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venerdì 25 marzo 2011
GIUSTIZIA: ANM, PRESCRIZIONE BREVE OFFESA CITTADINI ONESTI
GIUSTIZIA: ANM, PRESCRIZIONE BREVE OFFESA CITTADINI ONESTI
COSI' RISCHIO IMPUNITA' PER AUTORI GRAVI DELITTI
(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "La riduzione dei termini di
prescrizione Š un'offesa per tutti i cittadini onesti di questo
paese" e "rischia solo di determinare l'impunit… per autori di
gravi delitti"; ed il fatto di differenziare le regole ''in
ragione della personalita' dell'imputato appare palesemente in
contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di
ragionevolezza". L'Associazione nazionale dei magistrati va
all'attacco della riforma con un documento firmato dal
presidente Luca Palamara, dal vice presidente Antonello Ardituro
e dal segretario generale Giuseppe Cascini.
"Gi… nel 2005, con la cosiddetta legge ex Cirielli, i
termini di prescrizione dei reati sono stati drasticamente
ridotti, con il risultato che nel 2009 il numero dei reati
estinti per prescrizione Š stato di oltre 140mila- fanno notare
i vertici dell'Anm-. In un solo anno pi— di 140mila persone
accusate di un reato hanno beneficiato della scappatoia della
prescrizione".
Per il sindacato delle toghe "Š evidente che un'ulteriore
riduzione dei termini di prescrizione, in assenza di qualsiasi
intervento diretto ad assicurare un migliore funzionamento del
sistema giudiziario, determiner… soltanto un significativo
incremento del numero dei processi destinati alla prescrizione.
Gli unici processi che potranno essere portati a termine saranno
quelli nei confronti dei recidivi, mentre gli incensurati
avranno ottime probabilit… di restare tali per sempre''. (ANSA).
FH
25-MAR-11 15:41 NNNN
GIUSTIZIA: ANM, PRESCRIZIONE BREVE OFFESA CITTADINI ONESTI (2)
(ANSA) - ROMA, 25 MAR - ''La differenziazione del regime di
prescrizione del reato in ragione della personalit…
dell'imputato appare palesemente in contrasto con i principi
costituzionali di eguaglianza e di ragionevolezza'', avverte
l'Anm,che definisce ''impensabile'' il fatto che ''il processo
per una truffa di milioni di euro nei confronti di un
incensurato si estingua, mentre debba proseguire il processo per
una truffa da 5 euro commessa da una persona gi… condannata,
magari anni prima, per altro reato oppure che tra due imputati
per lo stesso fatto, uno incensurato e l'altro no, il reato si
estingua per l'uno e non per l'altro''.
Il principio costituzionale della ragionevole durata del
processo ''Š un principio fondamentale cui l'ordinamento deve
tendere con ogni mezzo, ma la riduzione dei termini di
prescrizione - evidenzia il sindacato delle toghe - nulla ha a
che vedere con quel principio e rischia solo di determinare
l'impunit… per autori di gravi delitti''.
E non basta: la prescrizione del reato - rileva ancora l'Anm
- ''Š una sconfitta per tutti: per lo Stato che non riesce ad
accertare la responsabilit… dei reati; per le vittime che non
ottengono giustizia per il torto subito; per l'imputato che, se
innocente, non vuole la scappatoia della prescrizione, ma
un'assoluzione nel merito''.
(ANSA).
NORMA TOGHE: ANM, E' UN ATTO DI AGGRESSIONE A GIUDICI
(ANSA) - ROMA, 25 MAR - ''La modifica della legge sulla
responsabilit… civile dei magistrati appare talmente assurda e
disorganica da potersi spiegare soltanto come atto di
aggressione nei confronti della magistratura diretto ad
influenzarne la serenit… di giudizio''. Lo scrive l'Associazione
nazionale magistrati in una lunga nota a firma del presidente
Luca Palamara, del segretario Giuseppe Cascini e del vice
presidente Antonello Ardituro. (ANSA).
FH
25-MAR-11 15:50 NNNN
NORME TOGHE: ANM, E' UN ATTO DI AGGRESSIONE A GIUDICI (2)
(ANSA) - ROMA, 25 MAR - ''L'interpretazione della legge e la
valutazione del fatto e delle prove rappresentano il cuore
dell'attivit… giudiziaria- sottolineano i vertici del sindacato
delle toghe-. Pensare di sottoporre a censura tale attivit… con
la generica e incomprensibile formula della 'manifesta
violazione del diritto' Š davvero irragionevole, prima ancora
che profondamente sbagliato''.
''Si pensa forse -proseguono- di sottoporre a giudizio di
responsabilit… civile il giudice di primo grado ogni volta che
una sua decisione venga annullata in sede di appello e il
giudice di appello ogni volta che la sua decisione sia annullata
dalla Cassazione? E di sottoporre a giudizio di responsabilit… i
giudici che abbiano seguito un orientamento giurisprudenziale
diverso da quello dominante? Si dimentica forse che i maggiori
progressi per l'affermazione e la tutela dei diritti
fondamentali si sono realizzati grazie a interpretazioni
giurisprudenziali prima minoritarie e poi via via consolidate?
Si dimentica forse quanto complesso e articolato sia il sistema
delle fonti nazionali e sovranazionali e quanto proprio i
contrasti di giurisprudenza tra corti nazionali e sovranazionali
abbiano contribuito alla crescita e al consolidamento di un
sistema di diritti e di garanzie? O forse semplicemente si finge
di ignorarlo e si pretende di sostenere una concezione
ottocentesca della funzione giudiziaria, antistorica e
giacobina, al solo scopo di affermare una pretesa supremazia del
potere politico sul potere giudiziario''.
''Quale giudice, da domani, - conclude l'Anm- sar… nella
serenit… d'animo di emettere una qualsiasi decisione con il
rischio di veder avanzata, anche per ritorsione o pretestuosit…,
nei suoi confronti un'azione di responsabilit…?''. (ANSA).
FH
25-MAR-11 15:54 NNNN
FH
25-MAR-11 16:08 NNNN
GIUSTIZIA. CALIPARI (PD): NORME SALVA-PREMIER E AMMAZZA-GIUDICI
(DIRE) Roma, 25 mar. - "Piccole norme salva-premier e ammazza
magistrati nascosti in qualsiasi legge passi per il Parlamento.
Altro che riforma di sistema, altro che riforma epocale". Lo
denuncia Rosa Villecco Calipari, vicepresidente dei deputati Pd,
che aggiunge: "Siamo alle corse e alle furberie sempre e soltanto
per proteggere Berlusconi. Siamo ai rituali attacchi. La
giustizia italiana ha certo bisogno di riforme, ma di quelle
vere. Bene fa l'Anm a denunciare il susseguirsi di leggi sui
singoli interessi, chiunque abbia potuto credere che questa
maggioranza o questo governo avessero davvero intenzione di
farle, ne rimarra' deluso".
(Com/Anb/ Dire)
16:53 25-03-11
NNNN
Salute: nuovo test più sensibile per scovare infarti
SALUTE: NUOVO TEST PIU' SENSIBILE PER SCOVARE INFARTI
(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Un gruppo di ricercatori
dell'universita' di Edimburgo ha realizzato un nuovo test del
sangue molto sensibile in grado di identificare un infarto in
migliaia di casi che altrimenti non verrebbero diagnosticati. Il
test e' stato introdotto nella pratica clinica del Royal
Infirmary, un ospedale di Edimburgo ed e' stata dimezzata la
percentuale di pazienti che hanno avuto bisogno di un secondo
ricovero o che, successivamente ad una prima visita al Pronto
Soccorso, sono morti di infarto.
Il test di Edimburgo e' simile a quello oggi in uso che
misura il livello di troponina, una proteina rilasciata quando
le cellule del tessuto muscolare vengono danneggiate da un
insufficiente apporto di sangue. A questo test vengono
sottoposti tutti i pazienti che arrivano in Pronto Soccorso con
dolore al petto. La differenza con il nuovo esame e' nella sua
sensibilita': il nuovo test e' in grado di rilevare
concentrazioni della troponina quattro volte piu' basse rispetto
all'esame convenzionale e quindi puo' individuare pazienti con
danni ai tessuti cardiaci anche di lieve entita'.
I ricercatori, che hanno descritto il loro lavoro sulla
rivista JAMA, sono convinti che adottando la nuova metodica ''la
differenza sarebbe sensibile, non per i pazienti con infarto
maggiore ma per quelli con un danno cardiaco limitato, che
attualmente sfuggono alla diagnosi''.(ANSA).
Y63-DIR
25-MAR-11 11:32 NNNN
(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Un gruppo di ricercatori
dell'universita' di Edimburgo ha realizzato un nuovo test del
sangue molto sensibile in grado di identificare un infarto in
migliaia di casi che altrimenti non verrebbero diagnosticati. Il
test e' stato introdotto nella pratica clinica del Royal
Infirmary, un ospedale di Edimburgo ed e' stata dimezzata la
percentuale di pazienti che hanno avuto bisogno di un secondo
ricovero o che, successivamente ad una prima visita al Pronto
Soccorso, sono morti di infarto.
Il test di Edimburgo e' simile a quello oggi in uso che
misura il livello di troponina, una proteina rilasciata quando
le cellule del tessuto muscolare vengono danneggiate da un
insufficiente apporto di sangue. A questo test vengono
sottoposti tutti i pazienti che arrivano in Pronto Soccorso con
dolore al petto. La differenza con il nuovo esame e' nella sua
sensibilita': il nuovo test e' in grado di rilevare
concentrazioni della troponina quattro volte piu' basse rispetto
all'esame convenzionale e quindi puo' individuare pazienti con
danni ai tessuti cardiaci anche di lieve entita'.
I ricercatori, che hanno descritto il loro lavoro sulla
rivista JAMA, sono convinti che adottando la nuova metodica ''la
differenza sarebbe sensibile, non per i pazienti con infarto
maggiore ma per quelli con un danno cardiaco limitato, che
attualmente sfuggono alla diagnosi''.(ANSA).
Y63-DIR
25-MAR-11 11:32 NNNN
Magnà e dormì
Magnà e dormì
Aldo Fabrizi
Aldo Fabrizi
So' du' vizietti, me diceva nonno,
che mai nessuno te li pò levà,
perché so' necessari pe' campà
sin dar momento che venimo ar monno.
Er primo vizio provoca er seconno:
er sonno mette fame e fà magnà,
doppo magnato t'aripija sonno
poi t'arzi, magni e torni a riposà.
Insomma, la magnata e la dormita,
massimamente in una certa età,
so' l'uniche du' gioje de la vita.
La sola differenza è questa qui:
che pure si ciài sonno pòi magnà,
ma si ciài fame mica pòi dormì.
Er ventre de vacca o pe' capisse mejo er Parlamento
I.
Er deputato appena è deputato
pensa subbito a fasse un portafojo
e p'avello, ce sii qualunque scojo,
nu' la pianta finché nu' l'ha spuntato.
Si è un somaro, allora sta ingoffato
davanti a chi guverna e l'ogne d'ojo;
si è dotto je comincia a dà cordojo
finché nu' l'ha sbattuto e aribbartato,
Tutti l'istessi so', destri e sinistri;
er gioco sta ne' ribbartà er guverno
p'annacce loro e diventà ministri.
Arivati a succhiasse quela manna,
siccome quella pacchia nun è eterna,
fanno; "Mo, panza mia, fatte capanna!"
II.
E voi v'erivo creso pe' davero
che quanno ar Parlamento c'è buriana
quella razza de gente cispatana
facci a botte sur serio? sì lallero!
Magaraddio 'sto pisto fussi vero,
nun basterebbe la nettezza urbana
a caricà e scopà de quella tana
li morti pe' portalli ar cimitero!
So' gente quella de cert'armi armate
che a volello 'na cosa che je secchi
potrebbero davero fà a scornate.
E allora si che pisto e che scompijo!
(perché de certo lì tutti so' becchi,
puro li prisidenti der consijo!)
che quanno ar Parlamento c'è buriana
quella razza de gente cispatana
facci a botte sur serio? sì lallero!
Magaraddio 'sto pisto fussi vero,
nun basterebbe la nettezza urbana
a caricà e scopà de quella tana
li morti pe' portalli ar cimitero!
So' gente quella de cert'armi armate
che a volello 'na cosa che je secchi
potrebbero davero fà a scornate.
E allora si che pisto e che scompijo!
(perché de certo lì tutti so' becchi,
puro li prisidenti der consijo!)
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-11315 presentata da MARIA GRAZIA LAGANA' FORTUGNO mercoledì 23 marzo 2011, seduta n.451 LAGANÀ FORTUGNO. - Al Ministro della difesa.- Per sapere - premesso che: in un articolo comparso sul quotidiano Calabria Ora di domenica 13 marzo 2011 viene riportato il caso del decesso del maresciallo dei carabinieri paracadutisti Pasquale Cinelli, nato a Paola in provincia di Cosenza, a causa di un cancro all'intestino con metastasi, che lo ha portato a morire prematuramente, a soli 41 anni e nell'arco di brevissimo tempo;
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-11328 presentata da MAURIZIO TURCO mercoledì 23 marzo 2011, seduta n.451 MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della difesa.- Per sapere - premesso che: da articoli di stampa si è appreso che all'inizio del 2010 il maggiore dei carabinieri Giampietro Lago sostituì il colonnello dei carabinieri Luciano Garofano al comando del reparto investigazioni scientifiche di Parma;
Salute: stop biopsie, nuova diagnosi tumore pelle al San Gallicano
SALUTE: STOP BIOPSIE,NUOVA DIAGNOSI TUMORE PELLE AL SAN GALLICANO =
(AGI) - Roma, 25 mar. - L'Istituto dermatologico San Gallicano
(Isg) conferma l'efficacia della microscopia confocale,
tecnologia di recente applicazione in grado di fornire in tempo
reale immagini microscopiche ad alta risoluzione in modo
innocuo, infinitamente ripetibile, che non provoca dolore al
paziente e permette di sostituire le indagini invasive quali le
biopsie. La microscopia confocale in vivo, come dimostrano gli
specialisti Isg, ha applicazioni in ambito oncodermatologico:
melanoma e tumori cutanei come il carcinoma basocellulare o
quello spino cellulare, nonche' in ambito di malattie
infiammatorie come psoriasi, eczema, collagenopatie, melasma,
vitiligine, e in cosmetologia. Recenti studi condotti da
ricercatori del San Gallicano insieme con un gruppo di Miami
evidenziano ulteriormente i vantaggi ottenuti dall'impiego di
questa tecnica d'avanguardia per monitorare l'efficacia di
terapie contro l'alopecia del cuoio capelluto.
"La risoluzione d'immagine della tecnica confocale", ha
spiegato Ardigo', "e' sovrapponibile a quella della microscopia
ottica standard e permette di ottenere informazioni analoghe
senza dover sottoporre il paziente a dolorose biopsie cutanee,
che oltretutto lasciano cicatrici. Grazie alla assoluta non
invasivita', l'indagine puo' essere ripetuta su piu' lesioni
cutanee nella stessa seduta e piu' volte nel tempo, al fine di
controllare, nel caso delle malattie cutanee, i cambiamenti
microscopici e valutare l'efficacia delle terapie adottate". Il
gruppo di Marco Ardigo', del dipartimento di Dermatologia
Clinica dell'Istituto San Gallicano di Roma guidato da Enzo
Berardesca, in associazione con il team di Antonella Tosti
della Leonard Miller School of Medicine University di Miami,
dimostra in due lavori (pubblicati sulle riviste 'British
Journal of Dermatology' e 'Archives of Dermatology')
l'efficacia della microscopia confocale nell'offrire
indispensabili indicazioni sull'alopecia areata e quella
androgenetica. "Il monitoraggio terapeutico mediante
l'associazione tra tricoscopia e microscopia confocale offre
scenari molto promettenti in questo campo", ha spiegato
Berardesca, "i pazienti che hanno eseguito regolarmente il
follow-up mediante tecnica confocale hanno ottenuto risultati
migliori rispetto a quelli in cui la risposta terapeutica e'
stata valutata solamente attraverso la clinica e/o la
tricoscopia. La possibilita' di modulare la terapia in
relazione ai dati riscontrati e' un ottimo criterio per
ottimizzare le cure". L'obiettivo e' proseguire in questa
direzione anche per altre forme di patologie cutanee. (AGI)
Com/Gav
251213 MAR 11
NNNN
(AGI) - Roma, 25 mar. - L'Istituto dermatologico San Gallicano
(Isg) conferma l'efficacia della microscopia confocale,
tecnologia di recente applicazione in grado di fornire in tempo
reale immagini microscopiche ad alta risoluzione in modo
innocuo, infinitamente ripetibile, che non provoca dolore al
paziente e permette di sostituire le indagini invasive quali le
biopsie. La microscopia confocale in vivo, come dimostrano gli
specialisti Isg, ha applicazioni in ambito oncodermatologico:
melanoma e tumori cutanei come il carcinoma basocellulare o
quello spino cellulare, nonche' in ambito di malattie
infiammatorie come psoriasi, eczema, collagenopatie, melasma,
vitiligine, e in cosmetologia. Recenti studi condotti da
ricercatori del San Gallicano insieme con un gruppo di Miami
evidenziano ulteriormente i vantaggi ottenuti dall'impiego di
questa tecnica d'avanguardia per monitorare l'efficacia di
terapie contro l'alopecia del cuoio capelluto.
"La risoluzione d'immagine della tecnica confocale", ha
spiegato Ardigo', "e' sovrapponibile a quella della microscopia
ottica standard e permette di ottenere informazioni analoghe
senza dover sottoporre il paziente a dolorose biopsie cutanee,
che oltretutto lasciano cicatrici. Grazie alla assoluta non
invasivita', l'indagine puo' essere ripetuta su piu' lesioni
cutanee nella stessa seduta e piu' volte nel tempo, al fine di
controllare, nel caso delle malattie cutanee, i cambiamenti
microscopici e valutare l'efficacia delle terapie adottate". Il
gruppo di Marco Ardigo', del dipartimento di Dermatologia
Clinica dell'Istituto San Gallicano di Roma guidato da Enzo
Berardesca, in associazione con il team di Antonella Tosti
della Leonard Miller School of Medicine University di Miami,
dimostra in due lavori (pubblicati sulle riviste 'British
Journal of Dermatology' e 'Archives of Dermatology')
l'efficacia della microscopia confocale nell'offrire
indispensabili indicazioni sull'alopecia areata e quella
androgenetica. "Il monitoraggio terapeutico mediante
l'associazione tra tricoscopia e microscopia confocale offre
scenari molto promettenti in questo campo", ha spiegato
Berardesca, "i pazienti che hanno eseguito regolarmente il
follow-up mediante tecnica confocale hanno ottenuto risultati
migliori rispetto a quelli in cui la risposta terapeutica e'
stata valutata solamente attraverso la clinica e/o la
tricoscopia. La possibilita' di modulare la terapia in
relazione ai dati riscontrati e' un ottimo criterio per
ottimizzare le cure". L'obiettivo e' proseguire in questa
direzione anche per altre forme di patologie cutanee. (AGI)
Com/Gav
251213 MAR 11
NNNN
Salute: con obesità mamme rischi fertilità per le figlie
SALUTE: CON OBESITA' MAMME RISCHI FERTILITA' PER LE FIGLIE =
IPOTESI IN UNO STUDIO SU TOPI
Roma, 25 mar. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - L'obesita' delle
mamme in gravidanza potrebbe influire sulla futura fertilita' delle
figlie. Il rischio e' stato accertato nei topi, ma conseguenze simili
sono ipotizzabili anche nell'uomo, indica uno studio dell'universita'
statunitense di Yale, coordinato dal ginecologo Hugh Taylor che sara'
pubblicato su Endocrinology di aprile.
I ricercatori hanno constatato che i topi femmine che avevano
subito, mentre erano nell'utero materno, una carenza di grelina
(ormone della sazieta') erano meno fertili e mettevano al mondo
topolini di basso peso.
Il deficit di grelina rilevato nella prima generazione di
roditori e' associato all'obesita'. E cio' lascia supporre che
l'obesita' materna influisca sulla fertilita' delle femmine generate.
I problemi di fecondita', nei topi, sono in genere legati alla ridotta
espressione di un gene implicato nell'impianto dell'embrione, mentre
il ruolo della grelina sullo sviluppo del tratto genitale e' stato
finora poco indagato. Questo studio, secondo i ricercatori, apre la
strada a possibili spiegazioni.
(Ram/Zn/Adnkronos)
25-MAR-11 15:38
NNNN
“ Tutela della salute della donna lavoratrice”,
Cassazione"...Rischio radiologico e indennità..."
Conciliare tempo di lavoro e tempo di famiglia (collegamenti diretti ai documenti degli autori)
CIRCOLARE 11 marzo 1992, n.10 Direttive e raccomandazioni in merito alla presenza di larve di Anisakis nel pesce. (G.U. Serie Generale n. 62 del 14 marzo 1992)
-
Ministero dell'Interno, Circolare 09 marzo 2011, n. 3185 - Impianti termici
Compiti e responsabilità del medico competente (link diretto al sito dell'autore)
NUCLEARE: RUBBIA, NON ESISTE UNA SICUREZZA ASSOLUTA
NUCLEARE: RUBBIA, NON ESISTE UNA SICUREZZA ASSOLUTA =
(AGI) - Roma, 25 mar. - Sull'energia nucleare "non esiste la
sicurezza assoluta: esistono solo vari livelli di sicurezza".
Lo ha detto il Premio Nobel, Carlo Rubbia, parlando davanti
agli studenti della Lumsa in occasione della cerimonia di
apertura dell'anno accademico. Il nucleare, per il professor
Rubbia, non e' "ineluttabile", ma e' una scelta che comunque
spetta al cittadino. La soluzione suggerita da Rubbia per
l'Italia e' quella di un mix di fonti in cui il nucleare
potrebbe integrarsi con l'energia geotermica, di cui l'Italia
e' ricca, quella del solare termico, del fotovoltaico e
dell'eolico. "Bisogna trovare le soluzioni migliori a basso
costo", ma e' un problema non eludibile considerando l'aumento
della popolazione e dei consumi energetici. "Tocca ai
governanti - ha detto il premio Nobel parafrasando un passo del
'Principe' di Machiavelli - guardare in prospettiva, al domani
e non solo al contingente". Ma il messaggio piu' importante del
professor Rubbia nella sua intensa giornata romana ha
riguardato il ruolo della scienza, della cultura e
dell'informazione nella societa' contemporanea. "L'uomo - ha
affermato il premio Nobel - e' anche faber, cioe' vuole
inventare e costruire, per se' e per gli altri. E per quella
che si chiama oggi tecnologia. Ma per costruire bisogna
conoscere e prevedere. Da qui l'essenziale ed universale legame
tra la scienza e la tecnologia, tra la conoscenza e
l'invenzione". (AGI)
Rmg
251255 MAR 11
NNNN
Cassazione"...Rischio radiologico e indennità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente
Dott. STILE Paolo - Consigliere
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere
Dott. MELIADO' Giuseppe - rel. Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sentenza
sul ricorso proposto da: AZIENDA OSPEDALIERA "I.C.P.", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in --
Fatto
Con sentenza in data 18.10/4.12.2006 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano il 12.12.2003, impugnata dall'Azienda Ospedaliera I.C.P. (di seguito l'Azienda), dichiarava non dovuta agli appellati -- l'indennità di rischio radiologico per i periodi in cui gli stessi non avevano effettuato turni in sala operatoria e confermava, nel resto, l'impugnata sentenza, che aveva accolto la domanda proposta dai restanti appellati ai fini del riconoscimento dell'indennità di rischio radiologico dal luglio 1998.
Osservava in sintesi la corte territoriale che gli esiti degli accertamenti tecnici disposti nel corso dell'istruttoria confermavano, attraverso l'analisi degli specifici interventi affidati ai chirurghi ortopedici, che sussisteva per gli appellati il rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti , per essere l'esercizio delle loro mansioni nè occasionale, nè temporaneo, e, comunque, non minore per continuità ed intensità di quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia.
Osservava in sintesi la corte territoriale che gli esiti degli accertamenti tecnici disposti nel corso dell'istruttoria confermavano, attraverso l'analisi degli specifici interventi affidati ai chirurghi ortopedici, che sussisteva per gli appellati il rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti , per essere l'esercizio delle loro mansioni nè occasionale, nè temporaneo, e, comunque, non minore per continuità ed intensità di quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso l'Azienda ospedaliera con cinque motivi.
Resistono con controricorso gli intimati indicati in epigrafe.
Hanno proposto, altresì, ricorso incidentale
Hanno depositato memorie l'Azienda Ospedaliera,
Hanno depositato memorie l'Azienda Ospedaliera,
Diritto
1. Con il primo ed il secondo motivo, proposti ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, l'Azienda lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 460 del 1988, art. 1 del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120 della L. n. 537 del 1993, art. 8, comma 6 della L. n. 724 del 1994, art. 5 dell'art. 29 del CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 8 giugno 2000 osservando che, sulla base della normativa di settore e pur a seguito della trasformazione dell'indennità di rischio radiologico in "indennità professionale correlata a specifiche funzioni", presupposto per il riconoscimento al personale diverso dai medici di radiologia e dai tecnici sanitari di radiologia medica è non la qualifica rivestita, ma la continuità (abitualità e permanenza) della esposizione al rischio radiologico.
Con il terzo motivo, svolto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, l'Azienda prospetta violazione della L. n. 460 del 1988, art. 1 e del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120, nonchè vizio di motivazione, osservando che la corte territoriale aveva erroneamente omesso qualsiasi riferimento alla commissione di cui al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 58, preposta all'individuazione del personale soggetto a rischio radiologico, ed ai criteri dalla stessa elaborati.
Con il quarto motivo si denuncia la sentenza impugnata per violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120 e al D.Lgs. n. 230 del 1995, art. 68) e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c.,n. 5) rilevando che la corte di merito aveva in definitiva assunto come presupposto giustificativo della corresponsione dell'indennità la violazione di un obbligo di legge, avendo il ctu dato atto che i chirurgi ortopedici "non sempre indossa(va)no, al di sotto del camice sterile, il grembiule protettivo anti X".
Con il quinto motivo, infine, l'Azienda deduce ancora vizio di motivazione non avendo i giudici di merito in alcun modo spiegato per quale ragione gli intimati, che, sotto il vigore del D.P.R. n. 185 del 1964, erano ricompresi fra le persone che per motivi di lavoro si trovavano occasionalmente nella zona controllata e, pertanto, percepivano l'indennità di rischio in misura ridottaci sensi della L. n. 460 del 1988, art. 1, comma 3, dovevano considerarsi per il periodo successivo esposti in maniera continuativa al rischio radiologico.
2. Con il ricorso incidentale T.G.M. lamenta violazione degli artt. 115 e 421 c.p.c., per avere la corte territoriale escluso il diritto a percepire l'indennità per i periodi in cui la stessa non aveva effettuato turni in sala operatoria, sebbene nessuna certezza fosse stata acquisita in ordine ai relativi fatti, ed ancora violazione dell'art. 345 c.p.c., per essere la domanda nuova, per ampliamento del petitum, e dell'art. 414 c.p.c., per genericità ed indeterminatezza del relativo contenuto.
3. Con cinque motivi, invece, d.S. lamenta vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per non aver la corte valutato le ragioni dell'assenza della stessa dalla "zona controllata" (ragioni riferibili al mobbing nei suoi confronti perpetrato dai colleghi di lavoro e dal responsabile della struttura); ed ancora violazione dell'art. 2049 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), dovendosi il datore di lavoro riconoscere, comunque, responsabile dei fatti illeciti posti in essere dai propri dipendenti; violazione dell'art. 1227 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per non avere la corte territoriale valutato il concorso del fatto colposo dell'Azienda; violazione dell'art. 2087 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), per non aver la corte di merito riscontrato alcuna responsabilità del datore di lavoro nella mancata tutela dell'integrità fisica e della personalità morale della dipendente, che, se non fosse stata vittima di comportamenti illeciti, avrebbe avuto accesso alla sala operatoria e avrebbe percepito la relativa indennità; ed infine vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento alla (parziale) compensazione delle spese di lite.
4. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
5.1 primi due motivi del ricorso principale sono infondati.
5.1 Giova, al riguardo, premettere, con riferimento al quadro normativo qui rilevante, che la L. 27 ottobre 1988, n. 460 (nel dettare "Modifiche ed integrazioni alla L. 28 marzo 1968, n. 416") ha previsto, all'art. 1, "1. I servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire, sulla base delle conoscenze tecnologiche attuali, la massima protezione e la massima esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito; 2. Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58, comma 1, l'indennità mensile lorda di L. 30.000 corrisposta ai sensi della L. 28 marzo 1968 n. 416, è aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988"; 3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, è corrisposta una indennità mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 10 gennaio 1988. L'individuazione del predetto personale sarà effettuata secondo le modalità previste dal D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, art. 58, comma 4 ...".
Successivamente la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8, comma 6, ha, quindi, stabilito che "A far data dal 1 gennaio 1995, è soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla L. 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dalla L. 27 ottobre 1988, n. 460 art. 1, commi 2 e 3:
dalla stessa data l'indennità di rischio da radiazione è ricondotta nell'ambito delle indennità professionali previste in sede di accordo di lavoro e correlate a specifiche funzioni. Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni".
Successivamente la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8, comma 6, ha, quindi, stabilito che "A far data dal 1 gennaio 1995, è soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla L. 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dalla L. 27 ottobre 1988, n. 460 art. 1, commi 2 e 3:
dalla stessa data l'indennità di rischio da radiazione è ricondotta nell'ambito delle indennità professionali previste in sede di accordo di lavoro e correlate a specifiche funzioni. Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni".
La L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 5, ha, infine, fatto salva, in attesa della sua trasformazione in indennità professionale, l'indennità di rischio radiologico nella sua misura piena, stabilendo che "a partire dall'1 gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialisti in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata" (comma 1), e che "fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l'indennità mensile lorda prevista dalla L. 27 ottobre 1988, n. 460, art. 1 comma 2" (comma 4).
L'art. 29 del CCNL del 10.2.2004, integrativo del CCNL dell'8.6.2000, nel trasformare l'indennità di rischio radiologico in indennità professionale specifica, ha, quindi, previsto che "1. L'indennità di rischio radiologico prevista dall'art. 62, comma 4, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996 a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta ai dirigenti ivi previsti per 12 mensilità, nella stessa misura di L. 200.000 lorde (pari a Euro 103,29). 2 Ai dirigenti che non siano medici di radiologia esposti in modo permanente al rischio radiologico l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1, per tutta la durata del periodo di esposizione. 3 L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le "zone controllate" deve avvenire con i soggetti a ciò deputati in base alle vigenti disposizioni ...".
5.2 In tal contesto, deve essere, quindi, rammentato come il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla conformità della L. n. 460 del 1988, art. 1, comma 2 e 3, agli artt. 3, 97 e 32 Cost., abbia offerto di tale normativa una lettura costituzionalmente adeguata, precisando che "la presunzione assoluta di rischio che vale per il personale di radiologia - ove venga correlata alla disciplina posta dall'art. 1 con riferimento alle altre categorie del personale esposte al rischio "in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione" - non è tale da escludere la presenza, all'interno di tali categorie, di prestazioni lavorative individuali pienamente assimilabili, in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia e destinate pertanto a godere - previo accertamento da parte della commissione di cui al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 58 - dell'indennità di rischio nella misura più elevata". "Si tratta di posizioni (ha soggiunto la Corte) del tutto peculiari proprie di lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, possono, in via eccezionale, usufruire della disciplina dettata a protezione dei medici e tecnici di radiologia, in ragione di una accertata esposizione ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello un'indennità legata non alla qualifica rivestita, bensì al tipo di esposizione al rischio radiologico, laddove la corte territoriale, lungi dall'assegnare rilievo alla continuità dell'esposizione al rischio, avrebbe dato rilievo solo alla prima condizione.
Non si può, tuttavia, non osservare che i giudici di merito, nel delibare la fondatezza della domanda, hanno preso in esame, sulla base degli accertamenti tecnici espletati nel corso dell'istruttoria, gli specifici interventi affidati ai chirurghi ortopedici, accertando che, in forza della mansioni concretamente espletate, gli stessi si trovano esposti, in maniera nè occasionale, nè temporanea, ad un rischio che, per continuità ed intensità, non è inferiore a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia.
Tale accertamento è stato congruamente motivato, sia dal punto di vista logico, che fattuale, correttamente osservandosi che il concetto di continuità, contrapponendosi a quello di temporaneità ed occasionalità, non può che essere inteso in senso relativo, e cioè con riferimento al genere di pratiche cliniche in cui è normalmente coinvolto il lavoratore, e che per i chirurghi esso si manifesta come rischio professionale connaturato alle mansioni, nel senso che essi non possono svolgerle senza esporsi a rischio, con una intensità di esposizione tale da superare il limite previsto dalla legge per i lavoratori non esposti.
Ed, al riguardo, si è, fra l'altro, osservato (richiamando le indagini tecniche acquisite) che i chirurghi, a differenza dei medici e tecnici radiologici, hanno necessità di U osservare direttamente le immagini sul video, trattenendosi accanto al paziente, talvolta ripetendo l'esame anche a causa dell'obsolescenza dei materiali, e che gli stessi non possono ripararsi dietro la barra di protezione , nè possono essere protetti da grembiuli piombiferi, in quanto devono avere la massima agilità ed il minimo impaccio nelle operazioni, nè possono cambiarsi in quanto perderebbero tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a nuova sterilizzazione. Ne deriva che la sentenza impugnata, lungi dal ricollegare il diritto all'indennità alla mera qualifica rivestita, si è attenuta al principio, che in questa sede va ribadito, per cui la nozione di rischio radiologico, presupponendo la condizione dell'effettiva esposizione al rischio connesso all'esercizio non occasionale, nè temporaneo di determinate mansioni, può essere riconosciuto,indipendentemente dalla qualifica rivestita, in relazione alle peculiari posizioni di quei lavoratori che si trovano esposti, per intensità e continuità, a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia. Spetta al giudice di merito accertare la sussistenza di tali condizioni ed il relativo accertamento, se correttamente motivato, resta esente dal sindacato di legittimità.
6. Il terzo motivo è inammissibile per mancata osservanza dell'art. 366 bis c.p.c..
Deve, infatti, ribadirsi, in conformità all'insegnamento di questa Suprema Corte, che il principio di diritto che la parte ha l'onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali che dalla risposta negativa o affermativa che ad essa si dia discenda in modo univoco l'accoglimento o il rigetto del gravame, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile non solo il ricorso nel quale il quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto all'illustrazione dei motivi di impugnazione (cfr. ad es. SU n. 20360/2007; Cass. n. 14385/2007), ovvero ove non vi sia corrispondenza (o vi sia solo parziale corrispondenza) fra quesito e motivo, sicchè il primo non sia esaustivamente riferibile alla questione controversa posta col motivo di impugnazione, rappresentandone la sintesi logico-giuridica.
Ne resta confermato, quindi, che il rispetto del requisito della imprescindibile attinenza dei quesiti al decisum è condizione indispensabile per la valida proposizione del quesito medesimo, sotto pena della sua genericità e della conseguente equiparazione, per difetto di rilevanza, alla mancanza stessa di un quesito.
Il quesito posto dall'azienda ricorrente ("Dica la Corte Suprema di Cassazione se, sulla base della normativa che disciplina il diritto alla percezione dell'indennità di rischio radiologico, alla commissione di cui al D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120, comma 4, spetti o meno il compito di individuare il personale, diverso dai medici di radiologia e dai tecnici sanitari di radiologia medica, avente diritto all'indennità di rischio radiologico esposto con continuità al rischio radiologico") non risulta conforme ai canoni interpretativi indicati, in quanto tautologico e generico, ed inidoneo, quindi, ad esprimere, in termini riassuntivi, ma concretamente pertinenti all'articolazione delle censure in relazione alla fattispecie controversa, il vizio ricostruttivo addebitato alla decisione.
Deve, infatti, ribadirsi, in conformità all'insegnamento di questa Suprema Corte, che il principio di diritto che la parte ha l'onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali che dalla risposta negativa o affermativa che ad essa si dia discenda in modo univoco l'accoglimento o il rigetto del gravame, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile non solo il ricorso nel quale il quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto all'illustrazione dei motivi di impugnazione (cfr. ad es. SU n. 20360/2007; Cass. n. 14385/2007), ovvero ove non vi sia corrispondenza (o vi sia solo parziale corrispondenza) fra quesito e motivo, sicchè il primo non sia esaustivamente riferibile alla questione controversa posta col motivo di impugnazione, rappresentandone la sintesi logico-giuridica.
Ne resta confermato, quindi, che il rispetto del requisito della imprescindibile attinenza dei quesiti al decisum è condizione indispensabile per la valida proposizione del quesito medesimo, sotto pena della sua genericità e della conseguente equiparazione, per difetto di rilevanza, alla mancanza stessa di un quesito.
Il quesito posto dall'azienda ricorrente ("Dica la Corte Suprema di Cassazione se, sulla base della normativa che disciplina il diritto alla percezione dell'indennità di rischio radiologico, alla commissione di cui al D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120, comma 4, spetti o meno il compito di individuare il personale, diverso dai medici di radiologia e dai tecnici sanitari di radiologia medica, avente diritto all'indennità di rischio radiologico esposto con continuità al rischio radiologico") non risulta conforme ai canoni interpretativi indicati, in quanto tautologico e generico, ed inidoneo, quindi, ad esprimere, in termini riassuntivi, ma concretamente pertinenti all'articolazione delle censure in relazione alla fattispecie controversa, il vizio ricostruttivo addebitato alla decisione.
7. Infondato è, invece, il quarto motivo. La sentenza impugnata, non solo non ha riconosciuto quale presupposto della corresponsione dell'indennità la violazione, da parte dei medici chirurghi, di obblighi protezionali di legge, ma ha, anzi, per come si è già detto, adeguatamente motivato circa le condizioni di lavoro di tali dipendenti, in particolare sulle ragioni per cui gli stessi non possono ripararsi dietro la barra di protezione, nè possono essere protetti da grembiuli piombiferi, in quanto devono avere la massima agilità ed il minimo impaccio nelle operazioni, nè possono cambiarsi in quanto perderebbero tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a nuova sterilizzazione.
8. L'ultimo motivo, infine, resta assorbito nel rigetto delle censure svolte nei primi due mezzi di ricorso e nel conseguente riconoscimento delle condizioni per una esposizione qualificata al rischio radiologico.
9. Non meritevoli di accoglimento sono anche i primi quattro motivi del ricorso incidentale proposto da T.S., che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Se si considera, infatti, che, per come ha precisato lo stesso giudice delle leggi, l'indennità in questione non assume connotazioni risarcitorie, ma assolve essenzialmente ad una funzione di prevenzione, venendo a rappresentare un concorso nelle spese che l'operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico e terapeutico al fine di ridurre i rischi da esposizione, corretta appare la decisione della corte territoriale che ha escluso che la stessa sia dovuta allorchè venga meno l'esposizione al rischio del lavoratore per significativi periodi di tempo.
Deve, infatti, ritenersi che l'indennità di rischio radiologico, in quanto tipica indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni, nel caso, dell'ambiente di lavoro, sia dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d'essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell'attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Del tutto irrilevante è, pertanto, che la ricorrente lamenti di non aver potuto avere accesso alla sala operatoria a causa del comportamento illecito del responsabile della struttura e dei colleghi di lavoro, dal momento che, essendo venute meno, pur in tal caso, le condizioni di rischio che sole giustificano l'erogazione dell'indennità, il diritto alla stessa non può rinvenire titolo nelle specifiche e tipiche finalità di prevenzione che la legittimano e ne qualificano la struttura normativa. E, del resto, ove pure si ritenesse che l'indennità in questione abbia una finalità risarcitoria, si dovrebbe, in ogni caso, valutare che, per presupporre la stessa l'esistenza di un danno effettivo (e cioè, l'esistenza di una situazione di rischio reale e concreta, per effetto dello svolgimento dell'attività lavorativa), ove tale danno mancasse, farebbe, in ogni caso, difetto la necessaria relazione causale fra la causa illecita prospettata (mobbing) e l'evento di danno.
Se si considera, infatti, che, per come ha precisato lo stesso giudice delle leggi, l'indennità in questione non assume connotazioni risarcitorie, ma assolve essenzialmente ad una funzione di prevenzione, venendo a rappresentare un concorso nelle spese che l'operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico e terapeutico al fine di ridurre i rischi da esposizione, corretta appare la decisione della corte territoriale che ha escluso che la stessa sia dovuta allorchè venga meno l'esposizione al rischio del lavoratore per significativi periodi di tempo.
Deve, infatti, ritenersi che l'indennità di rischio radiologico, in quanto tipica indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni, nel caso, dell'ambiente di lavoro, sia dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d'essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell'attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Del tutto irrilevante è, pertanto, che la ricorrente lamenti di non aver potuto avere accesso alla sala operatoria a causa del comportamento illecito del responsabile della struttura e dei colleghi di lavoro, dal momento che, essendo venute meno, pur in tal caso, le condizioni di rischio che sole giustificano l'erogazione dell'indennità, il diritto alla stessa non può rinvenire titolo nelle specifiche e tipiche finalità di prevenzione che la legittimano e ne qualificano la struttura normativa. E, del resto, ove pure si ritenesse che l'indennità in questione abbia una finalità risarcitoria, si dovrebbe, in ogni caso, valutare che, per presupporre la stessa l'esistenza di un danno effettivo (e cioè, l'esistenza di una situazione di rischio reale e concreta, per effetto dello svolgimento dell'attività lavorativa), ove tale danno mancasse, farebbe, in ogni caso, difetto la necessaria relazione causale fra la causa illecita prospettata (mobbing) e l'evento di danno.
9.1 Egualmente infondata appare la censura relativa alla (parziale) compensazione delle spese.
Deve, al riguardo, osservarsi che, sebbene anche nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1 lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, che, peraltro, non richiede l'adozione di motivazioni specificatamente riferite a tale provvedimento, purchè le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal contesto della motivazione adottata (cfr. SU n. 20598/2008), resta fermo che la valutazione operata dal giudice di merito risulta censurabile in cassazione solo ove sia violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa oppure allorchè la motivazione posta a fondamento della statuizione di compensazione risulti palesemente illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per la sua inconsistenza o evidente erroneità, il processo decisionale del giudice. Nel caso in esame la corte territoriale ha giustificato la statuizione di compensazione facendo riferimento alle difficoltà di accertamento dell'esposizione al rischio connesse alla peculiare posizione dei medici chirurghi; motivazione che, in quanto nè illogica, nè palesemente erronea, si sottrae ad alcuna censura in questa sede di legittimità. 10.
Deve, al riguardo, osservarsi che, sebbene anche nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1 lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, che, peraltro, non richiede l'adozione di motivazioni specificatamente riferite a tale provvedimento, purchè le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal contesto della motivazione adottata (cfr. SU n. 20598/2008), resta fermo che la valutazione operata dal giudice di merito risulta censurabile in cassazione solo ove sia violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa oppure allorchè la motivazione posta a fondamento della statuizione di compensazione risulti palesemente illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per la sua inconsistenza o evidente erroneità, il processo decisionale del giudice. Nel caso in esame la corte territoriale ha giustificato la statuizione di compensazione facendo riferimento alle difficoltà di accertamento dell'esposizione al rischio connesse alla peculiare posizione dei medici chirurghi; motivazione che, in quanto nè illogica, nè palesemente erronea, si sottrae ad alcuna censura in questa sede di legittimità. 10.
Meritevole di accoglimento è, invece, il primo motivo del ricorso incidentale proposto da T.G.M..
A ragione, infatti, la ricorrente lamenta che la corte territoriale non ha temporalmente delimitato il periodo in cui alla stessa non compete il diritto all'indennità, non avendo in alcun modo specificato i "significativi periodi di tempo" di mancata esposizione al rischio per la sospensione degli interventi chirurgici che, sulla base delle risultanze istruttorie, risultano obiettivamente riscontrabili. Sicchè deve ritenersi, in definitiva, che non esiste al processo alcuna certezza in ordine a tali fatti.
Per tal capo il ricorso va, pertanto, accolto e la causa rinviata ad altro giudice di pari grado, il quale, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio, la deciderà attenendosi al seguente principio di diritto:
"L'indennità di rischio radiologico, in quanto indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni dell'ambiente di lavoro e a determinate condizioni lavorative, è dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d'essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell'attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Spetta al giudice di merito verificare l'esistenza di tali presupposti sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti al processo".
Va, invece, esclusa la fondatezza delle ulteriori censure, in quanto non ritualmente documentata l'asserita novità della domanda, in contrasto col principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, nè, comunque, apparendo generico ed indeterminato il suo contenuto, avuto riguardo alla evidente funzione riduttiva della pretesa creditoria della lavoratrice perseguita con l'istanza.
Per tal capo il ricorso va, pertanto, accolto e la causa rinviata ad altro giudice di pari grado, il quale, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio, la deciderà attenendosi al seguente principio di diritto:
"L'indennità di rischio radiologico, in quanto indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni dell'ambiente di lavoro e a determinate condizioni lavorative, è dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d'essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell'attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Spetta al giudice di merito verificare l'esistenza di tali presupposti sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti al processo".
Va, invece, esclusa la fondatezza delle ulteriori censure, in quanto non ritualmente documentata l'asserita novità della domanda, in contrasto col principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, nè, comunque, apparendo generico ed indeterminato il suo contenuto, avuto riguardo alla evidente funzione riduttiva della pretesa creditoria della lavoratrice perseguita con l'istanza.
11. Le spese del ricorso principale seguono la soccombenza dell'Azienda ricorrente; mentre, in considerazione dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per compensarle fra la stessa e D.S..
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e quello incidentale di D.S., accoglie il ricorso incidentale di T.G.M. nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese fra la T. e l'azienda alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione; compensa le spese del presente giudizio fra l'Azienda ricorrente e D.S.; condanna l'Azienda al pagamento in favore delle altre parti costituite delle spese del presente giudizio, che liquida per R.V. in Euro 35,00 per esborsi ed in Euro 3000,00 per onorari di avvocato,oltre ad accessori di legge, e per gli altri in Euro 45,00 per esborsi ed in Euro 5000,00 per onorari di avvocato, oltre ad accessori di legge.
Ministero dell'Interno, Circolare 09 marzo 2011, n. 3185 - Impianti termici
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
Roma, 09 marzo 2011
Alle Direzioni Regionali ad Interregionali dei Vigili del fuoco
del soccorso pubblico e della difesa civile.
Ai Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco
LORO SEDI
LETTERA - CIRCOLARE
OGGETTO: Impianti termici a gas realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di "tipo A" conformi alla UNI EN 419-1, installati nei luoghi soggetti ad affollamento di persone, di potenzialità superiore a 116 kW.
Linee di indirizzo per la valutazione del rischio.
Come è noto, gli impianti in oggetto non sono disciplinati da alcuna regola tecnica di prevenzione incendi (dal DM 12/4/1996 sono esclusi gli apparecchi di tipo A) né da norme di buona tecnica (le norme UNI 7129 e UNI 7131 riguardano gli impianti domestici o similari fino a 35 kW).
La nota ministeriale P499/4143 del 14 aprile 1998 aveva già dettato indicazioni sull'installazione degli apparecchi in oggetto ma, a seguito di alcuni incidenti, due successivi provvedimenti avevano, di fatto, vietato l'installazione di tali impianti in luoghi di culto.
Su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi riunitosi in data 23.02.11 con la presente lettera circolare si provvede a :
1. rimuovere i divieti di cui alla nota prot. P214/4134 sott. 58 del 16/7/2008 e alla nota prot. P213/4134 sott. 58 del 16/7/2008;
2. evidenziare, sulla falsa riga di quanto già stabilito con la ministeriale P499/4143 del 14 aprile 1998, alcuni dei fattori di rischio che devono essere presi sicuramente in considerazione dal progettista, al momento della valutazione del livello di rischio ed alla elaborazione delle conseguenti misure compensative derivanti dall'installazione di detti impianti, secondo le procedure di cui al DM 4/5/1998 per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio, ovvero con le metodologie richiamate nel DM 09/05/2007 avente per argomento le "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio".
2. evidenziare, sulla falsa riga di quanto già stabilito con la ministeriale P499/4143 del 14 aprile 1998, alcuni dei fattori di rischio che devono essere presi sicuramente in considerazione dal progettista, al momento della valutazione del livello di rischio ed alla elaborazione delle conseguenti misure compensative derivanti dall'installazione di detti impianti, secondo le procedure di cui al DM 4/5/1998 per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio, ovvero con le metodologie richiamate nel DM 09/05/2007 avente per argomento le "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio".
A. Fattore di rischio: "Immissione nell'ambiente di prodotti di combustione (monossido di carbonio, anidride carbonica, ossido di azoto ...) ".La norma UNI EN 13410, applicabile esclusivamente agli apparecchi di tipo A, stabilisce i requisiti per la ventilazione dei locali per uso non domestico dove siano installati e funzionanti apparecchi di riscaldamento sospesi ad irraggiamento alimentati a gas, conformi alla norma UNI EN 419-1.
Nella fattispecie, particolare attenzione dovrà essere posta ai dati di progetto riferiti ai tempi di accensione dell'impianto, che potrebbero essere sensibilmente variabili in funzione della durata delle attività e condizionati dalle temperature esterne.
Nella fattispecie, particolare attenzione dovrà essere posta ai dati di progetto riferiti ai tempi di accensione dell'impianto, che potrebbero essere sensibilmente variabili in funzione della durata delle attività e condizionati dalle temperature esterne.
È necessario assicurare che l'accensione, anche parziale, dell'impianto di riscaldamento sia sempre subordinata alla verifica del rispetto delle prescrizioni richiamate dalla norma citata ed eventualmente dal progettista, con particolare riferimento:
• all'effettiva disponibilità delle aperture necessarie sia per l'evacuazione dell'aria viziata che per il corretto funzionamento degli apparecchi;
• all'effettiva attivazione del sistema di ventilazione meccanica, qualora previsto.
Nel caso di ricorso ad impianto di ventilazione meccanica, l'alimentazione del gas alle apparecchiature potrebbe essere direttamente asservita a tale sistema ed interrompersi automaticamente nel caso che la portata di questo scenda sotto i valori prescritti, con riarmo manuale per la riammissione del gas alle apparecchiature.
• all'effettiva disponibilità delle aperture necessarie sia per l'evacuazione dell'aria viziata che per il corretto funzionamento degli apparecchi;
• all'effettiva attivazione del sistema di ventilazione meccanica, qualora previsto.
Nel caso di ricorso ad impianto di ventilazione meccanica, l'alimentazione del gas alle apparecchiature potrebbe essere direttamente asservita a tale sistema ed interrompersi automaticamente nel caso che la portata di questo scenda sotto i valori prescritti, con riarmo manuale per la riammissione del gas alle apparecchiature.
B. Fattore di rischio : "Irraggiamento termico ".Per la riduzione del rischio è necessario adottare idonei distanziamenti o apposite schermature tra i materiali combustibili esposti all'irraggiamento (elementi in legno, tendaggi, drappeggi, ecc.) e l'elemento radiante.
Tali soluzioni devono essere in grado di limitare il flusso termico a valori compatibili con il materiale e devono essere definiti dal progettista dell'impianto.
Tali soluzioni devono essere in grado di limitare il flusso termico a valori compatibili con il materiale e devono essere definiti dal progettista dell'impianto.
C. Fattore di rischio : "Presenza di linee di alimentazione del gas ali 'interno dell 'ambiente ".
Per la valutazione di tale fattore rischio, il progettista dovrà aver preso in esame almeno i seguenti fattori:
• Individuazione delle sorgenti di emissione di una eventuale perdita di gas (trafilamenti da tenute di valvole, da giunzioni e raccordi delle tubazioni ecc.)
• Determinazione della portata di rilascio;
• Individuazione delle fonti di innesco efficaci;
• Valutazione delle aree con rischio di esplosione;
Per la valutazione di tale fattore rischio, il progettista dovrà aver preso in esame almeno i seguenti fattori:
• Individuazione delle sorgenti di emissione di una eventuale perdita di gas (trafilamenti da tenute di valvole, da giunzioni e raccordi delle tubazioni ecc.)
• Determinazione della portata di rilascio;
• Individuazione delle fonti di innesco efficaci;
• Valutazione delle aree con rischio di esplosione;
Per la riduzione del rischio entro limiti ritenuti accettabili possono essere prese in esame misure compensative riconducibili alle parti pertinenti previste dal titolo V del D.M. 12/4/1996 e s.m.i. ovvero ad altri apprestamenti quali, ad esempio, impianti di rivelazione ed allarme, valvole di intercettazione automatica del flusso, pressostati, etc, privilegiando in ogni caso, per le tubazioni del gas, un percorso il più possibile esterno al manufatto.
Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi a gas e le pareti del locale devono permettere l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria.
Per gli impianti termici di potenzialità compresa fra i 35 e 116 kW i contenuti della presente lettera circolare possono costituire un utile riferimento.
Si ricorda, infine, che gli apparecchi devono essere provvisti della marcatura CE e l'impianto, nel suo complesso, è soggetto agli obblighi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37.
Il Capo del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco
(PINI)
dei Vigili del Fuoco
(PINI)
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Circ. 23-3-2011 n. 22 Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2011/2012. Chiarimenti per le classi in cui sono presenti alunni non vedenti. Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica.
Circ. 23 marzo 2011, n. 22 (1).
Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2011/2012. Chiarimenti per le classi in cui sono presenti alunni non vedenti.
(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica.
Ai
Direttori generali degli uffici scolastici regionali
Loro sedi
Al
Sovrintendente scolastico della provincia di Bolzano
All’
Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’
Intendente scolastico per la scuola località ladine
Bolzano
Al
Dirigente del dipartimento istruzione per la provincia di
Trento
Al
Sovrintendente agli studi della Valle d’Aosta
Aosta
e, p. c.:
All’
Assessore alla P.I. regione siciliana
Palermo
All’
Assessore alla P.I. regione autonoma Valle d’Aosta
Aosta
Al
Presidente della giunta provinciale di Bolzano
Al
Presidente della giunta provinciale di Trento
All’
Associazione Italiana Editori A.I.E.
Corso di Porta Romana, 108
20122 - Milano
All'
Anarpe
Via XXIV Maggio, 10
50129 - Firenze
All'
Ali
Via Nizza, 22
00198 - Roma
La Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita”di Monza, incaricata della stampa dei libri di testo in formato “braille” per alunni non vedenti e a caratteri ingranditi per alunni ipovedenti, ha rappresentato alcune difficoltà in ordine alla stampa e alla distribuzione dei libri di testo stessi in tempo utile rispetto all’inizio delle lezioni, qualora le relative adozioni dovessero essere deliberate nella prima decade del mese di maggio 2011, come previsto dalla Circ. 25 febbraio 2011, n. 18.
Tale termine della prima decade del mese di maggio, pur comprendendo anche le adozioni dei testi scolastici per le classi in cui frequentino alunni non vedenti, è stato, tuttavia, anticipato rispetto al termine fissato per il precedente anno scolastico (seconda decade di maggio), proprio in considerazione dei maggiori tempi tecnici che richiede la stampa dei testi da parte della Biblioteca di Monza, stampa che vede anche il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali che determinano un allungamento dei tempi stessi.
Ciò premesso, i dirigenti scolastici avranno cura di anticipare, per quanto possibile, le procedure di adozione, limitatamente alle classi in cui sono presenti alunni non vedenti e per i soli libri di testo per i quali risulterebbe eventualmente possibile procedere ad una nuova adozione.
Il Direttore generale
Carmela Palumbo
Circ. 25 febbraio 2011, n. 18
Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2011/2012. Chiarimenti per le classi in cui sono presenti alunni non vedenti.
(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica.
Ai
Direttori generali degli uffici scolastici regionali
Loro sedi
Al
Sovrintendente scolastico della provincia di Bolzano
All’
Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’
Intendente scolastico per la scuola località ladine
Bolzano
Al
Dirigente del dipartimento istruzione per la provincia di
Trento
Al
Sovrintendente agli studi della Valle d’Aosta
Aosta
e, p. c.:
All’
Assessore alla P.I. regione siciliana
Palermo
All’
Assessore alla P.I. regione autonoma Valle d’Aosta
Aosta
Al
Presidente della giunta provinciale di Bolzano
Al
Presidente della giunta provinciale di Trento
All’
Associazione Italiana Editori A.I.E.
Corso di Porta Romana, 108
20122 - Milano
All'
Anarpe
Via XXIV Maggio, 10
50129 - Firenze
All'
Ali
Via Nizza, 22
00198 - Roma
La Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita”di Monza, incaricata della stampa dei libri di testo in formato “braille” per alunni non vedenti e a caratteri ingranditi per alunni ipovedenti, ha rappresentato alcune difficoltà in ordine alla stampa e alla distribuzione dei libri di testo stessi in tempo utile rispetto all’inizio delle lezioni, qualora le relative adozioni dovessero essere deliberate nella prima decade del mese di maggio 2011, come previsto dalla Circ. 25 febbraio 2011, n. 18.
Tale termine della prima decade del mese di maggio, pur comprendendo anche le adozioni dei testi scolastici per le classi in cui frequentino alunni non vedenti, è stato, tuttavia, anticipato rispetto al termine fissato per il precedente anno scolastico (seconda decade di maggio), proprio in considerazione dei maggiori tempi tecnici che richiede la stampa dei testi da parte della Biblioteca di Monza, stampa che vede anche il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali che determinano un allungamento dei tempi stessi.
Ciò premesso, i dirigenti scolastici avranno cura di anticipare, per quanto possibile, le procedure di adozione, limitatamente alle classi in cui sono presenti alunni non vedenti e per i soli libri di testo per i quali risulterebbe eventualmente possibile procedere ad una nuova adozione.
Il Direttore generale
Carmela Palumbo
Circ. 25 febbraio 2011, n. 18
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 23-3-2011 n. 56 Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione per l'anno 2011 della misura degli assegni e dei requisiti economici. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.
Circ. 23 marzo 2011, n. 56 (1).
Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione per l'anno 2011 della misura degli assegni e dei requisiti economici.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato 28 febbraio 2011 pubblicato sulla G.U. n. 48 del 28 febbraio 2011, ha reso noto che l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi, per l'anno 2011, alle prestazioni di cui all'art. 65, comma 4, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e all'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è risultato pari all'1,6 per cento.
Con la presente circolare si comunicano gli importi delle prestazioni in argomento.
Assegno per il nucleo familiare
L'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2011 è pari, nella misura intera, a euro 131,87.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a euro 23.736,50.
Ovviamente, per l'assegno per il nucleo familiare da erogare per il 2010, per i procedimenti in corso, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2010.
Assegno di maternità
A seguito del suddetto incremento ISTAT, l'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 è pari a euro 316,25 per cinque mensilità, e quindi a complessivi euro 1.581,25.
Il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, è pari a euro 32.967,39.
Le operazioni di riparametrazione dell'I.S.E. dei nuclei familiari con diversa composizione e il calcolo della misura delle prestazioni da erogare sono effettuati secondo le procedure di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 del Ministro per la solidarietà sociale come modificato dal D.M. 25 maggio 2001, n. 337 del Ministro per la solidarietà sociale.
Il Direttore generale
Nori
Comunicato 28 febbraio 2011
L. 5 febbraio 1992, n. 81
L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 65
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 74
Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione per l'anno 2011 della misura degli assegni e dei requisiti economici.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato 28 febbraio 2011 pubblicato sulla G.U. n. 48 del 28 febbraio 2011, ha reso noto che l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi, per l'anno 2011, alle prestazioni di cui all'art. 65, comma 4, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e all'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è risultato pari all'1,6 per cento.
Con la presente circolare si comunicano gli importi delle prestazioni in argomento.
Assegno per il nucleo familiare
L'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2011 è pari, nella misura intera, a euro 131,87.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a euro 23.736,50.
Ovviamente, per l'assegno per il nucleo familiare da erogare per il 2010, per i procedimenti in corso, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2010.
Assegno di maternità
A seguito del suddetto incremento ISTAT, l'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 è pari a euro 316,25 per cinque mensilità, e quindi a complessivi euro 1.581,25.
Il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, è pari a euro 32.967,39.
Le operazioni di riparametrazione dell'I.S.E. dei nuclei familiari con diversa composizione e il calcolo della misura delle prestazioni da erogare sono effettuati secondo le procedure di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 del Ministro per la solidarietà sociale come modificato dal D.M. 25 maggio 2001, n. 337 del Ministro per la solidarietà sociale.
Il Direttore generale
Nori
Comunicato 28 febbraio 2011
L. 5 febbraio 1992, n. 81
L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 65
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 74
Pile, accumulatori e relativi rifiuti
Nella G.U. n. 61 del 15/3/2011 e' pubblicato il D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21 recante: Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l'attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonche' l'attuazione della direttiva 2008/103/CE.
CIRCOLARE 11 marzo 1992, n.10 Direttive e raccomandazioni in merito alla presenza di larve di Anisakis nel pesce. (G.U. Serie Generale n. 62 del 14 marzo 1992)
Ai presidenti delle regioni Ai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano Agli assessorati alla sanita' delle regioni e province autonome Ai veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna e, per conoscenza: Alla segreteria del Sottosegretario di Stato on. Bruno Alla segreteria del Sottosegretario di Stato sen. Marinucci Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima Al Ministero dell'industria - Ufficio di Gabinetto Ai direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali All'Istituto superiore di sanita' Alla Confindustria Federalimentari Alla Confcommercio Alla Confartigianato Alla Federpesca Alla Federazione nazionale cooper- ative pesca All'Associazione generale cooper- ative italiane All'A.N.C.P. lega pesca Alla Fed.Al. Confartigianato All'Associazione nazionale pescatori ed affini All'Unione nazionale consumatori Al Movimento consumatori All'Associazione piscicoltori italiani presso Agricenter All'Assoittica Italia All'Associazione nazionale conservieri ittici e delle tonnare Al Comando carabinieri A.S. Alla luce delle recenti notizie di stampa relative al riscontro di larve di parassiti del genere Anisakis in alici (Engraulis encrasicolus) e sardine (Sardina pilchardus), si ritiene opportuno fornire con la presente, in conformita' ai recenti pareri delle sezioni congiunte I e V del Consiglio superiore di sanita', direttive per una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale dei controlli ispettivi nonche' raccomandazioni rivolte a pescatori, operatori del settore alimentare, ristoratori e consumatori, al fine di prevenire i rischi per la salute. Innanzitutto vale rilevare che, sotto il profilo epidemiologico, la parassitosi umana da Anisakis non e', in Italia, una patologia significativa. Le manifestazioni morbose nell'uomo, soprattutto a carico dell'apparato gastroenterico, possono verificarsi esclusivamente a seguito di ingestione di pesce contenente larve vive di specie patogene del parassita; invece, larve non vitali non determinano nell'uomo la comparsa di alcuna forma morbosa. Vale anche rilevare che l'infestazione da parassiti del genere Anisakis ha una variabilita' stagionale con prevalenza nel tardo autunno e nell'inverno e non riguarda in modo uniforme tutte le spe- cie ittiche. L'aringa (Clupea harengus), lo sgombro (Scomber scombrus), il tracuro (Trachurus trachurus), il melu' (Gadus potassou), il pesce sciabola (Lepidopus caudatus), il merluzzo (Merluccius merluccius), le acciughe (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus) e le triglie (Mullus spp) risultano essere le specie piu' frequentemente colpite. Poiche' e' noto che le larve permangono di norma nella cavita' celomatica del pesce vivo e si trasferiscono in genere nel tessuto muscolare dopo la morte del pesce stesso, una pronta eviscerazione puo' rappresentare un importante intervento di prevenzione della parassitosi umana. A tal fine si ritiene necessario raccomandare ai pescatori ed agli operatori che manipolano il pesce fresco (i quali ovviamente non sono responsabili della presenza di Anisakis nel pesce) di provvedere ad una tempestiva eviscerazione dei pesci di pezzatura superiore a 18 cm appartenenti a tutte le specie sopraelencate, escluse sardine ed acciughe. Si raccomanda altresi' che detti operatori evitino di gettare in mare i visceri asportati al fine di interrompere il ciclo biologico del parassita. Per quanto concerne la vigilanza e i controlli sanitari alla produzione, la direttiva del Consiglio n. 91/493/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 14 novembre 1991 - 2a serie speciale, prevede al cap. V dell'allegato quanto segue: "Prima dell'immissione sul mercato per il consumo umano i pesci e i prodotti ittici devono essere sottoposti ad un controllo visivo per campionatura per la ricerca dei parassiti visibili. I pesci o le parti di pesci che presentano manifestamente parassiti e che sono asportati non devono essere immessi sul mercato per il consumo umano". Le modalita' di tale controllo dovranno essere stabilite con decisione della Commissione delle Comunita' europee previo parere del comitato veterinario permanente. Fino a quando non interverra' questa decisione, i servizi veterinari sono tenuti ad attuare a livello di ispezione del pesce fresco o refrigerato, in particolare sulle specie precedentemente elencate, un campionamento a sondaggio statisticamente significativo con esame visivo del pesce previa apertura della cavita' celomatica. L'obbligo della distruzione sussiste nei casi in cui l'invasione da parassiti delle parti edibili conferisce al pesce, a giudizio del veterinario ispettore, un aspetto repellente o ripugnante. Altrimenti lo stesso veterinario ispettore puo' consentire la bonifica o risanamento del pesce mediante le seguenti metodiche: a) congelamento a - 20 C all'interno del pesce per non meno di 24 ore presso stabilimenti autorizzati, previo trasferimento dai mercati ittici sotto vincolo sanitario. L'immissione sul mercato del prodotto bonificato e' subordinata ad autocertificazione del trattamento sotto la responsabilita' del conduttore dell'azienda; b) trattamento termico del pesce ad almeno 60 C per dieci minuti o altro trattamento equivalente, previa toelettatura delle parti parassitate, presso stabilimenti di conservazione o trasformazione, previo trasferimento dai mercati ittici sotto vincolo sanitario. Le parti asportate nel corso della toelettatura debbono essere distrutte. Su conforme parere del Consiglio superiore di sanita', sono in corso di adozione i provvedimenti del Ministro della sanita' recanti il divieto di somministrazione a livello di ristorazione pubblica (alberghi, ristoranti, bar, ecc.) e di ristorazione collettiva (mense aziendali, scolastiche o di comunita' quali caserme, ospedali, collegi, carceri, ecc.) di preparazioni a base di pesce crudo o praticamente crudo (marinato o affumicati a freddo) a meno che si tratti di pesce congelato o surgelato ovvero che abbia subito altri trattamenti idonei ad assicurare l'inattivazione o l'assenza dell'Anisakis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti citati, gli operatori del settore sono invitati ad attenersi a quanto summenzionato. Si raccomanda a quanti effettuano campagne di educazione alimentare di voler dare divulgazione del contenuto della presente circolare. Le SS.LL. sono pregate di voler dare la massima diffusione alle raccomandazioni contenute nella presente circolare. Il Ministro: DE LORENZO
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