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venerdì 17 giugno 2011

Richiesta di contributi scritti per il mensile Polizia e Democrazia



Richiesta di contributi scritti per il mensile Polizia e Democrazia

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In spiaggia senza piede 'a cipolla', SOS alluce valgo

SALUTE: IN SPIAGGIA SENZA PIEDE 'A CIPOLLA',SOS ALLUCE VALGO
NUOVA TECNICA VIA IN 15 MINUTI; PIEDI PUNTO DEBOLE 50% ITALIANI
(ANSA) - ROMA, 17 GIU - In vista dell'Estate e del debutto in
spiaggia torna, per molti, l'incubo del piede 'a cipolla'. Ma
oggi l'alluce valgo si puo' eliminare velocemente, senza dolore
e cicatrici e dopo l'operazione il paziente Š subito in piedi.
Un risultato possibile grazie ad nuova tecnica di intervento,
definita 'percutanea', presentata oggi in occasione del III
Congresso Internazionale della Chirurgia del Piede in corso
all'Ospedale San Camillo di Roma.
E proprio i piedi, avvertono gli specialisti, rappresentano
il 'punto debole' per 1 italiano su due, che lamenta dolori e
fastidi. In particolare, l'alluce valgo Š la patologia pi—
diffusa a carico del piede: e' causa di deformit… e dolore ma
crea anche un problema estetico, soprattutto per la donna.
''Questa nuova tecnica chirurgica, ideata negli Usa - spiega
l'ortopedico Marco Cianfanelli, dell'Ospedale San Camillo -
prevede la correzione dell'alluce valgo mediante tre minuscoli
accessi cutanei. Attraverso questi forellini, grazie
all'utilizzo di un particolare strumentario, si lima l'osso
eliminando cos� la 'cipolla' e si eseguono i tagli per
riallineare il dito. L'intervento dura circa 15 minuti, si
esegue in regime di Day Hospital e si pu• camminare subito''.
Ma se contro l'alluce valgo c'e', oggi, un'arma in piu', un
italiano su due continua a soffrire di mal di piedi, sottovaluta
questo disturbo e arriva a curarsi solo quando il dolore ormai Š
diventato insopportabile. E l'invecchiamento, spiegano gli
ortopedici, Š solo una delle cause del disturbo.
Da qui alcuni consigli 'preziosi': innanzitutto 'no' a tacchi
alti e scarpe strette in punta (sono inadeguate perchŠ
costringono il piede ad una posizione innaturale), ma bocciate,
concludono gli specialisti facendo in questo caso riferimento
soprattutto ai giovani, sono anche le scarpe da ginnastica
utilizzate tutti i giorni, sia d'inverno sia d'Estate, poiche'
causa possibile di problemi cutanei e patologie legate alla
sviluppo di infezioni fungine.

CR
17-GIU-11 14:57 NNNN
SALUTE: MAL DI PIEDI PER UN ITALIANO SU DUE =
NE SOFFRONO SOPRATTUTTO LE DONNE, OCCHIO A SCARPE ALLA MODA

Roma, 17 giu. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Un italiano su
due soffre di mal di piedi. Ma spesso chi sperimenta questo disturbo
lo sottovaluta e arriva a curarsi solo quando il dolore ormai e'
diventato insopportabile. A ricordare di prestare la giusta attenzione
anche ai piedi sono gli esperti riuniti oggi all'ospedale San Camillo
Forlanini di Roma, per il III Congresso internazionale sulla chirurgia
del piede.

I dolori cominciano a farsi sentire intorno ai 60 anni, ma
sempre piu' spesso tra i 20 e 30 anni. L'invecchiamento, infatti, e'
solo una delle cause del dolore ai piedi. Chi cammina male e
soprattutto chi indossa scarpe scomode e' destinato a soffrire di mal
di piedi, avvertono gli specialisti. E questa condizione diventa un
ostacolo per la vita di tutti i giorni.

Ad avere questo disturbo sono soprattutto le donne, il cui
problema gia' a 50 anni e' quello di non riuscire a trovare scarpe
comode a causa dei piedi non piu' sani. 'Sotto accusa' anche la moda
che propone modelli di calzature belle e moderne, ma spesso scomode.
(segue)

(Sav/Pn/Adnkronos)
17-GIU-11 14:40

NNNN

SALUTE: MAL DI PIEDI PER UN ITALIANO SU DUE (2) =
OCCHIO A SCARPE CON TACCHI TROPPO ALTI E PUNTA STRETTA

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - La salute dei piedi e'
"fondamentale - spiega Attilio Basile, ortopedico e specialista presso
il centro di eccellenza per la Cura del Piede dell'ospedale San
Camillo di Roma e presidente del congresso - Con i nostri piedi
camminiamo da un anno di eta'. E nel corso della vita una persona
cammina l'equivalente di tre volte la circonferenza della terra. I
piedi vanno salvaguardati, eppure la maggior parte delle persone
sottovaluta questa parte del corpo che ci deve sostenere per tanti
anni".

"Questa struttura cosi' complessa - continua l'esperto - puo'
soffrire per una serie di motivi legati a malattie quali il diabete,
l'obesita', per fattori genetici che possono causare patologie come
l'alluce valgo, il piede a martello, il piede piatto o il piede cavo
caratterizzato da una accentuazione del normale arco plantare. Ma i
nostri piedi soffrono molto spesso a causa delle scarpe che
indossiamo". (segue)

(Sav/Pn/Adnkronos)
17-GIU-11 14:42

SALUTE: MAL DI PIEDI PER UN ITALIANO SU DUE (3) =

(Adnkronos) - No, dunque, a tacchi alti e scarpe strette in
punta. "Le calzature con tacco alto e punta stretta sono spesso
indossate per molte ore al giorno da molte donne e se indubbiamente
contribuiscono ad accrescerne la femminilita' sono inadeguate perche'
costringendo il piede a una posizione innaturale rappresentano una
sicura concausa dell'alluce valgo - spiega Basile - Il tacco alto,
anche fino a 12 centimetri, porta il piede in marcata flessione
plantare e cosi' sposta eccessivamente il peso del corpo solo sulla
parte anteriore del piede, stravolgendo la funzione stabilizzante del
piede stesso nella ripartizione del peso". (segue)

(Sav/Pn/Adnkronos)
17-GIU-11 14:50

NNNN
SALUTE: MAL DI PIEDI PER UN ITALIANO SU DUE (4) =
SOTTO ACCUSA ANCHE BALLERINE E SCARPE DA TENNIS, IDEALE TACCO DI
2-3 CENTIMETRI

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Un tacco di piu' di 5 cm puo'
provocare una aumento del 76% della pressione sull'avampiede, e se a
cio' si aggiunge che la contemporanea presenza di una punta stretta fa
spostare l'alluce verso la parte interna del piede - continua Basile -
si comprende come una calzatura inadeguata indossata da soggetti con
una predisposizione familiare, per esempio, possa causare l'insorgenza
e il successivo aggravarsi dell'alluce valgo. E' buona norma quindi
moderare l'uso di scarpe strette e con tacchi alti perche' una volta
che l'alluce valgo si e' consolidato esiste solo una terapia per
correggerlo: l'intervento chirurgico".

"Problemi ai piedi possono arrivare anche per chi indossa scarpe
da ginnastica tutti i giorni - mette in guardia l'esperto - Mi
riferisco ai giovani abituati a indossare questo tipo di calzature per
tutto l'anno senza fare distinzione tra estate e inverno. Portare le
scarpe da ginnastica sempre - spiega - puo' causare forti problemi di
sudorazione, si possono presentare disturbi cutanei e la comparsa di
patologie legate alla sviluppo di infezioni fungine, che causano il
fastidioso cattivo odore difficile da combattere con il semplice
lavaggio dei piedi. Tali infezioni, inoltre, molto spesso aggrediscono
le unghie causandone la caduta, la crescita abnorme e la
deformazione". (segue)

(Sav/Pn/Adnkronos)
17-GIU-11 14:53

NNNN
SALUTE: MAL DI PIEDI PER UN ITALIANO SU DUE (5) =

(Adnkronos) - Da non sottovalutare nemmeno le tanto amate
ballerine. Queste "apparentemente sembrano le scarpe piu' comode in
assoluto - afferma Marco Cianfanelli, responsabile dell'ambulatorio di
Patologia del piede dell'ospedale San Camillo e organizzatore del
congresso - ma sovraccaricano il tallone, e quindi non stabilizzando
bene il piede e non ammortizzandolo nella fase di carico, possono
causare talloniti e tendiniti. La scarpa ideale dovrebbe avere una
suola molto elastica, 2-3 centimetri di tacco e una punta il piu'
rotonda possibile".

(Sav/Pn/Adnkronos)
17-GIU-11 14:56

NNNN

'Epidemia' piede piatto tra i bimbi, meglio scarpe morbide e flessibili

SALUTE: 'EPIDEMIA' PIEDE PIATTO TRA BIMBI, MEGLIO SCARPE MORBIDE E FLESSIBILI =
L'ESPERTO, PURTROPPO BISOGNA COMBATTERE CONTRO MODA E
PUBBLICITA' IN TV

Roma, 17 giu. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Il piedino
piatto e' un disturbo frequente nei bambini. Si tratta di un
dismorfismo che spesso con la crescita tende a correggersi
autonomamente. Prima dei 4 anni, quindi, e' inutile sottoporre i bimbi
allo stress o a troppe visite; e' bene farlo controllare
periodicamente e utilizzare calzature adeguate: scarpine elastiche con
la parte posteriore alta e rigida". A consigliare a mamme e papa' come
salvaguardare la salute dei piedini dei piu' piccoli e' Marco
Cianfanelli, ortopedico e responsabile dell'ambulatorio di Patologia
del piede dell'ospedale San Camillo, questa mattina al III congresso
internazionale sulla chirurgia del piede, in corso a Roma.

"Oggi, purtroppo - continua Cianfanelli - bisogna combattere
contro la moda e con le scarpe da ginnastica pubblicizzate in tv". "Il
piede del bambino, soprattutto nella prima infanzia - aggiunge Attilio
Basile, ortopedico e specialista presso il centro di eccellenza per la
cura del piede dell'ospedale San Camillo di Roma - e' molto delicato.
Ha bisogno di crescere e svilupparsi libero da vincoli di qualsiasi
genere. Indispensabile evitare calzature costrittive rigide e
prediligere scarpe morbide e flessibili". (segue)

(Sav/Pn/Adnkronos)
17-GIU-11 15:14

NNNN

Impotenza, 300 mila candidabili a impianto protesi

SALUTE: IMPOTENZA, 300 MILA CANDIDABILI A IMPIANTO PROTESI
26 I CENTRI ECCELLENZA, MA NON IN TUTTE LE REGIONI A CARICO SSN
(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Ogni anno sono almeno tremila gli
italiani che hanno una forma di disfunzione erettile cosi' grave
da non rispondere ad alcun trattamento. Per loro l'unica
soluzione per recuperare la funzione sessuale e' l'impianto di
protesi, ma solo uno su sei accetta questa soluzione. Gli altri
rifiutano per vergogna, pregiudizi e falsi miti. Lo afferma
Edoardo Pescatori, presidente del Convegno 'Disfunzione erettile
e chirurgia protesica' che domani a Modena lancera' una campagna
''per spezzare il silenzio di chi non sa''.
Pescatori, coordinatore per Marche, Emilia Romagna e San
Marino della Societa' Italiana di Andrologia (Sia), annuncia che
d' ora in poi chi ha dei dubbi potra' collegarsi al sito
iochiedo@chirurgiaprotesica.andrologia-mers.com, e avra' una
risposta a tutte le sue domande.
Secondo uno studio recente, spiega Enrico Caraceni,
segretario Sia nelle stesse regioni , in Italia sono circa tre
milioni le persone con impotenza sessuale, ma dipende molto
dall'eta': dopo i 50 anni, uno su quattro puo' avere problemi,
dopo i 70 uno su due. In totale, il 30% dei tre milioni (cioe'
900 mila) non risponde alla terapia farmacologica.
''Non tutti - precisa Caraceni - sono candidabili all'
intervento protesico ma per un terzo di questi si puo' pensare
ragionevolmente che l' impianto sarebbe la migliore soluzione; e
andrebbe presa non solo con l'andrologo, ma anche con la propria
compagna e, se necessario, col supporto di uno psicoterapeuta''.
Le protesi piu' utilizzate sono quelle idrauliche: con esse,
quando un uomo lo desidera, puo' ottenere un'erezione per il
tempo desiderato agendo sulla pompa di controllo collocata sotto
la pelle dello scroto. ''A differenza di quanto molti credono -
dice Caraceni - l'orgasmo e l'eiaculazione, se presenti prima
dell'intervento, non cambiano. E non e' preclusa neppure la
possibilita' di concepimento, compatibilmente con l'eta' e lo
stato degli spermatozoi''.
In Italia sono 26 i centri di eccellenza per questa
chirurgia. A parte due che sono privati, gli altri operano in
regime di servizio sanitario nazionale. Al momento pero' non in
tutte le regioni l'intervento e' a carico del Ssn.(ANSA).

BRA
17-GIU-11 15:14 NNNN

TAR "...Procedura ad evidenza pubblica: competenze del responsabile del procedimento..."


      
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 26-04-2011, n. 691
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con  l'epigrafato ricorso, notificato il 23.4.2010, la ditta M. spa ha impugnato il provvedimento con cui l'ASL n. 20 di Verona - in qualità di  capofila dell'Area Vasta della provincia di Verona costituita con l'ASL  n. 21 di Legnago, l'ASL n. 22 di Bussolengo e l'Azienda ospedaliera di Verona - l'ha esclusa dalla gara per l'affidamento della "fornitura del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari con fornitura di contenitori per un periodo di tre anni" (alla quale avevano  partecipato soltanto la ricorrente e la ditta controinteressata) per avere essa presentato campioni di contenitori del tipo riutilizzabile, anziché monouso come richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis,  ed ha aggiudicato provvisoriamente la gara stessa al RTI M.S.A. spa (composto da A.A. srl e T.A. spa): secondo la ricorrente, la propria esclusione sarebbe illegittima sia
perché disposta da organo incompetente (la commissione giudicatrice), sia perché la disciplina normativa equipara i contenitori esterni monouso e i contenitori riutilizzabili rimettendo al prestatore del servizio la scelta dell'impiego dell'uno o dell'altro; rilevava essa, inoltre, l'illegittima composizione della commissione giudicatrice nonché l'illegittimità della mancata esclusione del RTI aggiudicatario provvisorio (per violazione della lex specialis di gara e della disciplina in tema di avvalimento), rivendicando così il proprio interesse strumentale alla ripetizione della gara.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 20.5.2010 M. spa impugnava il bando di gara ed il capitolato d'appalto laddove e qualora fossero interpretati nel senso di non imporre il rispetto della disciplina sull'avvalimento nel caso di indicazione di soggetti terzi titolari degli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti tramite incenerimento, nonchè nel senso di non imporre l'obbligo  di presentazione di contratti con soggetti terzi titolari di impianti di smaltimento aventi durata non inferiore a quella dell'appalto.
Resistevano in giudizio l'ASL n. 20 di Verona nonché le controinteressate A.A. srl e T.A. spa rilevando l'infondatezza  del gravame, del quale, conseguentemente, chiedevano la reiezione. A.A.  srl e T.A. spa proponevano, peraltro, in data 27.5.2010, un ricorso incidentale con cui contestavano l'ammissione alla gara della ricorrente  sotto il profilo della mancata iscrizione all'Albo nazionale dei Costruttori Ambientali, che non poteva essere oggetto di avvalimento.
Seguiva ulteriore ricorso per motivi aggiunti con  il quale M. spa censurava per invalidità derivata l'aggiudicazione definitiva della procedura concorsuale al RTI M.S.A. spa.
la causa è passata in decisione all'udienza del 30 marzo 2011.Motivi della decisione
1.-  Premesso che a, seconda dei casi, il giudice adito può esaminare con priorità il gravame - quello principale o quello incidentale - che risulta decisivo per dirimere la lite (trova, invero, applicazione il principio di economia processuale richiamato da Ap 10.11.2008 n. 11 nel senso che, qualora il ricorso principale sia stato tempestivamente notificato e depositato e non sia seguito dalla perenzione o dalla rinuncia, sull'ordine di trattazione dei due ricorsi e sulle conseguenze  processuali della loro fondatezza l'operato del giudice amministrativo nella soluzione delle anzidette questioni non può che ancorarsi ai pilastri fondanti del giudizio, e cioè ai principi di economia processuale e di logicità), nel caso di specie il collegio ritiene opportuno di esaminare prioritariamente il ricorso principale, in quanto  la sua (evidente) parziale infondatezza e parziale
inammissibilità fanno venir meno l'interesse alla valutazione del ricorso incidentale.
2.- Censura anzitutto la ricorrente l'illegittimità per incompetenza del provvedimento di esclusione, in quanto asseritamente adottato dalla commissione tecnica e non dalla commissione di gara.
La censura non ha pregio.
Premesso che alla stregua dello schema generale disegnato dagli artt. da 9 a 12 del codice dei contratti pubblici tutti i  provvedimenti facenti parte della procedura di evidenza pubblica sono assunti dal responsabile del procedimento e dai dirigenti competenti in base ai rispettivi ordinamenti di settore (il codice cristallizza prassi  amministrative e indirizzi giurisprudenziali consolidati in forza dei quali è alla dirigenza - e dunque al seggio di gara - che spetta l'approvazione definitiva degli atti di gara, ivi inclusi quelli di esclusione, dopo averne verificato la regolarità tecnica e la legittimità: cfr., ex plurimis, CdS, V, 28.3.2008 n. 1361), nel caso di specie l'esclusione dell'offerta proposta dalla ricorrente, fondata sulla difformità delle caratteristiche del prodotto rispetto ai parametri individuati nella lex specialis, è stata effettivamente formalizzata dal
presidente del seggio di gara e responsabile del procedimento (cfr. la sua nota del 24.3.2010), il quale ha condiviso e fatto propria - nella forma della "presa d'atto" - la valutazione della commissione giudicatrice che, nell'ambito delle proprie competenze tecniche, aveva rilevato come M. spa avesse omesso di inviare la campionatura dei contenitori per rifiuti pericolosi di tipo monouso richiesti dall'art. 33 del capitolato a pena di esclusione e ne aveva, conseguentemente, proposto l'esclusione (cfr. il verbale n. 1 del 16.2.2010). A tal proposito, peraltro, è appena il caso di osservare che  la commissione è organo straordinario e temporaneo dell'Amministrazione  la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita ed  approvata dagli organi competenti dell'Amministrazione appaltante (cfr., ex plurimis, CdS, IV, 11.10.2007 n. 5354; V, 24.3.2006 n. 1525): pertanto,
ancorchè volesse attribuirsi la paternità dell'esclusione della ricorrente alla commissione tecnica, essa risulterebbe comunque ratificata dall'Amministrazione in sede di approvazione dell'operato della commissione stessa.
3.- Sempre in tema di contestazione della propria  esclusione, la ricorrente censura il capitolato d'appalto nella parte in cui prescriveva, a pena di esclusione, l'invio di campionatura di contenitori monouso: l'art. 8 del DPR n. 254/03,  invero, equiparerebbe - secondo M. spa - i contenitori esterni monouso e  i contenitori riutilizzabili, rimettendo al prestatore del servizio la scelta dell'impiego dell'uno o dell'altro.
Tale censura è inammissibile per tardività, prima ancora che infondata nel merito.
È inammissibile in quanto, atteso il carattere espressamente escludente della prescrizione della lex specialis che imponeva l'offerta di quella determinata tipologia di prodotto, tale prescrizione andava tempestivamente impugnata da parte di quei concorrenti che avessero inteso offrire un prodotto diverso: giacchè era  fin d'allora pacifico che, pur potendo essere ammesse alla gara (in quanto in possesso dei requisiti per la partecipazione), le imprese che avessero offerto beni diversi da quelli indicati dalla stazione appaltante sarebbero state certamente ed inequivocabilmente estromesse dalla procedura concorsuale in virtù della predetta clausola. Dunque, ferma restando la necessità di presentare la domanda di partecipazione alla gara (al fine di qualificare l'interesse all'impugnazione), la clausola della legge di gara che imponeva la proposizione di contenitori  rigidi monouso
doveva essere contestata entro il termine decadenziale (diversamente eludendosi la regola della perentorietà dei termini per l'impugnazione degli atti amministrativi) da parte di chi, come la ricorrente, intendeva offrire contenitori pluriuso (cfr., in tal senso, CdS, V, 26.10.2009 n. 6544; TAR Veneto, II, 12.5.2010 n. 1941). Né potrebbe opporsi, per evitare l'inammissibilità della censura, la possibilità di una diversa interpretazione della clausola in questione: essa, invero, era estremamente chiara e precisa nella sua formulazione, sicchè non potrebbe richiamarsi quel (corretto) filone giurisprudenziale  che, in caso di ambiguità della clausola, consente di accreditare il principio del favor partecipationis.
La portata vincolante delle prescrizioni di gara,  infatti, esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, con la conseguenza che, qualora sia comminata espressamente l'esclusione in conseguenza della violazione di prescrizioni univoche, l'Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione
Ma la censura è anche infondata perché, se è vero  che la norma invocata dalla ricorrente consente - senza tuttavia stabilire l'equipollenza delle due tipologie di contenitori esterni (che  sarebbe, peraltro, irragionevole, atteso che un contenitore si elimina,  l'altro si ricicla) - di effettuare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo anche avvalendosi del contenitore esterno riutilizzabile (previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso), è altresì vero che, in caso di possibili alternative, la scelta della soluzione più idonea per la realizzazione del pubblico interesse costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante e, impingendo nel merito dell'azione amministrativa,  è sottratta al sindacato di legittimità del giudice qualora non sia manifestamente illogica, arbitraria ovvero macroscopicamente viziata
da travisamento di fatto in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del servizio: vizi questi che non ricorrono certamente nel caso di specie, ove la scelta operata dalla stazione appaltante è senz'altro ragionevole e coerente, trattandosi di individuare gli strumenti operativi per lo svolgimento di un servizio particolarmente delicato che garantisca pienamente la tutela della salute e dell'ambiente.
Conclusivamente, dunque, poiché l'offerta presentata dalla ricorrente non è conforme alle puntuali prescrizioni di  gara, avendo proposto un prodotto tipologicamente diverso da quello richiesto dalla stazione appaltante a pena di esclusione, l'esclusione dalla gara di M. spa è pienamente legittima.
4.- Orbene, precisato quanto precede, va ora osservato che il soggetto legittimamente escluso dalla gara risulta privo di legittimazione e/o carente di interesse a sindacare il suo corretto svolgimento in quanto, tenuto conto che l'accoglimento delle ulteriori censure proposte con il ricorso in esame (con cui si contesta l'illegittimità della composizione della commissione giudicatrice e dell'ammissione alla gara del RTI aggiudicatario) comporterebbe non già l'aggiudicazione dell'appalto in favore della ricorrente, ma la ripetizione della gara, l'interesse strumentale alla rinnovazione della procedura concorsuale può essere perseguito soltanto dall'impresa che non è stata esclusa dalla gara: l'offerente che è stato legittimamente escluso dalla selezione, infatti, non può vantare un'aspettativa giuridica diversa e più qualificata di quella che si può riconoscere ad un qualunque
altro soggetto che non abbia partecipato alla selezione stessa e che aspira ad eseguire il servizio oggetto dell'appalto, previa  partecipazione ad una successiva gara e sua conseguente aggiudicazione.
Tale orientamento giurisprudenziale va ribadito anche dopo l'Ap 10.11.2008 n. 11, in quanto la fattispecie ivi esaminata  è quella relativa al procedimento concorsuale con due soli concorrenti ammessi, ciascuno dei quali ha impugnato l'atto di ammissione alla gara dell'altro concorrente, mentre la fattispecie oggetto della presente controversia riguarda il diverso caso in cui un concorrente legittimamente escluso ha impugnato la mancata esclusione dalla gara dell'unico concorrente ammesso: in questa seconda fattispecie va preso in considerazione soltanto l'unico interesse sostanziale di cui sono titolari i concorrenti in un procedimento di evidenza pubblica (sul punto cfr. Ap 29.1.2003 n. 1, con la quale viene statuito che l'aggiudicazione costituisce "il bene della vita che l'interessato intende conseguire attraverso la gara" ed "attraverso la tutela giurisdizionale"), vale a dire
l'interesse all'aggiudicazione dell'appalto, mentre non può tenersi conto dell'interesse minore e/o strumentale alla ripetizione della gara, per cui non sussistono i presupposti per l'applicazione del principio ex art. 111 della Costituzione di parità delle parti nel processo delineato dalla citata Ap n. 11/08 (cfr., da ultimo, T.A.R. Veneto, I, 24.3.2011 n. 491);
5.- Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile e va, conseguentemente, respinto. La reiezione del ricorso principale comporta, ovviamente, l'inammissibilità per difetto di interesse del ricorso incidentale.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, in ragione della particolarità della controversia.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunziando sul ricorso principale indicato in epigrafe, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.  


TAR "... la materia del contendere ha ad oggetto la valutazione, nel concorso interno per titoli per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza (cat. D, pos. econ. D1), del titolo costituito dal servizio  militare svolto dall'odierno controinteressato, risultato primo in graduatoria con il punteggio complessivo di 27,92;..."

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 19-04-2011, n. 762Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
-  la materia del contendere ha ad oggetto la valutazione, nel concorso interno per titoli per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza (cat. D, pos. econ. D1), del titolo costituito dal servizio  militare svolto dall'odierno controinteressato, risultato primo in graduatoria con il punteggio complessivo di 27,92;
- nel caso in esame, la ricorrente, seconda in graduatoria con il punteggio complessivo di 27,68, sostiene, in primo luogo, che l'attribuzione di un punteggio differente alla predetta (8,84) e al controinteressato (12,8) per "Servizi prestati in categoria immediatamente inferiore al posto da ricoprire", non sarebbe sorretta da  alcuna motivazione; né sarebbe giustificabile, attesa la medesima posizione rivestita da entrambi i concorrenti, assunti presso il Comune di #################### con identica decorrenza giuridica (18.04.1988);
- sostiene, altresì, che, sebbene non esternato con apposita motivazione, al sig. Di Gristina sarebbe stato illegittimamente attribuito un punteggio per il servizio militare svolto, e ciò nonostante si tratti di una progressione verticale interna, e nonostante detto servizio non sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, assumendosi la violazione dell'art. 77, commi 7, 8 e 9, del d.P.R. n. 237/64 (come sostituito dall'art. 22 della l. n. 958/86);
- sostiene pertanto che, in assenza di tale valutazione, la predetta avrebbe conseguito il primo posto;
- in esito all'istruttoria disposta con la citata  ordinanza n. 479/2011, è stato precisato dall'amministrazione comunale intimata che, in favore del controinteressato, è stato valutato come servizio prestato in categoria immediatamente inferiore al posto da ricoprire quello prestato dal predetto come sottufficiale dal 08.04.1982  al 07.04.1985 (cfr. nota prot. n. 6633 del 31.03.2011 dell'Ufficio Personale del Comune di ####################);
Considerato che:
- l'art. 77, commi 7, 8 e 9, citato - applicabile ratione temporis e, comunque, trasfuso nell'art. 2050, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 6/2010 - stabilisce: "7. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri,  sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 8. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. 9. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli
altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici."; e la rubrica del medesimo art. 77 è così indicata: "Ferma di leva e conservazione del posto di lavoro.";
- nelle procedure concorsuali i titoli di servizio vanno valutati in applicazione di puntuali disposizioni di legge, non sussistendo alcun margine di discrezionalità ai fini di un loro apprezzamento, trattandosi di un'attività vincolata e ricognitiva in relazione a quanto emerge dalla documentazione prodotta da ciascun candidato;
- peraltro, né l'avviso di selezione, né l'allegato regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi disciplinano la valutazione del servizio militare, dovendo, quindi, farsi applicazione della norma statale richiamata e ratione temporis applicabile;
Ritenuto che:
- il settimo e l'ottavo comma del citato art. 77 devono essere letti congiuntamente, di talché condizione necessaria per l'ammissibilità della valutazione del servizio militare di leva, peraltro soltanto nei pubblici concorsi, è che il servizio stesso sia stato espletato in pendenza di rapporto di lavoro (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, 16 dicembre 2008, n. 6212; T.a.r. Sicilia, Palermo, III, n. 379/2011 cit.; I, 21 agosto 2001, n. 1111; T.a.r. Puglia, Bari, I, 22 novembre 2002, n. 5089);
- dalla lettura del nono comma del medesimo art. 77 si evince come - fatta salva una diversa regolamentazione interna della progressione verticale - l'ambito di applicazione della norma sia limitato ai concorsi per l'assunzione e l'immissione di personale esterno (cfr. Cass. Civ. Sez. lavoro, 5 novembre 2008, n. 26562);
Ritenuta pertanto la fondatezza del ricorso proposto con riferimento all'illegittima valutazione del servizio militare prestato dal controinteressato, sia in quanto valutato nell'ambito di una selezione interna, sia in quanto detto servizio risulta prestato dal controinteressato non in costanza di rapporto di lavoro;
Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che debba applicarsi, come di regola, il principio della soccombenza nei confronti del Comune di ####################, che ha dato causa al ricorso; e che, invece, le stesse debbano essere dichiarate irrepetibili nei confronti del controinteressato, non costituito in giudizio.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di ####################, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore della ricorrente in Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Dichiara irripetibili le spese nei confronti di -
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



TAR "...odierna ricorrente, attualmente assistente della Polstato con lo stato di servizio di cui appresso, ha presentato nei termini di cui in epigrafe domanda di trasferimento ai sensi dell'art. 1 comma 5 della l. 10 marzo 1987 n°100. La ricorrente ha in proposito rappresentato in fatto di prestare  servizio dal 29 dicembre 1999 presso la Questura di ####################, di essere coniugata dal 3 gennaio 2006 con #################### ####################, brigadiere dell'Arma  dei Carabinieri..."


IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 566
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
-  che ####################, odierna ricorrente, attualmente assistente della Polstato con lo stato di servizio di cui appresso, ha presentato nei termini di cui in epigrafe domanda di trasferimento ai sensi dell'art. 1 comma 5 della l. 10 marzo 1987 n°100. La ricorrente ha in proposito rappresentato in fatto di prestare  servizio dal 29 dicembre 1999 presso la Questura di ####################, di essere coniugata dal 3 gennaio 2006 con #################### ####################, brigadiere dell'Arma  dei Carabinieri già in servizio presso la stazione di #################### (Chieti) e trasferito dal 20 dicembre 2010 presso la Stazione di #################### (Chieti) e di essere madre  di una bambina, ####################a ####################, nata il 29 settembre 2009, e di risiedere dichiaratamente col coniuge e con la figliola in ---, alla via ----; ciò premesso, domandava ai sensi della norma richiamata il trasferimento nella sede di servizio del
coniuge ovvero in quella più vicina (doc. ti ricorrente da 2 a 8, copie istanza di trasferimento, certificati matrimonio e residenza, dichiarazione sullo stato famiglia, estratto atto nascita figlia e suocero, trasferimento coniuge; si tratta comunque di fatti non contestati);
- che con il provvedimento di cui meglio in epigrafe ha visto respingere la propria istanza per difetto dei presupposti (doc. 1 ricorrente, copia di esso);
- che tale provvedimento è legittimo e resiste all'impugnazione, affidata a due censure riconducibili ad unico motivo di violazione dell'art. 1 comma 5 della l. 100/1987 citata. Come infatti chiarito da costante giurisprudenza, la norma prevede quali requisiti per ottenere l'avvicinamento la preesistenza del  rapporto di servizio nello stesso luogo del militare e del coniuge pubblico dipendente, la loro convivenza, il trasferimento d'autorità del  coniuge militare e la possibilità di prestare servizio presso uffici dell'amministrazione operanti in quella sede o in sede vicine: così fra le molte Cass. Sez. lavoro 11 luglio 2007 n°15488 in caso analogo al presente e C.d.S. sez. IV 7 maggio 2007 n°1974. Nel caso di specie difetta la preesistenza del rapporto di servizio nello stesso luogo, in quanto la ricorrente si è sposata nel 2006, ovvero quando da circa sette  anni era in
servizio a ####################, con persona che in quel momento prestava a sua volta servizio nella provincia di Chieti: non vi è stata quindi la necessaria convivenza, da intendersi nel senso naturalistico di costante dimora in un dato luogo, e non, come vorrebbe la ricorrente,  di semplice residenza anagrafica, sia pur accompagnata dal desiderio di  ivi mantenere i propri affetti. E'innegabile infatti che per la funzione svolta la ricorrente dimori abitualmente a ####################, ove fruisce  fra l'altro (p. 3 ricorso in fine) di alloggio di servizio;
- che in tali termini il ricorso è infondato e va respinto;
- che le spese vanno compensate, attesa la materia del contendere. Nulla per contributo unificato, che nelle cause come la presente non è dovuto;P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in  epigrafe proposto, lo respinge. Compensa per intero fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



PAKISTAN: SICUREZZA, RUBATI 5.634 PASSAPORTI A KARACHI

PAKISTAN: SICUREZZA, RUBATI 5.634 PASSAPORTI A KARACHI

(ANSA) - ISLAMABAD, 17 GIU - Un blocco di 5.634 passaporti
sono stati rubati da sconosciuti nella sede dell'Associazione
degli agenti di viaggio di Karachi (Pakistan meridionale) in una
vicenda che ha allarmato i servizi di sicurezza nazionali per il
rischio che tali documenti possano entrare in possesso di gruppi
terroristici. Lo scrive oggi la stampa a Islamabad.
Il ministro dell'Interno, Rehman Malik, ha ordinato una
immediata inchiesta sull'accaduto che dovra' stabilire come mai
un cosi' cospicuo numero di passaporti fosse tenuto in un
ufficio senza consistenti misure di protezione.
Rehman ha inoltre chiesto alla Direzione generale dei servizi
di Migrazione e Passaporti di annullare immediatamente la
validita' di tutti i documenti rubati, facilitando ai loro
possessori l'ottenimento in tempi brevi di duplicati.(ANSA).

SAL
17-GIU-11 16:41 NNNN

AG.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) Circ. 16-6-2011 n. ACIU.2011.476 Misure urgenti di gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli conseguente ai casi di contaminazione da Escherichia Coli. Emanata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Area coordinamento. Circ. 16 giugno 2011, n. ACIU.2011.476 (1).


AG.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
Circ. 16-6-2011  n. ACIU.2011.476
Misure urgenti di gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli conseguente ai casi di contaminazione da Escherichia Coli.
Emanata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Area coordinamento.
Circ. 16 giugno 2011, n. ACIU.2011.476 (1).
 Misure urgenti di gestione della         crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli conseguente ai casi di         contaminazione da Escherichia Coli.      

(1) Emanata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Area coordinamento.
 

           
                             
All'                           
Organismo pagatore Agea              
                                           
Ufficio monocratico              
                                           
Sede   
                             
All'                           
Organismo pagatore Avepa              
                                           
Via N. Tommaseo, 63-69              
                                           
35131 - Padova   
                             
All'                           
Organismo pagatore Agrea              
                                           
Largo Caduti del Lavoro, 6              
                                           
40122 - Bologna              
                             
All'                           
Organismo pagatore della Regione               Lombardia   
                                           
Direzione generale agricoltura              
                                           
Piazza Città di Lombardia              
                                           
20100 - Milano   
                             
All'                           
Organismo pagatore Artea              
                                           
Via San Donato, 42/1              
                                           
50127 - Firenze              
               
e, p.c.:                           
Al                           
Ministero delle politiche agricole               alimentari e forestali   
                                                      
- Dipartimento delle politiche comunitarie               e internazionali   
                                                      
- Dipartimento delle politiche competitive               del mondo rurale della qualità   
                                                      
- Direzione generale del corpo forestale               dello Stato   
                                                      
- Ispettorato centrale controlli               qualità   
                                           
Via XX Settembre, 20              
                                           
00186 - Roma   
                             
Al                           
Coordinatore commissione politiche agricole               Regione Puglia   
                                                      
Assessorato risorse agroalimentari              
                                           
Lungomare N. Sauro, 45/47              
                                           
71100 - Bari   
                             
Al                           
Comando carabinieri politiche               agricole   
                                           
Via Torino, 44   
                                                      
00184 - Roma   
                             
All'                           
Agecontrol S.p.A.              
                                           
Via Palestro, 81              
                                           
00185 - Roma   
                             
Agli                           
Assessorati agricoltura delle regioni e               P.A. Trento e Bolzano   
                                                      
Loro sedi   
                             
All'                           
Organismo pagatore Arpea              
                                           
Via Bogino, 23   
                                                      
10123 - Torino   
                             
All'                           
Organismo pagatore della P.A. di Bolzano               Oppab   
                                           
39100 - Bolzano              
                             
All'                           
Organismo pagatore della P.A. di Trento               Appag   
                                           
via G. B. Trener, 3              
                                           
38100 - Trento   
                             
Alle                           
Unioni nazionali ortofrutticole              
                                           
Loro sedi   
                             
Al                           
C.A.A. Coldiretti S.r.l.              
                                           
Via XXIV Maggio, 43              
                                           
00187 - Roma   
                             
Al                           
C.A.A. Confagricoltura S.r.l.              
                                           
Corso Vittorio Emanuele II, 101              
                                           
00185 - Roma   
                             
Al                           
C.A.A. CIA S.r.l.              
                                           
Lungotevere Michelangelo, 9              
                                           
00192 - Roma   
                             
Al                           
C.A.A. Copagri S.r.l.              
                                           
Via Calabria, 32              
                                           
00187 - Roma   
                             
Al                           
Coordinamento Caagci              
                                           
Via A. Bargoni, 78              
                                           
00153 - Roma   
                             
Al                           
Coordinamento Caalpa              
                                           
Via L. Serra, 37              
                                           
00153 - Roma   
                             
Al                           
Coordinamento C.A.A. Aipo              
                                           
Via Alberico II, 35              
                                           
00193 - Roma             
 
 
 
               

 

1. Premessa       
Con regolamento in corso di pubblicazione (di         seguito "regolamento"), la Commissione europea, in considerazione della         situazione determinatasi a seguito della grave crisi del mercato ortofrutticolo         derivante dai casi di contaminazione da Escherichia Coli, ha adottato misure         eccezionali ed urgenti di gestione di tale crisi, a supporto del settore         ortofrutticolo.       
Tali misure consistono in un aiuto per operazioni         di ritiri dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata         raccolta dei seguenti prodotti, effettuate nel periodo dal 26 maggio 2011 al 30         giugno 2011:       
         
       
           
               
- Pomodori                           
(CN07020000);   
                          
- Lattughe e indivie ricce e scarole                           
(CN07051100, CN07051900 e               CN07052900);   
                          
- Cetrioli                           
(CN07070005);   
                          
- Peperoni dolci                           
(CN07096010);   
                          
- Zucchine                           
(CN07099070).             
 
 
                 
         
       
In termini generali, le operazioni di ritiri dal         mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta, salvo         quanto disposto dal regolamento sopra citato e dalle disposizioni attuative         nazionali di detto regolamento e nel prosieguo dalla presente circolare, sono         disciplinate dal Reg. (CE) n. 1234/2007, dal Reg. (CE) n. 1580/2007 e dal Reg.         (UE) n. 543/2011, nonché dal         D.M. 20 dicembre 2010,         (n. 10388), dalla Circ. 16 febbraio 2009, n. ACIU.2009.207 e dalle circolari         applicative emanate dagli Organismi pagatori competenti.       
La costituzione del fascicolo aziendale è         obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/1999 e         del D.Lgs. n. 99/2004, e quindi anche per i produttori che partecipano alle         misure eccezionali sopra indicate. Qualora si abbia la necessità di aggiornare         il fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico è necessario produrre la         documentazione di cui alla Circ. 20 aprile 2005, n. ACIU.2005.210 e alla Circ.         6 aprile 2007, n. ACIU.2007.237 dell’AGEA, utilizzando i servizi resi         disponibili dall'Organismo pagatore competente, individuato in relazione alla         residenza o alla sede legale del produttore, a seconda che questi sia una         persona fisica o giuridica.       
Si richiama in particolare la necessità che nel         fascicolo aziendale, al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal Sistema         Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), siano presenti tutte le superfici di         cui i produttori dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di         una domanda di pagamento o meno.     

 

2. Ritiri dal mercato       
 2.1 Ritiri dal mercato a cura di         Organizzazioni di produttori riconosciute        
         
       
In applicazione di quanto previsto dall'articolo         4 del regolamento, alle organizzazioni di produttori che effettuano operazioni         di ritiro dal mercato dei prodotti indicati in premessa è attribuito:       
a) l'aiuto previsto dall'articolo 80 del Reg.         (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 79 del Reg. (UE) n. 543/2011 per il pomodoro         e, per gli altri prodotti, l'aiuto previsto dalle medesime disposizioni, ma         nella misura stabilita dall'allegato I, parte A del regolamento;       
b) l'aiuto addizionale di cui all'allegato I,         parte B del medesimo regolamento. Tale aiuto è integralmente a carico del         FEAGA.       
Le operazioni di ritiro dal mercato sono         notificate dalle Organizzazioni di produttori all'Organismo pagatore competente         con le modalità indicate dal medesimo entro le ore 10:00 del giorno precedente         l'inizio delle stesse, utilizzando a tale scopo lo schema di modello allegato         alla presente circolare (allegato 1) o altra modulistica già prevista dallo         stesso Organismo pagatore.       
Le Organizzazioni di produttori notificano, con         lo stesso mezzo, all'Organismo pagatore competente entro le ore 10:00 di ogni         giorno, il quantitativo oggetto di ritiro nel giorno precedente per ciascun         prodotto, utilizzando a tale scopo lo schema di modello allegato alla presente         circolare (allegato 2).       
Le operazioni di ritiro si effettuano presso i         centri di ritiro a disposizione delle Organizzazioni di produttori interessate.         A tale scopo, si considerano idonei i centri attualmente già riconosciuti         nell'ambito della gestione delle misure di prevenzione delle crisi.       
I prodotti oggetto di ritiro, esaurita la         capienza dei centri di cui sopra, possono essere conferiti presso un centro a         disposizione dell'Organizzazione di produttori interessata. Tale centro di         deposito (o una parte di esso) assume il ruolo di centro di ritiro; l'Organismo         pagatore competente può effettuare controlli in loco al fine di verificarne         l'idoneità. In tale caso, inoltre, al fine di consentire lo svolgimento delle         attività di controllo - sia riferite all'idoneità del centro che alle         operazioni di ritiro - durante le operazioni di ritiro (identificazione della         tipologia di prodotto, pesatura, verifica del rispetto delle norme di         commercializzazione e successiva destinazione all'intervento), nell'area del         centro di deposito adibita a centro di ritiro non potranno essere svolte         attività
di natura commerciale riferite al medesimo prodotto oggetto di         ritiro.       
Qualora non siano disponibili in una data area         centri di ritiro, l'Organismo pagatore competente individua, se del caso,         strutture idonee e ne comunica l'ubicazione e le modalità di effettuazione         delle operazioni alle Organizzazioni di produttori interessate.       
         
       
 2.2 Ritiri dal mercato         effettuati da produttori soci di Organizzazioni di produttori sospese               
         
       
Ai sensi dell'art. 5, par. 1, del regolamento,         qualora un'Organizzazione di produttori sia stata sospesa ai sensi dell'art.         116 del Reg. (CE) n. 1580/2007 o dell'articolo 114 del Reg. (UE) n. 543/2011, i         suoi soci sono considerati come produttori non membri di Organizzazioni di         produttori ai sensi dell'art. 5 del regolamento.       
         
       
 2.3 Ritiri dal mercato         effettuati sulla base di un contratto tra produttori non soci ed Organizzazioni         di produttori riconosciute        
         
       
In virtù di quanto disposto dall'art. 5, par. 2,         del regolamento, può accedere alla misura di intervento anche il produttore che         non sia socio di un'Organizzazione di produttori. In tale caso le operazioni di         ritiro sono effettuate sulla base di un contratto stipulato tra         l'Organizzazione stessa ed il produttore non iscritto e le notificazioni di cui         sopra sono effettuate a cura dell'Organizzazione di produttori.       
Trovano applicazione tutte le altre disposizioni         di cui al paragrafo 2.1, in quanto compatibili.       
         
       
 2.4 Ritiri dal mercato         effettuati direttamente dai produttori non soci di Organizzazioni di produttori         riconosciute        
         
       
Ai sensi dell'art. 5, par. 4, del regolamento,         qualora in una data area non siano attive Organizzazioni di produttori         riconosciute, ovvero per altre ragioni debitamente motivate dal produttore         interessato, l'Organismo pagatore competente può - se accoglie le predette         motivazioni - identificare ed indicare ai produttori non iscritti ad una         Organizzazione di produttori strutture idonee per lo svolgimento delle         operazioni di ritiro.       
In tale caso, il produttore non iscritto invia         direttamente all'Organismo pagatore medesimo le notificazioni sopra previste in         luogo della sottoscrizione del contratto con una Organizzazione di         produttori.       
Le notificazioni relative alle operazioni di         ritiro effettuate dal produttore non socio di una Organizzazione di produttori         riconosciuta seguono le medesime procedure sopra stabilite per i produttori         soci e per quelli che stipulano un contratto con un'Organizzazione di         produttori.       
         
       
 2.5 Procedure di destinazione e         regole di conformità        
         
       
Le procedure di destinazione del prodotto oggetto         di intervento sono stabilite dall'Organismo pagatore competente.       
I prodotti oggetto di ritiro dal mercato devono         in ogni caso rispettare le norme di commercializzazione, sulla base di quanto         stabilito dall'articolo 75 del Reg. (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 76 del         Reg. (UE) n. 543/2011.       
Le predette conformità sono da intendersi         relative alla tipologia del prodotto, fatte salve le norme che regolano il         condizionamento e l'etichettatura per le destinazioni diverse dalla         distribuzione gratuita.     

 

3. Operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della         maturazione       
 3.1 Mancata raccolta e raccolta         prima della maturazione effettuata da produttori soci di Organizzazioni di         produttori riconosciute        
         
       
In applicazione di quanto disposto dall'art. 4         del regolamento, alle organizzazioni di produttori che effettuano operazioni di         mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione dei prodotti indicati in         premessa è attribuito:       
a) l'aiuto previsto dall'articolo 86 del Reg.         (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 85 del Reg. (UE) n. 543/2011;       
b) l'aiuto addizionale per ettaro nella misura         del 90% dell'importo dell'aiuto addizionale per i ritiri dal mercato di cui         all'allegato I, parte B, del regolamento.       
Le operazioni di mancata raccolta e di raccolta         prima della maturazione sono notificate dall'Organizzazione di produttori         interessata all'Organismo pagatore competente secondo quanto appresso         stabilito.       
Le predette operazioni sono notificate         dall'Organizzazione di produttori interessata all'Organismo pagatore         competente, con le modalità indicate dal medesimo, entro le ore 10.00 del         giorno lavorativo precedente l'esecuzione delle predette operazioni,         utilizzando a tale scopo lo schema di modello allegato alla presente circolare         (allegato 1) o altra modulistica già prevista dallo stesso Organismo         pagatore.       
In caso di mancata raccolta parziale, ai sensi         dell'art. 4, par. 2, del regolamento, la comunicazione di cui all'allegato 1         specifica il quantitativo di prodotto già raccolto.       
Alla conclusione delle operazioni giornaliere di         mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione ed entro le ore 10.00         del giorno successivo, l'Organizzazione di produttori che effettua le         operazioni comunica all'Organismo pagatore competente, con le medesime modalità        di cui sopra, la superficie ed i quantitativi oggetto di intervento,         utilizzando a tale scopo lo schema di modello allegato alla presente circolare         (allegato 2).       
In tale comunicazione è altresì indicato il         metodo di denaturazione applicato.       
         
       
 3.2 Mancata raccolta e raccolta         prima della maturazione eseguita da produttori non soci di Organizzazioni di         produttori riconosciute        
         
       
In applicazione di quanto disposto dall'art. 5,         par. 5 del regolamento, al produttore non iscritto ad un'Organizzazione di         produttori riconosciuta che effettua operazioni di mancata raccolta e di         raccolta prima della maturazione dei prodotti indicati in premessa è attribuito         un aiuto per ettaro nella misura del 90% dell'importo dell'aiuto addizionale         per i ritiri dal mercato di cui all'allegato I, parte B, del         regolamento.       
In tale caso, le notificazioni di cui al punto         3.1 sono dallo stesso produttore direttamente inviate all'Organismo pagatore         competente.     

 

4. Controlli       
 4.1 Controlli sulle operazioni         di ritiro dal mercato       
         
       
Le operazioni di ritiro dal mercato disciplinate         dagli artt. 4 e 5 del regolamento (ad eccezione di quelle di cui all'art. 5,         par. 4), sono soggette ai controlli di primo livello previsti dall'articolo 110         del Reg. (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 108 del Reg. (UE) n. 543/2011. Tali         controlli, tenuto conto dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, sono         limitati al 10% del quantitativo di prodotto ritirato dal mercato.       
Qualora le operazioni di ritiro dal mercato siano         eseguite direttamente dai produttori non soci di Organizzazioni di produttori         riconosciute, secondo quanto definito al precedente punto 2.4, i controlli di         primo livello in questione sono eseguiti sul 100% del quantitativo di prodotto         ritirato dal mercato, tenuto conto, anche in questo caso, dei dati contenuti         nel fascicolo aziendale.       
         
       
 4.2 Controlli sulle operazioni         di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione        
         
       
Le operazioni di mancata raccolta e di raccolta         prima della maturazione disciplinate dagli artt. 4 e 5 del regolamento (ad         eccezione di quelle di cui all'art. 5, par. 5), sono soggette ai controlli ed         alle condizioni previste dall'articolo 112, par. 2, del Reg. (CE) n. 1580/2007         e dall'articolo 110, par. 2, del Reg. (UE) n. 543/2011 nella misura del 10%         della superficie oggetto dell'operazione, tenuto conto dei dati contenuti nel         fascicolo aziendale. I controlli non si estendono, tuttavia, all'accertamento         dell'avvenuta raccolta parziale.       
Qualora le operazioni di mancata raccolta e di         raccolta prima della maturazione siano eseguite dai produttori non soci di         Organizzazioni di produttori riconosciute di cui al paragrafo 3.2, i controlli,         tenuto conto dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, sono eseguiti sul 100%         della superficie oggetto dell'operazione.     

 

5. Pagamento dell'aiuto       
 5.1 Operazioni effettuate da         produttori soci di Organizzazioni di produttori        
         
       
Ai sensi delle disposizioni attuative nazionali         del regolamento, adottate con D.M. in corso di pubblicazione, alle         Organizzazioni di produttori spettano i seguenti aiuti:       
         
       
1. per quanto riguarda le operazioni di ritiro         dal mercato si applicano i seguenti valori del supporto massimo, comprensivi         della quota a carico dell'unione Europea e della quota a carico delle         organizzazioni di produttori:       
         
       
           
               
Pomodori                           
CN 07020000                           
7,25 euro/100 kg              
               
Lattughe                           
CN07051100 e CN 07051900                           
31,00 euro/100 kg              
               
Indivie ricce e Scarole                           
CN 0705 29 00                           
31,00 euro/100 kg              
               
Cetrioli                           
CN07070005                           
19,20 euro/100 kg              
               
Peperoni dolci                           
CN07096010                           
35,60 euro/100 kg              
               
Zucchine                           
CN07099070                           
23,60 euro/100 kg             
 
 
 
                 
         
       
A tali importi si aggiungono quelli indicati         nella parte B dell'allegato I al regolamento.       
2. per le operazioni di mancata raccolta e di         raccolta prima della maturazione, si applicano i seguenti valori del supporto         massimo riferiti ad ettaro, comprensivi della quota a carico dell'unione         Europea e della quota a carico delle organizzazioni di produttori:       
         
       
           
               
               Prodotto                            
               euro/100 kg                            
               Resa media 2006-2007-2008              
               (ql/ha)                            
               Massimale di spesa (euro/ha)                            
               Indennizzo massimo (euro/ha)              
               (90%)    
                          
Pomodori                           
7,25                           
316                           
2.290,76                           
2.061,68   
                          
Lattughe, indivie ricce e scarole                           
31,00                           
195                           
6.045,00                           
5.440,50   
                          
Cetrioli                           
19,20                           
249                           
4.780,80                           
4.032,72   
                          
Peperoni                           
35,60                           
207                           
7.369,20                           
6.632,28   
                          
Zucchine                           
23,60                           
208                           
4.908,80                           
4.417,92             
 
 
 
 
 
                 
         
       
Agli importi di cui sopra si possono aggiungere i         seguenti importi addizionali, derivati dai valori indicati nella parte B         dell'allegato I al regolamento:       
         
       
           
               
               Prodotto                            
               euro/100 kg                            
               Resa media              
               2006-2007-2008              
               (ql/ha)                            
               Massimale di spesa              
               (euro/ha)                            
               Indennizzo massimo              
               (euro/ha)              
               (90%)    
                          
Pomodori                           
33,2                           
316                           
10.491,20                           
9.442,08   
                          
Lattughe, indivie ricce e scarole                           
38,9                           
195                           
7.585,50                           
6.826,95   
                          
Cetrioli                           
24,0                           
249                           
5.976,00                           
5.378,40   
                          
Peperoni                           
44,4                           
207                           
9.190,80                           
8.271,72   
                          
Zucchine                           
29,6                           
208                           
6.156,80                           
5.541,12             
 
 
 
 
 
                 
         
       
Le Organizzazioni di produttori devono presentare         la domanda di pagamento delle misure di sostegno dell'Unione di cui agli artt.         4, par. 5, e 5, par. 2, del regolamento entro luglio 2011.       
In deroga alle scadenze previste dall'articolo 73         del Reg. (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 72 del Reg. (UE) n. 543/2011, le         Organizzazioni di produttori presentano la domanda di pagamento del sostegno         totale dell'Unione di cui ai paragrafi da 1 a 4 dell'art. 4 ed all'art. 5, par.         2 del regolamento secondo la procedura prevista dai medesimi articoli entro         luglio 2011.       
         
       
 5.2 Operazioni effettuate da         produttori non soci di Organizzazioni di produttori        
         
       
Ai sensi del D.M. in corso di pubblicazione sopra         richiamato, ai produttori non soci di Organizzazioni di produttori         spettano:       
1. per le operazioni di ritiri dal mercato gli         aiuti indicati nella parte B dell'allegato I del regolamento       
         
       
           
               
               Prodotto                            
               euro/100 kg    
                          
Pomodori                           
33,2   
                          
Lattughe, indivie ricce e scarole                           
38,9   
                          
Cetrioli                           
24,0   
                          
Peperoni                           
44,4   
                          
Zucchine                           
29,6             
 
 
                 
         
       
2. per le operazioni di mancata raccolta e di         raccolta prima della maturazione, si applicano i seguenti valori del supporto         massimo riferiti ad ettaro:       
         
       
           
               
               Prodotto                            
               euro/100 kg                            
               Resa media              
               2006-2007-2008              
               (ql/ha)                            
               Massimale di spesa              
               (euro/ha)                            
               Indennizzo massimo              
               (euro/ha) (90%)    
                          
Pomodori                           
33,2                           
316                           
10.491,20                           
9.442,08   
                          
Lattughe, indivie ricce e scarole                           
38,9                           
195                           
7.585,50                           
6.826,95   
                          
Cetrioli                           
24,0                           
249                           
5.976,00                           
5.378,40   
                          
Peperoni                           
44,4                           
207                           
9.190,80                           
8.271,72   
                          
Zucchine                           
29,6                           
208                           
6.156,80                           
5.541,12             
 
 
 
 
 
                 
         
       
I produttori non soci di un'Organizzazione di         produttori riconosciuta, nei casi previsti dall'art. 5, par. 4 e dall'art. 5         del regolamento, presentano la domanda di pagamento delle misure in oggetto         direttamente all'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza/sede         legale del produttore interessato entro luglio 2011.       
         
       
 5.3 Domande di aiuto               
         
       
Le domande di pagamento presentate all'Organismo         pagatore competente sia dalle Organizzazioni di produttori riconosciute sia dai         produttori non soci di Organizzazioni di produttori devono essere corredate dei         documenti giustificativi dell'importo richiesto e devono contenere la         dichiarazione scritta del richiedente l'aiuto di non aver ricevuto alcun doppio         finanziamento proveniente dall'Unione Europea o da fondi nazionali o indennità        derivanti da una polizza assicurativa, relativamente alle operazioni ammesse a         sostegno ai sensi del regolamento.       
Il contenuto minimo della domanda di aiuto è         riportato in allegato alla presente circolare (allegato 3).       
Gli Organismi pagatori devono provvedere al         pagamento delle domande di aiuto entro il 15 ottobre 2011. Tuttavia, gli stessi         Organismi pagatori non possono procedere al pagamento delle domande prima della         fissazione del coefficiente di attribuzione di cui all'art. 7, par. 3 del         regolamento.       
Qualora le richieste totali di pagamento eccedano         la misura dell'importo previsto dall'art. 2 del regolamento, la Commissione         fissa un coefficiente di assegnazione per la concessione del sostegno che dovrà        essere applicato in sede di pagamento delle domande di aiuto.       
Detto coefficiente è stabilito nella misura del         100% nel caso in cui le richieste totali di pagamento non eccedano l'ammontare         del finanziamento disponibile di cui all'art. 2 del regolamento.     

 

6. Comunicazioni       
 6.1 All'organismo         pagatore        
         
       
Entro le ore 12:00 del 20 giugno 2011, le         Organizzazioni di produttori comunicano all'Organismo pagatore competente, con         le modalità sopra definite, le quantità e le superfici relative alle operazioni         di ritiro dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata         raccolta eseguite fra il 26 maggio 2011 e la data di entrata in vigore del         regolamento per ciascuno dei prodotti previsti dall'art. 1 del medesimo         regolamento.       
         
       
 6.2 All'Organismo di         coordinamento AGEA        
         
       
Gli Organismi pagatori comunicano le informazioni         di cui al precedente punto all'AGEA per posta elettronica agli indirizzi         f.bellucci@agea.gov.it e c.patti@agea.gov.it, entro le ore 12:00 del 21 giugno         2011, utilizzando a tale scopo il modello allegato alla presente circolare         (allegato 4).       
Gli Organismi pagatori, sempre a mezzo posta         elettronica agli indirizzi f.bellucci@agea.gov.it e c.patti@agea.gov.it,         comunicano all'AGEA entro le ore 24:00 del primo giorno lavorativo della         settimana le informazioni relative alle operazioni di ritiro dal mercato, di         raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta effettuate nella         settimana precedente, utilizzando a tale scopo il modello allegato alla         presente circolare (allegato 4).       
         
       
Il Direttore dell'area coordinamento       
Dott. G. Nanni     

 

Allegato 1       
         
       
 Prodotti ritirati dal         mercato        
 Comunicazione preventiva         operazioni di ritiro        
         
       
           
                          
               Produttore NON Associato                                       
               Produttore Associato    
                          
ORGANISMO PAGATORE                              
CODICE ASSOCIAZIONE                 
                          
COGNOME NOME/ RAGIONE SOCIALE                                         
DENOMINAZIONE                 
                          
C.U.A.A.                              
C.U.A.A.                 
                          
N. Autorizzazione                                         
N. Autorizzazione                 
                
                             
               Data di consegna                                
                                        
               Prevista                                
                
               
               PRODOTTI                            
               Quantità ritirate previste (100 Kg)                            
               Destinazione                            
               Luogo di consegna    
                          
CETRIOLI                                             
                          
POMODORI                                             
                          
LATTUGA, INDIVIA RICCIA E SCAROLA                                             
                          
PEPERONI                                             
                          
ZUCCHINE                                                       
 
 
 
 
                 
         
       
           
                                        
               Barrare opportunamente la casella sottostante               
                          
               PRODOTTI RACCOLTI PRIMA DELLA MATURAZIONE                  
                                     
               PRODOTTI NON RACCOLTI                  
                                     
               Comunicazione Preventiva operazioni di raccolta prima della                 maturazione o di mancata raccolta    
                              
                          
               Produttore NON Associato                                       
               Produttore Associato    
                          
ORGANISMO PAGATORE                              
CODICE ASSOCIAZIONE                 
                          
COGNOME NOME/ RAGIONE SOCIALE                                         
DENOMINAZIONE                 
                          
C.U.A.A.                              
C.U.A.A.                 
                          
N. Autorizzazione                                         
N. Autorizzazione                 
                
                             
               Data prevista di                                
                             
               denaturazione del                                
                                        
               prodotto                                
                
               
               PRODOTTI                            
               Superficie (ha)                  
               
CETRIOLI                               
               
POMODORI                               
               
LATTUGA, INDIVIA RICCIA E SCAROLA                               
               
PEPERONI                               
               
ZUCCHINE                                         
 
 
 
 
               

 

Allegato 2       
         
       
 Prodotti ritirati dal         mercato        
 Comunicazione delle operazioni di         ritiro effettuate        
         
       
           
                          
               Produttore NON Associato                                       
               Produttore Associato    
                          
ORGANISMO PAGATORE                              
CODICE ASSOCIAZIONE                 
                          
COGNOME NOME/ RAGIONE SOCIALE                                         
DENOMINAZIONE                 
                          
C.U.A.A.                              
C.U.A.A.                 
                          
N. Autorizzazione                                         
N. Autorizzazione                 
                
                             
               Data di consegna                                
                
               
               PRODOTTI                            
               Quantità ritirate previste (100 Kg)                            
               Destinazione                            
               Luogo di consegna    
                          
CETRIOLI                                             
                          
POMODORI                                             
                          
LATTUGA, INDIVIA RICCIA E SCAROLA                                             
                          
PEPERONI                                             
                          
ZUCCHINE                                                       
 
 
 
 
                 
         
       
           
                                        
               Barrare opportunamente la casella sottostante               
                          
               PRODOTTI RACCOLTI PRIMA DELLA MATURAZIONE                  
                                     
               PRODOTTI NON RACCOLTI                  
                                     
               Comunicazione Preventiva operazioni di raccolta prima della                 maturazione o di mancata raccolta    
                              
                          
               Produttore NON Associato                                       
               Produttore Associato    
                          
ORGANISMO PAGATORE                              
CODICE ASSOCIAZIONE                 
                          
COGNOME NOME/ RAGIONE SOCIALE                                         
DENOMINAZIONE                 
                          
C.U.A.A.                              
C.U.A.A.                 
                          
N. Autorizzazione                                         
N. Autorizzazione                 
                
                
               
               PRODOTTI                            
               Superficie (ha)                            
               Data               
               Metodo   
                          
CETRIOLI                                 
               
POMODORI                                 
               
LATTUGA, INDIVIA RICCIA E SCAROLA                                 
               
PEPERONI                                 
                          
ZUCCHINE                                           
 
 
 
 
               

 

Allegato 3       
         
       
 Domanda di pagamento per prodotti         ritirati dal mercato e raccolto prima della maturazione e mancato raccolto         2011        
         
       
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Allegato 4       
         
       
 Notifica all'Agea - Coordinamento         delle operazioni di ritiro dal mercato, di raccolta prima della maturazione e         di mancata raccolta        
         
       
           
                                     
               ORGANISMO PAGATORE                  
                
                                     
               PRODUTTORI ASSOCIATI                                                     
               PRODUTTORI NON ASSOCIATI                  
                
                                     
               PERIODO    
                          
               DAL                                                                   
               AL                            
 
 
 
 
 
 
 
                 
         
       
           
                             
               Ritiro dal Mercato                            
               Mancato Raccolto                            
               Denaturazione                            
               Distribuzione Gratuita                            
               Raccolto Parziale    
                          
               PRODOTTI                            
               Quantità (100 Kg)                            
               Superficie              
               (ha)                            
               Metodo                            
               Quantità (100 Kg)                            
               Quantitativo già raccolto (100 Kg)               
               
CETRIOLI                                                                         
                                                                                      
                          
POMODORI                                                                     
X                
                                                                          
               
LATTUGA, INDIVIA RICCIA E SCAROLA                                                                         
                          
PEPERONI                                                                         
                                                                                      
                          
ZUCCHINE                                                                         
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
               

 

D.M. 20 dicembre 2010
D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99
Reg. (CE) 22 ottobre 2007, n.       1234/2007
Reg. (CE) 21 dicembre 2007, n.       1580/2007
Reg. (CE) 7 giugno 2011, n.       543/2011

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 15-6-2011 n. 85 Servizio di emissione massiva MAV per il pagamento dei contributi domestici. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Circ. 15 giugno 2011, n. 85 (1).



 Servizio di emissione massiva         MAV per il pagamento dei contributi domestici.      

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
 

           
                             
Ai                           
Dirigenti centrali e periferici              
                             
Ai                           
Direttori delle Agenzie              
                             
Ai                           
Coordinatori generali, centrali e               periferici dei Rami professionali   
                             
Al                           
Coordinatore generale medico legale e               dirigenti medici   
                          
e, p.c.:                           
Al                           
Presidente   
                             
Al                           
Presidente e ai componenti del Consiglio di               indirizzo e vigilanza   
                             
Al                           
Presidente e ai componenti del collegio dei               sindaci   
                             
Al                           
Magistrato della Corte dei Conti delegato               all’esercizio del controllo   
                             
Ai                           
Presidenti dei comitati amministratori di               fondi, gestioni e casse   
                             
Al                           
Presidente della commissione centrale per               l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati              
                             
Ai                           
Presidenti dei comitati regionali              
                             
Ai                           
Presidenti dei comitati provinciali                        
 
 
 
               

 

1. Premessa       
La Circ. 11 marzo 2011, n. 49 ha istituito, tra         le modalità utili al pagamento di contributi domestici, anche la possibilità di         avvalersi del Mav - Pagamento Mediante Avviso. Tale servizio consiste in         speciali avvisi di pagamento emessi dalla Banca Popolare di Sondrio -         aggiudicataria della specifica gara di appalto indetta dall'INPS - e si avvale         della procedura interbancaria standardizzata di incasso attraverso il         bollettino MAV, identificato da uno specifico codice. L'importo dei contributi         richiesti nel MAV è calcolato in base ai dati dichiarati all'assunzione del         lavoratore domestico o successivamente variati con apposita comunicazione.         Tuttavia, tenuto conto che durante il rapporto di lavoro domestico possono         intervenire svariate cause - permessi non retribuiti, straordinario,         cessazione,
ecc..- che, modificando i dati utili a determinare l'importo         complessivo dei contributi ne comportano una variazione, è stata data la         possibilità ai datori di lavoro domestico di generare, accedendo al sito         internet dell'Istituto e variando i dati indicati, un MAV con importo conforme         alle vicende intervenute nel rapporto di lavoro.       
Tenuto conto che la generazione dei MAV         attraverso il sito può essere di difficile gestione per i soggetti che         assistono i datori di lavoro domestico e che INPS intende proporre servizi         articolati volti a facilitare la fruizione delle possibilità di pagamento         offerte, si comunica che è stato predisposto, esclusivamente per i soggetti         legittimati ai sensi del comma 1, art. 1, L. 11 gennaio 1979, n. 12, il         servizio di emissione massiva MAV per il pagamento dei contributi domestici.         Attraverso questo servizio, i soggetti accreditati potranno inviare all'INPS i         dati necessari alla determinazione dell'importo dei contributi dovuti per         ciascun datore di lavoro e, dopo l'interazione con la banca, ricevere dall'INPS         il Mav generato in conseguenza.       
Si fa presente che per motivi di efficienza e         sostenibilità dei costi il servizio potrà essere reso, almeno in questa fase         iniziale, soltanto per i soggetti che gestiscono almeno 1000 rapporti di lavoro         a trimestre. Tale soglia minima potrà, in futuro, essere rivista e adeguata con         riferimento a parametri di efficienza già consolidati. Si danno qui di seguito         le linee guida del servizio.     

 

2. Soggetti destinatari       
Possono richiedere di accedere al servizio i         soggetti indicati al comma 1, art. 1, L. n. 12/1979, vale a dire coloro che         sono iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, nonché coloro che sono         iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri         e periti commerciali, che abbiano dato la prevista comunicazione ai Servizi         Ispezione del Lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro delle province nel         cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti relativi         all'assistenza ai datori di lavoro. I soggetti richiedenti il servizio dovranno         inoltre dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, D.P.R. n.         445/2000, di avere ricevuto specifica delega dai datori di lavoro domestico per         conto dei quali agiscono.     

 

3. Modalità di adesione al Servizio       
Per l'adesione al Servizio di emissione massiva         MAV, il soggetto mittente abilitato è tenuto a compilare e sottoscrivere il         modulo allegato alla presente circolare e pubblicato sul sito www.inps.it nella         sezione Informazioni > Aziende, consulenti e professionisti > Emissione         massiva MAV per contributi lavoro domestico.       
Il modulo dovrà essere inviato in base a quanto         stabilito dall'art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, unitamente al documento di         identità del sottoscrittore, all'indirizzo di posta elettronica         "RichiestaServizioEmissioneMAV"       
Gli iscritti negli albi degli avvocati, dei         dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali debbono allegare         copia della prevista comunicazione ai Servizi Ispezione del Lavoro delle         Direzioni provinciali del lavoro di cui al punto 2.     

 

4. Caratteristiche del servizio       
Il servizio è realizzato attraverso un flusso di         trasmissione che consente lo scambio di file in formato XML con protocollo sFTP         - Secure File Transfer Protocol - tra il soggetto mittente e l'Istituto. Il         soggetto mittente deve utilizzare per usufruire del servizio un indirizzo IP         pubblico e statico. Per rispondere ai requisiti di sicurezza che l'Istituto         impone per lo scambio dei dati con soggetti esterni, ciascun soggetto mittente         è tenuto a utilizzare le credenziali di accesso (utenza e password) fornitegli         dall'Istituto all'atto dell'adesione.       
L'elaborazione del flusso avviene per passi         successivi:       
- Passo 1: vengono trasmessi dai soggetti         mittenti i file XML contenenti i rapporti di lavoro associati ai datori di         lavoro gestiti;       
- Passo 2: non appena pervenuti nel sistema         centrale dell'Istituto i file vengono validati sulla base dello schema XSD         rilasciato dall'Istituto;       
- Passo 3: sulla base della struttura gerarchica         scelta per il flusso di input si generano dei file XML che attestano l'arrivo         dei file inviati con associato l'esito del controllo formale:       
- Esito OK indica l'avvenuta ricezione del flusso         che viene considerato formalmente corretto da parte dell' Istituto;       
- Esito KO opportunamente codificato segnala gli         errori di formato di uno o più rapporti di lavoro che verranno quindi non         accettati dal sistema centrale, anche se si conserva la traccia dell'evento di         scarto. Lo scarto è puntuale e non massivo per cui i rapporti formalmente         corretti dello stesso soggetto mittente saranno comunque accettati;       
- Passo 4: i dati che hanno avuto un riscontro         formalmente corretto vengono acquisiti nella base dati centrale;       
- Passo 5: per tutti i rapporti di lavoro inviati         e correttamente validati viene effettuato il calcolo dei contributi e         successivamente prodotta la relativa richiesta di generazione MAV al servizio         bancario;       
- Passo 6: pervenuti i dati dei MAV dal servizio         bancario, si attiva un processo di generazione massiva dei PDF relativi da         archiviare nei database dell'Istituto;       
- Passo 7: viene notificata, tramite mail al         referente tecnico del soggetto mittente, la presenza dei file in formato PDF         nella cartella messa a disposizione dall'Istituto e, da quel momento, è         possibile per il soggetto mittente prelevare, tramite protocollo sFTP, il file         compresso contenente i MAV generati.       
Sul sito www.inps.it nella sezione Informazioni         > Aziende, consulenti e professionisti > Emissione massiva MAV LD, sono         pubblicati l'ultima versione del Documento tecnico contenente le specifiche del         servizio e gli schemi di validazione dei dati in formato XSD.     

 

5. Schedulazione del servizio       
Il servizio ha cadenza trimestrale in         corrispondenza delle scadenze previste per il pagamento dei contributi dei         lavoratori domestici:       
- 10 aprile;       
- 10 luglio;       
- 10 ottobre;       
- 10 gennaio.       
In particolare sono previsti due scambi da         effettuarsi indicativamente:       
- il primo, il 23 del mese antecedente ogni         scadenza;       
- il secondo, il 27 del mese antecedente ogni         scadenza.       
Le date andranno confermate trimestre per         trimestre sulla base delle festività e dei conseguenti tempi di         elaborazione.       
Il mancato rispetto dei termini stabiliti         comporta l'impossibilità di elaborazione dei dati inviati e la conseguente         impossibilità di usufruire del servizio.       
         
       
Il Direttore Generale       
Nori     

 

Allegato       
         
       
 Modulo di adesione al Servizio di         emissione massiva MAV        
vers. 1 del 16 giugno 2011       
         
       
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L. 11 gennaio 1979, n. 12, art.       1
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art.       47

Riordino della normativa in materia di permessi: l'ok definitivo del governo Il 9 giugno scorso il governo ha approvato in via definitiva il decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi dei dipendenti sia pubblici che privati, così come previsto dal "collegato lavoro". (L. n. 183 del 4 novembre 2010). Il decreto sottrae alla contrattazione collettiva un'altra importante materia, quale è quella delle assenze tipiche, finora riservata quasi esclusivamente al tavolo negoziale.



 
Schema di decreto legislativo approvato dal governo il 7 aprile 2011
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 4
NOVEMBRE 2010, N.183, RECANTE “DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA
IN MATERIA DI CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI.”
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di
ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego di incentivi all’occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e privato”;
VISTO in particolare l’articolo 23 della citata legge n. 183 del 2009 che conferisce
delega al Governo ad adottare disposizioni finalizzate al riordino della normativa
vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili
dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati;
Sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del ………….. , in attuazione di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, della
citata legge n. 183 del 2010;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, espresso nella seduta
del ……… ;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del ………… ;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ……;
SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione dell’articolo 23, comma 1, della
legge 4 novembre 2010, n. 183, recano modifiche in materia di congedi, aspettative e permessi, in
particolare ai sensi del citato comma 1, lett. c), d) e f), al fine di riordinare le tipologia dei
permessi, ridefinire i presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi dei criteri e delle
modalità per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative, comunque denominati,
nonché di razionalizzare e semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione.
Art. 2
Modifica all’articolo 20, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di flessibilità del
congedo di maternità
1. All’articolo 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente: “1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al
180° giorno dall’inizio della gestazione, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque
momento l’attività lavorativa a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario
Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della
salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.”
Art. 3
Modifica all’art. 33, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 in materia di congedo parentale
All’articolo 33 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, hanno diritto a fruire, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, del
congedo parentale, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre
anni, inclusi i periodi di cui all’art. 32, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo
pieno presso istituti specializzati.”
b) il comma 4 è abrogato.
Art. 4
Modifica all’art. 42, decreto legislativo 26 marzo n. 151 in materia di congedo per assistenza
di soggetto portatore di handicap grave
1. All’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le
seguenti modificazioni:
“5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha diritto a fruire del congedo di cui
al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 entro sessanta giorni dalla richiesta. In
caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto
a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza
di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno
dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli
conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi..
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di
ventiquattro mesi. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia
ricoverata a tempo pieno. Il congedo ed i permessi di cui art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992
non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona. Per
l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad
entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma nello stesso periodo
l’altro genitore non può fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità
corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del
trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la
contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui
per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno
2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia
contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali
dovuti all’ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati,
compresi quelli per i quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità
di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. 5-
quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al presente comma per un periodo
continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura
pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo
lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. Per quanto non
espressamente previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 2,
della legge 8 marzo 2000, n. 53.”
Art. 5
Modifica all’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n 476 in materia di aspettativa per dottorato di
ricerca
1.All’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n 476 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, terzo periodo, è sostituito dal seguente:
“Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego
con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è
dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.”.
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla
pubbliche amministrazioni disciplinato in base all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.”.
Art. 6
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 in materia di assistenza a soggetti portatori di
handicap grave
1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 infine è aggiunto il seguente periodo:
“Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di
handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado
o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione
di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti
o siano deceduti o mancanti ”.
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in
situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km
rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione
idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.”.
Art. 7
Congedo per cure per gli invalidi
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 42, della legge n. 537 del 1993 e successive
modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione
della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in
maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del
dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale
risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
3. . Durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato
secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a
documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure.
4. Sono abrogati l’articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e l’articolo 10 del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509.
Art. 8
Disposizioni finali
1. Dal presente decreto non derivano minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.