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mercoledì 22 settembre 2010
"Regione Lazio, la baby pensione scatta per gli ex consiglieri a 50 anni"
(A QUANTO PARE LA LEGGE NON è PROPRIO UGUALE PER TUTTI)
di Marco Giovannelli
ROMA (22 settembre) - Ai privilegi è difficile rinunciare. E così, mentre la politica nazionale, più o meno di tutti gli schieramenti, si arrovella sulle pensioni, l’aumento delle età di fine lavoro «perché la vita media si è allungata» ed è sempre...
Notifiche: è nulla la notifica a mani del portiere se l'ufficiale giudiziario non attesta la mancanza degli altri soggetti abilitati a ricevere l'atto
Corte di cassazione
Sezione II civile
Sentenza 11 settembre 2010, n. 19417
FATTO E DIRITTO
................. ha impugnato la sentenza n. 9369 del 21 febbraio 2006 con la quale il Giudice di Pace di Roma ne ha respinto il ricorso avverso la cartella esattoriale n. 09720031053848204 per l'importo complessivo di euro 42,18 notificatagli in data 10 marzo 2005 ai sensi dell'articolo 139 c.p.c. per il mancato pagamento di una sanzione amministrativa emessa dal Comune di Roma nell'anno 2001.
L'Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Le considerazioni svolte nella relazione e condivise dal Procuratore Generale sono da recepire.
L'odierno ricorrente aveva dedotto con l'opposizione di non aver mai ricevuto la notificazione del verbale di cui alla cartella; quindi, depositatasi dal Comune in sede di costituzione la copia notificata del verbale, aveva contestato la validità della notificazione, in quanto effettuata al portiere dello stabile di sua residenza per difetto dei requisiti di legge.
Il Giudice di Pace ha respinto l'eccezione, ritenendola un indebito ampliamento dei motivi posti a fondamento del ricorso, qualificandola come mutatio libelli.
Con l'unico motivo di ricorso si deducono violazione e falsa applicazione dell'articolo 320 c.p.c. nonché vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia per avere il G.d.P. erroneamente ritenuto di non doversi pronunciare sull'eccezione avanzata a seguito delle deduzioni e produzioni del Comune.
La censura è fondata.
Il motivo d'opposizione sollevato col ricorso era la mancata notifica del verbale posto a fondamento della cartella, onde incombeva al Comune provare l'avvenuta e rituale notifica, cosa che ha ritenuto di fare col deposito della copia notificata; soltanto una volta effettuato tale deposito l'opponente ha potuto sollevare la relativa eccezione di irregolarità della notificazione e, ciò facendo, non ha dedotto un nuovo motivo di opposizione, ma semplicemente specificato quello già proposto con l'atto introduttivo, evidenziando come la già dedotta mancata conoscenza del verbale per sua omessa notificazione fosse conseguenza dell'irritualità della notificazione stessa quale risultante dalla copia depositata dalla controparte.
La legittimità di specificazione siffatta deriva dall'espressa previsione dell'art. 183, comma 5, c.p.c.
L'oggetto, poi, di tale specificazione atteneva ad un vizio effettivo della notificazione, in quanto questa risultava eseguita a mani del portiere senza la dovuta specificazione dell'esito negativo delle prioritarie ricerche delle altre persone preferenzialmente destinatarie della consegna.
Al riguardo, le SS.UU. di questa Corte, con sentenze 20 aprile 2005 n. 8214 e 30 maggio 2005 n. 11332, hanno evidenziato che «è principio ripetutamente affermato in materia che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante debba dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita... è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (e pluribus, Cass. 11 maggio 1998 n. 4739, 7 febbraio 1995 n. 1387, 21 novembre 1983 n. 6956)».
L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione al motivo accolto e, decidendosi nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., in accoglimento altresì dei corrispondenti motivi d'opposizione, va annullata la cartella esattoriale opposta.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
L'Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Le considerazioni svolte nella relazione e condivise dal Procuratore Generale sono da recepire.
L'odierno ricorrente aveva dedotto con l'opposizione di non aver mai ricevuto la notificazione del verbale di cui alla cartella; quindi, depositatasi dal Comune in sede di costituzione la copia notificata del verbale, aveva contestato la validità della notificazione, in quanto effettuata al portiere dello stabile di sua residenza per difetto dei requisiti di legge.
Il Giudice di Pace ha respinto l'eccezione, ritenendola un indebito ampliamento dei motivi posti a fondamento del ricorso, qualificandola come mutatio libelli.
Con l'unico motivo di ricorso si deducono violazione e falsa applicazione dell'articolo 320 c.p.c. nonché vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia per avere il G.d.P. erroneamente ritenuto di non doversi pronunciare sull'eccezione avanzata a seguito delle deduzioni e produzioni del Comune.
La censura è fondata.
Il motivo d'opposizione sollevato col ricorso era la mancata notifica del verbale posto a fondamento della cartella, onde incombeva al Comune provare l'avvenuta e rituale notifica, cosa che ha ritenuto di fare col deposito della copia notificata; soltanto una volta effettuato tale deposito l'opponente ha potuto sollevare la relativa eccezione di irregolarità della notificazione e, ciò facendo, non ha dedotto un nuovo motivo di opposizione, ma semplicemente specificato quello già proposto con l'atto introduttivo, evidenziando come la già dedotta mancata conoscenza del verbale per sua omessa notificazione fosse conseguenza dell'irritualità della notificazione stessa quale risultante dalla copia depositata dalla controparte.
La legittimità di specificazione siffatta deriva dall'espressa previsione dell'art. 183, comma 5, c.p.c.
L'oggetto, poi, di tale specificazione atteneva ad un vizio effettivo della notificazione, in quanto questa risultava eseguita a mani del portiere senza la dovuta specificazione dell'esito negativo delle prioritarie ricerche delle altre persone preferenzialmente destinatarie della consegna.
Al riguardo, le SS.UU. di questa Corte, con sentenze 20 aprile 2005 n. 8214 e 30 maggio 2005 n. 11332, hanno evidenziato che «è principio ripetutamente affermato in materia che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante debba dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita... è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (e pluribus, Cass. 11 maggio 1998 n. 4739, 7 febbraio 1995 n. 1387, 21 novembre 1983 n. 6956)».
L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione al motivo accolto e, decidendosi nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., in accoglimento altresì dei corrispondenti motivi d'opposizione, va annullata la cartella esattoriale opposta.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l'originaria opposizione ed annulla la cartella esattoriale opposta; condanna il Comune di Roma alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 500,00 per diritti ed onorari quanto alla fase di merito ed in euro 200,00 per esborsi ed in euro 400,00 per onorari quanto alla fase di legittimità
CARABINIERI ? NON PIU’, E’ EUROGENDFOR. Mentre tutto tace, il corpo militare sovranazionale è pronto.
venerdì, 14 maggio 2010
CARABINIERI ? NON PIU’, E’ EUROGENDFOR.
Mentre tutto tace, il corpo militare sovranazionale è pronto.
Si esatto, avete capito bene, entro il 2011 i Carabinieri dovrebbero confluire in un corpo militare sovranazionale che avrà il nome di Eurogendfor (European Gendarmerie Force, www.eurogendfor.eu). Eurogendfor è nata in Olanda il 18 Ottobre del 2007 con il Trattato di Velsen firmato da tutti i paesi che sono dotati di Polizie militari: Francia (Gendarmerie), Spagna (Guardia Civil), Portogallo (Guardia nacional) e Olanda (Marechaussée) e ovviamente, per l’Italia, i Carabinieri. Fin qua sembrerebbe tutto normale, qualcuno potrebbe dire che i Carabinieri verranno sostituiti con un altro nome ma la sostanza sarà la stessa. Caso strano, sembrerebbe che questo trattato, formato da 47 articoli, non è possibile leggerlo integralmente da nessuna parte. Sembrerebbe che non sia stato allegato nemmeno alla proposta di legge della costituzione di Eurogendfor per la parte italiana che è stata presentata il 28 Dicembre del 2009. Esisterebbe solamente un compendio del trattato per i parlamentari che lo devono convalidare. Di cosa si occuperà l’European Gendarmerie Force? In un articolo di Solange Manfredi, “L’eurocrazia si prende l’Arma. Per operazioni speciali” tratto dal sito www.effedieffe.com leggiamo che “questa Polizia sovranazionale sarà a disposizione della UE, dell’OSCE, della NATO o di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche. Una forza pre-organizzata e dispiegabile in tempi rapidi e capace di eseguire tutti i compiti di polizia previsti nell’ambito delle operazioni di gestione delle crisi” - e ancora - “potrà garantire la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico, eseguire compiti di polizia giudiziaria, monitorare la polizia locale nell’adempimento dei propri servizi, compiere investigazioni criminali, dirigere la pubblica sorveglianza, operare come Polizia di frontiera, regolamentare il traffico, acquisire informazioni e svolgere operazioni di intelligence, proteggere la popolazione e la proprietà (…)”. Non è tutto, godrà anche di una forte immunità a livello internazionale, sempre nell’articolo di Manfredi vengono citati alcuni articoli del trattato: “Articolo 21 - i locali, edifici, archivi (anche informatici ed anche se non ivi presenti) appartenenti ad Eurogendfor sono inviolabili; Articolo 22 - le proprietà ed i capitali di Eurogendfor sono immuni da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria; Articolo 23 - tutte le comunicazioni degli ufficiali di Eurogendfor non possono essere intercettate; Articolo 28 - i Paesi firmatari rinunciano a chiedere un indennizzo per danni procurati alle proprietà nel corso della preparazione o esecuzione delle operazioni. L’indennizzo non verrà richiesto neanche in caso di ferimento o decesso del personale di Eurogendfor; Articolo 29 - gli appartenenti ad Eurogendfor non potranno subire procedimenti a loro carico a seguito di una sentenza emanata contro di loro, sia nello Stato ospitante che nel ricevente, in uno specifico caso collegato all’adempimento del loro servizio”. Continuando a cercare notizie in merito, si apprende che la sede scelta per Eurogendfor è la caserma dei Carabinieri “Generale Chinotto”, che si trova a Vicenza. Strana collocazione, non trovate? Vicenza è infatti la località che “ospita” la più grande base militare statunitense in Italia che non è neanche a disposizione della NATO ma soltanto del Pentagono… Mentre tutto questo è taciuto dai media nazionali, il super corpo militare è pronto.
Di Fabio Polese, Free Press Perugia 15 Maggio 2010
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