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mercoledì 27 luglio 2011

Ministero dell'interno Circ. 29-6-2011 n. 5188 D.L. 23 giugno 2011, n. 89, recante “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della Dir. 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della Dir. 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”.


Emanata dal Ministero dell'interno.
Circ. 29 giugno 2011, n. 5188 (1).
 D.L. 23 giugno 2011, n. 89,         recante “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della Dir.         2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il         recepimento della Dir. 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi         irregolari”.     

(1) Emanata dal Ministero dell'interno.


Premessa      
Con Circ. 23 giugno 2011, n. 17102/124 del         Gabinetto del Ministro, sono stati illustrati i contenuti del D.L. n. 89/2011        in oggetto indicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso 23 giugno         2011. Con tale norma, entrata in vigore il successivo il 24 giugno, il         legislatore ha inteso:      
- integrare la disciplina del D.Lgs. 6 febbraio         2007, n. 30 e successive modificazioni, in tema d’ingresso e soggiorno in         Italia dei comunitari e dei loro familiari, anche se i cittadini di uno Stato         terzo;      
- recepire, nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e         successive modificazioni, i contenuti della Dir. 2008/115/CE del Parlamento         europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sul rimpatrio di cittadini         stranieri.    



Ingresso e soggiorno in Italia dei comunitari e dei loro         familiari, anche se cittadini di uno Stato terzo      
Con il decreto - legge in esame, il legislatore,         fra l’altro, ha specificato che:      
- tra i requisiti per l’ingresso ed il soggiorno         del familiare straniero del cittadino dell’Unione non è più richiesto il         possesso del visto. Peraltro, già nelle linee guida fornite nel luglio 2009, la         Commissione europea aveva chiarito che il rilascio della carta di soggiorno         prescindesse dal requisito del soggiorno legale, in uno Stato membro, del         familiare straniero del cittadino dell’Unione e, conseguentemente, dal possesso         da parte del citato straniero di un visto d’ingresso;      
- il ricorso al sistema di assistenza sociale non         è considerato, automaticamente, come causa di allontanamento del comunitario o         del suo familiare straniero, ma occorre una valutazione caso per caso;      
- i provvedimenti di allontanamento siano         adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere         individuali grave all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. Pertanto, il         legislatore ha rimarcato la necessità che sia valutata la gravità della         minaccia, valutazione che già attualmente viene effettuata ai fini         dell’adozione del provvedimento;      
- l’allontanamento per motivi imperativi di         pubblica sicurezza possa continuare ad essere effettuato anche nei confronti di         soggetti che appartengono a taluna delle categorie di cui all’articolo 1 della         L. n. 1423 del 1956, in presenza di comportamenti che costituiscono una         minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all’ordine pubblico o         alla pubblica sicurezza. Pertanto, il legislatore ha rimarcato la necessità che         sia valutata la gravità della minaccia, valutazione che già attualmente viene         effettuata ai fini dell’adozione del provvedimento;      
- l’allontanamento per motivi di pubblica         sicurezza possa continuare ad essere effettuato anche nei confronti di soggetto         che appartengono a talune delle categorie di cui all’articolo 1 della L. n.         1423 del 1956, in presenza di comportamenti che costituiscono una minaccia         concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della         persona ovvero all’incolumità pubblica;      
- i provvedimenti di allontanamento adottati per         motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza, di         ordine pubblico o di pubblica sicurezza possono essere immediatamente eseguiti         qualora ne sia valutata l’urgenza, da parte del Prefetto, nell’ambito del         singolo caso. Pertanto, occorre che dalle motivazioni poste a base del         provvedimento emergano, a carico del destinatario, gli elementi comprovanti         l’incompatibilità della sua ulteriore permanenza sul territorio nazionale con         la civile e sicura convivenza;      
- nei confronti della persona allontanata per         cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, qualora la         stessa permanga sul territorio nazionale oltre il termine concesso, possa         essere adottato un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine         pubblico. In tale ipotesi, la misura è immediatamente eseguita dal         Questore.    



La disciplina dell’azione di rimpatrio nei confronti di cittadini         stranieri      
Come già anticipato con Circ. 17 dicembre 2010,         n. 400/B/10.2.5/8802, a differenza del novellato D.Lgs. n. 286 del 1998, basato         sull’immediata ed automatica espulsione dello straniero che soggiorna         illegalmente sul territorio nazionale, la Dir. 2008/115/CE introduce un         meccanismo espulsivo “ad intensità graduale crescente”.      
Pertanto, il decreto - legge in analisi prevede         la concessione allo straniero di un termine per la partenza volontaria, e non         il suo accompagnamento immediato alla frontiera, purché:      
- non sussista il rischio di pregiudicare         l’effettivo suo ritorno nel Paese di origine o in un altro Stato;      
- il termine per partire volontariamente sia         stato esplicitamente chiesto dall’interessato. A tal fine, sarà utilizzata         l’allegata scheda informativa (all. 3).      
In particolare, si dovrà tenere presente         che:      
- ogni provvedimento di rimpatrio deve essere         messo solo dopo aver valutato il singolo caso;      
- in tale contesto, qualora non ricorrano i         presupposti per l’accompagnamento immediato alla frontiera, a richiesta         dell’interessato potrà essere a lui concesso un termine per la partenza         volontaria, tra i 7 e i 30 giorni, prorogabile in presenza di determinate         condizioni;      
- durante tale periodo, al fine di evitare il         rischio di fuga, il Questore chiede allo straniero di dimostrare la         disponibilità di risorse economiche adeguate, per un importo proporzionato al         termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell’assegno sociale annuo.         Inoltre, con apposito provvedimento, il Questore dispone una o più delle         seguenti misure nei confronti dello straniero, la cui inottemperanza è         penalmente sanzionata:      
- consegna del passaporto o di altro documento         equipollente valido;      
- obbligo di dimora in un luogo ove possa essere         agevolmente rintracciato;      
- obbligo di presentazione presso un ufficio         della forza pubblica, specificatamente indicato nel provvedimento;      
- il termine per la partenza volontaria non è         concesso allo straniero e si procede al suo accompagnamento immediato alla         frontiera, qualora:      
- ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 13,         commi 1 e 2, lettera c), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive         modificazioni, ovvero all’articolo 3 comma 1, D.L. 27 luglio 2005, n. 144,         convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, ovvero      
- ricorrano le ipotesi di cui agli articoli 15 e         16 del novellato D.Lgs. n. 286 del 1998 e nelle altre ipotesi in cui sia stata         disposta l’espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza         di una sanzione penale, ovvero      
- sussista il rischio di fuga, ovvero      
- la sua domanda di soggiorno è stata respinta in         quanto manifestamente infondata o fraudolenta, ovvero      
- lo straniero abbia violato anche una delle         misure di cui agli articoli 13, comma 5.2 e 14, comma 1-bis, ovvero      
- lo straniero, senza giustificato motivo, non         abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, ovvero      
- lo straniero non abbia richiesto la concessione         del termine per la partenza volontaria;      
- il rischio di fuga dello straniero, ossia il         pericolo che lo stesso possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del         provvedimento di espulsione, si configura laddove l’interessato:      
- non possiede il passaporto o altro documento         equipollente, in corso di validità, ovvero      
- non dimostri, esibendo idonea documentazione,         la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato,         ovvero      
- in passato abbia attestato o dichiarato         generalità non veritiere, ovvero      
- risulti inottemperante ad una precedente         espulsione con intimazione, ovvero ad un divieto di reingresso sul territorio         nazionale, oppure ad uno dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14,         ovvero      
- abbia violato il provvedimento con cui il         Questore ha adottato, nei suoi confronti, una o più tra le misure che devono         essere disposte in caso di concessione del termine per la partenza         volontaria;      
- il provvedimento di espulsione è corredato da         un divieto di rientrare nel territorio dello Stato;      
- nel caso sia stato concesso un termine per la         partenza volontaria, il divieto di rientro decorre comunque dalla scadenza del         termine ultimo assegnato, anche qualora lo straniero abbia lasciato il         territorio nazionale entro lo stesso termine. A tale riguardo, si precisa che         il divieto di rientro può essere revocato dal competente Prefetto, laddove lo         straniero presenti una formale istanza e provi di aver lasciato il territorio         nazionale entro la data prescritta;      
- il suddetto divieto di rientro opera per un         periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, tenendo conto         di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Tuttavia, può essere         previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata         tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso, qualora il         provvedimento di espulsione sia stato adottato ai sensi:      
- dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del         novellato decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero      
- dell’articolo 3, comma 1, D.L. 27 luglio 2005,         n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155;      
- la sanzione penale per l’inottemperanza al         divieto di rientro è comminata allo straniero comunque destinatario di un         provvedimento di espulsione;      
- particolari garanzie sono previste per         determinare categorie di persone, in caso di respingimento o di esecuzione         dell’espulsione.      
Inoltre:      
- il trattenimento dello straniero in un centro         di identificazione ed espulsione è disposto qualora non sia possibile eseguire         con immediatezza l’espulsione mediante l’accompagnamento alla frontiera o il         respingimento, per la presenza di situazioni transitorie che ostacolano la         preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento. Il periodo         massimo di trattenimento è stato elevato a 180 giorni, prorogabile per         ulteriore 12 mesi solo qualora, nonostante ogni ragionevole sforzo, non sia         stato possibile procedere allontanamento dello straniero, a causa della sua         mancata cooperazione al rimpatrio o di ritardi nell’ottenimento della         documentazione necessaria da Paesi terzi;      
- in caso di indebito allontanamento dal C.I.E.,         nei confronti dello straniero è adottato un nuovo provvedimento di         trattenimento;      
- il Questore, in alternativa al trattenimento         nel C.I.E., con specifico provvedimento, la cui inottemperanza è penalmente         sanzionata, può disporre una o più delle seguenti misure nei confronti dello         straniero in possesso di passaporto o di documenti equipollenti valido e che         non sia socialmente pericoloso:      
- consegna del passaporto o di altro documento         equipollente valido;      
- obbligo di dimora in un luogo ove possa essere         agevolmente rintracciato;      
- obbligo di presentazione presso un ufficio         della forza pubblica, specificatamente indicato nel provvedimento;      
- il termine per adempiere all’ordine del         Questore a lasciare l’Italia è elevato da cinque a sette giorni.         L’inottemperanza, salvo giustificato motivo, è sanzionata con una pena         pecuniaria. L’effettivo rimpatrio dello straniero inottemperante deve essere         comunicato all’autorità giudiziaria competente per l’accertamento del reato,         affinché possa emettere sentenza di non luogo a procedere. La pena pecuniaria         da irrogare può essere sostituita dal giudice con l’espulsione;      
- è introdotto il rimpatrio volontario e         assistito, al quale non può accedere lo straniero che si trovi in una delle         situazioni esplicitamente indicate dal legislatore. Le linee guida per la         realizzazione dei citati programmi saranno definite con decreto del Ministero         dell’Interno.    



Direttive operative      
Da quanto illustrato, emerge in particolare         che:      
- la posizione di ogni straniero che soggiorna         illegalmente sul territorio nazionale deve essere attentamente valutata;           
- a tale proposito, lo straniero deve essere         intervistato, al fine di evidenziare quelle informazioni necessarie ad         assicurare la completezza dell’attività istruttoria;      
- qualora emergano motivi impeditivi alla         concessione del termine per la partenza volontaria, il rimpatrio viene disposto         con l’accompagnamento immediato alla frontiera;      
- particolare attenzione deve essere rivolta         nella illustrazione dei motivi posti a fondamento di ogni provvedimento         adottato.      
Per quanto concerne i profili di polizia di         frontiera, con decreto - legge in esame il legislatore ha introdotto procedure         più snelle qualora lo straniero, illegalmente soggiornante, è identificato in         uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia di frontiera         esterne.      
Infatti, allo scopo di incentivare l’esodo         volontario dello straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, è         previsto che:      
- non incorra in alcuna sanzione penale lo         straniero che viene identificato in uscita dal territorio nazionale durante i         controlli delle polizia di frontiera;      
- non venga disposta l’espulsione dello straniero         identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia         alle frontiere esterne; in tale circostanza, qualora il provvedimento di         espulsione sia stato già adottato, lo stesso non viene eseguito. É così         consentito allo straniero, che sia in possesso di un documento di viaggio         valido e che transiti in uscita da un ufficio di frontiera, di lasciare         volontariamente l’Italia. Nel caso in cui lo straniero sia già destinatario di         espulsione, gli uffici di frontiera interessati devono aggiornare la banca dati         SDI, dandone contestuale comunicazione alla Questura competente per il luogo di         adozione del provvedimento.      
Nell’ambito della procedura di emersione         disciplinata dalla L. n. 102 del 2009, potrebbero emergere situazioni in cui, a         fronte di una definizione favorevole dell’istanza da parte dello Sportello         Unico per l’Immigrazione, la competente Questura abbia negato o revocato il         permesso di soggiorno richiesto dallo straniero.      
A tale proposito, laddove il provvedimento         negativo del Questore sia fondato esclusivamente sull’esistenza di una sentenza         di condanna per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del novellato D.Lgs.         n. 286 del 1998, sarà possibile riesaminare la determinazione non favorevole         precedentemente assunta, in presenza di un’apposita istanza prodotta         dall’interessato, a condizione che siano soddisfatti glia latri requisiti dalla         norma.      
Attesa l’importanza e la delicatezza della         tematica oggetto della presente circolare, si confida nella consueta fattiva e         puntuale collaborazione da parte delle SS.LL.      
A tale proposito, i Signori Dirigenti le Zone di         Polizia di Frontiera, sono pregati di voler estendere, con urgenza, il         contenuto della presente, per i profili di specifica competenza, ai dipendenti         presidi ed agli Uffici con attribuzioni di polizia di frontiera.      
        
      
Il Capo della polizia      
Direttore generale della pubblica sicurezza           
Manganelli    



Allegati 1 - 3          (2)    
      
(2) Si omettono gli allegati in quanto non pubblicati alla         fonte.    


D.L. 23 giugno 2011, n. 89
D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt.       13 -16
L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art.       1
D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art.       3

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