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sabato 23 ottobre 2010

SICUREZZA: CIRCOLARE PS, ARRIVA UFFICIO CONTROLLO TERRITORIO

IN TUTTI I COMMISSARIATI,PIU'EFFICIENZA PER POLIZIOTTO QUARTIERE
(ANSA) - ROMA, 23 OTT - In arrivo una riorganizzazione della
presenza della polizia sul territorio fondata sulla creazione in
tutti i commissariati dell'Ufficio Controllo del territorio
(Uct). Lo prevede una circolare del capo della Criminalpol,
Francesco Gratteri, che a breve dovrebbe arrivare sul tavolo di
tutti i questori. L'obiettivo, si legge nella bozza del
documento, e' ''creare maggiore uniformita', evitare discrasie,
sviluppare nuove sinergie anche attraverso la razionalizzazione
delle risorse disponibili, per un'azione di prevenzione e
controllo del territorio sempre piu' dinamica e flessibile''.
Perno del progetto e' dunque l'Uct, che svolgera' il ruolo di
cabina di regia in modo da incrementare l'efficacia dell'azione
di controllo del territorio attraverso lo sviluppo delle
necessarie sinergie tra tutte le risorse disponibili.
Quanto al servizio polizia di quartiere, esso verra' unificato
nell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e
calibrato sulla base delle singole realta' locali, tenendo conto
della ''generale diminuzione delle risorse'' e del ''venir meno
delle unita' di riserva''. Questa riorganizzazione, sottolinea
la circolare, ''non deve determinare 'migrazioni' logistiche di
strutture e di risorse umane tali da inficiare l'efficacia
del'azione delle pattuglie''. (ANSA).

NE
23-OTT-10 17:28 NNNN

La Lombardia boccia la "guerra" nelle scuole

Link all'articolo
"Chiara Cremonesi, consigliera lombarda di Sinistra Ecologia Libertà (Sel) manifesta invece la propria soddisfazione: "Apprendiamo con soddisfazione che il corso di armi, tiro e cultura militare promosso per le scuole superiori della nostra regione dall'Ufficio scolastico regionale e dal Comando militare dell'esercito della Lombardia, con il benestare dei ministeri della Difesa e dell'Istruzione, è stato sospeso"."

Lezioni degli ex militari ai liceali, l'Unuci: «Sospendiamo, troppe polemiche» 


scuola. Stop ai corsi di 'cultura militare'? 

Scuola/ Ununci: Ritirato corso militare dalle superiori lombarde. “A cause di strumentalizzazioni”. Sel: Soddisfatti, ora chiarire 

un veicolo risulti ancora iscritto negli elenchi del P.R.A. non ne esclude la natura di rifiuto speciale, nel caso in cui il suo stato di degrado lo renda inidoneo alla circolazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale

Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIERLUIGI ONORATO - Presidente -
Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere -
Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere -
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI - Consigliere -
Dott. GIULIO SARNO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
1) ############### ############### N. IL 00/00/0000
- avverso la sentenza n. 3057/2008 begin_of_the_skype_highlighting              3057/2008      end_of_the_skype_highlighting CORTE APPELLO di FIRENZE, del 20/03/2009
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO
- Udito il Procuratore G nerale in persona del Dott. Montagne Alfredo che ha concluso per I'inammissibilità del ricorso.
- Udito, per la parte civile, l'Avv. //
- Udito il difensore Avv. Maccari Loriano.
############### ############### propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Firenze ha confermato la condanna dell'imputato inflitta dal tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Sansepolcro, per il reato di cui agli artt. 81 c.p., 192 co. 1 e 256 co 1 e 2 d.LGS 152/06 contestato per avere in più occasioni, nella qualità di legale rappresentante della ############### S.r.l., abbandonato e depositato incontrollatamente rifiuti pericolosi - camion completo di serbatoio carburante, batteria condensatore oli, camion incidentato completo con rimorchio ferraglia, camion con motrice incendiata con motore, completi di liquidi con fuoriuscita di olii, camion incidentato con impianto di aria condizionata completa di filtri liquidi, e non pericolosi - quattro autovetture con targa in evidente stato di abbandono e sei cabine di camion, su suolo dell'area di pertinenza della società.
Eccepisce in questa sede il ricorrente:
1) violazione dell'ari 183 del DLvo 152/06, in relazione all'art. 1 c.p., agli arti. 3, 13 del DLvo n. 209/03, all'art 6 DLvo 22/97, con riferimento all'art 14 del DLvo 138/02 sul rilievo che gli automezzi rinvenuti nel piazzale dell'autocarrozzeria non possono essere considerati rifiuti potendosi considerare tali solo gli oggetti di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi mentre, nella specie, i mezzi, targati e con proprietari, erano destinati ad un prossimo futuro riutilizzo dopo le riparazioni necessarie. E si aggiunge anche che solo il decreto del Ministero dell'Interno n. 22/1999 disciplina l'iter formale propedeutico per trasformare il veicolo da entità circolante a rifiuto.
2) violazione dell'art. 256 DLvo 152/06 in relazione all'art 192 co 1 e 2 , all'art 1 c.p. ed all'art. 255 con riferimento agli artt 1, 3,13 del DLvo 209/03 sul rilievo che la disposizione in esame sanziona l'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e che si riferisce pertanto a quei soggetti che effettuano le attività di gestione in modo professionale e non può essere applicata quindi all'attività della carrozzeria. Si evidenzia inoltre che alla corte fiorentina sarebbe sfuggita anche la distinzione fra deposito temporaneo occasionale accidentale ed attività organizzata per il trattamento alla gestione di veicolo fuori uso o di altri rifiuti.
3) violazione dell'art.184 del DLvo 152/06 con riferimento all'articolo 231 dovendosi escludere che nella specie si trattasse di rifiuti pericolosi.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
In ordine al primo motivo occorre rilevare come, anche di recente, questa Sezione abbia affermato che in tema di rifiuti, la circostanza che un veicolo risulti ancora iscritto negli elenchi del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) non ne esclude la natura di rifiuto speciale, nel caso in cui il suo stato di degrado lo renda inidoneo alla circolazione (Sez. 3, n. 20424 del 27/01/2009 Rv. 243504).
Tale orientamento va ribadito nella specie non apparendo decisivi i rilievi del ricorrente.
L'art. 3 comma 1 lett. b) del decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", richiamato dall'art. 231 del DLvo 152/06, definisce infatti «veicolo fuori uso», un veicolo .... a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche".
Il successivo comma 2 recita: " Un veicolo e' classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b):
a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. E', comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale e' stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorita' amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorche' giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono". Ora se è vero che alla lettera a) si precisa che è considerato rifiuto il veicolo ufficialmente privato delle targhe per il quale sia stata effettuata la cancellazione al PRA, appare ingiustificatamente riduttivo limitare a questo solo caso l'ipotesi in cui il veicolo fuori uso debba essere considerato rifiuto atteso che il decreto legislativo in questione persegue l'obiettivo di attuare la direttiva 2000/53 CE che tale limitazione non opera.
Ed invero all'art. 2 n. 2) la citata direttiva prevede che debba intendersi per "veicolo fuori uso", un veicolo che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/Cee.
Pertanto, tenuto conto di quanto sancito alla lettera d) del comma 2 dell'art. 3 DLvo 309/03 , deve essere considerato "fuori uso" sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che - come nella specie - risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata (sul punto Cass. Sez. 3, n. 33789 del 23/06/2005 Rv. 232480).
Di qui la considerazione della correttezza del ragionamento della corte di merito che non ha ritenuto di doversi soffermare sulla mancata riconsegna delle targhe al PRA ritenendo evidentemente tale accertamento non decisivo e che piuttosto si è concentrata sulla individuazione degli elementi sintomatici dello stato e della volontà di abbandono degli automezzi.
In questo senso appaiono logicamente valorizzate le condizioni in cui le motrici ed i veicoli si trovavano.
E' appena il caso di rilevare infine che la spiegazione fornita dal ricorrente che ha giustificato la presenza dei veicoli in funzione con la necessità di riparazione, in quanto correttamente e logicamente esclusa dalla corte di merito, non può formare oggetto di esame in questa sede, essendo notoriamente preclusa nel giudizio di legittimità la verifica di merito delle conclusioni della sentenza impugnata.
Quanto al secondo motivo questa Sezione ha già precisato che il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 51, comma secondo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, è ipotizzabile non soltanto in capo alle imprese o agli enti che effettuano una delle attività indicate al comma primo del citato art. 51 (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti), ma a qualsiasi impresa, avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 cod. civ., o ente, con personalità giuridica o operante di fatto, atteso che il precedente riferimento alla attività di gestione dei rifiuti originariamente previsto dal comma in questione risulta soppresso con legge 9 dicembre 1998 n. 426 (Sez. 3, n. 9544 del 11/02/2004 Rv. 227570).
Tali considerazioni non possono che essere ribadite per l'art. 256 del DLvo 152/06 che riproduce l'art. 51 co. 2 nella più recente formulazione.
In ordine al terzo motivo, infine, correttamente si è fatto riferimento da parte dei giudici di appello alle componenti pericolose dei veicoli e si è evidenziato come i veicoli fuori uso abbiano come codice di riferimento CER 16 01 06* (art. 184 co. 5). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 13.4.2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 10 Giu. 2010

Segnalazione di non omologazione del sistema di controllo della velocità TUTOR SICVe

Ministero delle Infrastrutte e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
e l Sistemi lnformativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II
Prot. n. 58422
8 luglio 2010
Oggetto: Segnalazione di non omologazione del sistema di controllo della velocità TUTOR SICVe.

Con riferimento alla richiesta qui inoltrata con la nota in riscontro, si premette che l'art. 4 c. 3 del DL n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla L n. 168/2002 e successive modifiche, afferma testualmente che i dispositivi, utilizzati per accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, devono essere omologati o approvati ai sensi dell'art. 45 c. 6 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285(1992).
Ciò premesso, al riguardo l'art. 192 cc. 2 e 3 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992) chiarisce la differenza di procedura tra omologazione ed approvazione, ricorrendo quest'ultima quando non esistano norme di riferimento circa le caratteristiche fondamentali e le particolari prescrizioni, nel qual caso esse sono stabilite, caso per caso, per ogni singolo dispositivo, avvalendosi del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in qualità di massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
Nel caso del sistema TUTOR SicVe, approvato con Decreto Dirigenziale n. 3999 del 24.12.2004, non esistendo specifiche norme di riferimento, le prescrizioni di installazione, di funzionamento e di impiego sono state stabilite dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, V^ Sezione, con voto n. 71 reso nell'adunanza del 28.04 .2004, richiamato, unitamente al DL n. 121/2002, nel preambolo del decreto di approvazione.
Ai fini dell'impiego, dunque, approvazione o omologazione risultano del tutto equivalenti, come esplicitamente affermato dal legislatore nella formulazione dell'art. 4 c. 3 del citato DL n. 121/2002; pertanto l'affermazione della S.V. circa il fatto che il legislatore ammetta unicamente sistemi omologati è fondamentalmente erronea.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ing. Sergio Dondolini

Decreto 8 settembre 2010recante "Applicazione delle modifiche all'articolo 115 del codice della strada, introdotte dall'articolo 16, comma 1, lettera b) e c) della legge 29 luglio 2010, n. 120" - pubblicato nella GU n. 216 del 15 settembre 2010.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Prot. n. 83160/08.03
Roma, 15 ottobre 2010
OGGETTO: Decreto 8 settembre 2010recante "Applicazione delle modifiche all'articolo 115 del codice della strada, introdotte dall'articolo 16, comma 1, lettera b) e c) della legge 29 luglio 2010, n. 120" - pubblicato nella GU n. 216 del 15 settembre 2010.

Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'oggetto, inteso a dettare disposizioni applicative alle modifiche apportate all'articolo 115 del codice della strada dall'articolo 16, co. 1, lett. b) e c), della legge 29 luglio 2010, n. 120.
Tali modifiche sono intese ad:
•elevare a 68 anni il limite di età per condurre autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore alle 20 t, a condizione che sia conseguito, di anno in anno, uno specifico attestato sul possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita specialistica annuale;
•elevare a 68 anni il limite di età per condurre autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, adibiti al trasporto di persone, a condizione che sia conseguito, di anno in anno, uno specifico attestato sul possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita specialistica annuale;
•prescrivere che, fatti salvi i limiti di età di cui al comma 2 dello stesso articolo 115, il conducente che abbia superato ottanta anni possa continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medico locale di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, a seguito di visita specialistica biennale, rivolta ad accertare la sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti.
Con la presente circolare si offrono istruzioni operative e chiarimenti, la cui necessità si è palesata in fase di prima applicazione del provvedimento in commento.
L'art. 1 del DM in esame disciplina le procedure di rinnovo di validità della patente C che possono abilitare un soggetto con più di 65 anni alla guida di veicoli di massa complessiva superiore a pieno carico alle 20 t.
Si chiarisce da subito che per mero errore materiale il decreto menziona la patente di categoria C in luogo di quella C+E, che sola - ai sensi dell'articolo 116 del codice della strada nonché dell'articolo 3 del DM 30 settembre 2003, n. 40 T (che ha recepito "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva comunitaria 2000/56/CE") - abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, e dunque sia sopra le 20 t.
Con riferimento allo "specifico attestato sui requisiti fisici e psichici" previsto dall'articolo 115, co. 2, lett. a) (patente C+E), si ritiene che, nelle more delle prescritte modifiche regolamentari, siano applicabili in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 307 del DPR n. 495/1992, recante Regolamento di esecuzione al Codice della Strada, ivi compreso il rinvio al modello IV.1: disposizioni già poste dalla previgente disciplina dell'articolo 115, co. 2, lett. b), con riferimento alla patente D.
Per quanto concerne l'art. 3 del DM in esame, si sottolinea che le disposizioni in esso contenute, come chiaramente indica la rubrica, disciplinano la validità temporale della certificazione medica utile al rinnovo del certificato di abilitazione alla guida del ciclomotore ovvero della patente di guida di soggetti che ancora non abbiano compiuto ottanta anni: ed infatti la disciplina del predetto rinnovo, per conducenti già ottantenni, è posta dall'articolo 115, co. 2-bis, del codice della strada, come di recente modificato.
Tuttavia, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al predetto articolo 3 del DM, si è diffuso tra i medici delle commissioni mediche locali il convincimento che le disposizioni del medesimo articolo precludessero la possibilità per conducente ultraottantenne di ottenere successivi rinnovi del titolo abilitativo alla guida posseduto oltre il compimento dell'ottantaduesimo anno di età.
Evidentemente tale convincimento è erroneo, e non tiene conto del combinato disposto delle disposizioni di cui ai predetti articoli 115, co. 2-bis, del codice della strada e 3 del DM 8 settembre 2010.
Pertanto, al fine di risolvere ogni dubbio interpretativo che possa comportare, in definitiva, pregiudizio per l'utenza si chiarisce che:
1. l'articolo 3 del DM disciplina, a far data dal 15 settembre 2010 (data di entrata in vigore del DM 8 settembre 2010) la validità temporale delle certificazioni mediche rilasciate a soggetti che, non avendo ancora compiuto gli ottanta anni, possono acquisire un certificato della validità massima di tre anni (cfr. art. 126, co. 1, CdS).
2. Tuttavia, stante la nuova prescrizione che, al compimento dell'ottantesimo anno di età, occorre che l'idoneità psico-fisica alla guida sia accertata da CML con visita biennale (cfr. 115 co. 2-bis, CdS), si prevede che quando il soggetto acquisisca - prima degli ottanta anni - una certificazione medica collegiale, la stessa abbia la durata che le è propria che comunque non può andare oltre l'ottantaduesimo, giacché al compimento di tale età ricorre nuovamente l'obbligo della visita biennale.
3. Per converso, qualora un soggetto di età inferiore agli ottanta anni acquisisca una certificazione di medico monocratico, evidentemente la stessa non potrà avere validità oltre la data del compimento dell'ottantesimo anno, nella quale ricorre l'obbligo di visita collegiale biennale (cfr. 115, co. 2-bis, CdS).
4. Per tutti i rinnovi di validità che conseguono a precedente rinnovo secondo le modalità su indicate sub lett. b) e c), ovvero per quelli a cui debba procedere il conducente che abbia compiuto gli ottanta anni dalla data del 15 settembre 2010 si applicano le disposizioni dell'art. 115, co. 2-bis, del codice della strada.
Non vi è pertanto alcun dubbio che l'abilitazione alla guida di ciclomotori o veicoli possa essere mantenuta,senza alcun limite di età, finché sussistano i requisiti psico-fisici richiesti per la guida.
Si sottolinea infine che, sebbene la validità del titolo abilitativo alla guida per soggetti che abbiano compiuto settanta anni non sia stata modificata nell'ambito dell'articolo 126, co. 1, del codice della strada, c'è motivo di ritenere che la visita biennale prescritta dall'art. 115, co. 2-bis, CdS si risolva in un rinnovo di validità dei predetti titoli abilitativi.
Pertanto, l'attestato di cui al citato art. 115, co. 2-bis, deve essere redatto nella forma di un certificato di rinnovo di validità e trasmesso dalla commissione medica locale all'Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, ai fini del rinnovo di validità dei documenti abilitativi posseduti.
Infine si precisa che, sebbene nell'ambito del comma 1 dell'articolo 3 del DM 8 settembre 2010 (che disciplina la validità temporale di certificazioni di idoneità psicofisica alla guida nei riguardi di soggetti che abbiano compiuto settantasette anni ma non ancora ottanta, rilasciata da medico monocratico), sia menzionata anche la patente di categoria C, è evidente che i predetti soggetti già dal compimento del sessantacinquesimo anno di età devono procedere al rinnovo della patente C posseduta presso una commissione medica locale (cfr. art. 119, co. 4, lett. b).

IL DIRETTORE GENERALE
dott. arch. Maurizio Vitelli