnosticati precocemente e curati tempestivamente, perche' questo
significa evitare che insorgano disturbi secondari, in primis
dipendenza da alcol o droga. Problemi che possono prendere il
sopravvento e impedire un corretto trattamento della depressione".

(Bdc/Zn/Adnkronos)
25-LUG-11 19:11

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NNNN

Studio, cioccolato e cibi grassi alleviano tristezza, attenuano nel cervello risposte a emozioni tristi


SALUTE: STUDIO, CIOCCOLATO E CIBI GRASSI ALLEVIANO TRISTEZZA =
ATTENUANO NEL CERVELLO RIPOSTE A EMOZIONI TRISTI

Roma, 25 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - (EMBARGO ALLE
18.00) - Non e' solo una sensazione: cioccolato e cibi grassi
attenuano la tristezza. E' noto che esiste una stretta relazione tra
stato emotivo e cibo, tanto che si preferisce un cioccolatino a una
mela se si e' stressati e oberati di lavoro. Non a caso alcuni
alimenti si sono guadagnati il nomignolo di 'comfort food'. Ma ora un
team di ricercatori belgi ha dimostrato l'effetto di questi cibi,
'fotografando' i cambiamenti indotti nel cervello di un gruppo di
persone sane (e non obese) in preda alla tristezza.

Il gruppo di Lukas Van Oudenhove dell'Universita' di Lovanio ha
scoperto che la somministrazione di una soluzione grassa nello stomaco
ha attenuato le risposte delle cellule nervose alle emozioni tristi.

Questi dati, spiegano i ricercatori sul 'Journal of Clinical
Investigation', hanno chiare implicazioni per una vasta gamma di
problemi, tra cui l'obesita', i disturbi alimentari ma anche la
depressione. E, come hanno notato Giovanni Cizza e Kristina Rother
dell'Istituto Nazionale Diabete e Malattie Digestive dei Nih (National
Institutes of Health) di Bethesda in un commento, questi dati mostrano
che davvero siamo cio' che mangiamo.

(Mal/Zn/Adnkronos)
25-LUG-11 17:29

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A Catanzaro nasce l'Alzheimer café, pensato dall'equipe dell'associazione RA.GI presente anche a Como, Isola Vicentina, Modena, Treviso e Roma

**SALUTE. A CATANZARO NASCE L'ALZHEIMER CAFÈ
PENSATO DALL'E'QUIPE DELL'ASSOCIAZIONE RA.GI.

(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 25 lug. - Pensato dall'e'quipe
dell'associazione Ra.Gi. in sinergia con l'assessorato comunale
alle Politiche sociali, a Catanzaro nasce lo spazio "Alzheimer
Cafe'". Si tratta di un servizio di prevenzione, terapia, cura,
accoglienza, sostegno e formazione per migliorare la qualita'
della vita delle persone anziane e la vita di chi sta loro vicino
che sara' attivato nel Centro di terapia psico-corporea -
espressiva- relazionale della Ra.Gi. Primo in tutta la regione
Calabria, sesto in tutta Italia ( le altre realta' similari sono
a Como, Isola Vicentina, Modena, Treviso e Roma) lo spazio
"Alzheimer Cafe'" e' un' attivita' completamente gratuita legata
al progetto "Soli...mai piu'" gia' avviato da tempo
dall'associazione di cui e' presidente Elena Sodano che
sottolinea: " Lo spazio Alzheimer Cafe' rappresenta un approccio
alternativo per affrontare le problematiche psicologiche e
comportamentali di una persona affetta da demenza".
Nello spazio "Alzheimer Cafe'" inoltre sono previsti: gruppi
formativi e di sostegno per familiari finalizzati al
miglioramento della qualita' della vita; supporto psicologico
anche individuale; supporto terapeutico. Possono rivolgersi allo
Spazio Alzheimer anche pazienti affetti da morbo di Crohn,
Parkinson e sclerosi multipla in una fase non avanzata. " La
ricerca biomedica - ha ribadito Elena Sodano - non ha ancora dato
risposte farmacologiche efficaci alla malattia di Alzheimer. E'
necessario quindi investire di piu' per rafforzare gli
interventi, le cure e le terapie psicosociali. Uno di questi
strumenti e' l'Alzheimer Cafe'. Un'atmosfera rilassata tra
persone coinvolte nello stesso problema aiuta a uscire dal tabu'
che spesso circonda la malattia".

(Wel/ Dire)
15:58 25-07-11

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Allarme droghe: si nascondono nei sali da bagno. Basta annusarli e hanno effetti a volte tragici

SALUTE. ALLARME DROGHE: SI NASCONDONO NEI SALI DA BAGNO
BASTA ANNUSARLI E HANNO EFFETTI A VOLTRE TRAGICI.

(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 25 lug. - Un pericolo
inaspettato si nasconde in casa: i sali da bagno possono creare
effetti micidiali. In realta' il problema non e' dei comuni
preparati da disciogliere in vasca, ma di sostanze stupefacenti
spacciate, appunto, per "sali da bagno". Sono venduti nella forma
di una polvere bianca cristallina, imitano composti come le
metanfetamine e basta annusarli, fumarli o iniettarli tipo crack:
a quel punto le sostanze nocive entrano in azione con conseguenze
molte volte tragiche.
Come riferisce il "New York Times" la droga viene attualmente
venduta, per vie del tutto legali, in 22 dei 50 Stati negli Usa,
perlopiu' in confezioni da 50 milligrammi e al prezzo tra i 25 e
i 50 dollari. Gli effetti dell'uso si sono dimostrati in alcuni
casi devastanti. In America la diffusione sembra inarrestabile:
da gennaio a giugno le chiamate ai centri antiveleno sono state
3470, tutte collegate ai "sali da bagno", riferisce l'American
Association of Poison Control Centers. Un numero dieci volte
superiore allo stesso periodo del 2010. Le vittime sono perlopiu'
giovani e giovanissimi.
In Italia, intanto, un decreto del ministero della Salute ha
ufficializzato la "stretta" contro le nuove droghe ed anche,
quindi, nei confronti del metilendiossipirovalerone nascosto in
alcuni sali da bagno.

(Wel/ Dire)
15:58 25-07-11

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100 battiti al minuto limite di velocità per il cuore. Dopo i 50 anni misurare il polso almeno una volta al mese



SALUTE: 100 BATTITI AL MINUTO LIMITE VELOCITA' PER IL CUORE
DOPO I 50 ANNI MISURARARE IL POLSO ALMENO UNA VOLTA AL MESE
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Anche il polso ha il suo limite di
velocit…: se supera i 100 battiti al minuto parlatene con il
medico.
Dopo i cinquant'anni, tastatevi il polso una volta la settimana
e misurate la pressione una volta al mese. E' la raccomandazione
che viene dagli esperti di A.L.F.A (Associazione Lotta alla
Fibrillazione Atriale), che per il 2011 ha messo in atto una
serie di iniziative per sensibilizzare la popolazione, i medici
di medicina generale e le Istituzioni su questa grave patologia.
Con alcune semplici azioni, infatti, si pu• riconoscere la
fibrillazione atriale, aritmia che colpisce quasi un milione di
italiani - molti non sanno di averla - e che aumenta fino a
cinque volte il rischio di andare incontro a un ictus cerebrale.
Ogni anno la malattia costa al Sistema Sanitario pi— di tre
miliardi di euro.
Una persona su cento, in Italia, soffre di fibrillazione
atriale. La malattia, che porta a un'alterazione del normale
ritmo del cuore. Ogni anno circa 120.000 persone scoprono di
essere ammalate e, purtroppo, in un caso su tre la malattia non
viene riconosciuta, mettendo cos a rischio cuore e cervello.
Eppure giocare d'anticipo sulla patologia, scoprendola fin dai
suoi inizi, non Š difficile. Basta solamente tastarsi il polso
una volta alla settimana e misurare la pressione una volta al
mese dopo aver passato i 50 anni.
A ricordarlo e' Antonio Raviele, Direttore del Dipartimento
Cardiovascolare dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre e Presidente
di A.L.F.A (Associazione Lotta alla Fibrillazione Atriale), la
neonata associazione che ha come obiettivo sensibilizzare i
cittadini, i medici e le Istituzioni sull'importanza della
prevenzione e del riconoscimento precoce della patologia.
E' soprattutto la pressione alta il nemico da monitorare perch‚
almeno sette persone su dieci con fibrillazione atriale sono
anche ipertese. "Il nucleo pulsante della campagna Š il sito web
www.stopfa.org, che offre agli utenti tutte le informazioni su
prevenzione, diagnosi e trattamento della patologia - fa sapere
Raviele - Dal sito Š anche possibile scaricare un opuscolo
informativo per la popolazione e il Documento di Consenso
Internazionale rivolto agli specialisti del settore. Questi
strumenti - conclude il Prof. Raviele - spiegheranno con parole
semplici e comprensibili come autodiagnosticarsi l'eventuale
presenza della patologia e come approcciarsi a medici di base e
specialisti".
Per coinvolgere i medici di medicina generale, inoltre, verr…
inviata una lettera agli operatori sanitari su tutto il
territorio, proprio allo scopo di sensibilizzare anche loro
sull'importanza della diagnosi precoce.
Infine, Š prevista per il primo ottobre 2011 una "Giornata
Nazionale di Lotta alla Fibrillazione Atriale" con gazebo in
piazza nelle principali citt… italiane, per informare la
popolazione sui rischi correlati alla fibrillazione atriale e
istruire i cittadini alla palpazione del polso.
La campagna si concluder… durante il Congresso Internazionale
VeniceArrhythmias, dal 9 al 12 ottobre presso la Fondazione Cini
di Venezia.
(ANSA).

BR
25-LUG-11 16:04 NNNN

Sicurezza a Roma: rivedere le scorte per avere più volanti in strada

SICUREZZA/ Roma, Alemanno: rivedere le scorte per avere più agenti a disposizione foto Ansa
SICUREZZA ROMA: RIVEDERE LE SCORTE PER AVERE PIU’ VOLANTI IN STRADA – Il sindaco di Roma Capitale Gianni Alemanno è stato chiaro: è necessario rivedere gli elenchi di tutte le personalità sotto scorta per capire se queste persone hanno davvero la necessità di essere scortate e di quale livello di protezione hanno bisogno. Nella lettera inviata al ministro dell’Interno Roberto Maroni, il sindaco ha spiegato che nessun cittadino di Roma “deve avere il sospetto di essere più esposto alla criminalità per garantire i privilegi inammissibili delle “caste” politiche, economiche ed amministrative”. Secondo il segretario generale del sindacato di polizia della Cgil, Gianni Ciotti, la città dovrebbe adeguarsi agli standard europei, per far sì che più della metà degli agenti utilizzati per le scorte torni a disposizione di Roma. Basterebbero 300 uomini per avere le stesse misure di sicurezza delle altre città europee, ma sono appena cinquanta le volanti che la questura riesce a schierare tra le strade della città. E calcolando che sono circa mille gli agenti che scortano le varie personalità, tra imprenditori, politici e magistrati, si potrebbe disporre di ben settecento agenti in più. Sempre il primo cittadino spiega che questo “numero di volanti utilizzato per il servizio scorte è più grave di quello che pensavamo. Non è ammissibile che per decisioni prese da altri Enti la Prefettura di Roma sia costretta a distogliere un cosi elevato numero di macchine dal quotidiano controllo del territorio”.

fonte: 

da Anonimous attacco hacker alla polizia italiana

ANSA/ INTERNET: HACKER RIVENDICANO ATTACCO A CYBERPOLIZIA
SUL WEB MIGLIAIA DI DOCUMENTI'RISERVATI';POLPOST,NON SONO NOSTRI
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - I server della polizia postale
sarebbero stati violati. Gli hacker del gruppo Anonymous, gia'
artefici di diversi attacchi in rete, hanno rivendicato oggi
un'offensiva contro il Centro nazionale anticrimine informatico
per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic) della
polizia italiana. I pirati informatici hanno annunciato la
pubblicazione sul web di migliaia di documenti riservati, mentre
la polizia postale e' al lavoro per accertare l'autenticita' dei
file e sottolinea che in ogni caso la maggior parte dei
documenti non appartiene alla polizia italiana.
''Oggi abbiamo ottenuto l'accesso al vaso di Pandora delle
agenzie anticrimine italiane'', si legge nel comunicato di
Anonymous in cui gli hacker definisco il Cnaipic una
''organizzazione corrotta ''. All'interno dei file rubati,
sostengono gli Anonymous, ci sarebbero informazioni che fanno
riferimento a diverse istituzioni e societa' estere, tra cui il
ministero egiziano dei Trasporti e della Comunicazione, il
dipartimento dell'Agricoltura statunitense, il ministero della
Difesa australiano, diverse ambasciate ucraine, l'azienda
americana Exxon Mobil e quelle russe Gazprom, Atomstroyexport,
Diaskan e Sibneft, insieme ai ministeri degli esteri nepalesi e
bielorussi e ad alcune societa' con sede alle Cayman, Cipro e
Gibilterra.
Nella prima tranche di documenti, gia' scaricabile online,
figura inoltre un appunto per il capo della polizia redatto nel
gennaio 2008 e relativo agli attacchi informatici ai danni della
Procura di Genova, in cui si legge che la rete ''presenta
numerose problematiche di sicurezza e non si esclude la
possibilita' che gli attacchi informatici siano di provenienza
interna''. Un altro file, indirizzato al Viminale, fa
riferimento all'attacco contro Bank Medici. Nella ''relazione
sull'indagine intrusione Medici'' si raccomanda di ''sigillare
tutti i documenti... in particolare quelli relativi a Gianfranco
Gnutti e Alessandro Profumo''.
Per accertare i motivi della pubblicazione su internet di
documenti ''apparentemente riconducibili'' al Cnaipic ma che in
ogni caso, fanno notare fonti investigative, sembrerebbero di
poca rilevanza investigativa, la polizia postale sta eseguendo
una serie di verifiche tecniche. In particolare, gli
accertamenti sono mirati a verificare la reale portata della
pubblicazione, a capire se i contenuti dei documenti sono
autentici e, soprattutto, da quali computer o server, siano
stati prelevati dagli 'Anonimi'. In ogni caso, sottolineano gli
investigatori, la maggioranza dei documenti pubblicati non
apparterrebbe alla polizia italiana ma potrebbe essere stata
'rubata' da altri archivi, soprattutto all'estero.
L'attacco di Anonymous, spiegano gli hacker, rientra nella
''campagna Antisec'', e rappresenta ''un richiamo anche per
l'attacco diretto ad i nostri amici di Anonymous che nei giorni
scorsi sono stati arrestati sia in Italia che in Europa e negli
Stati Uniti''. Il 5 luglio scorso, infatti, un'operazione della
polizia postale aveva portato alla denuncia di 15 persone
appartenenti alla cellula italiana del gruppo di hacker.
Gli Anonymous nostrani avevano sferrato il primo attacco il 6
febbraio contro il sito web del governo italiano, passando poi a
colpire i siti di Camera e Senato, quelli di aziende come Eni,
Enel, Finmeccanica, Mediaset e Rai fino all'accatto sferrato il
6 luglio scorso contro una ventina di universita' italiane. A
livello internazionale, invece, la rete di Anonymous e'
responsabile di diversi attacchi a siti istituzionali e di
grosse aziende in tutto il mondo.(ANSA).

Y89-MRB
25-LUG-11 19:14 NNNN

INTERNET: BELISARIO, DOPO ATTACCO HACKER AUMENTARE SICUREZZA

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - ''L'attacco al Centro nazionale
anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture
critiche (Cnaipic) pone il problema di un deciso innalzamento
della sicurezza dei nostri archivi''. Lo afferma Felice
Belisario, presidente dei senatori dell'Italia dei Valori ed
esponente del Copasir che auspica ''il massimo impegno della
polizia postale affinche' informazioni riservate sulla sicurezza
del nostro Paese non siano rese note e che il gruppo Anonymus, a
cui sarebbe riconducibile l'operazione, sia al piu' presto
smantellato''.
''Se dovessero risultare originali i files finora pubblicati
dai terroristi informatici - sostiene Belisario - saremmo di
fronte a un fatto di enorme gravita', un vero buco della nostra
intelligence a cui porre rimedio immediatamente perfezionando le
strutture esistenti senza creare altre inutili e costose
agenzie''. (ANSA).

COM-SES
25-LUG-11 19:11 NNNN

SICUREZZA. BELISARIO: GRAVE ATTACCO HACKER, SMANTELLARE ANONYMUS


(DIRE) Roma, 25 lug. - "L'attacco al Centro nazionale anticrimine
informatico per la protezione delle infrastrutture critiche
(Cnaipic) pone il problema di un deciso innalzamento della
sicurezza dei nostri archivi". Lo dice Felice Belisario,
presidente dei senatori dell'Italia dei Valori ed esponente del
Copasir.
"Auspico il massimo impegno della polizia postale affinche'
informazioni riservate sulla sicurezza del nostro Paese non siano
rese note e che il gruppo Anonymus, a cui sarebbe riconducibile
l'operazione, sia al piu' presto smantellato- aggiunge il
senatore Idv- se dovessero risultare originali i files finora
pubblicati dai terroristi informatici, saremmo di fronte a un
fatto di enorme gravita', un vero buco della nostra intelligence
a cui porre rimedio immediatamente perfezionando le strutture
esistenti senza creare altre inutili e costose agenzie".

(Com/Vid/ Dire)
18:31 25-07-11

NNNN
 ANONYMOUS: POLIZIA, VERIFICHE SU DOCUMENTI PUBBLICATI IN RETE =
(AGI) - Roma, 25 lug. - "In relazione alla divulgazione in Rete
di documenti sottratti dai suoi sistemi informatici la Polizia
delle Comunicazioni ha in corso attente verifiche tecniche
mirate ad accertare la reale portata degli eventi". E' quanto
si legge in una nota della Polzizia che rileva inoltre come "Di
fatto risultano pubblicati online contenuti apparentemente
riconducibili al CNAIPIC della stessa Polizia delle
Comunicazioni sulla cui autenticita' sono in corso
accertamenti". (AGI)
Vim
251527 LUG 11

NNNNINTERNET: VERIFICHE SU PUBBLICAZIONE IN RETE DOCUMENTI PS

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - La polizia postale sta eseguendo una
serie di verifiche tecniche per accertare i motivi della
pubblicazione su Internet di documenti ''apparentemente
riconducibili'' al Centro nazionale anticrimine informatico per
la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic).
I documenti riservati sarebbero stati pubblicati da parte
degli hacker riconducibili ad Anonymus, il gruppo nei confronti
del quale qualche settimana fa e' scattata un'operazione proprio
della polizia postale. Gli accertamenti sono mirati a verificare
la reale portata degli eventi e a capire se i contenuti sono
autentici e dunque riconducibili al Cnaipic. (ANSA).

GUI/FV
25-LUG-11 15:35 NNNN
 INTERNET: POLIZIA POSTALE, VERIFICHE SU DOCUMENTI CNAIPIC PUBBLICATI IN RETE =

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "In merito alla divulgazione in Rete
di documenti sottratti dai suoi sistemi informatici, la Polizia delle
Comunicazioni ha in corso attente verifiche tecniche mirate ad
accertare la reale portata degli eventi". E' quanto si legge in una
nota della Polizia delle Comunicazioni a proposito delle affermazioni
di un gruppo di pirati informatici legato ad Anonymous che afferma di
aver violato la rete del Centro nazionale anticrimine informatico per
la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic), la task force
della polizia contro il crimine online.

"Di fatto - assicurano - risultano pubblicati online contenuti
apparentemente riconducibili al Cnaipic della stessa Polizia delle
Comunicazioni sulla cui autenticita' sono in corso accertamenti".

(Bat/Zn/Adnkronos)
25-LUG-11 16:18
Hacker annunciano:attaccata task-force polizia contro cybercrime
In Rete 8Gb di file sulle "pratiche illegali" del Cnaipic

Roma, 25 lug. (TMNews) - I pirati informatici della community
italiana di LulzSec - della galassia Anonymous e vicini a quelli
che lo scorso 6 luglio avevano attaccato diverse università
italiane - hanno annunciato di aver hackerato i database del
CNAIPIC della polizia, il Centro nazionale anticrimine
informatico per la protezione delle infrastrutture critiche.
L'hanno chiamata 'Operation Italy' e su Twitter hanno postato
diversi link a presunti file segreti e riservati contenuti nei
server della task-force contro i cybercrimini.

In un comunicato gli hacker hanno annunciato di voler "rivelare
alcuni fra i più importanti rapporti e segreti nelle Agenzie di
law Enforcement Informatiche e le loro pratiche illegali e
amorali. Queste release saranno pubblicate e tweettate da tutta
la community LulzSec & Anonymous. Oggi abbiamo ottenuto l'accesso
al vaso di Pandora delle agenzie anticrimine Italiane e crediamo
che questo sia l'nizio di una nuova era di butthurt per la
possente Homeland Security Cyber Operation Unit in Europa. Quindi
abbiamo deciso di diffondere tutto quello che hanno nella
rappresentanza italiana, ovverosia una task force con vaste
risorse chiamata Cnaipic".

"Questa organizzazione corrotta - continua lo scritto - ha
ottenuto e raccolto le 'prove' dalle proprietà sequestrate a
innumerevoli sospetti operanti nel settore dell'informatica e le
ha usate nell'arco di molti anni per compiere operazioni illegali
con la cooperazione di agenzie di intelligence straniere e varie
oligarchie per saziare la loro brama di potere e soldi, anzichè
usare i dati ottenuti per facilitare le inchieste/indagini in
corso. Oggi riveliamo innumerevoli file (il totale stimato dei
dati è oltre 8Gb) da queste agenzie che abbiamo ownato, e per
essere chiari tutti questi dati/documenti erano archiviati sui
server del Cnaipic, deputati a contenere le 'prove' raccolte
nelle analisi forensi".

Sav

251509 lug 11



NNNN

Sicurezza/ Pd: Attacco hacker a Polizia è di gravità inaudita Fiano: Serve commissione di studio Parlamento su reti italiane

Roma, 25 lug. (TMNews) - Il Pd considera "di una gravità
inaudita" l`attacco informatico di queste ore contro la task
force della polizia. "Il tema della sicurezza informatica delle
istituzioni pubbliche - ha affermato il responasbile Sicurezza
del Partito Democratico Emanuele Fiano - all`ordine del giorno
dei grandi Paesi del mondo. Proporrò in Parlamento una
commissione di studio sullo stato della sicurezza delle reti
italiane e di valutazione di nuove proposte legislative e
operative, allo scopo di migliorare questo aspetto fondamentale
della sicurezza del Paese"

Tor

SICUREZZA. FIANO: ATTACCO HACKER A POLIZIA DI GRAVITÀ INAUDITA(DIRE) Roma, 25 lug. - "L'attacco informatico di queste ore
contro la task force della polizia e' di una gravita' inaudita.
Il tema della sicurezza informatica delle istituzioni pubbliche
e' all'ordine del giorno dei grandi Paesi del mondo". Lo dichiara
Emanuele Fiano, responsabile Sicurezza del Partito democratico.
"Proporro' in Parlamento una commissione di studio sullo stato
della sicurezza delle reti italiane e di valutazione di nuove
proposte legislative e operative, allo scopo di migliorare questo
aspetto fondamentale della sicurezza del Paese", aggiunge.

(Com/Lum/ Dire)
16:46 25-07-11

TV: DA OGGI DEBUTTA A MODENA QUELLA DI CONDOMINIO





TV: DA OGGI DEBUTTA A MODENA QUELLA DI CONDOMINIO =
(AGI) - Modena, 25 lug. - Video e contenuti esclusivi su
tematiche come la convivenza e il rispetto delle regole. Ma
anche musica, intrattenimento e informazioni utili per vivere
al meglio Modena e orientarsi nella rete dei servizi pubblici.
Questo offre la tv di condominio, che e' anche web tv, del
complesso R-Nord di via Attiraglio e via Canaletto nella Citta'
della Ghirlandina. Una iniziativa nata per aiutare, attraverso
un nuovo media, a conoscersi e partecipare e per promuovere
diritti e doveri in un luogo che, da simbolo della integrazione
difficile, nei progetti del Comune di Modena punta a diventare
simbolo della riqualificazione di aree critiche sul piano della
vivibilita' e della sicurezza urbana. Questo e', in sintesi,
sul piano delle finalita', "r-nord tv" il canale realizzato con
finanziamento della Fondazione cassa di risparmio dall'ufficio
Politiche delle sicurezze e dalla Rete civica del Comune, che
debutta da oggi, lunedi' 25 luglio, trasmettendo attraverso il
sistema di tv via cavo del condominio e sullo schermo
interattivo del Portierato sociale di via Attiraglio, oltre che
in Internet, dunque visibile a tutti anche al di fuori dello
stabile. Infatti, "r-nord tv" sara' fruibile via web sia in
modalita' streaming (come una normale tv con un palinsesto
continuo) sia in modalita' on demand (gli spettatori scelgono
cosa vedere selezionando nell'archivio delle produzioni). I
vari contenuti verranno promossi anche attraverso i principali
social network (Youtube, Facebook, Twitter) e saranno visibili
anche attraverso il sito internet dell'Amministrazione comunale
(www.comune.modena.it/rnordtv). Attraverso i canali web,
"r-nord tv" avra' aggiornamenti settimanali, mentre una volta
al mese tutti i vari contenuti saranno contestualizzati in un
palinsesto di 60 minuti che contiene vari programmi. (AGI)
Mir/Red
251231 LUG 11

NNNN
 

Cassazione "..."Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonchè tutte le infermità comunque incidenti nel complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario"...."

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA

sul ricorso 14160-2010 proposto da:

################# (Omissis), -
- ricorrente -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO, GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis) in persona del Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RASPANTI RITA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5018/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 17.6.08, depositata il 12/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.

FattoDiritto


La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'articolo 380-bis c.p.c.:

"Con ricorso notificato il 18-19 maggio 2010, ################# chiede, con un unico motivo, relativo alla violazione dell'articolo 149 disp. att. c.p.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 3 e al vizio di motivazione, la cassazione della sentenza depositata il 12 giugno 2009, con la quale la Corte d'appello di Roma, in sede di rinvio da questa Corte, aveva accertato il suo diritto ad una rendita per malattia professionale commisurata ad una riduzione della capacità generica di lavoro del 34% dal 24 marzo 1993, data di presentazione della domanda in via amministrativa, così ribadendo la pronuncia di primo grado dell'11 giugno 1997.

Tale ultima pronuncia era stata a suo tempo appellata dall'INAIL per sostenere l'origine non professionale della inabilità accertata e l'appello era stato accolto dal Tribunale di Roma, quale giudice di appello, con sentenza del 2003.

Su ricorso dell'assistito, questa Corte aveva cassato tale sentenza, censurando il mancato accertamento dell'origine della inabilità, richiesto in giudizio attraverso una C.T.U., rinviando la causa alla Corte di appello di Roma.

Qui la causa era stata riassunta il 23 maggio 2005 dal Ca. che aveva chiesto la conferma della pronuncia del Pretore.

Nel corso di tale giudizio di rinvio, la Corte territoriale aveva disposto C.T.U., condividendone poi le conclusioni nel senso di ritenere sussistente il nesso causale dell'inabilità del 34% dal 24 marzo 1993, ma escludendo di potere attribuire in questa sede al Ce. incremento di rendita corrispondente al 50% di inabilità dal gennaio 2007, come valutato dal C.T.U., e cio' in quanto la richiesta del ricorso in riassunzione era stata limitata alla conferma della sentenza di primo grado.

Quest'ultima affermazione è appunto investita dalle censure di cui all'attuale ricorso per cassazione.

Resiste alle domande l'INAIL con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall'articolo 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni apportate dal Decreto Legislativo citato.


Il ricorso è manifestamente fondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere accolto.

A norma dell'articolo 149 disp. att. c.p.c.. "Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonchè tutte le infermità comunque incidenti nel complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario".

La norma è applicabile anche all'ipotesi di inabilità conseguente ad infortuni o a malattie professionali (cfr. ad es. Cass. 22 agosto 2003 n. 12369) e, per effetto di essa, la proposizione in giudizio di una domanda "in materia di invalidità pensionabile" implica comunque anche la richiesta che il relativo l'accertamento venga spinto oltre la data della domanda amministrativa o di quella giudiziaria e fino alla sentenza di merito definitiva.

Parallelamente, anche la richiesta formulata in appello o nell'atto di riassunzione avanti al giudice di rinvio contiene implicitamente, accanto, in ipotesi, alla richiesta di conferma della percentuale di invalidità accertata alla data della sentenza di primo grado, anche la domanda di estendere l'accertamento, ai sensi dell' articolo 149 disp. att. c.p.c., agli aggravamenti e alle ulteriori infermità verificatesi successivamente.

Nè tale conclusione può essere posta in dubbio da quanto rilevato dall'INAIL relativamente al fatto che gli aggravamenti, per essere riconosciuti giudizialmente, devono preventivamente percorrere la via del procedimento amministrativo, attivato dalla domanda all'ente previdenziale dall'interessato.

Tale regola è infatti riferibile unicamente alle inabilità già riconosciute, che abbiano dato luogo all'erogazione di una rendita da parte dell'INAIL e non anche alle situazioni tuttora sub iudice, per essere in corso l'accertamento giudiziario cui è applicabile la regola suddetta."

E' seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all'avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, affermando il seguente principio di diritto:

L'articolo 149 disp. att. c.p.c. - applicabile anche ai giudizi aventi ad oggetto l'invalidità conseguente a infortunio o malattia professionale - secondo il quale "nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonchè tutte le infermità comunque incidenti nel complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario trova applicazione nel giudizio di appello o in quello di rinvio, nei quali l'interessato abbia genericamente chiesto la conferma della sentenza di primo grado, la quale aveva accertato a quella data una percentuale di invalidità inferiore a quella accertata nel giudizio di appello o di rinvio.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, nei termini di cui al dispositivo, che regola altresì le spese dell'intero processo in conformità alla regola della soccombenza.

 
P.Q.M.
 
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di Ca.Se. alla rendita per malattia professionale commisurata ad una riduzione della capacità pari al 34% dalla data della domanda amministrativa e del 50% dal gennaio 2007, con la condanna dell'INAIL alle spese dell'intero processo, nella misura indicata nella sentenza ora cassata per i giudizi precedenti, oltre ad euro 30,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per onorari (oltre accessori di legge) relativamente al presente giudizio di cassazione, con distrazione all'avv. ################# #################

Cassazione "... ha convento in giudizio l'INAIL chiedendone la condanna alla costituzione in suo favore di una rendita per malattia professionale (ipoacusia da rumore)...."

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - rel. Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA





sul ricorso 1899-2010 proposto da:

################# , e-
- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato LA PECCERELLA LUIGI e FAVATA EMILIA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 994/2009 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/10/2009 r.g.n. 580/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l'Avvocato CONCETTI DOMENICO;

udito l'Avvocato FAVATA EMILIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.





Fatto



################# ha convento in giudizio l'INAIL chiedendone la condanna alla costituzione in suo favore di una rendita per malattia professionale (ipoacusia da rumore).

Il Tribunale di Rimini ha accolto la domanda con decisione che, sull'appello dell'Istituto, è stata riformata dalla Corte di Appello di Bologna, che ha rigettato l'originaria domanda, ritenendo che fosse intervenuta la prescrizione del diritto alla richiesta rendita. A tale conclusione il giudice d'appello è pervenuto osservando che, secondo quanto accertato dal c.t.u., l'ipoacusia aveva raggiunto la soglia minima indennizzabile nel novembre 1987 e che poteva presumersi che il lavoratore avesse acquisito conoscenza della malattia e della sua origine professionale quanto meno nel dicembre dello stesso anno, quando era stato cautelativamente escluso dal datore di lavoro da livelli di esposizione al rumore superiori a una determinata frequenza.


Avverso tale sentenza ricorre per cassazione ################# affidandosi a quattro motivi di ricorso cui resiste con controricorso l'Inail.





Diritto



1.- Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 112, comma 1, articoli 111 e 135 (Testo Unico), articolo 2935 c.c., articolo 2697 c.c., comma 2, articoli 2727 e 2729 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., sull'assunto che la Corte territoriale avrebbe tratto la prova della conoscenza della malattia, della sua origine professionale e del suo grado invalidante da elementi non aventi carattere certo e obiettivo, ma piuttosto da supposizioni di mera possibilità e da accertamenti medici "probabilistici", come quelli contenuti nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio.

2.- Con il secondo motivo si deduce l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha individuato il momento in cui il danno avrebbe raggiunto il minimo indennizzabile e quello in cui l'interessato avrebbe acquisito piena consapevolezza della esistenza della malattia.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione laddove la Corte territoriale, dopo aver ritenuto che il lavoratore avesse acquisito fin dal dicembre 1987 consapevolezza dell'esistenza della malattia e del suo grado invalidante, ha contestualmente affermato che nel 1990 il datore di lavoro (all'epoca anche assicuratore per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) aveva escluso la sussistenza di qualsiasi tecnopatia e relativo danno professionale.

4.- Con il quarto motivo si lamenta, infine, omessa motivazione nella parte in cui la Corte d'appello non avrebbe considerato che le risultanze processuali non rendevano accoglibile il motivo di impugnazione - che così come proposto dall'INAIL era da rigettare - con il quale l'Istituto aveva contestato l'esistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata, nonchè la natura professionale della ipoacusia.

5.- I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati. Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 112 pone un termine di prescrizione triennale per l'azione diretta a conseguire la rendita decorrente dalla manifestazione della malattia professionale. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 135, comma 2, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui all'articolo 112 cit., puo' ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli articoli 2727 e 2729 c.c., come la domanda amministrativa, nonchè la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (cfr. ex plurimis, Cass. n. 10441/2007, Cass. n. 27323/2005, Cass. n. 8257/2003, Cass. n. 4181/2003, Cass. n. 15598/2002). Cass. n. 23110/2004 ha altresì precisato che, ai fini della decorrenza della prescrizione triennale prevista in materia di assicurazione contro le malattie professionali dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112 la consapevolezza dell'esistenza della malattia e della sua origine professionale si puo' ragionevolmente presumere sussistente alla data della domanda amministrativa, atteso che, senza di essa, l'istanza sarebbe palesemente infondata e pretestuosa e la successiva domanda, per il riconoscimento giudiziale del beneficio, potrebbe comportare l'insorgenza della responsabilità per le spese, ex articolo 152 disp. att. c.p.c., per lite temeraria; per converso, in ordine al requisito del raggiungimento del minimo indennizzabile, l'opinione personale dell'interessato è assolutamente irrilevante, dipendendo da un accertamento tecnico suscettibile di divergenze valutative e di giudizi anche diametralmente opposti da parte di medici esperti della materia.

6.- Non si è discostata da tali principi la Corte territoriale, che ha ritenuto di individuare l'evento oggettivo ed esterno dal quale desumere la conoscenza della malattia professionale nel provvedimento, adottato dal datore di lavoro nel dicembre 1987, di esclusione del lavoratore da livelli di esposizione a rumore equivalenti o superiori a 80 dBA, osservando che, come già rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, era verosimile ritenere che l'interessato fosse stato reso edotto di tale provvedimento e delle sue motivazioni e che, comunque, il fatto che nel luglio 1990 l'Ufficio Organizzazione delle Fe. de. St. di (Omissis) non avesse riconosciuto l'origine professionale del danno confermava che tra il 1987 e il 1990 si era posta la questione di una possibile eziologia professionale della ipoacusia, così che, pur non avendo il lavoratore ottenuto alcun riconoscimento formale in ordine alla natura professionale della malattia, era ragionevole ritenere che, nello stesso periodo, egli fosse stato sensibilizzato al problema ed avesse maturato la consapevolezza di una possibile dipendenza da causa lavorativa del deficit uditivo.

Le contrarie affermazioni del ricorrente, secondo cui solo "accertamenti specifici" avrebbero potuto rendere edotto il lavoratore della sussistenza della malattia professionale e del raggiungimento della soglia minima indennizzabile non sono condivisibili, perchè tale consapevolezza, secondo i principi sopra richiamati, puo' essere provata anche attraverso elementi presuntivi; esse si risolvono, comunque, nella contestazione diretta (inammissibile in questa sede) del giudizio di merito, giudizio che risulta motivato in modo sufficiente e logico con riferimento, come sopra detto, agli elementi desumibili dall'adozione da parte del datore di lavoro, nei confronti del lavoratore, del provvedimento di esclusione da livelli di esposizione a rumore equivalenti o superiori a 80 dBA (nonchè dagli accadimenti immediatamente successivi richiamati nella motivazione della sentenza impugnata), riducendosi dunque ad una mera contrapposizione rispetto alla valutazione di merito operata dalla Corte d'appello, inidonea a radicare un deducibile vizio di legittimità di quest'ultima.

7.- Anche gli altri rilievi svolti con il secondo motivo sono infondati, giacchè l'individuazione del momento in cui si è verificato il raggiungimento della soglia minima indennizzabile risulta adeguatamente motivata dalla Corte territoriale con riferimento agli accertamenti effettuati dal consulente tecnico d'ufficio sulla scorta dei tracciati audiografici del 1984 e del 1987, sicchè anche su questo punto la decisione, in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, non è assoggettabile alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità.

8.- Per analoghi motivi deve essere respinto il terzo motivo di ricorso, non ravvisandosi comunque, anche per le considerazioni già sopra esposte, alcuna contraddittorietà tra l'affermazione della raggiunta consapevolezza, da parte del lavoratore, dell'esistenza della ipoacusia e della sua origine professionale fin dal dicembre 1987 e quella secondo cui ancora nel 1990 il datore di lavoro non aveva riconosciuto l'origine professionale della malattia.

9.- Le censure espresse con l'ultimo motivo restano, infine, assorbite nel rigetto dei primi tre motivi, trattandosi di questioni che, come riconosce lo stesso ricorrente, sono rimaste a loro volta assorbite dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.

10.- Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Trattandosi di controversia alla quale è applicabile l'articolo 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente prima delle modificazioni introdotte dai Decreto Legge n. 269 del 2003, conv. in Legge n. 326 del 2003, il ricorrente non è assoggettato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.





P.Q.M.





La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Cassazione "...Condanna lavoratori per Inosservanza D.L.81/08...osservanza delle disposizioni e delle istruzioni ai fini della protezione collettiva ed individuale, la corretta utilizzazione delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi, nonchè dei dispositivi di sicurezza, e la utilizzazione in modo appropriato dei dispositivi di protezione...."






REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA





sul ricorso proposto da:

Pe. Gi. nato il (Omissis);

avverso la sentenza del 14.5.2009 del Tribunale di Ferrara;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano;

sentite le conclusioni del P.G., dr. Guglielmo Passacantando, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata perchà il fatto non è previsto come reato.



Fatto



1) Con sentenza in data 14.5.2009 il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, condannava Pe. Gi., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena (condonata) di euro 500,00 di ammenda per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 34, lettera b) e articolo 392, lettera a) perchè, nella qualità di lavoratore dipendente della società " Be. Im. di. Be. Al. &. C. snc", avente sede in (Omissis), effettuava lavori di saldatura elettrica su tubazioni facenti parte di un impianto di distribuzione stradale gpl, senza adottare idonee misure di sicurezza atte ad evitare pericoli di incendio o di propagazione fiamme. Riteneva il Tribunale che la responsabilità dell'imputato emergesse in modo inequivocabile dalle risultanze processuali, avendo egli agito con grossolana imprudenza e senza adottare le necessarie precauzioni, pur svolgendosi l'attività di saldatura nelle vicinanze di un serbatoio di GPL.



2) Ricorre per cassazione il Pe., a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 c.p. e Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 304.

Il Tribunale non ha tenuto conto che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la violazione contestata non costituisce per i lavoratori subordinati un'ipotesi di reato. Tale Decreto Legislativo ha infatti abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e la condotta di cui all'imputazione è sanzionata penalmente solo se attribuibile a soggetti diversi dal lavoratore subordinato (all. 4 Testo Unico Salute e Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 63 e 68).

Con il secondo motivo denuncia la erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 34 nonchè la mancanza ed illogicità della motivazione, essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale che l'imputato non aveva usato fiamme libere e tanto meno manipolato materiali incandescenti. Le cause dell'infortunio occorso al collega di lavoro esulavano completamente dall'oggetto della contestazione. Il Tribunale ha omesso di accertare se la saldatura elettrica sia sussumibile nell'ipotesi prevista dall'articolo 34 contestata. Tale norma non vietava l'uso di scintille ma l'uso di fiamme libere. In motivazione non viene spiegato perchè l'utilizzo di scintille o la saldatura elettrica siano sussumigli nella ipotesi contravvenzionale contestata.


3) Come ha evidenziato lo stesso ricorrente, il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, che ha abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, prevede all'allegato 4 una disposizione identica a quella di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 34, lettera b) richiamata nella contestazione ("4.1 nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio: 4.1.2 è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate misure di sicurezza"). Non è esatto pera che tale norma sia sanzionata penalmente solo quando la violazione sia commessa dai datori di lavoro.

E' vero che il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 63, comma 1 prevede che i luoghi di lavoro debbano essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato 4 e che l'articolo 64 prevede che tale obbligo gravi sul datore di lavoro, che, ai sensi dell'articolo 68, è sanzionato penalmente se non vi ottemperi. Il medesimo Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 59 (come sostituito dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, articolo 36) prevede, però, sanzioni penali anche per i lavoratori "per la violazione dell'articolo 20 comma 2 lettera b), c), d), e), f), g), h) ed i), e articolo 43, comma 3, primo periodo". E tra le violazioni sopra indicate rientrano anche quelle riguardanti la osservanza delle disposizioni e delle istruzioni ai fini della protezione collettiva ed individuale, la corretta utilizzazione delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi, nonchè dei dispositivi di sicurezza, e la utilizzazione in modo appropriato dei dispositivi di protezione. E, secondo la contestazione, al ricorrente veniva addebitato di aver operato imprudentemente in violazione di idonee misure di sicurezza. Vi è quindi "continuità normativa". 3.1)

Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.

La norma sanziona penalmente l'uso di "apparecchi a fiamma libera" e la "manipolazione di materiali incandescenti". Il Tribunale, senza minimamente accertare se l'apparecchio per la saldatura elettrica adoperato rientrasse tra quelli previsti e se, comunque, vi fosse stata la manipolazione di materiali incandescenti, si è limitato ad affermare apoditticamente che la condotta posta in essere era connotata da grossolana imprudenza e che essa aveva cagionato l'evento. Ma, come rilevato correttamente dal ricorrente, in relazione ai reato di pericolo contestato bisognava accertare se la saldatura elettrica potesse essere sussunta nelle ipotesi previste dalla norma.

Si imporrebbe, quindi, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Nel frattempo però è maturata la prescrizione.

Il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6, secondo la previsione piu' favorevole di cui al previgente articolo 157 c.p., è infatti maturato in data (Omissis), essendo stato il reato commesso il (Omissis).

Va emessa, pertanto, immediata declaratoria di estinzione del reato ex articolo 129 c.p.p.. Come ribadito anche dalle sezioni unite, infatti, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità, nè vizi di motivazione, nè nullità di ordine generale (cfr - sent. n. 35490/2009).

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Cassazione "..inalazione fibre di amianto - Richio per i lavoratori .."

Fatto


Con sentenza del 20.05.2003 il Tribunale di Ravenna accoglieva la domanda proposta con distinti ricorsi da (...) e da (...) nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, accertava il diritto dei ricorrenti alla maggiorazione contributiva per le prestazioni pensionistiche - ex art. 13-8° comma - della legge n. 257 del 1992 (e successive modifiche) - per l'intero periodo lavorativo svolto alle dipendenze della (...) - dal 28.10.1963 al 1°.04.1998 (...) e dal 28.10.1963 al 1°.04.2000 (...).

Tale decisione, appellata dall'INPS in via principale e dall'INAIL in via incidentale, è stata riformata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 498 del 2007, che ha così deciso: a) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'INAIL con rigetto della domanda degli originari ricorrenti; b) ha rigettato l'appello principale dell'INPS, mantenendo fermo il riconoscimento del beneficio della maggiorazione contributiva in relazione al rischio amianto per entrambi i lavoratori.

La Corte territoriale ha osservato che sulla ultradecennalità dell'esposizione ai rischio amianto si era formato il giudicato e che, nella specie, ricorreva anche l'ulteriore requisito, consistente nel superamento dei valore limite previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 277 del 1991, avendone il consulente tecnico di ufficio, con giudizio pienamente condivisibile, accertato la sussistenza dalla data dell'assunzione dei due lavoratori (28.10.1963) sino alla fine del 1995. L'INPS ricorre per cassazione con due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 CPC.

Gli intimati resistono con controricorso.

Diritto



1. Con il primo motivo l'INPS censura l'impugnata sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale fondato la propria decisione sugli accertamenti e sulle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, che aveva limitato le indagini sino alla fine dell'anno 1995, e, del tutto contraddittoriamente, per avere riconosciuto il beneficio contributivo per un periodo di più lunga durata (fino al 1° aprile 1998 per iI (...) e fino all’aprile 2000 per iI (...).

Con il secondo motivo I'INPS, nel lamentare violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 329 CPC e dell'art. 2909 Cod. Civ., assume che, contestando, in appello, l'esistenza di una esposizione "qualificata" all'amianto per l'intero periodo lavorativo, aveva contestato anche la durata dell'esposizione, come riconosciuto dal primo giudice.

2. Va esaminato per primo, per evidenti ragioni di priorità logico-giuridica il secondo motivo, in ordine al quale questa Corte osserva che sulla durata dell'esposizione a rischio non si è formato alcun giudicato interno, giacché in appello l'ente previdenziale - come peraltro risulta dalla narrativa della stessa decisione impugnata - si era specificamente lamentato della statuizione del Tribunale in ordine alla non necessità del "superamento dei valori limite" prescritti dal DLGS n. 277 del 1991; fatto quest'ultimo che, nella previsione della legge n. 257 del 1992, concorre con lo svolgimento ultradecennale di attività lavorativa - in presenza di amianto - a configurare l'esposizione "qualificata", richiesta per il riconoscimento del diritto al beneficio contributivo di cui è causa.

Come infatti questa Corte ha osservato in analoghe controversie (cfr Cass. n. 4363 del 2009; Cass. n. 18274 del 2010) il fatto costitutivo del diritto in questione non si identifica con la mera durata ultradecennale di una attività lavorativa svolta in un luogo di lavoro in cui era presente l'amianto, bensì con l'esposizione del lavoratore al rischio di ammalarsi a causa dell'inspirazione - per oltre un decennio - di fibre di amianto presenti in quei luogo in quantità superiore ai valori limite prescritti dalla normativa di prevenzione del D.Lgs. n. 277 del 1991. Ne consegue che l'accertamento giudiziale della semplice durata di quell'attività, senza accertamento del rischio effettivo e, quindi, senza l'apprezzamento di una esposizione "qualificata", non costituisce, di per sé, ragione di riconoscimento del diritto al ripetuto beneficio contributivo e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato.

3 .Con riguardo al primo motivo può osservarsi che la sentenza impugnata presenta, in maniera evidente, i denunciati vizi di motivazione.

Il giudice di appello dichiara di condividere e fa proprio il giudizio del consulente tecnico di ufficio, il quale (come riferisce la sentenza impugnata a pag. 14) aveva posto in evidenza che i lavoratori erano stati posti al rischio di inalare fibre di amianto in misura superiore al valore limite - stabilito dall'art. 24 del D.Lgs n. 277 del 1991 - dalla loro assunzione (28.10.1963) sino alla fine del 1995, salvo, poi, senza alcuna spiegazione ed in contraddizione con tale premessa, rigettare l'appello dell'istituto previdenziale, con il riconoscimento del diritto al beneficio per il più ampio periodo fino all'aprile 1998 per il (...) e fino all'aprile 2000 per il (...).

4. Le precedenti considerazioni conducono a ritenere infondata la preliminare eccezione mossa dai controricorrenti circa la carenza di interesse dell'INPS a far accertare l'insussistenza del diritto dei lavoratori al moltiplicatore ai fini del beneficio dell'amianto per il periodo successivo al 1995, per essere stato già raggiunto in tale anno la massima anzianità contributiva utilmente valutabile. Invero non può disconoscersi, a fronte della richiesta dei lavoratori volta ad ottenere la rivalutazione contributiva per tutto il periodo lavorativo, l'interesse dell'ente previdenziale all'accertamento dell'effettivo periodo di esposizione dei lavoratori all'amianto (questa Corte ha ritenuto - con consolidato indirizzo - l'applicabilità del coefficiente moltiplicatore in questione ai soli periodi di effettiva ed accertata esposizione ai rischio amianto: ex plurimis cfr. Cass. n. 1228 del 2009; Cass. n. 29941 del 2008; Cass. n. 517 del 2007; Cass. n. 21667 del 2004).

5. In conclusione il ricorso va accolto e per l'effetto la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, che procederà alla verifica dell'effettivo periodo di esposizione qualificata all'amianto dei due lavoratori, suscettibile, come tale di rivalutazione contributiva. Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.


P.Q.M.


Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze.

'Ndrangheta/ I clan a Roma, confiscati Cafè de Paris e George's


'NDRANGHETA: CONFISCATI BENI 200 MLN, ANCHE 'CAFE' DE PARIS' ROMA =
(AGI) - Reggio Calabria, 25 lug. - Beni per 200 milioni di euro
sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza al clan della
'ndrangheta facente capo alla famiglia Alvaro di Cosoleto (Rc).
Il Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Procura, ha
disposto la confisca di 15 tra imprese e ditte individuali
operanti, principalmente, nel settore dei servizi e della
ristorazione. Si tratta di noti locali romani, tra i quali, il
"Cafe' de Paris" ed il ristorante "George's". A queste vanno
aggiunti 4 immobili di pregio, 3 autovetture di lusso oltre a
rapporti bancari, postali, assicurativi e denaro contante. La
Procura ed i finanzieri, nell'arco degli ultimi ventiquattro
mesi, hanno sviluppato specifiche indagini tecniche,
investigazioni finanziarie e bancarie, nonche' informazioni
tratte da segnalazioni di operazioni sospette, provenienti
dagli intermediari finanziari. I particolari dell'operazione
saranno illustratI nella sede del Comando provinciale della
Guardia di Finanza di Reggio Calabria alle ore 10, 30 di oggi.
(AGI)
Adv
Adv
250807 LUG 11

'NDRANGHETA: CONFISCA PER 200 MILIONI, ANCHE IL CAFE' DE PARIS =

Reggio Calabria, 25 lug. - (Adnkronos) - Una maxi confisca da
200 milioni di euro e' stata eseguita dalla Guardia di Finanza di
Reggio Calabria nei confronti della famiglia Alvaro, potente cosca di
'ndrangheta del reggino. Il provvedimento riguarda 15 imprese e ditte
individuali operanti nel settore dei servizi e della ristorazione. Tra
questi il noto Cafe' de Paris e il ristorante George's di Roma,
sequestrati due anni fa esatti.

A queste vanno aggiunti quattro immobili di pregio, tre
autovetture di lusso e rapporti bancari, postali, assicurativi e
denaro contante. Per arrivare al brillante risultato, cristallizzato
nei provvedimenti emessi dal Tribunale reggino, la Procura
distrettuale antimafia e i finanzieri, nell'arco degli ultimi
ventiquattro mesi, hanno sviluppato specifiche indagini tecniche,
investigazioni finanziarie e bancarie, e informazioni tratte da
segnalazioni di operazioni sospette, provenienti dagli intermediari
finanziari.

I particolari dell'operazione saranno illustrati al Comando
provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria alle 10.30
alla presenza del procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Pignatone.

(Ink/Col/Adnkronos)
25-LUG-11 08:08

NNNN'NDRANGHETA: MAXI CONFISCA BENI PER 200 MLN A COSCA ALVARO
SOCIETA' E IMMOBILI TRA CUI IL 'CAFE' DE PARIS' DI ROMA
(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 25 LUG - Beni per 200 milioni di
euro, tra cui il 'Cafe' de Paris' e il ristorante 'George's' di
Roma, sono stati confiscati alla cosca Alvaro di Sinopoli. Il
tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, su
richiesta del Procuratore Antimafia, Giuseppe Pignatone, ha
disposto la confisca di 15 tra imprese e ditte individuali
operanti principalmente nel settore dei servizi della
ristorazione.
Oltre ai due locali romani sono stati confiscati quattro
immobili di pregio, tre autovetture di lusso, oltre a rapporti
bancari, postali, assicurativi e denaro contante.
La Procura e la Guardia di Finanza, nell'arco degli ultimi 24
mesi, hanno sviluppato specifiche indagini tecniche,
investigazioni finanziarie e bancarie, nonche' informazioni
tratte da segnalazioni di operazioni sospette, provenienti dagli
intermediari finanziari.
I particolari dell'operazione saranno illustrati presso il
Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria
alle 10.30 alla presenza del Procuratore Distrettuale Antimafia
di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone.(ANSA).

VF/SCN
25-LUG-11 08:37 NNNN'NDRANGHETA: CONFISCATO CAFE' DE PARIS, VALE 55 MLN EURO
(V. ' 'NDRANGHETA: MAXI CONFISCA BENI PER 200...' ' DELLE 08:37)
(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 25 LUG - Il Cafe' de Paris, il noto
locale di via Veneto confiscato stamane dalla Guardia di
Finanza, insieme ad altri beni riconducibili alla cosca Alvaro,
ha un valore commerciale, secondo gli investigatori, di 55
milioni di euro.
Il bar-ristorante risulta di proprieta' della societa'
''Cafe' de Paris'', con sede a Roma, in via Crescenzio 82, ma,
in realta', sarebbe stato nella disponibilita' di affiliati alla
cosca degli Alvaro di Cosoleto (Reggio Calabria) della
'ndrangheta. Il Cafe' de Paris era stato sequestrato esattamente
due anni fa nel corso di una operazione congiunta di Guardia di
finanza e carabinieri del Ros.
Un altro noto locale della capitale che e' stato sequestrato,
nell'ambito della stessa operazione, il ristorante George's e'
di proprieta' ufficialmente della ''George's Immobiliare e di
gestione Srl'', con sede a Roma in via Marche 7, ed ha un valore
commerciale, sempre secondo gli investigatori, di 50 milioni di
euro. (ANSA).

LE
25-LUG-11 10:06 NNNN*'Ndrangheta/ I clan a Roma, confiscati Cafè de Paris e George's
Operazione da 200 milioni di euro delle Fiamme Gialle reggine

Reggio Calabria, 25 lug. (TMNews) - Nuovo colpo alle
infiltrazioni della 'ndrangheta a Roma. I finanzieri del Nucleo
di polizia tributaria del Gico di Reggio Calabria, in
collaborazione con i colleghi dello Scico di Roma, hanno
confiscato stamattina tra la Calabria e la capitale beni per un
valore superiore ai 200 milioni di euro. Tra questi a Roma ci
sono due dei più prestigiosi locali della centralissima Via
Veneto, simbolo della Dolce Vita: il Café de Paris ed il
ristorante George's, già sequestrati nel 2008 nell'ambito di un
inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio
Calabria sulla cosca degli Alvaro, egemone nella piana di Gioia
Tauro con ramificazioni forti nella capitale.

Ora il Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta del procuratore
Giuseppe Pignatone, ha disposto la confisca per in totale 15 tra
imprese e ditte individuali operanti, principalmente, nel settore
dei servizi e della ristorazione. Oltre ai due prestigiosi
locali, sono stati posti sotto confisca 4 immobili di pregio, 3
autovetture di lusso oltre a rapporti bancari, postali,
assicurativi e denaro contante. Il tutto per un valore
complessivo di oltre 200 milioni di euro.

Fmc

251022 lug 11
*'Ndrangheta/ I clan a Roma, confiscati Caf de Paris e George's
Operazione da 200 milioni di euro delle Fiamme Gialle reggine

Reggio Calabria, 25 lug. (TMNews) - Nuovo colpo alle
infiltrazioni della 'ndrangheta a Roma. I finanzieri del Nucleo
di polizia tributaria del Gico di Reggio Calabria, in
collaborazione con i colleghi dello Scico di Roma, hanno
confiscato stamattina tra la Calabria e la capitale beni per un
valore superiore ai 200 milioni di euro. Tra questi a Roma ci
sono due dei pi prestigiosi locali della centralissima Via
Veneto, simbolo della Dolce Vita: il Caf de Paris ed il
ristorante George's, gi sequestrati nel 2008 nell'ambito di un
inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio
Calabria sulla cosca degli Alvaro, egemone nella piana di Gioia
Tauro con ramificazioni forti nella capitale.

Ora il Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta del procuratore
Giuseppe Pignatone, ha disposto la confisca per in totale 15 tra
imprese e ditte individuali operanti, principalmente, nel settore
dei servizi e della ristorazione. Oltre ai due prestigiosi
locali, sono stati posti sotto confisca 4 immobili di pregio, 3
autovetture di lusso oltre a rapporti bancari, postali,
assicurativi e denaro contante. Il tutto per un valore
complessivo di oltre 200 milioni di euro.

Fmc

251022 lug 11

AFGHANISTAN: SOLDATO ITALIANO UCCISO E 2 FERITI A BALA MURGHAB

AFGHANISTAN: SOLDATO ITALIANO UCCISO E 2 FERITI A BALA MURGHAB =
(AGI) - Roma, 25 lug. - Un soldato italiano e' stato ucciso e
altri due feriti, di cui uno in modo grave, in uno scontro a
fuoco nella valle di Bala Murghab, nell'ovest dell'Afghanistan.
Lo rende noto un comunicato dello Stato maggiore della Difesa,
in cui si precisa che il secondo militare ferito non e' in
pericolo di vita. Durante un'operazione congiunta tra militari
italiani e forze afghane nella zona a nord-ovest della valle di
Bala Murghab, l'unita' nella quale erano presenti anche i
militari italiani e' stata attaccata. Sale cosi' a 41 il numero
dei militari italiani caduti in Afghanistan. (AGI)
Red/Sar
250841 LUG 11
Afghanistan/ Da inizio missione 41 vittime italiane -scheda
Un altro militare ucciso oggi a nord-ovest di Bala Murgab

Roma, 25 lug. (TMNews) - Con la morte oggi di un altro militare
italiano, in un attacco a colpi d'arma da fuoco a nord-ovest di
Bala Murgab, nella parte occidentale dell'Afghanistan, sale a 41
il numero degli italiani morti dall'inizio delle operazioni
militari nel paese asiatico.

Il 12 luglio il primo caporal maggiore Roberto Marchini perde la
vita nell'esplosione di un ordigno nella parte meridionale
dell'Afghanistan.

Il 2 luglio il caporal maggiore Gaetano Tuccillo rimane ucciso
nell'esplosione di un ordigno a 16 chilometri da Bakwa,
nell'ovest dell'Afghanistan.

Il 4 giugno il tenente colonnello dei carabinieri Cristiano
Congiu, 50 anni, viene ucciso a colpi di arma da fuoco nella
valle del Panjshir, nell'Afghanistan nord orientale.

Il 28 febbraio il tenente Massimo Ranzani rimane ucciso
nell'esplosione di un ordigno improvvisato nei pressi di
Shindand, nell'ovest dlel'Afghanistan.

Il 18 gennaio ha perso la vita il caporal maggiore Luca Sanna,
colpito da fuoco "nemico" dentro una base avanzata nei pressi di
Bala Murgab, nell'ovest del paese.

Il 31 dicembre 2010, il caporal maggiore Matteo Miotto stato
ucciso da un colpo sparato da un cecchino mentre si trovava su
una torretta della base Snow nel Gulistan.

Il 9 ottobre 2010 quattro militari italiani sono rimasti uccisi
nell'esplosione di un ordigno al passaggio di un convoglio nel
distretto del Gulistan, a circa 200 km a est di Farah.

Il 17 settembre 2010 muore l'incursore Alessandro Romani,
raggiunto da colpi di arma da fuoco in un attentato nella
provincia di Farah.

Il 28 luglio 2010 perdono la vita a una ventina chilometri da
Herat, a seguito dell'esplosione di un ordigno rudimentale (ied),
Mauro Gigli e Pierdavide De Cillis.

Il 25 luglio 2010 muore, forse suicida, un militare italiano. Si
sarebbe sparato un colpo di arma da fuoco all'interno del suo
ufficio, a Kabul.

Il 23 giugno 2010 muore a Shindand, nell'ovest dell'Afghanistan,
il caporal maggiore scelto Francesco Saverio Positano. Il
militare ha perso l'equilibrio ed caduto da un mezzo blindato,
riportando un forte trauma cranico. Apparteneva al 32esimo
Reggimento Genio, della Brigata Alpina Taurinense.

Il 17 maggio 2010, un veicolo blindato salta in aria per
l'esplosione di un ordigno nella provincia di Herat. Muoiono il
sergente Massimiliano Ramad, 33 anni, e il caporal maggiore
Luigi Pascazio, 25 anni. Le vittime appartenevano al 32esimo
reggimento Genio della brigata Taurinense.

(segue)

Coa/Sim

250846 lug 11


"Scorte, rivediamo le regole"



"Troppe auto blu" Ma lo "status symbol" è bipartisan


Quando è possibile inviare la certificazione di malattia secondo le modalità tradizionali



L'INPS,  richiamando la più recente Circolare del Dipartimento della funzione pubblica in materia, individua i casi in cui gli Uffici dovranno accettare la certificazione di malattia inviata secondo le modalità tradizionali.
Msg. 20 aprile 2011, n. 9197 dell'INPS
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 20-4-2011 n. 9197
Certificazione di malattia in modalità cartacea.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 20 aprile 2011, n. 9197 (1).
Certificazione di malattia in modalità cartacea.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


Il  processo di telematizzazione della certificazione di malattia ha raggiunto livelli di assoluta soddisfazione, sia sul piano territoriale che nel numero di certificati inviati.
Occorre tenere presente, però, che permangono alcune obiettive situazioni di tipo tecnico e/o procedurale come, ad esempio, eventi di malattia che richiedono ricovero ospedaliero o che vengono certificati da strutture di pronto soccorso o da medici privati ancora non abilitati all'invio telematico, nei quali casi la trasmissione on line della certificazione di malattia non risulta possibile.
Inoltre, come specificato nella Circ. 18 marzo 2011, n. 4/2011 del Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero del Lavoro, in  ogni caso in cui "il medico che non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta l'attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all'INPS, secondo le modalità tradizionali".
Alla  luce di quanto sopra esposto ed al fine di non penalizzare il lavoratore nell'esercizio dei suoi diritti, si chiede alle Strutture in indirizzo, l'obbligo da parte dell'Istituto di accettare ancora la certificazione di malattia pervenuta in formato cartaceo nei casi succitati.
Si informa, infine, che è in avvio un attento sistema di monitoraggio, completamente automatizzato che provvederà a segnalare alle Autorità competenti, al fine dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare, la ricezione da parte dell'INPS dei certificati cartacei, inviati da medici del SSN o con esso convenzionati.


TAR "...Il Collegio osserva, innanzitutto, che ai sensi dell'art. 3 della l. 121/1981 la Polizia di Stato è "civile" ed ha un ordinamento "speciale". Stante la specialità del suo ordinamento il personale della Polizia di stato non può essere assimilato al personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'Interno, che non appartiene al comparto  sicurezza...."


IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 1447
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
I ricorrenti sono funzionari della Polizia di Stato e appartengono al ruolo "direttivo" dei Commissari, con le qualifiche di Commissario Capo e Vice Questore aggiunto. I compiti istituzionali ad  essi assegnati consistono nella direzione di uffici o reparti, nonché in attività di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'Ufficio cui sono assegnati; funzioni essenzialmente dirigenziali con poteri decisionali che esercitano con autonomia e responsabilità. Le  stesse norme concorsuali sull'accesso alla qualifica di Commissario richiedono una acquisita professionalità idonea ad affrontare un carico di responsabilità di tipo dirigenziale (artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 334/2001).
I ricorrenti denunciano una rilevante differenza retributiva rispetto ai dipendenti contrattualizzati del comparto sicurezza ingiustificati alla luce dei compiti attribuiti.
Denunciano la violazione dell'art. 23, commi 4 e 5, della legge n. 121 del 1981, nonché la violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, la violazione dell'art. 76 Cost. e l'eccesso di delega.
Resiste in giudizio l'Amministrazione intimata.
All'udienza del 19 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.Motivi della decisione
Il ricorso non merita accoglimento.
Infondati sono il primo e secondo motivo di ricorso.
Ritengono i ricorrenti che la disparità di trattamento economico che lamentano contrasterebbe con l'art. 23 della l. 1° aprile 1981 n. 121,  ove è previsto che il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, vada differenziato in modo da tenere conto prioritariamente delle specifiche attività istituzionali assolte dal personale che esplica funzioni di polizia rispetto a quello appartenente agli altri ruoli (comma 4) e che si applicano in quanto compatibili le norme relative agli impiegati civili dello Stato (5° comma). La discriminazione si sarebbe accentuata con l'introduzione dei parametri stipendiali ad opera del Decreto legislativo 30.5.2003 n. 193, emanato in attuazione dell'art. 7 della l. 29.3.2001 n. 86, le cui disposizioni contrasterebbero con gli artt. 3, 36 e 97 Cost.
Il Collegio osserva, innanzitutto, che ai sensi dell'art. 3 della l. 121/1981 la Polizia di Stato è "civile" ed ha un ordinamento "speciale". Stante la specialità del suo ordinamento il personale della Polizia di stato non può essere assimilato al personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'Interno, che non appartiene al comparto  sicurezza.
La specialità del regime giuridico del personale della Polizia di stato è confermata poi dal D.lgs 3 febbrario 1993 n. 29 e dall'art. 3 del D.lgs 165/2001, che ha escluso la privatizzazione, come per altre categorie di pubblici dipendenti (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, etc.).
I  ricorrenti, viceversa, appartengono alle qualifiche ed ai ruoli del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e in virtù di tale inquadramento sono sottoposti ad un regime economico a carattere negoziale, di cui al decreto Legislativo n. 195 del 12 maggio 1995,  emanato in attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1996, n. 216, che  riguarda il personale delle Forze di Polizia civili e militari, nonché le Forze armate, "esclusi i rispettivi dirigenti" (art. 1, comma 1, D.lgs n. 195/1995).
Per la determinazione del trattamento economico il decreto legislativo n. 195/1995 prevede che la retribuzione sia fissata con decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di trattative negoziali con i sindacati e le  rappresentanze del personale.
Attualmente la retribuzione dei ricorrenti è stabiliti dal DPR 31.7.2007, n. 170, riguardante il quadriennio normativo 20062009 ed il primo biennio economico 20062007, nonché dal DPR integrativo 16.4.2009 n. 51.
Alla  luce di tale quadro normativo differenziato, non è fondata la doglianza  dei ricorrenti secondo cui essi sarebbero illegittimamente discriminati, sotto il profilo, economico rispetto ai dirigenti "contrattualizzati" di seconda fascia del comparto sicurezza (area I- Ministeri); senza trascurare di considerare che i ricorrenti appartengono ai ruoli "direttivi" e non all'area "dirigenziale".
La lettura dell'art. 23, comma 5, della l. 121/1981 proposta in ricorso, secondo cui il legislatore avrebbe voluto evitare discriminazioni all'interno del comparto sicurezza, anche alla luce dell'art. 45, comma 2, del d.lgs 165/2001 (che espressamente prevede che  le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi), non è condivisibile. Nessuna discriminazione infatti può ravvisarsi ove diversi sono i regimi normativi cui il Legislatore ha sottoposto le diverse categorie di personale.
Vanno ritenute  manifestamente infondate anche le censure con cui si sollevano questioni di costituzionalità della normativa concernente il trattamento  economico dei ricorrenti, con riguardo alla violazione delle norme costituzionali concernenti il principio di uguaglianza, il diritto alla retribuzione sufficiente e proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto, nonchè i principi di parità di trattamento e buon andamento della pubblica amministrazione.
Ribadito,  come già sopra motivato, che i dirigenti di II Fascia del Ministero dell'Interno sono sottoposti ad una disciplina giuridica contrattuale autonoma rispetto alla disciplina speciale relativa al Comparto Sicurezza - Funzionari della Polizia di Stato,  si ritiene che la pretesa alla parità di trattamento economico fatta valere dai ricorrenti non possa trovare nella Costituzione il proprio fondamento, per la decisiva circostanza della diversità delle prestazioni lavorative che erroneamente si vorrebbero assimilare. In presenza di presupposti non identici, come già detto, non può trovare applicazione la medesima disciplina giuridica.
Nell'attuale  ordinamento la qualifica e non le mansioni costituiscono il parametro al quale è riferita la retribuzione, ed è fuor di dubbio che i ricorrenti appartengono ai ruoli "direttivi", diversi da quelli "dirigenziali". Diversamente ragionando verrebbero anche eluse le disposizioni di legge che nell'ambito delle forze armate e di polizia hanno voluto limitare ai soli dirigenti i trattamenti perequativi destinati al riequilibrio e al riallineamento delle retribuzioni del personale dirigente (vedi indennità perequativa di cui all'art. 19, comma 4, della l. 266/1999, correlata allo svolgimento di specifiche funzioni dirigenziali e alla specifica qualifica dirigenziale realmente posseduta).
Inoltre,  osta all'accoglimento delle pretese dei ricorrenti anche il principio del divieto dell'allineamento stipendiale introdotto dal combinato disposto dell'art. 2, comma 4, D.L. 11.7.1992, n.333 (convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359) e dell'art. 7, comma 7 del decreto legge 19.9.1992, n. 384, convertito nella legge 14.11.1992, n. 438).
Il  processo legislativo sviluppatosi nella materia del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni dagli anni novanta in poi impone la sostanziale salvaguardia degli interessi finanziari dello Stato in materia di costo del personale, in funzione dell'obiettivo della stabilità dei bilanci pubblici.
In ultimo, va osservato come la specialità del personale di P.S. risulti chiaramente enunciata in:
-  Cons. Stato, sent. n. 1534 del 5 aprile 2007 - Sez. VI (che annulla T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 4256 del 2002), secondo cui l'indennità perequativa prevista dall'art. 24 T.U. 30 marzo 2001 n. 165, e quantificata dal D.P.C.M. 3 gennaio 2001 deve essere riconosciuta, in attuazione della disciplina di cui all'art. 43 L. 1 aprile 1981 n. 121 soltanto a chi è individuato espressamente dall'art. 19, comma 4, L. 28 luglio 1999 n. 266 e svolge concretamente determinate funzioni dirigenziali, con impegno lavorativo e responsabilità connesse alla relativa professionalità (Cfr., in termini, Sez. VI 22 gennaio 2004 n. 168);
-  T.A.R. Piemonte Sez. I, sent. n. 538 del 27 febbraio 2009, secondo cui la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici appartenenti alle categorie sottratte alla privatizzazione e alla conseguente contrattualizzazione è esclusa, per espressa disposizione di  legge, dall'applicazione delle norme che si riferiscono al personale contrattualizzato; ne deriva che al personale della Polizia di Stato non è applicabile l'art. 52 comma 4 T.U. 30 marzo 2001 n. 165, che riconosce il diritto alle differenze retributive proprie della superiore  qualifica nell'ipotesi in cui il dipendente abbia temporaneamente svolto mansioni superiori per esservi stato adibito in presenza dei presupposti contemplati dal comma 2 lett. a) e b) dello stesso art. 52. (Cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I, 9 settembre 2008 n. 1877).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le  spese di giudizio si compensano tra le parti, considerato che trattasi di materia attinente a profili retributivi di pubblici dipendenti.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Stress lavoro correlato: nota e lista di controllo ad uso RLS

Pubblichiamo una ulteriore nota esplicativa sulla tematica della valutazione del rischio stress, unitamente ad un'utile lista di controllo per i RLS elaborata dal nostro dipartimento.


FONTE [Cgil nazionali]