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martedì 24 agosto 2010

Processo breve, ecco come B. prepara la sua fuga

Nel Pdl si cerca l'appoggio dell'Udc per approvare la norma in autunno. Intanto, il 14 dicembre la Consulta potrebbe bocciare la legge sul legittimo impedimento
di Antonella Mascali
http://www.ilfattoquotidiano.it/2010/08/24/processo-brevecosi-si-preparala-fuga-di-b/52460/ 

Caso Aldrovandi: un pm querela la madre

Caso Aldrovandi: un pm querela la madre

http://www.ilfattoquotidiano.it/2010/08/23/patrizia-aldrovandi-la-madre-piu-querelata-d-italia/52272/

Fuori Berlusconi Tutti in piazza W la Costituzione

Fuori Berlusconi
Tutti in piazza
W la Costituzione


Dopo pochi giorni il lancio del No B Day 2, da Micromega arriva un nuovo invito a manifestare. Sul suo sito Internet è stato pubblicato un appello a scendere in piazza a firma di Paolo Flores d'Arcais, Andrea Camilleri, Margherita Hack e don Gallo
http://www.ilfattoquotidiano.it/2010/08/24/camilleri-flores-e-hack-scendiamo-in-piazza-a-difesa-della-costituzione/52626/

Sentenze a tutto campo

Sentenze a tutto campo.
Hai sentenze di interesse collettivo, inviacele e volentieri le pubblicheremo.

Tutela della salute

Un mondo riguardante la tutela della salute e di facile consultazione

CARCERI: OSAPP, POLIZIA PENITENZIARIA PASSI AL VIMINALE

CARCERI: OSAPP, POLIZIA PENITENZIARIA PASSI AL VIMINALE
DOPO PUBBLICAZIONE BANDO PER 1600 AGENTI POLIZIA STATO
(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Per la ''sopravvivenza'' del Corpo
dei 'baschi azzurri' e per ''ottimizzare il funzionamento degli
istituti penitenziari'' , e' ''ogni giorno piu' urgente il
passaggio della polizia penitenziaria alle dipendenze del
Ministero dell'Interno''. A chiederlo e' Leo Beneduci,
segretario generale dell'Osapp, cosi' commentando la
pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, del bando di
concorso per 1.600 agenti della polizia di Stato.
''Anche se l'organico della polizia di Stato e' piu' di due
volte il nostro e sussiste la disponibilita' di maggiori
risorse anche economiche - sostiene l'Osapp - e' di tutta
evidenza che al Viminale, rispetto al Ministero della Giustizia,
i risultati si perseguano con costanza e l'organico del
personale venga potenziato con priorita' assoluta,
nell'interesse della collettivit… e degli stessi operatori di
polizia''. L'Osapp rileva che ''nonostante l'emergenza
penitenziaria sia diventata quella di maggiore rischio per la
sicurezza dei cittadini (68.211 presenze detentive per 44.585
posti disponibili alle 17,00 di ieri), nella polizia
penitenziaria da pi— di un anno non ci sono nuovi bandi di
assunzione, mentre prosegue la 'favola' delle 2.000 unita' in
piu' che, se e quando ci saranno, tenuto anche conto di coloro
che stanno andando in pensione anche per infermita' da stress,
colmeranno non oltre il 30% delle carenze esistenti nel Corpo''
''Vista la persistente inadeguatezza politica e il
progressivo impoverimento che contraddistingue la gestione
della polizia penitenziaria e delle carceri - conclude Beneduci
- il dubbio che ogni giorno si consolida Š che per gli istituti
di pena si voglia fare altro e che l'ipotesi di una forte
volont… di privatizzare i servizi e la vigilanza interna, ad
esempio nelle nuove strutture del cosiddetto 'piano carceri',
non sia affatto remota''. (ANSA).

COM-BAO
24-AGO-10 13:29 NNNN
CARCERI: OSAPP, URGENTE PASSAGGIO POLIZIA PENITENZIARIA A MINISTERO INTERNO (2) =

(Adnkronos) - ''Infatti, e' sotto gli occhi di tutti che
nonostante l'emergenza penitenziaria sia diventata quella di maggiore
rischio per la sicurezza dei cittadini (68.211 presenze detentive per
44.585 posti disponibili alle 17,00 di ieri) - aggiunge ancora il
sindacalista - nella polizia penitenziaria da piu' di un anno non ci
sono nuovi bandi di assunzione, mentre prosegue la 'favola' delle
2.000 unita' in piu' che, se e quando ci saranno, tenuto anche conto
di coloro che stanno andando in pensione anche per infermita' da
stress, colmeranno non oltre il 30% delle carenze esistenti nel
Corpo".

Beneduci conclude che, vista "la persistente inadeguatezza
politica e il progressivo impoverimento che contraddistingue la
gestione della polizia penitenziaria e delle carceri il dubbio che
ogni giorno si consolida e' che per gli istituti di pena si voglia
fare altro e che l'ipotesi di una forte volonta' di privatizzare i
servizi e la vigilanza interna, ad esempio nelle nuove strutture del
c.d. 'piano carceri', non sia affatto remota".

(Mrg/Col/Adnkronos)
24-AGO-10 13:14

NNNN

Regolamento recante integrazione delle informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera, regolata dal decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380.

Ministero della salute
D.M. 8-7-2010 n. 135
Regolamento recante integrazione delle informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera, regolata dal decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 agosto 2010, n. 194.
D.M. 8 luglio 2010, n. 135   (1).
Regolamento recante integrazione delle informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera, regolata dal decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380. (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 agosto 2010, n. 194.
(2) Emanato dal Ministero della salute.
 
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1992, con il quale è stata istituita, ai sensi dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la scheda di dimissione ospedaliera, quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati esistenti sul territorio nazionale;
Visto il decreto del Ministro della sanità 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1993, che ha attivato il flusso informativo delle schede di dimissione ospedaliera, quale rilevazione sistematica delle informazioni anagrafico-amministrative e sanitarie relative a tutti i dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati e ha disciplinato i tempi e le modalità di trasmissione delle informazioni dalle Regioni e Province autonome al Ministero;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380 «Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati»;
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione, che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, fra l'altro, il coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
Visto l'articolo 3, comma 5, dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalità di alimentazione del Nuovo sistema informativo sanitario sono affidati alla Cabina di Regia di cui all'accordo quadro tra il Ministro della salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001 e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali di assistenza;
Vista l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all'articolo 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sancita il 28 marzo 2006, che al punto 7.1 «Monitoraggio di sistema» prevede che le Regioni garantiscano l'inserimento nella Scheda di dimissione ospedaliera di due nuovi campi: data di prenotazione e classe di priorità (qualora abbia adottato tale modalità di ammissione al ricovero) ai fini di una lettura a tutto campo del fenomeno dei tempi di attesa per i ricoveri;
Visto il verbale della seduta della Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario del 23 settembre 2008 in merito all'approvazione dell'aggiornamento della scheda di dimissione ospedaliera con l'integrazione dei campi concernenti il livello di istruzione, la data di prenotazione, la classe di priorità e il codice causa esterna, con l'individuazione della relativa tempistica;
Considerata l'esigenza che la raccolta delle informazioni avvenga in modo omogeneo ai fini della comparabilità dei dati e degli indicatori, anche per una corretta applicazione del «Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria», di cui al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 febbraio 2002, Supplemento Ordinario, n. 34;
Ritenuto, quindi, di dover aggiornare il contenuto informativo della scheda di dimissione ospedaliera e le relative regole di compilazione e codifica di cui al citato decreto del Ministro della sanità n. 380 del 2000, per finalità di programmazione e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 ottobre 2009, Rep. Atti n. 173/CSR;
Udito il Parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2010;
Vista la comunicazione del Ministero della salute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con nota n. DGPROG 0016156-P del 14 maggio 2010, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 25 maggio 2010 prot. n. DAGL/18.2.2.1/2010/3/3721;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1  Integrazione delle informazioni contenute nella Scheda di dimissione ospedaliera
1.  All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380, che disciplina, alle lettere a) e b), rispettivamente la sezione prima e la sezione seconda della scheda di dimissione ospedaliera, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  alla lettera a), dopo il numero 6) è inserito il seguente: «6-bis) livello di istruzione»;
b)  alla lettera b), dopo il numero 13) sono inseriti i seguenti: «13-bis) data di prenotazione» e «13-ter) classe di priorità»; dopo il numero 19) è inserito il seguente: «19-bis) codice causa esterna».

2.  All'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  dopo il numero 6) è inserito il seguente: «6-bis) livello di istruzione»;
b)  dopo il numero 13) sono inseriti i seguenti: «13-bis) data di prenotazione» e «13-ter) classe di priorità»;
c)  dopo il numero 19) è inserito il seguente: «19-bis) codice causa esterna».

Art. 2  Tempistica di trasmissione delle informazioni; rilevanza della trasmissione ai fini dei finanziamenti regionali
1.  All'articolo 3 del decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la trasmissione al Ministero della salute, da parte delle Regioni e delle Province autonome, delle informazioni di cui al comma 3 avviene con la seguente periodicità:
a) per l'anno 2010, trimestralmente, mediante invio, entro il 15 maggio, il 15 agosto, il 15 novembre 2010 e il 28 febbraio 2011, rispettivamente, dei dati relativi alle dimissioni del primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2010;
b) dall'anno 2011, mensilmente, mediante invio entro il 15 di ciascun mese, a cominciare da marzo e fino a dicembre, dei dati relativi alle dimissioni del secondo mese precedente quello dell'invio, ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per gli ultimi 2 mesi dell'anno.
4-ter. La trasmissione dei dati, tempestiva e completa, in conformità di quanto previsto dal presente decreto, costituisce adempimento a cui sono tenute le Regioni ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

Art. 3  Integrazione dell'allegato
1.  Nell'allegato al decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380, al paragrafo 1 «La definizione e la codifica delle informazioni rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera» sono inseriti, secondo l'ordine numerico, i punti 6-bis, 13-bis, 13-ter e 19-bis riportati nell'allegato A, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4  Entrata in vigore
1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A

6-bis Livello di istruzione
Va riportato il titolo di studio del paziente al momento del ricovero.
Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:
1. Licenza elementare o nessun titolo
2. Diploma scuola media inferiore
3. Diploma scuola media superiore
4. Diploma universitario o laurea breve
5. Laurea
13-bis Data di prenotazione
La data di prenotazione esprime la data in cui la richiesta di ricovero programmato è pervenuto all'operatore addetto alla prenotazione con conseguente iscrizione del paziente nella lista di attesa.
Tale data deve corrispondere a quella riportata nei registri di ricovero, ex art. 3, comma 8 della legge n. 724/1994.
13-ter Classe di priorità
Per tutti i ricoveri programmati per i quali è inserita la data di prenotazione dovrà essere compilata la classe di priorità secondo il seguente schema (Accordo Stato-Regioni 11 luglio 2002)

CLASSE DI PRIORITA' PER IL RICOVERO
INDICAZIONI
CLASSE A
Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi
CLASSE B
Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi
CLASSE C
Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi
CLASSE D
Ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi



19-bis Codice causa esterna
In tale campo dovrà essere inserito il codice E (E800-E999) della Classificazione ICD-9-CM versione 2007 e successivi (Classificazione supplementare).
Il codice consente di descrivere la causa esterna dei traumatismi, degli avvelenamenti e di altri effetti avversi.

Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria.

Ministero della salute
O.M. 5-8-2010
Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010, n. 196.

O.M. 5 agosto 2010 (1).

Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria. (2)


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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010, n. 196.

(2) Emanata dal Ministero della salute.




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IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2008, recante «Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2008;

Vista l'ordinanza 21 dicembre 2007 del Ministro della salute di proroga dei termini previsti all'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 febbraio 2008, n. 48;

Vista la decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre del 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio, come modificata dalla decisione della Commissione europea del 18 agosto 2006, n. 2006/574/CE;

Visto in particolare l'art. 2-ter della summenzionata decisione della Commissione europea che concede la facoltà all'Autorità competente di autorizzare l'uso degli animali da richiamo nella caccia agli uccelli, in deroga a quanto previsto all'art. 2-bis, paragrafo 1;

Visto l'art. 3 della decisione della Commissione europea n. 2009/818/CE del 6 novembre 2009 che fissa il termine di applicazione della summenzionata decisione della Commissione al 31 dicembre 2010;

Considerato che con l'ordinanza 1° agosto 2008, recante «Deroga al divieto di utilizzo dei volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria, a modifica dell'ordinanza del Ministro della salute 21 dicembre 2007», era stata data applicazione delle deroghe di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) della decisione 2006/574/CE e che con nota DGSA II/19094 del 26 settembre 2008 erano state dettate indicazioni operative per l'applicazione della predetta ordinanza 1° agosto 2008;

Tenuto conto della favorevole situazione epidemiologica attualmente presente sul territorio nazionale;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà concessa dalla Commissione europea, sulla base delle recenti esperienze e dell'esito favorevole di una valutazione del rischio operata caso per caso, di prevedere ulteriori deroghe al divieto di impiego degli uccelli da richiamo, purché siano adottate adeguate misure di biosicurezza, ai sensi dell'art. 2-ter della decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerata l'opportunità e la necessità di prevedere specifiche condizioni ai fini della concessione della deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria;

Acquisito il parere tecnico del 9 giugno 2010 del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Direzione strategica - emesso in data 9 giugno 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9;

Ordina:


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Art. 1

1. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 2-ter, paragrafo 1, lettera d), e 4 della decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE e successive modifiche ed integrazioni, di cui alle premesse, su tutto il territorio nazionale è concessa la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria, nel rispetto delle condizioni fissate dal protocollo operativo di cui all'allegato A alla presente ordinanza.


2. La concessione della deroga è immediatamente sospesa qualora dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno permesso l'adozione.


La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

1600 agenti riservati ai VFB

pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1600 Allievi Agenti della Polizia di Stato riservato, ex art. 16 legge 23 08 2004, nr. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, che, se in servizio, abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno.

Convenzione con il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena.


Decr. 9-8-2010
Convenzione con il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010, n. 196.
Decr. 9 agosto 2010   (1).
Convenzione con il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010, n. 196.
(2) Emanato dal Commissario delegato per lo svolgimento del grande evento «Louis Vuitton World Series».
 

IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e s.m.i. recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series presso l'isola di La Maddalena»;
Visto l'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato nominato Commissario delegato per il Grande Evento;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per provvedere alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare veliche della «Louis Vuitton World Series» che avranno luogo nell'isola di La Maddalena;
Visto l'art. 7, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui è stata stanziata la somma di euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per consentire l'organizzazione e la realizzazione degli interventi funzionali al detto Grande evento e delle connesse attività finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla medesima ordinanza;
Visto l'art. 7, comma 3 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, il quale è stato disposto il trasferimento della suddetta somma sulla contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al Commissario delegato;
Ravvisata l'esigenza di garantire le attività di sicurezza a mare durante lo svolgimento della Louis Vuitton World Series, nonché le attività e gli impegni necessari ad attuare un servizio di vigilanza finalizzata a garantire la sicurezza a mare da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto in occasione dell'evento;
Visto il decreto del Commissario Delegato n. 1838/3 del 19 marzo 2010 con cui è stato confermato il dott. Nicola Dell'Acqua quale soggetto attuatore per la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali relativi allo svolgimento del Grande Evento «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena ed è stata disposta la conferma dello stesso per il coordinamento operativo delle attività logistico-funzionali di competenza dei vari soggetti interessati dalla gestione dell'evento sportivo sino alla sua conclusione e conseguente ripristino all'ordinario del territorio da esso interessato;
Vista la convenzione conseguentemente stipulata in data 5 giugno 2010 tra il Soggetto attuatore dott. Nicola Dell'Acqua in rappresentanza e per conto del Commissario delegato e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, rappresentato dal Capitano di Vascello (CP) Franco G. Persenda con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento del Corpo delle Capitanerie di Porto per garantire in particolare le attività di sicurezza a mare durante l'evento tenutosi a La Maddalena dal 22 maggio al 6 giugno 2010;
Visto l'art. 3 della citata convenzione che al fine di coprire le spese derivanti dalle prestazioni fornite dal Corpo delle Capitanerie di Porto quantifica in euro 44.700,00 (qurantaquattromilasettecento/00) il costo totale corrispondente alle spese per carbo/lubrificanti e indennità fuori sede per tutti i giorni di impiego;
Visto inoltre l'art. 4 che nel prevedere le modalità di pagamento prevede che il versamento di euro 44.700,00 (qurantaquattromilasettecento/00) a favore del Corpo delle Capitanerie di Porto, venga effettuato nell'apposito capitolo di entrata n. 2454 - capo XV - art. 3 - presso la Tesoreria Provinciale dello Stato con la seguente causale «Rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'art. 3 della Convenzione a titolo oneroso fra Commissario Delegato e il Corpo delle Capitanerie di Porto per l'evento «Louis Vuitton Trophy (22 maggio 2010 - 6 giugno 2010)»;
Atteso che al pagamento della predetta somma si provvederà con le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 7, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:

 

Art. 1
Per le motivazioni esposte in premessa, è disposto il pagamento a favore del Corpo delle Capitanerie di Porto, nell'apposito capitolo di entrata n. 2454 - capo XV - art. 3 - presso la Tesoreria Provinciale dello Stato con la seguente causale «Rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'art. 3 della Convenzione a titolo oneroso stipulato tra il Soggetto Attuatore dott. Nicola Dell'Acqua in rappresentanza e per conto del Commissario Delegato e il Corpo delle Capitanerie di Porto per l'evento «Louis Vuitton Trophy (22 maggio 2010 - 6 giugno 2010) della somma di euro 44.700,00 (qurantaquattromilasettecento/00)a valere sulla contabilità speciale in premessa indicata.

 

Art. 2
Al pagamento della somma di cui all'art. 1 si provvederà con le somme disponibili sulla predetta contabilità speciale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

Patente a punti: con il nuovo Codice della Strada cambiano le regole

hai commesso delle infrazioni al codice della strada dopo il 12 agosto? Potresti trovare delle novità sulla decurtazione dei punti della patente.

Con le nuove norme del codice della strada sono cambiate anche alcune disposizioni sulla patente a punti. Per chi dal 13 agosto in poi si trova nella condizione di aver commesso un'infrazione, la nuova legge, prevede delle modalità diverse sia per il numero di punti da decurtare che per il recupero degli stessi.
Infatti, la tabella dei punti è stata aggiornata e rimodulata per dare maggiore gradualità alla decurtazione prevista per le violazioni.

Ad esempio per chi supera il limite di velocità di oltre 40 km/h ma fino a 60 km/h la decurtazione è passata da 10 a 6 punti. Ridotta da 5 a 3 la decurtazione dei punti per chi supera di oltre 10 ma di non oltre 40 Km/h il limite di velocità.

Anche se non si è perso tutto il punteggio disponibile (20 punti) deve fare la revisione della patente chi, dopo aver perso 5 punti con una sola violazione, nell'arco dei dodici mesi successivi, perde altri 5 punti con due violazioni non contestuali.

Niente punti patente per ciclisti: chi commette una infrazione con la bicicletta pagherà una multa ma non perderà i punti dalla sua patente.

Se invece non sai quanti punti sono rimasti sulla tua patente basta chiamare l'848782782 per conoscere il saldo punti in tempo reale. Il costo è quello di una chiamata urbana e il numero, che può essere effettuato solo da un telefono fisso, è attivo 7 giorni su 7.
dal sito:  www.poliziadistato.it

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