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giovedì 31 marzo 2011

Maurizio Crozza - Siamo un paese di figuranti

INTERNET: FRASI CHOC SU FACEBOOK, POLIZIA POSTALE CHIEDE RIMOZIONE DEL GRUPPO = 'ISTIGA ALL'ODIO E ALLA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE'



INTERNET: FRASI CHOC SU FACEBOOK, POLIZIA POSTALE CHIEDE RIMOZIONE DEL GRUPPO =
'ISTIGA ALL'ODIO E ALLA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE'

Roma, 31 mar. - (Adnkronos) - Frasi choc contro rom e bimbi
down: la polizia postale italiana oggi ha inviato alla direzione di
Facebook la richiesta di rimozione della gruppo 'I veri crociati del
black humor', sul quale oltre 10mila iscritti pubblicavano
giornalmente frasi del tipo: "Come si ammazzano 15 mosche in un colpo
solo? Dando uno schiaffo ad un bimbo africano''. A denunciare
pubblicamente l'esistenza della pagina era stata la rete sui diritti
civili 'Equality Italia'.

"I contenuti pubblicati violano la legge 205 del 1993, in
materia di pubblicazioni contenenti discriminazione razziale, etnica o
religiosa" dice la polizia postale, che ha avviato le indagini per
intercettare il creatore della pagina, oltre ad aver gia' inviato a
Facebook la richiesta di rimozione. Affinche' il gruppo sia eliminato
definitavemente occorrera' attendere "la riposta dell'ufficio legale
del social network statunitense".

(Lum/Ct/Adnkronos)
31-MAR-11 18:44

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farmaci: taglio prezzi generici, grido d'allarme aziende, lasceremo italia = foresti, dall'attuale 10%, gia' un 'flop', si scendera' a 7-8% quota mercato

FARMACI: TAGLIO PREZZI GENERICI, GRIDO D'ALLARME AZIENDE, LASCEREMO ITALIA =
FORESTI, DALL'ATTUALE 10%, GIA' UN 'FLOP', SI SCENDERA' A 7-8%
QUOTA MERCATO

Roma, 31 mar. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il taglio dei
prezzi dei farmaci a brevetto scaduto, che entrera' in vigore da meta'
aprile come deciso ieri dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia
italiana del farmaco (Aifa) in applicazione della manovra estiva 2010,
"non potra' che far calare ulteriormente la quota di mercato di questi
medicinali dall'attuale 10%, gia' un 'flop', al 7-8%, e spingere
alcune industrie, soprattutto quelle piu' piccole, ad andare via
dall'Italia". E' un desolato Giorgio Foresti, presidente di
Assogenerici, l'associazione delle imprese che producono medicinali
equivalenti, a commentare la misura che dispone il taglio fino al 40%
del prezzo di alcuni prodotti non coperti da brevetto, oggi a Roma a
margine della presentazione della campagna educazionale 'Equivalente -
conosci e scegli i farmaci equivalenti'.

In tutto sono 4.188 i farmaci coinvolti dai nuovi ribassi, che
serviranno a far risparmiare allo Stato 830 milioni di euro all'anno.
"Una misura - evidenzia Foresti - che penalizza ancora una volta le
industrie di generici a favore di quelle branded. Ogni occasione e'
buona per procedere con la ghettizzazione del settore. Erano previste
risorse, mentre invece arrivano solo tagli. In questo modo, molte
industrie potranno contare su margini troppo bassi e saranno costrette
a disinvestire dal nostro Paese. Cosa che portera' anche a una
diminuzione dell'offerta ai cittadini. Forse la campagna di oggi sara'
l'ultima iniziativa di comunicazione che sara' possibile fare".
8segue)

(Bdc/Zn/Adnkronos)
31-MAR-11 15:06

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Cassazione: sempre condanna a medico che firma ricette in bianco

CASSAZIONE: SEMPRE CONDANNA A MEDICO CHE FIRMA RICETTE IN BIANCO =
(AGI) - Roma, 31 mar. - Un medico va sempre incontro a una
condanna per falsita' ideologica se firma ricette in bianco. Lo
sottolinea la sesta sezione penale della Cassazione nella
sentenza n.13315, con la quale ha dichiarato prescritti i reati
contestati a un medico convenzionato con la Asl di Frosinone e
ai titolari di due farmacie, condannati dalla Corte d'appello
di Roma per falsita' ideologica in certificazioni
amministrative e abusivo esercizio della professione. Il
medico, in particolare, aveva consegnati ai due farmacisti
alcuni ricettari a lui intestati, firmati e timbrati in ogni
foglio in bianco: i titolari delle farmacie, a loro volta,
riempivano le ricette (il primo oltre 5mila, il secondo piu' di
8.400) in ogni loro parte e con l'indicazione dei farmaci a
carico del servizio sanitario nazionale.
La Suprema Corte ricorda che "deve essere dunque il medico,
e solo il medico, acquisiti tutti gli elementi necessari per
una esauriente valutazione clinica del caso, a decidere se
prescrivere o meno il farmaco, ovvero, se del caso, mutare una
precedente prescrizione farmacologica" ed e' "significativo -
si legge nella sentenza - che la legge affidi al solo medico
convenzionato la materiale redazione della ricetta in tutte le
sue parti". Nella prescrizione di medicinali da parte del
medico convenzionato, scrivono gli 'ermellini', "vengono in
gioco interessi costituzionalmente protetti", da un lato, "la
tutela della salute degli assistiti", dall'altro "il
contenimento della spesa farmaceutica nelle risorse finanziarie
disponibili dal Servizio nazionale". Pertanto, secondo la
Cassazione, "l'attivita' prescrittiva non solo deve tendere al
miglioramento delle condizioni di salute dell'assistito, ma
deve anche evitare un consumo farmacologico inadeguato,
incongruo o sproporzionato, in funzione di criteri di
economicita' e di riduzione degli sprechi". La necessita' che
la somministrazione di farmaci a carico del Ssn sia
costantemente monitorato dal medico prescrittore "e' ribadita
dal legislatore - conclude la Suprema Corte - anche nel caso di
pazienti portatori di patologie croniche": anche per essi,
infatti, "lo schema seguito dal legislatore impone al medico,
dopo la diagnosi iniziale e la prima prescrizione
farmacologica, di attuare controlli intermedi predefiniti,
prima di emettere le prescrizioni ripetute". (AGI)
Oll
311510 MAR 11

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salute:la dieta? solo medico puo' prescriverla,no a biologi lo stabilisce sentenza tribunale roma



SALUTE:LA DIETA? SOLO MEDICO PUO' PRESCRIVERLA,NO A BIOLOGI
LO STABILISCE SENTENZA TRIBUNALE ROMA
(ANSA) - ROMA, 31 MAR - La dieta? Puo' prescriverla
esclusivamente il medico, e non il biologo. A stabilirlo e' una
recente sentenza del Tribunale di Roma, resa nota dall'Ordine
dei medici della Capitale.
Il tribunale ribadisce dunque la centralit… ed esclusivit…
del medico respingendo la tesi contraria dei biologi, avanzata
in una causa per diffamazione.
Il Tribunale ha infatti respinto l'istanza, con la sentenza
n. 3527 del 18 febbraio 2011, e affermato che "il biologo pu•
solo suggerire o consigliare profili nutrizionali finalizzati al
miglioramento dello stato di salute e mai, in nessun caso, pu•
prescrivere una dieta come atto curativo, che rimane sempre
un'attribuzione esclusiva del medico". (ANSA).

CR
31-MAR-11 16:13 NNNN
SALUTE: TRIBUNALE ROMA, SOLO MEDICO PUO' PRESCRIVERE DIETA =
(AGI) - Roma, 31 mar. - Solo un medico puo' prescrivere una
dieta. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale di Roma, che
ha respinto un'istanza dell'Ordine Nazionale dei Biologi che
chiedeva proprio di attribuire anche ai biologi la facolta' di
prescrizione di diete. Lo rende noto l'Ordine provinciale dei
Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Roma, che denuncia "le
numerose invasioni di campo da parte di profili professionali
non medici che determinano incertezze nei cittadini, con
rischio di minore tutela della salute e anche di notevole
incremento di costi economici". "Di fatto - avverte il
Presidente dell'Ordine, Mario Falconi - sta saltando
definitivamente quel modello di assistenza che ha sempre
individuato nel medico l'unico legittimo protagonista dell'atto
medico. Continuiamo a pensare che i numerosi profili
professionali non medici siano una ricchezza per l'intero
sistema sanitario, ma ognuno deve esercitare nell'ambito delle
proprie competenze". Anche l'Ordine Nazionale dei Biologi ha
tentato di ottenere in un'Aula di Giustizia un pronunciamento
che potesse attribuire - seppur indirettamente - alla categoria
professionale dei biologi, competenze esclusive del medico,
nella fattispecie inerenti la prescrizione di diete. Il
Tribunale della Capitale pero' ha respinto, con la sentenza n.
3527 del 18 febbraio 2011, l'istanza e affermato che "il
biologo puo' solo suggerire o consigliare profili nutrizionali
finalizzati al miglioramento dello stato di salute e mai, in
nessun caso, puo' prescrivere una dieta come atto curativo, che
rimane sempre un'attribuzione esclusiva del medico". La
controversia era nata dalla citazione in giudizio del prof.
Eugenio Del Toma che sulle pagine di un quotidiano dedicate
alla salute aveva replicato all'affermazione di una lettrice,
la quale sosteneva che "un biologo nutrizionista puo' svolgere
la sua professione in totale autonomia senza la presenza del
medico". Per l'accademico chiamato in causa invece tale
affermazione contrastava "con il buon senso, ancor prima che
con altre fondamentali leggi sulla professione medica e quindi
sull'esercizio abusivo della professione". Per la parte
promotrice del giudizio cio' era bastato per ritenere
gravemente diffamata la categoria dei biologi: da qui la
richiesta di risarcimento del danno all'onore e al decoro
professionale. Nella causa era intervenuto l'Ordine provinciale
dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Roma, sostenendo,
appunto, la centralita' dell'atto medico anche in merito alla
prescrizione della dieta per un paziente. (AGI)
Red/Pgi
311510 MAR 11

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INPS: aggiornato l'indice di perequazione automatica da attribuire alle pensioni - anno 2011

INPS: assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni

Min.Lavoro: proroga del congedo per maternità, parere medico della ASL e provvedimento di interdizione

Inpdap 15/2011 - Aggiornamento fasce di retribuzione e aliquote di rendimento per il calcolo di quiescenza



INPDAP: aggiornamento fasce di retribuzione e aliquote di rendimento per il calcolo di quiescenza
 
L'INPDAP, con nota operativa n. 15 del 29 marzo 2011, informa che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT per l’anno 2010, è pari al 1,6 per cento.
Pertanto, le fasce di retribuzione e le aliquote di rendimento aggiornate per il calcolo dei trattamenti di quiescenza nelle relative tabelle riepilogative, sono le seguenti:
 
A) FASCE DI RETRIBUZIONE E ALIQUOTE DI RENDIMENTO

Il tetto pensionabile, oltre il quale si applicano le riduzioni progressive delle aliquote di rendimento, è stato aggiornato, per l’anno 2011, ad € 43.042,00.
Conseguentemente, per gli effetti prodotti dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. 503/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state individuate le seguenti fasce retributive:
 
Fasce di retribuzione annue pensionabili e aliquote di rendimento per pensioni decorrenti dal 1/1/2011
Retribuzione
Aliquota pensionistica
fino ad Euro 43.042,00
2 %
oltre ad Euro 43.042,00
fino ad Euro 57.245,86
1,60 %
(abbattimento del 20 %)
oltre ad Euro 57.245,86
fino ad Euro 71.449,72
1,35 %
(abbattimento del 32,5 %)
oltre ad Euro 71.449,72
fino ad Euro 81.779,80
1,10 %
(abbattimento del 45 %)
oltre ad Euro 81.779,80
0,90 %
(abbattimento del 55 %)
 
B) MASSIMALE CONTRIBUTIVO
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995 n. 335, per i nuovi iscritti dall’1/1/1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 1,6 per cento, è pari, per l’anno 2011, ad Euro 93.621,38

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995 n. 335, per i nuovi iscritti dall’1/1/1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 1,6 per cento, è pari, per l’anno 2011, ad Euro 93.621,38. Massimale contributivo art. 2, c. 18, l. 335/95
Anno
Importo Euro
Anno
Importo Euro
1996
68.172,31
2004
82.400,54
1997
70.881,03
2005
84.048,55
1998
72.035,41
2006
85.477,37
1999
73.332,23
2007
87.186,91
2000
74.505,62
2008
88.669,08
2001
76.442,85
2009
91.506,49
2002
78.506,61
2010
92.147,03
2003
80.390,77
2011
93.621,38
 

Salute: Francia, per tumore da fumo passivo condannato datore lavoro impiegato si era ammalato di cancro polmone, indennizzo solo simbolico




SALUTE: FRANCIA, PER TUMORE DA FUMO PASSIVO CONDANNATO DATORE LAVORO
IMPIEGATO SI ERA AMMALATO DI CANCRO POLMONE, INDENNIZZO SOLO
SIMBOLICO

Roma, 31 mar. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Un tribunale
francese ha condannato un datore di lavoro per aver permesso che un
impiegato fosse esposto al fumo passivo per anni, ammalandosi poi di
un cancro al polmone che lo ha costretto ad un intervento per
l'asportazione della parte malata.

Per la prima volta nel Paese si e' riconosciuto, quindi, un
legame tra l'esposizione alla 'sigaretta degli altri' e il tumore
polmonare. Una vittoria, secondo l'associazione d'oltralpe "Diritti
dei non fumatori", soddisfatta pero' a meta', visto che l'indennizzo
deciso e' simbolico, lontanissimo dai risarcimenti milionari 'made in
Usa': 3.500 euro per il danno subito e 500 euro per spese legali.

La sentenza, emessa nei giorni scorsi dal tribunale
amministrativo di Tolosa, riguardava un insegnante, oggi in pensione,
impiegato alla Scuola nazionale di Architettura di Tolosa (Ensa),
struttura che ha dovuto pagare il mini risarcimento. "Sono contento -
ha spiegato l'insegnante - che sia stato riconosciuto il legame della
malattia con il fumo passivo. Ma l'indennizzo stabilito e'
vergognosamente ridicolo", dice ricordando di aver lavorato 30 anni
nell'edificio dove, a volte, l'allarme antincendio si attivava per il
troppo fumo di sigaretta.

(Ram/Gs/Adnkronos)
31-MAR-11 11:56

stupefacenti – cessione di stupefacenti - sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' - sussistenza delle condizioni per l'applicazione - obbligo del giudice – esclusione (link diretto al sito dell’autore)

STUPEFACENTI – CESSIONE DI STUPEFACENTI - SANZIONE SOSTITUTIVA DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' - SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE Con la decisione in esame la Corte ha affermato che la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice pur in presenza dei presupposti richiesti dalla legge.

reato - circostanze - aggravanti comuni - minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.) - modifiche di cui alla l. n. 94 del 2009 - effett(LINK DIRETTO AL SITO DELL'AUTORE)

SENTENZA N. 35997 UD. 23 SETTEMBRE 2010 - DEPOSITO DEL 7 OTTOBRE 2010 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - MINORATA DIFESA (ART. 61 N. 5 C.P.) - MODIFICHE DI CUI ALLA L. N. 94 DEL 2009 - EFFETTI In una delle prime applicazioni riguardanti le modifiche al codice penale introdotte con la l. n. 94 del 2009, la Corte di cassazione, premesso che la ratio della modifica dell’art. 61 n. 5 c.p. (consistita nell’espresso riferimento, tra le condizioni di minorata difesa, all’età senile della persona offesa dal reato) va individuata nella volontà di tutelare le persone anziane contro i pericoli dello sfruttamento, a fini illeciti, dell’età senile, ha affermato che, ai fini della sussistenza dell’aggravante in oggetto, il giudice deve verificare in concreto se, agli occhi dell’aggressore, la capacità di percezione e di reazione a condotte antigiuridiche della vittima anziana fosse concretamente menomata a cagione dell’età avanzata, ovvero, con giudizio controfattuale, se astrattamente la condotta criminosa avrebbe avuto le medesime probabilità di successo se posta in essere in danno di persona non anziana, o se essa sia stata agevolata dalla scarsa lucidità e dalla sostanziale incapacità delle vittime di orientarsi nella comprensione degli avvenimenti.

sicurezza pubblica – immigrazione clandestina - direttiva 2008/115/ce - interpretazione - rimessione alla corte di giustizia dell'unione europea (link diretto al sito dell'autore)

La prima sezione della Corte di cassazione ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, e con applicazione del procedimento d’urgenza, su una serie di questioni di interpretazione degli articoli 2, par. 2, lett. b); 7, par. 1 e 4; 8, par. 1 e 4; 15, par. 1, 4, 5 e 6, della Direttiva 2008/115/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare). La Corte di giustizia è stata chiamata, in particolare, a chiarire: (a) se gli artt. 7 (par. 1 e 4), 8 (par. 1, 3 e 4) e 15 (par. 1) della Direttiva vadano interpretati nel senso che è precluso allo Stato membro, invertendo le priorità e l’ordine procedurale indicato dalle predette disposizioni, intimare allo straniero irregolare di lasciare il territorio nazionale quando non sia possibile dar corso all’allontanamento coattivo, immediato o previo trattenimento; (b) se l’art. 15, par. 1, 4, 5 e 6 della Direttiva, vadano quindi interpretati nel senso che è precluso allo Stato membro far conseguire all’ingiustificata mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio volontario, e per questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di delitto, con una sanzione detentiva (la reclusione) quantitativamente superiore (fino a dieci volte) rispetto al già esaurito, od oggettivamente impossibile, trattenimento ai fini di allontanamento; (c) se l’art. 2, par. 2, lett. b), della Direttiva possa essere interpretato, alla luce dell’art. 8 della stessa Direttiva e degli ambiti della politica comune individuati dall’art. 79 del Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE), nel senso che sia sufficiente che lo Stato membro decida di configurare come reato la mancata cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario, perché la Direttiva non trovi applicazione; (d) se gli artt. 2 (par. 2, lett. b) e 15 (par. 4, 5 e 6) della Direttiva vadano, all’inverso, interpretati, anche alla luce dell’art. 5 della Convenzione EDU, nel senso che essi siano d’ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non sia oggettivamente possibile, o non sia più possibile, il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della libertà che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni; (e) se, conclusivamente, anche alla luce del decimo “considerando”, del previgente art. 23 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS), delle raccomandazioni e degli orientamenti richiamati in premessa dalla Direttiva e dell’art. 5 della Convenzione EDU, sia possibile affermare che gli artt. 7 (par. 1 e 4), 8 (par. 1, 3 e 4) e 15 (par. 1, 4, 5 e 6) della Direttiva conferiscono valore di regola ai principi che la restrizione della libertà ai fini del rimpatrio va considerata alla stregua di extrema ratio, e che nessuna misura detentiva è giustificata se collegata ad una procedura espulsiva in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di rimpatrio.

Immigrazione:Silp,condizioni lavoro inaccettabili per agenti

IMMIGRAZIONE:SILP,CONDIZIONI LAVORO INACCETTABILI PER AGENTI
POLIZIOTTI IMPEGNATI A LAMPEDUSA SENZA CAMBIO DA 48 ORE
(ANSA) - ROMA, 31 MAR - I poliziotti impegnati a Lampedusa e
nelle operazioni di trasporto dei migranti ''stanno lavorando in
condizioni inaccettabili'' e diversi reparti ''da 48 ore non
ricevono il cambio''.
Lo denuncia il segretario del Silp-Cgil Claudio Giardullo
secondo il quale alcuni trasferimenti sulle navi ''sono stati
effettuati con un numero esiguo di operatori di polizia'' e cio'
''potrebbe determinare seri problemi di sicurezza''. Inoltre,
''le condizioni igienico-sanitarie a Lampedusa, come Š noto,
sono a rischio e alcuni operatori non hanno avuto neanche un
posto letto per dormire''.
''Nonostante le suggestive promesse del Presidente del
Consiglio - conclude Giardullo - nulla fa pensare che
l'emergenza sia di breve durata. I poliziotti stanno facendo la
loro parte, il governo no''. (ANSA).

GUI
31-MAR-11 17:37 NNNN