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sabato 5 marzo 2011

Discorso di Piero Calamandrei in difesa della Scuola nazionale


Questo discorso di Piero Calamandrei in difesa della Scuola Pubblica ha quasi sessanta anni ma sembra scritto oggi.

Atto n. 366 XVI Legislatura Deliberazione n. 5/2010/G di approvazione della relazione concernente la gestione delle risorse per l'acquisizione di opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnici e logistici, delle dotazioni e degli apparati strumentali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonché del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Documento LXXVII n. 1 XVI Legislatura Relazione sullo stato di attuazione degli interventi al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, aggiornata al 31 dicembre 2008

Petizione n. 315 XVI Legislatura Il signor Luigi Muscas, di San Nicolò d'Arcidano (Oristano), chiede il riconoscimento ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri del diritto all'equiparazione del trattamento pensionistico alla corrispondente qualifica del personale della Polizia di Stato

Il signor Luigi Muscas, di San Nicolò d'Arcidano (Oristano), chiede il riconoscimento ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri del diritto all'equiparazione del trattamento pensionistico alla corrispondente qualifica del personale della Polizia di Stato

Procedura: Parere su atti del Governo XVI Legislatura Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento per il riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato"(n. 256)


Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento per il riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato" (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 256)

Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 256 XVI Legislatura

Legislatura 16 - Risposta all'interrogazione n. 4-01258 .....Risposta. - In riferimento all’atto di sindacato ispettivo, la cui risposta è stata delegata al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, concernente la questione dei permessi sindacali fruiti da dipendenti della Polizia di Stato, si rappresenta quanto segue.In via preliminare si precisa che la materia delle prerogative sindacali è riconducibile alle competenze del Ministro con riferimento ad alcuni limitati profili. Infatti, la disposizione normativa di riferimento — ossia l’art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999 — stabilisce che le richieste di aspettative sindacali per le Forze di polizia sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all’accertamento dei requisiti soggettivi, ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

   
 

Legislatura 16 - Risposta all'interrogazione n. 4-01258



Risposta all'interrogazione n. 4-01258
Fascicolo n.51
 
Risposta. - In riferimento all’atto di sindacato ispettivo, la cui risposta è stata delegata al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, concernente la questione dei permessi sindacali fruiti da dipendenti della Polizia di Stato, si rappresenta quanto segue.In via preliminare si precisa che la materia delle prerogative sindacali è riconducibile alle competenze del Ministro con riferimento ad alcuni limitati profili. Infatti, la disposizione normativa di riferimento — ossia l’art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999 — stabilisce che le richieste di aspettative sindacali per le Forze di polizia sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all’accertamento dei requisiti soggettivi, ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.
In particolare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto e possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
Il predetto Dipartimento e, segnatamente, l’Ufficio relazioni sindacali, è chiamato unicamente a formulare il preventivo assenso alle richieste di collocamento in distacco e in aspettativa sindacale non retribuita, nonché a prendere atto delle pertinenti richieste di revoca avanzate dalle organizzazioni sindacali interessate. La concreta verifica dell’effettiva utilizzazione del distacco e dell’aspettativa da parte del personale non può che rientrare, invece, nella responsabilità dell’organizzazione sindacale richiedente.
A ciò si aggiunga che, ai fini della regolamentazione dei casi di incompatibilità per il personale della Polizia di Stato, l’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 statuisce che il personale in esame può essere prescelto come perito o arbitro, previa autorizzazione del Ministro dell’interno o del Capo dell’Ufficio da lui delegato.
Sul punto, il Ministero dell’interno, competente in via principale in ordine ai permessi sindacali riconosciuti a dipendenti della Polizia di Stato, ha chiarito, con circolare del 15 marzo 2004, che l’amministrazione interessata è chiamata a valutare il possibile accoglimento dell’istanza sotto il profilo dell’opportunità, compatibilmente con le esigenze di servizio, fuori dell’orario di ufficio e liberi dal servizio; il Ministero ha sottolineato, altresì, che l’adozione del provvedimento di collocamento in aspettativa sindacale non ha natura discrezionale e che, a differenza di altri istituti sindacali, non sono previsti contingenti massimi.
Per quanto attiene, infine, alle iniziative generali che il Governo ha assunto in materia, si evidenzia che ai sensi dell’art. 46-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si è provveduto, mediante decreto ministeriale del 23 febbraio 2009, ad una razionalizzazione della materia, procedendo, in particolare, ad una progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali (50 per cento nel triennio).
Inoltre, è utile rappresentare al riguardo che, presso il Dipartimento della funzione pubblica, prosegue il monitoraggio sulla fruizione delle prerogative sindacali, al quale farà seguito la predisposizione di una relazione al Parlamento.
Il Governo ha presentato, inoltre, una norma di delega (nell’ambito dell’Atto Senato 1167 già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati) con la quale si intende operare un riordino complessivo della materia dei congedi, aspettative e permessi. Ciò consentirà di realizzare una necessaria razionalizzazione e semplificazione della materia, non soltanto al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa vigente, ma anche allo scopo di operare una revisione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei suddetti permessi, ripensandone, se necessario, i contenuti e riducendo gli stessi permessi a quelli strettamente connessi alla tutela di posizioni giuridiche costituzionalmente protette.
Il Ministro per la la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Legislatura 16 - Risposta all'interrogazione n. 4-00377 ...Risposta. - Il dato riportato da recenti notizie di stampa, relativo al numero delle persone (13 milioni) che nel nostro Paese sarebbero in possesso di armi, risulta largamente sovrastimato e non attendibile. Tale dato, infatti, intanto ricomprende tutte le armi circolanti sul territorio nazionale, incluse le raccolte possedute dai collezionisti e dai musei, nonché le armi in dotazione agli operatori tecnico-professionali. Il numero dei privati cittadini legalmente in possesso di armi è, quindi, di gran lunga inferiore e risulta di circa 4 milioni.Quanto alla certificazione sanitaria comprovante l’idoneità psicofisica del richiedente il porto d’armi, essa viene rilasciata dalla ASL di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari della Polizia di Stato o dei Vigili del fuoco....


 

 

 

 

Legislatura 16 - Risposta all'interrogazione n. 4-00377



Risposta all'interrogazione n. 4-00377
Fascicolo n.24
 
Risposta. - Il dato riportato da recenti notizie di stampa, relativo al numero delle persone (13 milioni) che nel nostro Paese sarebbero in possesso di armi, risulta largamente sovrastimato e non attendibile. Tale dato, infatti, intanto ricomprende tutte le armi circolanti sul territorio nazionale, incluse le raccolte possedute dai collezionisti e dai musei, nonché le armi in dotazione agli operatori tecnico-professionali. Il numero dei privati cittadini legalmente in possesso di armi è, quindi, di gran lunga inferiore e risulta di circa 4 milioni.Quanto alla certificazione sanitaria comprovante l’idoneità psicofisica del richiedente il porto d’armi, essa viene rilasciata dalla ASL di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari della Polizia di Stato o dei Vigili del fuoco.
Gli accertamenti sanitari sono disciplinati da un decreto del Ministero della sanità del 1998; l’eventuale revisione delle disposizioni in esso contenute rientra solo parzialmente tra le iniziative di competenza di questo dicastero.
Quanto alla la vendita di armi per corrispondenza, essa, nonostante la pubblicità on-line, è in genere vietata, ai sensi dell’art. 17 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Le aziende che effettuano vendite on-line di armi consentono ai clienti di effettuare l’ordine via web, salvo poi recapitare l’arma a un’armeria della zona, dove il cliente potrà ritirarla; in tal modo la vendita avviene sempre all’interno di un’armeria, con le garanzie del caso.
La Polizia delle comunicazioni effettua, comunque, costanti accertamenti sulle modalità di tale forma di vendita. Quanto alla riorganizzazione e modernizzazione degli archivi di polizia finalizzati al controllo delle armi, è in avanzata fase di realizzazione un progetto - denominato SPACE e finanziato con i fondi del Programma operativo nazionale per lo sviluppo del mezzogiorno - che prevede la totale gestione informatizzata sia delle licenze di polizia in materia di armi, munizioni ed esplodenti sia delle denunce di detenzione di armi da parte di soggetti pubblici e privati.
Da ultimo, riguardo alla necessità di introdurre ulteriori misure restrittive per il rilascio delle licenze di porto d’armi, quelle già esistenti garantiscono sufficientemente dal rischio di richieste infondate e pretestuose, come è dimostrato, peraltro, dalla diminuzione del numero delle licenze di porto di pistola rilasciate, in questi anni, per difesa personale.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

Legislatura 16 - Risposta all'interrogazione n. 4-00385 ....Tale tipo genetico, risultato di un incrocio tra cane domestico (Canis familiaris) e lupo (Canis lupus) e successivi incroci, anche per il suo apprezzato impiego ai fini di utilità sociale (ricerca persone scomparse e proficua collaborazione con Corpo forestale e Polizia di Stato) è stato riconosciuto dalla scrivente amministrazione, che, sulla base di un parere positivo espresso dall’allora Consiglio superiore dell’agricoltura, con decreto ministeriale 20 aprile 1994 approvò l’istituzione del Registro anagrafico ed il testo del relativo disciplinare.


 

 

Legislatura 16 - Risposta all'interrogazione n. 4-00385



Risposta all'interrogazione n. 4-00385
Fascicolo n.13
 
Risposta. - La razza canina «Lupo italiano», la cui tutela è affidata all’Ente per la tutela del lupo italiano – ETLI – è stata selezionata a partire dagli anni ’70 dal professor Mario Messi, fondatore dell’ente medesimo.
Tale tipo genetico, risultato di un incrocio tra cane domestico (Canis familiaris) e lupo (Canis lupus) e successivi incroci, anche per il suo apprezzato impiego ai fini di utilità sociale (ricerca persone scomparse e proficua collaborazione con Corpo forestale e Polizia di Stato) è stato riconosciuto dalla scrivente amministrazione, che, sulla base di un parere positivo espresso dall’allora Consiglio superiore dell’agricoltura, con decreto ministeriale 20 aprile 1994 approvò l’istituzione del Registro anagrafico ed il testo del relativo disciplinare.
Il citato parere è stato redatto sulla base della relazione predisposta dai professori universitari Lucifero, Montemurro e Rognoni, con la collaborazione del professor Cavalchini.
Successivamente, a seguito di osservazioni formulate da alcuni docenti dell’Università di Perugia e dall’Istituto nazionale della fauna selvatica, si è richiesto ed ottenuto, nel 1996, un parere da parte del professor Bosticco dell’Università di Torino il quale, dichiarando che il lupo italiano è una razza canina, ha escluso l’esistenza di argomentazioni tali da essere prese in considerazione.
In merito, poi, alla ricerca scientifica sul DNA di detto animale, presentata alla Regione Piemonte e citata nell’interrogazione, si è provveduto a richiedere chiarimenti alla stessa Regione che, peraltro, risulta in passato aver frequentemente concesso contributi all’ETLI. In ogni caso, a tutt’oggi, non si è a conoscenza di studi e ricerche al riguardo, sia in un senso che nell’altro.
Questo Ministero negli ultimi quindici anni ha ripetutamente finanziato l’ETLI attraverso la stipula di apposite convenzioni, nonché nel 1989 mediante concessione di contributi per l’adeguamento delle strutture del centro di Cumiana.
Tuttavia l’esperienza scaturita dalla gestione delle ultime convenzioni ha dimostrato la scarsa capacità, da parte dell’ente, di concludere le attività nei tempi e modi stabiliti, soprattutto per quanto concerne la puntuale documentazione delle spese sostenute, in assenza di procedure di gestione contabile.
Relativamente all’ultima convenzione stipulata in data 22 dicembre 2004, la liquidazione finale è stata istruita nel 2007, ma il relativo importo non è stato erogato a causa della presenza di un accertamento dell’INPS (n. 543 isp.272/2006) per inadempienze contributive nel periodo 2002-2005.
Dal punto di vista tecnico, a seguito di sopralluogo effettuato nell’agosto 2007, si evidenzia che il centro di allevamento di Cumiana, già in uno stato di pessima conservazione, ospitava allora due soli soggetti, contro una disponibilità di un centinaio di recinti.
La sottoutilizzazione della struttura e la mancanza di mezzi finanziari per il mantenimento degli animali rappresentano un chiaro segnale dell’incapacità gestionale dell’ente, mentre l’assenza di una programmazione della riproduzione delle diverse linee del tipo genetico in questione dimostra che la funzionalità tecnica dell’ente in questione è strettamente dipendente dal suo fondatore professor Messi.
Non esiste una banca dati informatizzata delle genealogie, degli affidatari (storico), delle linee di sangue capostipite utilizzate per la creazione del tipo «Lupo italiano», della conoscenza dei principali eventi (nascite, morti, riproduzioni eccetera): all’interno dell’ultima convenzione era stata prevista l’informatizzazione dei citati dati, ma tale attività non risulta sia poi stata realizzata.
Premesso che, ai sensi di statuto, gli animali prodotti dal centro di allevamento non possono essere posti in vendita, ma solo affidati a persone fisiche o enti che rispettino l’apposito protocollo (che, tra l’altro, non permette l’accoppiamento degli animali stessi senza l’espresso consenso dell’ETLI), alcuni di tali affidatari, in rappresentanza dell’Associazione affidatari del lupo italiano (AALI) hanno evidenziato, in un incontro avvenuto il 15 febbraio 2008, presso gli Uffici della scrivente amministrazione, profondi timori e preoccupazioni sul futuro della razza canina in questione.
In particolare, le precarie condizioni di salute dell’anziano professor Messi già da tempo impediscono la prosecuzione del lavoro portato avanti finora ed hanno causato l’attuale coinvolgimento di un direttore che, dopo essere entrato in possesso delle informazioni genealogiche, ha recentemente affermato di aver avuto contatti con gli uffici di questa amministrazione per la soluzione di tutti i problemi dell’ente. In realtà la persona in questione ha solo conferito con i funzionari recatisi a Cumiana, sede del centro di allevamento, per il sopracitato sopralluogo.
Invero, l’ETLI non svolge più da tempo alcuna attività e gli animali sono mantenuti dagli affidatari, soci privilegiati senza alcun peso nella struttura statutaria dell’ETLI stesso, i cui soci effettivi e con poteri decisionali sono invece rappresentati dai possessori di azioni dell’«Immobiliare Soli», a suo tempo controllata dalla famiglia del professor Messi ed attualmente, dopo anni di inattività, in liquidazione in quanto l’unico cespite posseduto è costituito dal centro di allevamento di Cumiana che è stato messo in vendita. Non viene più portata avanti alcuna attività di allevamento ed addestramento dei lupi, né vengono impartite istruzioni agli affidatari circa gli accoppiamenti.
Sembrerebbero sussistere debiti sia dell’ETLI che della immobiliare Soli, tali da far escludere una evoluzione positiva dell’ente che consenta il raggiungimento degli scopi istituzionali.
La predetta associazione di affidatari, cui aderiscono circa 100 persone che si occupano di una popolazione di circa 400 animali (alcuni hanno in affido più animali), anche per evitare qualsiasi rischio legato alla possibile vendita per scopo di lucro degli animali e ad una riproduzione incontrollata, intenderebbe trasformarsi dall’attuale ONLUS in Associazione non profit con personalità giuridica, come tale in grado di gestire il registro ufficiale, ottenendo anche la collaborazione dell’Università di Torino e del Corpo forestale per il supporto tecnico-scientifico.
Relativamente, poi, ai citati disegni di legge di finanziamento all’ETLI, presentati nelle passate Legislature, gli stessi non sono mai diventati legge e con riferimento al disegno di legge presentato dal senatore Asciutti, nella presente Legislatura, che prevede una spesa di euro 1.500.000,00 per il funzionamento dell’ETLI, la scrivente amministrazione ha espresso al riguardo parere assolutamente negativo, sia perché contributi di funzionamento vengono di norma concessi solo ad enti pubblici, sia perché, oltre a considerare eccessivo l’importo del finanziamento, si ritiene comunque indispensabile collegare benefici del genere all’approvazione di un programma di attività con apposito preventivo economico-finanziario.
Tutto ciò premesso si forniscono le seguenti risposte ai quesiti espressamente posti nell’interrogazione in parola. Premesso che esistono dati genealogici relativi agli animali iscritti nel Registro anagrafico, sia pure sotto forma di sola documentazione cartacea, risalente all’operato del professor Messi, occorre assicurare la conservazione dei dati genealogici, attraverso la realizzazione di un archivio informatico, a partire dalla documentazione cartacea già acquisita da questo Ministero, nonché la prosecuzione dell’attività di salvaguardia dell’integrità e della complessità genetica del lupo italiano attraverso programmazione dell’attività, fissazione dei caratteri del tipo genetico «lupo italiano», controllo della consanguineità, controllo delle linee genetiche dei riproduttori.
Detta attività di informatizzazione potrebbe essere realizzata fin d’ora attraverso l’aiuto di una associazione di allevatori presente sul territorio (es. Associazione nazionale allevatori bovina razza piemontese).
La ripresa di un programma tecnico di salvaguardia e miglioramento genetico del lupo italiano potrebbe essere assicurata dall’Università di Torino che già in passato, su richiesta dell’amministrazione, se ne è occupata, come supporto scientifico dell’ETLI.
Non risultano agli atti né nuovi finanziamenti, né progetti di finanziamento a favore dell’ETLI per le motivazioni espresse sia in precedenza che successivamente.
Con la perdita del centro di allevamento di Cumiana, l’assenza di mezzi finanziari per operare, l’indebitamento di cui non si conoscono le dimensioni (secondo Equitalia l’ETLI risulta soggetto inadempiente), nonché l’esistenza di uno statuto sociale poco democratico e contrastante sia con il decreto legislativo n. 460/97 (normativa enti non profit) che con il decreto legislativo n. 529/92 (attuazione direttiva 91/174/CEE su commercializzazione animali di razza) e il presumibile scioglimento della immobiliare Soli, le cui quote identificano i soci aventi diritto al voto, l’attuale ETLI non appare assolutamente in grado di continuare alcuna attività. Al riguardo, anzi, dovrebbe essergli revocato il riconoscimento della personalità giuridica da parte della competente Prefettura e questa amministrazione dovrebbe a sua volta revocare l’approvazione alla tenuta e gestione del registro anagrafico che andrebbe affidato ad altra associazione. Quest’ultima potrebbe essere l’ENCI, vista la materia, ma considerati i passati conflittuali rapporti, tale soluzione non si ritiene affatto opportuna. Altre scelte potrebbero essere quella dell’affidamento ad una associazione allevatori operante in Piemonte, in attesa che si costituisca la già menzionata associazione di affidatari o altra similare che, teoricamente, potrebbe essere lo stesso ETLI ricostituito con un diverso statuto, una diversa gestione ed una differente organizzazione tecnica, in linea con i requisiti previsti dal decreto ministeriale 26 luglio 1994 per le associazioni allevatori che intendono gestire libri genealogici e registri anagrafici sia per le specie e razze regolamentate dalla legge n. 30/91, che per quelle diverse disciplinate dal già menzionato decreto legislativo n. 529/92.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ZAIA

Legislatura 16 Risposta ad interrogazione scritta n° 749 ...Prima di entrare, quindi, nel merito dello specifico quesito posto, si ricorda solo che, riguardo alla proposta per l’istituzione di un Commissariato della Polizia di Stato nel comune di Mariano Comense, dove opera, peraltro, la locale stazione dell’Arma dei Carabinieri, il competente dicastero dell’interno si è espresso, in proposito, in sede di risposta all’interrogazione 4-00227 richiamata dall'interrogante.


 

 

 

 

Legislatura 16 Risposta ad interrogazione scritta n° 749



Risposta all'interrogazione n. 4-01119
Fascicolo n.74
 
Risposta. - Le problematiche evidenziate nell’interrogazione sono state, in parte, esaminate nell’ambito di precedenti atti di sindacato ispettivo di analogo contenuto.
Prima di entrare, quindi, nel merito dello specifico quesito posto, si ricorda solo che, riguardo alla proposta per l’istituzione di un Commissariato della Polizia di Stato nel comune di Mariano Comense, dove opera, peraltro, la locale stazione dell’Arma dei Carabinieri, il competente dicastero dell’interno si è espresso, in proposito, in sede di risposta all’interrogazione 4-00227 richiamata dall'interrogante.
Quanto, invece, ad eventuali misure da porre in essere per “rafforzare l’organico della caserma dei carabinieri di Mariano Comense”, si osserva che sono stati già adottati diversi provvedimenti volti a potenziare il dispositivo dell’Arma nell’area della bassa comasca.
Nello specifico, la stazione di Mariano Comense è stata potenziata con 5 unità in aggiunta alle 19 attuali, mentre le stazioni di Fino Mornasco e Cermenate sono state entrambe incrementate di 2 unità, per una forza complessiva di 12 militari ognuna.
È stata, inoltre, istituita la stazione di Turate (inaugurata il 23 novembre 2009 e competente per l’omonimo comune, nonché per quelli di Rovvellasca e di Rovello Porro) che dispone di un organico di 15 unità.
Con particolare riferimento all'andamento della delittuosità nel comune di Mariano Comense, i dati statistici relativi all’anno 2008 hanno evidenziato una forte flessione del numero complessivo dei delitti consumati rispetto al 2007, così come i dati riferiti all’anno 2009 hanno rilevato un ulteriore calo dei reati rispetto al 2008.
Nel medesimo periodo (anni 2008-2009) l’attività di contrasto svolta dall'Arma dei Carabinieri ha fatto registrare un netto incremento degli arresti e del numero delle persone denunciate all’autorità giudiziaria.
Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Legislatura 16 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-02597 ...Come già precisato in premessa il decreto è stato emanato in applicazione di una legge che reca tra l’altro norme sull’avanzamento del solo personale militare dipendente dal Ministero della difesa e del personale militare dipendente dal Ministero dell’economia e delle finanze e, pertanto, nonostante ogni migliore determinazione non si rende possibile da parte del Ministero modificare il decreto interministeriale in questione. Eventuali interventi in favore delle Forze di polizia civile e della polizia di Stato, dipendenti dal Ministero dell’interno nel senso auspicato dall'interrogante non possono che essere attivati in via legislativa....


 

 

 

 

Legislatura 16 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-02597



Risposta all'interrogazione n. 4-02597
Fascicolo n.91
 
Risposta. - Il decreto interministeriale al quale si fa riferimento è stato emanato in applicazione di quanto previsto dall’art. 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l’avanzamento dei sottufficiali dell’esercito, della Marina, dell’Aeronautica e delle Guardie di finanza.
La norma prevede l’emanazione di un decreto interministeriale da parte del Ministero, di concerto con i Ministeri della difesa, delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali facenti parte delle Armi indicate dalla legge medesima, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, anche ai fini di ammissione agli esami di maturità professionale; in tale ultimo caso gli interessati devono risultare in possesso degli altri prescritti requisiti.
I titoli di studio rilasciati ai sensi della suddetta legge dagli istituti professionali nei quali è attiva la specializzazione richiesta consentono l'iscrizione al quarto anno dei corsi di studio di istruzione professionale; inoltre, ai fini di ammissione agli esami di Stato sono valutabili quali crediti formativi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 e della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le esperienze lavorative e professionali possedute dagli interessati e debitamente documentate.
Al decreto è allegata la tabella di corrispondenza dei titoli militari con i diplomi di qualifica professionale di cui al decreto ministeriale 14 aprile 1997, n. 270; è prevista anche la possibilità, nei casi di titoli non individuati nella predetta tabella che le relative istanze di equipollenza, dopo un primo esame da parte della Forza armata di appartenenza, siano oggetto di ulteriori valutazioni da parte del Ministero. Come già precisato in premessa il decreto è stato emanato in applicazione di una legge che reca tra l’altro norme sull’avanzamento del solo personale militare dipendente dal Ministero della difesa e del personale militare dipendente dal Ministero dell’economia e delle finanze e, pertanto, nonostante ogni migliore determinazione non si rende possibile da parte del Ministero modificare il decreto interministeriale in questione. Eventuali interventi in favore delle Forze di polizia civile e della polizia di Stato, dipendenti dal Ministero dell’interno nel senso auspicato dall'interrogante non possono che essere attivati in via legislativa.
Il Ministro dell'dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Legislatura 16 - Risposta all'interrogazione n. 4-00267 Risposta all'interrogazione n. 4-00267 Fascicolo n.33 Risposta. - Il dicastero della giustizia, interpellato per la parte di competenza, ha preliminarmente rappresentato che l’articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dalla legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350, prevede che il dipendente pubblico, genitore con figli minori fino a tre anni di età, “può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato”.


 

 

 

 

Legislatura 16 - Risposta all'interrogazione n. 4-00267



Risposta all'interrogazione n. 4-00267
Fascicolo n.33
 
Risposta. - Il dicastero della giustizia, interpellato per la parte di competenza, ha preliminarmente rappresentato che l’articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dalla legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350, prevede che il dipendente pubblico, genitore con figli minori fino a tre anni di età, “può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato”.
Dalla stessa lettera della disposizione legislativa in disamina, osserva il dicastero, si può rilevare che il diritto del lavoratore non è assoluto ed illimitato, bensì vincolato all’esistenza della vacanza nella medesima figura professionale, oltre che condizionato ad una valutazione di “opportunità” da parte delle differenti amministrazioni interessate, chiamate non solo a contemperare il diritto del singolo con il rispetto dei criteri di economicità e buona amministrazione, ma anche ad evitare che le pur legittime richieste del dipendente vadano a configgere con le esigenze organizzative e la resa funzionale dei servizi che ciascun ufficio deve garantire.
Sotto tale ultimo profilo, appare doveroso rilevare che il Ministero della giustizia non si è limitato a riconoscere il beneficio in questione nei soli casi in cui l’assegnazione riguardasse un’altra amministrazione consenziente ma, in data 27 febbraio 2007, ha siglato con le organizzazioni sindacali un accordo con il quale ha stabilito che l’art. 42-bis del citato decreto si applica anche “per l’assegnazione ad una sede diversa dell’Amministrazione giudiziaria”.
Lo spirito di una tale disposizione, evidentemente ampliativa dell’originario dettato normativo, va ricercato, secondo il suddetto dicastero, invero, proprio nella volontà di garantire il godimento del diritto nel modo più ampio possibile, pur contemperando il suo esercizio con le esigenze dell’amministrazione che, soffrendo di una grave carenza di personale, non si priva dei dipendenti, ma li assegna, nella sede richiesta dal lavoratore, ad uffici giudiziari ove è vacante il posto in organico.
Ne discende che, nella maggior parte dei casi, i dinieghi sono stati opposti dal Ministero ai dipendenti legittimati soltanto in ragione delle preminenti esigenze di servizio degli uffici di provenienza che, per l’elevato numero di vacanze negli organici di quasi tutte le figure professionali previste, avevano grandi difficoltà ad assicurare il normale funzionamento ed avrebbero patito, in caso di sottrazione di unità lavorative, un peggioramento nello svolgimento delle attività lavorative ed un aggravamento delle già esistenti disfunzioni.
Tali dinieghi sono stati espressi, in particolare, per alcune sedi del nord (come Milano e Torino) gravate da una carenza cronica di personale, per gli uffici giudiziari di Palmi, dove pressanti esigenze non hanno consentito di distogliere il personale per assegnarlo altrove, o per alcuni uffici di piccole dimensioni, ove il richiedente rappresentava l’unica unità lavorativa di quel profilo professionale.
In tutti gli altri casi, per i quali le esigenze di servizio non sono risultate ostative, il dicastero ha provveduto a riconoscere il diritto all’assegnazione temporanea di cui al citato art. 42-bis.
Il Ministero dell’interno, per la parte di competenza, ha fatto presente che la ratio della norma di cui all’art. 42-bis è quella di intervenire in favore della famiglia con un provvedimento di temporanea assegnazione del dipendente ad altra sede, salvaguardando, peraltro, contestualmente le esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione pubblica chiamata a verificare in concreto che la concessione del beneficio non rechi pregiudizio per la stessa.
I destinatari della norma sono i genitori con figli minori fino a tre anni dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Con riferimento al personale dipendente del Ministero dell’interno, la norma trova applicazione con riguardo sia al personale appartenente all’Amministrazione civile in regime di diritto privato, che agli appartenenti alla carriera prefettizia e alla Polizia di Stato, personale in regime di diritto pubblico, di cui all’art. 3 del decreto legislativo citato.
La concessione del predetto beneficio è subordinata alla verifica della sussistenza di due presupposti oggettivi, ossia la presenza di un posto vacante di analoga posizione retributiva ed il previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione. Ne consegue che con riferimento alla posizione giuridica tutelata non può parlarsi di un vero e proprio diritto soggettivo, ma piuttosto di un interesse legittimo che trova concreta attuazione solo a seguito di un procedimento istruttorio dell’amministrazione di appartenenza (che deve concludersi nell’arco di 30 giorni), tenuta a verificare la sussistenza dei suddetti presupposti collegati alla fruizione del beneficio, attraverso una valutazione comparativa delle situazioni organizzative sia della sede di servizio del dipendente che di quella richiesta con l’istanza di assegnazione.
A tutela della posizione del dipendente la norma pone l’obbligo all’amministrazione di motivare adeguatamente l’eventuale diniego. L’esigenza di protezione del lavoratore-genitore ed il diritto del minore ad una crescita equilibrata possono avere concreta realizzazione nella misura in cui non si arrechi un danno concreto e specifico all’ottimale distribuzione delle risorse umane della pubblica amministrazione, per il lasso di tempo in cui viene realizzato il movimento del dipendente (tre anni).
In tal senso si è espressa favorevolmente la magistratura ordinaria che, rigettando i ricorsi proposti da alcuni dipendenti dell’Amministrazione civile, ha sostanzialmente riconosciuto l’adeguatezza della motivazione del dissenso, ritenendo essenziale, ai fini del riconoscimento del beneficio, che ricorressero due condizioni sospensive: la sussistenza di un posto vacante e disponibile e l’assenso delle amministrazioni interessate; altrimenti non avrebbe ragion d’essere la facoltà, concessa dalla norma, da parte dell’amministrazione di esprimere il cosiddetto “dissenso motivato”.
Quest’ultimo scaturisce infatti da una considerazione di tali situazioni organizzative rimesse alla esclusiva valutazione dell’amministrazione che, seppur in presenza di oggettive condizioni, opera una valutazione tecnica che implica un bilanciamento di diversi interessi: da un lato, quello alla tutela della famiglia, dall’altro, la tutela dell’interesse pubblico diretto a garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.
Il dicastero dell'interno ha inoltre evidenziato che il riferimento, contenuto nell’interrogazione, alle sentenze della magistratura amministrativa sfavorevoli all’amministrazione in tema di assegnazione temporanea non trova alcun riscontro agli atti del Ministero, in quanto non risulta alcun contenzioso promosso dal personale della carriera prefettizia avverso provvedimenti di diniego di assegnazione temporanea, ai sensi del citato art. 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001. Al riguardo ha fatto presente che, con riferimento al personale contrattualizzato e della carriera prefettizia, si è provveduto ad adottare un diniego motivato esclusivamente nei casi in cui risultavano assenti i presupposti richiesti dalla norma.
Quanto alle Forze di Polizia è prevista la sola mobilità interna, per la quale i criteri oggettivi ed i parametri di valutazione cui far riferimento sono rimessi, nel rispetto della legge speciale che li regola, alla competenza dell’amministrazione di appartenenza.
Inoltre, per effetto dell’istituto della mobilità nell’ambito della medesima amministrazione, il trasferimento di sede non determina vacanza organica, a differenza di quanto previsto nell’art. 42-bis, in base al quale l’applicazione dell’istituto dell’assegnazione temporanea determina una vacanza temporanea nell’organico che rimane indisponibile.
Il Ministero dell’interno ritiene pertanto che l’istituto, essendo riferito ad una mobilità tra amministrazioni pubbliche diverse, non trova applicazione nei confronti del personale appartenente alle Forze di Polizia, essendo queste destinatarie di una legislazione speciale che non consente di transitare temporaneamente in amministrazioni diverse da quella di appartenenza.
Per la Polizia di Stato, in particolare, la legge non prevede alcun tipo di mobilità esterna all’amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal fuori ruolo, vietando l’assegnazione anche temporanea ad uffici o reparti non dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza.
A tal riguardo, il dicastero ha ricordato che l’art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al punto n. XXIII, nel regolare l’ordinamento del personale della Pubblica sicurezza, prevede "l’incentivazione della mobilità dei personale, escludendo nei contempo ogni tipo di mobilità esterna all’Amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dai collocamento fuori ruolo".
In tale contesto, l’amministrazione dell’interno ritiene che l’istituto di cui all’art. 42-bis non possa essere applicato nei confronti dei dipendenti della Polizia di Stato, destinatari di una legislazione speciale che non consente di transitare temporaneamente in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.
L’inapplicabilità della norma al personale della Polizia di Stato è stata confermata dalla prima Sezione del Consiglio di Stato con pareri n. 10554/04 del 10 novembre 2004, n. 564/05 del 16 marzo 2005 e n. 1125/06 del 29 marzo 2006.
L’interesse al ricongiungimento familiare deve “coordinarsi con le prevalenti esigenze di rilievo pubblico dei Corpo di Polizia di utilizzazione del personale nelle diverse sedi nel territorio nazionale” (Consiglio di Stato, ordinanza n. 6111/05 in data 13 dicembre 2005).
Inoltre, con parere n. 1125/906 del 29 marzo 2006, il Consiglio di Stato, nel far riferimento all’art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ha precisato che "essendo preclusa la possibilità di assegnare, anche in via temporanea, il personale della Polizia di Stato ad altre amministrazioni, salvo che negli anzidetti ristretti limiti e nelle forme specificate, va escluso che a tale personale possa essere applicato l’art. 42-bis dei decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, concernente la temporanea assegnazione presso un'altra amministrazione diversa da quella di appartenenza per motivi personali del dipendente. Il che preclude, altresì, che il citato art. 42-bis possa essere invocato dagli appartenenti alla Polizia di Stato al fine di ottenere la provvisoria assegnazione, fino ad un massimo di tre anni, in una sede diversa da quella di appartenenza nell’ambito di tale amministrazione, essendo la mobilità del personale in questione specificamente disciplinata, con la conseguente inapplicabilità di altre diverse norme".
Si precisa, infine, che l’amministrazione dell’interno, in sede contrattuale, con l’istituto dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, ha previsto, valutate le esigenze di servizio, la possibilità di concedere al personale che ne abbia fatto richiesta, per gravissimi motivi di carattere personale o familiare adeguatamente documentati, l’assegnazione temporanea ad altra sede di servizio, anche in soprannumero all’organico, per un periodo non superiore a 60 giorni, rinnovabili.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
VITO
 

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-01923 presentata da FRANCESCO SANNA martedì 22 febbraio 2011, seduta n.506 SANNA - Al Ministro dell'interno - Premesso che: la stampa nazionale riferisce che si sono recentemente verificati alcuni pericolosi episodi presso i centri di addestramento al tiro della Polizia di Stato: durante le esercitazioni sono in più casi esplose le cartucce, verosimilmente a causa della scarsa qualità della polvere da sparo in esse contenuta;



Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 18 del 4-3-2011

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIARIO Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1600 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto 30 luglio 2010. (GU n. 18 del 4-3-2011 )

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIARIO

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1600 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto 30 luglio 2010. (GU n. 18 del 4-3-2011
IL DIRETTORE CENTRALE per le risorse umane Parte di provvedimento in formato grafico Roma, 23 febbraio 2011 Il direttore centrale: Palazzo
  
    






 

Così il governo cancella il welfare (link diretto al sito del'autore)



PEDOFILIA: GIOCHI SESSUALI CON MINORI A CASA SUA, ARRESTATO 54ENNE OSPITAVA I RAGAZZINI E REGALAVA LORO DROGA



PEDOFILIA: GIOCHI SESSUALI CON MINORI A CASA SUA, ARRESTATO
54ENNE OSPITAVA I RAGAZZINI E REGALAVA LORO DROGA
(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Ospitava ragazzini tra i 12 e i 16
anni in casa sua per incontri sessuali a cui partecipava,
offrendo agli adolescenti hascisc e marijuana: per questo un
uomo di 54 anni e' stato arrestato dai carabinieri a
Civitavecchia, in provincia di Roma. Lo rende noto il Comando
provinciale dell'Arma. L'uomo, destinatario di un'ordinanza di
custodia cautelare emessa dal Tribunale di Civitavecchia, e'
accusato di atti sessuali con minori e spaccio di sostanze
stupefacenti.
Secondo quanto ricostruito dai militari, il 54/enne avrebbe
messo a disposizione per lungo tempo la propria abitazione al
gruppo di minorenni, maschi e femmine, che ci andavano per
incontri sessuali, spesso marinando la scuola.
L'uomo, oltre a suggerire ai ragazzini ''ogni sorta di
perversione'', secondo quanto riferiscono i carabinieri, in
qualche caso partecipava attivamente ai rapporti sessuali,
molestando gli adolescenti. Le riunioni a casa dell'arrestato
venivano convocate attraverso Facebook.

COM-LAL
05-MAR-11 10:29 NNNN

MILLEPROROGHE:MANIFESTAZIONE COLOSSEO,GIA' CENTINAIA PERSONE



MILLEPROROGHE:MANIFESTAZIONE COLOSSEO,GIA' CENTINAIA PERSONE

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Sono gia' qualche centinaio, le
persone di tutte le eta', dai bambini ai pensionati, arrivate al
Colosseo per la grande manifestazione 'Abbracciamo la cultura',
che avra' come momento clou verso le 11-11,30 una grande catena
umana intorno all'Anfiteatro Flavio. L'iniziativa fa parte della
campagna a sostegno dei beni culturali, dello spettacolo, e dei
lavoratori del settore.
I partecipanti, caratterizzati da una pettorina arancione con
il simbolo della manifestazione distribuita dagli organizzatori
che stanno raccogliendo le firme a difesa della cultura in
Italia, si stanno radunando davanti al palco in via di San
Gregorio dove al termine della catena umana, parleranno tra gli
altri Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, una delle
organizzazioni promotrici della manifestazioni, Giulio Scarpati,
presidente del Sai, sindacato degli attori italiani e Roberto
Natale, presidente della Federazione nazionale stampa italiana.
L'iniziativa a Roma, oltre che dalla Cgil, e' stata
organizzata tra gli altri da Legambiente, Wwf, Arci, Acli
ambiente, ed hanno aderito circa in centinaio di associazioni
tra cui la Fnsi e Movem09. Parallelamente oggi in tutta Italia
vanno in scena altre iniziative per la campagna 'Abbracciamo la
cultura', che ha avuto il via il 27 gennaio. A Siracusa ad
esempio si organizza un flash mob; a Matera c'e' una catena
umana intorno ai Sassi della citta' protetti dall'Unesco, e
manifestazioni sono previste anche a Padova, Palermo, Salerno e
Sassari. Le iniziative continueranno domani e nei prossimi
giorni. Tra le richieste della campagna ci sono: una politica
condivisa dei beni culturali che ne affermi la priorita' dello
sviluppo economico e culturale del paese e dare dignita' al
lavoro di tutti gli operatori del settore attraverso il
riconoscimento legislativo, contrattuale e professionale.(ANSA).

Y64/MRS
05-MAR-11 10:39 NNNN

Appiani: poliziotto si ferisce al collo. Bufera sulla sicurezza: infermeria assente. Seondo incidente in tre giorni