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mercoledì 9 febbraio 2011

NOMADI: ZINGARETTI, OSCURARE VERGOGNOSE PAGINE FACEBOOK = 'RIFIUTARE LUOGHI COMUNI RAZZISMO, FAVORIRE POLITICHE DI ACCOGLIENZA E LEGALITA'

NOMADI: ZINGARETTI, OSCURARE VERGOGNOSE PAGINE FACEBOOK =
'RIFIUTARE LUOGHI COMUNI RAZZISMO, FAVORIRE POLITICHE DI
ACCOGLIENZA E LEGALITA'

Roma, 9 feb. - (Adnkronos) - ''Chiedo che le autorita'
competenti oscurino al piu' presto le pagine vergognose, oltraggiose e
insultanti pubblicate su facebook dopo il rogo in cui hanno perso la
vita quattro bambini Rom. Si tratta di commenti riconducibili alla
piu' becera e razzista retorica xenofoba, che non possono trovare
cittadinanza in un Paese che si definisce civile''. E' quanto afferma
in una nota Nicola Zingaretti, presidente della Provincia di Roma.

''La questione nomadi - aggiunge Zingaretti - si puo' affrontare
con un impegno congiunto delle istituzioni, con politiche di
accoglienza, legalita' e solidarieta', rifiutando i luoghi comuni del
razzismo che gia' hanno causato troppe tragedie nella nostra citta'''.

(Rre/Zn/Adnkronos)
09-FEB-11 20:59


ROGO CAMPO ROM: ZINGARETTI, OSCURARE PAGINE FACEBOOK VERGOGNOSE =
(AGI) - Roma, 9 feb. - "Chiedo che le autorita' competenti
oscurino al piu' presto le pagine vergognose, oltraggiose e
insultanti pubblicate su facebook dopo il rogo in cui hanno
perso la vita quattro bambini Rom. Si tratta di commenti
riconducibili alla piu' becera e razzista retorica xenofoba,
che non possono trovare cittadinanza in un Paese che si
definisce civile". Lo afferma in una nota Nicola Zingaretti,
presidente della Provincia di Roma. (AGI)
Vic
092051 FEB 11

ROM: ZINGARETTI, OSCURARE PAGINE FACEBOOK VERGOGNOSE

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - ''Chiedo che le autorit… competenti
oscurino al pi— presto le pagine vergognose, oltraggiose e
insultanti pubblicate su Facebook dopo il rogo in cui hanno
perso la vita quattro bambini Rom. Si tratta di commenti
riconducibili alla pi— becera e razzista retorica xenofoba, che
non possono trovare cittadinanza in un Paese che si definisce
civile''. Lo afferma in una nota Nicola Zingaretti, presidente
della Provincia di Roma.
''La questione nomadi - conclude Zingaretti - si pu•
affrontare con un impegno congiunto delle istituzioni, con
politiche di accoglienza, legalit… e solidariet…, rifiutando i
luoghi comuni del razzismo che gi… hanno causato troppe tragedie
nella nostra citt…''. (ANSA).

DO
09-FEB-11 21:06 NNNN
ANSA-FOCUS/ BIMBI MORTI ROMA: CITTA' A LUTTO MA INDIFFERENTE
PAPA INVOCA 'PACE E AMORE'; NEGOZI APERTI, 'SERVONO SOLUZIONI'
(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Bandiere a mezz'asta, minuti di
silenzio, lezioni di sensibilizzazione a scuola e una veglia. Ma
la maggior parte dei romani non ha rispettato il lutto cittadino
per ricordare Sebastian, Patrizia e Fernando e Raul, i quattro
bimbi morti domenica sera in un incendio divampato nella loro
baracca, alla periferia della Capitale.
A Roma molte serrande dei negozi non sono state abbassate
durante la giornata, nemmeno per qualche minuto. ''Colpa della
poca informazione, ormai tutto questo e' inutile e ipocrita.
Bisognerebbe trovare delle soluzioni piuttosto'', dicono alcuni
negozianti del centro. Le bandiere che campeggiano sul
Campidoglio e negli uffici di Roma Capitale sono state oggi a
mezz'asta, sotto un sole che sembrava primaverile. Lutto anche
alla Regione Lazio, dove il presidente del Consiglio regionale,
Mario Abbruzzese, ha aperto e chiuso la seduta di oggi rinviando
i lavori d'aula alla prossima settimana. A ''piangere la morte
dei quattro bambini'' e' stata anche la diocesi ortodossa romena
d'Italia.
''Nel nome delle 150 comunita' monastiche e parrocchiali
ortodosse romene che si trovano in Italia'', i piccoli sono
stati ricordati su tutti gli altari dei monasteri e delle
parrocchie della Diocesi ortodossa. Un minuto di silenzio e'
stato osservato anche tra i banchi della scuola elementare Iqbal
Masih di Roma, frequentata da diversi alunni rom che arrivano
dello stesso quartiere Casilino, caratterizzato dalla presenza
di numerosi insediamenti nomadi. Nell'istituto si sono svolte
anche lezioni per sensibilizzare gli alunni sulla situazione di
precarieta' nei campi nomadi. Approfondimenti sugli affidi di
bimbi rom e sulla loro situazione in genere a Roma sono stati
fatti in occasione di un convegno all'Universita' Roma Tre.
Nel pomeriggio, nella basilica di Santa Maria in Trastevere,
stracolma, si e' invece tenuta la veglia di preghiera diocesana
cattolica per i piccoli rom. A presiederla e' stato il cardinale
vicario Agostino Vallini, di fronte a diversi genitori dei
bimbi, Elena Moldovan e Erdei Mircea, che hanno pianto senza
riuscire a fermarsi. Al loro fianco, gli esponenti delle
istituzioni locali: Alemanno, Poverini, Zingaretti. ''Questo
tragico evento pone anche a ciascuno di noi una domanda:
potevamo fare qualcosa per scongiurare questa morte ingiusta? La
morte di Sebastian, Patrizia, Fernando e Raul Š come un macigno
che ci pesa sul cuore e ci invita ad un grave esame di
coscienza, ciascuno per la sua parte di responsabilita''', ha
detto nella sua omelia Vallini, parlando di un evento
''umanamente inaccettabile''. Il leader dell'udc, Casini,
presente in chiesa, ha gettato acqua sul fuoco: ''Non si devono
suscitare nuove polemiche. Questa vicenda deve farci riflettere
e deve essere un'occasione per un ripensamento e un'assunzione
di responsabilit… da parte di tutta la politica''. Anche il Papa
e' intervenuto, per bocca di Vallini: ''Porto il ricordo e la
preghiera del nostro vescovo Benedetto XVI che prega con noi e
invoca pace e amore''. Alla cerimonia, e' stata accesa una
candelina per ogni bimbo rom morto a Roma, una piccola fiamma
per ogni anima volata in cielo: sono state dunque accese circa
cento candeline in ricordo di tutti i bambini nomadi morti a
causa delle precarie e poco sicure condizioni di vita. Alemanno,
prima di lasciare la chiesa, ha salutato alcuni dei rom
presenti. Una donna, in particolare, gli si Š avvicinata per
dirgli: "Sindaco, basta con i campi, i nostri bambini sono tutti
malati e bruciati".(ANSA).

Y4J-DO/CNT
09-FEB-11 20:22 NNNN
 

Per un semplice viaggio? Leggiamo ed impariamo! "Tunisia/ Sondaggio, 52% francesi vuole dimissioni Alliot-Marie"


Tunisia/ Sondaggio, 52% francesi vuole dimissioni Alliot-Marie
Dopo polemiche su vacanze private in Tunisia

Parigi, 9 feb. (TMNews) - La maggioranza dei francesi ritiene che
il ministro degli Esteri Michele Alliot-Marie debba rassegnare le
dimissioni dopo le polemiche scatenate dalle sue vacanze private
in Tunisia, dove aveva utilizzato un areo messo a disposizione da
un amico del deposto presidente Zine El Abidine Ben Ali.

Secondo un sondaggio della Bva, il 52% degli intervistati
favorevole alle dimissioni del Ministro (il 75% egli elettori
della sinistra e il 23% di quelli conservatori), contro un 46% di
parere contrario. Il sondaggio stato effettuato su un campione
di 1.061 persone, senza che sia stato indicato alcun margine di
errore.

Il sondaggio ricorda come nel novembre del 2009 solo il 22% dei
francesi si era detto favorevole alle dimissioni del
Sottosegretario Rama Yade, colpevole di avere criticato il
governo, e il mese precedente appena il 20% aveva auspicato
quelle del ministro della Cultura Frederic Mitterrand, finito nel
mirino per alcuni passaggi del suo libro "Mauvaise vie".(fonte
Afp)

Mgi

092039 feb 11

Aggiornamenti delle aree riservate ai possessori di userid e password al 10 febbraio 2011

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 8-2-2011 n. 28 Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione.

Circ. 8 febbraio 2011, n. 28 (1).

Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione.



 

Ai


Dirigenti centrali e periferici
 

Ai


Direttori delle Agenzie
 

Ai


Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
 

Al


Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:


Al


Presidente
 

Al


Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 

Al


Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 

Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 

Ai


Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 

Al


Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 

Ai


Presidenti dei comitati regionali
 

Ai


Presidenti dei comitati provinciali




1. Premessa

Il processo di modernizzazione della legislazione in materia di lavoro sviluppatosi negli ultimi anni ha evidenziato il graduale abbandono delle logiche gestionali fondate sul ricorso ad adempimenti formali a favore del costante e crescente sviluppo dell'informatizzazione.

In tale ottica si inquadra, tra l'altro, la recente determinazione del Presidente dell'Istituto n. 75 del 2010 (emessa in attuazione dell'art. 38, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con L. 30 luglio 2010 n. 122), che prevede l'utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle istanze di servizio appositamente elencate.

Per i datori di lavoro acquisisce pertanto una particolare rilevanza, ai fini della possibilità di relazionarsi con l'Istituto, l'accesso al fascicolo aziendale, nonché la prossima estensione e potenziamento delle funzionalità di comunicazione bidirezionale con datori di lavoro ed intermediari.

Ne risulta la necessità di chiarire e precisare ulteriormente le modalità di definizione dei titoli ad operare in qualità o per conto dei datori di lavoro.

Come recentemente affermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'attività Ispettiva (nota 29 aprile 2010, n. 25/SEGR/0007857, in allegato 2), la crescente informatizzazione dei principali adempimenti lavoristici e previdenziali ha rafforzato il ruolo degli intermediari a ciò abilitati, che risultano pertanto interlocutori privilegiati degli enti preposti al controllo di tali adempimenti ed alla gestione delle conseguenti attività.



2. Datori di lavoro

Restano confermate, per quanto riguarda i datori di lavoro che intendano adempiere in prima persona o per il tramite di propri dipendenti all'uopo delegati alla cura degli adempimenti nei confronti dell'Istituto, le istruzioni relative al rilascio del PIN, impartite da ultimo con Circ. 17 febbraio 2004, n. 32.

I datori di lavoro (persone fisiche e rappresentanti legali delle società) che abbiano già richiesto l'abilitazione al servizio di trasmissione telematica delle Denunce Aziendali secondo le modalità attualmente in uso e che risultano essere inseriti tra i soggetti collegati all'azienda, non dovranno ripetere le operazioni di accreditamento.

Oltre alla modalità di accesso tramite PIN è già operativa una nuova modalità di accesso mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) rilasciata da una Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 2 marzo 2004, n. 117.

I datori di lavoro (persone fisiche o rappresentanti legali delle società) non ancora titolari di un PIN o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) potranno richiedere il rilascio del PIN alla sede competente, compilando l'apposito modulo allegato alla presente circolare (allegato 3).


2.1. Abilitazione ad operare. Modalità di attribuzione.


Qualora intendano delegare alla gestione degli adempimenti nei confronti dell'Istituto uno o più lavoratori dipendenti, i datori di lavoro sopra indicati, dopo essersi autenticati mediante PIN o CNS dovranno utilizzare l'apposita applicazione per l'attribuzione delle sub-abilitazioni ad operare. Tali sub-abilitazioni potranno essere effettuate unicamente nei confronti dei dipendenti del datore di lavoro stesso.

A decorrere dalle denunce contributive relative al periodo di paga "aprile 2011", il nuovo sistema di deleghe sarà pienamente a regime e non sarà più possibile operare in nome e per conto di un datore di lavoro se non da parte del datore di lavoro stesso (persona fisica o legale rappresentante) o di un dipendente appositamente delegato nelle forme anzidette.


2.2. Gruppi di impresa. Delega a società del gruppo.


Come già affermato con Circ. 17 febbraio 2004, n. 32, l'articolo 31 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, prevede, al comma 1, che "i gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del D.Lgs. 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della L. 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate".

Come già affermato, in relazione al libro unico, dal Vademecum pubblicato dal Ministero del Lavoro, la società capogruppo può delegare agli adempimenti una qualsiasi società del medesimo gruppo, rimanendone tuttavia sempre direttamente responsabile.

Lo svolgimento degli adempimenti ad opera della società capogruppo o di quella delegata non modifica la titolarità delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro.

Per rendere operativa la delega sopra descritta, i rappresentanti legali delle società deleganti, dopo essersi autenticati mediante PIN o CNS, dovranno accedere ai servizi telematici e, dopo aver scelto la relativa funzione dovranno indicare il codice fiscale della società facente parte del gruppo cui si intende delegare gli adempimenti nei confronti dell'Istituto. Tale delega comporta l'autocertificazione circa la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile.

La messa a disposizione del servizio sopra descritto sarà comunicata mediante apposito messaggio pubblicato su internet.


2.3. Consorzi di società cooperative. Delega a società facenti parte del consorzio.


Come già affermato con Circ. 17 febbraio 2004, n. 32, l'articolo 31 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, prevede, al comma 2, che "i consorzi di società cooperative, costituiti ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della L. 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle società consorziate o delegarne l'esecuzione a una società consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi, così come previsto dall'articolo 1, comma 4, della L. 11 gennaio 1979, n. 12".

Analogamente a quanto previsto per i gruppi di impresa, per rendere operativa la delega sopra descritta, i rappresentanti legali delle società cooperative, dopo essersi autenticati mediante PIN o CNS, dovranno accedere ai servizi telematici e, dopo aver scelto la relativa funzione, dovranno indicare il codice fiscale della società cooperativa facente parte del consorzio, cui si intende delegare gli adempimenti nei confronti dell'Istituto. Tale delega comporta l'autocertificazione circa l'appartenenza al consorzio.

La messa a disposizione del servizio sopra descritto sarà comunicata mediante apposito messaggio pubblicato su internet.



3. Intermediari incaricati dai datori di lavoro

La citata nota 29 aprile 2010, n. 25/SEGR/0007857 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'attività Ispettiva, rimarca la centralità - nel quadro normativo destinato a regolare l'attività svolta dagli "intermediari" - della L. 11 gennaio 1979, n. 12, che identifica, tra l'altro, i soggetti abilitati a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.

Al riguardo, la nota precisa che dette attività non possono che essere effettuate da coloro che hanno titolo a legittimare la conformità dei dati elaborati alle disposizioni di legge. In tal senso, il Ministero del Lavoro richiama il combinato disposto di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della L. n. 12/1979 (allegato 1).

Pertanto, ai sensi della predetta nota, non sono autorizzati alla predisposizione e trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti di previdenza ed assistenza sociale né i Centri di elaborazione dati (CED) - in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della L. n. 12/1979, possono effettuare "esclusivamente" attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie - né quei soggetti - quali i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili - che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale. In relazione a tali soggetti risultano pertanto superate le istruzioni già impartite con Circ. 17 febbraio 2004, n. 32.


3.1. Modalità di identificazione degli intermediari autorizzati.


Al fine di avere una più precisa identificazione degli intermediari abilitati ad operare, l'Inps ha predisposto un sistema di profilazione degli stessi.

I consulenti del lavoro e gli altri professionisti elencati all'articolo 1, comma 1, della citata L. n. 12/1979 saranno abilitati ad operare con identificazione personale, sulla base dell'interscambio di informazioni con gli albi nazionali di riferimento, con cui sono già vigenti, o in fase di stipula, convenzioni.

Per quanto riguarda i servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese (articolo 1, comma 4, della L. n. 12/1979), sarà predisposta - sulla base dell'identificazione operata dalla relative associazioni nazionali - una profilazione di struttura, alla cui abilitazione saranno quindi associati uno o più soggetti responsabili.

I professionisti abilitati ad operare ed i responsabili di struttura, identificati nel modo sopra descritto, potranno accedere ai servizi on line dell'Istituto previa autenticazione mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o PIN rilasciato dall'Istituto. Qualora siano già dotati di PIN potranno continuare ad operare con quello già in uso.

Per i professionisti ed i responsabili di struttura che risultino avere un PIN non abilitato ad operare per i servizi aziendali sarà in automatico effettuata tale abilitazione.

I professionisti e i responsabili di servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria non ancora titolari di un PIN o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) potranno richiedere il rilascio del PIN alla sede competente, compilando l'apposito modulo allegato alla presente circolare (allegati 4 e 5).

Sono conseguentemente superate le disposizioni impartite a tale proposito con Circ. 30 ottobre 2001, n. 191.


3.2. Applicazione di gestione delle deleghe da parte delle aziende e delle sub-abilitazioni ad operare.


Gli intermediari autorizzati ai sensi della L. n. 12/1979, individuati secondo le modalità indicate al punto 3.1 della presente circolare, potranno operare in nome e per conto dei datori di lavoro sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante, utilizzando il modulo appositamente predisposto.

A tale scopo l'intermediario autorizzato accederà - mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o PIN rilasciato dall'Istituto - all'applicazione di gestione deleghe, resa disponibile sul sito internet dell'Istituto, nella sezione "servizi per le aziende e i consulenti".

Tramite l'applicazione, l'intermediario riempirà il testo della delega con i dati propri e del delegante. Una volta terminata la compilazione, l'intermediario potrà stampare la delega perché possa essere sottoscritta dal delegante. In un momento successivo tornerà a validare la delega, dichiarando, sotto la propria responsabilità, l'avvenuta sottoscrizione da parte del delegante. L'intermediario si impegnerà a custodire presso di sé la delega - unitamente ad una fotocopia di un valido documento di identità del delegante - per tutto il periodo di vigenza della stessa, nonché nei 5 anni successivi, e ad esibirla a richiesta.

Qualora intendano delegare uno o più dei propri lavoratori dipendenti alla gestione degli adempimenti nei confronti dell'Istituto, gli intermediari dovranno utilizzare l'apposita applicazione per l'attribuzione delle sub-abilitazioni ad operare. Tali sub-abilitazioni potranno essere effettuate unicamente nei confronti dei dipendenti dell'intermediario.



4. Tempistica

L'applicazione di gestione delle deleghe sarà resa disponibile sul sito internet dell'Istituto dal 7 febbraio 2011. A decorrere dalla data suddetta gli intermediari autorizzati possono pertanto accedere ed inserire le proprie deleghe.

Durante la prima fase del nuovo sistema sarà comunque possibile inviare i flussi UniEmens secondo il sistema attualmente in uso.

A decorrere dalle denunce contributive relative al periodo di paga "aprile 2011", il nuovo sistema di deleghe sarà pienamente a regime e non sarà più possibile operare in nome e per conto di un datore di lavoro in assenza di una delle sottoelencate condizioni:

a) datore di lavoro (persona fisica o rappresentante legale di società);

b) dipendente abilitato dal datore di lavoro (come descritto al punto 2.1 della presente circolare);

c) società appartenente al gruppo (o dipendente di tale società appositamente abilitato), in base alla delega attribuita secondo le modalità di cui al punto 2.2 della presente circolare;

d) società cooperativa appartenente al consorzio (o dipendente di tale società appositamente abilitato), in base alla delega attribuita secondo le modalità di cui al punto 2.3 della presente circolare;

e) intermediario autorizzato ai sensi della L. n. 12/1979, munito di delega espressa da parte del datore di lavoro, attribuita secondo le modalità descritte al punto 3 della presente circolare.

In tutti i casi sopra descritti, le persone incaricate dovranno ovviamente autenticarsi con il proprio PIN o CNS.

Durante il periodo di transizione sarà realizzata una attività di informazione nei confronti dei datori di lavoro interessati.



5. Datori di lavoro agricoli

I criteri operativi descritti nei punti precedenti saranno applicati anche nei confronti dei datori di lavoro che assumono operai agricoli.

Con riferimento ai soli adempimenti relativi agli stessi datori di lavoro agricoli, ed in relazione alle sole aziende da essi amministrate, sono soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale anche i professionisti iscritti agli albi dei periti agrari e degli agrotecnici (Circ. 7 aprile 2008, n. 45).

Di contro, anche nel caso di datori di lavoro agricoli, non sono autorizzati alle sopracitate attività né i Centri di elaborazione dati (CED) - in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della L. n. 12/1979, possono effettuare "esclusivamente" attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie - né quei soggetti - quali i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili - che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale. In relazione a tali soggetti risultano pertanto superate le istruzioni già impartite con Circ. 17 febbraio 2004, n. 32 e con la successiva specifica Circ. 22 settembre 2006, n. 100.

Nelle more del rilascio della procedura di gestione deleghe che interesserà la generalità dei soggetti continueranno ad applicarsi le normali procedure di abilitazione previste per lo specifico settore.

Sarà comunque consentito anche alle Associazioni di categoria dei datori di lavoro abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, di utilizzare il sistema delle sub-abilitazioni nei confronti dei propri dipendenti.


Il Direttore generale

Nori



Allegato 1


L. 11 gennaio 1979, n. 12

Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro

(Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1979, n. 20)


- Stralcio -


Articolo 1

Esercizio della professione di consulente del lavoro.


Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli Ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Il personale di cui al presente comma non potrà essere iscritto all’albo della provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.

Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell’apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell’albo di cui all’art. 8 della presente legge.

Le imprese considerate artigiane ai sensi della L. 25 luglio 1956, n. 860 nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l’esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l’esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgano, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di
elaborazione dati, anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma.

L’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro non é richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall’ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all’evoluzione professionale ed occupazionale del settore.



Allegato 2


Nota 29 aprile 2010, n. 25/SEGR/0007857 (2)

(2) Il testo della presente nota, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è pubblicato autonomamente.



Allegato 3


Richiesta assegnazione “PIN” datore di lavoro


Scarica il file



Allegato 4


Richiesta assegnazione “PIN” intermediario abilitato


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Allegato 5


Richiesta assegnazione “PIN” intermediario associazioni


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D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 38
L. 11 gennaio 1979, n. 12, art. 1





Numero 42°/2010 Principali situazioni di lavoro con esposizione a cancerogeni: matrice esposizione-rischio

AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO 2011 (gennaio) - Workplace Violence and Harassment: a European Picture - European Risk Observatory Report - M. Milczarek, European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010 - ISBN 978-92-9191-268-1- doi:10.2802/12198

Incredibile ma vero! "Autovelox: lo rilevano a 1.230 Km/ora, più veloce del suono".



AUTOVELOX: LO RILEVANO A 1.230 KM/ORA, PIU' VELOCE DEL SUONO =
(AGI) - Brindisi, 9 feb. - Un'automobilista a bordo di un
veicolo commerciale Fiat Doblo' e' stato rilevato dal Comando
della Polizia Municipale del Comune di Oria (Br) alla velocita'
di ben 1.230 km/h ossia oltre la velocita' del suono (pari a
1.193,4 km/h), superando il limite massimo consentito per quel
tratto di strada di 1.078 km/h. Lo ha segnalato Giovanni
D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela
del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello
"Sportello dei Diritti" contro le multe seriali ed a raffica
utilizzate dagli enti allo scopo di "far cassa" prima che per
la sicurezza stradale, utilizzando strumenti di rilevazione
elettronica tipo autovelox, telelaser e photored. "Non ci
credevamo -ha detto D'Agata- finche' non abbiamo visto con i
nostri occhi il verbale che e' stato notificato alla societa'
proprietaria del mezzo che risulta chiaramente non essere un
aeroplano. Ancora una volta -ha proseguito- appare sempre piu'
evidente come questi strumenti elettronici e lo stesso sistema
di gestione di questo tipo d'infrazioni faccia acqua da tutte
le parti non consentendo la certezza fattuale, oltreche'
giuridica, di una sempre corretta rilevazione e contestazione
delle infrazioni, poiche' la necessita' di rimpinguare i
bilanci comunali, molto spesso spinge i comuni e gli alti enti
locali a mettere al primo posto esigenze di cassa con
conseguenti errori materiali, vizi di forma e violazioni della
normativa e dei regolamenti per la contestazione delle
infrazioni, piuttosto che la sicurezza stradale e la certezza
delle verbalizzazioni ed il diritto alla difesa dei cittadini".
(AGI)
red/Tib
091540 FEB 11

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Sicurezza stradale/ Al via oggi le nuove regole per neopatentati



Sicurezza stradale/ Al via oggi le nuove regole per neopatentati
Un 'rodaggio' di un anno senza guidare veicoli troppo potenti

Roma, 9 feb. (TMNews) - Entrano in vigore oggi le nuove regole
per i neopatentati previste dal codice della strada, modificato
nei mesi scorsi dal Parlamento. La novità principale è, in
sostanza, che chi conseguirà la patente di guida a partire da
oggi (quindi la legge non si applica per chi ha già preso la
patente prima del 9 febbraio 2011) per un anno dovrà svolgere un
periodo di rodaggio e non potrà mettersi al volante di auto
troppo potenti.

Secondo l'articolo 117 del codice, infatti, il neopatentato a
partire da oggi non potrà guidare autoveicoli che superano il
rapporto potenza/tara di 55 kW/tonnellata. La tara è la massa del
veicolo vuoto più quella del conducente (che per definizione si
assume in 75 kg). Inoltre, nel caso di veicoli di 'categoria M1'
(le auto più comuni: "veicoli destinati al trasporto di persone,
con al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente"),
il neopatentato sempre per un anno potrà guidare veicoli con
potenza massima pari a 70 Kw.

Il nuovo articolo stabilisce anche che per i primi tre anni dal
conseguimento della patente di categoria B non è consentito il
superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90
km/h per le strade extraurbane principali. Chi sgarra i limiti di
guida e di velocità rischia una multa da 148 a 594 euro e la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da 2 ad 8 mesi.

Sav

090921 feb 11

(ER) SICUREZZA PARMA. PROVINCIA SOSTIENE CARABINIERI E GDF

(ER) SICUREZZA PARMA. PROVINCIA SOSTIENE CARABINIERI E GDF
(ER) SICUREZZA PARMA. PROVINCIA SOSTIENE CARABINIERI E GDF
CON AUTO E STRUMENTAZIONI; SPESA TOTALE DI 100 MILA EURO

(DIRE) Parma, 9 feb. - Due nuove autovetture per il comando
provinciale dei Carabinieri e nuova strumentazione tecnologica
per la Guardia di finanza. E' il contributo che la Provincia di
Parma mette a sostegno delle forze dell'ordine per rafforzare la
loro presenza sul territorio aumentando l'efficienza dei servizi
per la salvaguardia della sicurezza.
Attraverso due protocolli d'intesa, piazza della Pace ha
assicurato all'Arma due nuove autovetture con a corredo un
pacchetto assistenza di 6 anni per un importo di 15.700 euro ad
autovettura. La sinergia con la Guardia di finanza si realizza
invece con l'acquisto di quattro personal computer, 28 netbook,
quattro ministampanti, otto navigatori satellitari, quattro
apparecchi fotografici, un monitor a parete e un apparecchio di
localizzazione satellitare 'Pedinator'. Questi due protocolli
seguono un altro intervento della Provincia di Parma a sostegno
della sicurezza, come la recente realizzazione di interventi di
adeguamento dell'organizzazione dei locali e attrezzature
telematiche e tecnologiche della nuova sede dell'ufficio
immigrazione della Questura.
"Sebbene il tasso di criminalita' in provincia non sia alto-
specifica il timoniere di piazza Pace, Vincenzo Bernazzoli- la
sicurezza e' percepita come una priorita' per i cittadini e la
Provincia vuole mandare un messaggio chiaro per garantire la
sicurezza sul territorio. Un messaggio- prosegue il presidente-
che mandiamo anche alle forze dell'ordine perche', seppur in un
momento di difficolta' economica, riconosciamo loro il forte
impegno nel garantire la sicurezza". I tre progetti della
Provincia- Questura, Carabinieri e Guardia di finanza- comportano
una spesa di quasi 100.000 euro a carico dell'ente provinciale ed
e' allo studio una iniziativa analoga in sinergia con i Vigili
del fuoco.

(Par/ Dire)
11:53 09-02-11

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"Io non costringo, curo" Appello dei medici e degli operatori sanitari per la libertà di scelta sul testamento biologico contro l’accanimento terapeutico

Vera Lamonica - Stefano Cecconi
"Io non costringo, curo" Appello dei medici e degli operatori sanitari per la libertà di scelta sul testamento biologico contro l’accanimento terapeutico
08/02/2011
Siamo tutti impegnati a diffondere e a sostenere ad ogni livello l’iniziativa promossa da FP CGIL e FP CGIL Medici con l’Appello dei medici e degli operatori sanitari per la libertà di scelta sul testamento biologico contro l’accanimento terapeutico. Primi firmatari: Ignazio Marino, Umberto Veronesi, Amato De Monte 
Ogni informazione al sito “io non costringo, curo” 
fonte: Cgil
IL TESTO DELL'APPELLO I medici e gli operatori sanitari non vogliono una legge che costringa a mantenere in vita con tecnologie straordinarie o sproporzionate chi ha deciso di rifiutarle in modo consapevole e non ha più una ragionevole speranza di recupero. Non vogliono calpestare, per scelte legislative ideologiche, la deontologia professionale e la stessa Costituzione che garantiscono il rispetto della volontà dell'individuo sulle terapie da effettuare. Non vogliono che l'idratazione e la nutrizione artificiale siano strumentalmente considerate nella legge come "pane ed acqua", in contrasto con la comunità scientifica internazionale e negando l'evidenza della necessità per la loro somministrazione di competenze mediche e sanitarie. Vogliono invece poter lavorare secondo scienza e coscienza in una alleanza terapeutica con la persona assistita, alla quale devono sempre essere garantite la dignità e la decisione finale.